Le Sezioni unite sulle conseguenze dell’omessa traduzione di atti processuali all’imputato alloglotto: informazione provvisoria

Cass., sez. un., 29 maggio 2025, informazione provvisoria

Le Sezioni unite erano state interpellate su tre quesiti in materia di traduzione degli atti all’imputato alloglotto.

Più precisamente, le questioni controverse riguardavano le conseguenze dell’omessa traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza e la patologia eventualmente derivante da tale omissione.

L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che ai primi due quesiti è stata risposta affermativa, nel senso che tali atti devono essere tradotti per l’imputato alloglotto.

Quanto al terzo quesito, la Suprema Corte ha affermato che  la mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio d’appello in una lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità generale a regime intermedio dello stesso ove riguardante le indicazioni di cui al combinato disposto degli artt. 601, comma 6, e 429, comma 1, lett. f), c.p.p. 
La mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità generale a regime intermedio della “sentenza-documento” con conseguente rinvio al giudice del grado precedente per la traduzione stessa.

Sui termini del contrasto, https://www.penaledp.it/imputato-alloglotto-e-vizio-da-omessa-traduzione-degli-atti-due-nuove-questioni-per-le-sezioni-unite/

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