Sospensione del processo e messa alla prova per adulti: tra patologie del sistema, nodi interpretativi e “riforma Cartabia”.

Sommario: 1. Dalle patologie del sistema sanzionatorio al probation per adulti – 2. Inquadramento sistematico – 3. Grovigli interpretativi: il programma trattamentale è una crtipo-condanna? – 4. La dilatazione dell’ambito di operatività: tra giurisprudenza e Riforma Cartabia – 5. Un istituto nel solco della giustizia riparativa – 6. Il restyling della messa alla prova: la mediazione penale nel programma di trattamento – 7. La messa alla prova nella “logica economica” del processo penale.

ABSTRACT

Il presente contributo analizza l’istituto della messa alla prova alla luce delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia che, lungo la traiettoria dell’efficienza processuale, ha inciso – tra le varie cose – anche sul probation per adulti. L’Autrice, nel ripercorrere i tratti salienti dell’istituto e le principali criticità operative, evidenzia come queste abbiano, poi, guidato la mano del legislatore riformatore che ha introdotto un vero e proprio restyling della messa alla prova. L’analisi si sposterà, infine, sul rapporto tra il rito speciale in questione e la logica economica del processo penale.

This paper analyzes the institution of probation, reinterpreting it in light of the changes introduced by the Cartabia Reform, which, along the lines of procedural efficiency, has impacted—among other things—adult probation. The author, retracing the institution’s salient features and its main operational challenges, highlights how these subsequently guided the reformist legislator, who introduced a genuine redesign of probation. The analysis will then focus on the relationship between this special procedure and the economic logic of criminal proceedings.

  1. Dalle patologie del sistema sanzionatorio al probation per adulti.

La messa alla prova, introdotta dalla l. 67/2014, è – come noto – strutturata sull’esigenza di individuare soluzioni alternative sia alla pena, sia al processo, ispirandosi al principio di residualità della sanzione penale e di minor sacrificio possibile della libertà personale[1].

Più ampiamente, le radici dell’istituto appaiono radicate nella patologia del sistema sanzionatorio e nello iato strutturale tra il modello costituzionale della pena rieducativa e la sua concreta attuazione[2], atteso che la funzione afflittiva e selettiva della reclusione continua a prevalere sulla dimensione di reinserimento sociale[3]. Non a caso si è sostenuto che la rieducazione rischia spesso di ridursi a mera formula retorica, ad una sorta di «ipocrisia istituzionale»[4].

A ben osservare, quindi, la patologia della pena sembra essere strettamente connessa al permanere di un assetto in cui il carcere resta il fulcro del sistema e risulta, comunque, caratterizzato da una sostanziale incapacità di attivare percorsi stabili di lavoro, formazione, risocializzazione, in contraddizione con il volto umanistico[5] che la Costituzione assegna alla pena[6].

In tale scenario, nel silenzio normativo, ad avvicinare la pena reale al suo volto costituzionale[7]  è stata la stessa Consulta con i preziosi interventi in tema di principio di proporzionalità della pena[8] e finalità della sanzione detentiva[9]. Ugualmente significativo è il contributo della Corte EDU, con le pronunce sul sovraffollamento carcerario[10] e sull’ergastolo[11].

In questo perimetro argomentativo, strettamente connesso alla crisi della pena nel sistema processual-penalistico nostrano, si è sviluppato l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova che ha lo scopo (quantomeno in potenza) di valorizzare il paradigma reattivo-premiale, al fine di conseguire un sostenibile equilibrio del sistema di giustizia penale attraverso percorsi di rieducazione, risocializzazione e riparazione[12].

2. Inquadramento sistematico

È ormai noto come la messa alla prova costituisca un rito alternativo al processo,essendoconnotata da un’intrinseca dimensione processuale[13] e rappresentando, di fatto, «un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio»[14]. L’istituto si pone, dunque, in radicale alternativa alla celebrazione di ogni tipologia di giudizio di merito e si concretizza in un percorso alternativo rispetto all’accertamento giudiziale penale, finalizzato alla risocializzazione e rieducazione dell’imputato[15]. A ben vedere, esso svolge una funzione di deflazione e di de-carcerizzazione, conferendo al processo e alla pena un ruolo di extrema ratio, limitato alle sole ipotesi di esito negativo della prova[16].

Tuttavia, la deflazione non rappresenta l’unico scopo dell’istituto qui in esame, atteso che lo spirito della disciplina della messa alla prova è quello di riconoscere agli imputati la possibilità di procedere ad una risocializzazione e comunque di accedere ad un percorso  di rieducazione, in conformità al disposto dell’art. 27 Cost., comma 3[17].

Di conseguenza, tra le principali funzioni del probation vi è quella di favorire il recupero dell’autore del reato, attraverso un percorso alternativo alla pena[18].

In tale prospettiva, si possono cogliere le coordinate tipiche della messa alla prova: essa è un istituto di matrice risocializzante e rieducativa, atteso che all’indagato/imputato viene offerto un percorso alternativo al processo e alla pena, che prevede il suo coinvolgimento attivo attraverso comportamenti finalizzati alla riparazione, al confronto con la vittima del reato e al lavoro di pubblica utilità. Queste caratteristiche permettono all’istituto di delineare i tratti di quel modello di giustizia meno repressivo, alternativo al processo e basato su un paradigma rieducativo, riabilitativo e conciliativo[19].

Ratio di fondo dell’istituto è, dunque, «l’eradicazione completa delle tendenze di condotta antigiuridica del soggetto»[20]. Diversamente detto, la messa alla prova può rappresentare un beneficio non solo per l’imputato, ma per la collettività, inserendosi – come si vedrà nel prosieguo – nel solco della giustizia riparativa.

3. Grovigli interpretativi: il programma trattamentale è una crtipo-condanna?

La messa alla prova ha, sin dalla sua introduzione, aperto numerose questioni interpretative circa la sua natura (rito premiale o cripto condanna), i cui nodi sono stati, almeno in parte, dissipati dalla giurisprudenza.

A ben vedere, i primi commentatori dell’istituto, già dall’analisi progetto di legge[21], hanno osservato come «la sospensione del processo penale condizionata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità [avrebbe finito] per tradursi in una cripto-condanna concordata a pena sostitutiva, di dubbia compatibilità con il principio nulla poena sine iudicio»[22], atteso che nel programma di trattamento è previsto il lavoro di pubblica utilità che viene, però, eseguito in assenza di una sentenza di condanna[23].

In senso contrario, si è invece ritenuto che la condivisione da parte dell’imputato del programma trattamentale e, nel contempo, la manifestazione del consenso in tutte le fasi del probation, rendessero il lavoro di pubblica utilità (e l’intero programma di messa alla prova) sicuramente non assimilabile ad un provvedimento sanzionatorio[24].

Considerazioni alle quali ha aderito anche la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità del nuovo istituto con il principio della presunzione di non colpevolezza (rectius di innocenza)[25]. La messa alla prova, infatti, pare collocarsi tra quei procedimenti diversi ma pur sempre rispettosi del dettato costituzionale, ponendosi – alla stregua del patteggiamento – come un «modello di accertamento meno articolato, ma pur sempre adeguato a soglie di cognizione non fittizia»[26].

Argomentazioni che hanno portato la Consulta a ritenere che «se nel procedimento di messa alla prova manca una condanna, è anche vero che correlativamente manca un’attribuzione di colpevolezza: nei confronti dell’imputato e su sua richiesta viene disposto un trattamento alternativo alla pena che invece sarebbe stata applicata nel caso di un’eventuale condanna»[27]. Ed infatti, «con riferimento alla mancanza di un formale accertamento di responsabilità e di una specifica pronuncia di condanna, la sospensione del procedimento con messa alla prova può essere assimilata all’applicazione della pena su richiesta delle parti […], perché entrambi i riti speciali si basano sulla volontà dell’imputato che, non contestando l’accusa, in un caso si sottopone al trattamento e nell’altro accetta la pena»[28].

L’istituto in esame si pone, evidentemente, come peculiare tale da non consentire un riferimento nei termini tradizionali alle categorie costituzionali penali e processuali, perché il carattere innovativo della messa alla prova segna un ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio[29]: lo stato rinuncia alla potestà punitiva in caso di buon esito di un periodo di prova controllata ed assistita[30].

4. La dilatazione dell’ambito di operatività: tra e Riforma Cartabia

La giurisprudenza di legittimità si è subito confrontata con numerose questioni che il dettato normativo aveva lasciato aperte, non a caso la messa alla prova ha interessato – sin dalla sua introduzione – sia la giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, sia il Giudice delle Leggi, chiamato più volte a confrontarsi con la compatibilità dell’istituto con la Carta Costituzionale.

Più nel dettaglio, uno dei temi che ha maggiormente interessato le Corti è quello relativo all’ambito di operatività del probation. Ed infatti, in riferimento al limite di pena edittale, previsto dall’art. 168 bis c.p., la prima esperienza applicativa aveva posto il problema delle circostanze aggravanti e, in particolare, per quelle per le quali la legge prevede una pena diversa da quella ordinaria o per le circostanze ad effetto speciale. Sul punto, il dibattito giurisprudenziale aveva fatto emergere due indirizzi contrapposti[31], culminati nella decisione delle Sezioni unite[32] che – intervenute a poco più di un anno dall’introduzione dell’istituto – avevano chiarito come  per i reati per i quali è ammessa la sospensione del procedimento con messa alla prova, occorre aver riguardo esclusivamente alla pena edittale massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dalla contestazione delle circostanze aggravanti, ivi comprese quelle per la quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

La Corte Costituzionale, sollecitata con particolare frequenza dai giudici comuni, ha più volte individuato anche i vuoti normativi incompatibili con il diritto di difesa, in riferimento, all’ambito di operatività del rito speciale. All’uopo si richiamano le pronunce della Consulta con riguardo all’art. 460, comma 1, lett. e) c.p.p., dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere, mediante l’opposizione, la sospensione del procedimento[33]; ovvero in riferimento all’art. 517 c.p.p., censurato nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova[34]. Ed ancora, è stata ritenuto lesivo del diritto di difesa anche l’art. 464-bis comma 2 e 521 comma 1 c.p.p. nella parte in cui tali disposizioni non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice, così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell’art. 168-bis c.p.[35]

Breve excursus che, seppure non esaustivo, lascia trapelare come, nel tempo, la giurisprudenza abbia offerto «una lettura costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni censurate, in grado di conservare l’armonia del sistema e garantire un quadro coerente con il favor legislativo mostrato nei confronti delle forme anticipate di definizione del processo»[36].

Più nel dettaglio, l’inclinazione dei giudici è sempre apparsa protesa ad ampliare il perimetro operativo del meccanismo di probation[37], in modo da conferire all’istituto una sempre maggiore rilevanza alla funzione special-preventiva dell’istituto.

In tale scenario, il D. Lgs. 150/2022 (meglio noto come Riforma Cartabia) sembra aver colto l’esigenza di estendere il perimetro di applicabilità della messa in prova, dettando principi e criteri direttivi in senso estensivo. Si va, così, a dilatare l’ambito di applicazione ampliando il novero dei reati a citazione diretta, di cui al riformato art. 550 comma 2, c.p.p. Il risultato è l’estensione della messa alla prova ad ulteriori e specifici reati compresi nell’attribuzione del giudice monocratico che procede all’udienza di comparizione predibattimentale di cui agli artt. 554-bis e ss. c.p.p.[38]. Sotto altro profilo, si conferisce anche al pubblico ministero la possibilità di presentare l’istanza di sospensione[39].

Il fine appare chiaro: ampliare il raggio di azione di un istituto che, nella sua originaria formulazione, risultava limitato ad una categoria tassativa di delitti che rendeva scarsamente appetibile il ricorso al rito speciale, attesa la concomitanza, in quell’area di illeciti, di plurimi e meno afflittivi istituti premiali[40].

5. Un istituto nel solco della giustizia riparativa

Nel disegno riformatore, inaugurato già dalla l. 27 settembre 2021, n. 134 e portato a compimento dalla Riforma Cartabia, la giustizia penale italiana viene riletta come un sistema strutturalmente a più piani[41], nel quale al tradizionale paradigma punitivo si affiancano – senza tuttavia esserne assorbiti – modelli negoziali e modelli riparativi, con una circolazione sempre più fitta tra premialità, giustizia contrattata e giustizia riparativa[42]. L’obiettivo ufficiale è l’efficienza (riduzione dei tempi, alleggerimento del carico dibattimentale), ma gli strumenti utilizzati finiscono per ridisegnare in profondità l’area della punibilità, spostando l’accento dal factum al post factum[43].

L’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa rappresenta, a ben vedere, uno dei pilastri della riforma, la cui definizione si rinviene nell’art. 42 d.lgs. n. 150/2022: essa consiste in un «programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità, di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato […]», avendo – quale fine – la riparazione, intesa come «qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa»[44]. Quest’ultima, nella sua accezione più ampia, è suscettibile di ricomprendere ogni paradigma, alternativo a quello classico, che mira a ristabilire un dialogo tra ordinamento giuridico, autore di reato e vittima. 

In questa prospettiva, la responsabilità perde la sua tipica veste di “colpevolezza punibile”, trasformandosi in una responsabilità, rectius capacità, di partecipare a un percorso nel quale l’autore del reato è chiamato a riconoscere l’impatto del proprio agire sulla vittima e, più ampiamente, sulla collettività. Per converso, la vittima diviene soggetto portatore di bisogni e pretese che devono tradursi nei contenuti dell’accordo riparativo[45].

In questa linea si colloca l’indubbia attenzione alla vittima offerta dalla Riforma Cartabia che, per la prima volta nell’ordinamento italiano, ne fornisce una definizione (art. 42 lett. b d.lgs. n. 150/2022), disciplina il suo diretto coinvolgimento nella risoluzione delle questioni derivanti dal reato (art. 42 lett. a d.lgs. n. 150/2022), prevede la ricostituzione dei legami con la comunità quale orizzonte finalistico della giustizia riparativa (art. 43, comma 2, d.lgs. n. 150/2022)[46]. Ugualmente, risponde a tale esigenza ristorativa sia la ricalibratura dell’art. 131‑bis c.p., che tende oggi ad assumere i tratti di una clausola generale di non punibilità a vocazione riparativa[47], sia le modifiche apportate al probation, che si apre alla mediazione penale ed esalta ulteriormente le condotte riparatorie e risarcitorie, sia l’introduzione di una prima disciplina organica della giustizia riparativa[48].

In tale contesto, seppure l’istituto della messa alla prova si avvicina al paradigma della giustizia riparativa, poiché il programma di trattamento deve di regola includere eventuali condotte risarcitorie e, ove possibile, iniziative di mediazione con la persona offesa, va comunque segnalato come esso non vi coincide pienamente, presentando significative ibridazioni con la giustizia contrattata[49]. L’istituto, a ben osservare, non è solo uno strumento ristorativo e rieducativo, ma anche (e soprattutto) un rito deflattivo che mira «a contenere l’inflazione penalistica […] verso l’obiettivo di una razionalizzazione e laicizzazione del sistema penale, attraverso la concentrazione delle risorse disponibili»[50] e, nel contempo, si pone in ottica alternativa non solo al processo, ma anche alla pena.

Più nel dettaglio, per la messa alla prova, mediazione e riparazione non sono elementi indefettibili, ma componenti possibili di un programma che ha comunque il suo baricentro nel lavoro di pubblica utilità, istituzionalmente connotato come sanzione (principale, sostitutiva o accessoria) e rafforzato, sul piano simbolico, dal meccanismo dello scomputo del periodo di prova in caso di revoca o esito negativo[51].

In altre parole, si tratta – come acutamente osservato – di «un istituto sempre sul filo del rasoio costituzionale»[52], la cui presenza nel sistema è tollerata grazie a delicati equilibri[53].

D’altro canto, la messa alla prova pare caratterizzata da una continua tensione tra prevenzione speciale e premialità[54] e tanto emerge dal fatto che se all’istituto non risultano estranei gli scopi deflativi e decarcerizzanti, a tali effetti si accompagnano inscindibilmente quelli più tipicamente riparativi e risocializzanti, collegati all’ambito concettuale della conciliazione con la persona offesa e della mediazione[55].

6. Il restyling della messa alla prova: la mediazione penale nel programma di trattamento

Da quanto sinora argomentato emerge come il probation eserciti una vera e propria funzione di selezione e di razionalizzazione nell’area intermedia dei reati di media gravità: la messa alla prova diventa il luogo in cui l’ordinamento può trasferire il baricentro della risposta punitiva e rieducativa laddove tenuità del fatto (ex art. 131‑bis c.p.) o condotte riparatorie (art. 162 ter c.p.) non sono sufficienti a giustificare la non punibilità o l’estinzione del reato e, nel contempo, la celebrazione del processo rischia di produrre pene brevi, sospese o sostituite[56].

L’istituto in esame pare rispecchiare – quantomeno in potenza – le tre linee direttrici della Riforma Cartabia: deflazione del carico penale, valorizzazione delle condotte riparatorie e apertura alla giustizia riparativa strictu sensu[57].

D’altro canto, l’art. 42 co. 1 del d.lgs. 150/2022 introduce nel programma di messa alla prova anche l’apporto «consensuale, attivo e volontario» dei soggetti coinvolti, attraverso forme di coinvolgimento dirette della vittima e dell’imputato. In tale scenario, la giustizia riparativa diviene una componente essenziale del percorso di messa alla prova.

Letto alla luce congiunta di queste prospettive, il programma – destinato a tracciare le linee progettuali del periodo di prova – può prevedere anche percorsi di mediazione con la persona offesa, attraverso «lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa» (art. 464-bis comma 4 lett. c, c.p.p.). Nel percorso di mediazione, le parti coinvolte potranno confrontarsi e individuare, congiuntamente, qualsiasi prescrizione diretta a riparare le conseguenze del reato o a promuovere la riconciliazione con la persona offesa. In questo modo la mediazione ha la finalità di integrare e rafforzare le condotte risarcitorie e restitutorie richieste dalla messa alla prova (eliminazione delle conseguenze dannose e, se possibile, risarcimento).

L’estinzione del reato conseguente ad esito positivo della mesa alla prova – nell’ottica di una politica deflattiva dei procedimenti – pare così sottolineare i progressi di civiltà di un sistema penale non più carcerocentrico, ma che cerca di individuare diverse forme di gestione del reato[58]. Nel contempo, la mediazione, inserita nel progetto di prova, esalta la relazione triadica fra vittima, autore e mediatore, coinvolti in un percorso dialogico volto a far emergere il significato dell’offesa e a definire le caratteristiche dell’accordo riparativo[59].

La mediazione, proprio in ragione della sua peculiare natura, si caratterizza per una marcata informalità e duttilità[60], nel cui contesto il mediatore[61] ha il compito di preparare il percorso di conciliazione, ponendo in equilibrio le parti del conflitto[62]. Sotto altro profilo, essa amplifica il ruolo rieducativo e risocializzante della messa alla prova poiché l’imputato è chiamato a confrontarsi con l’impatto concreto del reato sulla persona offesa, ad assumersi (eventualmente) le proprie responsabilità, a tradurre in condotte post factum gli impegni comportamentali inseriti nel programma di trattamento[63].

Diversamente detto, i programmi di mediazione evocano un percorso «diverso dalla giustizia penale “ufficiale”»[64], traducendosi in un «programma di alternativa radicale alla dimensione coercitiva al reato»[65].

7. La messa alla prova nella “logica economica” del processo penale

La Riforma Cartabia è stata guidata da una evidente logica economica che si è mossa lungo le traiettorie «dell’efficienza [della giustizia penale] elevata a valore in sé»[66]. Non a caso, sebbene nel testo della Legge n. 134 del 2021 (architrave su cui si fondano i D. Lgs. n. 150 e n. 151 del 2022) il termine efficienza compaia solo tre volte, esso ne costituisce il fattore propulsivo della riforma che assegna, come noto, all’efficienza dell’amministrazione della giustizia un ruolo di assoluta primazia[67].

In tale perimetro, si avverte il rischio che il tentativo di assegnare un ruolo trainante alla logica economica determini una palpabile indifferenza rispetto ai valori che governano le dinamiche del processo penale.

Produttività, efficacia ed efficienza, tesi a misurare il funzionamento di un qualunque processo produttivo, devono calarsi, però, nella peculiare struttura del processuale penale che, per sua natura, è caratterizzato da alcune «inefficienze necessarie»[68], ma «funzionali alla realizzazione di valori irrinunciabili che si collocano in premessa rispetto allo “scopo” perseguito»[69].

In questo contesto, la Riforma Cartabia esalta il ruolo della sospensione del procedimento con messa alla prova, istituto che tende a svolgere – quantomeno in potenza – un ruolo di primo piano nella gestione della giustizia penale.

La finalità deflattiva dell’istituto è evidente, attesa la dichiarazione di estinzione del reato all’esito di un periodo di prova positivo. Per converso, il probation incide anche sulla rieducazione e risocializzazione dell’imputato, a fronte dei plurimi adempimenti che devono essere previsti nel programma di trattamento. Ugualmente, esso risponde alle istanze risarcitorie e riparatorie, anche con la promozione della mediazione penale.

Meno approssimativamente, la messa alla prova viene valorizzata sia come strumento di risoluzione del conflitto sociale generato dal reato, attraverso la mediazione tra la vittima ed il soggetto attivo; sia (e soprattutto) come espediente che mira «a contenere l’inflazione penalistica […] verso l’obiettivo di una razionalizzazione e laicizzazione del sistema penale attraverso la concentrazione delle risorse disponibili»[70].

Di qui si giunge alla logica osservazione che l’istituto si colloca, comunque, nel perimetro della diminuzione del carico penale e, più in generale, della complessiva riorganizzazione in chiave efficientistica della giustizia.  

L’efficienza della giustizia penale appare così il minimo comune denominatore della premialità nei procedimenti di giustizia contrattata e nella restorative justice[71]. Questa, tuttavia, pur configurandosi come alternativa rispetto al processo, si muove comunque su un piano non totalmente parallelo e, nella specifica ipotesi della messa alla prova, presuppone l’intervento del giudice sia in fase di ammissione, sia in fase di valutazione degli esiti della prova, a conferma di come l’ordinamento non sia disposto a rinunciare in toto a una valutazione giudiziale in risposta all’illecito penale.


[1] L’istituto è stato introdotto, come noto, dalla l. 28 aprile 2014, n. 67, che ha inserito nel codice di rito il titolo V bis del libro VI, importando il modello della sospensione del processo con messa alla prova previsto per i minorenni (artt. 28 e 29 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e art. 27 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272). Per un commento sulla novella, tra i molti, R. BARTOLI, La sopensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?, in Dir. pen. proc., 2014, p. 661; E. BOT, La mappa del provvedimento, in Guida dir., n. 21/2014, p. 54; F. CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato maggiorenne e l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, in Cass. pen., 2012, p. 7; R. DE VITO, La scommessa della messa alla prova dell’adulto, in Quest. giust., n. 6/2013; A. MARANDOLA, La messa alla prova dell’imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale, in Dir. pen. proc., 2014, p. 676; volendo, O. MURRO, Messa alla prova per l’imputato adulto: prime riflessioni sulla Legge n. 67/2014, in Studium Iuris, 2014, p. 1264; G. TABASCO, La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti, in Arch. pen., 2015, p. 1; F. VIGANÒ, Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, in Riv. it. dir. proc. pen, 2013, p. 1300.

[2] Il tema è affrontato ampiamente da E. DOLCINI, Patologie del sistema sanzionatorio penale e principio della rieducazione del condannato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2024, p. 414.

[3] «La battaglia per l’affermazione dell’idea di rieducazione… è… appena iniziata. Certamente questa grande idea-forza si è rivelata, appena si è cominciato a cercare di porla in opera, enormemente lontana dalla realtà umana e sociale della nostra epoca», così. G. VASSALLI, Il dibattito sulla rieducazione (in margine ad alcuni recenti convegni), in Rass. penit. crim., 1982, p. 437. Evidenzia lo scostamento profondo tra pena ideale e pena reale, F. BRICOLA, Teoria generale del reato, voce, in Nss. dig. it., vol. XIV, 1973, ora in Scritti di diritto penale, vol. I, t. I, 1997, p. 541, nonché ID., La discrezionalità nel diritto penale. Nozione e aspetti costituzionali, 1965, ora in Scritti di diritto penale, Opere monografiche, 2000, p. 511.

[4] Così, L. FERRAJOLI, Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale, 2024, p. 209. L’A. si dice «convinto che il principio liberale del rispetto della dignità della persona debba escludere le finalità correzionali della pena, pur stabilite dall’art. 27, 3° comma della Costituzione italiana»; dunque: «mezzi e fini – flessibilità della pena e finalità rieducative – sono gli uni e gli altri, a mio parere, illiberali».

[5] Sul tema, A. PUGIOTTO, Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi), in Dir. pen. cont., 10 giugno 2014.

[6] Sulla specifica questione, si rinvia a E. FASSONE, La pena detentiva in Italia dall’800 alla riforma penitenziaria, Il Mulino, 1980, p. 288, ove l’A. osserva che «se rieducazione vuol dire… motivare una persona in modo autonomo e durevole verso obiettivi accettati come validi, è sorprendente che si voglia motivare il detenuto ad una vita di lavoro di responsabilità e di partecipazione, senza offrirgli mai né queste né quello; che gli si chieda, insomma, di credere in ciò che non può sperimentare».

[7] In tema, A. PUGIOTTO, Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi), in Dir. pen. cont., 10 giugno 2014; D. PULITANÒ, Sulla pena. Fra teoria, principi e politica, in questa Rivista, 2016, p. 641. Più di recente, M. CARTABIA, Prefazione a C. DANUSSO, E. DOLCINI, D. GALLIANI, F. PALAZZO, A. PUGIOTTO, M. RUOTOLO, Ergastolo e diritto alla speranza. Forme e criticità del “fine pena mai”, 2024, p. XI.

[8] La Corte Costituzionale, vagliando la disciplina del concorso di circostanze, ha largamente ridisegnato il trattamento sanzionatorio della recidiva reiterata (art. 99 co. 4 c.p.), che la legge ex Cirielli aveva portato a livelli di irragionevole asprezza. Ed infatti, con la sent. n. 141/2023, ha dichiarato illegittimo il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità nei delitti contro il patrimonio. Per un commento alla sentenza si rinvia a I. MERENDA, Recidiva reiterata e giudizio di bilanciamento nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale. Verso un definitivo superamento del meccanismo della blindatura previsto dall’art. 69 co. 4 c.p.?, in Dir. pen. proc., 2023, p. 1486. Sempre facendo leva sul principio di proporzionalità della pena, con la sent. n. 197/2023, la Corte ha dichiarato l’illegittimità del divieto di prevalenza della circostanza attenuante della provocazione (art. 62 n. 2 c.p.) e delle attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) sulle aggravanti dell’omicidio doloso che comportano la pena dell’ergastolo, ex art. 577, co. 3 c.p. Commenta la sentenza V. DE GIOIA, Omicidi in famiglia: incostituzionale il divieto posto dal codice rosso di diminuire la pena in presenza di circostanze attenuanti, in Riv. pen., 2023, p. 1013). Ha inoltre ulteriormente contribuito a circoscrivere l’area applicativa della pena perpetua, dopo che, con le ordinanze n. 97/2021 e n. 122/2022, aveva imposto al legislatore di intervenire sull’ergastolo ostativo, prevedendo alcune possibilità di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari da parte del condannato per un delitto di cui all’art. 4 bis co. 1, ord. penit. anche in assenza di collaborazione con la giustizia. Sulla specifica questione si veda E. DOLCINI, L’ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021: eufonie, dissonanze, prospettive inquietanti, in Sist. pen., 25 maggio 2021. Non solo. La sent. n. 10/2024, in Dir. pen. proc., 2023, p. 1190, con nota di A. MENGHINI, Affettività e sessualità in carcere: una questione di dignità, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 co. 3 ord. penit., nella parte in cui prevede controlli a vista sui colloqui in carcere da parte del personale di custodia.

[9] Nella pronuncia relativa al trattamento sanzionatorio dei delitti di produzione e traffico di stupefacenti (C. Cost., sent. n. 179/2017, in Dir. pen. cont., 18 febbraio 2019, con nota di R. BARTOLI, La Corte costituzionale al bivio tra “rime obbligate” e discrezionalità? Prospettabile una terza via,), la Corte ha affermato che la pena deve tendere alla rieducazione «da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue»; aggiungendo che «i principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost., esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale».

Per un quadro della giurisprudenza della Corte costituzionale sul tema, può vedersi E. DOLCINI, La pena nell’ordinamento italiano, tra repressione e prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2021, p. 383; C. BRAY, La Corte costituzionale salva la pena minima di 8 anni di reclusione per i fatti di non lieve entità aventi ad oggetto le droghe pesanti, ivi, 18 marzo 2019.

[10] Il riferimento è alla nota sentenza Corte e.d.u., Torreggiani c. Italia (8 gennaio 2013) che condannava l’Italia per violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti ex art.  3 Cedu e dava impulso a una serie di misure di deflazione penitenziaria. Per un commento, tra i tanti, F. VIGANÒ, Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all’adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno, in Dir. pen. cont., 9 gennaio 2013.

[11] Con la sentenza Corte e.d.u. Viola c. Italia 22, pronunciata il 13 giugno 2019, la Corte, ha ritenuto che «l’ergastolo ostativo restringa eccessivamente la prospettiva di liberazione dell’interessato e la possibilità di riesame della sua pena», e condannava l’Italia per violazione del principio di umanità della pena ex art. 3 Cedu. In dottrina, D. GALLIANI, A. PUGIOTTO, L’ergastolo ostativo non supera l’esame a Strasburgo (A proposito della sentenza Viola v. Italia n. 2), in Osservatorio costituzionale AIC, 6 agosto 2019; M. PELISSERO, Verso il superamento dell’ergastolo ostativo: gli effetti della sentenza Viola c. Italia sulla disciplina delle preclusioni in materia di benefici penitenziari, in www.sidiblog.org, 14 giugno 2019.

[12] Sulla questione, R. BARTOLI, Dal paradigma punitivo reattivo al paradigma punitivo reattivo-premiale. Secondo studio per un affresco, in Sist. pen., 29 marzo 2021; nonché, volendo, sullo specifico rapporto tra messa alla prova e condotte riparatorie, O. MURRO, Condotte riparatorie ed estinzione del reato, Wolters Kluwer – Cedam, 2016, passim.

[13] La giurisprudenza ha anche sottolineato la natura “ibrida” e “bivalente” della messa alla prova che risulta caratterizzata da una duplice dimensione, sostanziale e processuale, poiché dà luogo all’estinzione del reato in caso di esito positivo della prova e, nel contempo, risulta connotata anche da una dimensione processuale, essendo un vero e proprio procedimento speciale, alternativo al giudizio e alla pena. In tema, tra le molte, Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 2016, CED Cass. Rv. 266387.

[14] C. cost., 17 ottobre 2015, n. 240, in Giur. cost., 2015, p. 2196, con nota di O. MAZZA, Il regime intertemporale della messa alla prova.

[15] Più nel dettaglio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato, a più riprese, come lo spirito della disciplina della messa alla prova è quello di riconoscere agli imputati la possibilità di procedere ad una risocializzazione e comunque di accedere ad un procedimento di rieducazione in conformità con il disposto dell’art. 27 Cost., comma 3 (ex multis, Cass. pen., sez. III, 12 marzo 2015, A., CED Cass., n. 263125).

[16] In particolare, la messa alla prova si colloca nel quadro di profondo ripensamento del sistema processuale e sanzionatorio proteso a favorire il ricorso a sanzioni non penali o comunque alternative alla detenzione e a introdurre un più efficace meccanismo di doppio binario processuale, ispirato a modalità alternative di definizione degli affari penali. Invero, l’istituto è espressione di una visione sistemica non più carcerocentrica, ma, soprattutto, finalizzata alla riduzione attraverso un percorso riparativo, rieducativo e risocializzante. Per un approfondimento, si rinvia a G. DE FRANCESCO, Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell’illecito, in Leg. pen., 1° giugno 2021.

[17] Cass. pen., sez. III, 12 marzo 2015, A., in CED Cass., n.263125.

[18] Tra le molte, Cass. pen., sez. IV, 26 novembre 2015, Q., CED Cass., n.266299; si è affermato, infatti che «l’istituto in esame si configura come una peculiare forma di definizione alternativa del procedimento, attraverso la previsione di un ulteriore rito speciale, che sicuramente persegue un obiettivo di deflazione ma che trova la sua ratio nell’esigenza di configurare anche un sistema che vuole porsi come mezzo di tutela sostanziale dei beni giuridici lesi, più che come astratto ed indefettibile meccanismo retributivo conseguente alla commissione del reato» e «l’esigenza di rieducazione del condannato così come indicata nel comma 3 dell’art. 27 della Carta Costituzionale rappresenta un beneficio non solo per l’imputato, ma per la collettività e l’essenza dell’istituto in esame non può certo ricollegarsi al solo fatto materiale di consentire all’imputato di vedere estinto il reato del quale è chiamato a rispondere, ma ha radici ben più profonde (e nobili), che tendono all’eradicazione completa delle tendenze di condotta antigiuridica del soggetto».  In dottrina, R. MUZZICA, La sospensione del processo con messa alla prova per gli adulti: un primo passo verso un modello di giustizia riparativa?, in Processo penale e giustizia, 2015, 3 , p. 375. Più ampiamente, sul concetto di restorative justice,F. PALAZZO, Giustizia riparativa e giustizia punitiva, in AA.VV., Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone, a cura di G. Mannozzi, G.A. Lodigiani, Il Mulino, 2015, p. 78.

[19] Sulla specifica questione, F. FIORENTIN, Punizione o riparazione? La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: luci e ombre nella prospettiva della riforma “Cartabia”, in Dir. pen. uomo, 6 ottobre 2021; G. UBERTIS, Sospensione del procedimento con messa alla prova e Costituzione, in Arch. pen., 2015, 2, p. 725, secondo il quale «non sono estranei scopi deflativi e decarcerizzanti, che si accompagnano a quelli più tipicamente riparativi e risocializzanti, collegati all’ambito concettuale della conciliazione con la persona offesa e della mediazione». Sul ruolo della giustizia riparativa nello scenario processual-penalistico italiano, V. GREVI, Rapporto introduttivo su “diversion” e “médiation”, in Rass. pen. crim., 1983, 1, p. 52.

[20] Cass. pen., sez. II, 12 marzo 2015, CED Cass., n. 263125.

[21] F. VIGANÒ, Sulla proposta legislativa in tema di sospensione, cit., p. 1302.

[22] Così, F. CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della deflazione, cit., p. 7; A. SANNA, L’istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?, in Cass. pen., 2015, p. 1262.

[23] Tra gli autori che hanno manifestato perplessità sulla compatibilità costituzionale dell’istituto, R. ORLANDI, Procedimenti speciali, in, Compendio di procedura penale, a cura di G. Conso, V. Grevi, M. Bargis, Cedam, 2014, p. 748; P. FERRUA, Una messa alla prova sul filo del rasoio costituzionale, in AA.VV., Strategie di deflazione penale e rimodulazioni del giudizio in absentia, a cura di Daniele, Paulesu, Giappichelli, 2015, p. 187.

[24] UBERTIS, Sospensione del procedimento, cit., p. 4.

[25] C. cost., 27 aprile 2018, n. 91, in Cass. pen., 2018, p. 3186, con nota di V. MAFFEO, Novità sistematiche in tema

di messa alla prova. Per una riconsiderazione, costituzionalmente compatibile, del rapporto tra pena e processo.

[26] F. PERONI, Patteggiamento e revisione: logica negoziale ed esigenze di giustizia sostanziale a confronto, in Cass. pen., 1999, p. 457.

[27] C. cost., 27 aprile 2018, n. 91, cit.

[28] C. cost., 27 aprile 2018 n. 91, cit. La Consulta ha precisato che «anche il patteggiamento è stato sospettato di illegittimità costituzionale, sostenendosene il contrasto con la presunzione di non colpevolezza contenuta nell’art. 27, secondo comma, Cost., ma questa Corte con più decisioni ha ritenuto la questione priva di fondamento (sentenza n. 313 del 1990; ordinanza n. 399 del 1997)». Ed infatti, si può escludere che nel procedimento previsto dall’art. 444 c.p.p. «vi sia un sostanziale capovolgimento dell’onere probatorio, contrastante con la presunzione d’innocenza contenuta nell’art. 27, comma 2, della Costituzione». Nel nuovo ordinamento giuridico-processuale, si legge nella sentenza, «è preponderante l’iniziativa delle parti nel settore probatorio: ma ciò non immuta affatto i principi, nemmeno nello speciale procedimento in esame, dove anzi il giudice è in primo luogo tenuto ad esaminare ex officio se sia già acquisita agli atti la prova che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso. Dopodiché, risultando negativa questa prima verifica, se l’imputato ritiene di possedere elementi per l’affermazione della propria innocenza, nessuno lo obbliga a richiedere l’applicazione di una pena, ed egli ha a disposizione le garanzie del rito ordinario. In altri termini, chi chiede l’applicazione di una pena vuol dire che rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa, senza che ciò significhi violazione del principio di presunzione d’innocenza, che continua a svolgere il suo ruolo fino a quando non sia irrevocabile la sentenza (sentenza n. 313 del 1990)». Critico su tale approdo della Consulta, A. PASTA, Sospensione del procedimento con messa alla prova e “rieducazione degli imputati”: commiato dalla semantica e dalla logica dualista del processo, in Cass. pen., 2019, p. 2326.

[29] Sez. un., 31 marzo 2016, n. 36272, cit., ove si legge in sentenza, infatti, che la messa alla prova scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene “infranta” la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto”.

[30] C. cost., n. 240 del 2015, cit.

[31] Secondo un primo orientamento, si era ritenuto che il limite edittale dovesse determinarsi tenendo conto delle aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinariadel reato e di quelle a effetto speciale. Ed infatti, si era affermato che «quando si procede per reati diversi da quelli nominativamente individuati per effetto del combinato disposto dagli artt. 168 bis, primo comma, c.p., e 550, comma secondo, c.p.p., il limite edittale, al cui superamento consegue l’inapplicabilità dell’istituto, si determina tenendo conto delle aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale». Tale criterio, secondo i giudici di legittimità, «risponde ad una interpretazione sistematica che rispetta la voluntas legis – desumibile dal rinvio operato dall’art. 168 bis, comma 1, c.p. all’art.550, comma secondo, c.p.p. – di rendere applicabile la messa alla prova a tutti quei reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice in composizione monocratica» (così, Cass. pen., sez. VI, 6 maggio 2015, CED Cass. Rv. 265484; Cass. pen., sez. VI, 30 giugno 2015, F., CED Cass. Rv. 264045). Per altro verso, si era profilata la tesi contrapposta secondo cui, per il limite di pena, deva prescindere dalla contestazione di circostanze aggravanti, ivi comprese quelle per le quali la legge ha previsto una pena di specie diversa e dalle circostanze a effetto speciale. Ed infatti, la ratio deflattiva perseguita dal legislatore costituisce la conferma che il dato normativo debba essere interpretato secondo il suo tenore letterale. Dunque, l’art. 168 bis, comma 1, c.p., condiziona l’applicabilità dell’istituto della messa alla prova richiamando i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo ad anni quattro, escludendo, sul piano letterale, ogni esplicito riferimento alla possibile incidenza sul tema di eventuali aggravanti. Più nel dettaglio, i giudici di legittimità hanno chiarito che laddove il legislatore ha voluto che si tenesse conto delle circostanze aggravanti lo ha espressamente previsto: si consideri l’art. 4 c.p.p., che in punto di competenza, fa esplicito riferimento alla incidenza da ascrivere alle aggravanti che prevedono una pena di specie diversa ed a quelle ad effetto speciale; ancora, l’art. 157 c.p., che, in materia di prescrizione, a tali aggravanti fa esplicito riferimento ai fini della determinazione del dato edittale nell’ottica volta ad individuare la lunghezza del tempo utile alla estinzione del reato; anche l’art. 278 c.p.p., avuto riguardo alla determinazione delle pene agli effetti dell’applicazione delle misure cautelari; così anche la recente disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis c.p., introdotto dal D. Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, art. 1. Pertanto, l’esigenza di garantire effettività alla funzione deflattiva perseguita con la probation rappresenta un momento di assoluta pregnanza della novella «tanto da dover essenzialmente guidare l’interprete nella puntuale individuazione dei fondamenti oggettivi dell’istituto. Ciò, dunque, prescindendo dal limite edittale dei quattro anni di reclusione che, pure, per la citazione diretta, costituisce il momento edittale di riferimento generale; e procedendo ad una modifica resa in ossequio alle sollecitazioni critiche pervenute in esito alla propalazione del testo originario, atteso che il mero limite edittale rendeva poco competitivo l’istituto soprattutto in ragione della concorrenza che in concreto poteva realizzarsi con la sospensione condizionale della pena» (Cass. pen., sez. II, 14 luglio 2015, A., CED Cass., n.264154; Cass. pen., sez. IV, 10 luglio 2015, J.R., CED Cass., n. 264325).

[32] Il Supremo Consesso ha, infatti ritenuto che l’art. 168-bis c.p., seppure seleziona i reati in base a un duplice criterio, quantitativo e qualitativo, non contiene alcun riferimento alla possibile incidenza di eventuali aggravanti al fine di identificare i reati che possono essere ricompresi nell’ambito dell’istituto della messa alla prova (Cass. pen., sez. un., 1° settembre 2016, S., CED Cass., n. 267238).

[33] C. cost., 21 luglio 2016, n. 201, in Giur. it., 2017, p. 487, con di, volendo, O. MURRO, Primi profili di incostituzionalità per la messa alla prova per adulti; nonché in Giur. cost., p. 1422, con nota di P. SPAGNOLO, Il diritto dell’imputato ad essere informato sulle alternative processuali: la Corte Costituzionale riduce, ma non elimina le asimmetrie.

[34] C. cost., 5 luglio 2018, n. 141, in Guida dir., 2018, f. 32, p. 54. Per un commento v. A. ZAPPULLA, La prima (ma non ultima) pronuncia d’incostituzionalità in tema di modifica dell’imputazione e messa alla prova, in Dir. pen. contemp., 2018, n. 10, p. 241.

[35] C. Cost., 29 maggio 2019, n. 131, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 1709, con nota di G. FIORELLI, Riqualificazione giuridica del fatto e messa alla prova, al vaglio della Consulta.

[36] Così, G. FIORELLI, Riqualificazione giuridica del fatto, cit. p. 1715.

[37] Si pensi, ad esempio, alla questione relativa l’ipotesi di nuova contestazione di una circostanza aggravante in dibattimento, in cui la Corte costituzionale, intervenuta sulla questione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p. nella parte in cui, a seguito della nuova contestazione in dibattimento di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà per l’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il principio affermato è che, quando in dibattimento viene contestata ex novo un’aggravante tale da incidere sul trattamento sanzionatorio e sul perimetro applicativo della messa alla prova, l’imputato deve poter esercitare, anche in quella fase, la scelta di attivare l’istituto, al fine di garantire effettività al diritto di difesa e parità di trattamento rispetto a chi si trovi da subito nella medesima situazione (Corte cost., 5 luglio 2018, n. 141, cit.). Ed ancora, ad ampliare la portata applicativa dell’istituto, la Consulta, con la sentenza del 12 luglio 2022, n. 174, ha ritenuto che la sospensione del processo con la messa alla prova può essere concessa una seconda volta quando i reati siano contestati in diversi procedimenti ma siano stati commessi con un’unica azione od omissione o in esecuzione di un unico disegno criminoso. dichiarando parzialmente illegittimo l’articolo 168-bis, comma 4, c.p.

[38] Tra le numerose fattispecie per le quali può essere richiesta la messa alla prova, rientrano oggi, ad esempio, falsa testimonianza (art. 372 c.p.), evasione aggravata da violenza e minaccia (385 co. 2, prima parte, c.p.), istigazione a delinquere (art. 414 c.p.), atti osceni in luoghi abitualmente frequentati da minori (art. 527 c.p.), bigamia (art. 556 c.p,), violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 c.p.), violazione di domicilio con violenza sulle cose, alle persone o commessa da soggetto palesemente armato (art. 614 c.p.), danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche (art. 635 c.p.), etc. l’appropriazione indebita (art. 646 Cp). Per quanto riguarda i reati previsti da leggi speciali, possono ricordarsi l’istigazione, il proselitismo e l’induzione all’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 82 co. 1 del d.p.r. 9.10.1990 n. 309, c.d. Testo Unico sugli stupefacenti), la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o il divieto di soggiorno (art. 75 co. 2 del Codice antimafia di cui al d.lgs. 6.9.2011 n. 159), le false attestazioni o certificazioni di presenza del lavoratore dipendente della P.A. (di cui all’art. 55-quinquies del Testo Unico sul pubblico impiego di cui al d.lgs. 30.3.2001 n. 165), il reato tributario di omessa dichiarazione (art. 5 del d.lgs. 10.3.2000 n. 74, recante la Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto). Diversamente detto, rientrano tutti i delitti che presuppongono l’udienza predibattimentale «puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell’autore» (art. 1 co. 22 lett. a l. 134/2021).

[39] La Riforma Cartabia, ampliando le maglie dell’art. 141-bis disp. att. c.p.p., ha introdotto, al comma 1 bis, un importante incentivo al ricorso alla messa alla prova e ha attribuito al pubblico ministero un potere propulsivo, pertanto, la fase delle indagini preliminari diventa uno snodo essenziale anche per l’attivazione della messa alla prova.

[40] Il riferimento è alla particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) e alle condotte riparatorie (art. 162 ter c.p.). Per un approfondimento in dottrina si rinvia a G. AMARELLI, L’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, in Studium iuris, 2015, 978; R. BARTOLI, L’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., 2015, 659. Inoltre, p.t., M. GAMBARDELLA, Chi ha paura dell’art. 131-bis c.p.? Sull’applicabilità della nuova causa di non punibilità ai reati di competenza del giudice di pace, in Arch. pen., 2017, 1; A. MARANDOLA, Rilievi critici sulla reale capacità deflativa della particolare tenuità del fatto, in Studium iuris, 2018, 15; volendo, O. MURRO, Condotte riparatorie, cit., p. 45; F. PALAZZO, La non-punibilità: una buona carta da giocare oculatamente, in Sist. pen., 19/12/2019.

[41] Così, F. MAZZACUVA, La giustizia penale inter pares: logiche di  scambio e percorsi di incontro. uno studio a partire dalla “Riforma Cartabia”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2025, p. 674.

[42] Approfondiscono tali aspetti, tra i molti, G. CANZIO, Le linee del modello “Cartabia”. Una prima lettura, in Sist. pen., 25 agosto 2021; E. DOLCINI, Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia, in Sist. pen., 2 settembre 2021; L. EUSEBI, La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli di risposta al reato, in questa Riv. it. dir. proc. pen., 2021, 3, p. 846. Sottolinea le interferenze tra le varie porte di uscita dal circuito punitivo (artt. 131‑bis, 162‑ter c.p., cause speciali di estinzione nei reati tributari e societari, patteggiamento condizionato a condotte riparatorie), M. ROMANI, Non punibilità, estinzione del reato, Riforma Cartabia, in  Riv. it. dir. pen. proc., 2024, p. 438, sottolineando come l’ampliamento della tenuità del fatto rischi di “contaminare” e indebolire il ruolo selettivo di altre fattispecie premiali, se non si chiarisce la gerarchia dei criteri di scelta. Analoga sovrapposizione si registra tra giustizia negoziata e condotte riparatorie condizionanti: il patteggiamento diventa sempre più spesso accessibile solo a fronte di restituzioni o pagamenti integrali (si pensi all’art. 444, comma 1‑ter, c.p.p. per i delitti contro la P.A. o all’art. 13‑bis d.lgs. 74/2000), «cosicché la “merce di scambio” non è più soltanto la rinuncia al dibattimento, ma un pacchetto integrato di efficienza processuale e tutela sostanziale», così. F. MAZZACUVA, La giustizia penale inter pares, cit., p. 681.

[43] M. ROMANI, Non punibilità, cit., p. 442, che precisa come le nuove e rinnovate ipotesi di non punibilità si costruiscono attorno a condotte successive al reato – risarcimento, integrale adempimento tributario, ripristino della situazione patrimoniale, attivazione tempestiva di procedure di composizione della crisi – che funzionano sia come filtri deflattivi, sia come strumenti di tutela (tardiva ma effettiva) del bene giuridico, specie nei settori tributario, fallimentare e dell’impresa in crisi.

[44] Per una analisi sul tema, per tutti, A. CERETTI, Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma, in A. Ceretti (a cura di), Scritti in ricordo di Giandomenico Pisapia, vol. III, Giuffrè, 2000, p. 717 ss.; ID., La Giustizia riparativa. La mediazione reo/vittima: la metodologia del Centro, l’analisi della casistica e la riduzione dei livelli di conflitto, in A. Ceretti, (a cura di), La giustizia riparativa nelle politiche educative del Comune di Milano, Comune di Milano, 2019, p. 27 ss.; M. COLAMUSSI-A. MESTITZ, voce Giustizia riparativa (Restorative justice), in Dig. disc. pen., Agg. V, 2010; G. MANNOZZI, La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale, Giuffrè, 2003; EAD., voce Giustizia riparativa, cit.; G. MANNOZZI-G.A. LODIGIANI, La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi, Giappichelli, 2017; E. MATTEVI, Una giustizia piu` riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale, Editoriale Scientifica, 2017; voledo, O. MURRO, Condotte riparatorie, cit., p. 45; F. PALAZZO-R. BARTOLI (a cura di), La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale, F.U.P., 2011.

[45] D. BIANCHI, Giustizia riparativa e giustizia punitiva: un dialogo interculturale complesso, in Riv. it. dir. proc. pen., 2024, p. 121; C. MAZZUCATO, La giustizia dell’incontro. Il contributo della giustizia riparativa al dialogo tra responsabili e vittime della lotta armata, in G. Bertagna-A. Ceretti-C. Mazzucato (a cura di), Il libro dell’incontro, Il Saggiatore, 2015, p. 251.

[46] D. BIANCHI, Giustizia riparativa, cit. p. 128; R. MUZZICA, Il ruolo dell’autorità giudiziaria nei programmi di giustizia riparativa, in Sist. pen., 2/2023, p. 38.

[47] Analizza tle evoluzione, V. BONINI, Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale, in Proc. pen. giust., 2022, p. 114.

[48] Sul tema si richiama la Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Consiglio d’Europa, che definisce la restorative justice come ogni processo che consente alle persone danneggiate da un reato e a quelle responsabili di tale danno di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto, con l’aiuto di un terzo imparziale e formato.

[49] F. MAZZACUVA, La giustizia penale inter pares, cit., p. 694.

[50] Cfr., Cass., SS. UU.,. 31 marzo 2016, n. 3627. In senso conf., C. cost., sent. n. 240 del 2015, in Cass. pen., 2016, 4, p. 1482 s., con nota di J. DELLA TORRE, La Consulta nega la retroattività della messa alla prova: una lettura premiale di un rito (prevalentemente) specialpreventivo. Il rito speciale in esame «palesa quella peculiare colorazione premiale che contraddistingue i meccanismi di giustizia contrattata, riposando sulla logica dello scambio tra cittadino ed ordinamento: l’imputato rinuncia ad un vantaggio (la cognizione piena del fatto con le garanzie proprie del processo penale) in cambio di altri benefici (la sottoposizione ad un più mite trattamento sanzionatorio)», così, F. MAZZACUVA, La giustizia penale inter pares, cit., p. 695.

[51] Carattere indefettibile viene riconosciuto solo al lavoro di pubblica utilità (art. 168-bis, comma 3, c.p.), che nel nostro ordinamento assume diverse vesti, tra le quali quella di sanzione sostitutiva ovvero persino di pena accessoria o principale.  Sulla connotazione “ibrida” della messa alla prova, in ragione del contenuto del programma di trattamento, si cfr., tra i contributi più recenti, FR. MAZZACUVA, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico, Giappichelli, 2017, p.164.

[52] L’espressione è di P. FERRUA, Una messa alla prova sul filo del rasoio costituzionale, cit., p. 187, Sulla crisi del principio di presunzione di innocenza, anche con riguardo alla messa alla prova, si veda tra i più recenti contributi O. MAZZA, La presunzione di innocenza messa alla prova, in Dir. pen. cont., 9 aprile 2019. In senso conf., R. MUZZICA, Sospensione del processo con messa alla prova e ‘materia penale’: tra Corte Edu e Corte costituzionale nuovi scenari pro reo sul versante intertemporale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 4, p. 1436.

[53] L. PARLATO, La messa alla prova dopo il dictum della Consulta: indenne ma rivisitata e in attesa di nuove censure, in Dir. pen. cont., 2019, 1, p. 90.

[54] R. BARTOLI, La “novità” della sospensione del procedimento con messa alla prova, in Dir. pen. cont., 9 dicembre 2015.

[55] G. UBERTIS, Sospensione del procedimento con messa, cit., p. 726. La componente dualistica, deflattiva e ristorativa, che caratterizza l’istituto emerge anche dalla disciplina codicistica, atteso che la messa alla prova viene trattata alla fine del Libro VI dedicato ai procedimenti speciali, in prossimità alla giustizia riparativa, «sottolineando, così, l’intimo collegamento tra le materie», così V. BONINI, Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale, in Proc. pen. giust., 2022, 1, p. 114.

[56] L. EUSEBI, La sospensione del procedimento con messa alla prova tra rieducazione e princìpi processuali, in Dir. pen. proc., 2019, p. 1693; T. EPIDENDIO, Profili sostanziali della messa alla prova post-Cartabia, in AA.VV., Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale, a cura di M. Caianiello, M. Gialuz, S. Quattrocolo, Giappichelli 2024, p. 785.

[57] G. FIDELBO, Una riforma coraggiosa rivolta a ridurre la centralità della pena detentiva carceraria, in Riv. it. dir proc. pen., 2023, p. 679. Si è anche osservato che il probation sarà ridotta a mero “espediente” per alleggerire ruoli e statistiche, perderà il suo valore sperimentale; se, al contrario, saprà farsi spazio di autentica responsabilizzazione dell’imputato adulto e di effettiva considerazione della vittima, potrà rappresentare il laboratorio più avanzato di quella giustizia penale “reticolare e diffusa” che la riforma Cartabia prefigura; così, M. ROMANI, Non punibilità, cit., p. 452.

[58] In tal senso, G. FIDELBO, Una riforma coraggiosa rivolta, cit., p. 680. Sul rapporto tra riparazione e pena, ampiamente, M. DONINI, Riparazione e pena da Anassimandro alla CGUE, in Sist. pen., 19 dicembre 2022, specialmente p. 14 ss.; ID., Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale vs. riparazione interpersonale, in Cass. pen., 2022, p. 2027; volendo, O. MURRO, Condotte riparatorie, cit., p. 37. Ugualmente, L. EUSEBI, Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?, in Sist. pen., 24 novembre 2023; ID., Covid-19 ed esigenze di rifondazione, cit., p. 20 ss., il quale vede nella sanzione restaurativa una risposta “penale” al reato e, nella forma della sanzione prescrittiva, ne suggerisce l’elezione a pena principale.

[59] In argomento, si rinvia, tra gli altri, a E. MATTEVI, Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale, Editoriale scientifica, 2017, passim; C. MAZZUCCATO, Mediazione e giustizia riparativa. Spunti di riflessione tratti dall’esperienza e dalle linee guida internazionali, in AA.VV., Verso una giustizia penale “conciliativa”. Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace, a cura di L. Picotti, G. Spangher, Giappichelli, 2002, p. 85. G.V. PISAPIA, La scommessa della mediazione, in AA.VV., La sfida della mediazione, a cura di G.V. Pisapia, D. Antonucci, Cedam, 1997, p. 8.

[60] J. MORINEAU, L’esprit de la Médiation, Erès, 1998, trad it. Lo spirito della mediazione, Franco Angeli, 2003; EAD., La médiation humaniste. Un autre regard sur l’avenir, Erès, 2016. Peraltro, anche negli Stati Uniti, nell’ambito della “transformative mediation”, è fiorita una pratica mediativa di stampo umanistico: v. M.S. UMBREIT, Humanistic Mediation: A Transformative Journey of Peace-Making, in Mediation Quarterly, 1997, p. 201. Per un’analisi del percorso di mediazione, C. MAZZUCATO, La giustizia dell’incontro. Il contributo della giustizia riparativa al dialogo tra responsabili e vittime della lotta armata, in G. Bertagna-A. Ceretti-C. Mazzucato (a cura di), Il libro dell’incontro, Il Saggiatore, 2015, p. 251. La dottrina evidenzia anche come, in riferimento alla mediazione penale, non sia «possibile parlare di istituti e neppure, al limite, di modelli di diversion; il termine più corretto […] è “programmi”: la “deviazione” dal processo non è una forma procedimentale adeguata a uno scopo, ma coincide, per così dire, con lo scopo stesso, di volta in volta individuato in relazione a determinate categorie di autori», così C.E. PALIERO, “Minima non curat praetor”. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Cedam, 1985, p. 463.

[61] Per un approfondimento, S. STEFANI, Chi è e cosa fa il mediatore penale? Considerazioni alla luce della riforma Cartabia, in Sist. pen., 24 novembre 2023. In riferimento alla figura del mediatore, si è precisato come questi «sfugge ad una definizione, ora nei termini di un soggetto ‘intraneo’ ad una dimensione ‘istituzionale’ della giustizia, ora […] anche a quella di un soggetto prono ad una relazione ‘a due’ privatisticamente coltivata»; così, G. DE FRANCESCO, Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell’illecito, in Legislaz. pen., 1° giugno 2021.

[62] «Da qui, l’esigenza che l’operatore di giustizia sia una figura professionale peculiare, distinta dagli altri membri dell’amministrazione statuale in quanto destinataria di una formazione specifica e trasversale, volta a fornire competenze assai variegate quali, a titolo esemplificativo, quelle in ambito giuridico, criminologico e psicologico»; cfr. F. MAZZACUVA, La giustizia penale inter pares, cit., p. 701.

[63] La riuscita del percorso di mediazione può incidere sulla valutazione dell’esito positivo della prova: il giudice, nel dichiarare estinto il reato, tiene conto non solo del pagamento del risarcimento, ma anche della qualità del confronto riparativo, dell’eventuale assunzione di responsabilità e dell’eventuale ricomposizione del conflitto. Ovviamente, l’esito negativo della mediazione non inficia la buona riuscita della messa alla prova, ma sarà comunque oggetto della globale valutazione fatta dal giudice. Se la mediazione non si svolge per scelta della vittima, ciò non preclude di per sé l’esito positivo, purché l’imputato abbia adempiuto alle altre prescrizioni e abbia comunque offerto condotte riparatorie adeguate.

[64] F. MAZZACUVA, La giustizia penale inter pares, cit., p. 698.

[65] Così, G. DE FRANCESCO, Il silenzio e il dialogo, cit. In senso conf., F. FIORENTIN, Punizione o riparazione? La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: luci e ombre nella prospettiva della riforma “Cartabia”, in Dir. pen. uomo, 6 ottobre 2021.

[66] Si esprime in tale senso, F. SIRACUSANO, Produttività, efficienza ed efficacia della giustizia penale: l’insidiosa logica economica della “Riforma Cartabia”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2023, p. 160; L’A. ritiene anche che «è assai ricorrente, specie negli ultimi anni, la tendenza ad analizzare i fenomeni giuridici attraverso il ricorso a categorie dogmatiche e a criteri di calcolo tipici dell’economia; a spiegare/giustificare l’incedere del diritto secondo le logiche dell’economia aziendale e, percorrendo queste traiettorie, tendere a rimodularne le scansioni procedimentali».

[67] A ben osservare, autorevole dottrina ha ritenuto che l’attuale situazione – di eccessiva lentezza della macchina giudiziaria – «rischia di risolversi in una crisi di fiducia dei cittadini non solo nella giustizia ma anche sulla tenuta complessiva del sistema democratico», così, G. CANZIO, Il modello “Cartabia”. Organizzazione giudiziaria, prescrizione del reato, improcedibilità, in Sist. pen., 14 febbraio 2022, p. 3.

[68] A. PULVIRENTI, Il primato legislativo sul processo penale passa dal dialogo tra economia e diritto, in, Quamdiu cras, cur non hodie? Studi in onore di Antonia Criscenti Grassi, a cura di S. Lentini e S.A. Scandurra, Aracne Editrice, 2021, p. 836.

[69] Così, F. SIRACUSANO, Produttività, efficienza ed efficacia, cit., p. 161.

[70] Così, Cass., SS. UU., 31 marzo 2016, cit.

[71] In senso conf., F. MAZZACUVA, La giustizia penale inter pares, cit., p. 695.

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