Muovendo dal caso Almasri, il tema del rapporto tra politica e magistratura è stato oggetto di un confronto scritto tra il direttore del Foglio ed il Prof. Gatta.
Al primo, che parlava di esondazione da parte dei magistrati, ha replicato il secondo affermando che il sistema è in grado di garantire l’equilibrio dei poteri.
In sintesi, all’attività obbligatoria del tribunale dei Ministri (nel caso considerato, avviato da una denuncia) si contrappone l’autorizzazione a procedere da parte del Parlamento.
Andrebbe anche considerata la possibilità del governo di apporre il segreto di Stato.
Sul punto, tuttavia, andrebbero considerati i precedenti del caso Abu Omar.
Nella vicenda specifica viene anche sottolineata l’intervenuta archiviazione nei confronti del Presidente del Consiglio.
Si dimentica, tuttavia, che è ancora in corso davanti alla Cassazione la vicenda riguardante il ministro Salvini dove la politica, restrittivamente intesa, ha giocato un ruolo diverso e dove una sentenza di proscioglimento è oggetto, come detto, di ricorso destinato, verosimilmente, ad una decisione delle Sezioni unite.
Il discorso regge fino a quando non cambia la maggioranza di governo al momento del fatto.
Ora il rapporto tra “politica” e magistratura è molto più ampio dei profili qui considerati, coinvolgendo, per un verso, i membri del parlamento, nonché quelli che sono chiamati a svolgere attività in qualità di Presidente di Regione, Assessore regionale e Sindaco.
Deve essere chiaro che in nessuno modo possono essere ammesse zone di impunità.
Invero, guardando alle vicende italiane, non possono non essere evidenziate non poche criticità emergenti da iniziative giudiziarie nei confronti di membri del Parlamento, anche in considerazione del fatto che è venuta meno la previsione di cui all’art. 68 Cost. per effetto della l. cost. n. 3 del 1993.
Ma pur sotto questi ridefiniti profili le criticità non mancano.
Anche se ogni vicenda fa storia a sé, non si può non richiamare emblematicamente la vicenda del Senatore Esposito, nonché quelle relative alle chat del Senatore Renzi per la cui tutela è stato necessario l’intervento della Corte costituzionale sul conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.
Ma pure quando lo sviluppo procedimentale può ritenersi fisiologico secondo l’ordinario sviluppo processuale, non può negarsi che l’avvio dell’indagine per l’imputato politicamente impegnato risulti, anche per l’impatto mediatico della vicenda, devastante, risultando del tutto marginale un esito che riconosca la sua estraneità all’ipotesi accusatoria anche se ciò possa intervenire – e ciò accade raramente – in una fase iniziale della vicenda (archiviazione) e non sia necessario attendere gli sviluppi dibattimentali, se non addirittura quelli dei gravami.
Non sarà inutile ricordare che dopo una sentenza di proscioglimento per prescrizione pronunciata a distanza di molti anni il pubblico ministero abbia affermato che comunque c’era stato “lo sfregio”.
Ora se il parlamentare ha spesso una certa capacità e forza (mediatica e politica) di sopravvivere, non senza possibili perdite, il discorso diventa più arduo per coloro i quali rivestono ruoli apicali nelle Regioni o nei Comuni.
Si tratta di situazioni che coinvolgono tutti i cittadini in considerazione delle negative implicazioni della sottoposizione a processo penale e della assoluta insufficienza dei ristori in caso di sopravvenuti proscioglimenti.
La politica ha cercato di contenere alcuni risvolti negativi di questa situazione ridefinendo contenuti e finalità delle attività processuali rispetto alle implicazioni mediaticamente negative di alcuni snodi processuali.
Si pensi alla configurazione del significato più pregnante di alcuni passaggi processuali accompagnandoli anche con modifiche normative.
Il riferimento va alla iscrizione nel registro degli indagati ed all’informazione di garanzia (significativamente quest’ultimo ha cambiato più volte la sua rubrica e contenuti e finalità).
Si sono così previsti divieti di pubblicazione di atti sensibili.
Da ultimo si è cercato di circondare di qualche “indiretto” strumento le possibili ricadute dei processi di cui si sta parlando.
Il riferimento innanzitutto si indirizza all’abrogazione dell’abuso d’ufficio che è riuscito a superare anche il vaglio della Corte costituzionale nonché l’introduzione dell’interrogatorio anticipato in relazione alle situazioni di cui alla lett c), secondo periodo, dell’art 274 c.p.p. che, nella misura in cui consente alla difesa di sviluppare argomentazioni difensive, può portare ad escludere l’applicazione di misure cautelari custodiali a vantaggio di quelle interdittive, oltre ad offrire una tribuna per sviluppare argomentazioni capaci di contrastare la tesi accusatoria.
Non mancano poi anche altre modifiche come quella tesa a ridurre i tempi delle intercettazioni nonché una disciplina di maggiori garanzie per l’ uso del captatore informatico e il sequestro dello smartphone.
Tutto resta, comunque fortemente condizionato dalla propensione inquisitoria delle procure della repubblica evitando teorizzazioni svincolate dai fatti e dalla capacità del giudice di conformarsi alle indicazioni normative evitando propensioni sostanzialistiche.
Politica e Magistratura: tra esondazioni ed equilibrio dei poteri
Muovendo dal caso Almasri, il tema del rapporto tra politica e magistratura è stato oggetto di un confronto scritto tra il direttore del Foglio ed il Prof. Gatta.
Al primo, che parlava di esondazione da parte dei magistrati, ha replicato il secondo affermando che il sistema è in grado di garantire l’equilibrio dei poteri.
In sintesi, all’attività obbligatoria del tribunale dei Ministri (nel caso considerato, avviato da una denuncia) si contrappone l’autorizzazione a procedere da parte del Parlamento.
Andrebbe anche considerata la possibilità del governo di apporre il segreto di Stato.
Sul punto, tuttavia, andrebbero considerati i precedenti del caso Abu Omar.
Nella vicenda specifica viene anche sottolineata l’intervenuta archiviazione nei confronti del Presidente del Consiglio.
Si dimentica, tuttavia, che è ancora in corso davanti alla Cassazione la vicenda riguardante il ministro Salvini dove la politica, restrittivamente intesa, ha giocato un ruolo diverso e dove una sentenza di proscioglimento è oggetto, come detto, di ricorso destinato, verosimilmente, ad una decisione delle Sezioni unite.
Il discorso regge fino a quando non cambia la maggioranza di governo al momento del fatto.
Ora il rapporto tra “politica” e magistratura è molto più ampio dei profili qui considerati, coinvolgendo, per un verso, i membri del parlamento, nonché quelli che sono chiamati a svolgere attività in qualità di Presidente di Regione, Assessore regionale e Sindaco.
Deve essere chiaro che in nessuno modo possono essere ammesse zone di impunità.
Invero, guardando alle vicende italiane, non possono non essere evidenziate non poche criticità emergenti da iniziative giudiziarie nei confronti di membri del Parlamento, anche in considerazione del fatto che è venuta meno la previsione di cui all’art. 68 Cost. per effetto della l. cost. n. 3 del 1993.
Ma pur sotto questi ridefiniti profili le criticità non mancano.
Anche se ogni vicenda fa storia a sé, non si può non richiamare emblematicamente la vicenda del Senatore Esposito, nonché quelle relative alle chat del Senatore Renzi per la cui tutela è stato necessario l’intervento della Corte costituzionale sul conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.
Ma pure quando lo sviluppo procedimentale può ritenersi fisiologico secondo l’ordinario sviluppo processuale, non può negarsi che l’avvio dell’indagine per l’imputato politicamente impegnato risulti, anche per l’impatto mediatico della vicenda, devastante, risultando del tutto marginale un esito che riconosca la sua estraneità all’ipotesi accusatoria anche se ciò possa intervenire – e ciò accade raramente – in una fase iniziale della vicenda (archiviazione) e non sia necessario attendere gli sviluppi dibattimentali, se non addirittura quelli dei gravami.
Non sarà inutile ricordare che dopo una sentenza di proscioglimento per prescrizione pronunciata a distanza di molti anni il pubblico ministero abbia affermato che comunque c’era stato “lo sfregio”.
Ora se il parlamentare ha spesso una certa capacità e forza (mediatica e politica) di sopravvivere, non senza possibili perdite, il discorso diventa più arduo per coloro i quali rivestono ruoli apicali nelle Regioni o nei Comuni.
Si tratta di situazioni che coinvolgono tutti i cittadini in considerazione delle negative implicazioni della sottoposizione a processo penale e della assoluta insufficienza dei ristori in caso di sopravvenuti proscioglimenti.
La politica ha cercato di contenere alcuni risvolti negativi di questa situazione ridefinendo contenuti e finalità delle attività processuali rispetto alle implicazioni mediaticamente negative di alcuni snodi processuali.
Si pensi alla configurazione del significato più pregnante di alcuni passaggi processuali accompagnandoli anche con modifiche normative.
Il riferimento va alla iscrizione nel registro degli indagati ed all’informazione di garanzia (significativamente quest’ultimo ha cambiato più volte la sua rubrica e contenuti e finalità).
Si sono così previsti divieti di pubblicazione di atti sensibili.
Da ultimo si è cercato di circondare di qualche “indiretto” strumento le possibili ricadute dei processi di cui si sta parlando.
Il riferimento innanzitutto si indirizza all’abrogazione dell’abuso d’ufficio che è riuscito a superare anche il vaglio della Corte costituzionale nonché l’introduzione dell’interrogatorio anticipato in relazione alle situazioni di cui alla lett c), secondo periodo, dell’art 274 c.p.p. che, nella misura in cui consente alla difesa di sviluppare argomentazioni difensive, può portare ad escludere l’applicazione di misure cautelari custodiali a vantaggio di quelle interdittive, oltre ad offrire una tribuna per sviluppare argomentazioni capaci di contrastare la tesi accusatoria.
Non mancano poi anche altre modifiche come quella tesa a ridurre i tempi delle intercettazioni nonché una disciplina di maggiori garanzie per l’ uso del captatore informatico e il sequestro dello smartphone.
Tutto resta, comunque fortemente condizionato dalla propensione inquisitoria delle procure della repubblica evitando teorizzazioni svincolate dai fatti e dalla capacità del giudice di conformarsi alle indicazioni normative evitando propensioni sostanzialistiche.
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