Matière pénale e successione temporale

Abstract:

Il contributo si occupa delle conseguenze che scaturiscono dall’affermazione della nozione autonoma di matière pénale, nel contesto della giurisprudenza della Corte Edu sull’art. 7 Cedu, in relazione ai principi del diritto penale intertemporale. Si sono prese in considerazione le ripercussioni sulla configurazione, quotazione e ambito di applicazione dei principi di irretroattività della legge penale sfavorevole e di retroattività della lex mitior. In particolare, si è esaminata l’ascesa della nozione di “materia penale” riguardo al principio di irretroattività sfavorevole: l’estensione e il potenziamento del campo di operatività di quest’ultimo sia in rapporto alle molteplici figure di illeciti amministrativi, sia ricomprendendo il diritto processuale penale e le nuove interpretazioni giurisprudenziali. Quanto poi al principio della necessaria retroattività della lex mitior, le garanzie contenute in tale principio sono state estese alle sanzioni amministrative aventi natura e funzione “punitiva”. Ammettendo, inoltre, la rimodulazione del giudicato di condanna – ex art. 30, comma 4, l. n. 87 del 1953 – in presenza della dichiarazione di incostituzionalità di una sanzione amministrativa qualificabile come sostanzialmente penale in quanto punitiva-afflittiva.

This article examines the consequences arising from the recognition of the autonomous notion of “matière pénale” within the case law of the European Court of Human Rights on Article 7 of the ECHR, with specific regard to the principles governing intertemporal criminal law. It analyses the repercussions on the structure, normative weight, and scope of application of the principles of non-retroactivity of unfavourable criminal law and retroactivity of the lex mitior. Particular attention is devoted to the expansion of the notion of “matière pénale” in relation to the principle of non-retroactivity of harsher law, highlighting the extension and strengthening of its operative field both with respect to the various forms of administrative offences and through the inclusion of criminal procedural law and evolving judicial interpretations. With regard to the principle of mandatory retroactivity of the lex mitior, the guarantees inherent in this principle have been extended to administrative sanctions that have a “punitive” nature and function. Moreover, this principle has led to the admissibility of the revision of a final judgement – under art. 30, paragraph 4, of l. n. 87 of 1953 – where an administrative sanction, substantially criminal due to its punitive and afflictive character, has been declared unconstitutional.

Sommario: 1. Qualche premessa concettuale: diritto e tempo. – 2. Materia penale e principio di irretroattività sfavorevole. – 2.1. Divieto di retroattività e figure di illecito amministrativo. – 2.2. Divieto di retroattività: disposizioni processuali penali e diritto giurisprudenziale. – 2.3. Il mutamento giurisprudenziale sfavorevole e imprevedibile: tra irretroattività e colpevolezza. – 3. Materia penale e principio di retroattività della lex mitior. – 3.1. L’estensione del principio di retroattività favorevole alle sanzioni amministrative punitive. – 3.2. Retroattività favorevole e incostituzionalità delle sanzioni amministrative punitive. – 3.3. La deroga alla retroattività in mitius nel comma 4 dell’art. 2 c.p.

1. Qualche premessa concettuale: diritto e tempo

La mia relazione tratterà delle conseguenze che scaturiscono dall’ascesa della nozione autonoma di “materia penale” – nel contesto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – riguardo ai principi di diritto penale intertemporale, nonché alle garanzie che tali canoni contengono ed esprimono, in modo accresciuto e potenziato, anche alla luce della stessa Cedu.

Verranno presi in considerazione alcuni principi giuridici fondamentali: quali l’irretroattività della legge penale sfavorevole o la retroattività della legge in mitius, che hanno la funzione di risolvere i conflitti tra norme nel tempo in ambito penale[1].

Tale funzione è ben visibile anche nella matrice linguistica del termine “intertemporale”: calcato sul più antico conflitto fra leggi, quello tra norme nello spazio, definito come diritto “internazionale”. Il conflitto tra leggi nel tempo divenuto poi disciplina autonoma è stato designato – per fare da pendant all’espressione diritto internazionale – con l’espressione “diritto intertemporale”.

I principi intertemporali appartengono alla classe delle “meta-norme”: indicano all’operatore quale tra le norme (penali) coinvolta nel conflitto temporale deve essere applicata nella vicenda concreta; essi hanno quindi un contenuto “strumentale”.

Una legge è “sfavorevole” o “favorevole” (mitior) non in quanto sia una caratteristica ontologica della stessa: non lo sono in sé (sfavorevoli ovvero favorevoli); si tratta, invece, di un concetto di relazione (cronologica) di una legge rispetto a un’altra legge quale termine di riferimento che la precede nel tempo.

In tale ambito, va colta la cruciale distinzione tra diritto intertemporale e quello transitorio. Le “disposizioni transitorie” derogano alla disciplina che discende dai principi intertemporali. Attraverso le stesse si sottraggono dei casi alla disciplina generale che sarebbe applicabile in base alle comuni regole o ai principi di diritto penale intertemporale.

Appare inoltre proficuo indagare le tematiche in questione non solo esclusivamente dal punto di vista dei principi intertemporali, ma sfruttare anche l’intreccio sotto il versante delle continue variazioni degli ordinamenti, dei sistemi normativi: il profilo “nomodinamico”.

Nel senso di considerare l’ordinamento dal punto di vista delle innovazioni (introduzione di nuove norme); abrogazioni (di norme); modificazioni (di norme favorevoli/sfavorevoli); nuove interpretazioni (di norme favorevoli/sfavorevoli); annullamento (di norme).

Il diritto non è immutabile e perpetuo come nell’antichità; caratteri che derivano dalla loro genesi divina. L’origine ultraterrena del potere regale è, per esempio, alla base del diritto pubblico sumero-babilonese (e allo stesso modo delle antiche leggi greche). Le norme sono considerate dunque immodificabili, attributo che impedisce che si possa parlare di un’effettiva incidenza del tempo sul diritto.

Nei sistemi di diritto a carattere“nomostatico” il fondamento di validità delle norme risiede non già nell’auctoritas di un legislatore (alla maniera dei sistemi “nomodinamici), bensì nella veritas: nella sua intrinseca giustizia o razionalità. Le norme, in un ideale sistema completamente “nomostatico”, sono pertanto atemporali (oltre che del medesimo livello e “coerenti”, ossia non possono configurarsi antinomie).

2. Materia penale e principio di irretroattività sfavorevole

Tornando ai principi intertemporali, prenderò in considerazione, in particolare, le ripercussioni dello sviluppo della nozione di matière pénale e delle pronunce della Corte Edu concernenti l’art. 7 Cedu sulla “configurazione”, “quotazione” e “ambito di applicazione” (o estensione) dei canoni di irretroattività della legge penale sfavorevole e di retroattività della lex mitior all’interno della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione.

Anzitutto, va messo in risalto come il concetto di “materia penale” e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo formatasi sull’art. 7 Cedu non sono “fondativi” del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole. Il principio è, com’è noto, esplicitamente previsto e garantito al massimo livello già nell’art. 25, comma 2, Cost.: “principio supremo di civiltà” radicato nelle svolte importanti che hanno scandito la storia del diritto moderno[2], un valore assoluto non derogabile né bilanciabile con altri valori costituzionali; a differenza, come vedremo, del principio di retroattività in mitius[3]. Come asserito in relazione al “caso Taricco”, il principio di legalità in materia penale – formulato dall’art. 25, comma 2, Cost. – esprime un “principio supremo dell’ordinamento”, posto a presidio dei diritti inviolabili dell’individuo, per la parte in cui esige che le norme penali siano “determinate” e non abbiano in nessun caso “portata retroattiva”[4].

Il principio in esame consiste nel divieto di applicazione retroattiva di leggi penali sfavorevoli: il divieto si applica non solo alle nuove incriminazioni, ma anche nel caso di introduzione di un trattamento sanzionatorio più severo per un fatto già precedentemente incriminato[5].

La ratio del divieto di retroattività è duplice: in primo luogo, garantire al destinatario della norma la ragionevole prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie al momento del compimento della condotta; in secondo luogo, erigere un bastione a garanzia dell’individuo contro possibili abusi del potere legislativo che potrebbe stabilire o aggravare ex post pene per fatti già compiuti: un limite al legittimo esercizio del potere politico che sta al cuore stesso del concetto di “stato di diritto”[6].

La dimensione autonoma di matière pénale e la giurisprudenza convenzionale hanno esteso in orizzontale, ampliato, l’ambito applicativo e le connesse garanzie individuali del principio di irretroattività sfavorevole in campo penale-sostanziale con riferimento: (i) all’illecito amministrativo (e alle sue plurime tipologie), (ii) alle disposizioni processuali penali e (iii) al diritto di fonte giurisprudenziale.

2.1. Divieto di retroattività e figure di illecito amministrativo

Veniamo alle conseguenze dell’espansione della nozione di materia penale e della giurisprudenza concernente l’art. 7 Cedu sul principio di irretroattività sfavorevole in relazione alle molteplici figure di illeciti amministrativi.

Si esamina nel prosieguo, in particolare, se è consentito al legislatore (e comunque all’interprete) far retroagire l’illecito amministrativo, applicandolo a condotte umane tenute prima della sua entrata in vigore; inoltre, quale “quotazione” può essere assegnata al principio in questione e se, infine, può essere in qualche modo limitato il divieto di retroattività.

Conviene qui distinguere fra due casi:

(1º caso). Il legislatore introduce un illecito amministrativo innovando l’ordinamento (o anche successivamente soltanto modificando la sanzione amministrativa), in un ambito in precedenza libero dalla qualificazione di illecito.

(2º caso). Il legislatore degrada un illecito penale in illecito amministrativo. Un fenomeno di c.d. depenalizzazione in astratto del reato, trasformando la sanzione da penale in amministrativa e tenendo ferma la fattispecie che condiziona l’applicazione delle conseguenze giuridiche.

(1º caso). Quanto al caso del nuovo illecito amministrativo (non collegato quindi alla depenalizzazione), occorre ancora distinguere, al suo interno, tra due ipotesi: (a) illecito amministrativo tout court; (b) illecito amministrativo a carattere punitivo-afflittivo.

(a) Nella prima ipotesi, l’illecito amministrativo si dovrebbe far operare – di regola – solo per il futuro. Senonché, il divieto di retroattività dell’illecito (sfavorevole) ha qui rango unicamente di legge ordinaria (art. 1, l. n. 689 del 1981). Il legislatore potrebbe con una “disposizione transitoria” consentire l’applicazione retroattiva della violazione amministrativa (non punitiva) e renderla così applicabile alle condotte precedenti alla sua vigenza.

(b) Ben diversa è l’ipotesi degli illeciti amministrativi a carattere afflittivo-punitivo – alla stregua dei parametri elaborati dalla giurisprudenza della Corte Edu a partire dalla sentenza “Engel e altri c. Paesi Bassi” del 1976 – inseriti ex novo nell’ordinamento nazionale (su uno spazio non presidiato da alcuna sanzione penale, e non derivanti quindi dalla degradazione dell’illecito penale in violazione amministrativa).

Non v’è dubbio che, sulla scorta degli artt. 117, comma 1, Cost. e 7 Cedu e delle garanzie connesse alla nozione di materia penale, opera il divieto di retroattività sfavorevole e dunque il nuovo illecito amministrativo non possa essere applicato a condotte precedenti alla sua entrata in vigore. In tal senso di è pronunciata la Corte costituzionale, precisando al riguardo che tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo   devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto[7].

Ebbene in quest’ultima decisione – e in modo ancora più marcato nella precedente sentenza costituzionale n. 196/2010 – si è prospettata anche la diretta violazione dell’art. 25, comma 2, Cost. La Corte costituzionale ha affermato che per «l’ampiezza della sua formulazione “Nessuno può essere punito …” può essere interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile in senso stretto a vere e proprie misure di sicurezza) è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato»[8].

Dunque, l’art. 25, comma 2, Cost. e le sue garanzie opererebbero anche nei confronti delle violazioni amministrative di natura punitivo-afflittivo e non soltanto degli illeciti penali in senso stretto o formali. Un salto di qualità: un vero e proprio innalzamento della quotazione delle garanzie connesse al divieto di retroattività.

(2º caso). Riguardo alla depenalizzazione in astratto, il legislatore non interviene in uno spazio libero dalla qualificazione d’illecito, bensì degrada un reato in violazione amministrativa. Si tratta di una peculiare vicenda abolitiva: una abolitio criminis (ex art. 2, comma 2, c.p.) che si determina attraverso la contemporanea abrogazione di una norma incriminatrice e l’inserimento di un illecito amministrativo, il quale presenta la medesima fattispecie ma una sanzione avente una differente natura.

Tale “2º caso” apre scenari diversi e pone ulteriori questioni affrontate dalla Corte costituzionale in modo approfondito nella sentenza n. 223/2018[9].

Di regola nelle depenalizzazioni in astratto, in cui si trasformano illeciti penali in corrispondenti illeciti amministrativi, s’inseriscono delle “disposizioni transitorie” per superare il disposto dell’art. 1 l. n. 689 del 1981, secondo cui si può essere assoggettati a sanzioni amministrative solo «in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione»; e così rendere applicabile l’illecito amministrativo nei confronti di condotte illo tempore penalmente rilevanti, ma oramai non più per l’intervenuta abolitio criminis. L’incriminazione è abolita e sincronicamente è inserito nell’ordinamento un illecito amministrativo, che retroagisce per sanzionare le previgenti condotte storiche, le quali altrimenti rimarrebbero sguarnite di qualsivoglia conseguenza giuridica.

La Corte costituzionale nella sentenza n. 223/2018 ha ritenuto insussistente la violazione del principio di irretroattività sfavorevole ex artt. 25, comma 2, Cost. e 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 7 Cedu, in quanto anche se le sanzioni amministrative punitive sono da ricondurre al contenuto di tutela di tali disposizioni siamo in presenza di una ipotesi di compatibilità con i principi costituzionali e convenzionali. Infatti, non abbiamo qui «l’applicazione retroattiva di un trattamento sanzionatorio più severo di quello vigente al momento del fatto, bensì – all’opposto – l’applicazione retroattiva di un trattamento sanzionatorio che risulta normalmente più favorevole»[10].

Tuttavia – aggiunge la Consulta – la “presunzione” di maggior favore del trattamento amministrativo rispetto al previgente trattamento sanzionatorio penale (in ipotesi di depenalizzazione) è meramente “relativa”. È possibile dimostrare, caso per caso, che la sanzione amministrativa sia più gravosa di quella originaria penale. Sicché, è illegittima costituzionalmente in questi casi la disposizione transitoria che disponga l’inderogabile applicazione retroattiva della nuova sanzione amministrativa ai fatti pregressi, perché in contrasto con gli artt. 25, comma 2, Cost. e 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 7 Cedu, nella parte in cui impone di applicare la disciplina anche qualora essa risulti in concreto più sfavorevole di quella precedentemente in vigore[11].

La Corte costituzionale sembra qui impiegare “per analogia” lo schema di soluzione del conflitto intertemporale contenuto nel comma 4 dell’art. 2 c.p., che regola il fenomeno della successione di norme penali semplicemente modificative. Nel senso che quando la nuova disciplina sia in concreto meno favorevole al reo, si deve continuare ad applicare la disciplina vigente al momento della realizzazione del comportamento penalmente illecito; se invece la disciplina posteriore è più favorevole in concreto al reo, essa estende la sua efficacia in via retroattiva, regolando le condotte storiche che si sono verificate prima della sua entrata in vigore.

2.2. Divieto di retroattività: disposizioni processuali penali e diritto giurisprudenziale

Dopo aver esaminato le ripercussioni sia della nozione autonoma di materia penale sia della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sul divieto di retroattività della legge sfavorevole rispetto agli illeciti amministrativi (ex novo/depenalizzati), analizziamo adesso l’allargamento dei confini esterni del principio di irretroattività riguardo a ulteriori ambiti.

Valorizzando, da un lato, il concetto di materia penale e, dall’altro lato, l’art. 7 Cedu si è dunque prodotta una “estensione orizzontale” del principio di irretroattività sfavorevole, mediante una dilatazione e un potenziamento del suo campo di operatività sino a ricomprendere, in presenza di determinate caratteristiche, anche: (i) il diritto processuale penale e (ii) le nuove interpretazioni giurisprudenziali.

(i) Anzitutto nella sfera di protezione del divieto di retroattività sfavorevole vanno ricomprese anche le “disposizioni processuali penali”, le quali mostrino di avere un carattere afflittivo: perché correlate alla natura ed entità della pena da irrogare in concreto (e non semplicemente le misure riguardanti l’esecuzione e l’applicazione della pena)[12].

A partire dalla sentenza costituzionale n. 32 del 2020 – in materia di applicazione retroattiva (secondo il diritto vivente) delle modifiche in peius apportate dalla c.d. legge spazzacorrotti n. 3/2019 al regime di accesso alle misure alternative alla detenzione[13] – la rigida linea di separazione fra norme penali sostanziali e quelle a carattere processuale per l’operatività della tutela del divieto di retroattività sfavorevole è stata messa in discussione proprio valorizzando la giurisprudenza convenzionale sull’art. 7 Cedu e le garanzie della nozione di materia penale[14].

Pertanto, ogni qualvolta la normativa sopravvenuta, seppure topograficamente afferente alla sfera processuale, comporti una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale dell’accusato/condannato, si deve ritenere che la successione di norme nel tempo sia soggetta al divieto di retroattività della norma sfavorevole (artt. 25, comma 2, Cost. e 7 Cedu) anziché al principio del tempus regit actum [15].

(ii) Nel cono di tutela del principio di irretroattività sfavorevole, sembrerebbe doversi altresì dislocare il “diritto di fonte giurisprudenziale” e più nel dettaglio le “nuove interpretazioni giurisprudenziali sfavorevoli e non prevedibili” dal consociato: ossia quelle il cui risultato non era dallo stesso ragionevolmente prevedibile, nel momento nel quale la violazione è stata commessa alla luce dell’interpretazione presente all’epoca in giurisprudenza[16].

Per quanto concerne il divieto di retroattività sfavorevole, vi sarebbe così l’auspicabile e condivisibile piena equiparazione, a livello di garanzie, fra le norme di fonte legislativa e le norme di fonte giurisprudenziale.

Senonché, nella recente giurisprudenza della Corte di cassazione[17] si è messa in discussione l’impostazione secondo cui alla luce della giurisprudenza Cedu (e anche della Corte di Lussemburgo) il mutamento giurisprudenziale sfavorevole e imprevedibile sia assimilabile a una modifica normativa e dunque garantito dal divieto di retroattività sfavorevole (artt. 7 Cedu, 49 Carta diritti Ue, 25 Cost. e 2 c.p.). (Cfr. il par. che segue).

Si è invece valorizzata la “prevedibilità” connessa alla categoria dogmatica dell’analisi del reato della “colpevolezza”: la calcolabilità delle conseguenze giuridiche e della prevedibilità delle decisioni, la conoscibilità del precetto ex art. 5 c.p.

Costituisce quindi per quest’orientamento di legittimità “causa di esclusione della colpevolezza” il mutamento di giurisprudenza in malam partem imprevedibile, nel caso in cui l’imputato al momento del fatto poteva fare affidamento su una regola stabilizzata enunciata dalle Sezioni unite che escludeva la rilevanza penale della condotta e non vi erano segnali concreti tali da indurre a prevedere che in futuro la giurisprudenza avrebbe cambiato idea.

Non sussiste, viceversa, la violazione dell’art. 7 Cedu (come inteso dalla Corte Edu) allorché l’interpretazione in chiave sfavorevole della disposizione incriminatrice sia “ragionevolmente prevedibile” al momento in cui la violazione è stata commessa, in quanto la garanzia dell’irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole presuppone il ribaltamento (overruling) imprevedibile di un quadro giurisprudenziale consolidato[18].

In proposito, si segnala – oltre la pronuncia Contrada della Corte Edu del 2015 – la più recente decisione della Corte di Strasburgo Casamonica c. Italia del 2025: sulla supposta violazione dell’art. 7 Cedu sotto il profilo dell’interpretazione dell’art. 416-bis c.p., nel senso di ricomprendervi anche le c.d. mafie “non tradizionali” (“nuove” o “piccole” mafie) emerse soltanto dopo il 2020 successivamente alla commissione dei fatti di reato. Sul rilievo, dunque, che l’estensione applicativa dell’art. 416-bis c.p. alle “piccole mafie” si sarebbe consolidata solo in epoca successiva ai fatti contestati, con conseguente imprevedibilità della condanna. Per la Corte Edu si tratta invece di una interpretazione (di un illecito penale esistente) prevedibile, perché ragionevole in termini di diritto interno e coerente con l’essenza del reato, anche alla luce del diritto vivente[19].

2.3. Il mutamento giurisprudenziale sfavorevole e imprevedibile: tra irretroattività e colpevolezza

Si vuole ora esprimere qualche sintetica considerazione sul cambiamento di rotta che ha portato a inquadrare il mutamento di giurisprudenza in malam partem imprevedibile all’interno della “colpevolezza” quale causa di esclusione della stessa, collegando la prevedibilità alla categoria della colpevolezza e non già al divieto di retroattività sfavorevole. Si ricordi in proposito che la “prevedibilità” delle conseguenze sul piano penale è anche la ratio di tale ultimo principio, come insegna la citata sentenza costituzionale n. 32/2020.

A me sembra che uno dei dati cruciali alla base del cambiamento di paradigma sia l’orientamento della Corte costituzionale, secondo cui si dovrebbe escludere che alla giurisprudenza, attraverso l’esercizio della funzione interpretativa, sia consentito riempire di contenuto una regola giuridica di per sé carente di determinatezza e permettere così all’individuo di poter prevedere le conseguenze sul piano penale del proprio comportamento.

Ad avviso del Giudice delle leggi, «una scelta relativa alla punibilità deve essere autonomamente ricavabile dal testo legislativo al quale i consociati hanno accesso»[20]. È il testo della legge, e non già la sua successiva interpretazione ad opera della giurisprudenza, che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa le conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte; sicché è escluso che la sanzione possa colpirlo per fatti che il linguaggio comune non consente di ricondurre al significato letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore[21].

Per la Consulta è indispensabile che le scelte di diritto penale consentano alla persona di conoscere in anticipo le conseguenze della sua condotta in base al solo testo della disposizione. Mentre, l’interpretazione giurisprudenziale può essere unicamente un ausilio nella conoscenza della norma; un posterius che permette di chiarificare le eventuali zone d’ombra, «individuando il significato corretto della disposizione nell’arco delle sole opzioni che il testo autorizza e che la persona può raffigurarsi leggendolo»[22].

Si privilegia qui il metodo “cognitivista” dell’interpretazione: nel senso di richiedere necessariamente un “interprete fedele”, che non toglie e non aggiunge nulla a ciò che già sta nella legge per approdare all’esatta esplicitazione del suo contenuto. È nota, tuttavia, l’obiezione in proposito sempre in agguato: secondo cui mai o quasi mai un enunciato normativo si presenta con un significato univoco e ben definito, essendo invece i testi giuridici “equivoci”. Essi esprimono potenzialmente non uno, ma più significati alternativi, si prestano ad una pluralità di interpretazioni. Ogni interpretazione ricava da uno stesso enunciato un significato diverso, ossia una norma distinta.

Ebbene, in molti casi la norma penale sostanziale è stata determinata in via giurisprudenziale attraverso l’attività interpretativa del giudice di legittimità (soprattutto tramite l’intervento delle Sezioni unite in ossequio al proprio compito di esercitare la funzione nomofilattica). Un dato appare evidente: si è trattato in queste ipotesi di una interpretazione del testo legislativo che gli ha assegnato un significato non legato alla lettera della legge; e anzi spesso si è fatto riferimento ad “elementi impliciti di fattispecie” oppure a “circostanze non esplicitate per definire una fattispecie penale”.

Si pensi in particolare all’aggravante dell’ingente quantità nei reati in materia di stupefacenti (art. 80 t.u. stup.), in cui si è introdotto in via giurisprudenziale un parametro quantitativo per cui la stessa non è ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2000 volte il valore-soglia determinato per quella sostanza stupefacente nella tabella allegata al d.m. del 2006[23]; ovvero in materia di concussione (art. 317 c.p.) e di induzione indebita (art. 319-quater c.p.) si ricorda l’inserimento, da parte delle Sezioni unite Maldera, di elementi impliciti di fattispecie da fonte giurisprudenziale (“danno ingiusto” e “vantaggio indebito per il privato-indotto”), che hanno reso così gli illeciti penali conformi ai principi costituzionali[24]; ancora, in relazione al reato di traffico di influenze illecite, la Suprema Corte si è trovata costretta a “creare” un requisito di tipicità aggiuntivo, un elemento restato sotto-traccia, nella penna del legislatore: la mediazione (onerosa) verso un agente pubblico “al fine di commettere un reato idoneo a produrre vantaggi al privato-cliente”[25]; non può essere tralasciata infine la vicenda della responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario: le Sezioni unite Mariotti hanno ritenuto che, nonostante il mancato esplicito riferimento alla “colpa lieve” da parte del legislatore del 2017 (la legge Gelli-Bianco n. 24 del 2017), vada privilegiata la ricostruzione dell’art. 590-sexies c.p. che tenga conto della graduabilità della colpa (come nel previgente decreto Balduzzi del 2012)[26].

Occorre inoltre tener presente che il principio di determinatezza non coincide necessariamente con il carattere descrittivo della fattispecie, ben potendosi ricorrere sul piano della tecnica legislativa a nozioni generali, formule aperte o elastiche, concetti extragiuridici diffusi, dati di esperienza comune o tecnica, ecc.[27]. Questa impostazione è stata ribadita dalla sentenza della Corte di Strasburgo, Grande Camera, “De Tommaso”, secondo cui il livello di precisione di una legge penale, al fine di permettere al cittadino di regolare la sua condotta, deve tener conto del fatto che il diritto talvolta deve sapersi adattare ai cambiamenti di situazione. Cosicché anche la legge penale, al fine di evitare l’eccessiva rigidità, può servirsi in certe circostanze di formule più o meno vaghe, per cui l’interpretazione e l’applicazione dipende dalla prassi[28].

In definitiva, come evidenziato dalla sentenza “Contrada” della Corte Edu, la determinatezza è non solo riferita al testo, ma occorre prendere in considerazione pure l’interpretazione compiuta dai giudici su quel testo (o enunciato). Ciò che conta è stabilire se, all’epoca dei fatti ascritti alla persona, la legge applicabile definisse chiaramente il reato: «si deve dunque esaminare se, a partire dal testo delle disposizioni pertinenti e con l’aiuto dell’interpretazione della legge fornita dai tribunali interni, il ricorrente potesse conoscere le conseguenze dei suoi atti sul piano penale»[29]. Non interessa se il testo della disposizione è cambiato o meno, interessa se l’interpretazione di quel testo immutato ha dato luogo nel tempo all’implementazione di nuovi elementi costitutivi o ad una diversa lettura degli stessi che il cittadino deve poter conoscere in anticipo.

3. Materia penale e principio di retroattività della lex mitior

 Esaminiamo nel prosieguo in che modo sia lo sviluppo di una nozione autonoma di matière pénale sia l’elaborazione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di art. 7 Cedu hanno inciso sul principio di retroattività favorevole.

Ebbene, la materia penale e la giurisprudenza convenzionale sono “fondativi” (o meglio: “cofondativi”) del principio intertemporale in questione, e non ne aumentano solo le quotazioni o lo standing ovvero lo dilatano in linea orizzontale (come per l’irretroattività in relazione alle sanzioni amministrative punitive).

E ciò perché del principio di retroattività della legge penale in mitius nella nostra Costituzione non v’è traccia. Anzi, come si evince dai lavori preparatori, in una prima versione dell’art. 25 Cost., la necessaria retroattività favorevole della legge penale era presente nell’enunciato, ma poi fu esplicitamente esclusa per non indebolire la cosa giudicata penale. Certamente, la retroattività in mitius ha trovato rilievo tramite il principio di eguaglianza-ragionevolezza (art. 3 Cost.), che impone di equiparare, in linea di massima, il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti in presenza di una mutata valutazione legislativa del loro disvalore, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma che ha disposto l’abolitio criminis o la modifica mitigatrice[30].

Il principio in parola rinviene il suo fondamento altresì nella garanzia della necessaria proporzione del quantum e dell’an della reazione sanzionatoria rispetto al fatto di reato, secondo la valutazione del legislatore al momento in cui la pena viene concretamente irrogata. L’autore dell’illecito penale ha diritto a essere giudicato in base all’apprezzamento attuale dell’ordinamento relativo al disvalore del fatto da lui realizzato, anziché sulla scorta della legge in vigore al momento della sua commissione: una sanzione “proporzionata” al disvalore del fatto secondo la mutata stima del legislatore[31].

Ma decisiva è stata la sentenza della grande camera della Corte Edu Scoppola c. Italia del 2009, la quale – ribaltando la giurisprudenza precedente – ha riconosciuto che l’art. 7 Cedu comprende nella materia penale anche il principio di retroattività della lex mitior, innanzandolo a diritto fondamentale dell’uomo. La Corte Edu ha affermato che infliggere una pena più severa per la sola ragione che essa era prevista al momento della commissione del fatto si tradurrebbe in un’applicazione contra reum della disciplina concernente la successione di leggi penali nel tempo. Ciò equivarrebbe a ignorare ogni modifica legislativa favorevole all’imputato intervenuta prima del giudizio e ad infliggere pene che lo Stato, e la collettività che questo rappresenta, considera ormai eccessive[32].

Il principio trova peraltro la sua espressa enunciazione positiva a livello internazionale ed europeo: per esempio, sia all’art. 15, comma 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici sia all’art. 49, § 1, Carta dei diritti UE.

Non siamo comunque al cospetto di un principio supremo: è sempre “bilanciabile” e, soprattutto, “derogabile”[33]. Si è precisato, in tal senso, che eventuali deroghe al principio della retroattività in mitius devono superare un “vaglio positivo di ragionevolezza” in relazione alla necessità di tutelare controinteressi di rango costituzionale che altrimenti rischierebbero di essere pregiudicati facendo retroagire la lex mitior [34].

3.1. L’estensione del principio di retroattività favorevole alle sanzioni amministrative punitive

Facendo leva proprio sui principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale”, la Corte costituzionale con l’innovativa pronuncia n. 63/2019 ha esteso il principio della necessaria retroattività della lex mitior altresì alle sanzioni amministrative aventi natura e funzione “punitiva”; e ciò malgrado l’assenza di precedenti specifici della Corte Edu in materia di sanzioni amministrative[35].

L’estensione non è stata tuttavia generalizzata. Basti pensare che il principio di retroattività della lex mitior non opera in relazione agli “illeciti disciplinari dei magistrati”. Come affermato al riguardo dalle Sezioni unite civili, le sanzioni disciplinari sono riconducibili al genus di quelle amministrative e non all’ambito “sostanzialmente penale”[36].

Anche per le sanzioni amministrative punitive (formalmente non penali), dunque, le deroghe al principio di matrice convenzionale della retroattività della legge successiva favorevole per ritenersi legittime devono superare il vaglio positivo di ragionevolezza, in quanto proporzionate alle esigenze di tutela di controinteressi di rango costituzionale.

Cosicché, di regola, ha precisato la Corte costituzionale che, laddove la sanzione amministrativa abbia natura punitiva, non vi sarà ragione per continuare ad applicarla qualora il fatto sia successivamente considerato non più illecito; né per continuare ad applicarla in una misura considerata ormai eccessiva o sproporzionata rispetto al mutato apprezzamento della gravità dell’illecito da parte dell’ordinamento[37].

Le acquisizioni della fondamentale pronuncia costituzionale n. 63/2019 devono però essere confrontate con la più recente decisione n. 73/2026 della Consulta[38], in relazione alla innovazione legislativa consistente nella disciplina più favorevole dettata per la violazione amministrativa (di natura punitiva) dell’obbligo per le imprese dello spettacolo del certificato di agibilità per i propri lavoratori. Nel caso di specie, si è modificato in mitius l’illecito amministrativo limitando le ipotesi in cui detto certificato è obbligatorio.

Senonché, la sentenza costituzionale n. 73/2026 non sembrerebbe essere in linea con il menzionato precedente specifico, il quale ha ritenuto la lex mitior “automaticamente” retroattiva (senza bisogno quindi di ulteriori disposizioni in tal senso). E ciò in quanto in tale pronuncia si è statuito che, in tema di sanzioni amministrative punitivo-afflittive (riconducibili alla materia penale), il giudice comune non può applicare la “legge posteriore” più favorevole in assenza di una disciplina transitoria (a differenza di quanto è prescritto per le sanzioni strettamente penali ex art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p.) [39].

In mancanza di una espressa previsione che renda applicabile alle condotte pregresse la sanzione amministrativa punitiva favorevole, le discipline ricavabili tanto dall’art. 1, comma 2, l. 689 del 1981 (le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati), quanto dall’art. 11 preleggi (la legge dispone soltanto per il futuro, non ha effetto retroattivo) ostano alla necessaria retroattività favorevole[40].

È tuttavia compito della Corte costituzionale – appurata la riconducibilità della misura alla nozione di materia penale – verificare se la mancata previsione dell’efficacia retroattiva della lex mitior si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 7 Cedu. Si può in tal caso aprire la strada al giudice comune per l’attivazione del sindacato di legittimità costituzionale su tale scelta legislativa: come nel caso scrutinato dalla Corte costituzionale nella sentenza in esame, la quale ha ritenuto che la disposizione censurata non superasse il vaglio positivo di ragionevolezza, poiché non vi erano altri interessi di rango costituzionale tali da giustificare la deroga al principio di retroattività in mitius [41].

Ad avviso della Corte costituzionale, l’intervento risulta peraltro necessario anche al fine di assicurare certezza in ordine all’efficacia nel tempo delle leggi che prevedono sanzioni amministrative di carattere punitivo-afflittivo e, conseguentemente, parità di trattamento fra i consociati[42].

Tale ultima affermazione va inscritta all’interno del recente indirizzo teso a valorizzare – proprio mediante la pronuncia n. 71/2026 coeva alla n. 73/2026 – il controllo di legittimità costituzionale (ex art. 117, comma 1, Cost.) alla stregua di un “parametro integrato”, costituito da una disposizione del diritto europeo e una della Costituzione; integrazione che dà vita a quello che viene definito il “blocco di costituzionalità”[43].

Sussiste dunque la competenza della Consulta a conoscere anche dei contrasti tra la norma interna e la Carta dei diritti fondamentali della UE. Sicché al giudice comune è attribuita la scelta se disapplicare la norma nazionale ovvero sollevare questione di legittimità costituzionale, quando ricorre un duplice conflitto con la Carta UE e con la Costituzione[44].

L’attivazione dell’incidente di costituzionalità da parte del giudice comune è sicuramente opportuna, perché assicura una efficacia erga omnes, certezza del diritto e prevedibilità delle decisioni giudiziarie, le quali non sarebbero invece garantite dalla disapplicazione della norma interna incompatibile[45].

3.2. Retroattività favorevole e incostituzionalità delle sanzioni amministrative punitive

Prendiamo di seguito in considerazione un’ultima ipotesi, in cui il principio di retroattività favorevole non è tuttavia collegato all’introduzione da parte del legislatore di una lex mitior, bensì a una pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma sanzionatoria amministrativa di natura punitiva.

Si tratta di una innovazione in senso favorevole nell’ordinamento giuridico, che deriva dall’annullamento di una norma invalida per effetto di una pronuncia della Corte costituzionale.

Ebbene, conviene rammentare che in relazione a una norma incriminatrice in senso formale, la declaratoria di illegittimità costituzionale incide sul giudicato di condanna con efficacia favorevole iperretroattiva ex artt. 673 c.p.p. e 30, comma 4, l. n. 87/1953. Stabilisce, in particolare, l’art. 673 c.p.p. che il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato; lo stesso adotta inoltre i provvedimenti conseguenti per l’eliminazione degli effetti penali della condanna (art. 2, comma 2, c.p.).

Un primo ampliamento della fase esecutiva rispetto alla lettera delle due disposizioni che ne disciplinano le vicende — ossia l’art. 673 c.p.p. e l’art. 30, comma 4, l. n. 87 del 1953 — si è avuto con la giurisprudenza delle Sezioni unite penali, tramite la quale si è ammessa la modifica del giudicato di condanna anche nell’ipotesi di incostituzionalità di norme penali non incriminatrici, bensì solo sanzionatorie[46].

Le Sezioni unite penali – a partire dalle sentenze “Ercolano” e “Gatto” – hanno adottato una interpretazione ampia del menzionato art. 30, comma 4, il quale fonda la competenza del giudice dell’esecuzione a considerare l’incidenza della declaratoria di incostituzionalità nella fase attuativa del giudicato («quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali»).

Le Sezioni unite hanno chiarito che l’art. 30, comma 4, cit. riguarda le ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzionale tanto delle vere e proprie norme incriminatrici, quanto delle norme penali che incidono unicamente sul quantum del trattamento sanzionatorio, comportando la verifica in sede esecutiva della sopravvenuta illegalità della pena, che, se riguardante il rapporto esecutivo non ancora interamente eseguito, ne impone la rideterminazione[47].

Che cosa succede però se una dichiarazione di incostituzionalità colpisce una norma sanzionatoria amministrativa avente natura punitiva? Viene in pratica annullata dalla Corte costituzionale una misura sanzionatoria che rientra nel concetto di matière pénale.

La questione è sintetizzabile nella tradizionale assenza nel nostro ordinamento di una testuale disciplina volta alla rimodulazione del giudicato di condanna in presenza di una sanzione amministrativa “convenzionalmente penale” (“punitiva”) inflitta al reo sulla scorta di una norma dichiarata successivamente costituzionalmente illegittima.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 68/2021 ha esteso la sfera applicativa dell’art. 30, comma 4, l. n. 87 del 1953 anche alle sanzioni amministrative qualificabili come sostanzialmente penali ai sensi della Cedu perché punitivo-afflittive. Nel caso di specie si trattava della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, ai sensi dell’art. 222, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada) applicata dal giudice penale con la sentenza di condanna; quest’ultima disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 88 del 2019[48].

È stato dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 30, comma 4, cit., in quanto interpretato nel senso che esso non si applica alla misura amministrativa della revoca della patente di guida disposta dal giudice penale con la sentenza irrevocabile di condanna per i reati di omicidio e lesioni colpose[49].

3.3. La deroga alla retroattività in mitius nel comma 4 dell’art. 2 c.p.

Per concludere, vorrei accennare a una questione che aleggia nei rapporti tra materia penale e principi intertemporali, senza però essere stata ancora affrontata in modo specifico dalla Corte costituzionale.

Si vuole alludere al tradizionale sbarramento alla necessaria retroattività della lex mitior posto dal comma 4 dell’art. 2 c.p.: se sopravviene dopo la condanna definitiva, a seguito di una nuova scelta legislativa, una modifica favorevole di disciplina – che non integra beninteso una vicenda abolitiva (integrale/parziale) – resta ferma la condanna, il giudicato non può essere riaperto dal giudice dell’esecuzione.

Si pensi all’inserimento di una cornice edittale meno afflittiva per una incriminazione ovvero alla inedita causa di non punibilità generale di cui all’art. 131-bis c.p. o ancora alla previsione di una nuova circostanza attenuante: vicende giuridiche che, sulla base della disciplina posta dal comma 4 dell’art. 2 c.p., sottostanno alla rigida insensibilità delle sentenze irrevocabili a siffatte innovazioni in melius.

Ebbene tale deroga al principio di retroattività favorevole si pone in contrasto con le garanzie assicurate all’individuo dalla materia penale, nonché dalla giurisprudenza convenzionale sull’art. 7 Cedu?

Tutto ciò è da considerarsi poi nell’ambito della tendenza del nostro sistema verso l’erosione dell’intangibilità del giudicato di condanna; propensione evidenziata anche dagli strumenti previsti dal codice di procedura penale del 1988, al fine d’incidere in modo risolutivo o modificativo sulle sentenze passate in giudicato.

Senonché tale scelta del legislatore del ’30, la quale – in deroga alla necessaria retroattività favorevole – fa resistere nella ipotesi modificativa di disciplina contemplata nel comma 4 dell’art. 2 c.p. l’intangibilità della cosa giudicata alla lex mitior sembra ancora capace di superare il “vaglio positivo di ragionevolezza”, nonostante l’ascesa irresistibile della nozione autonoma di matière pénale.

Il controinteresse di rango costituzionale rappresentato dalla certezza e stabilità delle decisioni definitive (la res iudicata) prevale tuttora, quindi, nella ponderazione sulla applicazione della lex mitior (non abolitiva) alle condotte storiche poste in essere prima della sua entrata in vigore.

Per contro, non v’è dubbio che di fronte alla declaratoria di incostituzionalità di una norma penale sanzionatoria, che ha influenzato cioè in senso afflittivo il calcolo della pena (o anche di una sanzione amministrativa punitiva), il principio dell’intangibilità del giudicato – quale regola fissa del caso concreto – deve ritenersi soccombente rispetto agli altri valori in gioco e dunque non in grado di derogare alla piena retroattività in mitius delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale.

E questo perché la modifica favorevole nel sistema penale sanzionatorio (art. 2, comma 4, c.p.) discende da una scelta politica del legislatore, esprimendo il suo indirizzo di politica del diritto, e ha a che fare con la vigenza della legge; mentre, l’annullamento costituzionale della norma sanzionatoria consegue a una decisione della Consulta, che accerta l’invalidità della norma censurata.

Il percorso intrapreso dalla nozione di matière pénale sin dal lontano 1976 – anno della sentenza “Engel e altri c. Paesi Bassi” – si è snodato in parallelo al fenomeno della successione temporale di leggi, un itinerario condiviso che non sembra ancora terminato: e come “due buoni compagni di viaggio non dovrebbero lasciarsi mai”.


[1] Per lo sviluppo degli argomenti collegati al rapporto tra diritto e tempo, cfr. M. Gambardella, Lex mitior e giustizia penale, Torino, Giappichelli, 2013, p. 1 ss.; Id., Il tempo nelle relazioni tra norme incriminatrici, Torino, Giappichelli, 2025, p. 1 ss.

[2] Cfr. Corte cost., 22 febbraio 1985, n. 51 (Pres. Elia, Red. Corasaniti). Sotto il profilo storico, il principio di irretroattività si iscrive nel solco tracciato in origine dall’art. 8 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 secondo cui: «nessuno può essere punito che in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente promulgata». Questo testo rappresenta la prima esplicita formulazione legislativa del principio di irretroattività della legge in materia penale, e mira in sostanza alla salvaguardia della libertà individuale.

[3] Cfr. Corte cost., 23 novembre 2006, n. 394 (Pres. Bile, Red. Flick); Corte cost., 4 febbraio 2025, n. 8 (Pres. Amoroso, Red. Petitti).

[4] Corte cost., 26 gennaio 2017, ord. n. 24 (Pres. Grossi, Red. Lattanzi).

[5] Cfr. Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 223 (Pres. Lattanzi, Red. Viganò); Corte cost., 26 febbraio 2020, n. 32 (Pres. Cartabia, Red. Viganò).

[6] Cfr. Corte cost., 26 febbraio 2020, n. 32, cit.

[7] Cfr. Corte cost., 4 giugno 2010, n. 196 (Pres. Amirante, Red. Quaranta); Corte cost., 18 aprile 2014, n. 104 (Pres. Silvestri, Red. Napolitano).

[8] Cfr. Corte cost., 4 giugno 2010, n. 196, cit.

[9] Cfr. Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 223, cit.

[10] Cfr. Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 223, cit.

[11] Cfr. Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 223, cit.

[12] Cfr. Corte cost., 26 febbraio 2020, n. 32, cit.; Corte cost., 4 febbraio 2025, n. 8, cit.

[13] Corte cost., 26 febbraio 2020, n. 32, cit.

[14] Cfr. Corte eur., grande Camera, Scoppola c. Italia del 2009 e Corte eur., grande Camera, Del Rio Prada c. Spagna del 2013.

[15] Cfr. Corte cost., 4 febbraio 2025, n. 8, cit., in tema di condizioni di accesso alla sospensione del processo con la messa alla prova del minore.

[16] Cfr. Corte eur., Grande camera, Del Rio Prada c. Spagna del 2013; Corte eur., sez. IV, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, ric. n. 66655/13; Cass., sez. un., Beschi, 21 gennaio 2010, n. 18288. Ad avviso della sentenza “Contrada”, il concorso esterno in associazione mafiosa è il frutto di una evoluzione giurisprudenziale iniziata verso la fine degli anni Ottanta del secolo scorso e consolidatasi nel 1994 con le Sezioni unite “Demitry”; e perciò all’epoca in cui sono stati commessi i fatti contestati a Bruno Contrada (1979-1988), il reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile e il ricorrente non poteva conoscere nella fattispecie la pena in cui incorreva per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui compiuti.

[17] Cfr. Cass., sez. VI, 26 marzo 2024, n. 28594; Cass., sez. V, 16 giugno 2025, n. 30516.

[18] Cfr. Cass., sez. V, 9 luglio 2018, n. 47510; Cass., sez. III, 23 novembre 2021, n. 46184; Cass., sez. V, 11 giugno 2025, n. 22017.

[19] Cfr. Corte eur., prima sezione, Casamonica c. Italia, 2 ottobre 2025, n. 21670/2024, la quale nel dichiarare inammissibile il ricorso di un condannato riconosciuto responsabile di avere partecipato in posizione di comando ad un’associazione a delinquere di tipo mafioso che aveva operato nella periferia romana negli anni tra il 2000 ed il 2018, pur evidenziando che la nozione di “piccole mafie” abbia trovato una più compiuta sistematizzazione solo in tempi recenti, ha escluso che tale sviluppo configuri uno scostamento giurisprudenziale imprevedibile, costituendo, invece, una fisiologica opera di chiarificazione dell’ambito applicativo della disposizione, coerente tanto con il dato letterale (bastano tre persone) quanto con l’intento repressivo del legislatore.

[20] Corte cost., 31 maggio 2018, n. 115 (Pres. Lattanzi, Red. Lattanzi).

[21] Corte cost., 14 maggio 2021, n. 98 (Pres. Coraggio, Red. Viganò).

[22] Corte cost., 31 maggio 2018, n. 115, cit., punto 11.

[23] Cass., sez. un., 24 maggio 2012, n. 36258, Biondi.

[24] Cass., sez. un., 24 ottobre 2013, n. 12228, Maldera.

[25] Si vuol far riferimento all’importante pronuncia sul caso Alemanno: cfr. Cass., sez. VI, 8 luglio 2021, n. 40518.

[26] Cass., sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8770, Mariotti.

[27] Cfr., ad esempio, Corte eur., sez. V, 6 ottobre 2011, Soros c. Francia, n. 50425/06, §§ 50-62; Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 5 (Pres. Chieppa, Red. Flick).

[28] Corte eur., Grande camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, n. 43395/09, §§ 106 ss.

[29] Corte eur., sez. IV, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, ric. n. 66655/13, (§ 64).

[30] Cfr. Corte cost., 12 ottobre 2012, n. 230 (Pres. Quaranta, Red. Frigo); Corte cost., 23 novembre 2006, n. 394, cit.

[31] Cfr. Corte cost., 21 marzo 2019, n. 63 (Pres. Lattanzi, Red. Viganò); Corte cost., 24 luglio 2025, n. 123 (Pres. Amoroso, Red. Viganò).

[32] Corte eur., Grande camera, 17 settembre 2009, N. 10249/03, Scoppola c. Italia.

[33] Cfr. Corte cost., 22 luglio 2011, n. 236 (Pres. Quaranta, Red. Lattanzi).

[34] Cfr. Corte cost., 21 marzo 2019, n. 63, cit.; Corte cost., 24 luglio 2025, n. 123, cit.

[35] Cfr. Corte cost., 21 marzo 2019, n. 63, cit.

[36] Cfr. Cass., sez. un. civ., 26 febbraio 2025, n. 4974.

[37] Corte cost., 21 marzo 2019, n. 63, cit.

[38] Corte cost., 12 maggio 2026, n. 73 (Pres. Amoroso, Red. Marini).

[39] Cfr. Corte cost., 12 maggio 2026, n. 73, cit. Questa soluzione è già rinvenibile nella pronuncia “Mazza” delle Sezioni unite penali, la quale ha ritenuto che l’art., 2 comma 4, c.p. opera solo con riferimento all’ipotesi della successione tra fattispecie incriminatrici, e non è estensibile al caso della successione che degradi un fatto previsto come illecito penale a illecito amministrativo (Cass., sez. un., 16 marzo 1994, Mazza).

[40] Cfr. Corte cost., 12 maggio 2026, n. 73, cit.

[41] Cfr. Corte cost., 12 maggio 2026, n. 73, cit.

[42] Cfr. Corte cost., 12 maggio 2026, n. 73, cit.

[43] Cfr. Corte cost., 12 maggio 2026, n. 71 (Pres. Amoroso, Red. Pitruzzella).

[44] Cfr. Corte cost., 12 maggio 2026, n. 71, cit.; Corte cost., 4 febbraio 2025, n. 7 (Pres. Amoroso, Red. Viganò).

[45] Cfr. Corte cost., 12 maggio 2026, n. 71, cit.; Corte cost., 4 febbraio 2025, n. 7, cit.

[46] Cfr. Cass., sez. un., ord. 19 aprile 2012, n. 34472, Ercolano; Cass., sez. un., 29 maggio 2014, n. 42858, Gatto.

[47] Cfr. Cass., sez. un., 29 maggio 2014, n. 42858, Gatto, cit.

[48] Corte cost., 16 aprile 2021, n. 68 (Pres. Coraggio, Red. Modugno).

[49] Corte cost., 16 aprile 2021, n. 68, cit.

Condividi su:

Articoli Correlati
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore