Nota a Cass. pen., Sez. VI, 19 maggio 2026 (dep. 11 giugno 2026), n. 21625, Pres. Aprile – Est. Di Giovine
Massima
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il rinvio operato dall’art. 168-bis cod. pen. ai delitti indicati nell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. — espressione di un criterio selettivo di tipo qualitativo, derogatorio rispetto al limite edittale dei quattro anni — opera secondo un criterio meramente nominativo: ne consegue che l’istituto è applicabile a tali reati anche quando contestati nella forma aggravata, comprese le circostanze ad effetto speciale o quelle che comportano l’applicazione di una pena di specie diversa. Pertanto, il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen. ammette l’accesso alla prova anche ove aggravato ai sensi dell’art. 339 cod. pen. L’ampliamento dell’area di operatività dell’istituto trova un contrappeso necessario nell’intensificazione del controllo del giudice di merito sulle concrete prospettive di specialprevenzione e nel correlato onere di motivazione individualizzante, con conseguente illegittimità della motivazione meramente stereotipata e identica per più imputati.
Sommario: 1. La vicenda processuale e il thema decidendum. — 2. L’art. 168-bis cod. pen. e il “doppio criterio” di selezione dei reati ammessi alla prova. — 3. Il criterio quantitativo e l’insegnamento delle Sezioni unite “Sorcinelli”. — 4. Il criterio qualitativo: il rinvio all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. e l’opzione per un criterio “nominativo”. — 5. Il contrappeso: “amministrativizzazione” della funzione penale e onere di motivazione individualizzante. — 6. La decisione del caso concreto: l’inadeguatezza e la stereotipia della motivazione di merito. — 7. Notazioni conclusive.
1. La vicenda processuale e il thema decidendum
La pronuncia in commento trae origine dai disordini verificatisi al termine dell’incontro calcistico Hellas Verona – Foggia, in esito ai quali quattro imputati erano stati ritenuti responsabili, dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Verona, di una pluralità di reati: resistenza a pubblico ufficiale aggravata (artt. 337 e 339, commi 1, 2 e 3, cod. pen.), danneggiamento (art. 635 cod. pen.), lesioni personali in danno del Vice-questore (artt. 582 e 585 cod. pen.), nonché delle contravvenzioni di cui all’art. 6-bis della l. n. 401 del 1989 e all’art. 5 della l. n. 152 del 1975. La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma — riducendo, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena nei confronti di uno degli imputati e concedendo ad altro il beneficio della non menzione —, confermava per il resto le statuizioni di primo grado.
Avverso tale decisione tre degli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo — per quanto qui rileva — l’erronea applicazione degli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis ss. cod. proc. pen.: la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, avanzata in primo grado, era stata infatti dichiarata inammissibile sul rilievo che la resistenza a pubblico ufficiale, nella forma aggravata, non rientrerebbe tra i reati per i quali l’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. consente la citazione diretta — e, con essa, l’accesso alla prova — nonché, in ogni caso, per difetto dei relativi presupposti, “in assenza di condotte resipiscenti degli imputati”.
Il quarto imputato, che aveva definito la propria posizione mediante concordato in appello, proponeva autonomo ricorso, dichiarato inammissibile dalla Corte sul consolidato rilievo per cui, a fronte di sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., sono deducibili in sede di legittimità soltanto i vizi attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, restando precluso ogni rilievo sulla mera congruità del trattamento sanzionatorio.[1]
Il thema decidendum, di sicuro interesse sistematico, attiene dunque all’esatta perimetrazione dell’ambito applicativo della messa alla prova con riguardo ai reati selezionati non già in funzione del quantum di pena edittale, bensì in ragione del loro nomen iuris: si tratta di stabilire se il rinvio dell’art. 168-bis cod. pen. all’elenco di cui all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. comprenda tali fattispecie nella sola forma base ovvero anche in quella circostanziata.
2. L’art. 168-bis cod. pen. e il “doppio criterio” di selezione dei reati ammessi alla prova
Conviene muovere dal dato normativo. L’art. 168-bis, comma 1, cod. pen. ammette alla sospensione del procedimento con messa alla prova i “reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché […] i reati delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 cod. proc. pen.”.[2]
La disposizione, come puntualmente osserva la Corte, articola un duplice criterio selettivo: l’uno di tipo quantitativo, ancorato al limite edittale dei quattro anni di pena detentiva; l’altro di tipo qualitativo, espresso mediante il rinvio al catalogo dei reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, in deroga al predetto limite di pena. La distinzione non è di mero ordine classificatorio: come si vedrà, i due criteri rispondono a logiche eterogenee e reclamano, in punto di disciplina delle circostanze, soluzioni interpretative autonome.
3. Il criterio quantitativo e l’insegnamento delle Sezioni unite “Sorcinelli”
Con riguardo al criterio quantitativo, il tema è da tempo presidiato dall’arresto delle Sezioni unite “Sorcinelli”, a mente del quale il richiamo dell’art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva “non superiore nel massimo a quattro anni” va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, senza che assumano rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.[3]
Su tale insegnamento i ricorrenti avevano costruito la propria doglianza. La Sesta Sezione, tuttavia, pur ritenendo fondato il motivo, ne corregge con nettezza l’impostazione: il principio “Sorcinelli” — chiarisce il Collegio — concerne esclusivamente la messa alla prova disposta per i reati individuati attraverso il criterio quantitativo e non è, perciò, immediatamente riferibile alla resistenza a pubblico ufficiale. Questa, infatti, punita nella forma base con la reclusione da sei mesi a cinque anni — e dunque al di sopra della soglia dei quattro anni —, accede all’istituto non in forza del quantum di pena, bensì in quanto nominativamente compresa nel catalogo dell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen.[4]
Il vizio motivazionale denunciato, in altri termini, sussiste, ma per ragioni “parzialmente diverse” da quelle prospettate in ricorso. Il che impone alla Corte di colmare in via interpretativa un profilo — quello del trattamento delle circostanze in rapporto al criterio qualitativo — che, come essa stessa riconosce, “non risulta particolarmente arato nella giurisprudenza”.
4. Il criterio qualitativo: il rinvio all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. e l’opzione per un criterio “nominativo”
È qui il fulcro della decisione. La questione — se il rinvio operato dall’art. 168-bis cod. pen. all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. abbia ad oggetto le sole ipotesi-base ovvero anche quelle circostanziate — è risolta dal Collegio nel senso dell’irrilevanza delle aggravanti e, dunque, dell’ammissibilità della prova anche per i reati ivi elencati ove contestati nella forma aggravata, quand’anche ad effetto speciale o comportante l’applicazione di una pena di specie diversa. La Corte accede, in sostanza, a un criterio “meramente nominativo”, che àncora l’ammissibilità al solo nomen iuris della fattispecie. A sostegno di tale approdo la motivazione si dispiega lungo tre direttrici.
Sul piano letterale, il Collegio sgombera anzitutto il campo da un possibile ostacolo testuale: la clausola “con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite”, che pure compare nell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., è testualmente riferita alla sola fattispecie di evasione aggravata di cui all’art. 385, comma 2, cod. pen. e non è estensibile, in difetto di appiglio testuale e in forza del divieto di analogia in malam partem, alla resistenza a pubblico ufficiale.[5] Né, in positivo, il dato letterale impone l’esclusione delle ipotesi aggravate: ove avesse inteso derogare all’ammissibilità della prova in ogni caso di resistenza a pubblico ufficiale, il legislatore lo avrebbe specificato.
Sul piano sistematico, la Corte recide il presupposto implicito della tesi restrittiva, ossia la necessaria coincidenza tra l’ambito di operatività della citazione diretta e quello della messa alla prova. Le due figure — osserva il Collegio — non presentano punti concettuali di contatto e appaiono, anzi, “irriducibilmente diverse sul piano della ratio”, come conferma l’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., che ammette la prova quale che sia il rito con cui si procede, così connotandola come istituto dalla valenza processuale generale. Ne consegue che, anche a voler limitare — secondo un’opzione pure prospettata in dottrina — la citazione diretta ai soli delitti non aggravati, non sarebbe per ciò solo giocoforza pervenire alla medesima conclusione restrittiva in tema di prova. A corroborare l’irrilevanza delle aggravanti soccorre, infine, la giurisprudenza formatasi sul previgente art. 7 cod. proc. pen. in tema di competenza del pretore, secondo cui, là dove l’attribuzione della competenza era fondata sul solo nomen iuris dei reati, le circostanze ad effetto speciale non assumevano rilievo.[6]
Sul piano teleologico, la soluzione estensiva non confligge con le preoccupazioni di politica criminale connesse a una dilatazione eccessiva dello spettro applicativo dell’istituto. Tali rilievi — già scrutinati e ritenuti recessivi dalle Sezioni unite “Sorcinelli”, a fronte di contrastanti argomenti di ordine letterale e assiologico — non valgono a contraddire il favor legislativo verso la prova, la cui delimitazione su basi generalpreventive rischierebbe, secondo l’autorevole arresto, di privilegiare una concezione “premiale” della sospensione, a detrimento dei contenuti trattamentali tesi alla prevenzione speciale. Opzione, quest’ultima, coerente con la natura “ancipite e bifronte” dell’istituto, già riconosciuta dalla Consulta.[7]
5. Il contrappeso: “amministrativizzazione” della funzione penale e onere di motivazione individualizzante
Il tratto di maggiore originalità della pronuncia risiede, peraltro, nella precisazione con cui il Collegio si fa carico di temperare gli effetti dell’ampliamento applicativo.
Muovendo dal rilievo che la messa alla prova, infrangendo la “normale sequenza cognizione-esecuzione della pena”, si iscrive nella più ampia tendenza alla c.d. “amministrativizzazione” della funzione penale — di cui la giustizia riparativa introdotta dalla Riforma Cartabia costituisce la più recente espressione —, la Corte osserva come il giudice di merito sia oggi sempre più chiamato a un compito “attivo”, e non meramente ricognitivo: un compito che, da un lato, ne rafforza i poteri e gli spazi di valutazione e che, dall’altro e specularmente, ne accresce l’onere di giustificazione attraverso la motivazione, principale strumento di controllo sull’esercizio della discrezionalità.
Da ciò il Collegio trae un corollario di notevole rilievo pratico: l’ampliamento dell’area operativa della prova — conseguente alla negazione di preclusioni astratte e aprioristiche per le ipotesi aggravate — deve trovare un “contrappeso fondamentale” nell’incidenza di tale controllo. In termini espliciti, optando per un criterio nominale puro, “quanto più grave è il ‘male fatto’ dal reo, tanto più attento ed incisivo dovrà essere il vaglio del giudice di merito sulle concrete prospettive di specialprevenzione”, con il limite — generale e irrinunciabile — della giustificazione completa e logica della decisione finale.
Si delinea così una dialettica di sicura eleganza ricostruttiva: la gravità del fatto, esclusa dal piano dell’ammissibilità in astratto, rifluisce su quello del merito, ove si traduce in un onere motivazionale rafforzato e individualizzante. Il baricentro del giudizio si sposta, in definitiva, dalla preclusione formale alla valutazione concreta: non più uno sbarramento all’ingresso, ma un vaglio tanto più rigoroso quanto più serio è il fatto.
6. La decisione del caso concreto: l’inadeguatezza e la stereotipia della motivazione di merito
Calata nel caso di specie, la regula iuris affermata conduce all’annullamento, avendo la Corte d’appello fallito su entrambi i piani.
Sul piano dell’ammissibilità, i giudici di merito avevano richiamato per relationem la motivazione del Giudice per le indagini preliminari, che aveva escluso la resistenza aggravata dal novero dei reati ammessi alla prova: esclusione che, all’esito della pronuncia in commento, risulta “revocata in dubbio”.
Sul piano della fondatezza e della verifica in concreto, la Corte territoriale non aveva soddisfatto l’onere motivazionale, essendosi limitata ad aggiungere, “con motivazione identica e stereotipata per tutti e tre gli imputati”, che difettavano i presupposti dell’istituto, “in assenza di una condotta in qualche modo resipiscente, in assenza di un qualsivoglia risarcimento”. Una motivazione, dunque, doppiamente viziata: non solo apparente, perché trasversalmente replicata a fronte di posizioni soggettive distinte — e perciò inidonea a quel vaglio “individualizzante” che la stessa Corte erige a presidio della soluzione estensiva —, ma altresì smentita dagli atti, avendo uno dei ricorrenti offerto alla parte civile, a fini risarcitori, la somma di seicento euro (offerta caduta nel vuoto per la sola assenza della parte in udienza), oltre a una donazione in beneficenza.
Di qui l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, affinché motivi sulla richiesta di prova alla luce del principio e dei criteri enunciati, restando assorbito — e devoluto in via subordinata al giudice del rinvio — il motivo relativo alla mancata sostituzione della pena detentiva.
7. Notazioni conclusive
La pronuncia merita adesione tanto nell’esito quanto nell’impianto argomentativo e si segnala per una densità teorica non comune nella giurisprudenza di legittimità.
Sul piano del diritto sostanziale, essa completa il quadro tracciato dalle Sezioni unite “Sorcinelli”: all’irrilevanza delle aggravanti rispetto al criterio quantitativo si affianca ora — per simmetria di favor — la loro irrilevanza rispetto al criterio qualitativo, con un risultato di armonizzazione e di coerenza del sistema, ricondotto a tendenziale unità. Entrambe le letture, invero, convergono nel valorizzare la vocazione special-preventiva dell’istituto a discapito di preclusioni di matrice generalpreventiva.
Sul piano della tecnica interpretativa, la decisione offre un nitido esempio di come la perimetrazione di un istituto “ancipite” possa essere governata coniugando il canone letterale e il divieto di analogia in malam partem con un’attenta considerazione della ratio. Particolarmente persuasiva è la dissociazione tra l’ambito della citazione diretta e quello della prova: riconosciuto che le due figure non condividono la medesima ratio, cade il principale argomento sistematico su cui poggiava la tesi restrittiva.
Resta, sullo sfondo, la perdurante tensione tra l’originaria fisionomia della messa alla prova — concepita per la criminalità di minore allarme — e la sua progressiva espansione verso fattispecie tutt’altro che bagatellari, quali quelle qui in rilievo, connotate da violenza in danno di pubblici ufficiali. La Corte non elude il problema, ma lo risolve con equilibrio, affidandone il governo non a rigide preclusioni in astratto, bensì alla sapiente discrezionalità del giudice di merito e, soprattutto, al rigore della motivazione.
È questo il punto di maggiore interesse anche per la prassi difensiva. Chiusa la via dell’inammissibilità per ragioni di pena o di nomen iuris, il terreno del confronto si sposta interamente sul versante del merito, dove la concessione del beneficio dipenderà dalla capacità di allegare e dimostrare, in concreto e per ciascun imputato, l’idoneità del percorso trattamentale a soddisfare le esigenze di prevenzione speciale. Sul fronte opposto, il diniego non potrà più appagarsi di formule seriali e stereotipate, ma dovrà farsi carico di una giustificazione autenticamente individualizzante: e proprio nella stereotipia della motivazione di merito — più ancora che nell’erronea soluzione della questione di ammissibilità — si annida il vizio che, nel caso di specie, ha condotto all’annullamento.
[1]Per l’orientamento richiamato in motivazione, ex multis, Sez. 1, 23 ottobre 2019 (dep. 2020), n. 944, M., Rv. 278170, secondo cui, a fronte del concordato in appello, sono del pari inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si traducano nell’illegalità della sanzione inflitta.
[2]L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per gli imputati maggiorenni è stato introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67.
[3]Sez. U, 31 marzo 2016, n. 36272, Sorcinelli, Rv. 267238.
[4]La cornice edittale del delitto (nel massimo, cinque anni di reclusione) eccede la soglia dei quattro anni: di qui l’irrilevanza, per la fattispecie in esame, del criterio quantitativo e la sua riconducibilità al solo criterio qualitativo.
[5]Il catalogo dei delitti a citazione diretta di cui all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. è stato ampliato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. “Riforma Cartabia”), che vi ha inserito ulteriori fattispecie aggravate, tra cui l’evasione di cui all’art. 385, comma 2, cod. pen., alla quale è testualmente riferita la clausola di esclusione.
[6]In tal senso, in motivazione, Sez. 1, 3 ottobre 2006, n. 34683, Nuccio, e Sez. 6, 29 ottobre 2020, n. 37696, Dedamiani (entrambe non massimate); sull’irrilevanza delle aggravanti ad effetto speciale rispetto al criterio attributivo della competenza fondato sul nomen iuris (previgente art. 7 cod. proc. pen.), Sez. 6, 9 febbraio 2004, n. 10773, Maroni, Rv. 227992, e Sez. 1, 28 aprile 1999, n. 3283, Marcucci, Rv. 213831.
[7]Corte cost., n. 240 del 2015, che ha riconosciuto la natura ancipite e bifronte dell’istituto, suscettibile di esitare nell’estinzione del reato e, ad un tempo, connotato da fisionomia sostanzialmente penale e da finalità special-preventive.


