Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza del 9 ottobre 2025, Abbottly, causa C-798/23, ECLI:EU:C:2025:763
Segnaliamo ai lettori la recente sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale si è deciso che:
L’art. 4 bis, par. 1, decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi di tale disposizione, un procedimento al termine del quale un giudice nazionale può disporre, a causa dell’inosservanza delle condizioni che accompagnavano una pena di sottoposizione a sorveglianza di polizia alla quale l’interessato era stato precedentemente condannato in aggiunta ad una pena privativa della libertà, la conversione del periodo non scontato di tale pena accessoria in una pena privativa della libertà, conteggiando due giorni di sorveglianza di polizia come un giorno di privazione della libertà.
Normativa di riferimento
Art. 1, 4 bis, 27 decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri
Precedenti citati
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania), C‑509/18, EU:C:2019:457
Corte di Giustizia, Settima Sezione, sentenza del 21 dicembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condanna in contumacia), C‑396/22, EU:C:2023:1029
Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C‑514/21 e C‑515/21, EU:C:2023:235
Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, C‑416/20 PPU, EU:C:2020:1042
Corte europea dei diritti dell’uomo, Sezione, 21 ottobre 2013, Del Río Prada c. Spagna, ricorso n. 42750/09, CE:ECHR:2013:1021JUD004275009


