Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sentenza del 10 aprile 2025, Sangas, causa C-481/23, ECLI:EU:C:2025:259
Segnaliamo ai lettori la recente sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale si è deciso che:
L’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo non può rifiutare di eseguire quest’ultimo sulla base di tale disposizione qualora detto mandato d’arresto non sia stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà.
Inoltre, l’art. 4, punto 4, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo non può rifiutare di eseguire detto mandato d’arresto sulla base di tale disposizione qualora i fatti non rientrino nella competenza dello Stato membro di esecuzione in virtù del proprio diritto penale, e ciò anche quando l’azione penale o la pena sarebbe caduta in prescrizione se la legislazione di tale Stato membro fosse stata applicabile.
Normativa di riferimento
Artt. 1, 3, 4 e 4-bis, decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009
Precedenti
Corte di giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 21 ottobre 2010, B., C‑306/09, EU:C:2010:626
Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU,EU:C:2018:586