Cass., sez. un., 11 dicembre 2025, informazione provvisoria
Le Sezioni unite erano state interpellate affinchè chiarissero se, nel sistema disciplinato dall’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia ammissibile l’impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, quando l’atto sia stato ricevuto e preso in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell’impugnazione.
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che al quesito è stata data risposta negativa.
Sul punto, le Sezioni unite hanno precisato che resta ferma l’ammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, quando la stessa sia stata inoltrata, con la medesima modalità di posta elettronica, ad indirizzo compreso nell’elenco previsto dal suddetto decreto direttoriale e riferibile all’ufficio giudiziario competente, cui giunga entro il termine previsto per il deposito dell’impugnazione, ponendosi comunque a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività.


