Cass., sez. un., 29 maggio 2025 (dep. 26 novembre 2025), n. 38306, Cassano, Presidente, Calvanese, Relatrice
Diamo notizia del deposito della motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite hanno risolto tre questioni in materia di traduzione degli atti.
La sentenza ha infatti stabilito che sia il decreto di citazione per il giudizio d’appello che la sentenza devono essere tradotti in una lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana. Ciò posto hanno aggiunto che la mancata traduzione del primo comporta la nullità generale a regime intermedio dello stesso ove riguardante le indicazioni di cui al combinato disposto degli artt. 601, comma 6, e 429, comma 1, lett. f), c.p.p. e la mancata traduzione della seconda comporta la nullità generale a regime intermedio della “sentenza-documento” con conseguente rinvio al giudice del grado precedente per la traduzione stessa.

