Abstract: L’autore svolge brevi considerazioni sugli ultimi interventi normativi che hanno riguardato la notizia di reato, provando a scorgere luci ed ombre delle modifiche apportate agli artt. 335 c.p.p. ss.
The Author makes brief considerations on the latest legislative interventions concerning the report of a crime, trying to discern the pros and cons of the amendments made to articles 335 et seq. of the Code of Criminal Procedure.
Sommario: 1. Dall’immobilismo legislativo al restyling della materia. 2. I presupposti oggettivi e soggettivi dell’iscrizione. 3. Il controllo sui tempi dell’iscrizione: il potere di retrodatazione. 4. L’annotazione preliminare e il relativo modello 45 bis. 5. Il nuovo statuto della notizia di reato tra esigenze di accertamento e tutela dei diritti fondamentali.
1. Dall’immobilismo legislativo al restyling della materia
Per lungo tempo relegata ai margini dell’intervento legislativo, la disciplina dell’iscrizione della notizia di reato è stata, negli ultimi anni, interessata da un significativo processo di revisione normativa, volto a ridefinirne tanto i presupposti applicativi quanto le ricadute sul piano delle garanzie individuali.
L’intervento riformatore si è sviluppato lungo due direttrici tra loro complementari: 1) si è perseguito l’obiettivo di rafforzare la certezza, l’uniformità e la trasparenza delle dinamiche di iscrizione della notitia criminis, incidendo sui criteri che governano l’attivazione del procedimento penale e introducendo meccanismi di controllo sulla tempestività dell’adempimento[1]; 2) si è inteso contenere gli effetti pregiudizievoli e stigmatizzanti connessi all’iscrizione nel registro degli indagati nei confronti di soggetti che abbiano posto in essere il fatto in presenza di una evidente causa di giustificazione.[2]
Nella prima prospettiva, si colloca il d.lgs. n. 150 del 2022[3] che ha profondamente inciso sulla materia: a) ridefinendo i presupposti “oggettivi” e “soggettivi” dell’iscrizione della notizia di reato; b) introducendo strumenti di controllo giurisdizionale sulla tempestività dell’iscrizione, suscettibili di sfociare nella “retrodatazione” della stessa.[4]
Alla seconda direttrice risponde, invece, il più recente d.l. n. 23 del 2026, convertito nella l. n. 54 del 2026, con cui è stata introdotta la cd. annotazione preliminare mediante l’istituzione di un autonomo registro (modello 45 bis), destinato ai soggetti nei cui confronti emerga sin da subito la sussistenza di una evidente causa di giustificazione.[5]
2. I presupposti oggettivi e soggettivi dell’iscrizione
Uno degli aspetti più problematici – e dunque maggiormente discussi – della disciplina dettata dal codice in tema di iscrizione della notizia di reato è l’individuazione del momento esatto in cui sorge l’obbligo, per il pubblico ministero, di iscrivere la notizia e il nominativo del possibile autore nel registro degli indagati (art. 335 c.p.p.). Si tratta di un adempimento a cui l’ordinamento ricollega effetti di particolare rilievo.[6] Da esso, infatti, dipendono: 1) l’inizio della decorrenza del termine per lo svolgimento delle indagini preliminari e, conseguentemente, del termine entro il quale il pubblico ministero è chiamato a determinarsi in ordine all’esercizio dell’azione penale[7]; 2) l’eventuale inutilizzabilità degli atti investigativi compiuti oltre la scadenza dei termini di indagine; 3) la piena esplicazione del diritto di difesa dell’indagato; 4) la tutela della presunzione di innocenza, sovente esposta a rischi di compressione nei procedimenti caratterizzati da una significativa esposizione mediatica.
La questione presenta profili di particolare complessità poiché l’emersione della notitia criminis raramente si manifesta in modo immediato e univoco, risultando piuttosto il frutto di un progressivo processo di acquisizione e sedimentazione di elementi conoscitivi.[8] Non di rado, infatti, l’attività investigativa consente di individuare l’esistenza di una notizia di reato soltanto in una fase successiva rispetto alla prima segnalazione del fatto, rendendo difficile l’individuazione del momento esatto in sorge il dovere di iscrizione.[9]
In epoca precedente alla riforma Cartabia[10], il codice non forniva alcuna definizione circa il contenuto minimo e il grado di consistenza richiesti affinché una notizia potesse qualificarsi come notitia criminis. Tale lacuna normativa lasciava al pubblico ministero ampi margini di apprezzamento discrezionale, con inevitabili ripercussioni sulla certezza del dies a quo delle indagini preliminari e sul controllo della loro durata.
Proprio al fine di colmare tale vuoto e per garantire maggiore uniformità, prevedibilità e controllo sull’operato del magistrato inquirente[11], il d.lgs. n. 150/2022 è intervenuto sull’art. 335 c.p.p., introducendo specifici criteri volti ad individuare il momento in cui diviene doverosa l’iscrizione della notizia di reato e del nominativo della persona cui il fatto è attribuito.
Quanto ai presupposti “oggettivi” dell’iscrizione, il nuovo art. 335 c.p.p. stabilisce che la notizia di reato deve essere iscritta nell’apposito registro quando il fatto rappresentato risulti: 1) «determinato»; 2) «inverosimile»; 3) «ipoteticamente riconducibile ad una fattispecie incriminatrice».[12]
Il primo requisito, quello della determinatezza, implica che il fatto non sia formulato in termini generici o indeterminati. Lo scopo è quello di escludere le cd. denunce esplorative, che si limitano a prospettare situazioni vaghe o meramente sospette senza una precisa individuazione del fatto storico. Con riferimento a tale primo requisito del fatto, occorre considerare due ulteriori profili. Innanzitutto, le circostanze di tempo e di luogo non costituiscono elementi essenziali ai fini della determinatezza del fatto: la loro eventuale mancanza non determina di per sé l’indeterminatezza della notizia, sebbene la loro presenza possa contribuire a rendere più precisa la descrizione dell’evento. Inoltre, la mancata identificazione dell’autore del reato non incide sulla determinazione del fatto, potendo l’iscrizione della notizia di reato avvenire anche in assenza dell’individuazione del responsabile.[13]
Fermo restando che la determinatezza costituisce “conditio sine qua non” affinché si possa procedere all’iscrizione, sono tuttavia necessarie ulteriori caratteristiche: il fatto non deve essere inverosimile e deve essere ipoteticamente riconducibile ad una fattispecie incriminatrice.
Per inverosimiglianza si intende una evidente e immediata non corrispondenza alla realtà, percepibile senza la necessità di svolgere attività investigativa. Solo quando l’infondatezza del fatto risulti immediatamente evidente è possibile escludere la configurabilità di una notitia criminis.[14]
Quanto all’astratta riconducibilità del fatto ad una fattispecie incriminatrice, questa costituisce il vero tratto qualificante della notizia di reato. Il fatto rappresentato deve cioè essere suscettibile, almeno in via ipotetica, di integrare una fattispecie penale prevista dall’ordinamento. Non è tuttavia necessario che risultino sin dall’inizio tutti gli elementi costitutivi del reato, potendosi prescindere, in particolare, dall’accertamento dell’elemento soggettivo. Diversamente opinando, l’avvio delle indagini risulterebbe eccessivamente difficoltoso. Depone in tal senso anche la previsione dell’art. 347 c.p.p., secondo cui la polizia giudiziaria deve comunicare al pubblico ministero gli elementi essenziali «del fatto» e non già «del reato».[15]
In sintesi, la riforma Cartabia ha introdotto un triplice filtro che delimita l’obbligo di iscrizione, riducendo tanto il rischio di intempestive iscrizioni quanto quello di ingiustificati ritardi.
Per quanto concerne i presupposti “soggettivi” dell’iscrizione, il comma 1 bis dell’art. 335 c.p.p.,[16] ha positivizzato il presupposto sostanziale dell’iscrizione soggettiva: il legislatore ora richiede espressamente la presenza di «indizi» a carico della persona cui il reato è attribuito.[17] Per la prima volta, dunque, il parametro dell’iscrizione soggettiva viene definito in termini normativi, superando la precedente elaborazione giurisprudenziale.
È risaputo che il momento dell’iscrizione soggettiva rappresenta un adempimento estremamente delicato, attorno al quale si confrontano esigenze contrapposte. Da un lato, un’iscrizione tempestiva rafforza la tutela dei diritti difesivi dell’indagato: numerose prerogative, infatti, possono essere esercitate solo dopo l’avvenuta registrazione, come la facoltà di presentare un’istanza ai sensi dell’art. 335, comma 3, c.p.p. In questa prospettiva, la tempestività dell’iscrizione costituisce il presupposto indispensabile per l’attivazione effettiva delle garanzie difensive. Dall’altro lato, vengono in rilievo diritti e interessi di natura extraprocessuale che, al contrario, spingono verso un differimento dell’iscrizione, primo fra tutti il diritto alla reputazione, inevitabilmente inciso dall’avvio formale di un procedimento penale. Proprio con riferimento a tale profilo, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’iscrizione nel registro degli indagati costituisce, di per sé, un evento potenzialmente lesivo, idoneo a determinare un pregiudizio per la persona coinvolta indipendentemente dall’esito successivo delle indagini.[18] Questa impostazione mette in luce la complessità del bilanciamento tra esigenze investigative, garanzie difensive e tutela della sfera personale dell’indagato; un equilibrio che il legislatore ha cercato di rendere più trasparente e controllabile attraverso la disciplina delle finestre di giurisdizione e l’introduzione di meccanismi di verifica giudiziale sul corretto esercizio del potere di iscrizione.[19]
3. Il controllo sui tempi dell’iscrizione: il potere di retrodatazione
La riforma Cartabia è intervenuta anche su un ulteriore profilo particolarmente delicato: quello del controllo sulla tempestività dell’iscrizione della notizia di reato e del conseguente riconoscimento di un potere di retrodatazione dell’iscrizione stessa nei casi in cui il pubblico ministero abbia provveduto tardivamente all’adempimento previsto dall’art. 335 c.p.p.[20]
Per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità – anche nella sua più autorevole composizione, quella delle Sezioni Unite[21] – aveva escluso la possibilità di un sindacato giurisdizionale sulla data di iscrizione della notizia di reato. Tale orientamento trovava fondamento nell’idea che il pubblico ministero fosse il dominus indiscusso dei tempi e della durata delle indagini preliminari.
In questa prospettiva, l’iscrizione della notitia criminis veniva qualificata come un atto dovuto, meramente ricognitivo e privo di contenuti valutativi, rispetto al quale non residuavano spazi per un controllo da parte del giudice. Proprio in ragione della sua natura di adempimento amministrativo-processuale, estraneo all’esercizio dell’azione penale in senso stretto, si riteneva che l’eventuale ritardo nell’iscrizione non potesse essere oggetto di verifica giurisdizionale né determinare conseguenze sul piano della validità degli atti successivi.[22]
Ma l’argomento decisivo, per il Collegio esteso, risiedeva nell’assenza di una base normativa: in mancanza di una disposizione che attribuisse espressamente al giudice il potere di retrodatare l’iscrizione, non era possibile individuare nel sistema un principio generale di sindacabilità degli atti del pubblico ministero, né un compito di garanzia generalizzato in capo al giudice per le indagini preliminari. Quest’ultimo, infatti, non governa l’indagine né è chiamato a esercitare un controllo costante sul suo svolgimento.[23] Si escludeva, dunque, qualsiasi forma di invalidità degli atti compiuti nel procedimento, essendo ipotizzabile (eventualmente) solo una responsabilità disciplinare del magistrato inquirente.
La riforma Cartabia, con un deciso mutamento di prospettiva, ha riconosciuto al giudice il potere di retrodatare l’iscrizione della notizia di reato[24], muovendo da una duplice convinzione: a) che l’iscrizione trova fondamento costituzionale nell’art. 112 Cost., che impone l’obbligatorietà dell’azione penale e, dunque, richiede che l’attivazione del procedimento non sia rimessa a scelte incontrollate dell’organo inquirente; b) che tale principio costituzionale può essere attuato nel suo spirito autentico solo se accompagnato da un adeguato meccanismo di controlli sul corretto esercizio della discrezionalità tecnica del pubblico ministero, senza che ciò contrasti con il principio della separazione delle funzioni.[25]
Sono stati così introdotti tre nuovi strumenti di controllo sulla tempestività della registrazione, attivabili dai tre protagonisti del processo accusatorio: A) la retrodatazione “in autotutela” o “autoretrodatazione” del pubblico ministero, che consente al magistrato d’accusa di correggere un ritardo nell’iscrizione (art. 335, comma 1 ter, c.p.p.); B) l’iscrizione iussu iudicis, attraverso cui il giudice può ordinare l’iscrizione quando accerti che essa avrebbe dovuto essere già effettuata (art. 335 ter c.p.p.); C) la retrodatazione su istanza della persona sottoposta alle indagini, che attribuisce a tale soggetto un potere di impulso volto a garantire la certezza dei tempi e la piena operatività delle garanzie difensive (art. 335 quater c.p.p.).[26]
La scelta legislativa segna un significativo mutamento di prospettiva rispetto all’orientamento tradizionale, poiché sottrae al pubblico ministero il monopolio assoluto nella determinazione del momento iniziale delle indagini e introduce un meccanismo di verifica giurisdizionale finalizzato a garantire il rispetto del principio di legalità processuale, della ragionevole durata del procedimento e delle prerogative difensive dell’indagato.
A) La retrodatazione in autotutela o autoretrodatazione.
Ben consapevole che in alcuni casi l’evoluzione dell’indagine in corso può portare a rivedere le scelte poste alla base dell’iscrizione, il riformatore ha riconosciuto al pubblico ministero la possibilità di correggere la data di una tardiva iscrizione della notizia di reato (art. 335, comma 1 ter, c.p.p.).[27] In sostanza, autotuteladosi, il magistrato d’accusa si pone al riparo dai rischi della retrodatazione coattiva imposta dal giudice su istanza dell’indagato (art. 335 quater c.p.p.), la quale potrebbe rendere inutilizzabili atti d’indagine preziosi per l’accusa.
In questa prima ipotesi di controllo sulla tempestività della registrazione, compete al magistrato dell’accusa indicare la data anteriore a partire dalla quale l’iscrizione deve intendersi effettuata.
A onor del vero, tale strumento non rappresenta una vera e propria novità, avendo il legislatore semplicemente attribuito veste normativa ad una prassi – sicuramente virtuosa – già seguita da alcune Procure, che consentiva al pubblico ministero di porre rimedio ad eventuali ritardi nell’iscrizione senza dover attivare il controllo giurisdizionale oggi previsto dalla riforma. Tenuto conto del tempo necessario per l’esame approfondito delle informative e per l’espletamento delle attività materiali di registrazione da parte della segreteria, appare ragionevole escludere il potere di retrodatazione nei casi di “ritardo fisiologico” di alcuni giorni. Diversamente, la retrodatazione si impone in presenza di ritardi “patologici”, soprattutto nelle ipotesi in cui il pubblico ministero riconosca un proprio errore di qualificazione che lo abbia indotto a iscrivere impropriamente un fascicolo a modello 45, ovvero a non valorizzare tempestivamente la sussistenza di indizi già emergenti a carico di una determinata persona. In tali situazioni, l’autoretrodatazione assume la funzione di ripristinare la corretta scansione temporale dell’indagine, garantendo la piena operatività dei termini e delle garanzie difensive.
Vi è però un chiaro vuoto normativo: non vi sono sanzioni applicabili in caso di omissione del pubblico ministero.[28] In merito alla questione, da un lato, occorre dare atto che ad oggi la giurisprudenza disciplinare non è stata arcigna su questi temi[29] ma, dall’altro, l’assetto normativo uscito dalla riforma fa sperare in un cambiamento.
B) L’iscrizione iussu iudicis.
Il nuovo art. 335 ter c.p.p. ha allargato le maglie del potere attribuito al giudice di ordinare al pubblico ministero l’iscrizione del nominativo dell’indagato. Al primo comma è previsto che «quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito ad una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere alla iscrizione».
Prima della riforma, tale potere era circoscritto: a) ai soli casi di richiesta di archiviazione o di prosecuzione delle indagini; b) ai soli procedimenti formalmente iscritti contro ignoti.[30]
Dunque, l’intervento normativo ha ampliato la portata di tale meccanismo di controllo, consentendo al giudice di disporre l’iscrizione non soltanto nelle ipotesi previste dalla disciplina previgente, ma in ogni situazione in cui il suo intervento sia sollecitato nel corso delle indagini.[31]
L’ordine non può essere emesso senza che il pubblico ministero venga previamente ascoltato. Scopo della previsione è quello di permettere al giudice di cogliere le ragioni dell’inerzia del pubblico ministero, giustificando e legittimando così la sua invasione di campo in un settore, l’individuazione del presunto responsabile del reato, di competenza dell’organo inquirente.[32] Sul piano sanzionatorio, l’eventuale omissione di tale interlocuzione dovrebbe dar luogo ad una nullità generale a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, lett. b e 180 c.p.p.[33]
Ricevuto l’ordine del giudice, «il pubblico ministero provvede alla iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini».[34] Diversa è invece l’ipotesi in cui il giudice rilevi la possibile esistenza di un ulteriore reato: tale eventualità non è espressamente disciplinata dalla norma. Ciò induce a ritenere che non sia consentita un’applicazione analogica dell’art. 335 ter c.p.p. alla luce del principio di tassatività degli interventi del giudice per le indagini preliminari.
C) La retrodatazione su domanda della persona sottoposta alle indagini.
L’art. 335 quater c.p.p. ha istituito un procedimento incidentale con forme agili che consente alla persona sottoposta alle indagini di chiedere al giudice di accertare la tempestività dell’iscrizione della notitia criminis e del proprio nominativo, presentando un’istanza di retrodatazione nella quale devono essere indicati, a pena di inammissibilità, sia le “ragioni” che sorreggono la richiesta sia gli “atti” del procedimento[35] dai quali emergerebbe il ritardo nell’iscrizione (comma 1).[36]
Tuttavia, ottenere un provvedimento di retrodatazione dal giudice non è affatto semplice, dovendo il ritardo risultare «inequivocabile» e «non giustificato» (comma 2). Traspare con chiarezza l’intento legislativo di voler limitare il sindacato sulle scelte del magistrato d’accusa a ipotesi eccezionali, evitando così che all’indagato e al giudice venga riconosciuto un potere generalizzato di interferenza nelle valutazioni dell’organo requirente, espressione di una discrezionalità tecnica connessa all’assetto costituzionale dell’azione penale.[37]
Quanto ai tempi, la richiesta di retrodatazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il termine di venti giorni che decorre dal momento in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto la possibilità di prendere conoscenza degli atti dai quali emerge il ritardo nell’iscrizione.[38] Al fine di evitare una ingiustificata reiterazione di istanze, il legislatore ha stabilito che ulteriori richieste sono ammissibili «soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili» (comma 3).
Destinatario della richiesta è «il giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari» (comma 4).[39] La richiesta, quando non è presentata in udienza o nel procedimento incidentale, determina l’attivazione di un procedimento, di regola cartolare. Va depositata presso la cancelleria del giudice, con la prova dell’avvenuta notificazione al pubblico ministero. Quest’ultimo, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale termine, il giudice decide sulla richiesta qualora ritenga non necessario un contraddittorio orale. Solo ove lo reputi opportuno – ad esempio per integrare la base informativa disponibile – può fissare un’udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. In udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono e la decisione viene adottata con ordinanza (comma 6).
Gli effetti della decisione di accoglimento della richiesta di retrodatazione sono più incisivi di quelli scaturenti dall’ordine di iscrizione previsto dall’art. 335 ter c.p.p. In questo caso, infatti, è direttamente il giudice ad indicare la data a partire dalla quale devono intendersi iscritti la notizia di reato e il nominativo della persona alla quale il reato stesso è attribuito, ai sensi del comma 8 dell’art. 335 quater c.p.p., senza che residui alcun margine di valutazione in capo al pubblico ministero.[40]
Infine, con riguardo ai controlli sulla decisione, l’indagato (nel caso di rigetto) e il pubblico ministero e la parte civile (nel caso di accoglimento) possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione venga nuovamente esaminata prima della conclusione dell’udienza preliminare e, ove questa manchi, entro il termine previsto per la proposizione delle questioni preliminari al dibattimento.[41]
4. L’annotazione preliminare e il relativo modello 45 bis
Tra le più recenti innovazioni che hanno interessato la disciplina della notizia di reato assume particolare rilievo l’introduzione dell’istituto dell’annotazione preliminare, destinato ai fatti per i quali emerga sin dall’origine la sussistenza di un’evidente causa di giustificazione. Tale meccanismo trova espressione nel cosiddetto modello 45 bis,[42] istituito con l’obiettivo di differenziare il trattamento processuale delle vicende nelle quali l’antigiuridicità del fatto risulti, già in fase embrionale delle indagini, ragionevolmente esclusa dalla presenza di una scriminante evidente.
L’istituto si colloca nell’ambito del più ampio processo di razionalizzazione del sistema delle iscrizioni e di rafforzamento delle garanzie individuali, perseguendo l’esigenza di evitare che l’automatica iscrizione nel registro delle notizie di reato produca effetti pregiudizievoli nei confronti di soggetti la cui condotta, sulla base degli elementi immediatamente disponibili, appaia verosimilmente lecita. In tale prospettiva, il legislatore ha inteso attenuare le conseguenze reputazionali e il disvalore sociale derivanti dall’assunzione della qualità di indagato, soprattutto in contesti caratterizzati da un’evidente operatività di cause di giustificazione, quali la legittima difesa, l’adempimento di un dovere o l’uso legittimo delle armi.[43]
A differenza della tradizionale iscrizione nel registro delle notizie di reato, l’annotazione nel modello 45 bis non determina l’immediata attribuzione dello status di persona sottoposta alle indagini. Il soggetto coinvolto viene infatti qualificato come semplice “persona interessata alle indagini”, espressione che evidenzia la peculiarità della sua posizione processuale e la temporanea sospensione dell’effetto tipico derivante dall’iscrizione nominativa. Tale qualificazione, tuttavia, non comporta una compressione delle garanzie difensive, avendo il legislatore previsto un regime di tutela sostanzialmente equiparabile a quello riconosciuto all’indagato.
Presupposto applicativo dell’istituto è l’evidenza della causa di giustificazione, che il pubblico ministero è tenuto a verificare attraverso una valutazione preliminare degli elementi conoscitivi acquisiti. Non è richiesta una dimostrazione definitiva della scriminante, incompatibile con la natura necessariamente provvisoria della fase investigativa, bensì un quadro fattuale che consenta di ritenere, secondo un giudizio di ragionevole probabilità, che il fatto sia stato commesso in presenza di una causa di esclusione dell’antigiuridicità. Si tratta, pertanto, di una valutazione prognostica e non irrevocabile, suscettibile di essere rivalutata alla luce degli esiti delle ulteriori attività investigative eventualmente svolte.
L’annotazione preliminare non preclude, infatti, il compimento di accertamenti investigativi finalizzati a verificare la concreta sussistenza dei presupposti della scriminante. Qualora dall’attività investigativa emergano elementi idonei a porre in dubbio l’operatività della causa di giustificazione o a delineare una diversa qualificazione giuridica del fatto, il pubblico ministero è tenuto a procedere all’iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato secondo le regole ordinarie, con conseguente attribuzione della qualità di indagato e applicazione integrale della relativa disciplina.
Il quadro normativo è completato mediante l’introduzione dell’art. 335 quinquies c.p.p.,[44] disposizione che disciplina espressamente la posizione della persona annotata nel modello 45 bis. La norma, nel tentativo di bilanciare le esigenze di economia processuale con quelle di tutela dei diritti fondamentali, estende a tale soggetto le garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini, evitando che la mancata iscrizione nominativa possa tradursi in una riduzione delle prerogative difensive costituzionalmente garantite.
Particolarmente significativa appare, inoltre, la previsione di stringenti termini procedimentali entro i quali il pubblico ministero è chiamato ad assumere le proprie determinazioni. L’art. 335 quinquies c.p.p. stabilisce infatti che la richiesta di archiviazione debba essere formulata entro trenta giorni dall’annotazione qualora non si rendano necessari ulteriori accertamenti. Nel caso in cui, invece, siano richiesti approfondimenti investigativi, il termine è elevato a centoventi giorni. Ricevuti gli esiti delle indagini, il pubblico ministero dispone di ulteriori trenta giorni per assumere la decisione finale.[45]
Sotto il profilo sistematico, il modello 45 bis rappresenta un tentativo di superare la tradizionale dicotomia tra iscrizione nominativa e mancata iscrizione, introducendo una forma intermedia di registrazione che consente di contemperare il principio di obbligatorietà dell’azione penale con le esigenze di tutela della persona coinvolta in fatti che appaiono, sin dall’origine, privi del requisito dell’antigiuridicità.
5. Il nuovo statuto della notizia di reato tra esigenze di accertamento e tutela dei diritti fondamentali
Da tempo si avvertiva la necessità di un intervento legislativo volto a definire più dettagliatamente i presupposti – oggettivi e soggettivi – dell’iscrizione della notizia di reato.[46] L’esigenza di colmare quel vuoto normativo era fortemente avvertita per rendere verificabile l’esercizio del potere-dovere del pubblico ministero di procedere all’iscrizione, dunque per mettere il giudice nelle giuste condizioni per svolgere un effettivo controllo sulla tempestività di tale adempimento.[47]
La revisione dei presupposti dell’iscrizione serve per scongiurare due rischi: 1) quello di ridurre l’iscrizione ad un mero adempimento formale, con la conseguente possibilità di registrare notizie generiche o nominativi di soggetti raggiunti da semplici sospetti;[48] 2) quello di fissare, ai fini dell’iscrizione, requisiti eccessivamente rigorosi, tali da determinare ritardi sia nella decorrenza del termine delle indagini sia nell’attivazione delle garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini.[49]
Non sono infatti mancati casi di mala gestio deleteri per la difesa. Il pensiero cade subito sulle iscrizioni arbitrarie, perché basate solo su motivazioni di tipo strategico. Si è assistito, infatti, ad iscrizioni spesso intese dai pubblici ministeri alla stregua di atti dovuti, perché necessarie per compiere atti investigativi urgenti[50] oppure ad iscrizioni effettuate indistintamente a carico di una pluralità di indagati senza procedere ad una immediata verifica circa le singole responsabilità.[51]
Al fine di prevenire tali rischi – e, contestualmente, di assicurare garanzia, certezza e uniformità nella determinazione del momento di effettivo avvio delle indagini[52] – il d.lgs. n. 150/2022 è intervenuto sull’art. 335 c.p.p., fornendo una disciplina più dettagliata dei criteri che presiedono l’iscrizione “oggettiva” e “soggettiva” della notitia criminis. Il risultato che ne è scaturito è una disciplina dell’iscrizione articolata su due livelli: per l’iscrizione oggettiva è sufficiente la mera rappresentazione di un fatto non inverosimile mentre per l’iscrizione nominativa è necessario che emergano indizi a carico di un soggetto.[53]
L’arricchimento del contenuto delle disposizioni in materia di iscrizione della notizia di reato dovrebbe contribuire ad arginare quella consolidata tendenza alla cd. “processualizzazione delle categorie sostanziali”, in forza della quale la tipicità della fattispecie penale rischia di essere progressivamente modellata sulla base del materiale investigativo via via acquisito nel corso delle indagini.[54]
Un ulteriore effetto positivo dovrebbe essere quello di una maggiore responsabilizzazione dell’organo dell’accusa. Al dominus delle indagini è infatti richiesto un più intenso sforzo valutativo rispetto al passato, volto a verificare con maggiore precisione la sussistenza dei presupposti necessari per l’iscrizione della notizia di reato e del nominativo della persona cui essa è attribuita. Un più accurato scrutinio del contenuto delle informative dovrebbe consentire di accertare, già nella fase iniziale del procedimento, se ricorrano effettivamente elementi necessari per configurare una notitia criminis in senso proprio, riducendo così il rischio di avviare procedimenti destinati a concludersi con un provvedimento di archiviazione.
Anche il riconoscimento di un potere di retrodatazione dell’iscrizione, appare suscettibile di produrre effetti significativi. In primo luogo, esso attribuisce all’indagato un nuovo strumento di tutela avverso le iscrizioni tardive effettuate dal pubblico ministero.[55] In secondo luogo, contribuisce al perseguimento dell’obiettivo, centrale della riforma Cartabia, della riduzione dei tempi del procedimento.[56] Qualora la retrodatazione intervenga nel corso delle indagini preliminari, infatti, essa determina l’anticipazione del termine finale entro cui le investigazioni devono essere concluse.[57] Ma vi è di più. Come efficacemente osservato, «l’apertura di nuove “finestre di giurisdizione” ha un più ampio significato ideologico e disegna un’architettura della fase preliminare nella quale gli equilibri dovrebbero almeno in parte spostarsi; le leve che controllano i tempi dell’indagine passano di mano, dal pubblico ministero al giudice».[58] La retrodatazione rappresenta dunque uno dei più significativi strumenti di giurisdizionalizzazione della fase investigativa introdotti dalla riforma.
Non meno rilevante appare la funzione “deterrente” della disciplina nouvelle vague. Lo spettro di una eventuale, futura retrodatazione dell’iscrizione dovrebbe infatti indurre i pubblici ministeri a rispettare con maggiore rigore l’obbligo di procedere tempestivamente all’iscrizione della notizia di reato e del nominativo della persona cui essa è attribuita.
Tra i profili maggiormente problematici della novella merita di essere segnalata la scelta del legislatore di subordinare la retrodatazione dell’iscrizione alla sussistenza di un ritardo «inequivocabile» e «non giustificato». Si tratta di requisiti che, pur rispondendo all’esigenza di circoscrivere l’ambito applicativo dell’istituto e di evitare un sindacato eccessivamente penetrante sull’attività del pubblico ministero, rischiano di incidere significativamente sulla sua effettiva operatività. In particolare, il riferimento a un ritardo inequivocabile sembra evocare uno standard dimostrativo particolarmente rigoroso, tale da rendere non agevole l’accertamento giudiziale della tardività dell’iscrizione. Parallelamente, la nozione di ritardo non giustificato appare caratterizzata da una marcata elasticità semantica, destinata ad attribuire all’interprete ampi margini di apprezzamento nella valutazione delle ragioni addotte dal pubblico ministero a fondamento del differimento dell’iscrizione.
Il rischio è che tali presupposti possano tradursi in una significativa limitazione dell’ambito applicativo della retrodatazione, riducendo il numero dei casi nei quali il giudice riterrà di poter intervenire. Nondimeno, come ben osservato, sarà la giurisprudenza a dover esercitare «un uso saggio e prudente degli spazi interpretativi che il Governo ha voluto consegnarle».[59] Si comprende, del resto, la scelta del legislatore di circoscrivere l’an della retrodatazione, evitando che ogni ritardo nell’iscrizione possa automaticamente dar luogo a un intervento correttivo del giudice. Rimane tuttavia aperto l’interrogativo circa il quomodo dell’istituto e, in particolare, circa l’opportunità di subordinarne l’operatività a requisiti che potrebbero rivelarsi eccessivamente restrittivi rispetto alle finalità di garanzia perseguite dalla riforma.
Ad ogni modo, gli effetti positivi della riforma Cartabia prevalgono ampiamente sulle criticità emerse. La rivisitazione dei presupposti “oggettivi e soggettivi” per la iscrizione della notitia criminis e il riconoscimento di un potere di retrodatazione infatti incidono direttamente sul diritto costituzionale dell’indagato ad essere tempestivamente informato della natura e dei motivi dell’accusa elevata nei suoi confronti, in conformità a quanto previsto dall’art. 111, comma 3, Cost. e art. 6, par. 3, lett. a, CEDU. L’intervento normativo rappresenta, pertanto, un ulteriore sviluppo delle garanzie difensive, volto ad accrescere la certezza, la trasparenza e la verificabilità delle determinazioni assunte nella fase genetica del procedimento.
Con riferimento al recentissimo intervento legislativo del 2026, l’annotazione preliminare[60] pare configurarsi come un modulo procedimentale intermedio, destinato a contemperare l’esigenza di registrare tempestivamente la notizia di reato con quella di evitare l’immediata iscrizione nominativa nei casi in cui emerga sin dall’origine una causa di giustificazione.
Resta ferma l’iscrizione oggettiva della notizia di reato, mentre viene temporaneamente differita – in presenza della predetta evidenza – la sola iscrizione soggettiva nel registro ordinario dei procedimenti a carico di persone note.[61] Non si tratta, dunque, di una fase pre-procedimentale o di mera attività pre-investigativa, bensì di una diversa modalità di gestione di una notizia di reato già processualmente rilevante.[62]
Particolarmente apprezzabili appaiono sia l’istituzione di un autonomo registro separato sia l’estensione al soggetto annotato nel modello 45 bis delle garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini.[63] In tal modo, il legislatore ha tentato di evitare gli effetti stigmatizzanti tradizionalmente connessi all’iscrizione nel registro degli indagati, soprattutto nei casi in cui l’assenza di antigiuridicità del fatto risulti immediatamente percepibile. L’annotazione preliminare non determina, infatti, alcuna compressione delle prerogative difensive, ponendosi in linea di continuità con la ratio dell’art. 61 c.p.p.: cambia il modulo formale di iscrizione ma resta immutato il nucleo essenziale delle garanzie difensive riconosciute al soggetto coinvolto.
Non mancano, tuttavia, alcuni profili problematici.
Il primo concerne il regime dei termini delineato dal capoverso dell’art. 335 quinquies c.p.p. in quanto appare poco realistico ipotizzare che il pubblico ministero possa formulare richiesta di archiviazione entro trenta giorni dalla verificazione del fatto senza lo svolgimento di alcuna attività investigativa.[64] Analogamente, anche il termine di centoventi giorni previsto per l’espletamento degli accertamenti rischia di rivelarsi inadeguato rispetto all’esigenza di assicurare indagini effettivamente complete, soprattutto nei casi in cui si manifesti la necessità di procedere ad accertamenti tecnici irripetibili, che richiedano tempi fisiologicamente più ampi sia per la loro disposizione sia per il loro espletamento. Qualora tali scansioni temporali dovessero rivelarsi effettivamente inadeguate, si profilerebbe un rischio: quello che il pubblico ministero possa finire per privilegiare l’immediata iscrizione nel registro degli indagati, omettendo il ricorso all’annotazione preliminare, percepita come un passaggio procedimentale ulteriore e scarsamente funzionale, in quanto non idoneo a garantire tempi investigativi adeguati. Se così fosse, il modello 45 bis rischierebbe di rimanere confinato a un ambito applicativo residuale ovvero di essere utilizzato quale mero segmento prodromico all’iscrizione nel modello 21, con conseguente frustrazione della ratio sottesa all’istituto.[65]
Ulteriori profili critici attengono al grado di evidenza richiesto per la causa di giustificazione e ai limiti del sindacato giurisdizionale sulle determinazioni del pubblico ministero. Tali profili saranno oggetto di progressiva definizione da parte della giurisprudenza e della riflessione dottrinale, chiamate a precisare la concreta portata applicativa di un meccanismo che incide direttamente sulla delicata fase genetica del procedimento penale.
Nel complesso, le innovazioni recentemente introdotte in materia di iscrizione della notizia di reato, retrodatazione e annotazione preliminare sembrano riconducibili ad una medesima direttrice politico-criminale: la progressiva giurisdizionalizzazione della fase preliminare e la conseguente riduzione degli spazi di gestione unilaterale del procedimento da parte del pubblico ministero. Se, infatti, la definizione legislativa dei presupposti dell’iscrizione mira a circoscrivere il margine di discrezionalità dell’organo requirente nella selezione delle notizie da registrare, il meccanismo della retrodatazione attribuisce al giudice un penetrante potere di verifica sulla correttezza e tempestività delle determinazioni assunte nella fase genetica delle indagini. Parallelamente, l’introduzione del modello 45 bis realizza un diverso bilanciamento tra esigenze investigative e tutela della persona coinvolta, sottraendo all’automatismo dell’iscrizione nominativa situazioni nelle quali l’assenza di antigiuridicità del fatto appaia immediatamente percepibile.
In tale prospettiva, la riforma sembra recepire una concezione dell’iscrizione della notizia di reato non più intesa come mero adempimento burocratico interno all’ufficio del pubblico ministero, ma quale atto processuale dotato di rilevanti effetti sostanziali e processuali, idoneo ad incidere tanto sulla decorrenza dei termini investigativi quanto sull’effettività delle garanzie difensive. L’iscrizione, la sua eventuale retrodatazione e, oggi, anche la scelta tra iscrizione nominativa e annotazione preliminare divengono così momenti centrali del procedimento, suscettibili di incidere direttamente sul diritto dell’indagato ad una tempestiva conoscenza dell’accusa e ad un esercizio pieno e consapevole del diritto di difesa.
Resta tuttavia da verificare se il nuovo assetto normativo sarà effettivamente in grado di raggiungere gli obiettivi perseguiti dal legislatore. Molto dipenderà dall’interpretazione che la giurisprudenza offrirà delle nuove disposizioni e, soprattutto, dalla concreta prassi applicativa degli uffici requirenti. Il rischio che i rigorosi presupposti della retrodatazione ne limitino eccessivamente l’operatività, così come il pericolo che i ristretti termini previsti dall’art. 335 quinquies c.p.p. scoraggino il ricorso al modello 45 bis, costituiscono profili che potrebbero attenuare l’impatto innovativo della riforma. Nondimeno, il dato sistematico appare ormai acquisito: la fase dell’iscrizione della notitia criminis non rappresenta più un segmento sottratto a forme di controllo e di garanzia, ma uno snodo essenziale del procedimento penale, nel quale si realizza il primo e fondamentale equilibrio tra esigenze di accertamento e tutela dei diritti fondamentali della persona.
[1] Per opportuni approfondimenti, si vedano G. Coretti, La ragionevole durata delle indagini alla luce della riforma Cartabia: nihil sub (italico) sole novum, in Arch. Pen. (web), n. 2, 2022; G. Garuti, L’efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine, rimedi giurisdizionali e “nuova” regola di giudizio, in Arch. Pen., 2022, n. 3, p. 5 ss.
[2] In argomento, L. Della Ragione, Il decreto legge sicurezza 24 febbraio 2026, n. 23 è legge: la nuova annotazione preliminare, in Quot. Giur., 2026.
[3] Per una visione d’insieme sulla riforma Cartabia, si rinvia ai seguenti contributi: Aa.Vv., “Riforma Cartabia” e rito penale. La legge delega tra impegni europei e scelte valoriali, a cura di A. Marandola, Milano, 2022, p. 1 ss.; Aa.Vv., La Riforma Cartabia, a cura di G. Spangher, Pacini Giuridica, Pisa, 2022, p. 1 ss.; Aa.Vv., Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale, a cura di D. Castronuovo–M. Donini–E.M. Mancuso–G. Varraso, Cedam, Padova, 2023, p. 1 ss. Sull’impatto che la riforma ha avuto sulla fase delle indagini preliminari, si vedano R. Fonti, Strategie e virtuosismi per l’efficienza e la legalità delle indagini preliminari, in “Riforma Cartabia” e rito penale. La legge delega tra impegni europei e scelte valoriali, op. cit., p. 158; G. Gaeta, Inseguendo l’Europa. La riforma delle indagini preliminari tra problemi risulti e irrisolti, in Arch. Pen. (web), n. 2, 2022.
[4] Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (rif. Cartabia), infatti, è intervenuto fornendo: una nuova disciplina dell’iscrizione (art. 335, commi 1 e 1 bis, c.p.p.); una definizione della notizia di reato, fornita per la prima volta nella storia della legislazione italiana (art. 335, comma 1, c.p.p.); e ben tre nuovi strumenti di controllo sulla tempestività della registrazione: a) la retrodatazione “in autotutela” del pubblico ministero (art. 335, comma 1 ter, c.p.p.); b) l’iscrizione iussu iudicis (art. 335 ter c.p.p.); c) la retrodatazione su domanda (art. 335 quater c.p.p.).
[5] Il d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito in l. 24 aprile 2026, n. 54, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 95, ed entrata in vigore il 25 aprile 2026 ha introdotto: A) il comma 1 bis.1 dell’art. 335 c.p.p. in forza del quale «quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo»; B) l’art. 335 quinquies c.p.p. rubricato “Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione” con cui vengono estese al soggetto destinatario dell’annotazione preliminare tutte le garanzie previste per le persone sottoposte a indagini preliminari.
[6] Si consiglia, ex multis, F. Vergine, L’iscrizione della notizia di reato nel registro: ordine del P.M. e adempimenti di segreteria. L’incipit investigativo nel “nuovo” assetto normativo, in Dir. Pen. e Proc., n. 4, 2024, p. 516 ss.
[7] L’individuazione del termine iniziale delle indagini si ripercuote sul termine finale delle stesse al quale è connesso il decorso del termine per l’azione con tutti gli istituti ad esso collegati introdotti dalla riforma Cartabia, tra i quali merita di essere menzionato il deposito forzoso del fascicolo in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari (art. 415 ter, comma 1, c.p.p.). Sull’argomento, si veda A. Cabiale, I nuovi controlli giudiziari sui tempi della fase investigativa: una riforma tanto attesa quanto indispensabile, in Leg. Pen. (web), 4 marzo 2022, 3, p. 9. Volendo anche A. Zampaglione, La stasi del procedimento e i possibili rimedi, in Dir. Pen. e Proc., n. 6, 2024, p. 724 ss.
[8] In argomento, si veda P. Dell’Anno, In tema di iscrizione della notizia di reato. Nota a ord. Corte Cost. 1° dicembre 2006, n. 400, in Giust. Pen., 2007, p. 1-3.
[9] A rendere il quadro ancora più complesso è l’art. 109 disp. att. c.p.p. il quale sottintende un’attività valutativa, implicante l’esercizio di una discrezionalità tecnica, così che nessun automatismo possa essere configurabile nella scelta sull’an, sul quando, sul quomodo e sull’ubi (id est in quale registro) l’iscrizione debba essere effettuata. La responsabilità dell’iscrizione è riservata al Procuratore della Repubblica, anche a costo di andare in difformità rispetto a quanto segnalato dalla parte esponente o indicato dalla polizia giudiziaria e l’individuazione del registro nel quale iscrivere costituisce un atto processuale pienamente espressivo della funzione giudiziaria. Nella prassi applicativa si ritiene che il sostituto assegnatario del procedimento possa esclusivamente procedere a successivi adeguamenti o, al massimo, a ulteriori iscrizioni che si rendano necessarie nell’ambito della medesima vicenda, sotto il controllo del capo dell’ufficio.
[10] D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
[11] O, come ben rilevato in dottrina, anche «allo scopo di garantire quello che si potrebbe definire come un vero e proprio “principio di coerenza” nell’evoluzione dell’addebito nel corso del procedimento…» (così, C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, in Dir. Pen. e Proc., n. 1, 2023, p. 142).
[12] L’art. 335 c.p.p. è stato modificato dall’art. 15, comma 1, lett. a), n. 1 del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il testo, nella sua formulazione previgente, era il seguente: «Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito».
[13] Va, altresì, precisato che, se la notizia che vi è stato un omicidio non rappresenta un fatto determinato perché ovunque, in ogni momento, in ogni parte del mondo potrebbe esservi stato un omicidio, la denunzia che un tale soggetto è autore di un omicidio costituisce a tutti gli effetti una notizia di reato. E così, affermare che in una determinata città si spaccia la droga non equivale a rappresentare un fatto determinato, ma precisare che all’interno di un determinato condominio di un determinato quartiere si vende droga o che un determinato quartiere è una vera e propria piazza di spaccio è rappresentazione di un fatto determinato che impone l’iscrizione della notizia (anche se nel cd. registro ignoti).
[14] In generale, F. Cassibba, Archiviazione e nuovi diritti della persona offesa, in Giuliani-Orlandi, Indagini preliminari e giudizio di primo grado. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, Giappichelli, Torino, 2018, p. 127; Congiu, Iscrizione nel registro delle notizie di reato e procedimento di archiviazione, in Giur. It., 1992, II, p. 545; D. Curtotti, Sul dies a quo del termine di durata delle indagini preliminari e procedimento di archiviazione, in Cass. Pen., 1995, p. 633; A.A. Sammarco, La richiesta di archiviazione, Giuffrè, Milano, 2010, p. 1 ss.
[15] In tal senso, A. Camon, Indagini preliminari, in Fondamenti di procedura penale, IV Ed., Wolters Kluwer, Milano, 2023, p. 443.
[16] Comma è stato aggiunto dall’art. 15, comma 1, lett. a), n. 1 del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
[17] L’interpolazione della norma induce a fare due considerazioni: 1) in primo luogo, emerge un evidente raccordo sistematico con l’art. 63, comma 1, c.p.p. il quale – nel disciplinare le dichiarazioni indizianti – collega alla presenza di «indizi» a carico del dichiarante la possibilità che nei suoi confronti si instauri un procedimento penale; 2) in secondo luogo, la formula normativa richiama indicazioni, più che note, della sentenza Tammaro delle Sezioni Unite, che aveva chiarito come, ai fini dell’iscrizione nominativa, non fossero sufficienti meri sospetti, ma occorressero specifici elementi indizianti. Era dunque necessaria una piattaforma cognitiva idonea a consentire l’individuazione, a carico di una determinata persona, degli elementi essenziali di un fatto astrattamente configurabile come reato, accompagnata dall’indicazione delle relative fonti di prova (Cass. Pen., Sez. Un., 21 giugno 2000, Tammaro, in Cass. Pen., p. 3259).
[18] Così, Cass. Pen., Sez. VI, 15 dicembre 2015, n. 4973, in Giur. It., 2016, p. 723, con nota di A. Marandola, Il danno da iscrizione della notizia di reato.
[19] Sia consentito un rinvio ad A. Zampaglione, Le ingerenze del G.I.P. nelle attività del P.M., in Dir. Pen. e Proc., n. 3, 2026, p. 399 ss.
[20] In tema di retrodatazione si rinvia ad A. Camon, Registrazione della notizia di reato e tempi dell’indagine, in Arch. Pen., n. 1, 2023, p. 1 ss.; R. Del Coco-M. Di Donato, La nuova fisionomia delle indagini preliminari, in La procedura penale “riformata”, a cura di Marafioti-Paolozzi-Centorame-Fiorelli, Giappichelli, Torino, 2023, p. 35 ss.
[21] Ben tre sono le pronunce delle Sezioni Unite ad aver escluso il potere di retrodatazione (Tammaro-Lattanzi-Fruci): Cass. Pen., Sez. Un., 21 giugno 2000, n. 16, Tammaro, in Cass. Pen., p. 3259; Cass. Pen., Sez. Un., 24 settembre 2009, n. 40538, Lattanzi, in CED 244378, in Cass. Pen, 2010, p. 513; Cass. Pen., Sez. Un., 23 aprile 2009, n. 23868, Fruci, in CED n. 243416. Tale ultima pronuncia, pur dichiarando l’inammissibilità del ricorso, ha trattato incidentalmente la questione, escludendo il potere di retrodatazione.
[22] Per i dovuti e opportuni approfondimenti, F.R. Dinacci, I controlli sui tempi di iscrizione della notizia di reato. Storia di una nomofilachia mancata, in Proc. Pen. Giust., 2012, n. 1, p. 158.
[23] Cass. Pen., Sez. Un., 24 settembre 2009, n. 40538, Lattanzi, cit. Più specificamente, una esclusione del potere di retrodatazione legata al fatto che non esisteva un principio di “sindacabilità degli atti del pubblico ministero”, né “un altrettanto generale compito di garanzia”, essendo il G.I.P. giudice “per le indagini” e non “delle indagini” al quale sono affidate le sole funzioni espressamente attribuitegli dal codice.
[24] Sia consentito un rinvio ad A. Zampaglione, La nuova disciplina della retrodatazione: un adattamento necessario frutto di condivisibili scelte valoriali, in Dir. Pen. e Proc., n. 3, 2024, p. 401 ss.
[25] Cfr. C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, op. cit., p. 148.
[26] In generale, sui nuovi meccanismi di controllo si consiglia P. Paulesu, La mala gestio della notizia di reato e i rimedi della “riforma Cartabia”, tra autonomia del pubblico ministero e controlli giurisdizionali. Note a margine di un problema complesso, in Arch. Pen., n. 2, 2024. Secondo tale voce della dottrina, è necessario individuare un “ragionevole equilibrio” tra gli spazi di autonomia del pubblico ministero e i controlli giurisdizionali: un equilibrio necessario, da un lato, per evitare che alcune legittime (e fisiologiche) scelte strategiche del pubblico ministero possano risultare nella prassi fin troppo sacrificate, e dall’altro, per ridurre il rischio che i penetranti controlli affidati oggi al giudice per le indagini preliminari possano rendere quest’ultimo meno imparziale.
[27] La disposizione prevede che quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1 bis, all’atto di disporre l’iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata. Il verbo «può», utilizzato nella previsione normativa, potrebbe far intendere che rientri nella facoltà del pubblico ministero indicare la data anteriore; tuttavia, come ben rilevato (R. Bricchetti, Diritto di difesa. Iscrizione della notizia di reato senza effetti civili e amministrativi, in I Focus del Sole 24 ore, 12 ottobre 2022, n. 25), non si ravvisano ragioni per non ritenere che, quando ne sussistano i presupposti, il pubblico ministero sia tenuto all’indicazione.
[28] Sul punto, si rinvia ad A. Camon, Registrazione della notizia di reato e tempi dell’indagine, op. cit., p. 12.
[29] Si vedano, A. Camon, La fase che “non conta e non pesa”: indagini governate dalla legge? in Aa.Vv., Legge e potere nel processo penale, Milano, 2017, p. 95; L. Zilletti, Vocabolario semiserio, in Ius17@unibo.it, 2013, nn. 1-2, p. 170.
[30] Poi, la Corte costituzionale ha eliminato questa seconda limitazione estendendo tale potere a tutti i procedimenti e non soltanto a quelli formalmente iscritti contro ignoti (Corte Cost., sent. 18 maggio 1999, n. 176).
[31] Ciò può avvenire, ad esempio, in occasione dell’esame di una richiesta di intercettazioni, di una domanda di incidente probatorio o di altre istanze che comportino l’intervento dell’autorità giudiziaria.
[32] In dottrina, sul punto, si è manifestata qualche perplessità. Salvo palesi e gravi lacune investigative, è plausibile ritenere che il pubblico ministero sia portato a difendere la sua scelta originaria, vale a dire l’iscrizione meramente oggettiva. Per argomentare efficacemente in tal senso, però, non potrebbe esimersi dall’illustrare al giudice le ragioni di tipo strategico che lo avrebbero (fino a quel momento) spinto a non effettuare iscrizioni nominative. È lecito però domandarsi se la presenza di un netto contrasto di posizioni sul punto tra il controllore (giudice) e il controllato (pubblico ministero) non finisca, nei fatti, per danneggiare soprattutto il primo, erodendone l’imparzialità. Per superare le eventuali resistenze del pubblico ministero, infatti, il giudice dovrebbe nei fatti coltivare una sua autonoma ipotesi ricostruttiva dei fatti che mal si concilia con la posizione di terzietà richiesta. Si veda, P. Paulesu, La mala gestio della notizia di reato e i rimedi della “riforma Cartabia”, tra autonomia del pubblico ministero e controlli giurisdizionali. Note a margine di un problema complesso, op. cit.
[33] Al fine di rendere concreto l’esercizio di tale potere (iscrizione coatta), il legislatore della riforma ha introdotto anche il nuovo art. 110 ter disp. att. c.p.p., rubricato “Informazione sulle iscrizioni”. Tale disposizione impone al pubblico ministero che presenti una richiesta nel corso delle indagini preliminari di indicare al giudice la notizia di reato e i soggetti ai quali essa è attribuita. In questo modo, si intende superare la prassi, diffusa in passato, di indicare un unico responsabile seguito dalla dicitura generica “ed altri”.
[34] È comunque riconosciuta all’indagato la facoltà di presentare al giudice richiesta di accertamento della tempestività dell’iscrizione in base alla nuova disciplina contestualmente introdotta all’art. 335 quater c.p.p.
[35] Il concetto di atto del procedimento sulla base del quale formulare l’istanza di retrodatazione non è del tutto chiaro. Tuttavia, “procedimento” non dovrebbe essere inteso in senso formalistico ma secondo quella nozione “sostanziale” di procedimento che è stata disegnata dalle Sezioni Unite (Cass. Pen., Sez. Un., 28 novembre 2019–2 gennaio 2020, n. 51, Cavallo). Stando a quanto affermato dal Collegio esteso la nozione di “procedimento diverso” non coincide con quella di “diverso reato”, risultando la prima più ampia della seconda.
[36] Si è visto come soggetto legittimato ad attivare il meccanismo di controllo sia l’indagato (l’art. 335 quater, comma 1, c.p.p. lo chiama, impropriamente, “persona sottoposta alle indagini”). Giova però segnalare che la legge delega aveva optato per una locuzione più ampia (interessato), che avrebbe potuto ricomprendere anche la persona offesa. Tuttavia, la legittimazione non avrebbe potuto essere attribuita a nessun altro e questo lo si ricava dal fatto che, secondo la delega stessa, l’interessato doveva chiedere «l’anticipazione dell’iscrizione della notizia a suo carico» (art. 1, comma 9, lett. q, l. 27 settembre 2021, n. 134).
[37] Il principio si basa su due presupposti: l’uno (l’effettiva iscrizione di una notizia di reato e del suo autore) ha natura fattuale ed è frutto di mera constatazione; l’altro (il ritardo ingiustificato e inequivocabile) ha natura valutativa. Dalla lettura della norma si evince che nel dubbio debba prevalere la decisione del pubblico ministero.
[38] Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che il termine di venti giorni, stabilito a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta di retrodatazione dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato, inizia a decorrere dalla data in cui la persona indagata sia stata posta in condizioni di disporre degli elementi sufficienti a farla valere (non quindi dalla data in cui ha avuto conoscenza degli atti), e il termine deve essere rispettato tanto nell’ipotesi in cui la persona sottoposta alle indagini decida di rivolgersi al giudice che procede o al giudice per le indagini preliminari nella fase delle indagini preliminari, quanto nel caso in cui la medesima intenda devolvere la questione nell’ambito del procedimento di riesame o di altro sub-procedimento nel quale sia stato richiesto un vaglio del giudice, con l’intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini. Così, Cass. Pen., Sez. V, 8 ottobre 2025, n. 37237.
[39] Nel corso della fase investigativa, è possibile presentare l’istanza quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini, qualora la questione della retrodatazione presenti un rilievo in chiave decisoria. Si potrebbe pensare forse all’interrogatorio di garanzia (art. 294, in rapporto alle esigenze difensive di cui all’art. 391 octies, comma 1, c.p.p.).
[40] Anche con riferimento a tale meccanismo di controllo, non mancano possibili criticità, potendosi configurare i seguenti scenari. Il pubblico ministero non agisce in autotutela e il giudice dà ragione alla persona sottoposta ad indagini che chiede di modificare la data dell’iscrizione. Il pubblico ministero agisce in autotutela, modifica autonomamente la data dell’iscrizione, ma la persona sottoposta alle indagini non è d’accordo su quella data, ne indica un’altra, e sollecita l’intervento del giudice. Il giudice agisce in maniera ancora più incisiva individuando una data diversa da quelle indicate rispettivamente dal pubblico ministero e dalla persona sottoposta alle indagini (una iniziativa di questo tipo non sembrerebbe infatti vietata: se oggi il giudice può incidere sulla gestione della notizia di reato fino al punto di costringere il pubblico ministero ad effettuare una iscrizione nominativa, perché quello stesso giudice, una volta chiamato in causa dall’indagato, non potrebbe individuare una data diversa da quella suggerita da quest’ultimo?).
[41] Sicuramente apprezzabile la scelta di garantire all’indagato un controllo sulla tempestività della iscrizione (oggettiva e soggettiva), anche perché potrebbe risultarne significativamente innalzata la qualità delle indagini difensive. Qualche perplessità potrebbe ravvisarsi in ordine alla scelta di consentire alle parti di chiedere che la questione relativa alla tempestività dell’iscrizione venga nuovamente esaminata in udienza preliminare o nel dibattimento, dunque successivamente all’esercizio dell’azione penale. Il rischio cui si vai incontro è quello di un rallentamento dei tempi processuali.
[42] Si tratta di un nuovo meccanismo introdotto dal d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito in l. 24 aprile 2026, n. 54, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 95, ed entrata in vigore il 25 aprile 2026. In particolare, il comma 1 bis.1 dell’art. 335 c.p.p. dispone che «quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo».
[43] Preme ricordare come la giurisprudenza sia ferma nel ritenere che il fatto commesso in presenza di una causa di giustificazione sia un fatto “non antigiuridico”, dunque non contrario all’ordinamento. Pertanto, il soggetto agente non ha commesso alcun reato e nei suoi confronti il magistrato inquirente non può esercitare l’azione penale. Ne deriva che, se si considerasse tale soggetto destinatario della disciplina propria della persona sottoposta alle indagini, si creerebbero possibili tensioni con il principio di obbligatorietà dell’azione penale.
[44] La norma recentemente introdotta è rubricata “Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione”.
[45] La previsione di tali termini risponde all’esigenza di evitare che la posizione della persona interessata alle indagini rimanga indefinitamente sospesa in una zona intermedia tra l’estraneità al procedimento e l’assunzione formale della qualità di indagato.
[46] Per una ricostruzione dell’iter di iscrizione della notizia di reato, così come previsto in epoca precedente alla riforma Cartabia, si vedano V. Patanè, Notizia criminis: dall’iscrizione formale all’iscrizione di fatto, in Giur. It., 2010, p. 675; P. Paulesu, Notizia di reato, Digesto Disc. Pen.-Agg., Torino, 2011, p. 363; A. Zappulla, La formazione della notizia di reato, Torino, 2012, p. 1 ss.
[47] Con specifico riferimento alla delega, si veda M. Merola, La notizia di reato nella riforma Cartabia: contenuti della delega e scenari futuri, in Cass. Pen., 2022, p. 1990 ss.
[48] Profilo questo che si pone in sintonia con quanto affermato dalla sentenza Tammaro (Cass. Pen., Sez. Un., 21 giugno 2000, n. 16, Tammaro, in Cass. Pen., p. 3259), la quale ha chiarito come, per procedere alla iscrizione nel registro degli indagati, siano necessari «specifici elementi indizianti» e non già «meri sospetti». Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che l’ancoraggio dell’iscrizione a una solida base fattuale e soggettiva non deve tradursi in un ingiustificato ritardo nell’attivazione delle garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini.
[49] Il diritto dell’indagato a conoscere tempestivamente la natura ed i motivi dell’accusa deve essere inteso in chiave funzionale al diritto di difesa, in coerenza con quanto previsto dall’art. 6, par. 3, lett. a) CEDU e dall’art. 14, n. 3, lett. a) PIDCP. In dottrina, si veda P. Paulesu, La mala gestio della notizia di reato e i rimedi della “riforma Cartabia”, tra autonomia del pubblico ministero e controlli giurisdizionali. Note a margine di un problema complesso, op. cit.
[50] Si pensi, ad esempio, ad atti irripetibili, come tali destinati a confluire nel fascicolo per il dibattimento: massima utilità per il pubblico ministero e massimo rischio per il difensore.
[51] Si pensi ai frequenti casi in cui tutti i sanitari che abbiano avuto anche solo un mero contatto con i pazienti deceduti vengano frettolosamente iscritti nel registro delle notizie di reato al solo scopo di effettuare subito l’autopsia. In generale, si veda Sul tema si veda P. Paulesu, La mala gestio della notizia di reato e i rimedi della “riforma Cartabia”, tra autonomia del pubblico ministero e controlli giurisdizionali. Note a margine di un problema complesso, op. cit. Con specifico riferimento alle distorsioni giurisprudenziali si rinvia a G. Amato, La correttezza dell’iscrizione: stop a quelle tipo “atto dovuto”, in Guida Dir., 5 novembre 2022, n. 41, p. 1 ss.
[52] O, come ben rilevato in dottrina, anche «allo scopo di garantire quello che si potrebbe definire come un vero e proprio “principio di coerenza” nell’evoluzione dell’addebito nel corso del procedimento…» (così, C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, op. cit., p. 142).
[53] In questo senso, A. Camon, Registrazione della notizia di reato e tempi dell’indagine, op. cit., p. 1 ss.
[54] Ora, per effetto della riforma, dovrebbe mettersi in moto un percorso virtuoso di innesto nel corpo del processo della legalità sostanziale e in particolare dei principi del diritto penale costituzionale. Ciò si desume proprio dal ricordato tenore normativo dell’art. 335 c.p.p., laddove si fa riferimento: 1) al fatto, da intendersi come fatto tipico (dunque anche con i suoi requisiti di tipicità soggettiva); 2) alla necessità che sia determinato (quindi richiamando il principio di tassatività/determinatezza/precisione); 3) non inverosimile (nel senso di empiricamente verificabile, dunque in una lettura sostanziale della determinatezza); 4) riconducibile a una «fattispecie incriminatrice» (allontanando pericolose tentazioni di interpretazione analogica, su cui si è espressa duramente la Corte costituzionale nella sentenza n. 98 del 2021).
[55] Il nuovo strumento è quello disciplinato dall’art. 335 quater c.p.p., ovverosia quel procedimento incidentale mediante il quale la persona sottoposta alle indagini può adire il giudice al fine di far accertare la tempestività dell’iscrizione della notitia criminis e del proprio nominativo.
[56] Per una panoramica sul principio della ragionevole durata del processo si consiglia B. Nacar, I termini e la ragionevole durata del processo penale, Giappichelli, Torino, 2012, p. 1 ss.
[57] Nella differente ipotesi in cui la retrodatazione dovesse avvenire ad indagini ultimate, gli effetti saranno circoscritti alla sola delimitazione degli atti utilizzabili.
[58] In questi termini, testualmente, A. Camon, Registrazione della notizia di reato e tempi dell’indagine, op. cit., p. 11 ss.
[59] Si veda, A. Camon, Registrazione della notizia di reato e tempi dell’indagine, op. cit., p. 1 ss.
[60] In tema, F. Alvino, Dal “codice rosso” al “codice bianco”: note a margine dell’attività di indagine relativa a fatti di reato assistiti da causa di giustificazione, in www.sistemapenale.it, 22 aprile 2026; G. Colaiacovo-W. Nocerino, “Decreto sicurezza” 2026: le disposizioni su perquisizioni speciali e fermo, annotazione preliminare e ordinamento penitenziario, in Penale. Diritto e Procedura, on line 22 aprile 2026;E. Crippa, La nuova «annotazione preliminare» per i fatti commessi in presenza di una causa di giustificazione, in www.sistemapenale.it, 18 marzo 2026.
[61] Cfr. G. Russo, Anticipazione selettiva e sicurezza pubblica nel D.L. 24 febbraio 2026, n. 23. Prevenzione minorile, annotazione preliminare e operazioni sotto copertura – Addenda a L. Della Ragione, D.A. Scali, P. Zarra, Manuale di pubblica sicurezza, Cedam, Padova, 2025.
[62] In tali termini, L. Della Ragione, Il decreto legge sicurezza 24 febbraio 2026, n. 23 è legge: la nuova annotazione preliminare, op. cit.
[63] Trovano applicazione, fra gli altri, gli avvisi di cui agli artt. 369 e 369 bis c.p.p., il diritto all’assistenza del difensore, la disciplina delle investigazioni difensive e il patrocinio a spese dello Stato, con la conseguenza che il regime di garanzie soggettive non risulta, almeno in astratto, depotenziato rispetto a quello dell’indagato “ordinario”.
[64] La stessa valutazione circa la sussistenza di una causa di giustificazione difficilmente può ritenersi definitivamente acquisita in assenza di verifiche, sicché è improbabile che, in una fase così precoce, l’autorità procedente disponga di un quadro conoscitivo sufficientemente solido che gli permetta di assumere determinazioni consapevoli.
[65] In tal senso, E. Gianquinto-A. F. Vigneri, L’incognita della nuova annotazione preliminare, in www.giustiziainsieme.it, 15 aprile 2026.


