Sequestro probatorio di dati digitali e proporzionalità temporale: ragionevolezza vs tassatività

Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza 8 gennaio 2026 (ud. 3 dicembre 2025), n. 543

La valenza costituzionale del principio di proporzionalità non consente “zone franche” e, dunque, la proporzione temporale del vincolo reale deve essere, nei limiti di una ragionevole previsione, considerata già al momento dell’adozione della misura cautelare reale.
La necessità di garantire la proporzionalità del vincolo reale, già al momento della sua genesi, non impone, tuttavia, la necessità di indicare un esatto termine di durata del vincolo reale già nel decreto o di prefissare in termini determinati e inderogabili la durata delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, in quanto il pubblico ministero non sarebbe obiettivamente in grado di prevedere gli stessi all’atto dell’emissione del decreto di sequestro probatorio e vi sarebbe il rischio di penalizzare in modo eccessivo e ingiustificato le stesse legittime iniziative dell’autorità giudiziaria volte all’accertamento dei reati

In ipotesi di sequestro probatorio, la proporzionalità temporale del vincolo reale non dipende dal rispetto, o meno, di termini perentori che sarebbe onere dell’autorità indicare ex ante nella motivazione del provvedimento, ma dal confronto tra la durata del sequestro e la complessità istruttoria del caso concreto. Tale precisazione, contenuta nella sentenza in commento, esplicita un concetto moderno di “tassatività processuale”, che si allontana dalla comfort zone della “determinatezza” per inoltrarsi nel più arduo perimetro della “ragionevolezza”, controllabile mediante motivazione rafforzata.

In the event of evidentiary seizure, the temporal proportionality of the real restriction does not depend on whether or not peremptory deadlines are met, which the authority should indicate ex ante in the reasoning for the order, but on the comparison between the duration of the seizure and the investigative complexity of the specific case. This clarification, contained in the judgment under comment, articulates a modern concept of “procedural strictness,” which departs from the comfort zone of “determinacy” to enter the more arduous perimeter of “reasonableness,” which can be verified through reinforced reasoning.

1. Sul sequestro di dispositivi informatici o telematici

Il sequestro di un dispositivo informatico o telematico consiste in un’operazione complessa, la quale consta delle seguenti fasi propedeutiche: 1) apprensione fisica del dispositivo fonte di prova; 2) realizzazione della copia forense; 3) estrapolazione ed analisi dei dati ritenuti in concreto rilevanti[1].

La prima fase è assimilabile a qualsiasi altra attività forense finalizzata a rinvenire e cautelare, sulla scena criminis, elementi utili alle indagini. La copia forense viene realizzata mediante bit stream image, in modo da garantire la conservazione dei dati originali, impedendone l’alterazione, secondo quanto prescritto dagli artt. 244, comma 2, 247, comma 1 bis, 260, comma 2, 254 bis, 352, comma 1 bis e 354, comma 2, c.p.p. L’estrapolazione e l’analisi dei dati rilevanti avviene mediante accertamento tecnico sul materiale oggetto di acquisizione/sequestro. Le norme di riferimento sono rappresentante dagli art. 359 e 360 c.p.p.

La durata temporale del sequestro informatico risente di tale complessità[2]: mentre, infatti, la riconsegna del dispositivo-contenitore può avvenire subito dopo la realizzazione della copia forense, per la restituzione della copia clone è necessario attendere la conclusione della fase di estrapolazione ed analisi dei dati, la quale, soprattutto in ipotesi di contraddittorio tecnico, può ragionevolmente protrarsi più a lungo nel tempo[3].

2. Proporzionalità temporale: ragionevolezza vs tassatività

In ipotesi di sequestro di dispositivi informatici o telematici, in ossequio al principio di proporzionalità, non vi è alcun dubbio che i dati pertinenti al reato devono essere selezionati in tempi ragionevolmente brevi, con organizzazione finalizzata a tale scopo a carico del pubblico ministero che ha proceduto al sequestro (o alla convalida del sequestro)[4].

Il punctum dolens di tale condivisibile assunto è rappresentato dal significato che è ragionevole attribuire al concetto di “organizzazione” del pubblico ministero, ossia dalla declinazione del principio di proporzionalità temporale, il quale, se correttamente interpretato, è in grado di evitare che il sequestro informatico sia ingiustificatamente vessatorio senza scadere nella irragionevolezza rappresentata da termini perentori di durata del vincolo.

Da un lato, il sequestro dei dati informatici non può e non deve essere inutilmente vessatorio nei confronti di chi lo subisce, circostanza senz’altro integrata qualora si consentisse una durata sine die del vincolo reale: il diritto alla riservatezza informatica e al dominio sui propri dati, nonché il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare impongono innanzitutto una durata ragionevole del sequestro[5]: il tempo necessario a effettuare la selezione dei dati pertinenti e rilevanti «non può essere un fattore neutro destinato a pregiudicare chi, indagato, ma soprattutto terzo estraneo al reato, ha già subito la limitazione del diritto di sindacare sin da subito, con rigore, l’esistenza del nesso di strumentalità tra res e reato»[6].

Dall’altro lato, tuttavia, è necessario salvaguardare l’efficacia delle esigenze investigative sottese al provvedimento di sequestro: per essere utile allo scopo per il quale viene disposto, il sequestro informatico deve avere una durata tale da consentire di estrapolare dal dispositivo fonte di prova elementi utili dal punto di vista forense. Da questo angolo di osservazione, risponde ad un criterio logico, prima ancora che giuridico, la considerazione -contenuta nella parte motiva della sentenza in commento- secondo la quale l’autorità che dispone il sequestro, ex ante, non conosce le difficoltà tecnico-operative che gli operatori dovranno affrontare nell’esecuzione del provvedimento[7], con la conseguenza che imporre un termine perentorio di durata del vincolo rischierebbe di penalizzare eccessivamente l’accertamento dei fatti.

Proporzionalità temporale, dunque, significa “ragionevolezza” della durata del vincolo -la quale dovrà essere parametrata ex post alla specifica ed effettiva complessità istruttoria del caso concreto- e non “perentorietà” di termini per l’esecuzione delle operazioni, da indicare tassativamente ex ante nel provvedimento di sequestro.

Tale conclusione non è affatto in contrasto con il recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità[8] secondo il quale il provvedimento di sequestro deve essere assistito da una adeguata motivazione[9], contenente, tra le altre cose, i tempi entro cui effettuare la selezione dei dati sequestrati, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.

A ben guardare, infatti, la contraddizione è soltanto apparente: dal punto di vista della tempistica, ciò che si può “ragionevolmente” pretendere ex ante all’atto dell’adozione del decreto di sequestro è soltanto l’indicazione di una «scansione prevedibile delle operazioni», ma non certo un termine perentorio di durata del vincolo. Peraltro, anche l’eventuale indicazione di un termine «lascia […] ferma la possibilità per il Pubblico Ministero di prorogare il termine originariamente indicato e di modularlo progressivamente in ragione delle obiettive evenienze del caso concreto»[10].

3. Le conseguenze processuali

Come noto, la proporzionalità di un provvedimento di sequestro probatorio può essere valutata da diversi punti di vista. In particolare, in dottrina[11] si distinguono i seguenti profili: 1) qualitativo; 2) quantitativo; 3) temporale.

Ebbene, non vi è dubbio che la violazione del principio di proporzionalità dal punto di vista qualitativo[12] o quantitativo[13] determina una illegittimità originaria del provvedimento di sequestro probatorio, con conseguente possibilità di ottenere il suo annullamento in sede di riesame o all’esito di ricorso in cassazione, ex artt. 324 e 325 c.p.p.

Diversa, invece, è l’ipotesi della mancanza di proporzionalità temporale del vincolo, la quale, per quanto sopra esposto, non è ragionevolmente apprezzabile nella fase genetica del sequestro, ma esclusivamente ex post, durante la fase esecutiva delle operazioni. Il rimedio processuale contro eventuali abusi, in questo caso, è rappresentato dall’art. 262 del codice di rito, a mente del quale, una volta cessate le esigenze probatorie, le cose sequestrate devono essere restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza definitiva[14].


[1] Per un approfondimento sul collegamento implicito, ma inequivocabile, tra la prova informatica e la scienza nota come computer forensics, cfr. S. Aterno, Acquisizione e analisi della prova informatica, in Dir. pen. proc., 2008, suppl. al n. 6, 61 ss., nonché S. Aterno, Digital forensics (investigazioni informatiche), in Dig. disc. pen. (agg.), 2014, 217-247.

[2] Cass. pen., Sez. VI, 4.3.2020, n. 13165, Rv. 279143.

[3] Con la seguente precisazione: a parere dei giudici di legittimità, la restituzione, previo trattenimento di copia, del supporto fisico di memorizzazione non elimina il pregiudizio conseguente al mantenimento del vincolo sui dati informatici che, distinti dal contenitore, incidono direttamente su interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento costituito. Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 15.4.2024, n. 17312, in CED, n. 286358.

[4] Cfr. Cass., sez. II, 15.12.2023, n. 50009, in Guida dir., 2024, 8, 76. Il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire un’adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Cass., sez. VI, 15.2.2024, Corsico, in CED 286358-03).

[5] «Il sequestro di un dispositivo non comporta soltanto l’apprensione materiale di un oggetto, ma permette la acquisizione di vasti insiemi di dati (bulk data), in buona parte non pertinenti all’indagine, e comunque suscettibili di interferire in misura rilevante con diritti fondamentali della persona (il diritto alla vita privata e familiare, al dominio sui propri dati, alla privacy)». Così, M. Caianiello, Ancora in tema di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali (disegno di legge C. 806), in sistemapenale.it, 3 luglio 2025. «Il vincolo ablativo, dunque, ha una duplice finalità: la privazione fisica dello strumento elettronico e la privazione di quel luogo virtuale nel quale i dati e le informazioni sono archiviati». Così. D. Curtotti, Brevi note in tema di proporzionalità del decreto di sequestro probatorio, in Giur. it., 2024, 12, p. 2700. V., inoltre, S. Signorato, Le indagini digitali. Profili strutturali di una metamorfosi investigativa, Torino, 2018, 44.

[6] Cass. pen. Sez. VI, 14.6.2022, n. 37349, con nota di M. Niccolini, in Dir. pen. proc., 2023, 4, p. 535.

[7] «La ragionevole durata del sequestro deve essere valutata in rapporto alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell’indagato che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati». Così, P. Tonini – C. Conti, Il diritto delle prove penali, cit., p. 501. In giurisprudenza, cfr. Cass., sez. II, 23.3.2023, in CED 284393-01.

[8] Ossia: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria. Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 24.4.2024 (ud. 15.2.2024), n. 17312, in Giur. it., 2024, 12, p. 2698, con nota di D. Curtotti, Brevi note in tema di proporzionalità del decreto di sequestro probatorio, cit., p. 2700, nonché Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 18.9.2025) 7.10.2025, n. 32945.

[9] Ma sarebbe preferibile parlare di “motivazione rafforzata”, poiché tutte le motivazioni dovrebbero essere “adeguate”. Sul tema, in dottrina, v. M. Cecchi, La motivazione rafforzata del provvedimento. Un nuovo modello logico-argomentativo di stilus curiae, Milano, 2021, pp. 437 e ss.

[10] Così, Cass. Pen., Sez. VI, 8.1.2026 (ud. 3.12.2025), n. 543, in commento.

[11] P. Tonini – C. Conti, Il diritto delle prove penali nel si-stema accusatorio contemporaneo, cit., pp. 497 e ss.; C. Bonzano, Gli accertamenti medici coattivi. Legalità e proporzionalità nel regime della prova, cit., pp. 114 e ss.

[12] Per violazione del cd. divieto di autoevidenza probatoria o per violazione del cd. divieto di sequestro esplorativo. Cfr. Cass., sez. un., 19.4.2018, n. 36072, nonché Cass., sez. VI, 30.10.2020, in Giur. pen., 3 novembre 2020.

[13] Per violazione del cd. divieto di sequestro indiscriminato. Cfr. Cass., sez. VI, 19.1.2018, in CED 272538; Cass., sez. VI, 15.4.2014, in CED 260068; Cass., sez. VI, 15.4.2014, M.C., in Dir. pen. proc., 2014, 1186; Cass., sez. II, 9.12.2011, in CED 252054; Cass., sez. VI, 31.5.2007, n. 40380, in Dir. Internet, 2008, 1, 80. Nel medesimo solco ermeneutico è stato ritenuto illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori dell’intero archivio di documentazione cartacea di un’azienda, che conduca a una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute, senza che siano indicati specificamente quali documenti siano funzionali all’accertamento dei fatti oggetto di indagini (Cass., sez. VI, 26.9.2019, in Studium juris, 2020, 5, 630).

[14] Cfr. Così, Cass. Pen., Sez. VI, 8.1.2026, n. 543, cit.

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