Riconoscimento delle sentenze penali e tutele difensive nei processi in assenza: la CGUE torna sui motivi di rifiuto dell’esecuzione nella sentenza Höldermann (C-447/24)

Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sentenza del 21 maggio 2026, Höldermann, causa C-447/24, ECLI:EU:C:2026:417

Segnaliamo ai lettori la sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale si è deciso che:

L’art. 9, par. 1, lett. i), ii), decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che la condizione relativa alla conoscenza del processo fissato, enunciata da tale disposizione, è soddisfatta qualora una citazione a comparire sia stata notificata non direttamente all’interessato, bensì a un consulente giuridico al quale quest’ultimo ha conferito un mandato affinché lo difenda al processo e che egli ha designato nello Stato membro di emissione per ricevere le notifiche che gli sono indirizzate.

Inoltre, l’art. 9, par. 1, lett. i), ii), decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299,
deve essere interpretato nel senso che tale disposizione subordina la propria applicazione al fatto che l’interessato sia stato informato, a tempo debito, della data dell’udienza fissata per il suo processo, ma non al fatto che l’interessato disponga di tale informazione prima di conferire mandato a un consulente giuridico affinché lo difenda in tale processo.

L’art. 9, par. 1, lett. i), decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale obbliga l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione a rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata nello Stato membro di emissione qualora non sia soddisfatta nessuna delle condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate ai punti da i) a iii) di tale disposizione.

Infine, l’art. 9, par. 1, lett. i), decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299,
deve essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può, qualora constati che le condizioni di applicazione delle fattispecie contemplate ai punti da i) a iii) di tale disposizione non sono soddisfatte, tener conto del fatto che l’interessato ha chiesto all’autorità competente dello Stato membro di emissione che la condanna sia eseguita nello Stato membro di cui egli è cittadino e nel quale si trova il centro dei suoi interessi, al fine di decidere che tale esecuzione non implica una violazione dei diritti della difesa di detto interessato.

Normativa di riferimento

Art, 9, par. 1, lett. i), decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009

Precedenti citati

Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C‑305/22, EU:C:2025:665

Corte di giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 9 novembre 2023, Staatsanwaltschaft Aachen, C‑819/21, EU:C:2023:841

Corte di giustizia, Settima Sezione, sentenza del 21dicembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condanna in contumacia), C‑398/22, EU:C:2023:1031

Corte di giustizia, Terza Sezione, sentenza del 5 giugno 2025, Nuratau, C‑349/24, EU:C:2025:397

Corte di giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346

Corte di giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C‑514/21e C‑515/21, EU:C:2023:235

Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107

Corte di giustizia, Settima Sezione, sentenza del 21 dicembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condanna in contumacia), C‑397/22, EU:C:2023:1030

Corte di giustizia, Terza Sezione, sentenza del 20 maggio 2025, Kachev, C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366

Corte di giustizia, sentenza del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335

Corte di giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 4 settembre 2025,Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureș e a., C‑489/23, EU:C:2025:651

Corte di giustizia, Prima Sezione, sentenza del 23 ottobre 2025, Naturvårdsverket (Trattamento dei rifiuti dopo la ripresa), C‑221/24 e C‑222/24, EU:C:2025:818

Corte di giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 16 gennaio 2025, VB II (Informazioni sul diritto a un nuovo processo), C‑400/23, EU:C:2025:14

Corte di giustizia, Prima Sezione, sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio), C‑420/20, EU:C:2022:679

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