Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sentenza del 4 giugno 2026, Darashev, causa C-312/24, ECLI:EU:C:2026:449
Segnaliamo ai lettori la sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale si è deciso che:
L’art. 2, par. 1, regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e l’art. 9, par. 1, direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che tale regolamento si applica all’attività svolta dalla direzione di un’autorità pubblica, che consiste nel conservare nel fascicolo personale di uno dei suoi agenti dati relativi alla sua qualità di indagato nell’ambito di un’indagine penale. È irrilevante, al riguardo, che tale direzione abbia ottenuto dati siffatti tramite un’altra direzione appartenente alla stessa autorità pubblica, autorizzata, quest’ultima, a condurre tale tipo di indagine.
Inoltre, l’art. 17, par. 3, lett. b), regolamento 2016/679, in combinato disposto con l’art. 6, par. 1, primo comma, lett. c), e con l’art. 6, par. 3, di quest’ultimo, nonché alla luce dell’art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che la conservazione, nel fascicolo personale di un agente di polizia, a fini di gestione della carriera di quest’ultimo e di controllo del rispetto, da parte ditale agente, delle norme inerenti alle sue funzioni, di dati personali relativi alla sua qualità di indagato nell’ambito di un’indagine penale sospesa, riguardante un reato per il quale detto agente non è stato né accusato né imputato, può essere considerata giustificata ai fini dell’adempimento di un obbligo giuridico cui l’autorità pubblica, datore di lavoro di detto agente, è soggetta sulla base del diritto nazionale, a condizione che tale base giuridica sia chiara e precisa, che la sua applicazione sia prevedibile per gli interessati e che tale obbligo risponda a un obiettivo di interesse pubblico e sia proporzionato a quest’ultimo.
Infine, l’art. 1, direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non è applicabile qualora un’autorità pubblica, una direzione della quale è incaricata di condurre le indagini penali riguardanti gli agenti dipendenti di tale autorità, rifiuti, nella sua qualità di datore di lavoro, di promuovere uno dei suoi agenti per il solo motivo che egli ha rivestito la qualità di indagato nell’ambito di una siffatta indagine alla fine sospesa, senza essere stato né accusato né imputato per il reato in questione.
Normativa di riferimento
Art. 1 direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
Art. 2, par. 1, art. 4, punti 2 e 6, art. 9, par. 2, lett. b), nonché art. 17, par. 1, lett. a) e d), regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
Art. 3, punti 1 e 2, art. 9, par. 1, e art. 16, par. 2, direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio
Precedenti citati
Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza del 19 settembre 2018, Milev, C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732
Corte di Giustizia, Decima Sezione, sentenza del 18 gennaio 2024, Hewlett Packard Development Company, C‑367/21, EU:C:2024:61
Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sentenza dell’8 dicembre 2022, Inspektor v Inspektorata kamVisshia sadeben savet (Finalità del trattamento di dati personali – Indagine penale, C‑180/21, EU:C:2022:967
Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza del 4 ottobre 2024, Agentsia po vpisvaniyata, C‑200/23, EU:C:2024:827
Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 12 settembre 2024, HTB Neunte Immobilien Portfolio e Ökorenta Neue Energien Ökostabil IV, C‑17/22 e C‑18/22, EU:C:2024:738
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 24 settembre 2019, GC e a. (Deindicizzazione di dati sensibili), C‑136/17, EU:C:2019:773
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 1º agosto 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, C‑184/20, EU:C:2022:601
Corte di Giustizia, Sesta Sezione, sentenza del 7 marzo 2024, Endemol Shine Finland, C‑740/22, EU:C:2024:216
Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sentenza del 4 maggio 2023, Bundesrepublik Deutschland (Casella di posta elettronica degli uffici giudiziari), C‑60/22, EU:C:2023:373
Corte di Giustizia, Sesta Sezione, sentenza del 21 maggio 2015, SCMD, C‑262/14, EU:C:2015:336
Corte di Giustizia, Seconda Sezione, sentenza del 9 marzo 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198


