Offensività della condotta e concorso di persone nel reato. Brevi note sui progetti ministeriali di riforma del Codice penale in materia di c.d. “causalità agevolatrice”

Abstract: Il lavoro prende in esame i contenuti dei principali progetti ministeriali di riforma del Codice penale, con particolare riferimento al tema della agevolazione nel concorso di persone nel reato. Riscontrata la tendenza, presente in tutte le proposte di riforma, a determinare maggiormente la fisionomia della condotta di agevolazione, esplicitandone gli effetti sul piano causale, l’analisi giunge alla conclusione secondo cui una migliore definizione dei limiti di rilevanza del contributo ‘agevolatore’ non può che passare attraverso la valorizzazione della corrispondente valenza offensiva.

Abstract: This paper examines the main ministerial draft reforms of the Italian criminal code regarding the facilitative contributions of individuals participating in a crime. Taking note of the shared trend within the proposed draft reforms towards a more precise legal definition of the causal efficacy of such contributions, the analysis concludes that any effort to outline the relevance of aiding and abetting – as well as counselling or procuring – should be grounded in an assessment of their actual harmfulness.

Sommario: 1. Premessa: il circoscritto perimetro dell’analisi. – 1.1. (Segue) L’incerta definizione dei contenuti del concetto di “agevolazione”. Gli orientamenti della dottrina. – 1.2. (Segue) Gli indirizzi della giurisprudenza – 2. I progetti ministeriali di riforma del Codice penale.Il progetto Pagliaro. – 2.1. (Segue) Il progetto Grosso. – 2.2. (Segue) Il progetto Nordio. – 2.3. (Segue) Il progetto Pisapia. – 3. Conclusioni. Base comune e differenze progettuali nella prospettiva di una nuova disciplina codicistica in tema di efficacia agevolatrice della condotta di concorso. – 3.1. (Segue) Causalità e offensività quali criteri definitori della rilevanza penale dei contributi agevolativi. – 3.2. (Segue) Il problema della agevolazione mediante omissione. – 4. Spunti comparatistici in prospettiva di riforma. – 4.1. (Segue) Le condotte di “aiuto” e “istigazione” nei codici penali di lingua tedesca e svizzero. – 4.2. (Segue) La partecipazione punibile secondo i codici penali di lingua francese. – 4.3. (Segue) “Autoria” e “complicità” nel Codice penale spagnolo. – 5. Riflessioni finali sull’importanza di una corretta formulazione del testo di legge alla luce del confronto con le legislazioni di ordinamenti stranieri.

1. Premessa: il circoscritto perimetro dell’analisi

Le riflessioni che costituiscono il contenuto del presente contributo si propongono di individuare il punto di arrivo dei progetti ministeriali di riforma del Codice penale in materia di ‘agevolazione’ del reato nel concorso di persone. Visto il tema specifico che ci si incarica di trattare, a modesto avviso di chi scrive, sarebbe forse un fuor d’opera ripensare, qui, gli schemi più articolati della responsabilità concorsuale (i c.d. “modelli di disciplina”[1]) fondati sul nesso causale (come avviene nel nostro sistema penale)[2], ovvero sulla distinta tipicizzazione delle condotte concorsuali (come accade, invece, nel sistema penale tedesco)[3]. Per le stesse ragioni, sarebbe probabilmente eccessivo impegnare buona parte della riflessione nel ridiscutere le teorie dell’accessorietà del concorso di persone (estrema, limitata o minima)[4], ovvero le tesi che ne affermano il carattere monistico in contrapposizione alle voci di chi ne sostiene, invece, la natura di “fattispecie plurisoggettiva”[5].

La materia del presente scritto è molto più contenuta, per quanto di grande rilevanza, trattandosi di definire il livello minimo di significatività che nel nostro sistema, anche costituzionale (alla luce del principio di necessaria offensività della condotta concorsuale), occorre che abbia il contributo materiale del concorrente nella realizzazione del reato, in particolare quando tale contributo si sia limitato a produrre un effetto di tipo meramente ‘agevolativo’. In altri termini, si tratta di un tema di decisivo rilievo perché consiste nel determinare il fattore che potremmo considerare il ‘minimo comune denominatore’ che qualifica ogni contributo concorsuale, nel fondarlo sulla effettiva’ influenza nella determinazione dell’evento. Sostanza di un ‘apporto concreto’ della singola condotta al fatto concorsuale senza il quale essa perde rilevanza sul piano giuridico, qualunque sia la concezione che rappresenti la cornice ‘dommatica’ del concorso di persone. Specifica ‘offensività’ della singola condotta che si combina con la necessaria personalizzazione della stessa rispetto al concorrente particolare. In breve, la combinazione dei contenuti dei due principi, di offensività e personalità, definisce il detto ‘minimo comune denominatore’ della condotta concorsuale rilevante.

Questo tema viene trattato nel presente scritto, anzitutto nell’ottica di stabilire se e in cosa i progetti ministeriali di riforma del Codice penale abbiano fissato un punto fermo o, comunque, una tappa da cui ripartire proficuamente. Lavoro ricostruttivo che si spera possa, poi, giovare anche a leggere in una diversa prospettiva – per così dire ‘evolutiva’ – il diritto vigente, al fine di dare adeguata soluzione ai casi più problematici che continuano ad impegnare la riflessione non solo della dottrina, ma anche (e soprattutto) della giurisprudenza.

1.1. (Segue)L’incerta definizione dei contenuti del concetto di “agevolazione”. Gli orientamenti della dottrina

È noto, invero, che uno dei principali problemi che pone l’ascrizione della responsabilità penale al concorrente nel reato, ai sensi dell’art. 110 del Codice penale, riguarda l’accertamento del tipo di apporto alla realizzazione del reato che si richiede ai fini della condanna[6]. Data per acquisita la rilevanza del contributo ogni volta che esso abbia costituito la condicio sine qua non dell’evento, in dottrina e in giurisprudenza è molto dibattuto quale sia la misura di efficienza della singola condotta concorsuale richiesta ai fini della responsabilità, là dove invece essa non raggiunga il livello di un tale contributo necessario. È, appunto, questo il problema della condotta di mera ‘agevolazione’ dell’iter criminoso foriero dell’evento[7].

La definizione del significato da attribuire alle condotte di agevolazione ha, in passato, diviso in modo radicale la dottrina la quale, partendo dal riscontro dell’assoluta carenza di tipicità che ancora oggi affligge le norme definitorie del concorso di persone[8], lamentava lo scarso approfondimento della questione nella discussione scientifica, a distanza di quasi un trentennio dall’entrata in vigore del codice Rocco. Di qui il rischio, già all’epoca paventato, di vedere affidata la soluzione del problema a scelte intuitive ma non sufficientemente ragionate[9], espressione di un empirismo interpretativo che, nella materia in esame, sembra continuare ad imperare nell’ordinaria pratica giudiziaria.

Nella cornice dell’ancora persistente ambiguità del dettato normativo, l’indirizzo più risalente della dottrina sosteneva con forza la necessaria aderenza delle condotte di agevolazione al canone della causalità c.d. “condizionante”. È stata questa, ad esempio, la posizione assunta verso al fine degli anni ʼ50 dallo Spasari, secondo cui qualsiasi definizione del concetto mai e poi mai avrebbe potuto discostarsi dal «fondamentale principio per il quale si può essere responsabili solo di ciò che necessariamente si è realizzato o si è contribuito a realizzare»[10].

Ad analoghe conclusioni erano, peraltro, giunti qualche anno prima già il Dell’Andro e il Pedrazzi. Mentre, tuttavia, il primo si esprimeva con maggiore decisione nel senso di una necessaria “concausalità lesiva” dei vari contributi rispetto al bene tutelato[11], il secondo riferiva l’efficacia condizionante del contributo ‘agevolatore’ non al fatto in sé, astrattamente considerato, ma alle sue “concrete modalità” di manifestazione. Ne conseguiva l’assunto secondo cui, ai fini del giudizio di responsabilità, sarebbe stato sufficiente accertare l’influsso dell’attività del partecipe «su qualche particolare, anche secondario, dell’impresa criminosa», purché la condotta partecipativa abbia conservato la sua capacità di «inserirsi nell’economia dell’offesa»[12].

All’estremo opposto si collocava altra parte della dottrina, il cui avviso escludeva che il contributo agevolatore potesse essere qualificato come condicio sine qua non del reato commesso in concorso con altri. Tale è stata, ad esempio, l’opinione del Ranieri il quale, dichiaratamente riprendendo le distinzioni normative e concettuali proprie della precedente codificazione, ritenute ancora valide sotto l’impero dell’allora ‘nuovo’ Codice penale del 1930, qualificava come “ausiliatore” «colui che, con la sua condotta, agevola o facilita l’esecuzione del reato», offrendo dunque un contributo non necessario alla realizzazione della fattispecie legale[13]. Dello stesso avviso è stato anche il Vannini il quale, sulla base di analoghe premesse ricostruttive, qualificava le condotte di mera agevolazione come contributi di “minima importanza”, meritevoli di beneficiare dell’attenuazione di pena prevista dall’art. 114 c.p.[14]

L’idea secondo cui le condotte di agevolazione corrisponderebbero a contributi dall’efficacia causale ‘dimidiata’ è stata ripresa, verso la metà degli anni ʼ80, dall’Albeggiani. Partendo da una serrata critica al tradizionale modo di concepire la causalità in materia di concorso di persone, saldamente ancorato alla teoria dell’equivalenza delle condizioni del von Buri[15], l’Autore giungeva alla conclusione secondo cui il concetto di “agevolazione” si adatterebbe alle «condotte che, insufficienti da sole a determinare un certo risultato criminoso, contribuiscono alla sua produzione, influenzando favorevolmente la condotta illecita di un altro soggetto che avrebbe, in ogni caso, realizzato anche da solo un risultato giuridicamente analogo»[16]. Nel formulare tali rilievi, si escludeva al contempo che i contributi morali possano ricomprendersi nella nozione legislativa di “agevolazione”, così come precedentemente ricostruita, in ragione della diversità delle formule linguistiche utilizzate dal Codice penale nel definire le condotte immediatamente dirette ad influenzare la psiche di altri concorrenti[17].

L’orientamento più recente tende a rifuggire dagli estremi, concentrandosi piuttosto nello sforzo di dare al concetto di “agevolazione” dei contenuti di disciplina che, pur differenziandolo dal contributo strettamente ‘necessario’, ne rendano la punizione compatibile con i principi di determinatezza della fattispecie e personalità della responsabilità penale[18]. In questa direzione muoveva, peraltro, già il fondamentale contributo dello Stortoni che evidenziava, nelle sue premesse, «non solo l’esigenza di una tipicità perduta e faticosamente ricercata nelle condotte dei partecipi, ma altresì di una loro verifica rispetto ai principi generali e costituzionali del sistema»[19], tra cui i principi di personalità della responsabilità e necessaria offensività del reato. Da tale ‘protasi’ costituzionalmente orientata discendeva una analisi teorica che portava conclusivamente a definire l’agevolazione «come la forma di partecipazione materiale atipica al fatto di reato che si realizza attraverso una condotta causalmente qualificata, adeguata rispetto ad un atto (tipico) dell’azione tipica o ad una modalità significativa della realizzazione dell’evento»[20].

La formula definitoria risente positivamente della particolare sensibilità ai valori costituzionali mostrata dall’Autore, già in sede di posizione delle premesse teoriche del suo lavoro. Nella prospettazione dello Stortoni, infatti, alle condotte di agevolazione deve corrispondere un preciso significato causale e offensivo rispetto al bene tutelato. Tuttavia, a sommesso avviso dello scrivente, il richiamo al concetto di “adeguatezza dell’azione”[21], erede della lontana teoria della causalità c.d. “adeguata” del von Kries[22], rischia di mantenere in ombra l’effettiva valenza causale eoffensiva del contributo agevolatore. Preoccupazione che tende a rafforzarsi ove si consideri che, secondo la particolare visione dello Stortoni, l’adeguatezza del contributo potrebbe essere misurata anche in relazione ad una semplice porzione della condotta tipica e non necessariamente rispetto all’evento consumativo[23].

1.2. (Segue) Gli indirizzi della giurisprudenza

Similmente a quanto avvenuto in dottrina, anche la giurisprudenza di legittimità ha talvolta escluso la punibilità della mera agevolazione, considerando Il criterio condizionalistico quale unico parametro utile per misurare la rilevanza (e conseguente punibilità) del contributo al reato commesso in concorso con altri. In questo senso si sono espresse, ad esempio, le celebri sentenze delle Sezioni unite della Cassazione “Demitry”[24] e “Mannino”[25] in materia di concorso c.d. “esterno” nel delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso[26]. L’orientamento largamente maggioritario continua, nondimeno, ad attrarre alla sfera del punibile anche apporti dal significato causale meno intenso[27], riproponendosi conseguentemente il tema della definizione della soglia a partire dalla quale l’agevolazione dell’altrui azione od omissione può considerarsi meritevole di pena.

Sul punto, va anzitutto salutato con estremo favore il consolidarsi dell’indirizzo giurisprudenziale tendente a garantire, anche a fronte di contributi atipici, la precisa definizione processuale della sussistenza, della specifica forma di manifestazione, nonché della concreta efficienza causale di un tale contributo. Di qui l’obbligo per il giudice di motivare su ciascuno di tali aspetti, non potendosi ammettere che alla contestata atipicità del contributo si leghi un’inammissibile attenuazione (se non elisione) degli ordinari principi che governano la formazione della prova nel processo penale

È, questo, un principio che la Cassazione ha fatto proprio, ad esempio, in materia di contributo morale, la cui sostanza è notoriamente sfuggente. Se, infatti, da un lato si ammette che un tale contributo possa essere offerto in forme diverse e per lo più atipiche, dall’altro non si esime il giudice del merito dal dovere di motivare sulla prova dell’esistenza di una effettiva partecipazione del reo nella fase ideativa o preparatoria del reato, precisando al contempo il tipo di apporto fornito e la corrispondente influenza sulle attività degli altri concorrenti. A ragionare diversamente, secondo la Suprema corte, si finirebbe per confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, con l’indifferenza probatoria in merito alle forme del suo concreto manifestarsi nel caso specifico[28].

Quanto al merito della questione, sembra, poi, che possano dirsi senz’altro superate alcune posizioni rigoristiche del passato. In particolare, costituisce oggi un punto quasi scontato di partenza (e non più di arrivo) della riflessione l’impossibilità di ascrivere una responsabilità a titolo di concorso per il semplice rapporto di ‘familiarità’ con il partecipe punibile. Partendo da una simile premessa, la Cassazione ha, ad esempio, di recente escluso la responsabilità a titolo di concorso in plurimi reati tributari del consulente fiscale, condannato nei precedenti gradi di merito in ragione della stretta vicinanza con altri membri del medesimo studio, separatamente giudicati, e dell’uguale rapporto di (mera) familiarità instaurato con il cliente, principale responsabile della frode[29].

Similmente, si rifiuta l’idea che possa costituire fonte di responsabilità penale la sola presenza fisica sul luogo del reato nella veste di mero accompagnatore che non abbia preso parte all’ideazione, preparazione o esecuzione del piano criminoso[30]. Per le stesse ragioni, si esclude più in generale la punibilità della mera ‘connivenza’, relegata in quell’area degli atteggiamenti esclusivamente psicologici privi di ogni efficienza esterna che si svolga sul piano della materialità del reato[31].

Rimangono, però, incertezze nella definizione del significato di altre condotte cui corrisponde una più pregnante consistenza materiale con conseguente, più prossimo collegamento con il reato. Appartengono a tale categoria, ad esempio, la partecipazione solo momentanea ad una fase ideativa del piano criminoso che non ha avuto alcuna successiva e congruente esternazione, ovvero anche la fornitura di un’arma in una fase del tutto prodromica dell’iter criminis, quando poi tale arma venga ripresa o restituita, sottraendola definitivamente dall’uso da parte dei più concorrenti. Tali esempi pongono in evidenza l’ipotesi problematica di condotte che, in una prospettiva ex ante, sembra possano acquisire un peso consistente nel successivo sviluppo dell’attività dei più concorrenti, ma che si rilevano ex post prive di rilevante seguito nella realizzazione dell’iter criminoso.

La giurisprudenza che si muove nel perimetro di tale casistica ricorre frequentemente al criterio della idoneità del contributo a facilitare l’esecuzione del reato o ad aumentarne le possibilità di realizzazione. Senonché detto criterio, se da un lato risponde largamente alla comune (e generica) definizione di “agevolare”, dall’altro manca anzitutto di precisare con sufficiente chiarezza quando e, soprattutto, perché la contestata ‘facilitazione’ dovrebbe assumere rilevanza sul piano giuridico. In particolare, sembra che la formula utilizzata dalla giurisprudenza, al di là del tautologico richiamo a parafrasi e locuzioni sinonimiche, non esprima in alcun modo i contenuti di disvalore delle condotte agevolative che soli legittimano la punizione del concorrente. Sembra, infatti, chiaro che solo distinguendo tra diverse ipotesi di ‘facilitazione’ possa scongiurarsi il pericolo di scivolare verso inammissibili forme di responsabilità per fatto altrui. Di qui la ragione che ha spinto autorevole dottrina, già in tempi ormai risalenti, ad ammonire che «agevolare non può intendersi sic et simpliciter come facilitare, perché tale equiparazione comporterebbe una conclusione aberrante: si chiamerebbe qualcuno a rispondere del fatto altrui»[32].

L’insufficiente capacità selettiva del criterio adottato dalla giurisprudenza risalta con particolare evidenza, prendendo in esame alcune delle più comuni ipotesi di concorso. Così, ad esempio, nell’affrontare la questione della rilevanza del contributo offerto sotto forma di sopralluogo preventivo sul possibile luogo del delitto[33], assunzione del ruolo di ‘vedetta’[34] ovvero opposizione di ostacoli al regolare svolgimento delle investigazioni[35], la giurisprudenza fatalmente manca di chiarire quale effetto tali contributi abbiano in concreto prodotto, limitandosi a riscontrarne la generica “funzionalità” (o l’“utilità”) rispetto al comune obiettivo criminoso. A ben vedere, infatti, le sentenze riconducibili a tale indirizzo non esplicitano il modo né, soprattutto, l’effettiva misura in cui, eliminando mentalmente l’apporto del singolo concorrente, il reato sarebbe stato “ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà”. In verità, è proprio e solo passando attraverso tale accertamento che la punizione del partecipe può rendersi compatibile con i canoni di una responsabilità autenticamente personale.

D’altra parte, l’equivoco rinvio al concetto della “idoneità” agevolativa del contributo, richiamandosi alla generica idea dell’aumento del rischio, sembra a volte spingersi fino al punto da legittimare prassi applicative tendenti a far dipendere la punibilità dall’accertamento dell’efficacia solo potenziale del singolo apporto rispetto all’attività dei più concorrenti[36]. Esito interpretativo che, evidentemente, può semmai conciliarsi con lo schema del concorso in un delitto tentato, ma che è invece incompatibile con la diversa ipotesi di consumazione del reato risultante dalla convergenza di diversi contributi che abbiano effettiva incidenza sull’evento consumativo[37].

2. I progetti ministeriali di riforma del Codice penale. Il progetto Pagliaro

È sulla base delle considerazioni che precedono che il presente scritto si chiede in qual misura i progetti ministeriali contribuiscano a concepire una riforma adeguata alla necessaria soluzione del problema della disciplina dell’agevolazione nel concorso di persone.

Il primo di tali progetti, il progetto Pagliaro del 1991[38],si occupa di rivedere la disciplina del concorso di persone con significativa attenzione alla ‘personalità’ del contributo concorsuale sanzionato, conferendo il giusto rilievo alla basilare consistenza del contributo ‘agevolatore’. L’ art. 26, co. 1 della proposta di articolato[39] cerca di ‘isolare’ la molteplicità dei diversi, effettivi contributi dei concorrenti nelle differenti fasi di maturazione del concorso. Lo fa, introducendo anzitutto la formula secondo la quale concorre «nel reato chi, nella fase ideativa, preparatoria o esecutiva, dà un contributo necessario, o quanto meno agevolatore, alla realizzazione dell’evento offensivo». Subito dopo, lo stesso comma prevede che «si concorre per agevolazione solo nei casi in cui la condotta ha reso più probabile, più pronta o più grave la realizzazione dell’evento offensivo».

La formula appare particolarmente elegante ed efficace, appunto perché – come appena accennato – sembra cogliere con importante precisione la necessità di definire il rilievo del contributo del singolo concorrente per il suo ‘segmento di competenza’, da isolare nel più o meno articolato iter criminis complessivo del fatto concorsuale. In altri termini, sembra senz’altro da segnalare che l’ascrizione della responsabilità a titolo di concorso presuppone un accertamento specifico della ‘reale influenza’ che abbia avuto la condotta concorrente nella porzione del fatto concorsuale in divenire, nella quale sia intervenuto.

Di qui la tensione della disposizione verso una migliore precisazione dei termini e dei presupposti in base ai quali risulti ascrivibile al concorrente una effettiva ‘facilitazione’ del percorso criminale che abbia condotto al perfezionamento del reato (consumato o tentato). Chiare, in questo senso, sono le parole contenute nella relazione al progetto di articolato[40], la quale esprime la convinzione della Commissione «di poter così ovviare alla vaghezza tautologica del criterio in vigore, senza peraltro dover ricorrere alla previsione di figure concorsuali tipiche (istigatore, determinatore, complice etc.), i cui inconvenienti sono numerosi e, del resto, già noti all’esperienza giuridica italiana». Precisazione di importanza centrale, perché sembra segnare il ragionevole abbandono dell’idea di una definizione della disciplina secondo ruoli tipicizzati, che finirebbero con l’ingessare la ricostruzione dei differenti contributi, con incremento a dismisura delle pratiche difficoltà di accertamento del reale fenomeno concorsuale.

Ed è, allora, in sintonia con quanto precede che l’art. 28 del progetto di articolato stabilisce, poi, che la responsabilità di ogni concorrente deve essere commisurata al «contributo effettivo di ciascuno alla realizzazione criminosa». In altri termini, anche tale ulteriore previsione si conferma in linea con l’ispirazione di fondo della riforma, là dove sembra imporre l’accertamento giudiziale dello specifico, peculiare impatto che l’attività del concorrente ha avuto sul decorso degli eventi, impedendo all’interprete di rifugiarsi dietro il paravento di vuoti stilemi o formule di comodo che sovente esprimono una non condivisibile tendenza alla (eccessiva) semplificazione dei percorsi ricognitivi e applicativi della norma.

2.1. (Segue) Il progetto Grosso

Il progetto Grosso del 2001 definisce la punibilità del concorrente, avendo quale punto di riferimento la fase esecutiva[41]. L’art. 43 dell’articolato[42] stabilisce, infatti, che «concorre nel reato chiunque partecipa alla sua esecuzione, ovvero determina o istiga altro concorrente, o ne agevola l’esecuzione fornendo aiuto o assistenza causalmente rilevanti per la sua realizzazione».

La formula, come appare chiaro, affianca alla causalità ‘necessaria’ (la condotta che ‘determina’) la condotta ‘causale’ della agevolazione, con la particolarità di precisare le azioni che la integrano: fornire aiuto o assistenza. In ciò, la definizione delle condotte agevolatrici risulta più circoscritta e determinata nel progetto Grosso rispetto al progetto Pagliaro. Né può dirsi che il primo si appaghi del riferimento più specifico ai detti contributi.

Invero, il progetto Grosso chiarisce, poi, che le condotte indicate si considerano punibili non di per sé, ma in quanto siano “causalmente rilevanti” per la realizzazione del reato. Non sembra, però, che con ciò il progetto Grosso intenda escludere tout court il rilievo ‘concorsuale’ delle condotte prive della natura di condizioni ‘essenziali’ dell’evento. Non si spiegherebbe altrimenti l’uso stesso del termine ‘agevolazione’ in connessione con la detta ‘rilevanza causale’. In altri termini, non sembra che tale rilevanza possa significare la volontà del progetto di potenziare il contenuto di una condotta ‘agevolatrice’, sì da trasformarla in condotta quale antecedente ‘essenziale’ dell’evento.

Il convincimento appena espresso trova riscontro nella lettura dei passaggi più significativi della relazione di accompagnamento dell’articolato[43], ove si esprime in premessa l’obiettivo programmatico «di lasciarsi alle spalle una disciplina che ha consentito una incontrollata, talvolta arbitraria, dilatazione giudiziale dell’ambito della responsabilità penale; prevedendo una articolazione normativa che, senza imporre schematismi eccessivi, costringe comunque il giudice a rilevare effettivamente, a verificare attentamente, ed a motivare, la presenza ed il tipo di apporto causale alla realizzazione del reato di ciascun concorrente, si è imboccata la strada di un difficile, ma proficuo, equilibrio fra esigenze di tutela e necessità di una sufficiente tassatività dei presupposti della responsabilità penale».

Il riferimento al “tipo di apporto causale” contenuto nel citato passaggio della relazione di accompagnamento lascia chiaramente intendere che la realizzazione di un antecedente necessario al perfezionamento del reato è solo uno dei possibili modi in cui, ad avviso della Commissione, si può concorrere nella commissione del fatto. Si conferma dunque, a sommesso parere dello scrivente, che pure il progetto Grosso ammette una forma di contributo causale di efficacia più ridotta rispetto alla condicio sine qua non, senza peraltro dimenticare di conferire il massimo rilievo alla necessità di una prova certa di un’effettiva agevolazione. Necessità che promana direttamente dal principio di riforma secondo cui non basta una agevolazione ‘virtuale’, ma occorre che essa abbia un significato di facilitazione materiale della realizzazione del reato (consumato o tentato).

Almeno sotto questo profilo, quindi, vi è senz’altro sintonia con la formula del progetto Pagliaro. L’angolazione, invece, dalla quale il progetto Grosso si distanzia dal suo immediato precedente riguarda, forse, il nodo più intricato e delicato della disciplina, che attiene alla definizione dei limiti in cui l’agevolazione assume giuridica rilevanza sul piano causale. Mentre, infatti, il progetto Pagliaro cura di precisare che la ‘facilitazione’ del decorso causale è fonte di responsabilità solo ove sia consistita nel rendere «più probabile, più pronta o più grave la realizzazione dell’evento offensivo», il progetto Grosso non intende tipicizzare tale sviluppo logico-giuridico del principio della necessaria rilevanza ‘eziologica’ del contributo. Esso affida l’eventuale, successiva emersione e prova dei passaggi ‘significativi’ del percorso criminoso concorsuale agli esiti della interpretazione giurisprudenziale, lasciando con ciò, tuttavia, sorgere la perplessità connessa al rischio concreto di indirizzi giurisprudenziali incerti.

2.2. (Segue) Il progetto Nordio

Uno scarto più significativo lo segna, sul piano dell’idea di una meglio definita tipicizzazione,il progetto Nordio del 2004[44]. Esso definisce le condotte ‘tipiche’ del concorso di persone anzitutto con riferimento più ampio ad “atti di partecipazione o di esecuzione”; specificando, poi, quali siano gli ‘atti di partecipazione’, tra i quali annovera gli atti di ‘agevolazione’, cioè gli atti «che consistono nell’aiuto o nell’assistenza che abbiano reso l’ideazione, la preparazione o l’esecuzione del reato più pronte e sicure e siano prestati fornendo indicazioni, informazioni o consigli diretti in modo obiettivamente univoco alla commissione del reato oppure fornendo mezzi o strumenti, eliminando impedimenti oppure promettendo in anticipo aiuto» (art. 43, co. 5 della proposta di articolato. Corsivo aggiunto).

La disposizione appare in linea con l’obiettivo, dichiarato nella relazione di accompagnamento, di dare attuazione ai principi di legalità e tassatività attraverso una «più accurata tipizzazione delle condotte di partecipazione nel concorso di persone nel reato, indicandone specificamente la struttura anche in funzione della loro efficienza causale, con la soppressione della generica categoria dell’istigazione (riservata, in modo più analitico, a singole ipotesi di parte speciale) e con la più rigorosa formulazione degli atti di agevolazione». La stessa relazione sottolinea, poi, come la tipizzazione della condotta di agevolazione in ragione della specifica efficacia causale che gli è propria, valga a rendere «l’accertamento del contributo nettamente più concreto perché impone al giudice di verificare se realmente il singolo concorrente abbia materialmente portato al fatto un quid pluris (contributo individualizzante) che abbia effettivamente influenzato il fatto storico» (corsivo aggiunto).

Il progetto Nordio è, dunque, tra i più sensibili all’esigenza di una precisa tipizzazione delle condotte ‘agevolatrici’, non rinunciando al criterio della loro ‘effettività’ di influenza causale sulla commissione del reato. Proprio perché esso richiede che gli atti di agevolazione tassativamente individuati (aiuto o assistenza) abbiano reso l’ideazione, la preparazione o l’esecuzione del reato “più pronte e sicure”, con le ulteriori specificazioni contenute nel testo dell’articolo citato. Il progetto Nordio si pone, così, in linea di continuità ideale con il più risalente progetto Pagliaro che – si ricorderà – stabilisce la punibilità dei contributi agevolativi, solo ove essi abbiano reso «più probabile, più pronta o più grave la realizzazione dell’evento offensivo», ma muovendo dall’idea di fondo della necessità di fornire all’applicazione pratica schemi di comportamento più ‘determinati’ legislativamente.

2.3. (Segue) Il progetto Pisapia

Forse con un tentativo di mediazione tra il progetto Pagliaro e il progetto Nordio, il successivoprogetto Pisapia del 2007[45] propone di definire le condotte agevolatrici riferendosi all’istigazione e all’aiuto obiettivamente diretto alla commissione del reato, vincolandone però, ancora una volta, la rilevanza al riscontro di un loro “contributo causale alla realizzazione del fatto” [art. 21, lett. a) della proposta di articolato[46]]. Per il progetto Pisapia, il contributo agevolatore deve, dunque, avere un’influenza causale, ma in senso meno pregno della condizione necessaria. È questa la ragione per la quale il progetto prevede una diminuente per le condotte di “rilevanza oggettivamente modesta” [art. 21, lett. f) del medesimo articolato].

Anche in tal caso, le anzidette proposte del progetto puntano dichiaratamente allo scopo di «assicurare la definizione del contributo punibile, nel rispetto dei princìpi di determinatezza, tassatività e chiarezza della legge penale, anche al fine di ridurre il tasso di genericità dell’attuale formulazione dell’art. 110 c.p.»[47]. Obiettivo che l’articolato intende conseguire, individuando «nella tipologia del contributo prestato alla realizzazione del fatto il criterio generale che conferisce rilevanza alla condotta concorsuale, specificando che concorre nel reato chi partecipa alla sua deliberazione, preparazione o esecuzione, ovvero chi, determinando o istigando altro concorrente o prestando un aiuto obiettivamente diretto alla realizzazione medesima, apporta un contributo causale alla realizzazione del fatto»[48].

Forse può dirsi che il progetto Pisapia è diretto meno esplicitamente a regolamentare l’agevolazione vista nel suo complesso. Di certo, però, richiede che qualsiasi contributo si risolva in un apporto dal significato ‘causale’, sia pur ridotto. Vale a dire che esso conferma la volontà di agganciare la condotta agevolatrice alla sua effettiva capacità di facilitare la commissione del reato, mancando tuttavia di meglio specificare – come accade invece in altre proposte di riforma (Pagliaro e Nordio) – a quali condizioni il generico effetto ‘ausiliatore’ del contributo giustifica la punizione del concorrente[49].

3. Conclusioni. Base comune e differenze progettuali nella prospettiva di una nuova disciplina codicistica in tema di efficacia agevolatrice della condotta di concorso

Concludendo, può dirsi che il delicato profilo della definizione normativa e dell’accertamento processuale del concorso atipico, nella specie del contributo agevolatore, è stato considerato con attenzione da ognuno dei progetti ministeriali di riforma del Codice penale fin qui passati in rassegna. Pur nelle diversità degli stessi, pare riscontrarsi una notevole loro sintonia nell’ispirazione di fondo che dovrebbe guidare l’opera del futuro legislatore.

La base dell’evoluzione della formula di legge è fornita dal progetto Pagliaro, il quale per primo cerca di meglio determinare i confini della agevolazione punibile, precisando il tipo di effetto che, sul piano causale, ad essa deve conseguire (il rendere «più probabile, più pronta o più grave la realizzazione dell’evento offensivo»). Questa ispirazione verrà ripresa, poi, dal progetto Nordio, ma proponendo quest’ultimo un passo in avanti, mostrandosi come il più sensibile alla necessità di precisare i limiti di rilevanza della condotta agevolatrice attraverso una sua definizione (anche) ‘per note interne’. L’agevolazione, da contributo solo causalmente orientato, assume così sempre più i contorni di una condotta dalla ‘forma vincolata’, tanto che potrebbe ipotizzarsi una adeguata fusione dei due testi, così da giungere ad una disciplina molto più sicura e garantistica di quella attuale, che aiuti nel selezionare la complessa e diversissima fenomenologia del concorso di persone, consegnando al giudice paradigmi certi nel definire i ‘confini’ della punibilità, appunto, a titolo di concorso.

Meno inclini ad accogliere una definizione ‘stringente’ del contributo agevolatore paiono, invece, i due progetti Grosso e Pisapia. Nondimeno, anche questi ultimi convergono su di un punto essenziale, comune a tutte le proposte di riforma, vale a dire la necessità di offrire all’agevolazione una maggiore caratterizzazione sul piano causale, escludendo la punizione degli apporti eziologicamente irrilevanti.

3.1. (Segue) Causalità e offensività quali criteri definitori della rilevanza penale dei contributi agevolativi

L’analisi dei contenuti dei diversi progetti di riforma conferma, dunque, l’importanza del ricorso ad una più attenta ed esplicitata componente materiale che ruota attorno al requisito della ‘causalità’, per superare l’attuale indeterminatezza della formula di legge nella definizione dei contributi atipici che possono dare luogo ad una responsabilità a titolo di concorso nel reato. Conclusione, questa, che non può dirsi affatto scontata, atteso lo scetticismo con cui parte della più recente dottrina guarda alla causalità nel contesto della disciplina sul concorso di persone nel reato[50].

Tale scetticismo ha radici ‘antiche’, riscontrandosi già in alcuni importanti studi monografici del secondo dopoguerra, che affrontarono con autentico spirito di innovazione l’intricato tema del concorso di persone nel reato. Tra questi, spicca per l’originalità della sua impostazione l’opera di Marcello Gallo. È noto, infatti, che secondo l’Autore, il legame necessariamente sussistente tra i contributi dei vari concorrenti non potrebbe essere sempre spiegato sulla base degli ordinari schemi della causalità, esprimendosi esso in una relazione di tipo diverso e dal duplice volto. Il primo, di tipo normativo-sociale, si manifesterebbe a fronte della “contestualità” (non meramente cronologica) delle singole azioni od omissioni, in tal modo percepibili quali parti di un unico episodio criminoso; il secondo, di carattere strettamente normativo, sarebbe portato ad emersione dalla “tipicità parziale” riscontrabile in ciascun contributo[51].

La dottrina contemporanea, giovandosi delle riflessioni a suo tempo formulate dal Gallo, porta ad ulteriori sviluppi la polemica contro il ‘dogma’ causale, quando applicato al concorso di persone nel reato. La rinnovata e più recente visione critica della teoria della causalità sostiene che essa, una volta avulsa dal suo naturale terreno di applicazione (ossia il reato monosoggettivo), fatalmente perderebbe la propria capacità di “prestazione”[52], finendo per assumere contenuti del tutto eccentrici rispetto ai propri fondamenti. Tale convinzione si fonda su di una duplice premessa. Da un lato, si ritiene che la concatenazione di più condotte umane non potrebbe essere spiegata ricorrendo alle medesime logiche di tipo deterministico (o probabilistico) che governano il succedersi di eventi naturali, essendo impossibile formulare, rispetto all’interazione umana, leggi scientifiche in grado di ‘dimostrarne’ le cause e le conseguenze. Dall’altro, nelle ipotesi di confluenza di più condotte verso la realizzazione di un medesimo risultato dannoso o pericoloso non sarebbe possibile stabilire un rapporto di derivazione diretta tra il singolo contributo e l’evento finale. Semmai, una tale rapporto potrebbe assumersi esistente rispetto all’insieme dei plurimi contributi i quali, singolarmente considerati, sarebbero al più in grado di esercitare un’influenza di tipo ‘causale’ sul compimento dell’azione ad essi immediatamente successiva[53].

Di qui la radicale alternativa cui si troverebbe di fronte l’interprete: restringere drasticamente il novero dei contributi punibili, limitandolo in definitiva alle sole condotte propriamente condizionanti l’evento finale, oppure abbandonare del tutto l’idea che le ragioni logico-giuridiche della punibilità dei contributi atipici possano essere ricercate e colte, analizzando lo svolgersi della catena causale secondo le categorie tradizionali, tipiche del reato monosoggettivo.

Ad avviso di chi scrive, tali rilievi critici, pur cogliendo acutamente alcuni dei più delicati snodi problematici dell’intera disciplina sul concorso di persone nel reato, non sembrano giustificare la rinuncia ad una visione causale quale lente di osservazione e canone di disciplina del fenomeno. A ben vedere infatti, a sommesso avviso dello scrivente, se è vero che la libertà morale dell’uomo non consente di formulare conclusioni universalmente valide sulle conseguenze di determinate interazioni, potendo ciascuno rispondere in modo diverso al medesimo stimolo, appare al contempo ragionevole opinare che il comportamento dell’uomo non resista necessariamente ad una sua ricostruzione causale, lasciando cogliere, in molti casi, le ragioni che sono all’origine del medesimo[54]. Conclusione, questa, che, se fondata, potrebbe condurre a valorizzare la lamentata carenza di leggi scientifiche nei casi in cui si tratti di pronosticare comportamenti di là da venire, consentendo invece la diagnosi delle cause di comportamenti già tenuti, secondo anamnesi e ricostruzioni che corrispondono a quelle comunemente praticate nella quotidiana esperienza di vita.

D’altra parte, se determinati contributi non abbiano potuto propriamente esercitare (né abbiano esercitato) alcuna influenza causale rispetto all’evento costitutivo del reato, ciò dovrebbe considerarsi quale ragione sufficiente per escluderne la punibilità. Si eviterebbe così il rischio di giustificare la punizione del partecipe pressoché esclusivamente in ragione della sua pericolosità sociale, contravvenendo ai principi che definiscono il paradigma del “diritto penale del fatto”[55]. Né potrebbe oggi paventarsi il rischio contrario che, predicando la necessità di un collegamento causale tra il contributo del partecipe e l’evento consumativo, si aprano pericolosi e insostenibili vuoti di tutela. In verità, mai come in questa materia va dato risalto al principio di frammentarietà dell’intervento penale le cui asserite ‘lacune’, nella maggior parte dei casi, definiscono fisiologicamente l’ordinaria estensione della libertà individuale, che ha ragione di essere limitata solo in presenza di qualcosa di più di una mera disobbedienza o devianza rispetto al precetto, rimasta priva di significative conseguenze sul piano della materialità.

Chi scrive ritiene che tale convincimento vada ribadito anche nel delicato contesto della responsabilità penale nelle organizzazioni complesse, ove da sempre si paventa il rischio che l’organizzazione di separate sfere di competenza si risolva nell’affermazione di una ‘irresponsabilità organizzata’. In verità, l’avvento (ormai non più così recente) di una responsabilità ‘da reato’ degli enti sembra costituisca un efficace argine a tale possibile deriva, permettendo oggi di sanzionare una pluralità organizzata di individui per la causazione di eventi che, pur non collegandosi direttamente alle azioni od omissioni di tutti i membri della persona giuridica, sono il risultato di una difettosa interazione tra le diverse componenti rilevanti del soggetto collettivo. Semmai, lo sforzo dell’interprete deve tendere, allora, in direzione di una migliore comprensione e applicazione di tale disciplina, anche al fine di liberare il sistema delle norme sul concorso o la cooperazione di persone nel reato dal peso di istanze repressive che tali norme strutturalmente non sono in grado di assorbire, se non con grave pregiudizio dei principi che governano la responsabilità penale dell’individuo.

L’insistenza dei progetti di riforma sul criterio causale vale, poi, a confermare ulteriormente la persistente vitalità e la valenza euristica della categoria, anche nel particolare settore di disciplina del concorso di persone nel reato. In particolare, sembra meritevole di particolare attenzione la formula utilizzata dal progetto Pagliaro, là dove esso richiama – come visto – la necessità che il contributo agevolatore abbia resto “più pronta o più grave la realizzazione dell’evento offensivo”[56]. La scelta espressiva poggia evidentemente sul principio secondo cui dovrebbero rispondere per il reato non solo coloro che hanno realizzato gli antecedenti necessari dell’evento astrattamente considerato, ma anche i partecipi che hanno contributo a determinarne gli effettivi tempi di emersione e il concreto significato offensivo.

La via riformatrice indicata dal progetto Pagliaro pare possa giovare a risolvere molte delle ipotesi apparentemente più problematiche, quali possono considerarsi i casi di scuola del ‘palo’ rimasto inattivo o dello strumento da scasso fornito ma, poi, concretamente non utilizzato dagli altri concorrenti. In tali casi, i contributi atipici verrebbero attratti alla sfera del punibile, ove essi, pur non strettamente ‘essenziali’ ai fini della realizzazione del tipo di fatto considerato (che, per ipotesi, si sarebbe ugualmente verificato in tempi diversi o con conseguenze di diversa intensità), hanno in concreto determinato l’accelerazione o l’aggravamento degli esiti dannosi o pericolosi dell’attività criminale. Ragionando in questi termini, e tornando all’esempio della ‘vedetta’ rimasta inerte, la punibilità di quest’ultima dovrebbe considerarsi acquisita, ogniqualvolta il contributo abbia permesso agli altri concorrenti di fare a meno di altri accorgimenti organizzativi e così procedere più speditamente alla commissione del fatto, magari cagionando alla persona offesa anche un danno più grave di quello che si sarebbe altrimenti prodotto.

L’efficacia selettiva del parametro potrebbe essere meglio illustrata, entrando ancor più nel dettaglio dei vari esempi e aggiungendone di altri. Un tale approfondimento rischia, tuttavia, di portare troppo lontano e distogliere l’attenzione dall’oggetto specifico del presente contributo, che è e resta l’esame dei progetti di riforma in punto di contributo agevolatore. In questa sede, preme piuttosto esplicitare il significato più profondo di tali proposte e lo sviluppo che potrebbero (e dovrebbero) avere. Le formule considerate nei vari progetti, in particolar modo quella scelta dal progetto Pagliaro, dovrebbero render chiaro che il problema della rilevanza del contributo atipico non sta solo nella ‘determinata’ descrizione della condotta agevolatrice. Invero, anche le condotte concorsuali sono sensibili all’ulteriore e diverso principio costituzionale che tende ad affermarne la necessaria offensività.

Quel che al riguardo la disciplina del concorso di persone dovrebbe render chiaro è, dunque, che il principio di offensività non lo si dovrebbe studiare – come si fa di solito – guardando soltanto all’evento che perfeziona il reato, ma anche al rilievo della condotta quale produttrice dell’offesa. Il che, nella disciplina sul concorso di persone nel reato, impone di accertare se ognuna delle condotte dei possibili concorrenti sia davvero munita della capacità offensiva in concreto richiesta per la verifica della sua rilevanza nella produzione dell’evento e, dunque, della responsabilità penale al titolo specifico.

Il rispetto del principio di offensività in rapporto alle condotte medesime non può che manifestarsi in forma di effettiva facilitazione dell’evento, almeno nel senso di aver accelerato o accresciuto realmente l’esito offensivo del fatto concorsuale considerato nel complesso dei singoli contributi criminosi che lo costituiscono. Può dirsi allora che ogni condotta esprime un’offesa che va provata almeno, e appunto, in qualità di apporto realmente registrato nell’effettivo sviluppo del fatto concorsuale.

3.2. (Segue) Il problema della agevolazione mediante omissione

Le riflessioni sin qui svolte sembra possano essere estese solo parzialmente alla diversa (e contestata) ipotesi di agevolazione mediante omissione[57]. Sul punto, occorre anzitutto prendere atto della mancanza, nei diversi progetti di riforma sopra esaminati, di previsioni che affrontino il problema specifico. Si tratta di una lacuna significativa che eventuali, future proposte di riforma dovrebbero senz’altro tentare di colmare, attesa la crescente rilevanza che viene tributata all’omissione, anche nel contesto della causazione plurisoggettiva di un fatto di reato

Per comprendere quali siano i punti sui cui l’opera riformatrice dovrebbe soffermare la propria attenzione, può partirsi dalla constatazione secondo cui l’affermazione della responsabilità del concorrente cui si addebiti un contegno omissivo, è oggetto di una controversia interpretativa che ha impegnato e continua ad impegnare soprattutto la dottrina[58]. Alla tradizionale e ancora maggioritaria opinione che ritiene senz’altro configurabile tale particolare tipologia di concorso[59], si è nel tempo affiancato un altro indirizzo di segno critico, il quale limita fortemente le possibilità di interazione tra l’art. 40, co. 2 e l’art. 110 c.p. Più nello specifico, secondo tale diverso orientamento, l’eventualità di un concorso mediante omissione potrebbe immaginarsi solo a fronte di reati di evento a forma libera e sempreché l’omittente figuri quali ‘co-autore’ del fatto e non semplice ‘partecipe’. In tali casi, l’art. 110 c.p. non verrebbe, dunque, in rilievo nella sua funzione incriminatrice ex novo di condotte originariamente atipiche, ma nella sua veste di norma con scopi di disciplina rispetto ad un fatto la cui punibilità, nella prospettiva dell’omittente, potrebbe considerarsi già acquisita in base alla fattispecie di parte speciale, applicata in combinato disposto con l’art. 40, co. 2 c.p.[60]

Ad oggi, dunque, la punizione dell’omittente a titolo di concorso nel reato trova concorde la dottrina, solo nell’ipotesi in cui la realizzazione dell’evento consumativo sia condizionato dall’inosservanza di un obbligo di “impedimento” strettamente inteso secondo i rigorosi criteri definitori posti dall’art. 40, co. 2 c.p. Al di là di tale ipotesi, che costituisce nella pratica giurisprudenziale più un’eccezione che la regola, resta controverso se possa darsi rilievo a contributi omissivi atipici e meramente ‘agevolatori’. Chi scrive ritiene maggiormente condivisibile, de iure condito, l’indirizzo della dottrina che tende ad escludere una simile possibilità, ostandovi il già menzionato art. 40, co. 2 c.p., il cui significato restrittivo dell’ambito di rilevanza penale dell’omissione non sembra possa dirsi modificato per effetto delle concorrenti previsioni degli art. 110 e 113 c.p.[61]

Con maggiore analisi, il tema del rilievo della “agevolazione mediante omissione” dovrebbe suggerire, ad avviso dello scrivente, la necessità di partire anzitutto da una ricostruzione compiuta del percorso definitorio della rilevanza dell’omissione secondo il diritto vigente. Occorre, in particolare, porre un accento sull’esigenza primaria di svolgere accertamenti compiuti e differenziati sui due piani: a) della rilevanza dell’obbligo giuridico la cui violazione costituisce la responsabilità del concorrente o del cooperante; b) della maggiore o minore incisività causale del contributo del concorrente o del cooperante, strettamente intesa[62].

Che entrambi i passaggi logici siano essenziali, e debbano essere svolti nell’ordine considerato, consegue alla constatazione per cui, in materia di omissione, prima di stabilire il rilievo della corrispondente incidenza causale, si pone un problema di equivalenza della condotta inattiva a quella attiva. Problema che notoriamente il nostro Codice penale risolve ‘selezionando’ l’obbligo rilevante, ossia l’obbligo la cui violazione soltanto consente di parificare l’inazione all’azione.

Nello specifico, il legislatore del 1930 ha scelto di puntare non su un dovere qualsiasi, bensì su un penetrante obbligo di impedimento dell’evento. Si tratta, come noto, di un obbligo che una dottrina ha in qualche misura accostato all’obbligazione non semplicemente di mezzi, ma di risultato: per applicare l’art. 40, co. 2 c.p. dovrebbe, infatti, risultare che l’obbligato sia elevato alla posizione di vero e proprio ‘garante’ della salvezza del bene giuridico; il che accadrebbe solo quando l’ordinamento ponga – per così dire – il bene giuridico ‘nelle mani’ dell’obbligato all’impedimento dell’evento[63].

Ora, sembra chiaro che il tema della agevolazione omissiva debba al contempo misurarsi con il ruolo comunemente attribuito agli art. 110 e 113 c.p., nella loro eventuale portata estensiva sul piano della definizione del contributo causale rilevante, ove si tratti di stabilire la disciplina del reato in concorso o in cooperazione con altri. Tuttavia, il tema del ‘tipo’ di obbligo (se davvero sia un obbligo di garanzia) la cui violazione dovrebbe determinare la responsabilità al medesimo titolo non viene, per lo più, considerato. Ed è proprio in questa ‘dimenticanza’ che sembra risiedere la lacuna principale nell’applicazione della disciplina del reato commesso da più persone in concorso o in cooperazione tra loro.

Valore euristico può avere al proposito l’art. 57 c.p. là dove, pur parlando di ‘controllo necessario ad impedire’ il reato, esso esclude che ciò possa fondare una ‘ordinaria’ ipotesi di concorso del direttore o del vicedirettore responsabile nell’illecito dell’articolista ai sensi dell’art. 110 (o 113) c.p.[64] Il Codice penale dà, in tal modo, atto che occorre creare una disciplina ad hoc, affinché possa affermarsi una tale responsabilità. Ciò vuol dire, in altri termini, che la legge mostra di ritenere necessaria una ‘specifica’ disposizione di legge per coinvolgere l’omittente in una dinamica di natura concorsuale, quando faccia difetto, in capo a quest’ultimo, un autentico obbligo di impedimento dell’altrui condotta illecita! Ove, invece, tale disposizione manchi, la stessa responsabilità a titolo di concorso o di cooperazione potrebbe apparire non più supportata da un necessario aggancio nella norma positiva.

In altri termini, non può trascurarsi che né l’art. 110 né l’art. 113 c.p. precisano se oltre l’obbligo di garanzia sia configurabile un diverso obbligo di contenuto meno incisivo, che consenta di estendere la responsabilità a titolo di ‘agevolazione omissiva’. Sorge perciò al riguardo il serio dubbio che, se si assegnasse alla già genericissima formula degli art. 110 e 113 c.p. il compito di estendere la responsabilità anche alla implicita definizione dell’area dell’obbligo rilevante, non sarebbe infondata una questione di illegittimità costituzionale di tali formule, visto che apparirebbero sempre più indeterminate proprio in quanto non chiare testualmente nel senso dell’estensione.

L’orientamento della dottrina più sensibile, che si esprime nel senso di dare rilievo ai limiti di applicazione intrinseci alla particolare struttura del reato omissivo improprio, tende nella maggior parte dei casi a sottolineare la ‘rigidità’ dell’art. 40, co. 2 c.p., i cui contenuti non potrebbero assumere un significato più ‘elastico’ per il solo fatto di trovarsi a reagire con una fattispecie plurisoggettiva eventuale[65]. È a muovere dalla attenta considerazione di questo passaggio che si dovrebbe porre, con la massima cautela, il problema del rilievo causale della condotta del concorrente o del cooperante. Una volta che fosse, invero, accertato che l’obbligo dell’omittente sia davvero quello richiesto dall’art. 40, co. 2 c.p., si tratterebbe allora di stabilire se, per il coordinamento della disposizione con il diverso art. 110 o 113 c.p., possa in ipotesi essere valutata la punibilità del concorso mediante omissione, sulla base di un parametro meno stringente della condicio sine qua non, con l’effetto di estendere l’area del penalmente rilevante da quella del contributo ‘essenziale’, all’altra del contributo ‘meramente agevolatore’.

La dottrina più recente ha affrontato il problema, muovendo dalla ricostruzione della efficacia deterministica che propriamente va ricondotta ai contribuiti omissivi, secondo il dettato dell’art. 40, co. 2 c.p. In tale prospettiva, si è giustamente escluso che possa considerarsi sufficiente ad affermare la responsabilità a titolo di concorso (o cooperazione) dell’omittente, la circostanza che la violazione dell’obbligo abbia reso più agevole, efficace o sicura la produzione dell’evento consumativo. In verità, poiché l’art. 40, co. 2 c.p. valorizza esclusivamente obblighi funzionali all’impedimento di un certo risultato, l’affermazione di responsabilità del concorrente non può passare che tramite la verifica dell’efficacia ‘condizionante’ del contributo omissivo, che diverrebbe dunque punibile solo nell’ipotesi in cui l’adempimento dell’obbligo avrebbe eliminato uno degli antecedenti necessari dell’evento[66].

Questa conclusione sembra sia l’unica a potersi inserire armonicamente nel quadro sistematico del Codice penale e delle corrispondenti norme in materia di causalità. Come noto, infatti, è l’articolo 41, co. 3 c.p. che dètta la base della rilevanza ‘causale’ dell’altrui comportamento illecito, che sia esso inserito o meno nel contesto di ipotesi di concorso o di cooperazione colposa di più persone nella realizzazione del medesimo reato. Ne consegue che anche le ‘concause umane’ vanno trattate secondo la logica ‘deterministica’ dell’art. 41 c.p., sì da condurre all’affermazione di responsabilità dei concorrenti, solo ove esse si inseriscano nella catena causale quali condizioni essenziali dell’evento.

Da questo passaggio interpretativo in poi, si tratta di stabilire quali norme consentano davvero di estendere la rilevanza di comportamenti ‘meno incisivi’ che conducano a considerare rilevante anche la semplice agevolazione.

Taluno potrebbe concludere nel senso che nella disciplina del concorso e della cooperazione si manifesta tutta l’inclinazione del codice del 1930 ad addossare al concorrente o al cooperante i rischi delle azioni intraprese dagli altri nella logica di un versari in re illicita o di una responsabilità ‘collettiva’ da riferire propriamente al complessivo aggregato criminoso. Da ciò potrebbe opinarsi che sia derivata una sorta di ‘indifferenza’ del legislatore del 1930 nel definire esattamente i presupposti della responsabilità del concorrente o del cooperante, con notevoli lacune di disciplina positiva quali sono state ampiamente enfatizzate dalla dottrina.

Al di là delle motivazioni profonde che abbiano animato l’opera del legislatore del 1930, oggi non si può non prendere atto che prassi interpretative di segno estensivo inesorabilmente rischiano di risolversi nel promuovere un vero e proprio atteggiamento di rassegnazione verso la carenza di tipicità delle formule (già di per sé indeterminate) congegnate dal Codice penale nell’estendere la responsabilità per le ipotesi di concorso o di cooperazione. Né – sembra chiaro –il penalista può, oggi, ignorare l’assoluta necessità di una corretta applicazione dei principi costituzionali di materialità, offensività e personalità della responsabilità, che al contrario vanno riaffermati con una presa di posizione chiara, anche da parte del legislatore futuro. Ciò tanto più, se si tiene conto della necessità di ristabilire un equilibrio ordinamentale, a fronte del notissimo fenomeno consistente nella valorizzazione degli obblighi di solidarietà che si sono imposti nella società del secondo dopoguerra nella nota veste della c.d. “società del rischio”[67].

Ora, stando al tenore letterale delle norme che definiscono il concorso di cause umane, a partire dall’art. 41, co. 3 c.p., non risulta testualmente chiarita la misura in cui per il concorso o la cooperazione colposa la legge rinunci al presupposto dei connotati di ‘essenzialità’ della condotta omissiva vista quale condizione dell’evento. Sembra, cioè, doversi ribadire che manca nell’attuale sistema una norma che con chiarezza superi ogni ragionevole dubbio, stabilendo che la violazione di un obbligo di minore entità contenutistica, o di efficacia causale non determinante, sia sufficiente ad estendere la responsabilità a titolo di concorso doloso o di cooperazione colposa a carico dell’omittente.

Nulla esclude, peraltro, che, usando tutta l’attenzione necessaria e la massima sensibilità verso i principi costituzionali, in sede di riforma del sistema possa immaginarsi di pervenire ad una soluzione di segno diverso, estendendo espressamente la punibilità a tutti quei contributi omissivi che abbiano determinato l’accelerazione del decorso causale o l’aggravarsi delle conseguenze dannose ovvero pericolose del fatto realizzato in concorso. Procedendo lungo tale linea di sviluppo del quadro normativo, occorrerebbe evidentemente curare anche una migliore e più stringente descrizione del tipo di obbligo la cui violazione potrebbe in astratto assumere rilievo. Alla luce di quanto sopra considerato, sembra chiaro infatti che, nel caso di contributi omissivi, il solo criterio causale si rivelerebbe inidoneo a garantire una definizione sufficientemente precisa dell’apporto rilevante, con conseguente rischio di estensione incontrollata della punibilità[68].

In sede di riforma, per estendere la punibilità ai contributi omissivi dall’efficacia meramente agevolatrice, si dovrebbero dunque, anzitutto, introdurre delle chiare clausole di equivalenza che permettano di precisare l’inosservanza di quali tipi di obbligo possa essere parificata, sul piano normativo, all’agevolazione mediante azione. Nel medesimo contesto, sempre al fine di meglio determinare i confini della punibilità dell’omittente, sarebbe utile riesaminare – come di recente ha indicato il Brunelli – anche i problemi posti dalla condotta collettivamente colposa, tenendo conto del rilievo del principio di affidamento e della successione di posizioni di garanzia[69].

Ad ogni modo, quale che sia la direzione che il legislatore intenda imprimere all’evoluzione del sistema, la validità delle conclusioni cui si è ritenuto di poter giungere sembra consolidarsi, muovendo dal principio di personalità della responsabilità penale. In verità, nessuno dovrebbe dubitare che a ciascuno dei concorrenti possa ascriversi soltanto ciò che egli abbia personalmente cagionato con effetti offensivi. Il che significa che nel concorso di persone va massimamente considerata ed esaltata l’importante interazione che esiste tra i principi di personalità della responsabilità e di necessaria offensività del reato, al fine di cogliere i presupposti fondamentali dell’imputazione del fatto concorsuale a ognuno dei concorrenti. In tale prospettiva, il canone della necessaria offensività si candida ad essere il riferimento ideale non solo per selezionare i contributi realmente meritevoli di sanzione, ma anche per graduare adeguatamente il trattamento sanzionatorio nel pieno rispetto del principio di proporzionalità della pena, secondo cui a minore offensività (e riprovevolezza) deve necessariamente corrispondere una meno intensa punizione.

4. Spunti comparatistici in prospettiva di riforma

In coda ai rilievi conclusivi già svolti, può risultare utile proporre ancora alcune considerazioni di taglio comparatistico, per saggiare in che modo ordinamenti diversi da quello italiano affrontano e risolvono il problema delle condotte di mera agevolazione nel contesto del concorso (o della cooperazione) di più persone nel reato. Nell’aprire questo ultimo, breve capitolo dello studio, occorre sin da subito evidenziare l’importanza che riveste il dato letterale delle disposizioni di qui a breve passate in rassegna. È evidente infatti che, soprattutto nella prospettiva di una riforma del sistema attualmente vigente, l’individuazione della corretta o, semplicemente, migliore formula linguistica costituisce l’imprescindibile punto di partenza per far sì che le condotte ritenuti meritevoli di pena siano adeguatamente tipizzate e ne sia messo in evidenza, con sufficiente precisione, il significato di disvalore.

L’analisi comparata che segue terrà, ovviamente, conto dei diversi modelli di disciplina del concorso di persone nel reato recepiti nei vari ordinamenti presi in esame. Gli esiti dello studio comparato non possono, invero, prescindere dalla considerazione per cui le soluzioni fatte proprie da sistemi giuridici che si ispirano a schemi ricostruttivi del concorso di persone diversi dal nostro, possono giovare in misura limitata alla migliore comprensione e interpretazione delle disposizioni del Codice penale italiano che si occupano della medesima materia. Parimenti, le norme che definiscono i contorni di un modello di disciplina non corrispondente a quello fatto proprio dal diritto nazionale possono offrire spunti di riflessione nell’ottica di una possibile riforma, solo ritenendo possibile e opportuno un distacco del futuro legislatore dalle scelte fondamentali fatte proprie dalla codificazione del 1930.

Tali rilievi preliminari appaiono tanto più importanti, considerando che la maggior parte degli ordinamenti stranieri si ispira ad un modello più o meno “differenziato” di disciplina del concorso di persone nel reato. Le premesse da cui muovono, dunque, altri sistemi giuridici sono profondamente diverse dalle nostre. Il che, ovviamente, non esclude l’utilità di un confronto con quelle parti della normativa straniera che elevano a fatti punibili condotte variamente definite in termini di “aiuto” o “istigazione” alla commissione di un reato, ossia condotte che il nostro Codice penale considera punibili a titolo di agevolazione materiale o morale di altrui azioni (o omissioni) penalmente rilevanti. È, appunto, su tali aspetti che la seguente analisi comparata intende concentrarsi.

4.1.(Segue) Le condotte di “aiuto” e “istigazione” nei codici penali di lingua tedesca e svizzero

Ad un modello di tipo “differenziato” si ispira – come noto – il Codice penale tedesco che, ai suoi paragrafi 26[70] e 27[71], punisce le condotte di “istigazione” (Anstiftung) e “aiuto” (Beihilfe). Mentre la prima delle due disposizioni cura di precisare l’effetto che la condotta di “istigazione” deve produrre (ossia “determinare” altri a commettere un reato), la seconda manca di fare altrettanto, limitandosi a punire il fatto di chi abbia consapevolmente “prestato assistenza” a vantaggio di altro concorrente.

L’insufficienza della tecnica di redazione adottata dal legislatore tedesco, il quale sostanzialmente rimette all’opera dell’interprete il compito di delimitare il perimetro delle condotte punibili, è stata prontamente sottolineata dalla dottrina[72]. L’estrema genericità delle formule legislative ha, non a caso, favorito il proliferare delle più diverse teorie, soprattutto con riferimento al significato delle condotte di “complicità”[73].

Mentre, infatti, rispetto all’“istigatore” il riferimento al carattere necessariamente ‘determinante’ del proprio contributo all’altrui fatto di reato ha portato dottrina e giurisprudenza ad escludere la rilevanza di condotte dall’efficacia causale meno intensa della condicio sine qua non[74], il tema degli effetti da ricondursi alle ipotesi di Beihilfe resta controverso, dividendo non solo dottrina e giurisprudenza, ma anche la stessa dottrina al suo interno. Più nello specifico, le corti tedesche fanno proprio un orientamento dal significato estensivo, che conduce a stimare sufficiente la dimostrazione che il contributo del partecipe abbia in qualsiasi modo agevolato la condotta dell’autore, rendendone la realizzazione più facile o più pronta, ancorché tale contributo non abbia sortito alcun effetto sul verificarsi dell’evento consumativo[75].

Maggiore cautela viene, invece, osservata dalla dottrina, la quale ritiene che un qualche influsso sull’evento debba manifestarsi, affinché il partecipe possa giudicarsi punibile. Resta, tuttavia, incerta la misura in cui il contributo agevolatore debba incidere sugli esiti finali dell’attività concorsuale. Un primo orientamento, più garantista, sostiene l’idea che il contributo del partecipe debba necessariamente concorrere alla produzione dell’evento, anche se in misura non strettamente determinante[76]. Altra parte della dottrina ritiene, al contrario, che la punibilità del partecipe possa fondarsi sulla prova di un accrescimento del mero rischio di verificazione dell’evento, da valutarsi in termini astratti, secondo alcuni[77], o concreti, ad avviso di altri[78].

L’ampiezza delle soluzioni lessicali fatte proprie dal Codice penale tedesco è, d’altra parte, tale da far pacificamente concludere che la partecipazione possa esprimersi non solo sotto forma di apporto materiale, ma anche di contributo morale. Così come non si discute, per le stesse ragioni, sulla possibilità di punire l’agevolazione prestata in forma omissiva[79]. Considerazioni che, nel complesso, valgono a dimostrare come l’adesione all’uno o all’altro dei diversi modelli di disciplina immaginabili in materia di concorso di persone nel reato non aiuta, di per sé, a risolvere il problema della definizione dei limiti di rilevanza dei contributi meramente agevolatori. Senza una chiara previsione di legge sul punto specifico, neanche modelli di tipizzazione differenziata delle condotte concorsuali sono in grado di offrire all’interprete strumenti sicuri per risolvere le molte questioni che solleva l’ordinaria pratica giudiziaria.

La descritta ambiguità di significato del testo di legge, con sua conseguente incerta applicazione, si trova riprodotta nei codici europei che, per vicinanza geografica e culturale, di più hanno avvertito l’influenza della legislazione e della dogmatica tedesche. In particolare, forti assonanze con la tecnica normativa prescelta dal legislatore tedesco presenta il dettato dei Codici penali austriaco e svizzero[80]

La dizione del Codice penale austriaco sembra, in verità, ancora meno espressiva di quella propria dello Strafgesetzbuch germanico. Con maggiore analisi, occorre osservare che il paragrafo 12[81] del codice austriaco sembra porre sullo stesso piano le tre diverse figure dell’“autore” (unmittelbare Täter), dell’“istigatore” (Bestimmungstäter) e del mero complice (Beitragstäter). Quest’ultimo, in particolare, rappresenta per la legislazione austriaca una sorta di figura residuale, andando a ricomprendere tutti coloro che, non potendo essere qualificati come “autori” o “istigatori”, abbiano in qualsiasi altro modo dato un contributo alla realizzazione del reato in concorso.

A stemperare il rigore della norma interviene il successivo paragrafo 13[82] il quale, tuttavia, non va oltre l’affermazione del principio della responsabilità personale anche in caso di partecipazione al reato di più persone. Più precisamente, la disposizione prevede che chiunque “partecipi” alla commissione di un reato debba essere punito secondo la propria “colpevolezza”, mancando però, anch’essa, di esplicitare in che cosa consista esattamente il “prendere parte” alla realizzazione di un fatto di reato. In tale sua parte, il Codice penale austriaco sembra approssimarsi di più al modello di disciplina fatto proprio dal Codice penale italiano, incorrendo perciò nelle medesime carenze di tipizzazione.

Il Codice penale svizzero, per contro, riprende interamente la tecnica di ‘differenziazione’ tipica del Codice penale tedesco, distinguendo anch’esso tra condotte di “istigazione” e di “complicità”. Con maggiore analisi, l’art. 24 punisce il fatto di chi «intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto»[83], mentre il seguente art. 25 descrive come “complice” chi «aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto»[84]. Ancora una volta, il testo di legge manca di far emergere, rispetto alla condotta di “aiuto”, il tipo di effetto che da essa dovrebbe scaturire per giustificare la punizione del concorrente.

In definitiva, al di là delle descritte differenze, nessuno dei corpi normativi fin qui considerati pare offrire soluzioni soddisfacenti ai fini di una migliore descrizione delle condotte di agevolazione, anche sotto il profilo della rispettiva offensività. Tutti rimettono, infatti, all’opera dell’interpretazione il delicato compito di portare ad emersione i connotati specifici dei contributi ritenuti meritevoli di pena.

4.2. (Segue) La partecipazione punibile secondo i codici penali di lingua francese

I codici penali europei di lingua francese, nel disciplinare la materia del concorso di persone, ricorrono ad un metodo che si potrebbe definire di tipo ‘casistico’. Essi, infatti, non solo distinguono tra “autore” e “complice”, ma curano altresì di specificare ‘per note interne’ la condotta (o meglio, le condotte) di complicità.

Procedendo con ordine, il Codice penale francese punisce come “complice” di un reato «chiunque consapevolmente, mediante aiuto o assistenza, ne faciliti la preparazione o la commissione», nonché chi «mediante dono, promessa, minaccia, ordine, abuso di autorità o di potere, provoca un reato o dà istruzioni per commetterlo»[85]. Il legislatore francese ha scelto, dunque, di ricondurre alla categoria della “complicità” diverse forme di concorso materiale e morale, specificandone non solo i connotati strutturali ma anche gli effetti che dalle due forme di concorso devono conseguire. Mentre, infatti, la complicità materiale e la complicità morale mediate fornitura di “istruzioni” divengono punibili già nel caso in cui esse abbiamo contribuito a “facilitare” la commissione del reato, la condotta di “provocazione” assume rilievo solo ove abbia in qualche modo determinato la commissione del reato.

Secondo la dottrina, infatti, le condotte di aiuto ed assistenza – cui, sotto questo profilo, deve essere equiparata la dazione di “istruzioni” – sarebbero punibili indipendentemente dalla loro efficienza causale, solo rilevando che esse siano obiettivamente dirette a favorire la realizzazione dell’evento disvoluto dall’ordinamento[86]. Soluzione, questa, che si giustificherebbe in considerazione del fatto che atti in sé inoffensivi ben potrebbero servire alla commissione di gravi infrazioni[87].

Sul punto, occorre segnalare che, nonostante la relativa vaghezza delle formule linguistiche, la dottrina[88] e la giurisprudenza francesi escludono, in generale, che si possa fornire aiuto o assistenza mediante comportamenti omissivi[89]. Secondo la medesma giurisprudenza, fa nondimeno eccezione alla regola il caso in cui il complice abbia preventivamente concordato con l’autore di astenersi dal compiere un’azione che avrebbe impedito la realizzazione del reato[90].

Particolarmente stringenti sono, all’opposto, i presupposti applicativi della complicità mediante “provocazione”. In tal caso, non solo si esige che il contributo morale sia veicolato da contegni attivi tassativamente enumerati dalla legge (dono, promessa, minaccia, ordine, abuso di autorità o di potere )[91], ma si richiede altresì la prova che tale contributo sia all’origine della ‘oscillazione’ intellettuale che ha condotto infine l’autore ad agire[92]

Sembrerebbe, da questo punto di vista, che il Codice penale francese subordini a condizioni più stringenti la punizione del concorso morale, dando rilievo ad un effetto semplicemente ‘agevolatore’ solo in caso di contributo materiale. Tuttavia, pur esplicitandosi nel testo di legge il tipo di conseguenza che deve discendere dal contributo del complice, affinché questi possa considerarsi punibile, non sembra che la lettera del Codice penale francese permetta di evidenziare con sufficiente chiarezza il significato offensivo del contributo materiale atipico. In particolare, la lettera di legge omette di precisare il modo in cui la “facilitazione” di altrui atti preparatori o esecutivi si sia riverberata sull’evento finale, tanto da spingere dottrina e giurisprudenza – come visto – a considerare del tutto irrilevante la verifica dell’effettiva efficacia causale del contributo semplicemente ‘agevolatore’.

Sulla falsariga del Codice penale francese si muove il nuovo Codice penale belga[93]. Il corrispondente art. 19 elenca, infatti, i casi di “partecipazione punibile”, ripetendo la distinzione tra ipotesi di concorso materiale e fattispecie di concorso morale[94]. Nell’ambito delle prime, anche il legislatore belga fa rientrare condotte di agevolazione, punendo più nello specifico la “facilitazione” delle attività preparatorie o esecutive del reato. Il concorso morale sembra, invece, assumere rilievo solo nell’eventualità che esso abbia “determinato” (letteralmente, “provocato”) la commissione del reato, pur rimanendo aperta la possibilità di una diversa lettura per la particolare ipotesi di istigazione mediante promessa di aiuto o assistenza dopo la commissione del fatto. In questo caso, infatti, la legge non precisa che tipo di effetto debba prodursi nella psiche dell’esecutore materiale il cui proposito criminoso, stando alla lettera della legge, potrebbe risultare soltanto rafforzato in conseguenza della promessa di aiuto. Né può escludersi in assoluto che alcune forme di concorso morale non essenziale vengano ricondotto dalla giurisprudenza alla generica formula della “facilitazione” della preparazione o esecuzione del reato.

Interessante notare, altresì, l’espressa previsione della punibilità del concorso mediante “inazione”. Secondo il testo di legge, essa assume rilevanza penale quando abbia “incoraggiato” o “facilitato” la commissione del reato, restando tuttavia da chiarire se l’inazione possa assumere rilievo in sé ovvero solo nelle ipotesi in cui costituisca violazione di uno specifico obbligo giuridico di azione. Sul punto, a dir il vero saliente, il testo di legge nulla esprime[95]

Il Codice penale belga presenta, in definitiva, forti analogie con la legislazione francese, discostandosene tuttavia in due punti significativi. In primo luogo, la legge belga stabilisce espressamente e in via generale che la partecipazione al reato è punibile, solo se essa assume i contorni di un contributo “significativo”, cosciente e volontario, alla realizzazione del fatto. Con ciò, sembra che il legislatore belga abbia voluto esprimere l’intenzione di escludere dal raggio dell’intervento penale contributi di marginale rilievo, i cui esatti contorni restano tuttavia imprecisati. In secondo luogo, si prevede espressamente la punibilità del concorso mediante “inazione”, che – come visto – non è oggetto di esplicita considerazione da parte della legislazione penale francese.

Il previgente Codice penale belga si ispirava, per contro, ad un modello di disciplina molto più prossimo alla tradizione giuridica italiana, distinguendo tra “correità” e “complicità” nel reato, così come faceva il vecchio Codice penale italiano del 1889. L’analisi di tale normativa, nonostante non sia più di attualità in Belgio, conserva interesse nella misura in cui viene interamente ripresa dal vigente Codice penale del Lussemburgo che, sotto tale profilo, non sembra aver subito modificazioni. In particolare, sia nell’ormai abrogata legislazione penale belga che in quella lussemburghese, la distinzione tra “correi” e “complici” emergeva e continua ad emergere dal confronto tra gli articoli 66[96] e 67[97] dei rispettivi Codici penali, la cui lettura congiunta pare esprimere il principio per cui si considera “autore” del reato commesso in concorso da più persone chiunque abbia, in qualsiasi modo, offerto un contributo, materiale o morale, che si riveli ‘essenziale’ per il perfezionarsi della fattispecie incriminatrice.

A tal proposito, è di interesse notare che l’essenzialità del contributo tipico offerto dal “correo” è requisito che non è, tuttavia, mai stato inteso in termini assoluti dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Per contro, la comune interpretazione si è sempre mossa nel senso di considerare rilevante un’impossibilità anche solo “relativa” di realizzazione del fatto, senza il contributo del correo. Più nello specifico, si è sempre ritenuto sufficiente verificare che, senza la condotta del correo, il reato non sarebbe stato commesso nelle medesime circostanze o nello stesso modo in cui è poi stato in effetti commesso[98]. Circostanza che, evidentemente, contribuisce a rendere meno netta la distinzione tra “correità” e “complicità”.

Ad ogni modo, resta fermo che, nella logica dei due sistemi normativi, i contributi meramente agevolatori sembrano, in via generale, integrare delle ipotesi di mera complicità la quale, ai sensi del citato art. 67, può assumere diverse forme (fornitura di istruzioni, armi, strumenti o mezzi che sono serviti alla commissione del crimine). Tra queste, l’ipotesi più generale (e residuale) di complicità comprende i casi di “aiuto” o “assistenza” agli autori, nelle fasi di “preparazione”, “commissione”, o anche soltanto di “facilitazione” del reato. La formula di legge sembra, in definitiva, attrarre alla sfera del punibile anche le condotte che abbiano semplicemente agevolato la realizzazione di altri contributi non essenziali.

Formula, questa, che pare muoversi in controtendenza rispetto alla precedente, che definisce la complicità mediante fornitura di mezzi per la commissione del reato, limitandone la punizione all’ipotesi in cui tali mezzi siano effettivamente “serviti” alla consumazione del fatto. In dottrina, tuttavia, vi è la tendenza ad interpretare il testo di legge nel senso di affermare che la fornitura di mezzi può anche non apparire determinante ai fini della commissione del reato, ritenendosi sufficiente che essa abbia facilitato l’esecuzione dell’infrazione[99].

Altri aspetti che meritano di essere segnalati riguardano, da un lato, la punibilità di contributi post factum e, dall’altro, i casi di rilevanza dell’inazione, quale possibile forma di concorso nell’altrui fatto di reato.

Quanto al primo profilo, occorre partire dalla consolidata opinione per cui, di regola, può aversi punibilità a titolo di concorso solo ove sia contestato un contributo antecedente o concomitate al perfezionarsi della condotta tipica dell’“autore”. Conseguentemente, si esclude in genere che possano essere puniti a titolo di correità o complicità forme di assistenza successive al prodursi dell’evento consumativo[100]. Nondimeno, secondo la giurisprudenza di legittimità, il contributo destinato a concretizzarsi post factum si considera punibile, a condizione che sia stato preventivamente concertato e si integri nel piano d’azione condiviso tra i vari concorrenti[101].

Venendo al diverso problema del concorso mediante omissione, le disposizioni di legge in commento vengono normalmente interpretate nel senso che l’inazione costituisce una forma punibile di “correità”, là dove il contegno dell’omittente contravvenga ad un obbligo legale o contrattuale di agire[102]. In difetto di quest’ultimo, il mero astenersi dall’agire può assumere rilevanza solo ove, in base alle circostanze del caso, possa ritenersi che l’inazione abbia avuto come effetto quello di istigare i correi a commettere il reato o ridurre la capacità di resistenza della vittima[103]. In definitiva, si finisce così per qualificare il contegno omissivo del partecipe come un’ipotesi di concorso morale di tipo attivo.

4.3. (Segue) “Autoria” e “complicità” nel Codice penale spagnolo

La distinzione tra “autori” e “complici” ricompare nel Codice penale spagnolo. I corrispondenti articoli 28[104] e 29[105] delineano i contorni delle due categorie, ancora una volta qualificando come “autori” tutti coloro che, a vario titolo, abbiano offerto un contributo essenziale alla realizzazione del reato. In questo senso muove, in particolare, il secondo comma del citato articolo 28 là dove, per la determinazione del trattamento sanzionatorio, equipara alla posizione degli “autori” strettamente intesi[106] le ipotesi di “induzione”[107] e di “cooperazione necessaria”[108].

Partendo da tali premesse, la figura del mero “complice” viene legislativamente definita anzitutto in negativo, applicandosi a tutti i concorrenti non ricompresi nella nozione di “autore” né nelle figure ad esso equiparate quoad poenam. La norma definitoria non manca, poi, di aggiungere ulteriori contenuti positivi, stabilendo che si concorre in qualità di “complici”, “cooperando” alla realizzazione del fatto con “atti” anteriori o simultanei alla sua commissione.

A prima vista, sembrerebbe che anche il legislatore spagnolo fondi la distinzione tra “auotria” e “complicità” ricorrendo alla categoria della causalità. Tuttavia, mentre per gli “autori” è esplicitato il tipo di effetto che deve conseguire alla rispettiva condotta, con riferimento ai “complici” manca una corrispondente indicazione. Circostanza che ha dato luogo ad un complesso dibattito nella dottrina spagnola, che ha elaborato diverse teorie finalizzate allo scopo di chiarire gli esatti termini in cui sia possibile distinguere la cooperazione necessaria dalla mera complicità.

Secondo la visione dominante tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, ogni forma di partecipazione deve produrre l’effetto di coadiuvare la condotta tipica dell’autore, quantomeno facilitandone il compimento. In questo senso, si includono – come visto – non solo gli apporti essenziali, ma anche quelli semplicemente agevolatori, sempreché abbiano contributo in modo “significativo” al perfezionarsi della condotta tipica. Precisazione che porta, ad esempio, ad escludere la punibilità di contributi che vengono ‘scartati’ dagli autori, perché considerati irrilevanti[109].

Altro aspetto degno di rilievo è che, nonostante la lettera di legge utilizzi il termine “atti” per definire positivamente il contenuto della mera complicità, nessuno dubita – a dire il vero, in modo alquanto sorprendente – che si possa concorrere nella realizzazione dell’altrui condotta tipica anche mediante omissione, poiché l’omettere sarebbe solo una delle diverse forme in cui il reo può… agire (sic!)[110]. E parte minoritaria della dottrina spagnola, sulla scia di quanto sostenuto da autorevoli voci della penalistica tedesca[111], si spinge fino al punto di escludere che per tale particolare forma di concorso sia necessario riscontrare in capo all’omittente l’obbligo giuridico corrispondente ad una specifica posizione di garanzia, apparendo sufficiente che tra inazione ed azione vi sia equivalenza sotto il profilo del contenuto obiettivo di disvalore[112].

Muovendo da tali premesse, la più recente dottrina spagnola rifiuta di tracciare la distinzione tra cooperazione necessaria e complicità sulla base della c.d. “teoria concreta”, che si richiama al paradigma dell’equivalenza delle condizioni[113]. Non maggiore fortuna ha avuto, tuttavia, l’ulteriore e diversa teoria c.d. “astratta”, secondo cui si avrebbe complicità (e non cooperazione necessaria) se, ipotizzando un diverso svolgimento dell’iter criminis, il contributo offerto dal partecipe perderebbe il suo carattere di ‘essenzialità’[114]. Maggiori consensi ha, invece, raccolto la teoria dei “beni scarsi”, altrimenti definita dal Gimbernat come teoria degli “atti non-neturali”[115], secondo cui la cooperazione necessaria presuppone l’offerta di un contributo “scarso”, ossia difficile da conseguire nel caso concreto, talie ritenendosi anzitutto l’apporto di per sé inequivocabilmente illecito[116].

Nondimeno, anche tale schema ricostruttivo è stato, infine, ritenuto insoddisfacente, preferendosi ricorrere ad altro criterio distintivo, che considera tipico del cooperatore necessario il contributo che appaia essenziale per la realizzazione del delitto, nella prospettiva di un uomo medio che tenga conto del piano ideato dai vari concorrenti[117]. Né sono mancate voci più ‘radicali’ che si sono spinte fino al punto di considerare inutile e dannosa la distinzione tra cooperatori necessari e complici, proponendone conclusivamente il superamento in prospettiva de iure condendo[118].

In conclusione, sembra evidente che neanche le soluzioni linguistiche prescelte dal legislatore spagnolo, pur apparentemente chiare ed evidenti nella loro semplicità, abbiano contribuito a definire con certezza i confini del concorso punibile. In particolare, ad avviso di chi scrive, è l’incerta definizione degli effetti che devono conseguire al contributo del complice l’elemento testuale che sembra aver generato le maggiori incertezze interpretative. Il che vale a confermare, ancora una volta, l’importanza di una netta presa di posizione del legislatore sul punto specifico.

5. Riflessioni finali sull’importanza di una corretta formulazione del testo di legge alla luce del confronto con le legislazioni di ordinamenti stranieri

Lo sviluppo di taglio comparatistico aiuta a comprendere come – a sommesso avviso dello scrivente –, nell’ottica in sé presa del tipo di ‘testo’ di legge preferibile, a prescindere dal modello di disciplina di riferimento, solo una precisa modulazione del testo medesimo possa esser scelta, se si vuole indirizzare con sicurezza l’interprete verso la valorizzazione del significato offensivo dei contributi meramente agevolatori. Sicché, tra i diversi ordinamenti passati in rassegna, solo il sistema penale del Belgio sembra contenere, a livello testuale, elementi utili per supportare un’interpretazione della legge conforme al principio di necessaria offensività.

Tuttavia, sul piano della pratica giudiziaria italiana, il richiamo alla mera “significatività” del contributo appare ancora insufficiente nella prospettiva di una piena affermazione del principio medesimo, tenuto conto della tendenza della giurisprudenza del nostro Paese a estendere, in materia di concorso di persone, l’ambito dell’illecito anche oltre i confini imposti dalla lettera di legge. In definitiva, sembra confermarsi l’idea che la formula immaginata dal progetto Pagliaro, opportunamente perfezionata in alcuni suoi punti, consentirebbe all’ordinamento di fare un significativo passo in avanti nella ridefinizione dei confini del punibile, nel pieno rispetto dei principi fondamentali che governano la materia penale, proprio perché la stessa fornisce ‘agganci testuali’ specifici che permettono un riscontro probatorio effettivo sul piano della ‘incidenza’ causale della condotta concorsuale e, specularmente, consentono verifiche difensive che garantiscano la corretta applicazione dei criteri di ascrizione della responsabilità nel concorso ‘atipico’ nel medesimo reato.

In particolare, si ribadisce il convincimento secondo cui la formula utilizzata dal progetto Pagliaro («si concorre per agevolazione solo nei casi in cui la condotta ha reso più probabile, più pronta o più grave la realizzazione dell’evento offensivo») costituisce un importante punto di partenza, nella prospettiva di circoscrivere testualmente i casi di punibilità del mero ‘agevolatore’ non solo con maggiore precisione, ma anche nel pieno rispetto dei principi di personalità della responsabilità penale e di necessaria offensività del reato. In altri termini, anche alla luce dell’analisi comparatistica che precede, si consolida la convinzione che il problema della rilevanza del contributo atipico di mera agevolazione non si può risolvere semplicemente per il tramite di una descrizione ‘determinata’ della condotta agevolatrice, ma richiede anche (e forse soprattutto) che ne sia legislativamente esplicitato lo specifico e articolato contenuto di disvalore, alla luce del principio costituzionale che tende ad affermarne l’imprescindibile natura offensiva.


[1] In argomento, cfr. Seminara, Tecniche normative e concorso di persone nel reato, Milano, 1987.

[2] Cfr., sul punto, il passaggio della Relazione sul Libro I del Progetto definitivo del nuovo Codice penale italiano a tenore del quale «il criterio di un’eguale responsabilità per tutte le persone, che sono concorse nel reato, è in diretta dipendenza del principio, che si è accolto nel regolare il concorso di cause nella produzione dell’evento; principio in forza del quale tutte le condizioni, che concorrono a produrre l’evento, son cause di esso» (cfr. Ministero della giustizia e degli affari di culto, Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. V, parte I, Roma, 1929, 165). Per l’approfondimento dei fondamenti storici e dogmatici di tale concezione (con relativa critica), cfr. De Francesco, Il concorso di persone e il dogma causale: rilievi critici e proposte alternative, in Cass. pen., 2012, 3913 ss.

[3] Per la ricostruzione del modo in cui il diritto tedesco disciplina il concorso di persone nel reato, cfr. Cramer, Vorbemerkungen zu den §§ 25 ff., in Strafgesetzbuch. Kommentar, begründet von Schönke und fortgeführt von Schröder, München, 1982, 323 ss. Più di recente, cfr. anche Gropp, Strafrecht. Allgemeiner Teil, Berlino-Heidelberg, 2015, 431 ss.; Kindhäuser, Strafrecht. Allgemeiner Teil, Baden-Baden, 2015, 330 ss.; Kühl, Strafrecht. Allgemeiner Teil, Monaco di Baviera, 2012, 734 ss. Per l’esame degli orientamenti sviluppati dalla dottrina più risalente, cfr. invece, per tutti, Mezger, Diritto penale, trad. it. effettuata sulla seconda edizione a cura di Mandalari, Padova, 1935, 428 ss.

[4] Anche sul tema dell’accessorietà della partecipazione criminosa la lettura è vastissima. Considerati i limitati scopi dello scritto, sia consentito circoscrivere i riferimenti bibliografici alle opere fondamentali di Gallo, Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato, Milano, 1957, 36 ss., Pedrazzi, Il concorso di persone nel reato, Palermo, 1952, 22 ss. e Ranieri, il concorso di più persone in un reato, Milano, 1949, 5 ss.

[5] Per l’esame delle diverse teorie, cfr. per tutti Ranieri, Il concorso di più persone in un reato, cit., 1 ss. La ricostruzione dei fondamenti logico-giuridici che hanno portato ad emersione la categoria della “fattispecie plurisoggettiva eventuale” si trova espressa nell’opera di Dell’Andro, La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, Milano, 1956, 75 ss.

[6] La letteratura in argomento è – inutile dire – amplissima. Per un primo approccio alla tematica, cfr. nella manualistica più recente Mantovani-Flora, Diritto penale. Parte generale, Milano, 2023, 533 ss., Palazzo-Bartoli, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2023, 477,Marinucci-Dolcini-Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2021, 560 ss., Grosso-Pelissero-Petrini-Pisa, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2020, 555 ss., Gallo, Diritto penale italiano. Appunti di parte generale, vol. II, Torino, 2020, 121 ss. e Brunelli, Il diritto penale delle fattispecie criminose. Strumenti e percorsi per uno studio avanzato, Torino, 2019, 176 ss. A fini di un esame più approfondito della medesima questione, cfr. le opere enciclopediche di Insolera, voce Concorso di persone nel reato, in Dig. disc. pen., vol. II, Torino, 1988, 442 ss. e 458 ss., Frosali, voce Concorso di persone nel reato (diritto penale comune), in Noviss. dig. it., vol. III, Torino, 1974, 1021 ss. e Latagliata, voce Concorso di persone nel reato (dir. pen.), in Enc. dir., vol. VIII, Milano, 1961, 582 ss. Per ulteriori approfondimenti, cfr. i contributi di De Francesco, Il concorso di persone e il dogma causale: rilievi critici e proposte alternative, in Cass. pen., 2012, 11, 3913 ss. e Donini, La partecipazione al reato tra responsabilità per fatto proprio e responsabilità per fatto altrui, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 175 ss.

[7] Per l’inquadramento logico-giuridico del concetto di “agevolazione”, cfr. Spasari, voce Agevolazione colposa, in Enc. dir., vol. I, Milano, 1958, 895 ss. Più in generale sull’argomento, cfr. le opere monografiche di Denora, Condotta di agevolazione e sistema penale, Napoli, 2006, Albeggiani, I reati di agevolazione colposa, Milano, 1984 e Stortoni, Agevolazione e concorso di persone nel reato, Padova, 1981. Ai fini di un confronto con il modello di disciplina tipico del diritto penale internazionale, cfr. Masucci, La responsabilità penale internazionale. L’art. 25 dello Statuto di Roma, in Strutture del diritto penale internazionale. Interpretazione, applicazione, fattispecie, a cura di Masucci, Torino, 2018, 23 ss., nonché Piva, Responsabilità “individuale” e “da comando” nello Statuto della Corte penale internazionale, in Diritto penale internazionale, vol. II, Studi, a cura di Mezzetti, Torino, 2010, 77 ss.

[8] Sul punto, è nota l’autorevole opinione espressa dal Vassalli, voce Tipicità, in Enc. dir., vol. XLIV, Milano, 1992, 538 s., il quale non esitò a qualificare l’art. 110 c.p. come «una norma priva di tipicità». Secondo l’Autore, la carente definizione legale sarebbe, nondimeno, stata successivamente integrata in via interpretativa, assistendosi ad un fenomeno di «sostituzione, sia pure imperfetta, di una tipicità di fonte diversa a quella di fonte legale». Senza voler anticipare le conclusioni che verranno rassegnate all’esito della ricerca, non si può non manifestare sin d’ora la profonda insoddisfazione generata dalla soluzione di ‘compromesso’ che si è, di fatto, venuta ad affermare quale risultato ultimo della descritta opera di ‘sostituzione’ dell’interprete alla fondamentale opera del legislatore. Si tratta, infatti, di soluzione che – come si vedrà nel prosieguo – non solo si rivela distante dai canoni di una responsabilità autenticamente personale, ma manca altresì di offrire quella chiarezza di indirizzo che, non ricavabile dal tenore della legge, l’attività di ‘supplenza’ interpretativa avrebbe dovuto garantire.

[9] Così, in particolare, Spasari, voce Agevolazione colposa, cit., 895.

[10] Cfr. sempre Spasari, ibidem.

[11] Cfr. Dell’Andro, La fattispecie plurisoggettiva eventuale in diritto penale, cit., 63 ss.

[12] Cfr. Pedrazzi, Il concorso di persone nel reato, cit., 79 ss. Secondo il dichiarato intento dell’Autore, la precisazione riportata nel testo mira ad escludere che il riferimento alle “concrete modalità del fatto” possa essere interpretato nel senso di dare rilievo alle modificazioni che interessano il suo “nudo aspetto naturalistico”, avulso da una sua qualche riconducibilità alla fattispecie legale.

[13] Cfr. Ranieri, Il concorso di più persone in un reato, cit., 218 ss.

[14] Cfr. Vannini, Quid iuris? Manuale di esercitazioni pratiche in diritto penale, vol. VIII, In tema di concorso di persone nel reato, Milano, 1952, 96 ss. La tesi del Vannini è stata, in tempi più recenti, ripresa ed ulteriormente sviluppata da Guerrini, Il contributo concorsuale di minima importanza, Milano, 1997, 60 ss., secondo cui i contributi meramente agevolativi occuperebbero la gran parte del perimetro applicativo dell’art. 114 c.p.

[15] Cfr. Von Buri, Zur Lehre von der Teilnahme an dem Verbrechen und der Begünstigung, Gießen, 1860 e Id., Über Kausalität und Teilnahme, in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 1882, 2, 232 ss.

[16] Cfr. Albeggiani, I reati di agevolazione colposa, cit., 55.

[17] Cfr. Albeggiani, ivi, 29 e 39, in nota.

[18] Per l’esame delle diverse posizioni assunte in argomento dalla dottrina contemporanea, cfr. per tutti Mantovani-Flora, Diritto penale. Parte generale, cit., 533 ss.

[19] Cfr. Stortoni, Agevolazione e concorso di persone nel reato, cit., 53 ss.

[20] Cfr. Stortoni, ivi, 130.

[21] Cfr. Stortoni, ivi, 63 ss.

[22] Cfr. von Kries, Die Prinzipien der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Eine logische Untersuchung, Freiburg, 1886 e Id., Über die Begriffe der Wahrscheinlichkeit und Möglichkeit und ihre Bedeutung im Strafrecht, in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 1889, 9, 528 ss. Va precisato che, ad avviso dello Stortoni, l’adeguatezza, se riferita alla condotta e non al fatto complessivamente considerato, «è una fondamentale caratteristica dell’azione penalmente rilevante» e non un particolare modo di intendere l’efficienza causale della stessa (cfr. Stortoni, Agevolazione e concorso di persone nel reato, cit., 67 ss.).

[23] Un esempio portato dall’Autore può aiutare a chiarirne il pensiero e le connesse criticità. Si dia il caso di Tizio che spedisce a Caio un pacco esplosivo. Sempronio, venuto a conoscenza di ciò, intercetta Caio lungo la via per l’ufficio postale e lo uccide. Ebbene, in tale ipotesi, secondo lo Stortoni non ci sarebbe da dubitare della punibilità di Tizio. La sua condotta, infatti, sicuramente necessaria secondo il nudo schema condizionalistico, sarebbe anche “adeguata”, non già rispetto all’evento, bensì in rapporto alla successiva condotta di Caio. E tale conclusione l’Autore mantiene ferma anche nell’ipotesi in cui l’esplosivo inviato sarebbe stato del tutto inidoneo a determinare il risultato offensivo voluto da Tizio (cfr. Stortoni, Agevolazione e concorso di persone nel reato, cit., 137 s.).

[24] Cfr. Cass., Sez. un., 28 dicembre 1994, n. 16, Rv. 199386, Demitry, in Cass. pen., 1995, 842 ss., con nota di Iacoviello, Il concorso eventuale nel delitto di partecipazione ad associazione per delinquere.

[25] Cfr. Cass., Sez. un., 20 settembre 2005, n. 33748, Rv. 231670, 231671 e 231672, Mannino, in Cass. pen., 2005, 12, 3732 ss., con nota di Borrelli, Tipizzazione della condotta e nesso di causalità nel delitto di concorso in associazione mafiosa.

[26] Nello stesso ambito di disciplina, aperta alla valorizzazione di contributi cui corrisponda una minore efficacia sul piano causale è, invece, la parimenti nota decisione della Cass., Sez. un., 21 maggio 2003, n. 22327, Rv. 224181, Carnevale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 1, 322 ss., con nota di Denora, Sulla qualità di concorrente “esterno” nel reato di associazione di tipo mafioso, e in Cass. pen., 2005, 922 ss., con nota di Peroni, Prova illegittima e prova illecita: una singolare nozione di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p.

[27] Per uno sguardo di sintesi sulla casistica più rilevante nella materia oggetto di interesse, cfr. Piffer, Manuale di diritto penale giurisprudenziale. Parte generale, Pisa, 2024, 613 ss., nonché De Robbio, Sub art. 110 c.p., in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, diretta da Lattanzi e Lupo, vol. II, Milano, 2022, 132 ss.

[28] In questo senso, cfr. ad esempio Cass., Sez. II, 23 novembre 2021, n. 43067, Taglialatela, Rv. 282295, secondo la cui massima ufficiale «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cod. pen., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà».

[29] Nei termini considerati nel testo cfr., tra le tante decisioni di segno conforme, Cass., Sez. III, 14 ottobre 2024, n. 37642, Tomasi, Rv. 286978, in Diritto&Giustizia, 2024, 192, 3 ss. con nota di Ubaldi-Amisano, Diversità di valutazione di circostanze di fatto non controverse: nessuna rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Muove dalle medesime premesse concettuali anche la più risalente Cass., Sez. VI, 27 luglio 1999, n. 9575, Lisciotto, Rv. 214317 la quale, in tema di abuso d’ufficio, ha stabilito il seguente principio: «Ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, non basta un comune interesse accompagnato da vincoli interpersonali o un ruolo di virtuale adesione al delitto ma occorre un contributo concreto alla realizzazione dello stesso». Nel caso specifico, la Cassazione ha escluso che integrasse gli estremi di un concorso in abuso d’ufficio il solo fatto di essere autorevole conoscente del presidente di una commissione preordinata all’accertamento dello stato di invalidità, nonché padre del soggetto da quest’ultima beneficato.

[30] Cfr., per tutte, la relativamente recente Cass., Sez. V., 2 aprile 2024, n. 13201, Vilona, Rv. 286218, secondo la cui massima ufficiale «In tema di concorso di persone nel reato, l’azione unica posta a carico di tutti i concorrenti ricorre solo se la condotta compiuta da ciascuno rientri, anche in senso lato, nell’attuazione dell’impresa concordata, sicché la sola presenza sul luogo del delitto può costituire concorso solo qualora il correo abbia la coscienza e la volontà dell’evento da altri cagionato e, in qualsiasi modo, abbia partecipato all’azione o comunque facilitato l’esecuzione della stessa».

[31] Per la definizione dei limiti in cui si riconosce, in giurisprudenza, la sussistenza di ipotesi di connivenza non punibile, cfr. tra le tante Cass., Sez. I, 9 novembre 2023, n. 45194, in Diritto&Giustizia, 2023, 195, 5 ss., con nota di Ievolella, Tre ragazzi lanciano una bici contro un uomo: concorso morale in tentato omicidio anche per la ragazza che ha condiviso spostamenti e fuga del branco, e Cass., Sez. IV, 7 dicembre 2020, n. 34754, Abbate, Rv. 280244, in Cass. pen., 2021, 6, 2183, secondo la cui massima ufficiale «La distinzione tra l’ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 c.p., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare».

[32] Cfr. Spasari, voce Agevolazione colposa, cit., 895.

[33] Tra le molte decisioni, cfr. Trib. Ascoli Piceno, 5 agosto 2021, n. 517, in Guida dir., 2022, 8, 104, secondo la cui massima «Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. A tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato. Inoltre, il concorso di persone si configura anche nei confronti di coloro che hanno partecipato ad attività preparatorie di sopralluogo, perché anche da costoro è provenuto un apporto per il raggiungimento di un unico risultato, costituito dalla commissione del reato avuto di mira».

[34] Cfr., tra le tante, Cass., Sez. IV, 23 novembre 2018, n. 52791, Barbato, Rv. 274521, la cui massina ufficiale ribadisce il principio secondo cui «Ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà». Principio che è stato, appunto, applicato dalla Cassazione per confermare la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, di chi aveva svolto la funzione di ‘vedetta’, con il compito di avvisare gli altri concorrenti, dediti all’attività di spaccio, dell’arrivo della polizia giudiziaria.

[35] Cfr., ad esempio, Cass., Sez. III, 16 novembre 2021, n. 41579, in Resp. civ. prev., 2021, 6, 2026, la cui massima afferma il seguente principio: «Per ritenere sussistente la penale responsabilità a titolo di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti è necessario dimostrare l’apporto causale del concorrente alla determinazione dell’evento, apporto che deve configurarsi in termini di funzionalità, utilità o maggiore sicurezza rispetto al risultato finale, ossia al permanere della condotta di detenzione. A titolo esemplificativo, rappresentano un valido apporto causale le condotte di occultamento della sostanza stupefacente al momento dell’ingresso delle forze dell’ordine nell’appartamento ove è detenuta la droga e di resistenza attiva volta a ritardare od ostacolare l’ingresso degli operanti nell’immobile».

[36] Sembra aderire a tale indirizzo, ad esempio, la risalente Cass., Sez. I, 26 settembre 1984, n. 7439, Amendola, Rv. 165690, in Cass. pen., 1985, 2219 ss. con nota di Amato.

[37] Per la critica degli orientamenti che fondano la punibilità dei contributi di tipo agevolativo sulla loro astratta attitudine ad aumentare le possibilità di realizzazione del reato in concorso, cfr. Stortoni, Agevolazione e concorso di persone nel reato, cit., 96 ss.

[38] In argomento, cfr. Militello, Agevolazione e concorso di persone nel progetto 1992, in Ind. pen., 1993, 575 ss.

[39] Il testo dell’articolato è liberamente consultabile sul sito del Ministero della giustizia (www.giustizia.it), accedendo alla sezione “Strumenti. Pubblicazioni, studi, ricerche”.

[40] Anch’essa liberamente consultabile sul sito del Ministero della giustizia (www.giustizia.it), accedendo alla sezione “Strumenti. Pubblicazioni, studi, ricerche”.

[41] Per un commento ai contenuti del progetto di riforma attinenti alla materia del concorso di persone, cfr. Donini, Il concorso di persone nel progetto Grosso, in La riforma del codice penale. La parte generale, a cura di De Maglie e Seminara, Milano, 2002, 139 ss.

[42] Il documento è sempre liberamente consultabile sul sito del Ministero della giustizia (www.giustizia.it), accedendo alla sezione “Strumenti. Pubblicazioni, studi, ricerche”.

[43] Anche la relazione citata è disponibile in libera consultazione nella medesima sezione del sito del Ministero della giustizia in cui si trova il corrispondente articolato.

[44] Per un commento ai contenuti del progetto che definiscono la nuova disciplina del concorso di persone nel reato, cfr. Cavaliere, La disciplina del concorso di persone, in Quale riforma del codice penale? Riflessioni sui Progetti Nordio e Pisapia, a cura di Fiore-Moccia-Cavaliere, Napoli, 2009, 251 ss. Il testo dell’articolato e della relazione di accompagnamento sono liberamente consultabili, accedendo all’indirizzo http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/riforma/nordio/.it.

[45] Per l’esame degli interventi di riforma proposti dalla Commissione sul tema oggetto di interesse, cfr. Seminara, La disciplina del concorso di persone nel reato nei più recenti progetti di riforma del codice penale, in Studi in onore di Franco Coppi, vol. I, Torino, 2011, 281 ss.

[46] Il documento è liberamente consultabile sul sito del Ministero della giustizia (www.giustizia.it), accedendo alla sezione “Strumenti. Pubblicazioni, studi, ricerche”.

[47] Così, testualmente, afferma la relazione di accompagnamento della proposta di articolato, ugualmente consultabile sul sito del Ministero della giustizia.

[48] È questa, in particolare, la chiave interpretativa delle disposizioni prima in commento offerta nella già citata relazione di accompagnamento.

[49] Nel richiamare brevemente il disegno di legge di iniziativa parlamentare relativo alla riforma del libro I del Codice penale, primo firmatario il Sen. Roland Riz (progetto comunicato alla Presidenza del Senato il 2 agosto 1995 e pubblicato in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 927 ss.), si rileva che esso, tendendo esplicitamente a «non innovare troppo» la disciplina del concorso di persone, per la ritenuta costanza interpretativa al riguardo di dottrina e giurisprudenza (cfr., in particolare, il par. 12.1 della relazione di accompagnamento), nulla esprime sul piano del rilievo del contributo concorsuale agevolatore.

[50] Sul punto, oltre al già il citato contributo di De Francesco, Il concorso di persone e il dogma causale: rilievi critici e proposte alternative, cit., passim, cfr. anche, dello stesso De Francesco, Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia e sulla cooperazione colposa nel contesto delle organizzazioni complesse, in Studi in onore di A. Fiorella, a cura di Catenacci-D’Ascola-Rampioni, vol. I, Roma, 2021, 521 ss., nonchéi contributi enciclopedici di Insolera, voce Concorso di persone nel reato, cit., 458 ss. e la successiva voce Concorso di persone nel reato, in Dig. disc. pen., aggiornamento *, Torino, 2000, 69 ss.

[51] Cfr. Gallo, Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato, cit., 63 s. e, più recentemente, Id., Diritto penale italiano. Appunti di parte generale, 3ª ed., vol. II, Torino, 2020,119 s.

[52] L’espressione è di De Francesco, Il concorso di persone e il dogma causale: rilievi critici e proposte alternative, cit., 3914.

[53] Per una più approfondita analisi dei passaggi argomentativi riportati nel testo, cfr. De Francesco, Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia e sulla cooperazione colposa nel contesto delle organizzazioni complesse, cit., 521 ss. Il descritto modello ricostruttivo del concorso di persone nel reato (e della cooperazione colposa), che muove da una serrata critica al tradizionale “dogma” causale, è recepito in alcune significative sentenze delle Cassazione. Aderisce a tale impostazione, ad esempio, Cass., Sez.VI, 11 marzo 2025, n. 9906, P.G. in causa Provolo e altri, Rv. 287814, secondo cui, poiché l’evento deve «rappresentare il prodotto causale dell’interazione di plurimi soggetti, basta dunque che questi pongano in essere anche solo “pezzi”, “parti”, “frammenti” […] dell’antecedente che ha condotto al risultato finale». Ciò in quanto «nella cooperazione colposa non occorre che l’evento sia riconducibile dal punto di vista causale ad ogni singola condotta, con l’ulteriore conseguenza che la «condotta di partecipazione rilevante può essere anche quella che ha avuto valore condizionante in rapporto alla condotta di altro concorrente» (cfr. il par. 10.1 del “considerato in diritto”).

[54] Nello stesso si era già espresso Albeggiani, I reati di agevolazione colposa, cit., 26 ss., con importanti approfondimenti in nota (v., in particolare, la nota 30 di pagina 26).

[55] La tendenza di alcuni indirizzi giurisprudenziali a dare, in materia di concorso, maggiore peso alla pericolosità sociale del partecipe che alla oggettiva portata offensiva del suo contributo costituisce, molto probabilmente, un retaggio storico dell’ultima codificazione. Per convincersene può citarsi, a titolo di esempio, il saliente passaggio della “Relazione sul Libro I del Progetto definitivo del nuovo Codice penale italiano” ove si chiarisce che «il modo di partecipazione al reato può essere preso in considerazione, non per assegnare alle singole azioni dei concorrenti una diversa importanza causale, ma per dedurre elementi sintomatici sulla maggiore o minore pericolosità dei colpevoli» (cfr. Ministero della giustizia e degli affari di culto, Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale, vol. V, parte I, Roma, 1929, 166). In linea con tale impostazione è anche l’opinione espressa in materia di “contributo di minima importanza” da Alfredo Rocco nella “Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli per l’approvazione del testo definitivo del Codice penale” (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia, 26 ottobre 1930, n. 251, nonché in Ministero della giustizia e degli affari di culto, Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale, vol. VII, Roma, 1930, 7 ss.). Quest’ultimo, nel concludere sul significato dell’attenuante stabilita dall’art. 114 c.p. (cfr. par. 65 della citata relazione), si premura, infatti, di precisare che «naturalmente la diminuzione di pena non è applicabile ai delinquenti che, qualunque sia l’opera da essi prestata nel caso concreto, rivelino una particolare pericolosità» (corsivo aggiunto dallo scrivente). Per l’analisi del significato sistematico della fattispecie attenuante disciplinata dall’art. 114 c.p., cfr. l’opera monografica di Guerrini, Il contributo concorsuale di minima importanza, cit., passim.

[56] Meno persuasivo è, invece, il riferimento della proposta di articolato all’aumento delle probabilità di realizzazione dell’evento. Riemerge, qui, un implicito rimando alla non condivisibile tesi per cui la punibilità del contributo atipico dovrebbe essere valutata sulla base di una “prognosi postuma” che ne faccia emergere l’astratta idoneità sul piano causale.

[57] In argomento, cfr. Brunelli, Riflessioni sulla condotta nel reato omissivo improprio, Pisa, 2025, 147 ss.; Semeraro, Il concorso mediante omissione, in Ind. pen., 2006, 583 ss.; Risicato, Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato, Milano, 2001, 375 ss. e Id., La partecipazione mediante omissione a reato commissivo. Genesi e soluzione di un equivoco, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 1267 ss.; Leoncini, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, Torino, 1999, 353 ss.; Bisori, L’omesso impedimento del reato altrui nella dottrina e giurisprudenza italiane, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 1339 ss.; Insolera, voce Concorso di persone nel reato, cit., 469 ss.; Grasso, Il reato omissivo improprio. La struttura obiettiva della fattispecie, Milano, 1983, 139 ss.; Fiandaca, Il reato commissivo mediante omissione, Milano, 1979, 176 ss.; Antolisei, L’obbligo di impedire l’evento, in Scritti di diritto penale, Milano, 1955, 297 ss.

[58] Per l’esame delle principali questioni attorno a cui ruota la discussione, cfr. Mantovani-Flora, Diritto penale. Parte generale, cit., 539 ss. e, con maggiore analisi, Leoncini, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, cit., 354 ss.

[59] Aderiscono a tale orientamento, tra gli altri, Leoncini, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, cit.,361 ss. e Grasso, Il reato omissivo improprio, cit., 139 ss. Nella manualistica, cfr. Mantovani-Flora, Diritto penale. Parte generale, cit., 539 ss.; Marinucci-Dolcini-Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., 574 ss.; Grosso-Pelissero-Petrini-Pisa, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., 562 ss.

[60] È questa, ad esempio, l’opinione fatta propria da Risicato, La partecipazione mediante omissione a reato commissivo, cit., 1291 ss. Sempre partendo dal presupposto della applicabilità dell’art. 40, co. 2 c.p. alle sole fattispecie causalmente orientate, in tempi più risalenti ha aderito all’indirizzo più restrittivo anche Fiandaca, Il reato commissivo mediante omissione, cit., 176 ss. Tra le voci critiche rispetto all’orientamento maggioritario, si segnala per originalità la posizione di Insolera, secondo cui la punibilità dell’omittente a tiolo di concorso richiederebbe, in ogni caso, «un effettivo e funzionale inserimento della omissione tra i presupposti organizzativi dell’illecito» (cfr. Id., voce Concorso di persone nel reato, cit., 470).

[61] Cfr., in questo senso, Brunelli, Riflessioni sulla condotta nel reato omissivo improprio, cit., 169 ss. e, precedentemente, Risicato, La partecipazione mediante omissione a reato commissivo, cit., 1289 ss.

[62] Sottolinea l’importanza di distinguere i due diversi momenti dell’analisi Leoncini, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, cit., 380 ss.

[63] Cfr. A. Fiorella, Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell’impresa, Firenze, 1984, 199 ss. e, nello specifico, 201.

[64] Cfr. sempre Brunelli, Riflessioni sulla condotta nel reato omissivo improprio, cit., 170. In tempi meno recenti, anche il Fiandaca ha escluso che la responsabilità per mancato impedimento di eventi cagionati all’azione di un terzo possa dirsi pacifica né, a maggior ragione, costituire espressione di una regola generale secondo il diritto vigente (cfr. Id., Il reato commissivo mediante omissione, cit., 176 ss.).

[65] Cfr., ad esempio, Risicato, Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato, cit., 446 ss. Semmai – concede chi aderisce a tale impostazione –, in assenza di un obbligo di impedimento, l’agevolazione omissiva potrebbe assumere i contorni di un illecito disciplinare-amministrativo fondato sulla violazione di un obbligo appunto diverso da quello tipizzato dall’art. 40, co. 2 c.p. (cfr. Brunelli, Riflessioni sulla condotta nel reato omissivo improprio, cit., 171). Pur aderendo all’orientamento tradizionale, più aperto all’ipotesi di un concorso mediante omissione, esclude che il richiamo agli art. 110 e 113 c.p. possa consentire di dare rilievo ad obblighi diversi da quelli di impedimento (tra cui, in particolare, quelli di mera sorveglianza) anche Leoncini, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, cit., 371 ss.

[66] Cfr. ancora Brunelli, Riflessioni sulla condotta nel reato omissivo improprio, cit., 168. Nello stesso senso, v. anche Marinucci-Dolcini-Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., 576.

[67] Cfr. Brunelli, Riflessioni sulla condotta nel reato omissivo improprio, cit., 171. Sul rilievo del “rischio” nella legislazione e nella scienza penalistica contemporanea, cfr. il contributo monografico di Perini, Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, Milano, 2010.

[68] A titolo di esempio, nell’ambito della cooperazione colposa potrebbe immaginarsi di dare rilievo esclusivamente alla violazione di obblighi di sorveglianza o di prestazione, agli altri cooperanti, delle informazioni e degli altri mezzi essenziali al corretto adempimento delle rispettive funzioni.

[69] Cfr. Brunelli, Riflessioni sulla condotta nel reato omissivo improprio, cit., 177 ss.

[70] Di seguito, il testo della disposizione: «Als Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat».

[71] La disposizione stabilisce, in particolare, che «(1) Als Gehilfe wird bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat. (2) Die Strafe für den Gehilfen richtet sich nach der Strafdrohung für den Täter. Sie ist nach § 49 Abs. 1 zu mildern».

[72] Cfr., sul punto, Seminara, Tecniche normative e concorso di persone nel reato, cit., 139 s.

[73] In argomento, cfr. Fornasari, I principi del diritto penale tedesco, Padova, 1993, 436 ss.

[74] Cfr. Cramer, §26 Anstiftung, n. 5, in Strafgesetzbuch. Kommentar, cit., 358, ove si fa comunque salva la possibilità che il contributo morale dall’efficacia non determinante venga punito a titolo di partecipazione morale o di tentata istigazione.

[75] Cfr. Fornasari, I principi del diritto penale tedesco, cit., 443 e Cramer, §27 Beihilfe, n. 1, in Strafgesetzbuch. Kommentar, cit., 362.

[76] Aderiscono a tale orientamento, tra gli altri, Jakobs, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre, Berlin-New York, 1983, 556 ss. e Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, Berlin, 1979, 564 s.

[77] Cfr. Herzberg, Anstiftung und Beihilfe als Straftatbestände, in Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 1971, 7.

[78] Cfr. Schaffstein, Die Risikoerhöhung als objektives Zurechnungsprinzip in Strafrecht, insbesondere bei der Beihilfe, in Festschrift für Richard M. Honig: zum 80. Geburtstag, Göttingen, 1970, 169 ss.

[79] Sui punti considerati nel testo, cfr. Fornasari, I principi del diritto penale tedesco, cit., 445 ss. e Cramer, §27 Beihilfe, n. 11-16, in Strafgesetzbuch. Kommentar, cit., 362 s.

[80] Sull’influsso della legislazione e della dottrina tedesche sui sistemi penali austriaco e svizzero, cfr. il contributo enciclopedico di Volk, voce Reato nei Paesi di lingua tedesca, in Dig. disc. pen., vol. XI, Torino, 1996, 303 s.

[81] Di seguito, il testo della disposizione: «Nicht nur der unmittelbare Täter begeht die strafbare Handlung, sondern auch jeder, der einen anderen dazu bestimmt, sie auszuführen, oder der sonst zu ihrer Ausführung beiträgt».

[82] La norma prevede, nello specifico, che «Waren an der Tat mehrere beteiligt, so ist jeder von ihnen nach seiner Schuld zu bestrafen».

[83] Di seguito, il testo integrale della disposizione: «(1) Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all’autore. (2) Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine».

[84] La disposizione stabilisce più estesamente che «Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con pena attenuata».

[85] Così, in particolare, stabilisce l’art. 121-7 del Codice penale francese, il cui testo integrale è il seguente: « (1) Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. (2) Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ».

[86] Cfr. Dreyer, Droit pénal général, Paris, 2024, 929.

[87] Così, pressoché testualmente, lo stesso Dreyer, ivi, 927.

[88] Cfr. Dreyer, ivi, 929 s.

[89] Sulla teoria del reato omissivo nel diritto penale francese, cfr. M. Rolland, Le délit d’omission, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1965, 584 ss.

[90] Cfr., ad esempio, Cass. crim., 29 janvier 2020, in Revue Droit pénal, 2020, comm. 94, con osservazione di Conte.

[91] Sul carattere tassativo dell’elencazione, cfr. Dreyer, Droit pénal général, cit., 938.

[92] Così F. Defferrard, La provocation, in Revue de sciente criminelle et de droit pénal comparé, 2002, 239.

[93] Il relativo testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Belgio l’8 aprile 2024. La nuova legge, che abroga il precedente Codice penale del 1867, è entrata in vigore l’8 aprile 2026. Il che dà ragione della carenza di significative applicazioni giurisprudenziali e rilevanti commenti al proposito.

[94] Di seguito, il testo della disposizione: « Sont considérés comme participants et peuvent être punis comme auteurs, ceux qui, sciemment et volontairement, contribuent de façon significative à une infraction de la manière et dans les limites indiquées ci-après :

1° ceux qui participent directement à son exécution ;

2° ceux qui facilitent la préparation ou l’exécution de l’infraction ;

3° ceux qui provoquent directement à la commission de l’infraction ;

4° ceux qui ont par leur inaction encouragé ou facilité directement la commission de l’infraction ;

5° ceux qui procurent aide ou assistance à l’auteur après l’infraction s’ils se sont concertés préalablement à ce propos.

Dans le présent code, la notion d’“auteur” comprend aussi le participant à l’infraction ».

[95] Come si vedrà nel prosieguo del testo, il tema si è posto anche sotto la vigenza del Codice penale del 1867, che non contemplava espressamente l’inazione come forma di “correità” o “complicità (cfr. Colette-Basecqz – Blaise, Manuel de droit pénal général, Limal, 2024, 354 ss.).

[96] La disposizione stabilisce, nello specifico, che « Seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit :

Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;

Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de l’article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ».

[97] Di segutio, il testo della norma: « Seront punis comme complices d’un crime ou d’un délit :

Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre ;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir ;

Ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ».

[98] Cfr., per tutti, Haus, Les principes généraux du droit pénal belge, tome 1er, Gand, 1879, n° 508.

[99] Così, ad esempio, Colette-Basecqz – Blaise, Manuel de droit pénal général, cit., 353.

[100] Cfr. sempre Colette-Basecqz – Blaise, ivi, 353 s.

[101] Cfr., tra le tante, Cass. crim., 2e ch., 26 avril 2017, R.G. n° P.17.0184.F, in Revue de droit pénal et de criminologie, 2017, 947 ss., con nota di Kuty, La consécration de la participation punissable post factum.

[102] Cfr., ad esempio, Cass. Crim, 2e ch., 15décembre 2009, R.G. n° P.07.1543.N, liberamente consultabile accedendo al sito www.cass.be.

[103] Cfr., sul punto, Colette-Basecqz – Blaise, Manuel de droit pénal général, cit., 355 ss., con ampi richiami alla più rilevante giurisprudenza in argomento.

[104] L’articolo stabilisce, in particolare, che «Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento.

También serán considerados autores:

a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.

b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado».

[105] Di seguito, il testo della disposizione: «Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos».

[106] Per la cui definizione, v. Díez Ripollés, Derecho penal español. Parte general, Valencia, 2020, 375 ss.

[107] Nella logica del Codice penale spagnolo, l’induzione è una forma di concorso morale che, in Italia, verrebbe propriamente definita in termini di “determinazione” di altri a commettere il reato (sul punto, cfr. Díez Ripollés, ivi, 408 ss.).

[108] Cfr. Díez Ripollés, ivi, 412 ss.

[109] Cfr. Díez Ripollés, Derecho penal español, cit., 405.

[110] Cfr. Díez Ripollés, ivi, 406.

[111] Cfr., in particolare, Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, 3. Auflage, Berlin-New York, 1975, 485 ss.

[112] Così Díez Ripollés, Derecho penal español, cit., 406 s. In senso contrario si esprimono tuttavia, in via maggioritaria, sia la dottrina (v., ad esempio, del Rosal Blasco, Sobre los elemento del hecho típico en la inducción, in Cuadernos de política criminal, 1990, 40, 97 ss.) e la giurisprudenza.

[113] Parte della dottrina ha recepito la teoria in forma ‘attenuata’, considerando come complice chiunque abbia condizionato con il proprio contributo il modo o la forma particolare in cui la condotta tipica dell’autore si è espressa in concreto (così, ad esempio, Antón Oneca-Hernández Gujiarro, Derecho penal, Madrid, 1986).

[114] Così, ad esempio, la fornitura dell’arma utilizzata per la commissione del delitto costituirebbe una forma di complicità, ove sia ipotizzabile che l’autore avrebbe potuto procurarsi altrimenti l’arma medesima (sul punto, anche per l’illustrazione delle ragioni critiche che si oppongono all’accoglimento di tale teoria, cfr. Díez Ripollés, Derecho penal español, cit., 413 s.).

[115] Cfr. Gimbernat Ordeig, Autor y cómplice en derecho penal, Madrid, 1966.

[116] Una versione ‘relativizzata’ della medesima teoria è stata proposta da Rodríguez Devesa-Serrano Gómez, Derecho penal español. Parte general, Madrid, 1995, secondo cui la “scarsità” dell’apporto andrebbe misurata rispetto agli altri concorrenti e non alla generalità dei consociati.

[117] È, questa, l’opinione espressa da Díez Ripollés, Derecho penal español, cit., 416 s.

[118] In questi termini si è espresso, ad esempio, Cerezo Mir, Derecho penal. Parte general, Buenos Aires-Montevideo, 2008.

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