Abstract: L’Autore si occupa del tema della separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, nella prospettiva dell’art. 111 della Costituzione.
The Author addresses the issue of the separation of prosecutorial and judicial careers from the perspective of Article 111 of the Constitution.
Sommario: 1. L’art. 111 della Costituzione e la terzietà del Giudice. – 2. La sentenza n. 131 del 1996 della Consulta e la funzione portante della terzietà – 3. Il rapporto tra l’articolo 111 Cost. e l’assetto ordinamentale: una tensione latente. – 4. Il problema dell’antinomia implicita e la funzione sistemica della riforma. – 5. La questione del “super-poliziotto” e il tema della cultura della giurisdizione. – 6. Avvocato e Costituzione. – 7. La fallacia dell’obiezione sulla ragionevole durata del processo.
- L’art. 111 della Costituzione e la terzietà del Giudice.
Nella nostra Costituzione si trova scolpito un articolo che rappresenta la pietra angolare del processo in genere[1] e, per quel che concerne questo studio, del processo penale: l’articolo 111. Esso afferma solennemente che “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge” e, al secondo comma, stabilisce che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale”. Esaminando questo comma, emerge che il contraddittorio è elevato a nucleo essenziale del processo, un cardine che qualifica in modo decisivo la legittimità delle decisioni giurisdizionali[2].
Le parti devono fronteggiarsi “in condizioni di parità”, davanti a un giudice che non deve soltanto essere imparziale, ma anche terzo, cioè istituzionalmente distinto rispetto ai protagonisti dell’agone processuale.
La terzietà non costituisce un attributo meramente formale, bensì una condizione strutturale del modello processuale delineato dalla Costituzione. È in questa prospettiva che occorre collocare la giurisprudenza costituzionale sul tema.
2. La sentenza n. 131 del 1996 della Consulta e la funzione portante della terzietà.
Tra le decisioni che si sono confrontate con la natura e i limiti dell’incompatibilità del giudice penale (art. 34 c.p.p.)[3], può essere ricordata, tra le altre, la sentenza n. 131 del 1996 della Corte costituzionale[4].
Questa sentenza affermava con chiarezza che l’imparzialità non è che un aspetto della terzietà, la quale «connota nell’essenziale tanto la funzione giurisdizionale quanto la posizione del giudice, distinguendola da quella di tutti gli altri soggetti pubblici»[5] coinvolti nel processo. Secondo la Corte, tale carattere di terzietà «condiziona l’effettività del diritto di azione e di difesa in giudizio»[6].
In altri termini, il giudice delle leggi riconosce che:
• la terzietà è il presupposto strutturale dell’imparzialità, non il suo semplice completamento;
• il giudice deve essere diverso e distinto da ogni altro contraddittore, e quindi diverso sia dall’accusa sia dalla difesa;
• questa distanza istituzionale è condizione indispensabile per l’effettività tanto del diritto di azione quanto del diritto di difesa.
La Corte costituzionale individua dunque nella terzietà una qualità che precede e fonda la stessa legittimazione degli atti giurisdizionali: non vi è giudice “giusto” senza un giudice istituzionalmente separato dalle parti.
3. Il rapporto tra l’articolo 111 Cost. e l’assetto ordinamentale: una tensione latente.
Alla luce di questa lettura costituzionale, è possibile affermare che l’attuale riforma che prevede la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici[7] tende ad allinearsi con l’impianto dell’art. 111 Cost., valorizzando proprio quell’elemento di terzietà che il testo costituzionale pone a fondamento del giusto processo.
In termini sistemici, si può sostenere che fino ad oggi si sia registrata una sorta di incompatibilità implicita – o quantomeno una tensione interpretativa – tra:
• l’articolo 111 Cost., che esige un giudice terzo, cioè distinto dalle parti;
• le norme costituzionali che, nella loro formulazione originaria, collocano giudici e pubblici ministeri in un unico ordine giudiziario, dotato di un medesimo organo di autogoverno e di carriere non separate.
Questa tensione non era immediatamente percepibile nel 1948, sia perché il testo originario dell’art. 111 Cost. prescindeva da qualunque riferimento espresso al principio di terzietà[8], sia perché la cultura processuale italiana non aveva ancora fatto propria l’idea del contraddittorio paritario come cardine del processo. Tuttavia, con la riforma dell’art. 111 Cost. nel 1999[9], che ha costituzionalizzato il modello accusatorio[10] in linea con il nuovo codice di procedura penale del 1988, tale antinomia implicita è emersa con maggiore evidenza.
Per questo, una parte significativa della dottrina[11] ritiene che l’attuale intervento riformatore possa essere interpretato come una armonizzazione del sistema, più che come un suo stravolgimento: un passo volto a ridurre la distanza tra la struttura ordinamentale e il contenuto precettivo dell’art. 111 Cost.
4. Il problema dell’antinomia implicita e la funzione sistemica della riforma.
Da questo angolo prospettico, come anticipato nel paragrafo che precede, può emergere una contraddizione o, più precisamente, una antinomia implicita tra:
• l’articolo 111 Cost., che, come detto, postula la terzietà del giudice e quindi la sua distinzione rispetto al pubblico ministero e al difensore;
• altre norme costituzionali che definiscono le garanzie della magistratura, come l’articolo 107 Cost., il cui terzo comma afferma che i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni, così annacquando il valore della terzietà, stemperato in una mera diversità funzionale.
Questa latente antinomia, tuttavia, può essere risolta.
La riforma costituzionale relativa alla separazione delle carriere si presenta come uno strumento volto proprio a ricomporre tale tensione.
Una volta compreso che la terzietà implica una alterità strutturale del giudice rispetto a pubblici ministeri e difensori, risulta evidente che la sola separazione delle funzioni non è sufficiente. La distinzione funzionale è necessaria ma non idonea, da sola, a garantire la distanza istituzionale che l’art. 111 Cost. richiede: da qui la proposta di un modello in cui alla distinzione funzionale si accompagni anche la separazione delle carriere.
Secondo questa ricostruzione, la riforma non mira ad attenuare le garanzie dell’indipendenza del magistrato requirente, che rimarrebbero costituzionalmente presidiate, bensì ad adeguare l’architettura ordinamentale al principio di terzietà, collocando il pubblico ministero in un percorso di carriera distinto, ma ugualmente autonomo e indipendente.
Quando nell’ordinamento emergono due disposizioni in tensione, le vie per risolvere l’antinomia sono due:
1. modificare il principio che genera la tensione (l’art. 111 Cost., in questo caso);
2. modificare le norme incongruenti rispetto a quel principio (quelle sull’ordinamento della magistratura).
La prima soluzione – intervenire sull’articolo 111 Cost. – comporterebbe un esito paradossale. Significherebbe riscrivere la formula costituzionale del giusto processo sostenendo, ad esempio, che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti davanti a un giudice imparziale che condivide la stessa carriera del pubblico ministero”. Una simile riformulazione sarebbe difficilmente conciliabile con l’esigenza di percezione pubblica della terzietà: il cittadino deve poter riconoscere, anche simbolicamente, che chi giudica non appartiene alla stessa struttura ordinamentale di una delle parti[12].
Per questa ragione, la soluzione individuata dal legislatore costituzionale è quella di intervenire sulle norme relative all’ordinamento della magistratura, prevedendo che pubblici ministeri e giudici restino parte della magistratura, ma siano separati nelle carriere.
5. La questione del “super-poliziotto” e il tema della cultura della giurisdizione.
Sovente si obietta che la separazione delle carriere possa trasformare il pubblico ministero in una sorta di “super-poliziotto”, determinando una mutazione genetica dell’organo requirente e allontanandolo dalla c.d. “cultura della giurisdizione”.
Si tratta, tuttavia, di un’obiezione non condivisibile.
Anzitutto, occorre chiarire cosa si intenda per cultura della giurisdizione. Se l’espressione è utilizzata in senso atecnico, come criterio orientatore di matrice generale che richiede il rispetto della legalità e delle regole giudiziarie, essa riguarda non solo il magistrato giudicante o requirente, ma anche il difensore: tutti gli attori del processo penale partecipano infatti, in vario modo, a questa cultura comune.
Se invece il termine è usato in senso tecnico (dal latino iurisdictio, a sua volta derivato da ius dicere, vale a dire fare diritto nel caso concreto, per risolvere le controversie in posizione di terzietà, ossia di indipendenza rispetto alle parti e di indifferenza riguardo all’esito della controversia), esso riguarda esclusivamente l’organo giurisdizionale: il giudice, dunque.
Il pubblico ministero, pur essendo autorità giudiziaria, non è autorità giurisdizionale. Parlare di “allontanamento del pubblico ministero dalla cultura della giurisdizione”, in senso tecnico, non significa quindi nulla. Anzi, ci si può chiedere se, in fondo, tale obiezione non manifesti, anche sul piano terminologico, una qualche incrostazione inquisitoria.
Il rischio inverso sarebbe semmai quello di attribuire al pubblico ministero una sorta di cultura paternalistica o para-giurisdizionale, che potrebbe indurlo a percepirsi erroneamente come “quasi giudice”, trasformando l’ipotesi accusatoria in una para-sentenza.
Al contrario, il pubblico ministero deve essere pienamente consapevole che l’accusa è una mera ipotesi: un’ipotesi falsificabile nel contraddittorio tra le parti, secondo la logica epistemologica richiamata da Popper[13].
Sotto questo profilo, la preoccupazione del pubblico ministero “super-poliziotto” appare infondata: il pubblico ministero continuerà a svolgere il proprio ruolo istituzionale, in scienza e coscienza, come tutti gli attori processuali, senza alcuna mutazione qualitativa dei suoi poteri.
La riforma mira, piuttosto, a rafforzare la terzietà del giudice, valore prioritario nell’architettura costituzionale del processo penale.
6. Avvocato e Costituzione.
Alcuni sostengono — erroneamente — che nel processo penale il pubblico ministero e il giudice condividerebbero un medesimo fine pubblicistico, una medesima comunanza teleologica: perseguire la punizione del colpevole o l’assoluzione dell’innocente. Da questa impostazione si giunge talvolta a giustificare l’idea dell’unicità delle carriere, ritenendo che organo requirente e giudice operino, pur con ruoli diversi, verso un’unica finalità pubblica, mentre l’avvocato difensore perseguirebbe, per contro, un fine meramente “privato”, limitato all’interesse del proprio assistito.
A questa ricostruzione, tecnicamente fragile, si può replicare agevolmente. Se davvero quello del difensore fosse un ruolo puramente privato, allora la difesa sarebbe sempre rinunciabile. Il fatto che, al contrario, la Costituzione e il sistema processuale rendano obbligatoria la difesa tecnica nel processo penale dimostra esattamente l’opposto: la funzione difensiva non appartiene alla sfera privata del singolo, ma è anch’essa una funzione essenziale, pubblica e ineliminabile, indispensabile alla realizzazione del giusto processo.
L’avvocato difensore non è portatore di un interesse privatistico isolato, bensì di una funzione senza la quale il processo penale perderebbe la propria legittimità costituzionale: è una garanzia strutturale, non un “servizio privato”, una funzione insopprimibile ai fini della realizzazione dell’equilibrio dialettico tra le parti.
Chi sostiene il contrario dovrebbe riflettere proprio sul ruolo elevato e imprescindibile che la difesa ha assunto nella nostra storia Repubblicana, che restituisce esempi emblematici della natura pubblica e talora rischiosa di tale funzione.
Il processo alle Brigate Rosse dovrebbe insegnare: vi furono Avvocati che pagarono con la vita l’esercizio della funzione difensiva. Ma troppo spesso la memoria istituzionale si affievolisce e questi insegnamenti si dimenticano.
Eppure, basterebbe rileggere la sentenza n. 125 del 1979 della Corte costituzionale[14] che rigettò le censure allora sollevate con riguardo agli artt. 125 e 128 c.p.p. abrogato, in riferimento agli artt 2 e 24 Cost., in merito alla obbligatorietà del munus difensivo: dall’inviolabilità della difesa il giudice delle leggi trasse i corollari della obbligatorietà e della irrinunciabilità, con affermazioni tanto perentorie quanto chiare e floride di implicazioni[15]: si tratta di una lezione sempre attuale, che dovrebbe orientare la riflessione contemporanea, troppo spesso incline a misconoscere la reale statura costituzionale della difesa.
Per questi motivi, giustamente, alcuni sostengono che per completare la riforma occorrerebbe menzionare espressamente l’avvocatura in Costituzione[16].
La figura del difensore, invero, è già “protetta” dall’art. 24 Cost., che, come sappiamo, afferma al secondo comma che “la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Questa previsione presuppone e tutela implicitamente il ruolo dell’avvocato. Forse, però, menzionarlo espressamente potrebbe essere utile oltreché opportuno (anche per superare quelle letture riduttive e fuorvianti che talvolta si affacciano all’orizzonte) ma questa, a ben guardare, è un’altra storia.
Prima, è meglio stabilizzare il concetto di terzietà del giudice, quale stella polare del giusto processo: esattamente quello che fa l’attuale riforma costituzionale sulla separazione delle carriere
7. La fallacia dell’obiezione sulla ragionevole durata del processo.
Ritornando all’articolo 111 della Costituzione, il secondo comma si completa con un riferimento alla necessaria ragionevole durata del processo.
Orbene, tra le critiche più ricorrenti rivolte alla riforma sulla separazione delle carriere vi è l’obiezione secondo cui tale intervento non inciderebbe sui problemi di efficienza del sistema giudiziario, e in particolare sulla ragionevole durata dei processi.
Questa obiezione, spesso avanzata dai detrattori del “sì”, presenta diverse criticità concettuali.
In primo luogo, essa non è strettamente conferente rispetto alla riforma in discussione. La separazione delle carriere non ha come obiettivo primario l’aumento della rapidità dei procedimenti, né pretende di affrontare l’intero problema della lentezza giudiziaria o dell’efficienza del sistema. L’obiezione, quindi, si concentra su un parametro estraneo alla portata della riforma, facendo apparire il cambiamento come inefficace rispetto a finalità che non erano in discussione.
In secondo luogo, l’argomento è fallace sotto un profilo logico più profondo. Esso presuppone implicitamente che la ragionevole durata del processo sia un valore prioritario assoluto, quasi come se un processo giusto coincidesse necessariamente con un processo rapido. Questa impostazione è problematica: un procedimento che si conclude velocemente ma senza garantire i diritti delle parti — ad esempio, producendo una condanna ingiusta — non può essere considerato giusto.
La riforma sulla separazione delle carriere, al contrario, si fonda sul rafforzamento della terzietà del giudice, che è una delle garanzie essenziali della persona nel processo penale. Da questo punto di vista, ragionevole durata del processo e tutela delle garanzie individuali non sono concetti antitetici o alternativi, ma devono essere considerati come un binomio inscindibile[17]. Un processo può definirsi veramente “ragionevole” soltanto se le decisioni sono adottate da giudici terzi e imparziali, in grado di garantire l’effettiva tutela dei diritti della persona.
In sostanza, la riforma, rafforzando la terzietà del giudice e consolidando il modello accusatorio, può migliorare l’efficienza e la ragionevole durata del processo. Non perché acceleri forzosamente i tempi, ma perché un procedimento strutturalmente più chiaro, ordinato e rispettoso delle garanzie costituzionali consente di ridurre conflittualità inutili, contenziosi secondari e impugnazioni derivanti da violazioni del diritto.
In altre parole, un processo giusto è anche più efficiente, nella misura in cui la tutela dei diritti delle parti riduce il rischio di errori e procedimenti supplementari e ulteriori.
Da questo punto di vista, l’obiezione secondo cui la riforma non inciderebbe sulla durata dei procedimenti ignora il nesso essenziale tra terzietà del giudice e effettiva ragionevole durata del processo, basando la critica su una falsa contrapposizione tra efficienza e garanzie.
Del resto, la stessa obiezione potrebbe essere strumentalmente mossa al processo accusatorio[18]. A ben guardare, neppure esso riduce astrattamente la durata dei tempi processuali, anzi li aggrava; ma non è un aggravamento “reale”, è semplicemente la condivisione di un sistema assiologicamente orientato, in cui «la caccia vale più della preda»[19], in cui cioè le regole del gioco valgono più del risultato, poiché una giusta decisione non può prescindere dal rispetto delle norme gnoseologiche preordinate all’accertamento penale.
La vera efficienza, per vero, non può che passare dal rispetto delle garanzie della persona in un processo penale autenticamente liberale[20] o che aspiri, come giusto che sia, ad essere tale.
[1] Nel senso che i primi due commi dell’art. 111 Cost. abbiano portata generale e, in quanto tale, debbano essere riferiti ad ogni processo – anzi, ad ogni ipotesi di esercizio di potestà giurisdizionale – v, tra gli altri, M. CECCHETTI, voce Giusto processo (dir. cost.), in Enc. dir., Agg. V., Giuffrè, Milano, 2001, p. 615; C. CONTI, voce Giusto processo (dir. proc. pen.), ivi, p. 629; G. VASSALLI, Introduzione al tema, in AA.VV., Il giusto processo, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 2003, p. 22: i primi due commi dell’articolo 111 Cost. «hanno chiaramente valore generalissimo, per ogni tipo di giurisdizione e per ogni materia sottoposta a controllo giurisdizionale».
[2] Il contraddittorio assurge a principio basilare dell’ordinamento: come efficacemente è stato detto, «l’inequivocabile scelta di fondo compiuta dal legislatore costituzionale è stata quella di fare del contraddittorio l’elemento nucleare della giurisdizione»: così G. GIOSTRA, Analisi e prospettive di un modello probatorio incompiuto, in Questione giustizia, 2001, n. 6, p. 1130.
[3] La letteratura in materia ha raggiunto dimensioni ragguardevoli: non possono, d’altronde, non essere qui almeno richiamati G. DI CHIARA, L’incompatibilità endoprocessuale del giudice, Giappichelli, 2000, nonché P.P. RIVELLO, L’incompatibilità del giudice penale, Giuffrè, 1996.
[4] C. cost., sent. 24 aprile 1996, n. 131, in Giur. cost., 1996, p. 1139 ss.
[5] C. cost., sent. 24 aprile 1996, n. 131, cit., § 3.1 del Considerato in diritto.
[6] Sempre C. cost., sent. 24 aprile 1996, n. 131, cit., § 3.1 del Considerato in diritto.
[7] Testo di legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 253 del 30-10-2025, che, come noto, sarà sottoposto al referendum nei prossimi mesi.
[8] Nella sua formulazione primigenia, l’art. 111 Cost. constava di tre commi. Nello specifico, il 1° comma conteneva la garanzia della motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali. Il 2° comma, a sua volta, assicurava l’esperibilità del ricorso in Cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale. Il 3° comma, infine, fissava i limiti “per i soli motivi inerenti alla giurisdizione” del ricorso in Cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.
[9] Come noto, con l’art. 1 della l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, è stato modificato l’art. 111 della Costituzione, con l’inserimento nella Carta fondamentale della Repubblica dei principi ricompresi nella formula del “giusto processo”. Sulla genesi e i contenuti della riforma cfr., tra gli altri, S. BUZZELLI, voce Giusto processo, in Dig. disc. pen., Agg. II, Utet, Torino, 2004, p. 342 ss.; M. CHIAVARIO, voce Giusto processo. II)Processo penale, in Enc. giur. Treccani, Roma, 2001; G. CONSO, Introduzione, in G. CONSO – V. GREVI (a cura di), Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, 2008, p. XXX ss.; F. CORDERO, Procedura penale, Giuffrè, Milano, 2000, p. 1210 ss.; P. FERRUA, Il «giusto processo» in Costituzione, in Dir. e giust., 2000, n. 1, pp. 4, 78 ss.; ID., Il processo penale dopo la riforma dell’art. 111 della Costituzione, in Questione giustizia, 2000, p. 49 ss.; V. GREVI, Dichiarazioni dell’imputato sul fatto altrui, diritto al silenzio e garanzia del contraddittorio (dagli insegnamenti della Corte costituzionale al progettato nuovo modello di «giusto processo»), in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, p. 821 ss., ora in ID., Alla ricerca di un processo penale «giusto». Itinerari e prospettive, Giuffrè, Milano, 2000, p. 235 ss.; ID., Processo penale, «giusto processo» e revisione costituzionale,in Cass. pen., 1999, p. 3317 ss., ora in ID., Alla ricerca, cit., col titolo Processo penale e «giusto processo» alla vigilia della riforma dell’art. 111 Cost., p. 289 ss.; ID., Spunti problematici sul nuovo modello costituzionale di «giusto processo» penale (tra «ragionevole durata», diritti dell’imputato e garanzia del contraddittorio), in Pol. dir., 2000, p. 423 ss., ora in ID., Alla ricerca, cit., p. 309 ss.; E. MARZADURI, La riforma dell’art. 111 Cost., tra spinte contingenti e ricerca di un modello costituzionale del processo penale, in Leg. pen., 2000, p. 755 ss.; ID., Commento all’art. 1 l. cost. 23/11/1999 n. 2 (“Giusto processo”), in Leg. pen., 2000, p. 762 ss.; G. SPANGHER, Il «giusto processo» penale, in Studium iuris, 2000, p. 255 ss.; G. UBERTIS, voce Giusto processo (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Annali, II, tomo I, Giuffrè, Milano, 2008, p. 419 ss.
[10] Sulla fondamentale distinzione tra sistema processuale accusatorio e sistema processuale inquisitorio, v., per tutti, G. CONSO, voce Accusa e sistema accusatorio – b) Diritto processuale penale, in Enc. dir., vol. I, Giuffrè, Milano, p. 334 ss.; G. ILLUMINATI, voce Accusatorio ed inquisitorio (sistema), in Enc. giur. Treccani, vol. I, Roma, 1988.
[11] Senza pretesa di completezza, cfr., sul punto, E. AMODIO, Modello accusatorio e separazione delle carriere, in DisCrimen, 17 giugno 2024; L. FILIPPI, Ma davvero vogliamo conservare ancora l’ordinamento giudiziario fascista, senza attuare l’art. 111 Cost.?, in Terzultima Fermata, 9 dicembre 2025; A. GUSTAPANE, Il Pubblico ministero nella Costituzione riformata dalla legge Meloni/Nordio, in La Giustizia Penale, fasc. VI, novembre-dicembre 2025, in corso di pubblicazione; O. MAZZA, Le ragioni del garantismo in favore della separazione delle carriere, in Diritto di Difesa, 9 settembre 2025. Al riguardo, a sostegno della legge costituzionale de qua,v. pure il Documento del Direttivo dell’Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale (ASPP), leggibile in Sist. pen., 25 novembre 2025, secondo cui la riforma costituzionale tende «ad una più coerente e concreta attuazione del “giusto” processo penale, così come delineato dall’art. 111 Cost.». Va peraltro segnalato che altri Docenti di Procedura penale hanno sottoscritto un diverso documento, sempre consultabile in Sist. pen., 26 novembre 2025, esprimendo invece ragioni di contrarietà rispetto alla novella che ci occupa.
[12] Anche le apparenze rivestono una certa importanza e «non si deve solo fare giustizia, ma si deve anche vedere che è stata fatta», poiché il fine da salvaguardare, quale valore prioritario in una società democratica, è infatti la fiducia dei cittadini nella amministrazione della giustizia: in termini Corte eur. dir. uomo, 16 ottobre 2018, Daineliene contro Lituania; 31 ottobre 2017, Kamenos contro Cipro; 20 settembre 2016, Karelin contro Russia; Grande Camera, 23 aprile 2015, Morice contro Francia; 15 gennaio 2015, Dragojević contro Croazia.
[13] K. POPPER, Logica della scoperta scientifica, Einaudi, 1970 (prima edizione italiana del saggio pubblicato per la prima volta in tedesco nel 1934).
[14] C. cost., sent. 10 ottobre 1979, n. 125.
[15] C. cost., sent. 10 ottobre 1979, n. 125, § 7 del Considerato in diritto: «si deve, allora, affermare che speculare alla inviolabilità del diritto di difesa, è la irrinunciabilità di esso, quali che ne siano le concrete modalità di esercizio. Il diritto di difesa, infatti, nel processo penale, è preordinato a tutelare beni e valori fondamentali dell’uomo, dei quali in quel procedimento si discute e decide, nonché a maggiormente garantire, anche nell’interesse dell’imputato, l’osservanza di principi dell’ordinamento costituzionale, che attengono specificamente alla disciplina del processo penale medesimo. L’imputato non può rinunziare ai diritti inviolabili dei quali è titolare, né può disporre delle garanzie che gli derivano dalle norme costituzionali suaccennate».
[16] Varie le proposte di legge mirate a riconoscere il ruolo e la funzione anche pubblicistica svolta dall’avvocato, al contempo coniugandola con la natura libera della professione forense: senza pretesa di completezza, cfr. la proposta avanzata dal Consiglio Nazionale Forense, consultabile sul sito www.consiglionazionaleforense.it, il disegno di legge n. 1199 del 2019 a firma dei Senatori Patuanelli e Romeo (di cui non è ancora iniziato l’esame), come pure, sempre a titolo di esempio, le proposte di legge costituzionale avanzate rispettivamente il 13 ottobre 2022 e l’8 maggio 2024 d’iniziativa dei deputati Pittalis e Maschio, senza considerare la presa di posizione del Ministro della Giustizia Carlo Nordio che, intervenuto al Convegno per i 150 anni della prima legge istitutiva dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, ha affermato che la figura dell’Avvocato, non inserita nell’attuale riforma, verrà introdotta prossimamente in Costituzione in quanto “consustanziale alla libertà e alla democrazia” (intervento, quest’ultimo, leggibile in www.gnewsonline.it, Quotidiano del Ministero della giustizia,6 dicembre 2024).
[17] Ci sono due modi di interpretare la dialettica ragionevole durata/garanzie fondamentali. Si possono intendere i due concetti come tra loro radicalmente inconciliabili e questa idea va chiaramente avversata, oppure, al contrario, come ampiamente compatibili ed anzi come integrantesi l’uno con l’altro: è in questa seconda direzione che ci si dovrebbe muovere atteso che può essere considerata ragionevole solo quella durata del procedimento che consenta il legittimo esplicarsi delle garanzie della persona, evitando al contempo inutili lungaggini e tempi morti, non funzionali ad un esercizio dei diritti dell’individuo. In questa prospettiva, occorre saper distinguere tra garanzie indispensabili e garanzie superflue, le quali ultime, a ben vedere, non assurgono a dignità di vere garanzie e, per ciò solo, sono passibili di essere censurate sotto il profilo della ragionevolezza. In argomento, cfr. G. ILLUMINATI, Procedimento penale di pace: ragionevole durata e garanzie fondamentali, in M.L. BUSETTO, a cura di, Procedimento penale di pace e principi costituzionali, Atti del Convegno, Trento, 1-2 febbraio 2008, Quaderni del Dipartimento, Università degli Studi di Trento, Trento, 2009, pp. 25 ss.
[18] Si giunge così alla stessa matrice del codice del 1988: in tanto il processo accusatorio può funzionare in quanto vi siano meccanismi di definizione della regiudicanda alternativi al dibattimento, che rappresenta certamente l’emblema del modello ma che richiede costi e tempi notevoli: in argomento, in termini generali, tra gli altri, cfr. G. CONSO, Introduzione, in G. CONSO-V.GREVI-M. BARGIS (a cura di), Compendio di procedura penale, Cedam, 2016, p. XLIX; G. LOZZI, Giudizi speciali e deflazione del dibattimento, in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da M. CHIAVARIO, vol. IV, Utet, 1990, p. 758.
[19] Così F. CORDERO, Diatribe sul processo accusatorio, in ID., Ideologie del processo penale, Giuffrè, Milano, 1966, p. 220.
[20] In argomento, v. D. NEGRI, Il processo penale liberale nella postmodernità. Anacronismo o costante attualità di un ideale?, in DisCrimen, 4 dicembre 2025, in cui l’Autore illustra il perché la qualifica di liberale non si esaurisce in quella di giusto processo, anche per la dimensione politica ad essa sottesa, ricostruendone i caratteri connotativi quali la presunzione di innocenza e la stretta legalità processuale.


