Patteggiamento e confisca nel procedimento a carico degli enti

Corte di Cassazione, Sez. II, 5 febbraio 2025, n. 4753

Sommario. 1. Il caso di specie. 2. La natura poliedrica della confisca e la qualificazione espressa come sanzione principale nel d.lgs. n. 231 del 2001. 3. La negoziabilità della confisca a fronte della natura di sanzione principale. – 4. La conciliabilità dei caratteri della negoziabilità e della obbligatorietà. 5. Considerazioni conclusive.

ABSTRACT

Muovendo dalla natura di sanzione principale della confisca del profitto dell’illecito amministrativo dipendente da reato di cui agli artt. 9 e 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001, l’autore affronta il tema della sua negoziabilità nel procedimento a carico degli enti, giungendo ad affermare, da un lato, come l’accordo sulla sanzione debba riguardare l’intero trattamento sanzionatorio potenzialmente conseguente all’illecito amministrativo e, quindi, anche l’an e il quantum della confisca, dall’altro, che il giudice, qualora ritenga non corretto l’accordo in punto di confisca, può esclusivamente rigettare in toto le richieste congiunte delle parti.

Moving from the nature of the main sanction of confiscating profit derived from an administrative violation dependent on the crime referred to in articles 9 and 19 of legislative decree number 231 of 2001, the author addresses the issue of its negotiability in proceedings against entities. The author concludes that the agreement on the sanction must cover the entire range of sanctions that could result from the administrative offence, including the nature and amount of the confiscation. The author also concludes that, if the judge considers the agreement on confiscation to be incorrect, they can only reject the joint requests of the parties entirely.

1. Il caso di specie

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano, nell’applicare all’ente, su concorde richiesta delle parti, la pena di € 54.000,00 per gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a), 6 e 25-octies d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione ai reati presupposto di ricettazione e di autoriciclaggio commessi dal legale rappresentante pro tempore, disponeva, ai sensi degli artt. 9 e 19 d.lgs. n. 231 del 2001, la confisca del profitto del reato per un importo superiore a quello oggetto di accordo.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’ente, deducendo, per quanto di interesse, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione all’art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, per errata individuazione del profitto del reato.

La pronuncia in commento, nel rigettare il ricorso, rileva come, nel procedimento a carico degli enti, al pari di quanto avviene in quello a carico della persona fisica, sebbene le parti possano includere nell’accordo sulla sanzione anche la confisca, il giudice non sia vincolato alla loro richiesta, esulando la stessa dall’area di negoziabilità individuata e delimitata dall’art. 444 c.p.p.: in tal guisa, il giudice, qualora ritenga incongrua la quantificazione del profitto del reato, senza essere obbligato a rigettare per intero l’accordo, può provvedere in punto di confisca in termini difformi da quelli concordemente prospettati dalle parti, dovendo in tal caso esclusivamente indicarne le ragioni[1].

Nell’affermare tale principio, è stato ritenuto non condivisibile un recente indirizzo di legittimità secondo cui l’accordo sulla sanzione ex art. 63 d.lgs. n. 231 del 2001 debba includere anche la confisca, al pari di tutte le altre componenti sanzionatorie dell’illecito, non potendo la sua determinazione essere rimessa all’organo giudicante[2]: tale impostazione sottovaluterebbe il dato per cui la confisca, a differenza delle altre sanzioni che prevedono una cornice edittale, non consenta valutazioni discrezionali, prescindendo dalla colpevolezza ed essendo unicamente diretta a privare l’ente del beneficio economico tratto dall’illecito. L’individuazione dell’an e del quantum confiscabile, dunque, si sostanzierebbe in una mera operazione matematica, come tale eseguibile dal giudice inaudita altera parte.

2. La natura poliedrica della confisca e la qualificazione espressa come sanzione principale nel d.lgs. n. 231 del 2001

Una compiuta analisi della pronuncia in commento implica, in via preliminare, la precisa identificazione della natura della confisca del profitto del reato nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001.

È noto, invero, come la confisca, il cui contenuto consiste sempre nell’acquisizione coattiva alla mano pubblica di un bene con contestuale spoliazione del soggetto inciso, possa assumere una diversa natura giuridica a seconda dei motivi e delle finalità per cui è prevista, donde il suo polimorfismo[3]. In tale prospettiva, posto che a fronte di identico effetto sostanziale, consistente nell’ablazione del bene, diversa può essere la fisionomia dell’istituto in rapporto alla specifica disciplina positiva, spetta all’interprete individuarne la precipua connotazione nel sistema di riferimento[4].

Dall’identità di effetti deriva, con ogni evidenza, che l’indagine non possa essere condotta sul versante della realtà effettuale, ma debba, piuttosto, orientarsi in dimensione teleologica, in riferimento alla peculiare finalità sottesa. Finalità che, ovviamente, non può essere quella che l’interprete reputi, pregiudizialmente, di dover assegnare, per proprie ragioni ideologiche, in rapporto alla ritenuta essenza del fenomeno acquisitivo, ma è soltanto quella che il legislatore ha inteso, effettivamente, perseguire[5].

I termini dell’alternativa, che nella specie occorre dirimere, come accennato, attengono alla natura preventivo-cautelare o sanzionatoria della confisca del profitto del reato nel sistema oggetto di esame: il quesito, si badi, non risponde ad esigenze di mera classificazione nominalistica, ma è invece foriero di notevoli riflessi in punto di negoziabilità ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 231 del 2001.

Ebbene, alcun dubbio può esservi sulla natura di sanzione principale della confisca di cui agli artt. 9 e 19 d.lgs. n. 231 del 2001, applicabile nei confronti dell’ente ogni qual volta venga ritenuto responsabile di un illecito amministrativo dipendente da reato[6].

A sostegno di tale carattere milita lo stesso art. 9, comma 1, lett. c) del medesimo decreto, che, menzionando espressamente la confisca tra le sanzioni amministrative principali, ne attribuisce esplicitamente tale fisionomia[7], con ciò differenziandola dalle ipotesi previste dal codice penale, nel cui ambito assume una coloritura accessoria rispetto alle statuizioni principali del trattamento sanzionatorio della persona fisica[8].

Sotto un profilo affine, la funzione punitiva dell’ablazione del prezzo e del profitto del reato si ricava implicitamente anche dalla possibilità di disporlo per equivalente, così recidendo qualsiasi nesso con la res illecita e prescindendo da ogni valutazione circa l’intrinseca pericolosità dei beni che si intende confiscare[9].

L’applicazione della confisca in esame, deve soggiungersi, necessariamente, in quanto sanzione principale, non è lasciata alla discrezionalità del giudice, ma è obbligatoria. Appare, pertanto, pleonastica, la previsione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001, laddove espressamente prevede che nei confronti dell’ente è sempre disposta la confisca del prezzo e del profitto del reato in caso di sentenza di condanna. Tale soluzione, invero, discende dai principi generali del nostro ordinamento: una volta accertata la responsabilità penale, sulla quale è all’evidenza modellata quella dell’ente, il giudice non può omettere di applicare la relativa sanzione principale, essendo la sua discrezionalità limitata alla sola misura di pena da infliggere in concreto al colpevole[10].

3. La negoziabilità della confisca a fronte della natura di sanzione principale

La incontrovertibile natura di sanzione principale della confisca del profitto del reato nel sistema oggetto di esame impone di riconoscere alle parti la possibilità di includerla nell’accordo sulla sanzione ex art. 63 d.lgs. n. 231 del 2001 e, conseguentemente, in capo al giudice, l’obbligo di recepire o rigettare, per intero, l’accordo[11].

A sostegno dell’indicata possibilità milita, in primo luogo, sul piano letterale, l’utilizzo dell’espressione “applicazione della sanzione su richiesta” nella rubrica legislativa di cui all’art. 63 d.lgs. n. 231 del 2001 che, richiamando in maniera omnicomprensiva le sanzioni in concreto irrogabili nei confronti dell’ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, implica necessariamente, in assenza di disposizioni di segno contrario, l’esigenza di includere anche la confisca nell’accordo tra le parti[12].

Una tale facoltà, poi, sul piano sistematico, risulta coerente con un percorso di progressivo ampliamento del contenuto dell’accordo di cui all’art. 444 c.p.p., spintosi fino a positivizzare forme inedite di concordato volte a determinare l’an, il quid e il quantum della confisca[13]. Invero, non può essere trascurato come, in linea con la direzione in cui si sta sviluppando il processo penale, ove si assiste all’espansione dei profili patrimoniali e preventivi e, con essi, alla moltiplicazione delle misure di sicurezza patrimoniali, anche l’istituto del patteggiamento ordinario si sia progressivamente rinnovando, adeguandosi a tale tendenza, riconoscendo alle parti la facoltà di inserire nell’accordo anche la pattuizione relativa alle misure di sicurezza.

Sotto altro aspetto, solo una soluzione ermeneutica che riconosca la negoziabilità della confisca e l’obbligo per il giudice di recepire o meno per intero l’accordo, risulterebbe coerente con i recenti ed epocali principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di confisca e concorso di persone nel reato. Ed invero, se la confisca-misura di sicurezza può essere disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito, il cui accertamento deve essere oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti[14], non si comprende come, nel sistema oggetto di esame, possa essere esclusa la negoziabilità della confisca-sanzione nell’an, laddove manchi il profitto per l’ente, e nel quantum, laddove l’ente abbia tratto un profitto inferiore rispetto a quello contestato, né, correlativamente, come il giudice possa considerarsi non obbligato a recepire o meno per intero il contenuto dell’accordo, ove si consideri che l’ente, prestando il consenso alla definizione concordata del procedimento ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 231 del 2001, ha rinunciato al contraddittorio sulla prova e, dunque, al contraddittorio sul profitto conseguito in relazione all’illecito amministrativo dipendente da reato, esclusivamente nell’ottica di vedere ratificato l’accordo richiesto[15].

Né depone in senso contrario quanto disposto dall’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001, laddove prevede l’applicabilità della riduzione premiale fino a un terzo esclusivamente in relazione alla durata della sanzione interdittiva e all’ammontare della sanzione pecuniaria: l’omessa menzione della confisca ne riflette la peculiarità sanzionatoria, consistente nell’ablazione del profitto, ancorché concordato nel quantum, dell’illecito, in ottica ripristinatoria della situazione quo ante, come tale insuscettibile di riduzione.

Alla stregua di quanto precede, può conclusivamente affermarsi come, nel procedimento a carico degli enti, l’accordo sulla sanzione consenta alle parti di sottoporre al giudice una proposta che copra l’intero trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 9 d.lgs. n. 231 del 2001 e, dunque, per quanto innanzi evidenziato, anche l’an e il quantum del profitto confiscabile.

Nell’indicato contesto, riveste, pertanto, a ben vedere, essenziale rilievo il controllo che il giudice compie sulle richieste e prospettazioni congiunte delle parti, e che, se è un accertamento negativo in relazione alla responsabilità, è positivo quanto alla verifica, oltre che in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, all’applicazione e alla comparazione delle circostanze e alla congruità della sanzione pecuniaria, anche al riscontro della legalità, nell’an e nel quantum,della confisca, così bilanciando il contenuto pattizio del rito[16]: in tale prospettiva, l’accordo sulla sanzione dovrà essere rigettato per intero sia nel caso in cui le parti abbiano escluso erroneamente escluso la confisca, sia nel caso in cui abbiano erroneamente quantificato il profitto del reato[17].

4. La conciliabilità dei caratteri della negoziabilità e della obbligatorietà

La diversa impostazione, fatta propria dalla pronuncia in commento, che esclude la negoziabilità della confisca, muove dall’obbligatorietà della stessa ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001: l’indicato carattere renderebbe tale peculiare sanzione un atto dovuto per il giudice, della cui applicabilità l’ente dovrebbe sempre tenere conto nell’operare la scelta del patteggiamento. In altri termini, la confisca-sanzione, essendo destinata a conseguire ex lege alla richiesta di patteggiamento in quanto obbligatoria, esulerebbe dall’area di negoziabilità individuata dall’art. 63 d.lgs. n. 231 del 2001, sicché, ove l’accordo fosse esteso a tale aspetto, sia relativamente all’an che al quantum, dovrebbe considerarsi non vincolante per il giudice: quest’ultimo, pertanto, potrebbe accogliere la richiesta limitatamente all’accordo sulla sanzione pecuniaria e interdittiva e provvedere, in punto di confisca, in termini difformi da quelli concordemente prospettati dalle parti, dovendo in tal caso esclusivamente motivarne le ragioni.

L’impostazione che precede, a parere di chi scrive, aderendo alle argomentazioni di una isolata pronuncia della Suprema Corte, non è in alcun modo condivisibile, nella misura in cui tende a sovrapporre l’aspetto relativo alla obbligatorietà della confisca con quello della negoziabilità[18].

A ben vedere, tutte le sanzioni principali previste in relazione a un determinato illecito sono, per loro stessa natura, obbligatorie, ma ciò non impedisce la possibilità della loro determinazione sulla base di un accordo tra imputato e pubblico ministero, sottoposto al controllo del giudice.

L’unico elemento che, in verità, le contraddistingue, è rappresentato dal criterio di commisurazione della sanzione: l’importo e la durata, rispettivamente, delle sanzioni pecuniarie e interdittive, è parametrata alla stregua dei criteri di cui all’art. 11 d.lgs. n. 231 del 2001, mentre l’entità della confisca è parametrata al prezzo o al profitto derivante dall’illecito amministrativo dipendente da reato. Ebbene, seppur l’individuazione del quantum confiscabile non si basi su positivizzati criteri di scelta e di commisurazione, non è chi non veda come esso sia ancorato ad un presupposto, l’entità del prezzo o del profitto derivante dall’illecito, che presenta, in ogni fattispecie concreta, evidenti margini di discrezionalità e, dunque, per quanto di interesse per la prospettiva del patteggiamento de societate, connessi margini di negoziazione tra le parti[19].

L’accertamento del quantum confiscabile, invero, impone la necessità di valutare una molteplicità di elementi al fine di stabilire dapprima se l’illecito è stato produttivo di un profitto per l’ente, poi l’entità dello stesso[20].

Emblematico della complessità di tale accertamento è la vaga definizione giurisprudenziale di profitto[21], anche in relazione alle utilità indirette[22], nonché l’affermata necessità di modulare la sanzione ablatoria in ragione del profitto attuale al momento della sua applicazione, in considerazione delle restituzioni frattanto poste in essere dell’ente in favore della persona offesa e da questa accettate, scorporando, dunque, quella parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale[23].

Alla stregua della complessità sottesa all’individuazione del profitto dell’illecito amministrativo dipendente da reato, emerge la necessità di ritenere, da un lato, non sovrapponibili, dall’altro, conciliabili, i caratteri della obbligatorietà e della negoziabilità della confisca-sanzione, dovendosi escludere la possibilità di devolvere un tale delicato accertamento, oggi vero e proprio oggetto di prova nel contraddittorio tra le parti[24], all’autonomia decisionale del giudicante, inaudita altera parte.  

In definitiva, tirando le fila del discorso, la confisca, obbligatoria al pari delle sanzioni pecuniarie e interdittive, non presenta alcun carattere intrinsecamente incompatibile con l’accordo tra le parti di cui all’art. 63 d.lgs. n. 231 del 2001.

5. Considerazioni conclusive.

Non condivisibili appaiono le conclusioni rassegnate dalla sentenza in commento, laddove ha ritenuto la confisca esulare dall’area di negoziabilità individuata e delimitata dall’art. 63 d.lgs. n. 231 del 2001 e, in tal guisa, il giudice, non vincolato a ratificare o rigettare per intero il contenuto dell’accordo.

La specificità del sistema punitivo delineato dal d.lgs. 231 del 2001 e l’espressa qualificazione della confisca quale sanzione principale consentono immediatamente di affermare come l’accordo sulla sanzionedebba riguardare l’intero trattamento sanzionatorio potenzialmente conseguente all’illecito amministrativo e, quindi, anche l’an e il quantum della confisca[25]: diversamente opinando e, dunque, riconoscendo al giudice di provvedere, in punto di confisca, in termini difformi da quelli concordemente prospettati dalle parti, l’ente, dopo aver concordato le sanzioni pecuniarie e interdittive, si vedrebbe invero esposto all’applicazione, inaudita altera parte, di una sanzione principale avente connotati particolarmente afflittivi.

Proprio l’elevata complessità sottesa all’individuazione del quantum confiscabile, dagli esiti non scontati né univoci, d’altro canto, inducono ad escludere la possibilità di devolvere tale delicato accertamento all’autonomia decisionale del giudice, specialmente ove si consideri che, con la richiesta di applicazione della sanzione, l’ente rinuncia alle prerogative dibattimentali esclusivamente in vista della ratifica del progetto-sentenza concordato con l’Ufficio di Procura[26].

Tale sola soluzione, può da ultimo soggiungersi, è rispettosa del ruolo assunto nella prassi giudiziaria dal patteggiamento de societate, che, lungi dal rappresentare un rito alternativo, si atteggia alla stregua di una fisiologica risposta degli enti colpiti dalla scure del procedimento penale dinanzi alle prospettive, marginali se non nulle, di conseguire un esito assolutorio connesso al positivo apprezzamento giudiziale circa l’idoneità del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo[27].

Non residua, né è individuabile, di contro, alcuna ragione per ritenere esclusa la negoziabilità della confisca nel procedimento a carico degli enti: il carattere dell’obbligatorietà, condiviso peraltro con le altre sanzioni irrogabili nei confronti dell’ente, viene salvaguardato dal controllo che il giudice compie sulle richieste e prospettazioni congiunte delle parti, il quale verificherà la corrispondenza della confisca concordata con il profitto dell’illecito amministrativo effettivamente conseguito dall’ente: in tale prospettiva, qualora ritenga non corretto l’accordo sulla sanzione in punto di confisca, rigetterà la richiesta di patteggiamento, bilanciando il contenuto pattizio del rito. Tale sola interpretazione, del resto, può dirsi effettivamente rispettosa del disposto di cui all’art. 111, commi 4 e 5, Cost., il quale prevede il principio del contraddittorio nella formazione della prova e i casi tassativi di deroga, assicurando all’ente che rinuncia a contendere l’applicazione di una sanzione complessiva di matrice realmente consensuale, non intaccata dall’esercizio di poteri officiosi dall’esito ex ante imprevedibile[28].


[1] Cass. Pen., Sez. II, 5 febbraio 2025, n. 4753.

[2] Cass. Pen., Sez. VI, 25 luglio 2024, n. 30604.

[3] Corte Costituzionale, sentenza n. 29 del 1961.

[4] Cass. Pen., Sez. Un., 2 febbraio 2015, n. 4880, secondo cui “al di là delle diverse angolazioni prospettiche, in chiave teorico-dommatica, va considerato che la confisca è, di per sé, istituto “neutro”, capace di assumere natura e fisionomia diverse, a seconda del regime normativo che la contempli. Appare, quindi, appropriata, e non solo suggestiva, la definizione dottrinaria di istituto “camaleontico”, ad eloquente sottolineatura della capacità della confisca di adattarsi all’ambiente normativo di riferimento e di recepirne le peculiari finalità, che, per suo tramite, il legislatore intenda, di volta in volta, perseguire”.

[5] Non può allora sorprendere che, nell’interpretazione giurisprudenziale di legittimità, alla confisca, nelle sue diverse applicazioni, sia stata, di volta in volta, attribuita natura diversa, ora di misura di sicurezza, ora di sanzione tipica o atipica, ora di misura preventiva. In via esemplificativa, ferma la natura di misura di sicurezza della confisca di cui all’art. 240 c.p. per formale inquadramento sistematico, è stata attribuita natura sanzionatoria alla confisca per equivalente, presentando una funzione eminentemente repressiva e, dunque, un sostanziale carattere di pena. Tra le altre, Cass. Pen., Sez. Un., 29 settembre 2022, n. 4145; Cass. Pen., Sez. Un., 26 giugno 2015, n. 31617; Cass. Pen., Sez. Un., 31 gennaio 2013, n. 18374.

[6] Sulla natura sanzionatoria della confisca di cui all’art. 19 d.lgs. n.231 del 2001, tra le altre, Cass. Pen., Sez. Un., 25 settembre 2014, n. 11170; Cass. Pen., Sez. VI, 10 gennaio 2013, n. 19052; Cass. Pen., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654.

[7] Diversamente, la confisca di cui all’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2001 ha eccezionalmente natura di misura di sicurezza, essendo applicabile anche nelle ipotesi in cui l’ente sia esente da responsabilità per avere validamente adottato e attuato i modelli di organizzazione, gestione e controllo disciplinati dalla medesima disposizione.

[8] In argomento, R. Borsari, Reati tributari e confisca di beni societari. Ovvero, di un’occasione perduta dalle Sezioni Unite, in Le Società, 2014, p. 874; P. Corso, Reato non presupposto di responsabilità amministrativa e limiti del sequestro/confisca nei confronti dell’ente, in Giurisprudenza Italiana., 2014, p. 990 ss..

[9] C. Santoriello, La confisca e la criminalità d’impresa, in A. Bargi – A. Cisterna, La giustizia patrimoniale penale, Utet, 2011, pag. 857; A. Alessandri, Criminalità economica e confisca del profitto, in AA. VV., Studi in onore di Giorgio Marinucci, 2006, pag. 2103; D. Bianchi, Automatismi nel meccanismo sequestro-confisca ex d.lgs. n. 231 e ricadute problematiche sulla procedura fallimentare, in Giurisprudenza Italiana, 2015, pag. 1995.

[10] Sul carattere vincolato della discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena, Marinucci – Dolcini – Gatta, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, Giuffrè, 2025, pagg. 812 e ss..   

[11] In tal senso, M.L. Di Bitonto, A proposito di applicazione della confisca-sanzione disciplinata dall’art. 19 d.lgs. n. 231/2001 e “patteggiamento”, in Cassazione Penale, vol. 65, 2025, pag. 2891 e ss.. In senso contrario, A. Presutti, I procedimenti speciali, in A. Presutti-A. Bernasconi, Manuale della responsabilità degli enti, Giuffrè, 2013, p. 364, secondo cui “alle parti (pubblico ministero e ente) spetta individuare il prezzo o il profitto del reato, quale risulta dalle indagini, senza tuttavia farne oggetto di contrattazione”; S. Marcolini, Art. 63 Applicazione della sanzione su richiesta, in A. Cadoppi-G. Garuti-P. Veneziani, Enti e responsabilità da reato, Utet, 2010, pag. 691 e ss., secondo cui il giudice disporrebbe di un penetrante potere di igiene processuale, in forza del quale l’eventuale diversa clausola sulla confisca concordata tra le parti si avrebbe come non apposta, in quanto avente a oggetto un profilo eccedente le prerogative negoziali alle stesse riconosciute dalla legge.

[12] Così, Cass. Pen., Sez. VI, 25 luglio 2024, n. 30604, pronuncia non condivisa dalla sentenza in commento, secondo cui la “specificità del sistema punitivo dettato dal d.lgs. 231 del 2001, nonché l’espressa qualificazione della confisca quale sanzione principale e la necessità di favore il ricorso a riti deflattivi, consentono di affermare che, in caso di patteggiamento, l’accordo deve riguardare tutte le sanzioni conseguenti all’illecito, in tal modo evitando che l’ente – dopo aver concordato le sanzioni pecuniarie e interdittive – si veda esposto all’applicazione di una confisca avente connotati particolarmente afflittivi e in relazione alla quale non ha avuto alcuna possibilità concreta di interlocuzione”.

[13] Emblematico in tal senso è la recente modifica introdotta in relazione al patteggiamento nel procedimento a carico della persona fisica, che ha reso possibile per l’imputato e il pubblico ministero concordare l’esclusione della confisca facoltativa o ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.

[14] Cass. Pen., Sez. Un., 8 aprile 2025, n. 13783, secondo cui “l’ablazione indistinta, fissa e totalizzante nei riguardi del correo che non abbia conseguito nessun arricchimento, nessuna porzione di profitto, ovvero abbia conseguito una quota parte di profitto inferiore rispetto all’oggetto della ablazione, non risulta proporzionata sotto il profilo della adeguatezza del mezzo scelto per raggiungere gli obiettivi prefissati”. In tale prospettiva, “in caso di pluralità di concorrenti, ai fini della confisca diretta o per equivalente avente ad oggetto denaro costituente prezzo o profitto del reato è illegittima ogni forma di solidarietà passiva fra i correi”, di guisa che “il tema della confisca senza arricchimento e della quantificazione del prezzo o del profitto conseguito da ciascun compartecipe nel reato, diventa allora un tema del processo, e, in particolare, un tema oggetto di prova”.

[15] Nello stesso senso, M.L. Di Bitonto, cit., pag. 2893.

[16] Così, con riferimento al patteggiamento ordinario, Cass. Pen., Sez. Un., 17 luglio 2020, n. 21368.

[17] In senso contrario, Cass. Pen., Sez. II, 4 febbraio 2011, secondo cui, con riferimento all’accordo sulla sanzione di al d.lgs. n. 231 del 2001, applicando il principio valevole con riguardo alla confisca obbligatoria nel procedimento a carico della persona fisica, è “del tutto irrilevante, infine, la circostanza che la confisca non avesse formato oggetto dell’accordo tra le parti, essendo certa la determinazione dei beni profitto da reato destinati all’ablazione. Trattasi poi di confisca obbligatoria, e quindi di un atto dovuto per il giudice, sottratto alla disponibilità delle parti, e di cui l’imputato deve comunque tenere conto nell’operare la scelta del patteggiamento”.

[18] In questi termini, Cass. Pen., Sez. VI, 25 luglio 2024, n. 30604.

[19] Così, M. Riccardi, La negoziabilità della confisca e i limiti del sindacato giurisdizionale sull’ablazione patrimoniale nel patteggiamento dell’ente, in Sistema 231, fasc. 1, 2024, pagg. 106 e ss.

[20] L. Cercola, Nota a Cass. Pen., Sez. II, 29 gennaio 2025, n. 4753, in Cassazione Penale, 2025, fasc. 9, pag. 2888 e ss., secondo cui “pur essendo pacifico che per profitto del reato si intenda qualsiasi arricchimento patrimoniale conseguente all’illecito e che la sua confisca è obbligatoria nel procedimento a carico degli enti, la varietà delle situazioni concrete rivela molteplici profili controversi o controvertibili in fatto e in diritto”. In Giurisprudenza, Cass. Pen., Sez. III, 11 novembre 2014, n. 15249, secondo cui “in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto confiscabile di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001 non può essere calcolato al netto dei costi sostenuti per ottenerlo o altrimenti determinato facendo ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico, quali il profitto lordo o il profitto netto, ma si identifica con il concreto vantaggio conseguito dalla commissione del reato presupposto”; Cass. Pen., Sez. Un., 31 gennaio 2013, n. 188374, secondo cui “il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario”.

[21] Cass. Pen., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, secondo cui “il sequestro preventivo funzionale alla confisca disposto nei confronti dell’ente collettivo è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell’effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato nell’ambito del rapporto sinallagmatico con l’ente”.

[22] Cass. Pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, secondo cui “in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi derivante da reati colposi di evento commessi in violazione di una disciplina prevenzionistica, il profitto oggetto della confisca diretta di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001 si identifica nel risparmio di spesa che si concreta nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare o nello svolgimento di un’attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto”.

[23] Cass. Pen., Sez. VI, 17 maggio 2023, n. 34290.

[24] Cass. Pen., Sez. Un., 8 aprile 2025, n. 13783

[25] In argomento, Cass. Pen., Sez.VI, 30 marzo 2010, n. 12508, secondo cui, con riferimento al patteggiamento ordinario, “quando si procede per un reato che comporta la confisca di beni o valori, non può accogliersi la richiesta di applicazione della pena, formulata dalle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., che non comprenda anche l’accordo sull’oggetto della confisca o comunque non consenta la determinazione certa di tale oggetto da parte del giudice”.

[26] L. Cercola, Nota a Cass. Pen., Sez. II, 29 gennaio 2025, n. 4753, in Cassazione Penale, 2025, fasc. 9, pag. 2888 e ss.

[27] Così, M. Riccardi, cit., pagg. 106 e ss.. Nello stesso senso, M. Caputo, Colpevolezza della persona fisica e colpevolezza dell’ente nelle manovre sulla pena delle parti, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2017, pagg. 164 e ss., secondo cui la scelta del patteggiamento da parte dell’ente “aiuta a contenere l’incertezza sui tempi e sui costi della compliance, e a cercare di sgusciar via, per quanto possibile, da quello che talvolta sembra un destino già segnato di responsabilità oggettiva, dove trionfa la logica retrospettiva del senno di poi: la commissione del reato presupposto implica, come un automatismo, il deficit organizzativo”.

[28] M. Riccardi, cit., pag. 106 e ss.

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