Le Sezioni unite sull’anticipazione dell’interrogatorio di garanzia: informazione provvisoria

Cass., sez. un., 15 gennaio 2026, informazione provvisoria

Le Sezioni unite erano state interpellate affinchè risolvessero due questioni in materia interrogatorio preventivo.

Il primo quesito chiedeva se il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 c.p.p. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), c.p.p., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, c.p.p.., possa effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l’espletamento dell’interrogatorio preventivo.

L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che è stata data risposta negativa.

Il secondo quesito chiedeva se l’omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previsto dall’art. 291, comma 1-quater, c.p.p. integri una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. che possa essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio di garanzia.

L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che è stata data risposta positiva.

Condividi su:

Articoli Correlati
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore