Spetta al giudice valutare le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale

Corte di Giustizia, Decima Sezione, sentenza del 3 luglio 2025, Smiliev, causa C-263/24, ECLI:EU:C:2025:525

Segnaliamo ai lettori la recente sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale si è deciso che:

L’art. 3, par. 1, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale, al fine di statuire in un procedimento penale, il giudice competente non può prendere in considerazione le precedenti condanne pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della persona sottoposta a tale procedimento penale per atti che non costituiscono reati ai sensi del diritto nazionale e non possono quindi essere oggetto, nell’ambito di tale diritto, di una condanna penale.

Inoltre, l’art. 3, parr. 1 e 2, della decisione quadro 2008/675, in combinato disposto con l’art. 2, lett. a), della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale competente, ai fini della presa in considerazione delle precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della persona sottoposta al procedimento penale di cui è investito, valutare se gli atti che hanno dato luogo alle precedenti decisioni definitive dei giudici di tale altro Stato membro, di cui esso è venuto a conoscenza, siano stati qualificati, in base alla classificazione operata dal diritto dell’altro Stato membro, come reati. In forza dell’art. 3, parr. 1 e 2, della decisione quadro 2008/675, detto giudice è tenuto a prendere in considerazione unicamente tali decisioni e a conferire loro effetti giuridici equivalenti a quelli che sarebbero attribuiti a precedenti condanne nazionali per la commissione di un reato appartenente a una categoria equivalente e che dà luogo ad una pena di natura e di livello comparabili. Tuttavia, tale presa in considerazione non deve condurre, nel procedimento di cui trattasi, a un trattamento della persona interessata meno favorevole di quello che le sarebbe stato riservato se tali decisioni fossero state pronunciate da un giudice nazionale.

Normativa di riferimento

Art. 3, par. 1, decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna fra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale

Art. 2, lettera a), decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019

Precedenti citati

Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sentenza del 21 settembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710

Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza del 5 dicembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18, EU:C:2019:1054

Corte di Giustizia, Ottava Sezione, sentenza del 5 dicembre 2024, Network One Distribution, C‑506/23, EU:C:2024:1003

Corte di Giustizia, Seconda Sezione, sentenza del 5 luglio 2018, Lada, C‑390/16, EU:C:2018:532

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