Non è incostituzionale l’esenzione del querelante da responsabilità per le spese sostenute dall’indagato in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 59, depositata IL 27 aprile 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 409 e 410 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono alcuna forma di «ristoro» per l’indagato, che si sia costituito, con il patrocinio obbligatorio del difensore, nell’udienza camerale fissata a seguito dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, neanche quando l’iniziativa del querelante sia stata coltivata con colpa grave.

La Consulta ha, anche, escluso la disparità di trattamento con la disciplina della responsabilità del querelante all’esito dell’udienza preliminare, trattandosi di situazioni non sovrapponibili, attesa la differenza di effetti, di connotati e di stabilità del provvedimento di archiviazione rispetto alla sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento.

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