Sanzioni pecuniarie: la CGUE sull’informazione all’interessato del diritto di opporsi e sui poteri dell’autorità di esecuzione

Corte di Giustizia, Seconda Sezione, sentenza del 22 gennaio 2026, Hadenov, causa C-453/24, ECLI:EU:C:2026:31

Segnaliamo ai lettori la recente sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale si è deciso che:

L’art. 6 e l’art. 7, par. 2, lett. g), e par. 3, decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che nell’ambito dell’obbligo di consultazione preliminare alla decisione di diniego di riconoscimento e di esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, l’autorità competente dello Stato di esecuzione è tenuta, in caso di dubbio sull’effettività dell’informazione data all’interessato sul diritto di opporsi alla decisione che gli infligge detta sanzione e sui relativi termini di ricorso, a verificare presso l’autorità competente dello Stato della decisione se un tale ricorso possa ancora essere proposto.

Inoltre, l’art. 6 e l’art. 7, par. 2, lett. g), e par. 3, decisione quadro 2005/214, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che qualora dalla consultazione dell’autorità competente dello Stato della decisione risulti che l’interessato non è stato informato del diritto di opporsi alla decisione che gli infligge una sanzione pecuniaria né dei relativi termini di ricorso e un siffatto ricorso può ancora essere proposto, l’autorità competente dello Stato di esecuzione non può trasmettere essa stessa tali informazioni all’interessato né sospendere il procedimento di riconoscimento e di esecuzione avviato dinanzi ad essa in attesa dell’esito di tale ricorso o della scadenza del termine per proporlo. Tale autorità, per contro, è tenuta a porre fine a tale procedimento.

Normativa di riferimento

Artt. 1, 4, 6, 7, par. 2, lett. g), e par. 3, e artt. 9 e 20 decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009.

Precedenti citati

Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 14 novembre 2013, Baláž, C‑60/12, EU:C:2013:733

Corte di giustizia, Prima Sezione, sentenza del 6 ottobre 2021, LU (Riscossione di ammende per infrazioni al codice della strada), C‑136/20, EU:C:2021:804

Corte di giustizia, Prima Sezione, sentenza del 5 dicembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18, EU:C:2019:1054

Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117

Corte di giustizia, Prima Sezione, sentenza del 6 ottobre 2021, Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty, C‑338/20, EU:C:2021:805

Corte di giustizia, Quinta Sezione, sentenza del 25 gennaio 2017, van Vemde, C‑582/15, EU:C:2017:37

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