Mandato d’arresto europeo, esecuzione della pena e processi in assenza: la svolta della sentenza Khuzdar (C-95/24)

Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sentenza del 21 maggio 2026, Khuzdar, causa C-95/24, ECLI:EU:C:2026:416

Segnaliamo ai lettori la sentenza della Corte di Giustizia UE relativa a un caso italiano, con la quale si è deciso che:

L’art. 4, punto 6, decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, nonché l’art. 9, par. 1, lett. i), e l’art. 25, decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che:

– essi ostano a una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una pena disposta malgrado l’interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, qualora siano soddisfatte, da un lato, le condizioni per rifiutare la consegna di tale interessato e, dall’altro, le condizioni per ordinare l’esecuzione di tale pena nel territorio dello Stato di esecuzione, ai sensi delle disposizioni di detta normativa che recepiscono la decisione quadro 2002/584, come modificata, tale esecuzione della pena in oggetto non possa essere ordinata dal giudice dello Stato membro di esecuzione a motivo del fatto che non sono soddisfatti i presupposti per il riconoscimento della sentenza di condanna, ai sensi delle disposizioni della succitata normativa che recepiscono la decisione quadro 2008/909, come modificata;

– il requisito relativo alla conoscenza del processo fissato, enunciato in esordio al punto ii) dell’art. 9, par. 1, lettera i), decisione quadro 2008/909, come modificata, è soddisfatto qualora, alla luce di tutte le circostanze pertinenti debitamente prese in considerazione, e in particolare del comportamento di detto interessato, si possa ritenere che quest’ultimo sia stato informato della data dell’udienza e del luogo fissati per il processo terminato con la sua condanna.

Inoltre, l’art. 4, punto 6, decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, nonché l’art. 9, par. 1, lettera i), e l’art. 25, decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una sentenza di condanna pronunciata malgrado l’interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, e senza che siano soddisfatti i presupposti di applicazione delle fattispecie contemplate da tale art. 9, par. 1, lett. i), in particolare quello enunciato al punto ii) di tale disposizione, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione non ha la facoltà di riconoscere tale sentenza di condanna.

Normativa di riferimento

Art. 4, punto 6, decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009

Art. 9, par. 1, lettera i), e Art. 25, decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299

Precedenti citati

Corte di Giustizia, Settima Sezione, sentenza del 21 dicembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condanna in contumacia), C‑398/22, EU:C:2023:1031

Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346

Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C‑514/21 e C‑515/21, EU:C:2023:235

Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107

Corte di Giustizia, sentenza del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335

Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 4 settembre 2025, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureș e a., C‑489/23, EU:C:2025:651

Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza del 23 ottobre 2025, Naturvårdsverket (Trattamento dei rifiuti dopo la ripresa), C‑221/24 e C‑222/24, EU:C:2025:818

Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 16 gennaio 2025, VB II (Informazioni sul diritto a un nuovo processo), C‑400/23, EU:C:2025:14

Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio), C‑420/20, EU:C:2022:679

Corte di Giustizia, Terza Sezione, sentenza del 20 maggio 2025, Kachev, C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366

Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), C‑569/20, EU:C:2022:401

Corte di Giustizia, Settima Sezione, sentenza del 21 dicembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condanna in contumacia), C‑396/22, ECLI:EU:C:2023:1029

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