Un problema irrisolto: l’art. 628 bis c.p.p. e il miraggio di conformità al dictum europeo

Abstract: La pronuncia in commento si colloca nel solco dell’evoluzione dottrinale e normativa che ha condotto alla previsione dell’art. 628 bis c.p.p., quale mezzo d’impugnazione autonomo, svincolato dai limiti della precedente, inadeguata, “Revisione europea”. Posta l’esperibilità del rimedio ivi previsto anche alle ipotesi di violazione di diritti “strumentali” al diritto di difesa, resta, nondimeno, aperto il problema dell’ effettiva idoneità dell’art. 628 bis c.p.p. a restituire piena dignità alla vittima convenzionale, specie alla luce del meccanismo definitorio di cui all’ art. 37 Cedu.

Sommario: 1. Genesi ed evoluzione dell’art. 628 bis c.p.p. 2. I principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte.  3. Dubbi applicativi e prospettive future: quali garanzie per la vittima convenzionale?

  1. Genesi ed evoluzione dell’art. 628 bis c.p.p.

L’art. 628 bis c.p.p. rappresenta il traguardo di un lungo percorso giuridico, il cui esito ha condotto alla previsione di un nuovo mezzo di impugnazione straordinario idoneo a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalle decisioni adottate in violazione della Cedu.

Il sistema di protezione dei diritti umani istituito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo si è caratterizzato, sin dalle sue origini, per l’esplicita enunciazione, da parte degli Stati contraenti, dell’efficacia giuridicamente vincolante da riconoscere alle pronunce rese dagli organi di controllo interstatali[1]. Da questo assunto nasce la difficoltà di assicurare che, a tali pronunce, sprovviste di diretta esecutorietà negli ordinamenti nazionali, sia dato il dovuto seguito dagli Stati, parti nelle relative controversie, nel rispetto dell’obbligo di conformazione posto a carico dello Stato condannato dall’art. 46, par. 1, della Convenzione[2].

Nel tempo, il sistema interno ha adottato misure, più o meno efficaci[3], per assicurare la piena esecuzione delle sentenze rese dalla Corte di Strasburgo in materia di violazione delle garanzie dell’equo processo, previste all’art. 6 Cedu[4]. La giurisprudenza di legittimità è pervenuta, da un lato, a ritenere inesigibile il giudicato di condanna emesso all’esito di un processo ritenuto non equo[5] e, dall’altro, a prevedere la riapertura del processo come il rimedio maggiormente conforme all’obbligo di riparazione[6].

Se tali propositi costituiscono, ad oggi, l’essenza dell’art. 628 bis c.p.p., in passato, l’ordinamento interno ha individuato nella revisione del processo ex art. 630 c.p.p., l’istituto più idoneo per ottemperare al cogente vincolo europeo[7].

Complice la perdurante inerzia del legislatore, con la sentenza n. 113 del 7 aprile 2011, il giudice delle leggi[8] aveva introdotto un nuovo caso di revisione, il quinto, al fine di «conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario (…) per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo»[9].  Pertanto, l’introduzione della revisione cd. europea, da parte della Corte costituzionale, sembrava aver colmato il vuoto di tutela determinato dall’assenza, protrattasi fino a quel momento, di un istituto attuativo dell’art. 46, par. 1, Cedu.

Epperò, l’esegesi successiva alla sentenza costituzionale ha svelato numerose criticità, legate all’elaborazione pretoria di un istituto che necessitava di un intervento legislativo[10]. I limiti del “nuovo” istituto si sono resi evidenti fin da subito, proprio a causa della non sovrapponibilità della revisione europea alla disciplina codicistica della revisione di cui all’art. 630 c.p.p.[11].

La Consulta, consapevole della farraginosità intrinseca alla stessa disciplina della revisione, aveva curato di prevedere un vaglio di compatibilità delle singole disposizioni relative al giudizio di revisione. In tal modo, la Corte aveva contribuito a formare un rimedio duttile, dalla fisionomia variabile e che, al contempo, lasciava ampio spazio a dubbi interpretativi[12].

Sul piano sostanziale, i diritti riconosciuti dalla Convenzione possono essere violati in diversi modi e pertanto, anche le modalità mediante le quali assicurare la restitutio in integrum dovevano adattarsi alla violazione in concreto accertata variando, così, anche l’obiettivo da raggiungere mediante la revisione europea[13]. La tendenza ad adattare forzatamente gli istituti processuali alle esigenze di giustizia sostanziale conduceva inevitabilmente a interpretazioni creative, in palese contrasto con il principio di legalità processuale di cui all’art. 111, comma 1, Cost.; tale adattamento, dati i limiti invalicabili delle categorie processuali, non garantiva sempre e comunque l’effettiva restitutio in integrum in favore della vittima convenzionale[14].

Pertanto, la Corte costituzionale avrebbe potuto desumere, dall’art. 117 Cost. e 46 Cedu, unicamente il principio generalissimo secondo il quale l’ordinamento processuale interno è tenuto a dotarsi di un meccanismo volto a dare esecuzione alle sentenze della Corte di Strasburgo[15]. Dunque, a fronte di un immutato quadro di incertezza applicativa, si auspicava la predisposizione di un rimedio autonomo[16], sganciato dai limiti della revisione ed idoneo, in concreto, a ripristinare gli effetti di un processo non equo.  

Le criticità connesse all’istituto pretorio della revisione europea, ovvero al rimedio adottato dalla Corte costituzionale nella sua opera di supplenza, almeno parziale, del vuoto legislativo[17], sono state apparentemente superate dall’introduzione, ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di un mezzo ad hoc per l’esecuzione delle sentenze del giudice europeo.

A dimostrazione della completa autonomia del nuovo rimedio straordinario, l’art. 36 del d.lgs. 150/2022 ha collocato l’art. 628 bis c.p.p. all’interno del Libro IX del codice di procedura penale, come noto dedicato alle impugnazioni, prevedendo un nuovo titolo III-bis, rubricato «Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi Protocolli addizionali».

Il nuovo mezzo d’impugnazione straordinario, attivabile per riparare in forma specifica ogni accertata violazione dei diritti consacrati nel testo convenzionale, è affidato alla cognizione della Corte di cassazione, a cui è riconosciuto «il potere di adottare i provvedimenti necessari a disciplinare l’eventuale procedimento successivo»[18].

Il rimedio è attivabile da chi, in prima persona, abbia ottenuto “giustizia” in sede europea, sul quale grava l’onere di indicare compiutamente le ragioni che giustificano la richiesta. Quest’ultima, dotata di un petitum variabile, può essere intesa a revocare il titolo esecutivo, a richiedere la riapertura del procedimento o a far sì che la Corte di legittimità adotti i provvedimenti necessari per sterilizzare gli effetti pregiudizievoli discendenti dalla pronuncia interna ritenuta unfair alla lente dei giudici di Strasburgo[19].

In altri termini, il nuovo mezzo d’impugnazione, autonomo e straordinario, è volto a consentire l’adeguamento post iudicatum dell’ordinamento interno rispetto ai dicta della Corte Edu[20].

Al fine di non sovraccaricare il giudizio di cassazione, la Corte, ai sensi del comma 4 dell’art. 628 bis c.p.p., decide in camera di consiglio ed accoglie la richiesta qualora ritenga che la violazione convenzionale, per natura e gravità, abbia avuto un’incidenza effettiva sul provvedimento di condanna. Pertanto, alla Corte di cassazione spetta non solo il compito d’individuare le modalità attraverso cui attuare la restitutio in integrum, ma anche quello di verificare la sussistenza dei presupposti per ottenere tale riparazione[21].

A seguito di questo “vaglio preventivo”, la prosecuzione del rimedio dipende dal tipo di violazione accertata. Ed è proprio questo l’aspetto attenzionato recentemente dalla quinta sezione della Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 30182 del 3 settembre 2025.

2. I principi di diritto enunciati della Suprema Corte

Il caso[22] ha riguardato la richiesta di eliminazione ex art. 628 bis c.p.p. degli effetti pregiudizievoli derivanti da un processo concluso con sentenza di condanna all’ergastolo emessa dalla Corte di Assise d’Appello di Messina.

Il ricorrente si doleva del trattenimento da parte della Direzione della casa circondariale di Parma – ove era detenuto in regime speciale di cui all’art. 41 bis ord. pen. –  del plico contenente gli atti relativi alla fase cautelare del procedimento a suo carico, inviato dal difensore di fiducia. Ciò avrebbe determinato la violazione del suo diritto di difesa in sede di udienza preliminare, sotto il profilo dell’impossibilità di poter accedere consapevolmente ad un rito alternativo. Il ricorrente lamentava, altresì, l’impossibilità di azionare un rimedio effettivo a sua tutela, visti i numerosi solleciti inascoltati rivolti all’autorità giudiziaria.

Il ricorrente ex art. 628 bis c.p.p. rappresentava di aver ottenuto una decisione di riconoscimento unilaterale da parte dello Stato italiano della violazione degli artt. 8 e 13 Cedu, con conseguente cancellazione dal ruolo del ricorso proposto alla Corte di Strasburgo[23].

Secondo la ricostruzione della difesa, la violazione, da parte dello Stato italiano, del diritto alla vita privata e del diritto ad un ricorso effettivo[24], con conseguenti ricadute sul rispetto dei tempi utili per la predisposizione di una difesa adeguata, avrebbe inciso negativamente sul diritto di difesa dell’imputato e sulla successiva sentenza di condanna. D’altronde, sarebbe illusorio immaginare la piena attuazione del diritto di difesa di colui che non ha potuto adire l’autorità nazionale competente a seguito della violazione dei propri diritti e libertà fondamentali, quali quelli sanciti agli artt. 8 e 13 Cedu.

L’intervenuto riconoscimento dalle predette violazioni avrebbe, inoltre, esortato la vittima convenzionale a prospettare, come alternative di rimedio possibili, la revoca delle due sentenze di condanna e la restituzione degli atti al giudice dell’udienza preliminare oppure l’applicazione diretta della diminuente prevista per il rito abbreviato da parte della Corte di cassazione adita, con sostituzione della pena dell’ergastolo in quella di trent’anni di reclusione.

Nel caso in esame, il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso basandosi sull’assunto che non vi era stato, da parte dello Stato italiano, il riconoscimento della violazione del diritto di difesa – erroneamente invocato dal ricorrente con la richiesta ex art. 628 bis c.p.p. – ma, bensì, degli artt. 8 e 13 Cedu. In tal senso, l’assenza di un accertamento in ordine alla violazione dell’art. 6 della Convenzione, doveva condurre a dichiarare l’impossibilità di accogliere la richiesta di porre rimedio all’ asserita violazione del diritto di difesa, di fatto, non accertata.

In questi termini adita, la Suprema Corte ha provveduto a dettare coordinate ermeneutiche idonee ad ampliare i margini del nuovo rimedio impugnatorio.

La V sezione, con un intervento chiarificatore, ha fornito un’interpretazione estensiva dell’art. 628 bis c.p.p., stabilendo la possibilità di adire la Cassazione anche nei casi di accertata violazione, in sede europea, di un diritto diverso rispetto a quello espressamente previsto all’art. 6 Cedu. Dalla predetta violazione dovrà essere riscontrato un collegamento funzionale con il diritto di difesa, ovvero essere tale da determinare, per natura e gravità, un evidente effetto pregiudizievole ed un’incidenza effettiva, ancorché indiretta o mediata, sulla sentenza di condanna.

La Corte ha chiarito che il diritto ad un equo processo e quello ad un esercizio effettivo e pieno del diritto di difesa sono sicuramente influenzati dalle modalità di esplicazione dell’esercizio di diritti funzionali ad essi, come può ipotizzarsi che sia stato, nell’ipotesi in esame, per il diritto all’esercizio di facoltà connesse alla vita privata e per il diritto ad un ricorso effettivo.

Tuttavia, spetta al ricorrente l’onere di prospettare adeguatamente alla Corte l’incidenza effettiva che la violazione accertata dalla Cedu – e collegata in via strumentale a quella effettivamente fatta valere – ha avuto sugli esiti del procedimento e sulla decisione di condanna[25].

Tra le righe, si intravede un onere, in capo al richiedente ex art. 628 bis c.p.p., di specificità nella costruzione dell’istanza, funzionale alla stessa indagine affidata dal legislatore alla Corte di cassazione sulla natura e gravità della violazione accertata dalla Corte Edu rispetto agli “effetti pregiudizievoli” lamentati.

Ne consegue, secondo questa ricostruzione, che i giudici di legittimità dovranno valutare la dipendenza causale e funzionale tra violazione coperta da giudicato convenzionale e violazione posta dall’istante a base della richiesta[26].

In estrema sintesi, sono due i principi di diritto enunciati dagli Ermellini: le violazioni strumentali al diritto di difesa accertate dalla Cedu possono, in astratto, essere poste a fondamento di una richiesta ex art. 628 bis c.p.p.; il ricorrente è onerato della prova circa l’incidenza di tali violazioni sulla sentenza di condanna. 

Così ricostruiti i confini giuridici dell’art. 628 bis c.p.p., la Corte, nel caso in esame, ha escluso concrete ricadute sul diritto di difesa del ricorrente, con conseguente infondatezza del ricorso. La V sezione ha stabilito, a fondamento della sua decisione, che non sono stati rappresentati effetti pregiudizievoli di tale natura e gravità, derivati da dette violazioni, idonei ad aver determinato il suo mancato accesso al rito premiale[27] con conseguente violazione del diritto di difesa. Né tantomeno appare plausibile, secondo i giudici di legittimità, che in un sistema ordinamentale come il nostro, sia stato impedito al ricorrente, per oltre un anno, di comunicare con il proprio difensore, attese le molteplici modalità di contatto attivabili, al di là dello scambio di corrispondenza. Inoltre, la volontà di accedere al rito abbreviato sarebbe stata manifesta solo in occasione della richiesta ex art. 628 bis c.p.p. e non anche in udienza preliminare, sua sede elettiva.

3. Dubbi applicativi e prospettive future: quali garanzie per la vittima convenzionale?

All’interno dell’Unione Europea, i diritti fondamentali rappresentano un codice comune di valori, che concorrono alla realizzazione di un ordine pubblico europeo[28] che si impone all’ Unione degli Stati membri; ci si interroga, dunque, sull’effettiva idoneità del rimedio ex art. 628 bis c.p.p. a sanare il vuoto di tutela che era già stato rilevato dalla Giurisprudenza dei primi anni duemila.

L’art. 628 bis c.p.p., lungi dal essere declassato a duplicato della revisione, è stato concepito come strumento sganciato dai limiti di cui all’art. 631 c.p.p. e, dunque, non necessariamente orientato ad ottenere il proscioglimento del soggetto ingiustamente condannato ma, bensì, all’eliminazione di qualsivoglia effetto pregiudizievole derivante – non già dalla condanna ingiustamente inflitta – ma adottata in violazione di un diritto convenzionalmente garantito, tale da ritenere che, in sua assenza, l’esito del processo sarebbe stato ragionevolmente diverso.

La mens legis ha elaborato uno strumento flessibile e dinamico, non riconducibile a modelli applicativi statici, ma costantemente plasmato dal dialogo con la natura eterogenea delle violazioni accertate in sede convenzionale. Infatti, la vasta gamma di provvedimenti che la Corte di cassazione può adottare in caso di accoglimento della richiesta, dovrebbe concorrere a delineare una struttura a geometria variabile del nuovo istituto, idonea a conformarsi alle specifiche circostanze del caso concreto[29].

In forza dell’art. 628 bis, comma 5, c.p.p., il giudice nazionale, sebbene non possa, in nessun caso, assumere una posizione diametralmente opposta a quella dei giudici europei, giungendo a negare che nel procedimento nazionale si sia verificata la violazione del diritto accertata in sede sovranazionale, recupera un significativo ambito di competenza giurisdizionale — e, con esso, un margine di apprezzamento — con riferimento alla valutazione dell’incidenza della violazione convenzionale riscontrata sul procedimento penale[30]. Questo per permettere alla Corte di cassazione di valutare, in una logica di sussidiarietà, il grado di contaminazione e stabilire i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione.

Sennonché, gli stessi giudici di Strasburgo hanno evidenziato come, sebbene gli Stati restino liberi di scegliere i mezzi da usare per conformarsi al giudicato europeo, rientri comunque tra i loro compiti quello di verificare che le conclusioni a cui sono giunte le autorità nazionali non risultino « manifestly unreasonable »[31]; la Corte Edu si riserva, dunque, il potere di valutare la presenza di errori, di fatto o di diritto, tali da determinare un diniego di giustizia.

Il margine di apprezzamento rappresenta, pertanto, uno spazio di discrezionalità riconosciuto agli organi nazionali che, tuttavia, incontra un limite apparentemente invalicabile nel rispetto della «sostanza della giurisprudenza di Strasburgo»[32].

Orbene, è possibile affermare che la decisione con cui la Cassazione rigetta il corso ex art. 628 bis c.p.p., nonostante sia intervenuto il riconoscimento unilaterale, da parte dello Stato italiano, della violazione convenzionale, sia conforme alla sostanza della giurisprudenza di Strasburgo?

È bene rammentare che la V sezione della Corte di cassazione, con la sentenza n. 16226 del 4 febbraio 2022, era già intervenuta in materia, sottolineando l’ azionabilità del rimedio ex art. 628 bis c.p.p., non solo in conseguenza dell’accertamento di una violazione dei diritti della Convenzione contenuto in una sentenza definitiva di condanna della Corte Edu, ma anche quando tale accertamento derivi da una decisione di cancellazione dal ruolo della Corte di Strasburgo emessa ai sensi dell’art. 37 Cedu[33], ovvero a seguito del riconoscimento unilaterale da parte dello Stato autore della violazione convenzionale.

L’esperibilità del rimedio ex art. 628 bis c.p.p. rimane, tuttavia, subordinata all’accertamento che la violazione, come anticipato, abbia per la sua natura e gravità effetti continuativi che non possono essere interrotti se non con tale strumento; una violazione, quindi, che non deve limitari ad esercitare un’influenza diretta sul cuore dell’accertamento penale, ma che deve avere, altresì, un valore non trascurabile[34].

Tuttavia, la Corte Edu, nella vicenda Tashin Acar c. Turchia, ha stabilito i criteri a cui subordinare l’ammissibilità del riconoscimento unilaterale della violazione convenzionale, oggi recepiti nel Regolamento della Corte: il chiaro riconoscimento della violazione della Cedu e l’impegno a fornire un adeguato risarcimento e ad adottare misure correttive adeguate.

Dunque, alla luce delle caratteristiche del meccanismo definitorio di cui all’art. 37, come delineato anche dall’art. 62A del Regolamento, e interpretato dalla giurisprudenza convenzionale, la decisione assunta ai sensi dell’art. 37 Cedu contenente il riconoscimento della violazione, consente di non pervenire all’esito di una condanna nei confronti dello Stato, sol perché quest’ultimo, oltre a riconoscere la violazione, si è preventivamente assunto l’onere risarcitorio e di adeguamento, ove necessario.

D’altronde, sebbene l’esecuzione della decisione assunta ai sensi dell’art. 37 non veda il coinvolgimento del Comitato dei ministri, la mancata ottemperanza da parte dello Stato dei predetti oneri, consente alla Corte di riaprire il caso e decidere nel merito per valutare la sussistenza della denunciata violazione (art. 37 § 2 Cedu), anche alla luce dell’obbligo di esecuzione previsto dall’art. 46 Cedu[35].

La pronuncia in esame, a ben vedere, ha avallato i timori[36] inerenti al rischio che il giudice interno sovrapponga la propria valutazione a quella della Corte Edu eludendo – non già dal punto di vista formale, perfettamente conforme al dictum dell’art. 628 bis c.p.p. – ma dal punto di vista pratico, l’obbligo di individuare le misure più idonee volte a riparare alla violazione di un diritto convenzionalmente garantito. Ciò è dimostrato dalla circostanza che la vittima convenzionale, sebbene abbia ottenuto il riconoscimento da parte dello Stato italiano delle violazioni dei diritti sanciti agli artt. 8 e 13 Cedu, non ha ricevuto, di fatto, alcun ristoro in ambito nazionale.

Pertanto, il legislatore delegato, riconoscendo la possibilità di rigettare il ricorso all’esito di un vaglio preventivo finalizzato ad evitare un sovraccarico del giudizio di Cassazione, è finito per svilire la ratio sottesa all’istituto in esame.

In una prospettiva applicativa maggiormente orientata ad un’effettiva tutela della vittima convenzionale, l’art. 628 bis c.p.p. – concepito dal legislatore quale strumento volto a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti da decisioni adottate in violazione della Cedu – dovrebbe mantenere il margine di apprezzamento riconosciuto ai giudici interni entro confini più rigorosi, non ancorandolo al labile criterio dell’incidenza effettiva della violazione sull’esito del processo interno, bensì concentrandolo esclusivamente sulla gravità e sull’irreversibilità degli effetti pregiudizievoli inevitabilmente prodotti dalla violazione accertata.

Pertanto, appare auspicabile che l’esegesi successiva alla pronuncia in esame conduca a riconoscere in capo al giudice nazionale un obbligo positivo di predisporre misure idonee[37] a garantire un ristoro effettivo alla vittima convenzionale, evitando che il riconoscimento unilaterale della violazione si risolva in una mera affermazione di principio priva di conseguenze concrete. Tali misure, pur senza implicare necessariamente la riapertura del procedimento laddove essa risulti superflua[38] — anche in considerazione del fatto che l’esito del processo non potrebbe essere diverso — dovrebbero comunque essere orientate a restituire piena dignità al soggetto che, secondo la stessa valutazione dello Stato italiano, ha subito la violazione di un diritto garantito dalla Convenzione.


[1] Si rimanda, sul punto, a Saccucci, Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. dir, int., 2002, p. 618.

[2] L’art. 46, par. 1, Cedu impegna gli Stati contraenti a conformarsi alle sentenze definitive pronunciate dalla Corte di Strasburgo nelle controversie di cui sono parti. Secondo la giurisprudenza convenzionale, il predetto obbligo comporta anche l’impegno degli Stati aderenti a consentire la riapertura dei processi penali, su richiesta dell’interessato, quando appaia necessario ai fini della restitutio in integrum, in particolare nel caso di accertamento di violazioni delle garanzie in tema di equo processo. Sul punto, si veda Corte cost., sent. 7 aprile 2011, n. 113, in Giur. it., 2011, 2646; V. Corte cost., Servizio Studi, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nella giurisprudenza della Corte costituzionale, a cura di Scurati Manzoni, 2023, p. 50.

[3] Secondo Lonati, La “nuova revisione europea” ex art. 628 bis c.p.p.: prime applicazioni di un istituto tanto atteso, in Cass. pen., 2024, p. 1533, in conformità alla dottrina maggioritaria, le possibilità offerte dal codice di procedura penale per attuare l’effetto cassatorio negativo o positivo delle sentenze della Corte europea sono a lungo apparse piuttosto incerte. Le strade percorse dai giudici domestici sono state diverse in corrispondenza con la variegata gamma dei contenuti prescritti dalle sentenze della Corte europea e delle corrispondenti soluzioni da adottare nell’ordinamento interno. Nel corso degli anni, infatti, al fine di assecondare le comprensibili esigenze di giustizia sostanziale, sono stati previsti rimedi diversi.

[4] Si rimanda a Saccucci, Revisione dei processi in ottemperanza alle sentenze della Corte europea: riflessioni de iure condendo, in Dir. pen. e proc., 2002, p. 247.

[5] Cfr. Gialuz, Il riesame del processo a seguito di condanna della Corte di Strasburgo: modelli europei e prospettive italiane, in Riv. it. dir.  proc. pen., 2009, p. 1845.

[6] La Raccomandazione R (2000) 2, adottata dal Comitato dei ministri, ha invogliato gli Stati contraenti ad adottare la riapertura del procedimento, quale soluzione più efficace, nelle ipotesi in cui la Corte EDU abbia accertato una violazione della Convenzione. Tuttavia, tale Raccomandazione, volta a favorire l’attuazione dell’art. 46 della Convenzione non ha avuto, nel nostro Paese, rapido seguito legislativo, nonostante siano stati numerosi i tentativi di tradurre in provvedimenti legislativi le indicazioni provenienti dal Comitato dei ministri. Per una ricostruzione, si rimanda a Aimonetto, Condanna “europea” e soluzioni interne al sistema processuale penale: alcune riflessioni e spunti de iure condendo, in Riv. it. dir.  proc. pen., 2009, p. 1511; Callari, Esigenze giuridiche ed aspirazioni idealistiche nel giudizio di revisione: limiti e prospettive de iure condendo, in Cass. pen., 2006, p. 311. Con la sentenza n. 97 del 2018, la Corte Costituzionale ha messo in luce come, attesa la necessità di salvaguardare i soggetti, diversi dal ricorrente e dallo Stato che, pur avendo preso parte al giudizio interno, non sono parti necessarie di quello convenzionale, in conformità alla Corte di Strasburgo, l’art. 46, comma 1, CEDU va interpretato nel senso di lasciare agli Stati contraenti la decisione se includere la riapertura dei processi non penali tra le misure ripristinatorie da adottare per uniformarsi alle proprie statuizioni vincolanti.

[7] È bene sottolineare che, i primi interventi pretori, in chiave suppletiva del vuoto legislativo, si sono concentrati sull’adattare i rimedi processuali già disciplinati dall’ordinamento, al fine di renderli conformi al dictum della Corte Edu. Gli strumenti più efficaci erano stati individuati dalla giurisprudenza di legittimità nella remissione in termini ex art. 175 c.p.p., nel ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis c.p.p. e, altresì, nell’incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. Permasero, tuttavia, forti incertezze applicative e, dunque, si rese necessario l’intervento della Consulta. Si rimanda a Cass. pen., sez. I, 12 luglio 2006, n. 32768, Somogyi, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, p. 396; Cass. pen., sez. VI, 12 novembre 2008, n. 45807, Drassich, in Cass. pen., 2009, p. 1457; Cass. pen., sez. I, 1° dicembre 2006, n. 2800, Dorigo, in Giur. it., 2007, p. 2281. Per una completa ricostruzione sul punto, si veda Lonati, Processo penale e rimedi alle violazioni delle garanzie europee, Giuffrè, 2022, p. 156; Gialuz, Il riesame del processo a seguito di condanna della Corte di Strasburgo: op. cit., p. 1845; Nasi, Il nuovo rimedio ex art. 628 bis c.p.p.: La Cassazione dà esecuzione al dictum della Corte Edu adempiendo all’obbligo di restitutio in integrum, in Sist. pen., 2026, p. 5.

[8] Nel 2008, la Corte costituzionale, in occasione della prima sentenza sul “caso Dorigo”, aveva inviato un pressante appello al Parlamento, invitandolo ad intervenire in materia di riapertura del processo, volta ad eseguire le sentenze della Corte EDU. Per una compiuta riflessione sul tema, Lonati, Il “caso Dorigo”, un altro tentativo della giurisprudenza di dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo in attesa di un (auspicato) intervento legislativo, in Riv. it. dir.  proc. pen., 2007, p. 1530.

[9] Il riferimento è a Corte cost., 7 aprile 2011, n. 113 in Giur. cost., 2011, p. 1523. Il virgolettato riporta la versione non più in vigore dell’art. 630 c.p.p., il quale, accanto ai quattro casi di revisione tradizionali, ne prevedeva un quinto, poi denominato “Revisione europea”. Sul punto, Gialuz, Una sentenza “additiva di istituto”: la Corte Costituzionale crea la “Revisione europea”, in Cass. pen., 2011, p. 3308; Lonati, La Corte costituzionale individua lo strumento per adempiere all’obbligo di conformarsi alle condanne europee: l’inserimento delle sentenze della Corte europea tra i casi di revisione, in Giur. cost., 2011, p. 1557.

[10] Il presupposto della revisione europea, così come era stato concepito dalla sentenza n. 113/2011, era molto generico. Il giudice delle leggi aveva precisato che la necessità di riaprire il processo per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte di Strasburgo, andava valutata alla stregua di due requisiti: la natura oggettiva della violazione subita e le indicazioni contenute nella sentenza europea. Pertanto, i risvolti applicativi del nuovo strumento impugnatorio non erano tipizzati a priori ma, di fatto, modellabili in relazione alla natura del diritto violato e dell’offesa subita; Sul punto, Lonati, Il “caso Dorigo”, op. cit., p. 1544; Alesci, L’estendibilità della revisione europea ai cd. “fratelli minori”, in Giur. it., 2019, p. 700; Gialuz, Una sentenza “additiva di istituto”, cit., p. 3312.

[11] Cfr. Rapisarda, Il nuovo art. 628 bis c.p.p.: l’ordinamento italiano dispone finalmente di un istituto per l’esecuzione dei provvedimenti della Corte di Strasburgo, in Giur. pen., 2023, p. 1.

[12]Nota, in tal senso, la vicenda Scoppola c. Italia che ha portato alla luce il problema dell’estendibilità della revisione europea ai c.d. “fratelli minori”. Nella vicenda Scoppola c. Italia, la Corte Edu, mediante un esplicito overruling, aveva fornito un’interpretazione innovativa del principio di legalità della pena previsto dall’art. 7, par. 1, CEDU: tale norma «non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa», che si traduce «nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni prevedono un trattamento sanzionatorio più favorevole all’imputato». Accertata, quindi, la violazione della norma convenzionale nella vicenda processuale di Scoppola, la sentenza della Grande Chambre aveva sancito l’obbligo per lo Stato italiano di assicurare al ricorrente la sostituzione della pena dell’ergastolo con una pena non superiore ai trent’anni di reclusione. Da quel momento, la giurisprudenza interna è stata chiamata a risolvere il fenomeno dei cd. “fratelli minori”. Tale locuzione qualifica i soggetti che si trovano nella medesima situazione processuale di un ricorrente vittorio a Strasburgo, ma che non ha attivato il ricorso europeo. In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 210/2013, ha riconosciuto ai fratelli minori di Scoppola un rimedio per conformare la sentenza ai parametri di legalità convenzionale di cui all’art. 7 CEDU. Non essendo necessaria la riapertura del processo, la Corte ha attribuito al giudice dell’esecuzione il compito di fissare la pena entro gli argini della legalità convenzionale e costituzionale, attraverso l’incidente di esecuzione; per una più approfondita analisi sulla questione. Per un’analisi approfondita del tema, si veda Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2010, p. 397; Cass., sez. un., 24 ottobre 2013, n. 18821, Ercolano, in Dir. pen. e proc., 2014, p. 935. Si veda ancora Alesci, L’estendibilità della revisione europea ai cd. “fratelli minori”, op. cit., p. 700, che sottolinea: «L’ammissibilità del rimedio esecutivo, anche in mancanza di una sentenza di condanna relativa al caso specifico, trova giustificazione non nella necessità di conformarsi al dictum europeo, quanto nell’esigenza di garantire la certezza del diritto e della pena, nonché coerenza all’interno del sistema giuridico».

[13] Il riferimento è a Gialuz, Una sentenza “additiva di istituto”: la Corte costituzionale crea la “revisione europea”, op. cit., p. 3312.

[14] Si veda Casiraghi, Uno specifico rimedio per l’esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo, in Dir. pen. e proc., 2023, p. 195.

[15] Cfr. Gialuz, Una sentenza “additiva d’istituto”, op. cit., p. 3310 ss.; in termini favorevoli, Aimonetto, Condanna “europea” e soluzioni interne al sistema processuale penale: alcune riflessioni e spunti de iure condendo, op. cit., p. 1510.

[16] Sul punto, ancora, Casiraghi, Uno specifico rimedio per l’esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo, op. cit., p. 195; Rapisarda, Il nuovo art. 628-bis c.p.p., op. cit., p. 5; Lonati, La “nuova revisione europea” ex art. 628 bis c.p.p., op. cit., p. 1534; Callari, Esigenze giuridiche ed aspirazioni idealistiche nel giudizio di revisione: limiti e prospettive de iure condendo, op. cit., p. 311.

[17] L’introduzione di un nuovo caso di revisione per l’ipotesi di accertamento di una violazione dell’art. 6 Cedu era stata prevista dall’art. 3 del progetto di legge relativo alla ratifica e all’esecuzione del Protocollo n. 14 della Convenzione europea, presentato al Senato il 22 marzo 2005 e non confluito, poi, nel testo della l. 15 dicembre 2005, n. 280. Nel corso della stessa legislatura, del tema si era occupata anche la Commissione di studio per la riforma del codice di procedura penale, insediata con decreto ministeriale del 29 luglio 2004. La “Commissione Dalia” aveva immaginato, nell’art. 688 del testo del progetto, un’ipotesi di revisione “se il processo, definito con condanna, con sentenza di applicazione di pena concordata tra le parti o decreto penale di condanna, è stato ritenuto ingiusto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, perché lesivo dei diritti minimi dell’individuo, come specificati dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”. Il testo è stato presentato sottoforma di progetto di legge (C-323) il 22 maggio 2206; progetto depositato alla Camera, poi ritirato il 19 luglio dello stesso anno. Qualche mese dopo, il Governo ha depositato al Senato un articolato disegno di legge in materia di “revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo” che contemplava un inedito mezzo di impugnazione straordinaria, disciplinato in modo autonomo rispetto alla revisione tradizionale. Evidentemente, la fine anticipata della legislatura ha impedito al progetto di percorrere il suo iter; Per un esame delle varie proposte di legge susseguitesi nel corso del tempo, si rinvia, tra gli altri, a Gialuz, Il riesame del processo a seguito di condanna della Corte di Strasburgo, op. cit., p. 1865; Gialuz, La tendenza espansiva della revisione: innovazioni della giurisprudenza e silenzi del legislatore, in Le impugnazioni penali, a cura di Canzio – Bricchetti, Giuffrè, 2019, p. 606; Callari, La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza, Giappichelli, 2012, p. 318; Parlato, Riapertura del processo iniquo per modifica “viziata” del nomen iuris, in Dir. pen. e proc., 2008, p. 1584.

[18] In tal senso Geraci, Un’attesa lunga vent’anni: il ricorso straordinario per l’esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo, in Proc. pen. e giust., 2022, p. 188; L’autrice osserva come l’azionabilità del nuovo rimedio, subordinata dalla legge delega al rispetto di un termine perentorio, non sia del tutto coerente con la natura straordinaria del mezzo. Tuttavia, una giustificazione potrebbe essere rinvenuta nell’esigenza di garantire certezza e stabilità delle situazioni giuridiche.

[19] Sul punto Caprio, La Cassazione definisce i contorni del nuovo art. 628 bis c.p.p., in Pen. dir. e proc., 2026, p. 5, che scrive: «Ad ogni modo, il procedimento non si sostanzia in una fase solo rescindente. Quest’ultima, infatti, può essere seguita, se del caso, da una successiva fase rescissoria, attivabile laddove la verifica, relativa all’apprezzamento dell’incidenza effettiva della violazione accertata sul provvedimento di condanna, sia tale da giustificare spazi di discrezionalità preclusi alla Suprema Corte. In tali circostanze, pertanto, il giudizio assumerà le sembianze di un tipico annullamento con rinvio.».

[20] In tal senso, Nasi, Il nuovo rimedio ex art. 628 bis c.p.p, op. cit., p. 2.

[21] Così Geraci, Un’attesa lunga vent’anni: il ricorso straordinario per l’esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo, op. cit. p. 196; In argomento, anche Casiraghi, Uno specifico rimedio per l’esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo, op. cit., p. 197, la quale avverte: « […] con il rischio che il giudice interno sovrapponga in modo indebito la propria valutazione a quella già operata dal giudice europeo, venendo così meno all’obbligo di conformarsi alle sentenze definitive della Corte di Strasburgo».

[22] Cass. pen., sez. V, sent. 15 maggio 2025, n. 30182, in C.E.D. Cass., n. 288592-02.

[23] L’art. 37, par. 1, lett. b), Cedu prevede che, in qualsiasi momento, la Corte di Strasburgo può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di stabilire che la controversia è stata risolta. Qualora intervenga un riconoscimento unilaterale della violazione convenzionale da parte dello Stato parte della relativa controversia, la Corte Edu può concludere che la risoluzione della controversia possa agevolmente proseguire in sede nazionale.

[24] La Corte EDU, alla luce dei parametri costituiti dagli artt. 8 e 13 Cedu – e valutata la relazione tra il diritto alla riservatezza della corrispondenza tra difensore ed imputato e diritto di difesa – ha ritenuto fondate le denunce proposte dal ricorrente. L’art. 8 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo riconosce e garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Tale rispetto si traduce nella non ingerenza da parte dell’autorità pubblica. Pertanto, è impedita la sua restrizione, salvo che la legge preveda diversamente al fine di assicurare la sicurezza nazionale. L’art. 13 Cedu, rubricato “Diritto ad un ricorso effettivo” sancisce il diritto in capo ad ogni cittadino di adire un’autorità nazionale a seguito della violazione di uno dei diritti contenuti all’interno della Convenzione. L’art. 13, pertanto, funge da monito in primis per gli Stati che hanno ratificato la Cedu impegnandosi, di fatto, a prevedere strumenti interni idonei a riparare alla violazione di un diritto tutelato dalla Convenzione.

[25] Si veda Lavarini, Un nuovo rimedio “bifasico” per l’esecuzione delle decisioni della Corte di Strasburgo, in Legis. pen., 2023, p. 15, che sottolinea: «il giudice rescindente dovrà cioè chiedersi se, attraverso la riapertura del processo, il ricorrente vittorioso a Strasburgo possa conseguire un miglior esito decisorio».

[26] In questi termini, Caprio, La Cassazione definisce i contorni del nuovo art. 628 bis c.p.p., op. cit., p. 15, che scrive: «In altri termini, gli effetti pregiudizievoli che la Corte è chiamata a eliminare, mediante l’accoglimento della richiesta, non sono solo quelli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ma anche quelli che si pongono, rispetto al giudicato esterno, in rapporto di connessione sostanziale».

[27] La V sezione della Corte di cassazione, nella pronuncia in esame, adduce che: «Non si spiega, infatti, come abbia influito la mancata consegna del plico sul diritto di informazione in generale del detenuto in ordine al suo procedimento, attivabile in altre forme di collegamento con il suo difensore o mediante richiesta diretta al giudice o al pubblico ministero. L’istante, nel nostro sistema ordinamentale e processuale, non è plausibile che sia rimasto per oltre un anno all’oscuro dei dettagli del procedimento cui si riferivano gli atti oggetto del provvedimento di trattenimento di corrispondenza. Esisteva una modalità alternativa di consegna di tali atti – tramite colloquio diretto – che il difensore avrebbe potuto e dovuto attivare, aspetto sulla cui impossibilità di realizzazione nessuna allegazione è stata introdotta; inoltre, la richiesta di accedere alla rimodulazione della pena per il rito abbreviato viene formulata in modo estemporaneo oggi per la prima volta, in sede di richiesta ex art. 628 bis cod. proc. pen., senza che nel ricorso proposto nel giudizio principale sia stata mai sollevata una simile eccezione. Ecco, dunque, come anche da tale indicatore si rivela la pretestuosità dell’istanza oggi proposta».

[28] Sul punto, Maugeri, Il sistema sanzionatorio comunitario dopo la carta europea dei diritti fondamentali, in Lezioni di diritto penale, a cura di Grasso – Sicurella, Giuffrè, 2007, p. 129.

[29] Si veda ancora Caprio, La Cassazione definisce i contorni del nuovo art. 628 bis c.p.p., op. cit., p. 6.

[30] Si veda Lonati, La “nuova revisione europea” ex art. 628 bis c.p.p.: prime applicazioni di un istituto tanto atteso, in Cass. pen., 2024, p. 1540; Spagnolo, Rimedi per l’esecuzione delle decisioni della Corte europea e rescissione del giudicato, in L’ennesima riforma delle impugnazioni fra aspettative deluse e profili controversi, a cura di Bargis – Belluta, Giappichelli, 2023, p. 222.

[31] In questi termini, Ertola, Conformità alla sentenza della Corte di Strasburgo e margine di apprezzamento, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2022, p. 567. Si veda, sul punto, C.edu, sez. III, sent. 20 marzo 2012, Serrano Contreras c. Spagna, par. 34.

[32] Il riferimento è a Corte cost., sent. 12 ottobre 2012, n. 230, in Giur. cost., 2012, p. 3456.

[33] Sul punto, Santalucia, Recentissime Cassazione penale – Vizi processuali rilevanti per la revisione europea delle condanne, in Giur. it., 2025, p. 1982.

[34] Sono le parole di Allegrezza, Violazioni della CEDU e giudicato penale. Quali contaminazioni? Quali rimedi?, in All’incrocio tra Costituzione e CEDU. Il rango delle norme della Convenzione e l’efficacia interna delle sentenze di Strasburgo, a cura di Brunelli – Pugiotto – Veronesi, Giappichelli, 2007, p. 22.

[35] Per una compiuta ricostruzione del meccanismo di cui all’art. 37 Cedu, Cass. pen., sez. V, 27 aprile 2022, Belmonte, n. 16226, in C.E.D. Cass., n. 283395-01.

[36] In tal senso, Casiraghi, Uno specifico rimedio per l’esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo, op. cit., p. 197.

[37] È bene ricordare che il legislatore nazionale, in passato, si è già mostrato sensibile alle esigenze di giustizia sostanziale introducendo, su impulso della giurisprudenza europea, il comma 3 bis dell’art. 603 c.p.p. A seguito di numerose sentenze di condanna dello Stato italiano per violazione dell’art. 6 Cedu, scaturite della riforma di sentenze assolutorie di primo grado, operate dalla Corti d’appello sulla base di una mera rivalutazione delle prove già acquisite in primo grado, il legislatore della “Riforma Orlando” ha introdotto un’ipotesi obbligatoria di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, in tutti i casi di appello del P.M. avverso una sentenza di proscioglimento “per motivi attenenti alla valutazione della prova dichiarativa”. Per una completa disamina dell’istituto, Gialuz – Della Torre, Giustizia per nessuno. L’inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia, Giappichelli, 2022, p. 321; Nasi, Il nuovo rimedio ex art. 628 bis c.p.p.: op. cit., p. 4.

[38] Occorre evidenziare che sono rare le pronunce della Suprema Corte in cui il Collegio abbia ritenuto ammissibile il ricorso ex art. 628 bis c.p.p. Ferme numerose pronunce di rigetto, di rado la Corte riconosce l’entità della violazione accertata in sede europea individuando la riapertura del processo come strumento necessario ai fini della restitutio in integrum. In tal senso Nasi, Il nuovo rimedio ex art. 628 bis c.p.p., op. ult. cit., p. 9.

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