Corte di Giustizia, Terza Sezione, sentenza del 30 aprile 2026, Kotaňák, causa C-748/24, ECLI:EU:C:2026:358
Segnaliamo ai lettori la sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale si è deciso che:
L’art. 3, l’art. 4, par. 1, e l’art. 6, par. 1, direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, letti in combinato disposto con l’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un giudice penale, statuendo su un appello avverso una decisione che pone fine a un procedimento penale per assenza di reato, prenda posizione, dettagliatamente, su prove a carico effettuando una valutazione in fatto e in diritto circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui trattasi, ancorché tale giudice non sia tenuto a farlo, in virtù della normativa nazionale, per pronunciarsi e tale valutazione sia fondata sulle sole prove raccolte nell’ambito del procedimento istruttorio, senza che l’imputato abbia potuto esprimersi al loro riguardo, purché detta valutazione non rispecchi l’idea che l’imputato sia colpevole del reato.
Inoltre, l’art. 3 direttiva (UE) 2016/343, in combinato disposto con il principio del primato del diritto dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che un giudice di primo grado deve respingere le valutazioni di un giudice d’appello, che ha annullato un’ordinanza di archiviazione e ha disposto il rinvio della causa dinanzi a tale giudice di primo grado, qualora tali valutazioni siano incompatibili con la presunzione di innocenza, anche se la normativa nazionale impone a detto giudice di primo grado di conformarsi a dette valutazioni, senza tuttavia che tale art. 3 osti a che lo stesso giudice di primo grado sia tenuto a dare seguito alle misure procedurali disposte da tale giudice d’appello.
Normativa di riferimento
Artt. 3, 4 e 6 direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali
Art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Precedenti citati
Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza del 19 settembre 2018, Milev, C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732
Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza del 28 novembre 2019, Spetsializirana prokuratura, C‑653/19 PPU, EU:C:2019:1024
Corte di Giustizia, Seconda Sezione, sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione d’innocenza), C‑377/18, EU:C:2019:670
Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 19 dicembre 2024, Vivacom Bulgaria, C-369/23, EU:C:2024:1043
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 24 giugno 2025, GR REAL, C-351/23, EU:C:2025:474
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 5 ottobre 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581
Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 27 febbraio 2014, Karaman c. Germania, ricorso n. 17103/10, CE: ECHR: 20140227JUD001710310
Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 28 novembre 2002, Marziano c. Italia, ricorso n. 45313/99, CE:ECHR:2002:1128JUD004531399
Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 19 settembre 2006, Matijasevic c. Serbia, ricorso n. 23037/04 , CE:ECHR:2006:0919JUD002303704
Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 9 marzo 2023, Rigolio c. Italia, ricorso n. 20148/09, CE:ECHR:2023:0309JUD002014809
Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 10 ottobre 2000, Daktaras c. Lituania, ricorso n. 42095/98, CE:ECHR:2000:1010JUD004209598
Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 21 settembre 2006, Pandy c. Belgio, ricorso n. 13583/02, CE:ECHR:2006:0921JUD001358302


