Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia: morfologia del sistema e aggiustamenti pretori. Note a margine della sentenza della Corte di giustizia UE nelle cause riunite C-722/23 e C-91/24 (Rugu e Aucroix)

    1. Premessa

    Non v’è dubbio che, nello scenario della progressiva edificazione e del funzionamento di sistemi complessi, le regole e i meccanismi che ne costituiscono l’architettura siano destinati ad evolversi nel tempo, non soltanto attraverso un graduale affinamento dei loro ingranaggi operativi, ma anche mediante interventi di riequilibrio talvolta idonei a incidere persino sul loro assetto originario. Ciò vale, a quanto pare, anche per le regole che disciplinano la cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione europea, il cui processo di adattamento e rimodulazione rappresenta ormai un tratto distintivo del sistema. Ed infatti, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia delineato dai Trattati, pur avendo dato prova di elevata tenuta, ha conosciuto un costante processo di evoluzione delle regole che lo governano, finendo per adattarsi progressivamente alle esigenze di un multilateralismo giudiziario sempre più sofisticato nonché alle sfide connesse alla crescente interazione tra gli ordinamenti degli Stati membri. Alcuni degli interventi correttivi, elaborati soprattutto dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, hanno cercato di preservare la tenuta del sistema, salvaguardandone le funzionalità vitali (penso, ad esempio, al principio del primato del diritto UE)[1]. Altri, invece, hanno inteso riallineare il sistema alle esigenze di tutela concreta dei diritti fondamentali (si pensi alla nota giurisprudenza inaugurata dalla sentenza Aranyosi e Căldăraru)[2].

    In questa prospettiva si colloca la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite Rugu e Aucroix (C-722/23 e C-91/24)[3], con la quale il Giudice dell’Unione ha inteso, evidentemente, porre rimedio ad una patologia del sistema che aveva finito per generare note situazioni di impunità, consentendo a soggetti definitivamente condannati in uno Stato membro – a fronte, da un lato, del rifiuto dell’esecuzione del MAE per motivi attinenti al rischio di violazione dei diritti umani e, dall’altro, dell’inerzia dello Stato di emissione – di sottrarsi, di fatto, all’esecuzione della pena.

    Si tratta, in questo senso, di una sentenza che è destinata a rideterminare l’assetto e la morfologia della cooperazione giudiziaria penale in ambito europeo, con importanti ricadute sul piano applicativo, ma che non è affatto esente da rilievi critici, anzitutto nella misura in cui perviene ad un risultato di tale portata attraverso un’elaborazione di matrice pretoria.

    2. I procedimenti principali e le questioni pregiudiziali

    a) La causa C-722/23

    Il procedimento principale prende le mosse dall’emissione di un MAE da parte dell’autorità giudiziaria rumena nei confronti di un cittadino rumeno residente in Belgio, ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva di quattro anni inflitta per il reato di tratta di esseri umani.

    Il Tribunale di primo grado di Bruxelles ha rifiutato di dare esecuzione al MAE, ritenendo che le condizioni di detenzione in Romania esponessero l’interessato a un rischio concreto di subire trattamenti inumani o degradanti, in violazione degli artt. 3 CEDU e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La Corte d’appello belga, davanti alla quale era stata impugnata la sentenza, pur confermando il rifiuto della consegna, ha ritenuto che la pena potesse essere eseguita in Belgio. Secondo tale giudice, infatti, il rischio di violazione dei diritti fondamentali riguarda esclusivamente le modalità di esecuzione della pena nello Stato di emissione e non incide né sulla regolarità del procedimento penale celebrato in Romania né sulla validità della condanna ivi pronunciata. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che, una volta accertata la sussistenza di un motivo obbligatorio di rifiuto dell’esecuzione, il giudice non potesse fare applicazione degli effetti propri di un distinto motivo (facoltativo) di non esecuzione, al fine di disporre l’esecuzione in Belgio della pena inflitta in Romania. La Corte di cassazione belga, richiamando la sentenza L e P nella parte in cui sancisce che il meccanismo del mandato d’arresto europeo mira a contrastare l’impunità della persona ricercata[4], ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia dell’UE. In particolare, il giudice del rinvio ha osservato come lo Stato dell’esecuzione fosse tenuto a interpretare il diritto interno, per quanto possibile, alla luce del testo e delle finalità della decisione quadro 2002/584[5], con la conseguenza che lo Stato membro di esecuzione deve garantire l’effettiva esecuzione della pena. In tal senso, ha chiesto alla CGUE di chiarire se l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, qualora abbia rifiutato di eseguire, sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro, un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, possa o debba, al fine di evitare l’impunità della persona ricercata, applicare, in via complementare, il motivo di non esecuzione facoltativa previsto da detto articolo 4, punto 6. In altre parole, il giudice del rinvio si è interrogato sulla possibilità di associare al motivo di rifiuto obbligatorio derivante dal rischio di violazione dei diritti fondamentali gli effetti tipici del motivo facoltativo di non esecuzione fondato sul radicamento sul territorio della persona richiesta

    b) La causa C-91/24

    Nel secondo procedimento sottoposto all’esame della CGUE, le autorità giudiziarie greche hanno emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino belga residente in Belgio, ai fini dell’esecuzione in Grecia di una pena detentiva di cinque anni. La Corte d’appello di Mons ha rifiutato l’esecuzione del MAE ritenendo che le condizioni personali del consegnando, affetto da disturbi psichici, unitamente alle condizioni detentive nello Stato membro di emissione, lo esponessero a un rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali garantiti dagli artt. 3 e 5 CEDU. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il pubblico ministero, sostenendo che la Corte, una volta rifiutata l’esecuzione del mandato d’arresto europeo a causa delle condizioni di esecuzione della pena detentiva nello Stato membro di emissione, avrebbe dovuto valutare l’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa previsto dall’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, al fine di evitare che il rifiuto della consegna si traducesse in una situazione di impunità della persona ricercata. In tal senso, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di chiarire se l’art. 4, punto 6, della d.q. debba essere interpretato nel senso che le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione, al fine di evitare l’impunità della persona ricercata che ha la cittadinanza di tale Stato membro e vi risiede, debbano disporre l’esecuzione in detto Stato membro della pena detentiva inflitta a tale persona nello Stato membro di emissione.

    3. L’approdo della CGUE

    La Corte di Lussemburgo ha, innanzitutto, ricordato che il motivo di non esecuzione di cui all’art. 1, par. 3, della decisione quadro si applica a prescindere dalle condizioni di residenza della persona ricercata e mira a tutelare i diritti fondamentali di quest’ultima prevedendo, in via eccezionale, il rifiuto della consegna nel caso in cui vi siano gravi e comprovati motivi di ritenere che la persona richiesta correrà il rischio di essere sottoposta a un trattamento inumano o degradante, vietato dall’articolo 4 della Carta. Allo stesso tempo, la Corte ha evidenziato come nessuna disposizione della decisione quadro 2002/584 determini le conseguenze di un siffatto rifiuto.

    Al contrario, il motivo di non esecuzione previsto dall’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 riveste carattere facoltativo ed è subordinato a presupposti applicativi e a finalità proprie[6]. Pertanto, deve essere qualificato come motivo autonomo di non esecuzione, non suscettibile di applicazione complementare, neppure al fine di evitare l’impunità della persona ricercata, giacché una simile lettura finirebbe per alterare gli obiettivi e la natura di ciascuno dei due motivi di non esecuzione. Cionondimeno, la Corte ha evidenziato che la decisione quadro 2002/584 non può essere interpretata in modo da pregiudicare l’efficacia del sistema di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, del quale il mandato d’arresto europeo costituisce uno degli strumenti fondamentali. In tal senso, l’impunità della persona ricercata risulterebbe incompatibile sia con gli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro 2002/584, sia con quelli sanciti dall’art. 3, par. 2, TUE, secondo cui l’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, nel quale è garantita la libera circolazione delle persone, anche attraverso misure relative ai controlli alle frontiere esterne, all’asilo, all’immigrazione, nonché alla prevenzione e alla repressione della criminalità. Ne consegue che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti, ai sensi dell’art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, una richiesta di consegna emessa ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, essa è tenuta ad attivarsi affinché tale rifiuto non determini una situazione di impunità della persona ricercata[7]. In tale prospettiva, è tenuta a richiedere allo Stato membro di emissione, anche di propria iniziativa ai sensi dell’art. 4, par. 5, della decisione quadro 2008/909, la trasmissione della sentenza e del certificato affinché la pena possa essere eseguita nel proprio territorio.

      4. L’assetto del sistema tra criticità applicative ed esigenze di riforma

      La decisione quadro 2008/909 mira a stabilire le norme che consentono a uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, di riconoscere una sentenza nonché di eseguire la condanna pronunciata da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro[8]. Essa “concretizza, in materia penale, i principi di fiducia reciproca e di reciproco riconoscimento che impongono, in particolare per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, a ciascuno Stato membro di ritenere, salvo circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolar modo, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo[9]. Si tratta di uno strumento di cooperazione che, a ben vedere, l’autorità emittente prende in considerazione quasi esclusivamente a seguito del rifiuto di un MAE, mentre – per inciso – potrebbe essere utilizzato anche, e propriamente, in alternativa a quest’ultimo.

      Di norma, la richiesta di riconoscimento della sentenza straniera è formulata dall’autorità dello Stato di emissione e viene trasmessa, tramite il Ministero della giustizia, all’autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione. Ai sensi dell’art. 4, par. 5, della medesima decisione quadro, lo Stato membro di esecuzione può, di propria iniziativa, richiedere allo Stato membro di emissione la trasmissione della sentenza, corredata del relativo certificato. È, inoltre, teoricamente possibile, ai sensi del medesimo articolo, che anche la persona condannata si attivi, richiedendo alle competenti autorità dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione di avviare una procedura per la trasmissione della sentenza e del certificato, in ossequio alla finalità di reinserimento sociale individuata dagli art. 3 e 4, n. 6 della d.q.

      A ben vedere, tuttavia, le previsioni appena richiamate non sono state integralmente recepite nella normativa interna che le traspone (d.lgs. n. 161 del 2010), con la conseguenza che l’iniziativa del privato non risulta espressamente contemplata dalla disciplina italiana. La Suprema Corte – che si è trovata ad esaminare una (inusuale) richiesta di riconoscimento di una sentenza straniera avanzata da due condannati – ha chiarito che la “circostanza che lo strumento normativo europeo contempli la possibilità che lo Stato di esecuzione o la stessa persona condannata assumano l’iniziativa di chiedere di avviare la procedura, mediante richiesta diretta allo Stato di emissione, non la trasforma automaticamente in obbligo per lo Stato membro, che traspone la disciplina europea nell’ordinamento interno, di prevederla tra le modalità di avvio della procedura nella disciplina nazionale”[10].

      Così ricostruito il quadro normativo, qualora, a fronte di un rifiuto del MAE per motivi attinenti al rischio di violazione dei diritti umani per il consegnando, lo Stato di emissione ometta di trasmettere la richiesta di riconoscimento – come non di rado accade nella prassi – si prospettano almeno due possibili scenari. In primo luogo, è possibile che la persona condannata permanga in stato di libertà nel territorio dello Stato di esecuzione e che si determini, almeno temporaneamente, una situazione di impunità, posto che, da un lato, la titolarità e la gestione dell’esecuzione della pena restano in capo allo Stato di emissione e, dall’altro, il condannato potrebbe non avere interesse ad attivare il meccanismo di riconoscimento, né lo Stato di esecuzione si attiva per richiedere la trasmissione della sentenza e del certificato.

      In secondo luogo, è possibile che il condannato, anche ove intenda attivamente richiedere il riconoscimento e la esecuzione della pena[11], si ritrovi sospeso in una sorta di “limbo giuridico” nel territorio dello Stato di esecuzione, dal quale non può allontanarsi per ovvie ragioni, ma nel quale non è comunque in condizione di espiare la pena, sia perché lo Stato di emissione non ha richiesto il riconoscimento, sia perché non gli è consentito attivarsi autonomamente nello Stato dell’esecuzione, atteso che, tale modalità risulta di difficile applicazione pratica[12]. A ben vedere, la Suprema Corte ha evidenziato che il sistema normativo italiano non preclude il diritto del condannato di rivolgersi alle autorità competenti dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione al fine di sollecitare l’avvio di una procedura per la trasmissione della sentenza e del certificato mediante il Ministero della giustizia (e non la Corte di appello)[13]. Tuttavia, né la disciplina europea né quella interna precisano le modalità attraverso le quali il condannato possa attivare il procedimento di riconoscimento nello Stato di esecuzione, rendendo di fatto l’iniziativa del privato di difficile attuazione, tanto è vero che, nella prassi – sino ad oggi – la soluzione più percorribile nei casi di inerzia dello Stato di emissione è consistita nel sollecitare quest’ultimo ad attivare la procedura di trasmissione della sentenza e del relativo certificato, valorizzando il radicamento sociale, familiare o lavorativo del condannato nel territorio dello Stato di esecuzione e il conseguente interesse al trasferimento dell’esecuzione della pena in tale Stato.

      5. Conclusioni

      La decisione in esame presenta una portata pratica significativa in quanto consente, prevedendo espressamente un obbligo di attivazione in capo all’Autorità che rifiuta il MAE, da un lato, di contrastare quell’epifenomeno che nel tempo ha generato diffuse situazioni di impunità, con le connesse ricadute sul piano dell’effettività della pretesa punitiva e della tenuta dello spazio giuridico dell’UE; e dall’altro, di garantire ai condannati che intendano scontare la propria pena nel Paese d’esecuzione la possibilità di accedere, più agevolmente, a meccanismi di riconoscimento e di esecuzione coerenti con il sistema di cooperazione giudiziaria dell’Unione e con i principi della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato, anche e nonostante l’inerzia dello Stato di emissione. Se ciò, tuttavia, assicura che non vengano compromessi gli obiettivi sottesi alla realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia di cui all’art. 3, par. 2, TUE, la pronuncia in parola presenta, nondimeno, diversi profili problematici.

      Anzitutto, vale segnalare che, ancora una volta[14], le finalità di reinserimento sociale del condannato proprie della d.q. 2008/909 finiscono per soccombere di fronte ad altre esigenze e, in questo caso, per essere strumentalmente piegate a obiettivi e scopi che esulano dall’ambito di applicazione della decisione quadro in cui sono consacrate. In secondo luogo, non può non evidenziarsi come, sebbene attraverso una lettura estensiva del principio di leale collaborazione, la Corte individui un obbligo di attivazione in capo all’autorità nazionale che si colloca oltre il dato testuale delle norme applicabili, posto che nessuna disposizione della decisione quadro 2002/584 determina le conseguenze di un rifiuto del MAE ai sensi dell’art. 1, par. 3 sull’esecuzione della pena nello Stato membro di esecuzione. Un correttivo di tal fatta, introdotto per via giurisprudenziale, non può che suscitare perplessità. A ciò si aggiunga che, sebbene l’intervento della Corte di Lussemburgo risolva alcuni profili critici, diversi nodi applicativi rimangono irrisolti. Non è chiaro, ad esempio, quali conseguenze derivino dall’eventuale persistente inerzia dello Stato di emissione qualora ometta di trasmettere la sentenza e il relativo certificato anche successivamente alla richiesta formulata dall’autorità dello Stato di esecuzione ai sensi dell’art. 4, par. 5, della decisione quadro 2008/909. La sentenza Rugu e Aucroix non sembra fornire una risposta, limitandosi ad affermare l’obbligo di attivazione dell’autorità dell’esecuzione, senza precisare quali rimedi possano essere esperiti nei confronti dello Stato che persista nel proprio atteggiamento omissivo. Parimenti, permangono incertezze circa la tutela accordata nei casi in cui sia l’autorità di esecuzione a disattendere tale obbligo, atteso che la pronuncia non individua, neppure in questo caso, specifici meccanismi di reazione.

      Invece, la morfologia del sistema non può essere ricostruita (e adattata) in modo così incisivo ex post, alla luce dei risultati che produce, perché diversamente l’intera impalcatura delle garanzie e dei diritti ne viene travolta. Per questo, appare più che mai necessario un intervento di aggiornamento da parte del legislatore europeo, anche e ovviamente con riferimento agli strumenti giuridici (si pensi alle decisioni quadro, oramai retaggio del passato), attraverso un’opera di ricostruzione normativa, eventualmente cristallizzata in un nuovo codice di cooperazione penale dell’Unione Europea, che consenta di stabilire con precisione il perimetro e il raggio di azione di ciascuno strumento, delimitando le interazioni tra i diversi meccanismi e le possibili applicazioni congiunte, lasciando minimo spazio a ricostruzioni di tipo pretorio.


      [1] Per un’analisi più ampia sul punto si vedano: R. Adam, A. Tizzano, Manuale di diritto dell’Unione europea, IV ed., Torino, Giappichelli, 2024, pp. 43 ss. e 247 ss.; B. de Witte, Direct Effect, Primacy, and the Nature of the Legal Order, in P. Craig, G. de Búrca (a cura di), The Evolution of EU Law, III ed., Oxford, Oxford University Press, 2021, pp. 187-227; K. Lenaerts, T. Corthaut, Of Birds and Hedges: The Role of Primacy in Invoking Norms of EU Law, European Law Review, vol. 31, n. 3, giugno 2006, pp. 287-315; K. Lenaerts, J. A. Gutiérrez-Fons, Epilogue. High Hopes: Autonomy and the Identity of the EU, in J. Lindeboom, R. A. Wessel (eds.), The Autonomy of EU Law, Legal Theory and European Integration, European Papers, vol. 8, n. 3, 2023, pp. 1495 ss.

      [2] CGUE,Grande Sezione, Aranyosi e Căldăraru, sent. 5 aprile 2016, C‑404/15 e C‑659/15 PPU; per un approfondimento si vedano: G. Anagnostaras, Mutual confidence is not blind trust! Fundamental rights protection and the execution of the European arrest warrant: Aranyosi and Căldăraru, Common Market Law Review, vol. 53, n. 6, 2016, pp. 1675-1704; M. Bonelli; M. Correia de Carvalho, No need to look, trust me! Mutual trust and distrust in the European arrest warrant system, European Law Open, Kent, vol. 3, fasc. 2, giugno 2024, pp. 281-311; K. Bovend’Eerdt, The Joined Cases Aranyosi and Căldăraru: A New Limit to the Mutual Trust Presumption in the Area of Freedom, Security, and Justice?, Utrecht Journal of International and European Law, vol. 32, fasc. 83, 2016, pp. 112-121; S. Montaldo, On a Collision Course! Mutual Recognition, Mutual Trust and the Protection of Fundamental Rights in the Recent Case-law of the Court of Justice, European Papers, vol. 1, fasc. 3, 2016, pp. 965-996; K. Lenaerts, La vie après l’avis: Exploring the principle of mutual (yet not blind) trust, Common Market Law Review, vol. 54, n. 3, 2017, pp. 805-840; F-G. R. Yamuza, LM case, a new horizon in shielding fundamental rights within cooperation based on mutual recognition. Flying in the coffin corner, ERA Forum, Heidelberg, vol. 20, fasc. 3, febbraio 2020, pp. 371-404; A. Willems, The Court of Justice of the European Union’s Mutual Trust Journey in EU Criminal Law: From a Presumption to (Room for) Rebuttal, German Law Journal, vol. 20, fasc. 4, maggio 2019, pp. 468-495.

      [3] CGUE,Grande Sezione, Rugu e Aucroix, sent. 4 giugno 2026,C‑722/23 e C‑91/24.

      [4] CGUE, Grande Sezione, L e P (Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), sent. 17 dicembre 2020, C-354/20 PPU e C-412/20 PPU, p. 62; Conclusioni A.G. Manuel Campos Sánchez-Bordona,L e P (Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), 12 novembre 2020, C-354/20 PPU e C-412/20 PPU, p. 50–51; CGUE, Grande Sezione, X e Y, sent. 22 febbraio 2022, C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, p. 60; CGUE, Grande Sezione, Puig Gordi e altri, sent. 31 gennaio 2023, C-158/21, p. 118; CGUE, Spasic, sent. 27 maggio 2014, C-129/14 PPU, p. 65-67; in dottrina: A. Klip, European Criminal Law. An Integrative Approach, Cambridge/Antwerp, IV edizione 2021; A. Klip, The European Arrest Warrant, from Mutual Recognition to Mutual Supervision? European Criminal Law Review, vol. 12, n. 1, 2022, pp. 82-100; A. Martufi, Effective Judicial Protection and the European Arrest Warrant: Navigating between Procedural Autonomy and Mutual Trust, Common Market Law Review, vol. 59, 2022, pp. 1371-1406, Kluwer Law International; J. Ouwerkerk. Are Alternatives to the European Arrest Warrant Underused? The Case for an Integrative Approach to Judicial Cooperation Mechanisms in the EU Criminal Justice Area, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, vol. 29, n. 2, 2021, pp. 87-101; P. Bárd; S. Carrera; M. Stefan. The Judicialisation of the European Arrest Warrant: Rule of Law and Fundamental Rights as Preconditions for Merited Mutual Trust. Centre for European Policy Studies (CEPS); V. Mitsilegas, (2020), Conceptualising Impunity in the Law of the European Union, in L. Marin and S. Montaldo (eds), The Fight Against Impunity in EU Law, (Oxford, New York: Hart Publishing), p. 21 e ss.

      [5] CGUE, Grande Sezione, Popławski, sent. 29 giugno 2017, C‑579/15, p. 43.

      [6] Si vedano, in particolare, i punti 46 e ss. della sentenza.

      [7] Si vedano, in particolare, i punti 57 e ss. della sentenza.

      [8] Si veda, in particolare, l’art. 3, par. 1, della decisione quadro 2008/909; per un approfondimento si vedano: P. Faraldo-Cabana, One Step Forward, Two Steps Back? Social Rehabilitation of Foreign Offenders under Framework Decisions 2008/909/JHA and 2008/947/JHA, in New Journal of European Criminal Law, 2019, vol. 10, n. 2, pp. 151-167; A. Martufi, Assessing the Resilience of “Social Rehabilitation” as a Rationale for Transfer: A Commentary on the Aims of Framework Decision 2008/909/JHA, New Journal of European Criminal Law, 2018, pp. 43–61; S. Montaldo (ed.), The Transfer of Prisoners in the European Union. Challenges and Prospects in the Implementation of Framework Decision 2008/909/JHA, Eleven International Publishing-Giappichelli, 2020; S. Montaldo, Framework Decision 2008/909/JHA on the Transfer of Prisoners in the EU: Advances and Challenges in Light of the Italian Experience, in New Journal of European Criminal Law, 2020, vol. 11, n. 1, p. 69-92.

      [9] CGUE, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), sent. 4 settembre 2025, C-305/22, p. 45 e giurisprudenza ivi citata.

      [10] Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 21/01/2025) 21/03/2025, n. 11496.

      [11] Anche solamente per esigenze legate alla libertà di circolazione e connesse alle eventuali segnalazioni Interpol e Schengen.

      [12] Sul punto si veda Cass. pen., n. 11496/2025, cit., che ha confermato un’ordinanza della Corte di appello di Bologna che dichiarava inammissibile un’istanza presentata da due cittadini rumeni, ritenendo non prevista dalla normativa italiana l’iniziativa della parte interessata dalla sentenza straniera da riconoscere, neppure mediante la sollecitazione della Corte di appello al Ministero della Giustizia o direttamente allo Stato estero.

      [13] Risulta evidente che un’interpretazione della disciplina interna (d.lgs. n. 161/2010) che sia conforme ai principi e agli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro non può non indurre a ritenere ammissibile l’attivazione della procedura di riconoscimento anche su iniziativa del condannato dinanzi alle autorità dello Stato di esecuzione, qualora lo Stato di emissione ometta o ritardi ingiustificatamente la trasmissione della sentenza e del relativo certificato. Se è vero, infatti, che ai fini dell’applicazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto anche del contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (CGUE, Grande Sezione, Lanigan, sent. del 16 luglio 2015, C-237/15 PPU), le norme in parola vanno senz’altro interpretate nel senso di consentire anche alla parte privata l’iniziativa di sollecitare la trasmissione della sentenza straniera anche dal Paese d’esecuzione.

      [14] Così CGUE Rugu e Aucroix, p. 65: “A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’obiettivo di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena a cui essa è stata condannata, benché importante, non ha carattere assoluto, dovendo tale obiettivo essere conciliato con gli obiettivi essenziali della decisione quadro 2002/584 e, in particolare, con quello, ricordato ai punti 55 e 56 della presente sentenza, che consiste nel lottare contro l’impunità di cui potrebbe così beneficiare detta persona [v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE),C‑305/22, EU:C:2025:665, punto 62 e giurisprudenza citata]”.

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