Trattenimento nei centri di permanenza per rimpatri: la disciplina vigente non rispetta la riserva di legge in materia di libertà personale.

Si segnala la sentenza n. 96, depositata in data odierna, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Giudice di pace di Roma, sezione stranieri, con le ordinanze indicate in epigrafe. Inoltre sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, Cost., dal Giudice di pace di Roma, sezione stranieri, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Tags

Condividi su:

Articoli Correlati
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore