Le osservazioni qui contenute fanno seguito a quelle già trasmesse alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica successivamente all’audizione svolta dal sottoscritto lo scorso 12 giugno; per ragioni di sintesi, con riferimento alle parti del ddl non emendate e/o soppresse nel corso dell’esame in sede referente, si confermano i rilievi ivi svolti[1], ai quali si aggiungeranno ulteriori riflessioni.
Metodologicamente, l’intervento si asterrà dalla ricostruzione analitica del testo, anche esimendosi dalla manifestazione adesiva su alcuni aspetti della normativa, limitandosi ad evidenziare punti critici che, a parere di chi scrive, pongono dubbi di costituzionalità o, comunque, di tenuta di sistema.
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In primo luogo, chi scrive non vuole sottrarsi al confronto con le ragioni sottese all’introduzione nel codice della nuova fattispecie di cui all’art. 577 – bis c.p., ma si intende qui ribadire un’obiezione di fondo, che prima ancora che tecnico giuridica prende le mosse da un diverso approccio al tema che ci occupa.
Dovendosi ovviamente rifuggire dalla suggestione secondo la quale “i femminicidi non diminuiranno dando loro un nome, ma esisteranno”[2], giacché “il problema attuale non è certo nominare e punire il femminicidio, ma farne diminuire i numeri, evitarlo e prevenirlo con politiche strutturali, che agiscano sul piano sociale e culturale. Il piano simbolico penale non ha alcun effetto di deterrenza: la penalistica seria e sovranazionale lo dice e dimostra da anni”[3], si evidenzia piuttosto la necessità di riformare l’art. 575 c.p., sostituendo la parola “uomo” con “persona”, come si propone nel testo/appello de La società della ragione, che si allega alla presente.
Vale la pena sul punto richiamare un’attenta dottrina[4] che, pur non ascrivibile in toto alle voci contrarie al ddl, ha sostenuto che “un primo passo non più rinviabile è la – solo apparentemente – semplice riformulazione dell’art. 575 c.p., capace di dare finalmente, anche se tardivamente, atto del fatto che non è più accettabile che l’espressione uomo sia la misura di tutte le cose, usata per definire l’universale: non possiamo trascurare il fatto che quell’espressione è stata introdotta nel codice penale quando l’uccisione di una donna – il femminicidio, sotto forma di delitto d’onore – era qualificata di un minore disvalore, e nello stesso contesto in cui la violenza sessuale era considerata un reato contro la morale e il buon costume, e non contro la libertà sessuale delle donne. Riscrivere l’art. 575 in modo che affermi la responsabilità penale di chiunque cagioni la morte di una persona costituisce un forte segnale semantico della necessità di decostruire, e poi diversamente ricostruire, l’universale giuridico. L’uomo è un sesso – genere, come un sesso – genere è la donna; l’uomo (particolare) non può ricomprendere e definire anche la donna, non può essere insieme il nome del particolare e dell’universale [..] una piccola riforma che non tocca la struttura del reato, né la misura della pena, che tuttavia indurrebbe a riflettere, costringendo a prendere atto di come la società sia cambiata, di come lo spazio conquistato dalle donne per se stesse abbia delegittimato ogni residuo della struttura patriarcale che le vuole subordinate”.
Con similare prospettiva si era ancora affermato che[5] “il codice penale è stato costruito a partire dal punto di vista del soggetto maschile, nonostante la sua pretesa di neutralità di genere sulla base dell’aderenza a un’uguaglianza formale. Invece l’ottica di genere proprio questa neutralità contesta, e perciò lavora a decostruire la pretesa universalità di quella che è in realtà l’ottica maschile”.
Non si tratta dunque, a parere di chi scrive, di negare le cause e gli effetti di una normazione che con la sua pretesa universalità disconosce l’eccedenza di genere (nelle sue declinazioni più ampie), ma piuttosto [6] di “rendere le donne” (non solo loro; inciso nostro) soggetti di giustizia, abbandonando la dimensione tradizionale dell’essere oggetti della giustizia sociale” (e penale, come qui si vorrebbe).
In definitiva, la domanda che possiamo porci è ancora questa; “è davvero funzionale alla tutela della vittima di sesso femminile una fattispecie che ne consolida lo status di specialità?”[7].
Chi scrive ritiene di no, anche per quanto qui di seguito si espone.
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Quanto all’art. 1 – Modifiche al codice penale, vanno preliminarmente confermate le critiche già mosse al testo della norma (art.577 – bis) che introduce il reato di femminicidio, pur tenendo conto delle sostanziali modifiche operate in prima lettura.
Certamente apprezzabile l’eliminazione del tratto modale precedentemente previsto, laddove si sanzionava il femminicidio commesso per reprimere l’esercizio dei diritti o delle libertà della donna, o comunque l’espressione della sua personalità; oggi sono state introdotte nuove ipotesi, concernenti la prevaricazione, il controllo, il possesso, il dominio, o legate al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo, confermandosi altresì l’illiceità della condotta come atto di limitazione delle libertà individuali.
Può darsi atto che le modifiche, peraltro suggerite espressamente da un’audita[8], hanno certamente inciso sulla parte maggiormente in contrasto con il principio di tassatività, ma ciò non consente di condividere l’introduzione del reato di nuovo conio.
In primo luogo, va ribadita la manifesta violazione del principio di ragionevolezza e uguaglianza, laddove si accorda maggior tutela (e si risponde con maggior rigore sanzionatorio) ad una donna, rispetto ad analoghe condotte poste in essere eventualmente nei confronti di qualunque altro soggetto (non solo maschile), pur teoricamente esposto alle medesime e diverse condizioni di prevaricazione, lato sensu intese, che la norma prevede.
Prima ancora, appare opportuno evidenziare come la stessa scheda di lettura che accompagna il testo riformato ricordi come (pg.11) “in merito alla nozione di donna in quanto tale bisogna inoltre richiamare quanto disposto in materia di rettificazione di sesso dalla L.n.164/1982”, nonché la pedissequa sentenza della Corte costituzionale (n.143/2024), tanto da suggerire (pg.12) “alla luce delle considerazioni svolte l’opportunità di precisare l’estensione del riferimento alla persona offesa in quanto donna”.
Il rilievo non è secondario, ed anzi imporrebbe l’eliminazione del riferimento citato, tanto più che la transizione dell’identità di genere non è certo l’unica condizione a sfuggire alla disposizione di nuovo conio (si pensi, solo per fare un esempio, alle possibili vittime omosessuali o LGBTQ+).
Ancora; nella stessa scheda (pg.14) si evidenzia “l’opportunità di approfondire l’utilizzo del termine limitazione delle sue libertà individuali, in considerazione del fatto che con il venir meno del bene vita stesso le libertà ed i diritti non sono meramente limitati, ma soppressi a causa del venire meno del bene presupposto” (ed infatti questa ipotesi è concepita come tratto modale, e non come azione sorretta da dolo specifico).
Non solo; si evidenzia altresì (pg.15) che quest’ultima ipotesi risulta sganciata dalle altre modalità di condotta, essendo ad esse alternativa (anche per ciò che concerne il già evidenziato riferimento all’in quanto donna), “rendendo maggiormente difficoltosa la sua distinzione dall’art.575 c.p.”
Della sanzione s’è detto, e vanno qui ribadite tutte le ragioni di avversione rispetto all’incostituzionale pena perpetua, fissa, irragionevolmente superiore (pari ad anni ventiquattro) per l’ipotesi attenuata di cui al comma 3 dell’art. 577 – bis c.p. rispetto a quella prevista per l’omicidio.
Del tutto pleonastico si rivela poi il rinvio all’art. 575 “fuori dei casi di cui al primo periodo” previsti dal primo comma del delitto di femminicidio.
Edificato sulla pena, espressione dichiarata di un diritto penale totale, che insegue la drammatica realtà dei fatti piuttosto che rispondere con efficacia alla loro complessità sociale e culturale, il delitto di femminicidio appare, quod poenam appunto, dimentico dell’insegnamento costituzionale (cfr., da ultimo, sent. n.139 del 2025, punto 9.1 del Considerato in diritto) secondo il quale “la finalità rieducativa è, dunque, coessenziale al volto costituzionale della pena, nell’ordinamento italiano; tanto da non poter essere sacrificata sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena (sentenze n.78 del 2007, n.257 del 2006, n.68 del 1995, n.306 del 1993 e n.313 del 1990), qualunque sia la gravità del reato commesso dal condannato (sentenza n.149 del 2018, punto 7 del Considerato in diritto). Conseguentemente, non solo le autorità preposte all’esecuzione della pena, ma – ancor prima – il legislatore nella fase di comminatoria edittale, e poi il giudice in sede di irrogazione della pena, sono costituzionalmente vincolati a orientare la propria discrezionalità in maniera tale da favorire – e certamente da non ostacolare – quel cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale, nel quale si declina la funzione rieducativa della pena (sentenza n.179 del 2017, punto 4.4. del Considerato in diritto)”.
Nel caso di specie, invece, per paradosso si assiste ad una normazione affidata a successive interpretazioni che appoggiano su tratti evanescenti (in quanto donna, non quella donna) e aspetti relazionali, confidando su un’ermeneutica ed un accertamento probatorio tutt’altro che semplici (che costringeranno necessariamente a favorire vittimizzazione secondaria, dovendosi concentrare su dinamiche e aspetti delle condotte anteatte dei protagonisti processuali) , al contempo privando il giudice dei poteri/doveri valutativi specifici in ordine alla sanzione eventualmente da infliggere; e come si sa, ciò che limita fonda[9].
Quanto alle ulteriori fattispecie interessate da inasprimento edittale (con diverse previsioni sanzionatorie sul punto) per effetto del restyling normativo previsto per il femminicidio, e ad esse esteso, valgono le medesime obiezioni, che tuttavia evidenziano la scelta simbolica di aver distinto tra reato autonomo e circostanze aggravanti, non senza aver qui ribadito come in taluni casi (ad esempio per il delitto di cui all’art.572 c.p.) è forte il rischio di valorizzare indici che la giurisprudenza ritiene invece quali elementi costitutivi del reato, e non quali fattori aggravanti.
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Sul versante procedurale, l’art.3 del ddl (Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice), come licenziato dal Senato, ha parzialmente modificato la competenza di cui all’art. 33 ter del codice di rito, affidando al Tribunale monocratico alcune ipotesi di maltrattamenti in famiglia e il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
A tal proposito, pur potendosi comprendere le ragioni pratico-organizzative rappresentate da ANM, non può non concordarsi con la speculare opinione rassegnata da UCPI, che sostiene la necessità di affidare ad un organo collegiale la valutazione (ed eventualmente la sanzione) di così delicate vicende processuali, pesantemente sanzionate ed irte di conseguenze penitenziarie.
Appare invece irricevibile sul punto quanto osservato da ANM[10], ove si segnala (pgg.8 e 9) che “la competenza collegiale rende impossibile la presenza in udienza di magistrati onorari […] si consideri che molti casi ad es. di atti persecutori sono fondati su prove testimoniali e documentali che rendono di non particolare complessità la gestione del dibattimento”.
Non solo; si è ivi sostenuto che “se un procedimento è istruito in modo corretto e completo, il ruolo del PM di udienza è meno rilevante, mentre le indagini possono essere coordinate e gestite solo da PM togati”.
Con ogni evidenza, e senza infingimenti, si assiste qui ad un’idea del processo fortemente debitrice del sistema inquisitorio, nel quale l’istruzione (non quella dibattimentale, di cui agli artt. 496 e sgg. c.p.p.) regna sovrana, e l’Avvocato non dovrebbe partecipare in alcun modo alla formazione della prova, messa in sicurezza dal requirente.
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Per ciò che riguarda le informazioni alle pp.oo., si è previsto (art.3, comma 1, lett.b) che sia dato loro avviso (nei casi di cui al nuovo comma 1 quater dell’art.444 c.p.p.) delle eventuali richieste di applicazione pena presentate (anche fuori udienza), con facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima (analoghe disposizioni sono contenute alle lett. r) ed s) della norma).
Si è in precedenza avuto modo di esprimere assoluta contrarietà sul punto; se l’ordinamento regola già interlocuzioni con la p.o. per altri istituti, di natura anfibia (cfr. art.464 quater, comma 1, c.p.p.) o cautelare (art.299, comma 3, c.p.p.), prevedendo talvolta che la stessa possa presentare memorie (ciò che può ragionevolmente consentire al giudice della misura di apprezzare esigenze e sopravvenienze altrimenti ignote), non si è mai prevista un’interlocuzione sulla pena della parte privata, tanto da permetterle di far pervenire non solo memorie, ma anche deduzioni. Né pare inconferente ricordare come, per ciò che attiene alla raccolta anticipata della prova, la p.o. può solo sollecitare il PM, ex art.394 c.p.p., senza aggiungersi ad esso.
Così procedendo, il reato diverrebbe una sorta di giustizia privata, che per evitare pulsioni vendicative extra processuali[11] cede plasticamente al paradigma vittimario.
A parziale conforto, l’abolizione (si spera, non solo formale) dell’obbligo inizialmente previsto per il giudice di esplicitare in sentenza “le ragioni per le quali [..] non ritiene fondate le deduzioni in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, all’applicazione o alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti o alla congruità della pena, nonché alla concessione della sospensione condizionale”.
Staremo a vedere, se il piano inclinato introdotto con le deduzioni porterà a condizionamenti e prassi distorte, che già albergano nelle aule dei Tribunali (soprattutto nei giudizi monocratici).
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L’art. 3, comma 1, lett.g), estende ad altre fattispecie di cui al presente ddl la possibilità di applicare la misura cautelare in carcere anche se all’esito del giudizio è irrogabile una pena detentiva non superiore a tre anni (valutazione prognostica di per sé irragionevole, stante il raccordo che dovrebbe operarsi in proposito con la possibilità di accesso alle misure alternative per le pene, anche residue, pari ad anni quattro di reclusione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.41 del 2018)[12].
Con l’introduzione del comma 3.1 all’art. 275 del codice di procedura penale si è (parzialmente) intervenuti a modificare il ripristino delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza delle misure coercitive, carcerarie e domestiche, (disposizione in aperto contrasto con il costante orientamento del Giudice delle leggi sul punto), prevedendo che ciò possa evitarsi quando “siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari”.
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Non è dato comprendere la modifica intervenuta in ordine alla possibilità per il PM di delegare la PG all’ascolto della p.o. che ne abbia fatto richiesta in fase di indagini, salvo che per il delitto di atti persecutori aggravato ai sensi del quarto comma dell’art. 612 bis c.p.p., non essendo esplicitato il criterio selettivo adottato in proposito.
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Pur potendosi cogliere la ratio dell’introduzione del comma 6 bis dell’art.499 del codice di rito, volta ad evitare durante l’esame della p.o. dei delitti di cui all’art. 362, comma 1 – ter una lesione a dignità e decoro della stessa (basterebbe la prima, del tutto incongruo il riferimento al secondo), nonché forme di vittimizzazione secondaria, appare certamente sufficiente quanto già previsto al quarto comma della norma che regola l’esame testimoniale, secondo la quale “il presidente cura che l’esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona”.
Il rispetto, non il decoro delle statue; non è possibile al contrario introdurre ulteriori regulae iuris proprio laddove il legislatore intende inasprire la risposta punitiva e quant’altro consegua per una serie numerosissima di reati, per i quali la scrupolosa e rispettosa raccolta della prova deve certamente osservarsi, senza impedire il dispiego delle prerogative difensive.
Piuttosto, lo si anticipa qui, appare risibile allo scopo la previsione di cui all’art.8, lett.b) del ddl, all’evidenza del tutto insufficiente a garantire un’acconcia preparazione ai magistrati, nel mentre apprezzabile si rivela la previsione di una formazione multidisciplinare e qualificata di cui alla precedente lett.a)
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Assolutamente inconcepibile l’implementazione del periodo di osservazione scientifica annuale della personalità, introdotto dall’art. 5 del ddl (Modifiche in materia di ordinamento penitenziario) per ulteriori fattispecie ivi previste; detta previsione, in uno alla torsione cautelare in precedenza descritta, comporterebbe inevitabilmente un ulteriore crescita dell’overcrowding, rendendo più difficile uscire dal circuito detentivo per coloro per i quali si rende quasi obbligato l’ingresso.
Non finisce qui; sempre mediante intervento sull’art. 4 bis o.p. si è previsto che al fine di concessione dei benefici penitenziari per i condannati o internati per il delitto di femminicidio debbano acquisirsi le dichiarazioni che i prossimi congiunti della persona deceduta abbiano reso intendere, ancora una volta vellicando (a distanza di anni) istinti che dovrebbero restar fuori da una valutazione scevra da contaminazioni di altro tipo.
Non condivisibile appare neanche l’introduzione di obblighi di comunicazione in favore della persona offesa e dei prossimi congiunti, di cui all’art. 58 sexies o.p.; se può comprendersi come nella fase acuta cautelare la p.o. possa essere informata della scarcerazione dell’indagato/imputato di gravi delitti, altrettanto non può dirsi quando ciò accada a distanza di anni, dopo un percorso intra moenia favorevolmente delibato (ciò che ovviamente non può, né mai potrebbe, conferire certezze su assenza di rischi recidivanti), inverando lo stigma perenne che impedisce per contro anche alle vittime di fare i conti col passato e il cambiamento possibile.
Incomprensibile, anche dal punto di vista criminologico (oltre che logico), la riduzione della durata dei permessi premio a danno di condannati minori del delitto di femminicidio, introdotta dall’art. 5, lett.b, di modifica dell’art. 30 ter o.p.
Infine, la (s)copertura finanziaria; come giustamente rilevato dalle Osservazioni UCPI[13] (pg.3), “le misure delineate nel testo legislativo non sono neutre dal punto di vista operativo”, ma “la dimostrazione della volontà vera del legislatore è contenuta nell’art. 14 […] fatta eccezione per quanto previsto dall’art.4 (tutela degli orfani di femminicidio in caso di relazione affettiva), 11 (disposizioni sulla registrazione a debito) e 12 (garanzie di accesso delle donne vittima di violenza di genere al patrocinio a spese dello Stato)” – e non è dato comprendere la rubrica della disposizione de qua, che oltre al femminicidio in forma tentata contempla anche l’omicidio di cui agli artt. 575, 577, primo comma, n.1, nella forma tentata (inciso nostro) – “l’attuazione della legge non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”
[1] Cfr., volendo, M. Passione, Diritto penale (de)privato, in Giurisprudenza Penale, 7 luglio 2025
[2] P. Di Nicola Travaglini, Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere, in Sistema penale, 7 maggio 2025
[3] M. Virgilio, Nominare il femminicidio. Non in nostro nome, in Giustizia Insieme, 27 marzo 2025; in altro scritto (Reato di femminicidio, partiamo dalle parole, in Giustizia Insieme, 27 maggio 2025) la stessa Autrice sostiene peraltro che “il femminicidio esiste nella rappresentazione sociale, tanto che compare nel lessico dei giuristi [..] e anche nei testi delle sentenze attente alla cd. prospettiva di genere”, al punto che nel 2023 l’Istituto Treccani ha riconosciuto il femminicidio “parola dell’anno”.
[4] B. Pezzini, Reato di femminicidio ed eccedenza di genere della violenza, in AIC, Osservatorio costituzionale, 5 agosto 2025
[5] G. Zuffa, Uomini che uccidono le donne: né mostri né matti, in Femminicidio, storie e riflessioni, a cura di M. Carnovale e N. Miletto, Il vaso di Pandora, 1/2025
[6] E. Rossi, Il reato di femminicidio: un’ingiustizia nel nome delle donne; ivi.
[7] M. Pelissero, Il disegno di legge sul femminicidio: una proposta di puro populismo penale che distoglie dalle vere questioni culturali di genere, in Diritto penale e processo, 52025
[8] A. Massaro, Riflessioni sul disegno di legge in materia di femminicidio, in Sistema Penale, 25 giugno 2025
[9] Per più ampie riflessioni sul punto, cfr. V. Manes, Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione, in Questione Giustizia, 26 marzo 2019
[10] Femminicidio: il parere aggiornato dall’ANM sulla proposta di legge, in Sistema Penale, 15 ottobre 2025
[11] F. Gary Gray, Law abiding citizen, 2009
[12] Sul punto, sia consentito un rinvio a M. Passione, La Consulta riallinea l’ordine di esecuzione e l’affidamento in prova: uno sguardo prospettico per nuovi e diversi scenari, in Diritto penale e processo, 1/2019, ove si rileva come “nel preambolo del dl. 26 giugno 2014, n.92, convertito con modificazioni in l. 11 agosto 2014, n.117, si dà atto di ritenere la straordinaria necessità e urgenza di modificare il comma 2 bis dell’articolo 275 di procedura penale, al fine di rendere tale norma coerente con quella contenuta nell’articolo 656, in materia di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva”; cfr. anche, volendo, M. Passione, L’autopoiesi di legittimità, in Diritto Penale e Uomo, 5/2019
[13] DDL femminicidio – Le note dell’UCPI, in camerepenali.it, 16 ottobre 2025

