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Sull’ammissione diretta al patrocinio a spese dello Stato per la persona offesa dai reati ex art. 76 co. 4-ter d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

 

Corte cost., 3 dicembre 2020 (dep. 11 gennaio 2021), n. 1

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui determina l’automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione (massima non ufficiale).

Sommario: 1. Le evoluzioni della disciplina del patrocinio a spese dello Stato che prescindono dallo stato di non abbienza – 2. L’intervento chiarificatore della Consulta.

 

1.Le evoluzioni della disciplina del patrocinio a spese dello Stato che prescindono dallo stato di non abbienza – Se è fatto noto che l’istituto del patrocinio a spese dello Stato sia nato dall’esigenza di assicurare il diritto di difesa anche a coloro che non avessero i mezzi economici per garantirselo, deve prendersi ormai atto che detto istituto sia stato, altresì, utilizzato ogni qualvolta il legislatore, anche prescindendo dallo stato di non abbienza del destinatario, abbia reputato ragionevole che lo Stato si accollasse la spesa della difesa.

Già sotto il titolo III del d.P.R. n. 115 del 2002 troviamo contemplate una serie di fattispecie, rispetto alle quali è la tipologia del soggetto difeso ad includere il suo patrocinio nella previsione del beneficio. E’ il caso, previsto dall’art. 115 del d.P.R. n. 115 del 2002, delle persone ammesse al programma di protezione di cui al d.l. 15 gennaio 1991 n. 8 convertito con modifiche nella legge 15 marzo 1991 n. 82: per esse, non è la tipologia di reato a consentire la fruizione del beneficio ma il ruolo che le predette assolvono nell’ambito del procedimento che le vede coinvolte; nello spirito del legislatore, con ogni probabilità, la previsione di una gratuità di difesa potrebbe invogliare forme di collaborazione in relazione a reati che sono di particolare allarme sociale.

Di recente conio è il successivo art. 115-bis del medesimo testo unico, introdotto dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, che ha posto a carico dell’erario le spese e le competenze del difensore delle persone verso le quali è stato reso un provvedimento di archiviazione o di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa.

Rientrano in un’ammissione diretta al beneficio anche l’irreperibile e il minore ove assistiti da un difensore d’ufficio, fatto salvo il recupero successivo delle somme da parte dello Stato ove sia l’uno (irreperibile) che i genitori dell’altro (minore) si scoprano solvibili; e ciò per garantire da subito la presenza attiva di un difensore d’ufficio che, altrimenti, non vedendosi assicurato il suo onorario potrebbe disinteressarsi alla difesa.

Sempre prescindendo dal requisito di non abbienza, l’istituto del patrocinio a spese dello Stato ha previsto al proprio interno (art. 76 comma 4-ter e quater del d.P.R. n. 115 del 2002) delle casistiche di reati, rispetto alle quali l’ammissione al beneficio opera de plano così come, di converso, ne ha contemplati altri coperti da un’esclusione tout court dal beneficio, nonostante la misura del reddito delle persone che ne sono coinvolte ne consentirebbe l’accesso.

La ratio della disciplina (art. 76, commi 4-ter, 4-quater, d.p.r. n. 115/2002) che include nel patrocinio a spese dello Stato particolari categorie di persone in relazione a specifiche tipologie di reato, a prescindere dalla misurazione del reddito, è da cogliersi, come ribadito anche dalla pronuncia che ivi si annota, nella rimozione di ogni possibile ostacolo (anche economico) che possa disincentivare un soggetto, già in condizioni di disagio, ad agire in giudizio.

Stesso dicasi per la legge 7 aprile 2017, n. 47 che, raccogliendo tutta una serie di norme tese a garantire maggiori misure di protezione ai minori stranieri non accompagnati coinvolti a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale, ha inserito questi ultimi nell’ammissione tout court al patrocinio a spese dello Stato. Parimenti, l’art. 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 ha compreso nel medesimo privilegio i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore (art. 76, comma 4-quater).

Va da sé che il beneficio riguardi solo la persona offesa dal reato, non facendo riferimento la norma al danneggiato dal reato, che intenda costituirsi parte civile nel processo penale e che può non coincidere con la vittima del reato: in tal caso, la persona danneggiata dal reato potrà ricorrere al patrocinio solo nel caso in cui il suo reddito non superi i limiti fissati dalla normativa generale.

Al contrario, per la persona offesa da uno dei reati suddetti, l’istanza necessiterà solo dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 79, non essendo richiesta, quale elemento di ammissibilità, anche la presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’istante di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 79, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste dall’art. 76; ciò perché il comma 4-ter dello stesso art. 76 non individua, per la persona offesa, massimi reddituali idonei a escludere il diritto all’ammissione al patrocinio [1]. Un’ulteriore previsione di patrocinio a totale carico dello Stato nei procedimenti civili, penali e amministrativi riguarda le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti, già presente nella legge 3 agosto 2004, n. 206, in relazione alle quali i «familiari superstiti» devono essere individuati in coloro che si trovino in più stretto rapporto con la vittima, dovendo essere esclusi i parenti di grado successivo [2].

 

2. L’intervento chiarificatore della Consulta. – Il principio in virtù del quale la scelta di porre a carico dell’erario l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato in relazione all’assistenza professionale per particolari categorie di reati o di persone prende vigore in questa pronuncia che fa rientrare detta scelta nella piena discrezionalità del legislatore, sganciando il beneficio da una sola previsione di non abbienza.

Tanto è stato, per l’appunto, valorizzato in questa pronuncia della Corte costituzionale che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter del d.P.R. 30 maggio 2002 nella parte in cui determina l’automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, ha stimato la norma nello specifico né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerate sia  la vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla predetta disposizione sia le esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati.

Osserva, altresì, la Consulta che, specie negli ultimi anni, è stato dato grande spazio a provvedimenti e misure tesi a garantire una risposta più efficace verso i reati contro la libertà e l’autodeterminazione sessuale, considerati di crescente allarme sociale, anche alla luce della maggiore sensibilità culturale e giuridica in materia di violenza contro le donne e i minori. Di qui la volontà di approntare un sistema più efficace per sostenere le vittime, agevolandone il coinvolgimento nell’emersione e nell’accertamento delle condotte penalmente rilevanti.

Nel dettaglio, la Consulta, dopo aver rigettato l’eccezione sollevata dalla Avvocatura dello Stato circa l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale .e ritenendo ragionevole che un giudice a quo sollevi una tale questione su una norma, interpretata ormai univocamente dalla giurisprudenza di legittimità (tenendo conto della circostanza che un’eventuale pronuncia di dissenso da parte del rimettente lo esporrebbe ad una assai probabile riforma della propria decisione da parte del giudice di ultimo grado), dichiara comunque la questione infondata.

Il giudizio di infondatezza è legato alla erronea percezione da parte del giudice a quo che l’istituto del patrocinio a spese dello Stato sia legato ad una presunzione di non abbienza delle persone offese dai reati indicati dalla norma censurata (non a caso il giudice rimettente ha rigettato l’istanza di ammissione ritualmente presentata dal difensore in ragione della mancata autocertificazione delle condizioni reddituali del proprio difeso).

Invero, come si è visto, accordare il beneficio in questione a dette persone ha tutt’altre giustificazioni. E le persone offese dai reati contemplati dall’art. 76 comma 4-ter non devono anche essere non abbienti per fruire del patrocinio a spese dello Stato.

Né da ultimo, si può distorcere il principio dell’art. 24, terzo comma, Cost., che, pur assicurando ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, non preclude al legislatore di prevedere strumenti per assicurare l’accesso alla giustizia, pur in difetto della situazione di non abbienza, a presidio di altri valori costituzionalmente rilevanti, come quelli in esame.

Che l’istituto del patrocinio a spese dello Stato sia nato per garantire ai non abbienti il diritto di scegliere un proprio difensore di fiducia con i costi a carico dell’Erario è fatto indubbio ma un’attenta lettura del testo unico, per esempio, nel titolo III, già lasciava intravedere (ancor prima che l’art. 76 venisse arricchito di previsioni speciali in relazione a determinati reati) che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato potesse estendersi a fattispecie che esulano dallo stato di non abbienza, in virtù di scelte di indirizzo politico-criminale assolutamente insindacabili se ragionevoli e non arbitrarie.

Tanto si poteva già cogliere da una lettura complessiva del testo unico, ormai sempre più ricco di fattispecie ad ammissione diretta al beneficio, e bene la Consulta ha fatto a rendere saldo detto principio, valorizzando la disciplina del patrocinio a spese dello Stato non solo a favore dei soggetti più poveri ma anche di quelli più fragili.

[1] Cfr., ex multis, Cass., sez. IV, 15 febbraio 2017, n. 13497; Cass., sez. IV, 15 febbraio 2017, n. 13497, ivi, 2017 v. supra; con riferimento alla persona offesa dal reato di maltrattamenti, v. Cass., sez. IV, 10 ottobre 2018, n. 52822, in Dirgiust.online, 26 novembre 2018.
[2] Cass., sez. IV 19 febbraio 2013, n. 10673, in CED Cass., n. 254755.

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