Onore e pregiudizio: sul difficile bilanciamento tra il diritto-dovere di cronaca giudiziaria e il principio di presunzione d’innocenza

Abstract*: Il saggio analizza il delicato bilanciamento tra il diritto-dovere di cronaca giudiziaria e il principio di presunzione d’innocenza, alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dal d.lgs n. 198/2024, che vieta la pubblicazione integrale o per estratto delle ordinanze applicative di misure cautelari personali fino alla conclusione delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare. L’autrice esamina le opposte valutazioni emerse nel dibattito pubblico, tra chi considera la norma una “legge-bavaglio” e chi la ritiene una “legge anti-gogna mediatica”, evidenziando le implicazioni costituzionali e i limiti effettivi della nuova disciplina. Il saggio approfondisce il rischio che la cronaca giudiziaria, privata del testo integrale degli atti, si trasformi in interpretazione soggettiva e diffamante, con possibili danni sia per la presunzione di innocenza dell’indagato sia per la corretta informazione dell’opinione pubblica. Viene inoltre sottolineata la differenza tra cronaca giudiziaria e “giustizia mediatica”, e si evidenzia come la nuova norma rischi di restare di valore simbolico, senza apportare reali benefici in termini di tutela dei diritti fondamentali.

The essay analyzes the delicate balance between the right-duty of judicial reporting and the principle of presumption of innocence, in light of the recent legislative changes introduced by Legislative Decree No. 198/2024, which prohibits the full or partial publication of orders applying preventive detention measures until the conclusion of preliminary investigations or the preliminary hearing. The author examines the opposing views that have emerged in public debate, between those who consider the rule a “gag law” and those who see it as an “anti-media law”, highlighting the constitutional implications and the actual limits of the new regulation. The essay delves into the risk that judicial reporting, deprived of the full text of the acts, may turn into subjective and defamatory interpretation, potentially harming both the presumption of innocence of the accused and the proper information of public opinion. It also emphasizes the difference between judicial reporting and “media justice,” and points out how the new rule risks remaining merely symbolic, without bringing real benefits in terms of protection fundamental rights.

Sommario: 1. Il divieto di pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali: “legge-bavaglio” o “anti-gogna mediatica”? 2. Il primario obiettivo di rafforzare la presunzione d’innocenza e i mezzi posti in campo per attuarlo. 3. Il labile confine, nella cronaca giudiziaria, tra verità ed interpretazione diffamante della notizia. 4. La necessaria differenziazione tra cronaca giudiziaria e “giustizia mediatica”. 5. Conclusioni.

  1. Il divieto di pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali: “legge-bavaglio” o “anti-gogna mediatica”?

Dopo un’ampia discussione parlamentare, all’inizio di quest’anno è entrato in vigore il d.lgs n. 198/2024[1], che ha dato attuazione al principio e criterio direttivo contenuto all’art. 4 della L. 21 febbraio 2024, n. 15, intitolata “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023”, introdotta nell’ottica di completare il percorso di adeguamento alla Direttiva n. 2016/343/UE, che si occupa del rafforzamento di alcuni aspetti relativi alla presunzione di innocenza e al diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali[2]. Con questa norma si delegava il Governo a prevedere una modifica al regime di pubblicabilità, col mezzo della stampa ovvero con ulteriore mezzo di diffusione, degli atti del procedimento penale, introducendo il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo delle ordinanze applicative della custodia cautelare fintantoché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, novellando l’art. 114 c.p.p.

Questo provvedimento, nelle cronache politiche, a seconda dello schieramento ideologico o della categoria professionale di appartenenza, è stato accolto da opposte valutazioni:  da un lato, da parte dei giornalisti, è stato molto criticato e ribattezzato come “legge-bavaglio”, incentrando l’attenzione sui presunti limiti che introdurrebbe tale legge al diritto, costituzionalmente tutelato, di informazione, sub specie di diritto di cronaca giudiziaria[3]; dall’altro lato, al contrario, è stato salutato con favore, soprattutto da parte degli operatori del diritto, appellandolo come “legge anti-gogna”, ritenendolo un rimedio necessario –  ma, come vedremo, non sufficiente – a ridurre l’odioso fenomeno della c.d. “giustizia mediatica”, che spesso tende a trasformarsi appunto in una vera e propria “gogna mediatica”[4].

Come si comprende già dagli appellativi attribuiti “giornalisticamente” a questo provvedimento, infatti, intorno a questo complesso tema, ruotano diverse connesse tematiche giuridiche, tutte collegate a diritti di rango costituzionale, tanto cari al Professore Stelio Mangiameli, che vogliamo onorare in questi scritti[5].

Esse attengono strettamente ai legami e dunque al delicato bilanciamento tra il principio di non colpevolezza (art. 27, co. 2 Cost.) e la libertà di informazione (art. 21 Cost.), sub specie di cronaca giudiziaria[6], che ha come limiti proprio la tutela dell’onore e della reputazione degli individui, anche se coinvolti in un procedimento penale, che vengono garantiti addirittura a livello penale attraverso il delitto di diffamazione (art. 595 c.p.)[7] e che si pongono proprio come limiti al pur legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica[8].

Tali principi, d’altronde, sono garantiti dalla nostra Costituzione e dalle diverse Carte europee dei diritti, perché, a loro volta, si pongono a garanzia, in via mediata, di altri diritti fondamentali, individuali e/o collettivi, quali, da un lato, la corretta amministrazione della giustizia penale (101 Cost.), il giusto processo, che si attua anche attraverso il diritto ad avere un giudice imparziale e neutrale (art. 111, co. 2 Cost.), che deve poter essere messo nelle condizioni di esercitare liberamente il suo convincimento (c.d. “virgin mind”), collegato al diritto di difesa dell’indagato o imputato (artt. 2, 24, 27 Cost.)[9], così come alla tutela dei testimoni e delle stesse persone offese dal reato.

Dall’altro lato, la libertà di informazione da parte degli organi di stampa (art. 21 Cost.), che, lungi dall’esprimere un mero diritto individuale, è stata ormai elevata a strumento di controllo democratico in uno Stato di diritto da parte dell’opinione pubblica, specie laddove riguardi il corretto esercizio dell’azione giudiziaria[10].

Il bilanciamento tra presunzione di innocenza dell’imputato e diritto all’informazione costituisce, d’altronde, da sempre, un tema controverso della giustizia penale[11].

Con queste brevi riflessioni, pertanto, ci prefiggiamo l’intento di indagare se la misura appena entrata in vigore sia uno strumento necessario ed effettivo per tutelare i molteplici diritti costituzionali in gioco, primo fra tutti quello di informare correttamente l’opinione pubblica ovvero, al contrario, come ritengono gran parte degli organi di stampa, possa addirittura metterli a rischio.

2.  Il primario obiettivo di rafforzare la presunzione di innocenza e lo strumento messo in campo per attuarlo

Sebbene il contenuto della Dir. n. 2016/343/UE fosse stato in larga parte già recepito, a livello interno, con il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 – benché in ritardo rispetto al termine indicato (1° aprile 2018) –[12], l’attuale esecutivo, con la legge di delegazione europea relativa agli anni 2022-2023, ha ritenuto opportuno aggiungere un ulteriore tassello al percorso sinora intrapreso, col chiaro intento di porre fine alla pubblicazione sulla stampa del testo delle ordinanze cautelari, ravvisando la necessità di «assicurare l’effettivo rispetto dell’articolo 27 comma secondo della Costituzione, per il quale, fino a che non vi è una condanna definitiva, anche nel caso di un soggetto sottoposto a indagine, non si può essere considerati colpevoli»[13].

Occorre ricordare che la presunzione “di non colpevolezza” di impianto nazionale (art. 27 Cost.) e la presunzione “di innocenza” di derivazione europea (artt. 6 § 2 CEDU, 48 CDFUE, 14 § 2 Patto internazionale sui diritti civili e politici, 11 Dich. Univ. Dir. uomo, Dir. n. 2016/343/UE), oltre a distinguersi per il nome, si differenziano anche nel loro contenuto. Mentre la Costituzione (art. 27) si concentra sul divieto di “considerare” colpevole l’imputato fintantoché non vi sia una condanna definitiva, la Dir. 2016/343/UE, oltre a rimarcare lo stesso concetto (art. 3), sottolinea anche la necessità di evitare la “presentazione” in pubblico dell’imputato come colpevole (artt. 4 e 5) per poi declinare ulteriori forme di garanzia: far gravare sulla pubblica accusa l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e degli imputati (art. 6) e riconoscere a questi ultimi il diritto al silenzio e alla non autoincriminazione (art. 7)[14].

Gli Stati membri dell’Unione europea sono, quindi, tenuti ad adottare misure idonee a garantire che, nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti, non ci si riferisca alla persona indagata o imputata come colpevole e tra queste “dichiarazioni” rientrano anche le notizie diffuse col mezzo della stampa, poiché, non è possibile «sottovalutare il ruolo svolto dalla notizia intesa come “sanzione atipica”», posto che «informare l’opinione pubblica in ordine ad un determinato processo significa […] produrre nel contesto sociale possibili effetti pregiudizievoli nei confronti dell’imputato»[15].

Considerando che le ordinanze applicative delle misure cautelari (art. 292 c.p.p.) spesso recepiscono il contenuto di atti di indagine (ad es. intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni), è facile comprendere come la divulgazione dell’intera ordinanza, o di frammenti della stessa, possa arrecare un effettivo pregiudizio alla presunzione di innocenza dell’indagato, o già imputato, facendolo percepire all’opinione pubblica come un soggetto colpevole, prima che egli possa esercitare il suo diritto di difesa in sede di interrogatorio di garanzia o nell’eventuale riesame, che potrebbe condurre all’attenuazione o alla revoca della misura.

Occorre ricordare, inoltre, che l’art. 114, co. 2, c.p.p., nella sua versione originaria, già vietava, in linea generale, la pubblicazione, anche parziale, di tutti gli atti (di indagine) non più coperti dal segreto fino al momento della conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Solo a partire dalla riforma Orlando, con l’art. 2, co. 1, lett. b), d.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, è stata, invece, introdotta una postilla per effetto della quale facevano eccezione alla regola della non pubblicabilità le ordinanze applicative delle misure cautelari di cui all’art. 292 c.p.p.[16].

Il d.lgs n. 198/2024 si pone dunque in controtendenza rispetto a quella modifica apportata dalla riforma Orlando, sopprimendo al co. 2 dell’art. 114 c.p.p. l’interpolazione introdotta da quest’ultima («fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292») e introducendo un nuovo comma 6-ter, con il quale non si vieta la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto, così come previsto al co. 7, che resta immutato, bensì si vieta la pubblicazione del testo integrale o per estratto delle «ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare»[17].

Il primo aspetto maggiormente evidente della contraddittorietà di questo provvedimento rispetto al fine enunciato è che tale divieto è stato posto solo fino alla chiusura della fase delle indagini preliminari, o dell’udienza preliminare, anche se ovviamente il principio di presunzione di non colpevolezza dovrebbe essere garantito fino alla condanna definitiva[18].

Gli atti che la norma vieta di pubblicare – per intero o per estratto[19] – si potranno, infatti, comunque pubblicare appena dopo il decreto di rinvio a giudizio, che come noto non determina affatto una pronuncia di colpevolezza, bensì solo l’avvio del contraddittorio tra le parti in dibattimento, ed è anzi in tale contesto che dovrebbe essere maggiormente tutelato il libero convincimento del giudice, introducendo così una evidente contraddizione e incoerenza rispetto al fine enunciato, poiché si corre il rischio di veicolare alla pubblica opinione il messaggio che con il decreto di rinvio a giudizio cessi forse la presunzione di innocenza[20].

Inoltre, analizzando il complesso iter parlamentare che ha portato all’approvazione di tale provvedimento, occorre rilevare che le Commissioni di Camera e Senato, nei due pareri, pressocché identici, approvati il 15 ottobre al Senato e il 16 ottobre 2024 alla Camera, avevano chiesto al Governo di valutare ulteriori interventi correttivi dello Schema di decreto legislativo in esame sotto due profili. Da un lato, l’estensione di tale divieto a tutte le misure cautelari, non solo a quelle di carattere personale, bensì anche a quelle reali, come i decreti di sequestro o perquisizione, nonché alle ordinanze del riesame contro la custodia cautelare, ma anche ai provvedimenti meno restrittivi, come il divieto di espatrio, l’obbligo di dimora, e alle misure interdittive, come la sospensione dall’esercizio di un ufficio pubblico. Tutti quei provvedimenti, cioè, si legge nei pareri, che, se pubblicati, «producono analoghi effetti sovrapponibili a quelli della sola ordinanza di custodia cautelare»[21].

Dall’altro lato, le Commissioni richiedevano un ripensamento complessivo del sistema sanzionatorio posto a presidio di tale divieto, di modo da conferire effettività allo stesso, vista la sistematica violazione del medesimo: tanto alla luce della sperimentata ineffettività della attuale sanzione penale che presidia la violazione del divieto di pubblicazione, dettata dalla fattispecie contravvenzionale delineata dall’art. 684 c.p. (che si risolve nella possibilità di estinguere il reato attraverso l’oblazione con il versamento di una somma irrisoria), quanto dell’illecito disciplinare, raramente perseguito, previsto dall’art. 115 c.p.p. a carico degli impiegati dello Stato o di persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Sempre sotto tale profilo, inoltre, i parlamentari chiedevano di prevedere altresì l’estensione dell’elenco delle persone sanzionabili oltre ai giornalisti e ai direttori, facendo ricorso al d.lgs n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, estendendo la responsabilità in caso di violazione del divieto di cui all’art. 114 c.p.p., anche agli editori.

Sotto il primo profilo, tuttavia, il d.lgs n.198/2024 ha parzialmente disatteso le osservazioni delle Commissioni parlamentari, dal momento che il divieto di pubblicazione è stato esteso in sede di attuazione alle sole misure cautelari personali, restando escluse, invece, le misure cautelari reali, come il sequestro, le cui motivazioni si prestano, tuttavia, al pari di quelle personali, ad una distorta rappresentazione mediatica, sotto il profilo della violazione della presunzione di innocenza. Anzi proprio l’estensione alle ordinanze applicative di tutte le misure cautelari personali (comprese quelle dunque non custodiali, come l’obbligo di dimora, etc.) potrebbe far sospettare della costituzionalità della norma sotto il profilo di un eccesso di delega ex art. 76 Cost., perché nel testo di legge di delegazione si parlava della sola “custodia cautelare”, mentre il divieto di pubblicazione integrale viene ora esteso a tutte le ordinanze delle misure cautelari personali. Sospetto che, tuttavia, a noi sembra poter essere superato attraverso un’interpretazione sistematica, costantemente utilizzata dalla giurisprudenza costituzionale, e teleologicamente orientata rispetto alla ratio di tutela del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza che sembra poter prevalere, in questa fase processuale così temporalmente limitata, nel doveroso bilanciamento con l’altro diritto-dovere di cronaca giudiziaria.

Anche il secondo suggerimento avanzato dalle Commissioni parlamentari in sede di discussione non è stato recepito, in quanto non sono state previste sanzioni diverse da quelle già contemplate nel sistema, sia sotto il profilo penale, in forza del combinato disposto degli art. 114, 329 c.p.p. e 684 c.p., sia sotto il profilo disciplinare ex art. 115 c.p.p., e che restano, come noto, spesso disapplicate o comunque inefficaci.

L’effettività di questo nuovo divieto rischia dunque di restare solo sulla carta visto che non risulta presidiata da nessuna effettiva e proporzionata sanzione in caso di prevedibile sua violazione. Probabilmente, come proposto in sede consultiva, solo la previsione di una responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 in capo all’editore, che si affiancasse al reato di pubblicazione arbitraria (art. 684 c.p.) o di rivelazione del segreto d’ufficio (art. 326 c.p.), sarebbe stata in grado di imporre modelli organizzativi virtuosi all’impresa giornalistica.

3.  Il labile confine nella cronaca giudiziaria tra verità ed interpretazione diffamante della notizia.

Il nuovo co. 6-ter dell’art. 114 c.p. introdotto dal legislatore italiano per “rafforzare la presunzione di innocenza dell’imputato”, non sembra perciò pienamente adeguato al raggiungimento delle, pur nobili, finalità avute di mira, rischiando di restare una norma di valore prevalentemente simbolico, se non addirittura – in uno scenario ancora peggiore – divenire incentivo, o strumento per ledere l’onore e la reputazione di coloro i quali siano semplicemente indagati in un procedimento penale, violando ancora più palesemente, di quanto non avvenga già, la presunzione di innocenza.

Va chiarito, infatti, che la nuova formulazione dell’art. 114 c.p.p., vieta la pubblicazione, integrale o per estratto, del testo del provvedimento, ma non impedisce la possibilità di pubblicare la notizia dell’avvenuta applicazione della misura cautelare portandola a conoscenza dell’opinione pubblica a mezzo stampa interpretandola e facendone un riassunto[22].

Il giornalista, avendo il diritto-dovere di rendere nota la notizia “del fatto” dell’applicazione della misura cautelare, sarà costretto a parafrasare o a riassumere il contenuto del provvedimento cautelare, senza il supporto motivazionale ed argomentativo “dell’atto” (ovviamente non coperto dal segreto istruttorio), essendo così indotto a fare leva su alcuni aspetti che possono suscitare una maggiore eco mediatica, e che, dunque, potrebbero arrecare un maggiore vulnus alla presunzione di innocenza rispetto a quello derivante dalla trascrizione del testo integrale del provvedimento.

La forza persuasiva di un documento dell’autorità giudiziaria è incomparabilmente superiore alle sintesi cui saranno costretti i giornalisti, che inevitabilmente saranno soggettive[23]. Il discrimine fra pubblicazione testuale dell’“atto” e del “suo contenuto” è molto sottile e si presta a facili aggiramenti, con il conseguente rischio anche per i giornalisti di essere maggiormente esposti a denunce per diffamazione, sia nell’ipotesi nella quale un indagato venga, dolosamente, presentato come colpevole per interessi particolari del giornalista o dell’editore, sia nell’ipotesi in cui, involontariamente, il giornalista male interpreti l’ordinanza e ne colga un senso di colpevolezza in realtà inesistente[24].

In questo senso il danno per l’indagato o imputato potrebbe essere addirittura maggiore, come maggiore potrebbe essere il danno per il cittadino-lettore, o potenziale vittima, che verrebbe privato di elementi essenziali per formarsi una corretta informazione[25].

Due sono, infatti, le principali obiezioni mosse contro queste iniziative legislative di “contenimento” degli organi di informazioni riguardo la cronaca giudiziaria, che in certo senso possono ritenersi condivisibili, a loro volta, sotto un profilo di politica criminale.

La prima concerne il fatto che, a parere dei giornalisti, limitando la libertà di stampa, si danneggerebbero anche le vittime di reati quali, ad esempio, gli stupri i maltrattamenti, che tendenzialmente restano spesso in silenzio, per il timore di non essere credute o ascoltate[26]. La narrazione di casi giudiziari, attraverso la trascrizione integrale dell’ordinanza, con i particolari in essa richiamati, possono, con molta probabilità, convincere altre vittime di questi odiosi reati a denunciare; a non avere paura di non essere credute, ma, al contrario, a far emergere altri illeciti, che altrimenti rimarrebbero sommersi, come nell’ipotesi nelle quali le vittime siano state drogate, proprio per rendere loro particolarmente difficile ricordare i dettagli del modus operandi dell’autore.

La seconda obiezione è quella che rivela come una corretta informazione potrebbe comportare una maggiore tutela nei confronti dello stesso indagato, laddove la pubblicazione degli atti originali faccia per ipotesi emergere eventuali abusi da parte degli stessi organi investigativi, che invece sarebbero celati da tali limitazioni, impedendo ai giornalisti di svolgere il ruolo fondamentale, da tempo ormai loro assegnato dalla giurisprudenza della Corte EDU, di “cani da guardia del potere politico”[27].

Sembra infatti interessante rilevare come anche la Commissione europea, interrogata sulla compatibilità con il diritto europeo di questo divieto, oltre ad evidenziare che «il divieto di pubblicare la totalità o parte del testo delle ordinanze di custodia cautelare è limitato nel tempo, in quanto durerebbe solo fino al termine delle indagini preliminari e non impedisce ai giornalisti di parafrasare o riassumere il contenuto di tali ordinanze», ha, altresì, puntualizzato di essere stata informata delle «preoccupazioni dei giornalisti relative al rischio di cause di diffamazione che potrebbero sorgere in caso di riformulazioni errate di tali ordinanze», aggiungendo che continuerà a «seguire con attenzione gli sviluppi al riguardo»[28].

4.  La necessaria differenziazione tra cronaca giudiziaria e “giustizia mediatica”

Ciò che, a nostro avviso, infatti, mette maggiormente a rischio il principio della presunzione di innocenza non è la pubblicazione di atti di indagine, che per definizione, viste le fonti dalle quali provengono, soddisfano ex se tutti i canoni richiesti dalla Corte di Cassazione (verità, pertinenza e continenza), perché possa attivarsi la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca ex art. 51 c.p., in combinato con l’art. 21 Cost., quanto l’altra forma di cronaca giudiziaria, meglio definita appunto di “intrattenimento giornalistico”, che tratta la notizia in modo sensazionalistico, con quella forma di “spettacolarizzazione”, che poco ha a che vedere con la professione del giornalista, che persegue l’audience, che ricerca anche lo scandalo, nell’ottica del c.d. share, perché può essere di maggiore impatto e diffusione e dunque creare maggior lucro per i mass media che diffondono l’informazione, tanto da essere stato definito anche come “circo mediatico giudiziario”[29].

Questa forma di comunicazione della notizia giudiziaria, che è stata chiamata “giustizia mediatica”[30], può inficiare la stessa equità del processo, in quanto è difficile negare l’influenza che l’opinione pubblica esercita sul giudizio, anche se non ci sono rilevazioni empiriche che possano dimostrarlo[31]. Oggi, come in passato, i giudici che non seguano, con la loro decisione, un diffuso pregiudizio colpevolista, possono avvertire – come scriveva il Manzoni – «il timor di mancare a un’aspettativa generale, di parer meno abili se scoprivano degl’innocenti, di voltar contro di sé le grida della moltitudine, col non ascoltarle»[32]. Del resto, quando si crea un determinato “orizzonte di attesa” nel pubblico, il rischio è che chi giudica si senta chiamato a “dire da che parte sta”: se sta dalla parte dell’opinione pubblica, o se sta dalla parte di imputati, che la vox populi considera già colpevoli. E questo rischia di contaminare, di fatto, l’imparzialità del giudicante.

Dalla Colonna infame manzoniana, alla gogna e alla giustizia mediatica, sono cambiati solo gli strumenti di spettacolarizzazione, assumendo dimensioni ben più pervasive e contundenti, vista l’enorme capacità diffusiva che oggi hanno l’informazione on line e i social network nell’universo apocrifo dell’infosfera[33], ma non è cambiato il rischio che corrono i principi della presunzione di innocenza, dell’imparzialità del giudice e che potrebbe comportare anche il rischio dell’errore giudiziario.

L’inarrestabile fenomeno della massmediatizzazione della giustizia penale ha trasformato la legittima domanda di informazione sulla giustizia penale da parte dell’opinione pubblica (pur sempre amministrata in nome del popolo ex art. 101, co. 2 Cost.) in un bisogno ossessivo e compulsivo di celebrare il processo penale nei salotti televisivi.

5. Prime riflessioni conclusive

La norma introdotta, perciò, sebbene assai criticata, specialmente dagli organi di informazione, che a nostro avviso giustamente, pongono in luce il pericolo di un possibile incremento di denunce ex art. 595 c.p., rischia a ben vedere di restare solo una norma manifesto sul piano simbolico, una mera indicazione di metodo rivolta ai giornalisti che, nel volgere di qualche mese, verrà totalmente disattesa, senza incorrere in sanzioni, e senza, soprattutto, apportare alcun beneficio sul fronte della garanzia alla presunzione di innocenza.

I limiti e le critiche che ci sentiamo di muovere a questo testo normativo, dunque, non attengono alla ratio in sé, che sembra condivisibile, poiché non è mai eccessivo il rafforzamento del principio di presunzione di innocenza, quanto al metodo utilizzato, poiché in effetti il divieto, come si è visto, non solo è limitato nel tempo (fino alla conclusione delle indagini o dell’udienza preliminare), bensì è relativo, in quanto consente comunque ai giornalisti di pubblicare il contenuto delle ordinanze cautelari personali, sotto forma di riassunto o parafrasi, con il rischio di enfatizzare ancor più tesi colpevoliste a danno sia dell’opinione pubblica sia dell’imparzialità dei giudici.

La cura individuata sembra, perciò, più pericolosa del male che non è insito nel corretto e deontologico esercizio della cronaca giudiziaria, quanto nel parallelo ed invasivo fenomeno del c.d. processo mediatico, per la cui regolamentazione non si può far altro che appellarsi alla deontologia dei giornalisti coinvolti e ad una maggiore attenzione e sensibilità dei loro editori e dell’opinione pubblica nei confronti del rispetto dei fondamentali diritti dell’onore, della riservatezza e della dignità della persona indagata[34], evitando di pregiudicare i suoi diritti alla difesa e ad un equo processo.


* Con il consenso dei curatori, pubblichiamo in allegato il contributo che è destinato agli Scritti in onore del Prof. Stelio Mangiameli, Emerito di Diritto Costituzionale dell’Università di Teramo, A.A. V.v., Stato Diritti Autonomie Europa. Scritti in Onore di Stelio Mangiameli, a cura di L. Barbieri, E. Gianfrancesco, M. Michetti, G. Saraceni, in corso di pubblicazione. 

[1] D.lgs 10 dicembre 2024, n. 198 “Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”, pubb. in G.U. n.300 del 23-12-2024, entrato in vigore il 07 gennaio 2025.

[2] P. Ferrua, La direttiva europea sulla presunzione di innocenza e i provvedimenti cautelari, in www.ilpenalista.it; G. Baccari, Le nuove norme sul rafforzamento della presunzione d’innocenza dell’imputato, in Dir. pen. proc., 2022, 2; R. Casiraghi, Informazione giudiziaria, processo mediatico e imparzialità del giudice, in Arch. pen., 2021, 3; M. Castellaneta, L’attuazione della direttiva sulla presunzione d’innocenza: atto dovuto o occasione per limitare la libertà di stampa?, in MediaLaws online; C. Valentini, La presunzione d’innocenza nella Direttiva n. 216/343/UE: per aspera ad astra, in Proc. pen. giust., 2016, 6; R. Orlandi, La giustizia nel gioco di specchi dell’informazione. Regole processuali e rifrazioni deformanti, in Dir. pen. cont., 2017, 3.

[3] Così, ad es., nel il Fatto Quotidiano, https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/02/25/assassini-senza nome-cronisti-denunciati-fonti-mute-cosi-il-bavaglio-cartabia-ha-distrutto-linformazione-con-la-scusa della-presunzione-dinnocenza/7071597/.

[4] Così nel settimanale Il Dubbio, https://www.ildubbio.news/giustizia/decreto-anti-gogna-alla fine-il-governo-sceglie-la-soluzione-soft-l33ytgjj.

[5] Tra le moltissime opere del Professore Stelio Mangiameli, qui si vuole ricordare in particolare il testo, adottato in uno dei Suoi corsi di studi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Teramo: S. Mangiameli, I diritti costituzionali: dallo Stato ai processi di integrazione, Giappichelli, Torino, 2020, passim.

[6] Cfr. C. Cupelli, Il bilanciamento tra diritto di cronaca e dignità della persona: la dis-informazione giudiziaria e l’ingiustizia mediatica, in Dir. Pen. proc., 2024, p. 409 ss.

[7] Sul delitto di diffamazione, ed in particolare sull’evoluzione storica del bene giuridico dell’onore e della reputazione, v., per tutti, diffusamente, A. Visconti, Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali, Torino, 2018, passim.

[8] G. Bettiol, Sui limiti penalistici alla libertà di manifestazione del pensiero, in Legge penale e libertà del pensiero, Padova, 1966; G. Delitala, I limiti giuridici alla libertà di stampa, in Raccolta degli scritti, II, Milano, 1976; E. Musco, Bene giuridico e tutela dell’onore, Milano, 1974; P. Nuvolone, voce Cronaca (libertà di), in Enc. dir., XI, Milano, 1962, p. 421; G. Insolera, Il diritto di cronaca giudiziaria e i suoi limiti, in Criminalia, 2009. Più di recente, in argomento, v. i contributi contenuti in A.A. V.v., Informazione e giustizia penale. Dalla cronaca giudiziaria al «processo mediatico», a cura di N. Triggiani, Cacucci, Bari, 2022, passim, dove in prospettiva interdisciplinare si analizzano le complesse problematiche relative al rapporto tra processo penale e informazione, evidenziando l’attrito tra libertà di cronaca e altri valori costituzionali (amministrazione della giustizia, presunzione di non colpevolezza, diritto di difesa, riservatezza, ecc.).

[9] O. Mazza, Presunzione di innocenza e diritto di difesa, in AA.VV., I nuovi orizzonti della giustizia penale europea. Atti del convegno. Milano, 24-26 ottobre 2014, Milano, Giuffrè, 2014.

[10] Il diritto costituzionale di cronaca (art. 21 Cost.) è stato, d’altronde, definito anche dalla Corte di Strasburgo come la “pietra angolare del sistema democratico” (Corte EDU 24 aprile 1979, Sunday Times c. Regno Unito), in quanto principio connaturato ad uno stato di diritto, caratterizzato dalla separazione tra poteri, nel quale i mezzi di informazione costituiscono l’unico strumento di controllo dell’opinione pubblica sull’esercizio del potere. Detto diritto va coordinato con altri diritti tutelati dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali come la segretezza processuale e la presunzione di innocenza, con la conseguenza che i rapporti fra giustizia ed informazione necessitano di un ragionevole bilanciamento di valori confliggenti. Cfr., per tutti, F. Palazzo, Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria, in Dir. pen. cont., 2017, 3.

[11] L. Ferrajoili, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Ed. Laterza, Roma-Bari, p. 559 ss.

[12] Con tale provvedimento, è stato previsto, infatti, non soltanto un articolato sistema di tutele del diritto dell’indagato o dell’imputato a non essere indicato “pubblicamente come colpevole” finché non ne sia definitivamente accertata la responsabilità penale, ma anche nuove modalità di gestione del rapporto tra giustizia e informazione, sia nella c.d. comunicazione giudiziaria extraprocessuale (con la previsione di apposite conferenze stampa), sia attraverso garanzie specificamente intraprocessuali, rilevanti quali parametri di redazione degli atti e di continenza espressiva degli stessi (cfr. nuovo art. 115-bis). Ex plurimis, cfr. G. Giostra, Un catechismo per atei. Una prima lettura del d.lgs n. 188 del 2021, in MediaLaws, 2022, 1; M. Castellaneta, L’attuazione della direttiva sulla presunzione d’innocenza: atto dovuto o occasione per limitare la libertà di stampa?, ivi, 2022, pp. 74 ss.

[13] Cfr. Relazione illustrativa nel dossier di accompagnamento alla legge di delegazione europea 2022-2023, dell’8 gennaio 2024, p. 36, in www.senato.it.

[14] Dagli artt. 4 e 5 Dir. 2016/343/UE, ad es., discende, in concreto, il non condurre l’imputato in manette, e in generale il non presentarlo in “tenuta carceraria”.

[15] P. P. Paulesu, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, Torino, 2009, p. 159.

[16] V. F. Porcu, Pubblicità e segretezza nel processo penale, Milano, 2019, p. 235 s.

[17] In relazione a questo continuo revirement del legislatore italiano, in tema di pubblicabilità di atti del procedimento non coperti da segreto, cfr. L. Filippi, Ma quale presunzione di innocenza?, in Pen. dir. proc., on line, 13 Gennaio 2025, il quale, a ragione, parla di “una storia di ordinaria schizofrenia legislativa”.

[18] L. Filippi, op. cit.

[19] Come sottolineato da L. Giordano, Il divieto di pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali in G.U., in Il Quot. Giur., 24 dicembre 2024, nonostante il nuovo testo dell’art. 114, non abbia riportato la locuzione “integrale o per estratto” contenuta nella legge delega, ma quella “ordinanze che applicano misure cautelari personali”, deve intendersi che «il legislatore abbia voluto riferire il divieto di pubblicazione tanto all’intero atto, quanto a parti dello stesso. In ambito processuale, del resto, l’estratto è una riproduzione parziale del testo dell’atto (argomentando dall’art. 171 c.p.p.). Non pare dunque che siano prospettabili distinzioni tra “pubblicazione parziale” e “pubblicazione per estratto”. L’alternativa sarebbe quella di ritenere non rispettata la delega sotto questo aspetto. Il divieto di pubblicazione, invece, sembra investire i brani “virgolettati” dell’ordinanza, cioè, le parti del provvedimento testualmente riprodotti».

[20] M. Colamussi, Il libero convincimento del giudice tra divieto di pubblicazione degli atti e diritto all’informazione, in Proc. Pen. Giust., 2021, pp. 279 ss.

[21] Cfr. Legislatura 19ª-2ª Commissione permanente-Resoconto sommario n. 195 del 15/10/2024.

[22] G. Spangher, La “legge bavaglio”: tra luci, ombre e dibattiti, in Altalex, 10 gennaio 2024.

[23] In caso di cronaca giudiziaria, la giurisprudenza considera senz’altro veritiera la notizia di stampa che rispecchia fedelmente il contenuto del provvedimento emesso dall’autorità procedente, v. Cass. Pen., Sez. V, 11 maggio 2012, n. 39505, in Cass. pen., 2014, 552.

[24] Così, chiaramente, già M. Fumo, La diffamazione mediatica, Utet, Torino, 2012, p. 312: «Stretto, allora, tra la morsa di certa giurisprudenza – che pretende fedeltà assoluta tra atto e suo contenuto, come divulgato – e della legge – che vieta, in alcuni casi, (…) la pubblicazione degli atti, fino alla conclusione della fase delle indagini – il giornalista deve scegliere se violare la legge, pubblicando gli atti o sfidare la fortuna, riassumendone (e interpretandone) il contenuto. A lui, insomma, si chiede, in questo caso, di essere un notaio, ma un notaio che non può citare atti scritti. L’incongruenza è patente; il paradosso e l’ipocrisia anche».

[25] Sul delicato confine tra responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa e cronaca giudiziaria in caso di erronea attribuzione della qualità di “imputato” anziché di “indagato” (ovvero di un fatto diverso da quello per cui si indaga), di recente, v. la pronuncia delle Cassazione Civile, Sez. Un., 18 maggio 2025, n. 13200, con la quale, dirimendo un contrasto sorto in seno alle Sezioni civili e penali della Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: «in tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esimente del diritto di cronaca giudiziaria, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile ove si attribuisca ad un soggetto, direttamente o indirettamente, la falsa posizione di “imputato”, anziché di “indagato” (anche per essere riferita un’avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis c.p.p.) e/o un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione (come anche nel caso di un reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia tale da mutare, in modo affatto chiaro ed inequivoco, il significato di quegli addebiti altrimenti diffamatori». Quanto all’erronea rappresentazione della falsa posizione di “imputato” anziché di “indagato” – si legge nella sentenza – «la differenza tra i due status, in termini giuridici, è significativa, riverberandosi sulla percezione sociale del grado di probabilità del coinvolgimento del soggetto che ne è titolare nel reato che gli viene addebitato. Non si può, quindi, relegare, di per sé e in astratto, una infedeltà narrativa di tale portata all’ambito della mera marginalità, attribuendole impropriamente neutralità ai fini del riconoscimento del carattere diffamatorio della notizia propalata. Ne deriva che i due atti non sono confondibili e non possono essere impropriamente sovrapposti». Simili inesattezze – proseguono le Sezioni Unite – «rendono inevitabilmente la narrazione non aderente al vero, inficiando l’autenticità del dato informativo e distorcendo l’opinione pubblica circa il grado di probabilità del coinvolgimento del soggetto, al quale la notizia si riferisce, nel reato contestatogli. In tal guisa, viene gettato su di lui un immotivato discredito, compromettendone la reputazione e l’immagine sociale».

[26] Si pensi al movimento del c.d. “#MeToo”, che costituisce un fenomeno globale nato per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle molestie sessuali e la violenza di genere, diventando virale nel 2017, quando l’attrice Alyssa Milano ha incoraggiato le persone a condividere le proprie esperienze di molestie sui social media utilizzando l’hashtag #MeToo, in seguito alle accuse contro il produttore cinematografico Harvey Weinstein.

[27] Emblematica, tra molte, la presa di posizione della Corte EDU, nella sentenza C. eur., Sez. III, 7.6.2007, n. 1914, D. e altro c. Francia, in Cass. pen., 2008, 2, 812, nota di Filippi, con la quale ha riconosciuto la violazione dell’art. 10 CEDU – che sancisce il diritto alla libertà di espressione – nel caso in cui un giornalista sia condannato in sede penale per la pubblicazione di materiale coperto dal segreto istruttorio, qualora la divulgazione di tale materiale non possa arrecare un effettivo pregiudizio né all’amministrazione della giustizia, né alla presunzione di innocenza dell’interessato, e serva a fornire – nel rispetto dell’etica professionale – informazioni affidabili e precise, su una vicenda di interesse generale, che abbia formato oggetto di ampia copertura mediatica, e, quindi, sia sostanzialmente già nota.

[28] Cfr. Risposta di Michael McGrath a nome della Commissione europea del 9.1.2025, all’interrogazione parlamentare – E-002129/2024(ASW).

[29] V., per primo, G. Giostra, Processo penale e informazione, Milano, Giuffrè, 1984; Id., voce Processo mediatico, in Enc. dir., Annali X, Milano, Giuffrè, 2017; Id., La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria, in MediaLaws, 2018, 3; D. Ciruzzi, Il condizionamento dei media nel processo penale, in L. De Cataldo Neuburger L. (a cura di), Mass media, violenza e giustizia spettacolo, Cedam, Padova, 1996; C. Conti, Cronaca giudiziaria e processo mediatico: l’etica della responsabilità verso nuovi paradigmi, in Arch. pen., 2022, 1.

[30] V. Manes, Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo, il Mulino, Bologna, 2022.

[31] F. R. Mittica, Influenza sul giudizio penale di notizie sui contenuti investigativi diffuse dai media, in Proc. Pen. Giust., 2023, pp. 458 ss. Sul concetto filosofico e sociologico di “opinione pubblica” v. J. Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica, ristamp., Ed. Laterza, 2020.

[32] Così A. Manzoni, Storia della Colonna infame, 1840, ristampa nella quale l’A. già allora metteva in guardia i suoi lettori sui danni che può provocare una giustizia che, pur di compiacere la folla, sia disposta al “sacrificio” di persone innocenti.

[33] Nella prima edizione dell’Osservatorio sul sistema dell’informazione che l’Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha pubblicato il 24 marzo 2025, si attesta che a partire dal 2023 la televisione non è più il principale mezzo di informazione per gli italiani, superata da internet: un italiano su due utilizza la Rete per informarsi, una tendenza confermata anche nel 2024; e la metà delle persone che si dichiarano iscritte ad almeno un social network apprendono notizie e informazioni sui social prima che su altri mezzi di comunicazione. Cfr. https://www.agcom.it/pubblicazioni/osservatori/osservatorio-annuale-sul-sistema-dellinformazione

[34] Diritto di cronaca e rispetto delle persone. Documento del Garante – 11 giugno 2004, 11 Giugno 2004, https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1007630.

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