Oltre il populismo. Il diritto penale senza qualità come sedativo degli allarmi mediatici

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Prologo

Gli studiosi del diritto e del processo penale e chiunque frequenti, in qualunque forma o in qualsiasi ruolo, i luoghi, non solo istituzionali, in cui la giustizia penale viene esercitata o si manifesta, conoscono bene la spiccata attitudine dell’universo penalistico a veicolare suggestioni ad alto impatto comunicativo.

Tra le molte ed evidenti ragioni che sono alla base di questa non comune efficacia comunicativa vi è indubbiamente anche la circostanza che quello che accade in quell’universo non è suscettibile di essere equivocato e dunque si può essere certi che il messaggio arrivi con precisione.

L’utilizzo del diritto penale o la sua misura nel complesso dosaggio del controllo sociale è un indicatore affidabile, proprio perché univoco, del tasso (variabile) di autoritarismo che caratterizza in particolare i sistemi democratici. Gli ordinamenti che democratici non lo sono, oltre al diritto penale, hanno normalmente a disposizione una vasta gamma di efficaci strumenti repressivi e non è certo l’ (ovvio) uso autoritario del diritto penale a fare la differenza.

E tra le ragioni che, anche nei sistemi a base democratica, possono indurre un incremento indiscriminato dell’uso del diritto criminale c’è proprio la considerazione della sua particolare efficacia sul piano comunicativo. Questo non presuppone necessariamente un disegno antidemocratico o la volontà programmatica di disporre di una leva repressiva e tuttavia una criminalizzazione più estesa oggettivamente produce una torsione autoritaria  del sistema.

La lettura del significato che hanno le scelte operate in campo penale, se la riferiamo alle opzioni strategiche di fondo (ci sono ovviamente livelli di lettura più profondi e complessi) è un esercizio intellettualmente poco sofisticato, perché, nel suo nucleo essenziale, consiste in una presa d’atto: la introduzione di nuovo reato, l’aumento della pena minacciata, l’inasprimento delle condizioni detentive, la flessibilizzazione delle condizioni necessarie per attivare gli strumenti penalistici, la riduzione degli standard o degli oneri probatori, ogni insinuarsi del diritto penale nella regolazione dei rapporti interindividuali, economici, familiari e così via, non hanno infatti chiavi di lettura alternative a quella che le iscrive in un approccio politico-comunicativo orientato alla repressione.

Alcune scelte sono poi più esplicite di altre e il messaggio repressivo non è nel sottotesto. Si pensi, tra le tante, alla c.d. norma anti-rave party, l’art. 633 bis c.p., o alla becera fattispecie (art. 415 bis c.p.) che punisce a titolo di rivolta in carcere anche gli atti di resistenza passiva. Entrambe sarebbero credibili concorrenti in un ipotetico contest per la scelta della fattispecie manifesto di uno Stato autoritario, paternalista e con approccio eticizzante alla criminalizzazione.

Che cosa il legislatore intendeva comunicare con la introduzione di quei delitti è infatti cristallino; cosa si vuole comunicare con un pacchetto sicurezza o una legge spazzacorrotti non c’è bisogno di spiegarlo. La efficacia simbolica dei ‘segni’ con i quali i sistemi  di giustizia penale si manifestano nella realtà ha storicamente pochi pari. Nessuna meraviglia dunque e, direi, neppure nessuna novità nel fatto che le scelte di criminalizzazione – anche a prescindere dallo loro effettività – siano uno degli strumenti privilegiati nella comunicazione asimmetrica tra potere e società.

Oggi però le cose si sono fatte sicuramente più complesse per una serie di ragioni che costituiscono la premessa implicita di un contributo che si propone di isolare  ed entro questo limitato perimetro sintetizzare un aspetto specifico, vale a dire l’influenza che le sovrastrutture mediatiche che vengono costruite attorno al sistema penale esercitano sul modo in cui poi vengono concretamente operate le scelte di criminalizzazione e modellate le fattispecie penali.

1. Una verifica apparentemente marginale

Il materiale, al quale attingere per trovare riscontri alla tesi – non certo azzardata – che la rappresentazione mediatica della criminalità svolga un ruolo non marginale nel determinare i contenuti della produzione legislativa, non difetta e pone anzi semmai l’imbarazzo della scelta.

Tuttavia  – e non solo per ragioni di sintesi – in questa sede appare preferibile non utilizzare, come forse si sarebbe tentati di fare, trend topic come il nuovo delitto di femminicidio, la violenza sessuale, la ‘crimmigration’ o gli episodi di criminalità minorile ad opera delle c.d. baby gang. Sono troppe le implicazioni che questioni come quelle citate richiederebbero di considerare, portando inevitabilmente il discorso a deragliare dal binario tematico che ci si è prefissi di percorrere.

Molto più semplice e proficuo, dal nostro punto di vista, servirsi, per tracciare il discorso, di una norma che per definizione e anche per funzione è ‘collaterale’ al sistema delle incriminazioni, vale a dire l’art. 61 c.p., che contiene l’elenco delle circostanze aggravanti comuni, quelle cioè applicabili o a tutti i reati o comunque non solo a specifiche fattispecie.

Le fattispecie incriminatrici infatti descrivono, più o meno compiutamente,  una singola porzione di realtà, mentre l’art. 61 c.p. contiene un elenco potenzialmente illimitato, come d’altronde la sua attuale estensione dimostra, e quindi appare molto più adatto ad offrire una panoramica ampia e per questo attendibile sul metodo utilizzato e pienamente rappresentativa delle dinamiche generative delle scelte di criminalizzazione.

Da tempo invero assistiamo, sgomenti e impotenti, alla introduzione compulsiva, ovunque nel sistema, di circostanze aggravanti, spesso calibrate su casistiche a volte molto specifiche, ma comunque in grado di evocare con sufficiente immediatezza fatti o contesti a loro volta spesso molto specifici, dai quali si originano, fondate o meno che siano, paure collettive che l’uso indiscriminato del diritto penale, allo stesso tempo, alimenta e pretende di curare somministrando palliativi simbolici (come le circostanze aggravanti, appunto).

Vale dunque la pena riportare qui di seguito, anche per l’efficacia dell’impatto visivo, l’elenco delle circostanze aggravanti che tra il 2008 e il 2025 sono state aggiunte all’art. 61 c.p., perché proprio a partire dal punto in cui inizia la numerazione aggiuntiva, la sequenza delle nuove circostanze ci racconta una storia che sorpassa di gran lunga il significato delle singole norme di cui quella lunga sequenza si compone.

Art. 61 c.p.- Circostanze aggravanti comuni

[…]

11-bis) l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale[2].

11-ter) l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.

11-quater) l’avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.

11-quinquies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

11-sexies) l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.

11-septies) l’avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.

11-octies) l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività.

11-novies) l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni.

11-decies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri.

11-undecies l’aver commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato. 

In molti dei microcosmi criminali contenuti in questi numeri è facilmente riconoscibile il campionario al quale attingono le pagine di cronaca, i sommari dei notiziari, i forum di discussione, quando non addirittura  il core business alla base delle scorribande di qualche Youtuber urbano ed in effetti la strategia comunicativa sottesa a questo tipo di legislazione non è poi molto diversa da quella di un Cicalone qualsiasi.

L’obiettivo di questa alluvionale casistica in forma di aggravanti è invero proprio quello di dare evidenza  ai fatti sui quali e attorno ai quali l’allarme viene costruito, rendendo così immediatamente fruibile per il pubblico pagante del circo mediatico-giudiziario il riscontro normativo della fondatezza dell’allarme.

Ma, soprattutto, per quel che riguarda il nostro discorso, sotto ciascuno di quei numeri replicati che allungano (e lasciano aperta) la lista delle aggravanti, è possibile riconoscere in forma condensata – per usare le parole di Giovanni Fiandaca l’uso del diritto penale come “strumento di pronto intervento e ansiolitico sociale, per di più a costo zero”.

Ora che abbiamo a disposizione l’esempio sul quale lavorare, è possibile provare a capire meglio come funziona il meccanismo che genera questo tipo di output normativo.

Una volta scelta la chiave securitaria come passe-partout per l’accesso al consenso, se, da un lato, è necessario mantenere sufficientemente alto ed anzi possibilmente innalzare il livello di allarme al fine di giustificare l’adozione non solo di singoli provvedimenti ma più in generale di politiche di tipo securitario; dall’altro e allo stesso tempo, si deve in qualche modo mostrare che questa scelta  paga, per esempio, intestandosi apoditticamente come un proprio risultato i dati che attestano la diminuzione dei reati o almeno un andamento tutt’altro che preoccupante della criminalità nel nostro paese, anche se ciò smentirebbe la fondatezza degli allarmi e con essa la ragionevolezza della reazione repressiva allestita dal legislatore.

Certo, nell’epoca della “post verità” non ci sono particolari difficoltà nel sostenere il contrario di quel che si è detto anche solo il giorno prima, ma il corto circuito comunicativo descritto non è di facile gestione. La narrazione che si alimenta di allarmi mediatici segue però una precisa strategia le cui tracce sono facilmente riconoscibili nei caratteri della legislazione penale recente.

2. Il diritto penale senza qualità

All’origine della strategia ci sono le distorsioni cognitive indotte in larghi settori della pubblica opinione dai modi della rappresentazione mediatica, inclusiva delle interazioni social sui media digitali, dei fatti e dei fenomeni criminali.

Le distorsioni cognitive sono degli errori procedurali sistematici adoperati nei processi di valutazione e giudizio e si manifestano di volta in volta nella forma dell’astrazione selettiva, del pensiero dicotomico, della supergeneralizzazione, della tendenza a ingigantire o minimizzare e così via. Sono proprio questi i modi in cui viene strumentalmente organizzata la narrazione dei fatti criminali o almeno di alcuni di essi, che infatti: seleziona, generalizza, ingigantisce o minimizza, enfatizza o svilisce i fatti e i fenomeni in funzione delle scelte di criminalizzazione che intende promuovere, inducendo e poi sfruttando, a seconda delle convenienze del momento,  quello che è, a tutti gli effetti, un inganno indotto nella percezione collettiva.

Si pensi, ad esempio, ai fenomeni selettivi dell’efferatezza che indubbiamente caratterizza alcune vicende di cronaca  e che viene, con morboso compiacimento, somministrata a dosi massicce al pubblico, adottando una cifra estetica splatter che finisce per ‘contagiare’ tutto quel che, con logica all’ingrosso, rientra nella classe di fatti ai quali appartiene quello connotato da modalità efferate. Il serio rischio è che non si avverta più la distanza che separa  uno stupro violento da una spregevole molestia sessuale, non a caso oggi tendenzialmente appiattite anche nel loro disvalore penale astratto.

Ricorrenti sono anche i fenomeni di  ipergeneralizzazione degli episodi di delinquenza minorile, al punto che una discutibile normativa statale in materia di criminalità minorile (il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, conv. con modif. dalla l. 13 novembre 2023, n. 159), viene identificata, anche nella comunicazione istituzionale, con il nome di un luogo specifico teatro di un orrendo episodio, come  se l’Italia fosse  un enorme Parco Verde di Caivano.

Questi due limitati esempi aiutano a comprendere cosa si intende quando si dice che la  legislazione della quale stiamo parlando assolve a funzioni essenzialmente se non esclusivamente simboliche ed è totalmente indifferente alla dimensione applicativa. Il suo compito è solo quello di riflettere l’oggetto già deformato dalla distorsione cognitiva, rendendo visibile e dando corpo riconoscibile alle paure collettive,  che così vengono generate e poi condensate in un messaggio semplice, veicolato da una norma penale, che in quanto tale è dotata di peculiare forza comunicativa.

Per funzionare secondo la logica descritta però, la norma – questo è il punto – non deve avere qualità in grado di contaminare la ‘purezza’ banalizzante del messaggio di rassicurazione, che infatti non di rado viene affidato al titolo scelto per facilitare il suo percorso mediatico (d’altronde si sa: il titolo  è l’unica cosa che si legge).

La soluzione offerta sta e si esaurisce nello strumento e non certo negli esiti dell’(immaginario) utilizzo di norme, che restano, come si diceva,  totalmente indifferenti alla dimensione applicativa, in un duplice senso: innanzitutto, al legislatore non interessa che le norme siano applicate tout court o che sia più o meno facile applicarle, perché questo è irrilevante nella logica veloce e feroce che fonda questa bulimia punitiva (bisognerebbe aspettare anni e nel caso si potrà dare la colpa alla magistratura); l’indifferenza poi si estende anche al rischio, di inevitabile concretizzazione, che l’applicazione, quando c’è, sia sperequata, irragionevole, casuale e si presti a forzature ampliative o restrittive secondo un andamento totalmente randomico e con buona pace dei principi di uguaglianza, proporzione, etc.

3. Lo strumento

Tenendo conto di queste premesse, appare dunque del tutto coerente che quando si deve passare alla fase della traduzione normativa lo strumento privilegiato sia la decretazione d’urgenza.

Lo è per due ragioni: in primo luogo perché la emanazione del decreto-legge diventa lo strumento auto confermativo della fondatezza dell’allarme e della necessità quindi di una risposta immediata (necessaria e urgente); ma poi anche perché quel che serve è proprio una versione rudimentale del diritto penale, spogliata di tutte le qualità che invece servono a conferire a questo rozzo e violento strumento razionalità e adeguatezza allo scopo.

L’allarme mediatico non può durare troppo a lungo e dunque bisogna fare in fretta per riuscire a far coincidere il più possibile il picco del panico sociale con la reazione sedativa, prima di passare al prossimo allarme. E quindi nessuna reale ponderazione, nessuna analisi di impatto, nessuna elaborazione di dati empirici, nessuna considerazione delle alternative, nessun interesse per la concreta dimensione applicativa. Non c’è tempo e comunque non importa. L’importante è che le norme contenute nel decreto sfornato nel giro di pochi giorni siano in grado di attivare il meccanismo di rassicurazione simbolica

4. Il prodotto

Quanto da ultimo detto vale però anche quando il percorso legislativo è o appare almeno formalmente più meditato. Infatti, nella esperienza recente i ddl con il ‘bollino’ securitario hanno attraversato indenni il dibattito parlamentare e quello pubblico, approdando regolarmente all’approvazione nella versione originaria e anzi a volte un po’ peggiorati.

D’altra parte, per portare a termine il tipo di operazione che sopra è stata sommariamente descritta, il ‘come’ ha sicuramente una sua importanza, ma quel che è decisivo è che il prodotto finale sia un diritto penale privo delle qualità che ne qualificano la presenza e ne legittimano l’uso nei sistemi democratici costruiti sulla preminenza dei diritti e delle garanzie.

Sono, si badi bene,  qualità delle quali i sistemi di giustizia penale non sono originariamente e, per così dire ‘naturalmente’ dotati, ma che sono state introdotte e poi consolidate grazie al secolare e paziente lavorio dei principi istillati a partire dall’illuminismo nei sistemi che sarebbero diventati democratici e che servono a tenere sotto controllo la violenza di cui il sistema penale è invece  ‘naturale’ portatore (si tornerà nel finale su questo essenziale aspetto).

Ed allora, ponderazione nelle scelte di criminalizzazione, chiarezza e precisione descrittiva, sussidiarietà come metodo, proiezione probatoria nel quadro di un processo ispirato alla parità delle armi e vincolato alla presunzione di non colpevolezza, ragionevolezza, proporzione, e così via nel tipo di normazione di cui stiamo parlando o spariscono o sono comunque ridotti ad una misura che gli impedisca di interferire con i veri obiettivi di questa legislazione.

Gli esempi possibili sono innumerevoli, ma è preferibile, per le ragioni sopra evidenziate, continuare a utilizzare l’art. 61 c.p., estrapolando dal suo lungo elenco una delle aggravanti recentemente introdotte.

Per fare quello che ci si aspetta da questo tipo di normativa, infatti, non solo è sufficiente, ma è necessario scrivere, ad esempio, una norma come quella che ora occupa la posizione 11 decies nell’elenco codicistico delle aggravanti comuni, il cui testo di seguito viene riproposto per una brevissima analisi.

11-decies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri.

La determinatezza è certamente una delle qualità più frequentemente assenti nella legislazione penale recente e l’assuefazione alla imprecisione descrittiva potrebbe indurre a ritenere rimediabile la indubbia e grave indeterminatezza di una espressione come “nelle immediate adiacenze”, da affidare necessariamente all’opera tassativizzante della giurisprudenza. Quel che invece certamente non può essere ignorato è l’assenza di una giustificazione razionale dell’aggravamento di pena collegato al locus commessi delicti.

Il fatto che determinati luoghi, da sempre ed ovunque, per ragioni che non richiedono particolari competenze criminologiche, siano teatro di episodi ricorrenti e a volte seriali di microcriminalità o criminalità senza ulteriori qualificazioni è un dato noto e indiscutibile e sarebbero invero particolarmente necessari e urgenti interventi di eliminazione del degrado, di cura delle condizioni di marginalità, insieme naturalmente all’implementazione di efficaci controlli in funzione preventiva. Questo tuttavia non ha nulla a che vedere con la “gravità del reato” che viene commesso in quei luoghi: perché mai, ad esempio, il delitto di lesioni volontarie dovrebbe essere considerato più grave se consumato sul piazzale di una stazione ferroviaria e non nel parco pubblico poco distante oppure in una deserta via periferica?

Le cose non vanno meglio dal punto di vista della razionalità sistematica, altra qualità che dovrebbe connotare le scelte legislative. Sul piano applicativo, infatti, questa circostanza ha il solo effetto di aumentare il tasso complessivo di irragionevolezza del sistema e complicare ulteriormente le operazioni di corretta e completa qualificazione dei fatti, considerato che, tra le altre cose, proprio per quel che riguarda i reati predatori contro il patrimonio essa si sovrappone parzialmente a circostanze aggravanti speciali già esistenti.

Ma tutto ciò non ha alcuna importanza perché l’unica cosa che conta è che nella norma si possa ‘vedere’ il fatto di cui temiamo di essere vittime  quando prendiamo una metro a Roma o ci rechiamo alla stazione centrale di Milano e da ciò dovremmo dedurre che l’ordinamento si è fatto carico della nostra protezione.

5. Il nuovo protagonismo della vittima

Al solo scopo di aggiungere al quadro che stiamo delineando un altro degli elementi ricorrenti nei percorsi di costruzione mediatica dei bisogni di protezione/rassicurazione, non si può fare a meno di dedicare un fugace passaggio al ruolo che viene assegnato alla vittima.

Non ci sono dubbi che tra gli scopi del sistema penale dovrebbe esserci anche quello di minimizzare la vittimizzazione: sia nel senso di prevenire comportamenti aggressivi dei diritti della persona, quelli appunto che ‘creano’ la vittima (vittimizzazione primaria); sia nel senso di evitare che le vittime, cioè coloro che il sistema, anche quello penale, non ha saputo proteggere, subiscano danni ulteriori come conseguenza diretta o indiretta proprio dell’attivazione dei sistemi di giustizia penale (vittimizzazione secondaria).

È dunque del tutto naturale che le scelte del sistema penale possano e debbano essere guardate anche dal punto di vista della vittima e  non solo  per le specifiche e molteplici ricadute sul piano processuale. Ancora una volta, tuttavia, la perversa saldatura che di fatto o in maniera preordinata si è determinata tra il format della giustizia penale mediatica e le politiche securitarie ha finito per alterare i termini della (già di per sé problematica) questione.

Ed infatti l’enfasi strumentale che circonda la figura della vittima, dalla dimensione mediatica si trasferisce a quella normativa e oggi si traduce nella creazione o modifica di fattispecie incriminatrici modellate, appunto, sulla vittima (se non a sue specifiche declinazioni), anziché sul fatto. A parte che si tratta di un modo indiretto di selezione del tipo di autore, questo spostamento del baricentro dal fatto alla vittima, la cui attitudine distorsiva si evidenza ed amplifica in sede processuale, sembra svolgere, ancora una volta, un ruolo surrogatorio di tipo simbolico della efficacia preventiva, con gravi compromissioni degli standard garantistici e scarsi ritorni in terni di effettività della tutela.

Difficile stabilire, a tale riguardo, se sia iniziato prima il format mediatico che ruota attorno alla vittima  e la legislazione abbia cavalcato l’onda emotiva oppure se esso abbia preso avvio proprio in ragione delle scelte legislative che ne valorizzano il ruolo. Ma questo ormai ha poca importanza perché la dinamica attuale è di tipo circolare, essendo chiaro che se i modelli normativi si orientano verso questa direzione, la comunicazione andrà a traino, rilanciando la palla nel campo legislativo e riavviando il circolo vizioso.

6. La scomparsa del condannato

Arriviamo così all’ultimo tratto, quello nel quale è necessario offrire una qualche conferma che le politiche securitarie, attuate in maniera pressoché esclusiva attraverso scelte di più ampia o più severa criminalizzazione, funzionano. L’esasperata rappresentazione che alimenta il senso di insicurezza uscirebbe tuttavia certamente ridimensionata se i dati empirici sugli andamenti della criminalità fossero esposti e utilizzati in modo completo ed onesto ed allora la conferma necessaria per chiudere il cerchio della illusione securitaria deve essere dislocata altrove e infatti viene subappaltata al momento esecutivo.

Qui il progetto narrativo si rovescia; il condannato, in particolare il detenuto, sparisce in una dimensione indistinta assorbito dalla sua condizione e annullato in essa. Viene cioè messo in atto un processo di disumanizzazione che serve a portare in primo piano la conseguenza punitiva oggettivamente intesa, a prescindere da chi la subisce, per poterla usare come conferma a-specifica che la scelta securitaria mantiene le sue promesse (le carceri sono piene, certo che lo sono), senza rischiare di essere smentiti e senza il fastidioso rumore di fondo delle sofferenze individuali.

Naturalmente anche in questo caso è possibile rilevare una corrispondenza biunivoca tra operazioni comunicative e disciplina normativa. Assistiamo infatti ormai da anni ad un ripiegamento della esecuzione penale verso modelli custodiali, refrattari alle alternative e alle istanze di individualizzazione, indifferenti alla dimensione umana e perfino al dramma, dove appunto la persona condannata sparisce fagocitata dalla pena che subisce, perché è (solo) quella che interessa mostrare.

Epilogo

Come è facile intendere, in questa sede ci si è limitati ad abbozzare una sorta di mappa, individuando in forma poco più che enunciativa alcuni dei percorsi lungo i quali si svolge quella complessa e sempre più stretta relazione tra rappresentazione mediatica della criminalità e politiche penali, che arriva a condizionare i contenuti dalla produzione legislativa.

Schematizzando molto, si può dire, conclusivamente, che mentre la società moderna e i suoi sistemi di giustizia hanno progressivamente incorporato la violenza e la crudeltà al fine di poterle arginare con le regole e delimitare con i diritti, la comunicazione dei nostri tempi si è impadronita della violenza e della crudeltà comunque  insite nell’esercizio della giustizia penale ed in molti dei fatti dei quali essa si occupa, facendola riespandere oltre gli argini che principi e regole formali avevano nel tempo costruito attorno ad uno strumento per sua natura inesorabilmente violento come il diritto penale.

In una perversa circolarità degli effetti, lo sdoganamento del linguaggio e dei modi della rappresentazione della violenza come cifra narrativa del penalmente rilevante spinge l’opinione pubblica destinataria di quella narrazione a ritenere che in fondo anche l’esercizio della giustizia penale possa o addirittura debba assumere o ri-assumere questi caratteri.

Il cerchio idealmente si chiude quando questo ‘sentimento’ raggiunge il legislatore, che lo trasforma in dividendo elettorale assecondandolo attraverso una legislazione che oggi tendiamo a definire, un po’ riduttivamente secondo me, con la formula forse eccessivamente ellittica del populismo penale, che oggi attraverso la sua componente pop sta completando la transizione verso il trash.

Nonostante all’orizzonte non ci sia alcun segno di possibili inversioni di tendenza, bisogna coltivare la duplice speranza, in primo luogo che la consapevolezza dei gravi danni  provocati da questo indiscriminato accumulo di spazzatura all’ecosistema penalistico (e dunque ai diritti) induca presto ad operare scelte più sostenibili, riequilibrando il rapporto tra compiti dell’informazione e responsabilità della politica e, in secondo luogo, che i danni siano reversibili.


[1]  Il testo, con alcuni adattamenti, riproduce struttura e contenuti della relazione svolta  nell’ambito del Convegno “IMAGO IUSTITIAE. Trasformazioni del diritto, del potere e della giustizia“, svoltosi a Trento l’ 11-12 dicembre 2025, sotto il coordinamento scientifico di Manuela Bragagnolo, Antonio Cassatella, Silvana Dalla Bontà, Elena Mattevi, Cinzia Piciocchi, i cui atti sono in corso di pubblicazione.

[2]  Comma dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza 5-8 luglio 2010, n. 249.

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