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Omessa disamina di un ricorso: correzione dell’errore materiale ex art. 625 bis c.p.p.

Cass. I, 6 giugno 2019 n. 41656
Pres. Sandrini, Rel. Boni

La pronuncia in esame affronta un caso di indebita duplicazione di procedimenti individuando nel ricorso straordinario ex art 625 bis c.p.p. lo strumento idoneo a correggere l’omissione materiale verificatasi.

Rileva il Collegio in premessa che la mancata conoscenza dell’avvenuta proposizione da parte di altro difensore dell’imputato di autonomo ricorso avverso la medesima sentenza già impugnata, nell’ambito del medesimo procedimento innanzi alla Corte di Appello, aveva dato luogo ad un’indebita duplicazione di procedimenti. Tale situazione era stata causata da un disguido della cancelleria del giudice a quo, che aveva trasmesso in tempi differenti i due atti di impugnazione con conseguente formazione di due distinti incarti processuali presso la Corte di Cassazione, e decisione intervenuta in precedenza frutto di omissione materiale.

La Corte tratteggia l’istituto del ricorso straordinario con particolare riferimento alle tipologie di errore disciplinate dalla norma: l’errore di fatto e errore percettivo, la cui rilevabilità è sottoposta invece ai termini di cui all’art. 625 bis, co. 2 e 3, c.p.p., e l’errore materiale o per omissione materiale, la cui eliminazione, non apportando modifiche sostanziali al provvedimento giudiziale può intervenire in qualsiasi momento.

Nella procedura di correzione di errore materiale è assente la funzione sostitutiva propria dei mezzi di impugnazione, sia ordinari che straordinari. L’errore materiale rappresenta un “lapsus” espressivo, da cui deriva il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa, con conseguente difformità tra pensiero del decidente e estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incisione sul processo cognitivo e valutativo sottostante la decisione. Ne deriva una funzione dell’istituto di cui all’art. 130 c.p.p. meramente riparatoria volta a “armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto” (così Cass., Sez. Un., 9 ottobre 1996, Armati, in Cass. pen., 1997, 3, 682).

Il ricorso straordinario previsto dall’art. 625 bis, c.p.p. relativo all’errore materiale rappresenta un rimedio correttivo speciale rispetto alla previsione di cui all’art. 130 c.p.p. sicché il suo esperimento non è soggetto ad alcun termine ed è sempre consentito (il che avvalora la negazione della sua natura di mezzo di impugnazione; natura riconosciuta soltanto al ricorso straordinario in caso di errore di fatto).

Nel tracciare la nozione di “errore di fatto” la giurisprudenza della Cassazione ha individuato due forme: per omissione, quando si sia omessa la considerazione di uno o più motivi del ricorso per cassazione al punto da risultare del tutto pretermesse le relative doglianze, e per invenzione, laddove l’errore di percezione riguardi la lettura degli atti del giudizio di legittimità. In entrambi i casi i vizi devono essere tali da aver condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi, in modo che ne sia derivata la pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell’omissione o dell’errore, si sarebbe pronunciata. Non possono invece essere ricompresi nel concetto di “errori di fatto” gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio e applicazione di norme di legge; gli errori percettivi che hanno inciso sul processo di formazione della volontà dei giudici di merito che rientrano piuttosto nel travisamento del fatto, censurabile con i mezzi di impugnazione ordinari o con la domanda di revisione.

Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in argomento si sia di fronte a un errore materiale da individuarsi nella formazione di due fascicoli pur se afferenti alla medesima posizione sostanziale e alla stessa sentenza impugnata, errore che ha indotto incolpevolmente altra sezione della Corte a pronunciarsi in merito a un solo atto di impugnazione di uno solo dei difensori. L’assenza dell’atto tra i documenti disponibili ha impedito di esprimere una qualsiasi determinazione al riguardo e a tale inconveniente deve porsi rimedio mediante la correzione dell’omissione materiale ai sensi dell’art. 625, bis co. 3, c.p.p.

Dunque la Corte ha ritenuto che l’intervenuta decisione di altra Sezione, in assenza nell’incarto processuale di altra impugnazione, costituisca un errore di omissione materiale emendabile anche d’ufficio con la procedura ex art. 625 bis, co. 3, c.p.p. la cui attivazione non è soggetta ad alcun termine.

Il percorso motivazionale operato dal Collegio consente così di recuperare senza che sia soggetta ad alcun limite temporale la tutela dei diritti del ricorrente alla disamina congiunta dei ricorsi proposti (cfr. pure Cass. I, 21 maggio 2019 n. 33567, in C.E.D. Cass., n. 276611: in quel caso un ricorso era stato presentato personalmente dall’imputato e dichiarato inammissibile senza valutare il ricorso presentato dal difensore trasmesso separatamente).

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