Uno schermo sanzionatorio e penale europeo per aziende e fornitori di servizi di legali in tempo di guerre commerciali: l’esigenza di un rafforzamento del “regolamento di blocco” dell’unione europea

Abstract: L’autore esamina la normativa dell’Unione Europea mirata a neutralizzare, attraverso il “Regolamento di blocco n. 2271/96”, gli effetti di alcune normative extraterritoriali principalmente statunitensi. L’obiettivo era quello di proteggere gli interessi delle persone e delle imprese che conducono attività commerciali tra l’Unione e paesi terzi. La guerra commerciale avviata dagli Stati Uniti, le sanzioni extraterritoriali adottate nei confronti della Corte penale internazionale e quelle nazionali nei confronti di numerosi studi legali per la fornitura dei relativi servizi sollevano questioni riguardo all’efficacia del citato Regolamento nel soddisfare le aspettative iniziali e nell’affrontare nuove sfide, anche in ambito di rapporti internazionali in materia penale e di estradizione.

Abstract: The author analyzes the European Union’s “Blocking Regulation n° 2271/96,” which seeks to mitigate the impacts of certain extraterritorial laws and regulations, primarily those from the United States. The objective was to safeguard the interests of individuals and companies involved in trade between the Union and other countries. The ability of the Regulation to meet initial expectations and tackle new issues, especially regarding international judicial cooperation and extradition, is brought into question by the trade conflict initiated by the U.S., the extraterritorial sanctions placed on the ICC, and the national sanctions imposed on several law firms for offering legal services.

1. Il “Regolamento di blocco” dell’UE: origini, contenuto e competenze. 2. Le ragioni dell’attualità del “Regolamento di blocco” e dell’esigenza di rafforzarlo per neutralizzare ritorsioni connesse con il contrasto delle “politiche commerciali” statunitensi. Gli attuali limiti del Regolamento di blocco e il rischio posto dall’ottemperanza volontaria alle leggi extraterritoriali ed alle sanzioni statunitensi. 4. Gli effetti del Regolamento di blocco sul piano della cooperazione giudiziaria in materia penale. 5. Le direttrici di una riforma del Blocking Statute Europeo.

1. Il “Regolamento di blocco” dell’UE: origini, contenuto e competenze. 

Con il Regolamento n. 2271/96 del 22 novembre 1996[[1]] relativo alla protezione delle persone fisiche e giuridiche rispettivamente residenti o registrate nell’Unione Europea dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti, l’Unione Europea si è dotata di un proprio “Blocking Statute” o Regolamento di blocco.  La finalità, dichiarata già nel titolo del provvedimento, era di neutralizzare gli effetti dell’applicazione extraterritoriale delle leggi indicate nell’apposito allegato al provvedimento, “compresi i regolamenti e gli altri strumenti legislativi e le azioni su di essi basate o da essi derivanti”, quando tale applicazione leda gli interessi delle persone che “effettuano scambi internazionali e/o movimenti di capitali e attività commerciali connesse tra l’Unione e paesi terzi” (art.1(1)). Il Regolamento era stato originalmente adottato in risposta alle leggi statunitensi destinate a sanzionare o quantomeno a coartare con effetto extraterritoriale imprese e soggetti economici in buona parte europei[[2]] che intrattenevano rapporti commerciali con la Libia, l’Iran e Cuba, in origine note come leggi D’Amato[[3]] e Helms – Burton[[4]]. Le sanzioni adottate nei confronti di persone fisiche, giuridiche o gruppi si sono modificate nel corso degli anni e sono di natura formalmente non penale. Sono, in particolare, assimilabili alle “misure restrittive” previste dall’art. 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), come, per esempio, quelle adottate nell’ambito della Politica Estera e della Sicurezza Comune (PESC) per il congelamento dei beni di pubblici ufficiali e imprenditori russi a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa. La violazione dei divieti extraterritoriali di commerciare con specifici Stati o entità designate e di fornire agli stessi particolari servizi, prevalentemente di natura finanziaria, è stata generalmente sanzionata però non solo sul piano civile ma anche, sia pur in maniera prevalentemente indiretta, penale.     

Le persone la lesione dei cui interessi costituisce un presupposto per l’applicazione del Regolamento sono definite (art. 11) con riferimento a qualsiasi persona fisica residente nell’Unione e che ha la cittadinanza di uno Stato membro, ma anche a qualsiasi persona giuridica registrata nell’Unione, nonché alle persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento (CEE) n. 4055/86. Quest’ultimo riferimento individua i cittadini degli Stati membri stabiliti fuori dell’Unione e le società di navigazione stabilite fuori dell’Unione e controllate da cittadini di uno Stato membro, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro conformemente alla sua legislazione. La previsione tiene conto della particolare esposizione alle legislazioni extraterritoriali dei fornitori di servizi marittimi.  Rientra, infine, nella definizione qualsiasi altra persona fisica residente nell’Unione (sempre che quest’ultima non si trovi nel paese di cui ha la cittadinanza), e qualsiasi altra persona fisica che si trova nell’esercizio della sua attività professionale nel territorio dell’Unione, comprese le sue acque territoriali e il suo spazio aereo, e a bordo di qualsiasi aeromobile o nave soggetti alla giurisdizione o al controllo di uno Stato membro. In considerazione dell’esigenza di reagire in tempi rapidi a modifiche normative di paesi terzi, con il Regolamento (UE) n. 37/2014[[5]] è stato introdotto l’art. 11-bis che  prevede una delega a favore della Commissione europea di aggiungere all’allegato nuovi atti normativi, regolamenti o altri strumenti legislativi di Stati terzi che “hanno effetti negativi sugli interessi dell’Unione e sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i loro diritti conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea”. Il Regolamento consente, inoltre, di sopprimere tali atti dall’allegato quando non hanno più effetti negativi (art. 1(2)). La menzionata delega originalmente prevista per la durata di un quinquennio a decorrere dal 20 febbraio 2014, è attualmente oggetto della seconda proroga tacita.

Il Regolamento prevede che i soggetti lesi direttamente o indirettamente dalle leggi extraterritoriali di paesi terzi o dalle misure che ne discendono, debbano informare la Commissione europea e rispondere alle richieste di informazione della Commissione per il tramite delle autorità dello Stato membro (art. 2). Il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 346, contente “disposizioni di carattere sanzionatorio amministrativo in attuazione del Regolamento CE n. 2271/96” individua, a tale fine, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale quale autorità nazionale competente alla trasmissione delle informazioni alla Commissione ed all’irrogazione di sanzioni amministrative in caso di mancata inosservanza degli obblighi previsti dal Regolamento.

Significativamente il Regolamento stabilisce (art. 4) che “nessuna sentenza di un tribunale e nessuna decisione di un’autorità amministrativa esterna all’Unione Europea che, direttamente o indirettamente, renda operativi gli atti normativi indicati nell’allegato o azioni su di essi basate o da essi derivanti, è accettata o eseguita in alcun modo”. Tale previsione si rivolge direttamente alle autorità degli Stati membri.

Il Regolamento di blocco prevede, inoltre, che nessuno dei soggetti potenzialmente lesi dalle misure extraterritoriali “deve rispettare, direttamente o attraverso una consociata o altro intermediario, attivamente o per omissione deliberata, richieste o divieti, comprese le richieste di tribunali stranieri, basate o derivanti, direttamente o indirettamente, dagli atti normativi indicati nell’allegato o da azioni su di essi basate o da essi derivanti” (art. 5). Il rispetto in tutto o in parte dei suddetti divieti o richieste extraterritoriali può essere autorizzato dalla Commissione quando la loro inosservanza può danneggiare seriamente gli interessi del soggetto o quelli dell’Unione (artt. 5(2), 7 e 8). Il Regolamento prevede, in maniera piuttosto oscura, che la persona lesa dalle misure extraterritoriali possa chiedere il risarcimento dei danni dalla persona fisica o giuridica o da qualsiasi altra entità che ha causato i danni stessi o da chiunque agisca per suo conto o da altro intermediario (art. 6). Inteso alla lettera il Regolamento parrebbe autorizzare in forma di ritorsione azioni risarcitorie nei confronti di agenti e ufficiali stranieri che agiscono per l’attuazione delle leggi extraterritoriali i cui effetti si intendono bloccare.

Dall’adozione del Regolamenti di blocco, l’apparato sanzionatorio statunitense ha continuato ad evolversi.

2. Le ragioni dell’attualità del “Regolamento di blocco” e dell’esigenza di rafforzarlo per neutralizzare ritorsioni connesse con il contrasto delle “politiche commerciali” statunitensi.

Una effettiva difesa degli interessi economici lesi dai dazi reciproci o da altre misure che potrebbero essere introdotte nel prossimo futuro e dagli effetti extraeconomici da esse derivanti, presuppone eventualmente, oltre alle azioni che saranno messe in atto dall’UE, l’adozione di strategie contenziose da parte dei produttori ed esportatori europei danneggiati. Tali strategie possono svilupparsi attraverso il ricorso a tutti gli strumenti legali anche processuali disponibili per contestare i dazi o mitigarne gli effetti, inclusi i vantaggi che questi conferiscono ai produttori statunitensi. Ad una prima approssimazione è possibile pensare al ricorso a rimedi giurisdizionali statunitensi di carattere domestico per contestare l’esercizio delle prerogative presidenziali per l’imposizione di dazi o altre misure discriminatorie, tanto in via principale quanto in via adesiva rispetto ai contenziosi avviati da altri attori negli U.S.A.  Al riguardo basti pensare che anche attori istituzionali (quali sono i singoli Stati degli Stati Uniti) e associazioni statunitensi hanno avviato azioni giudiziarie volte a contestare i requisiti degli Executive Orders (provvedimenti presidenziali con i quali sono disposte misure previste da apposite leggi o esercitate come prerogative del Presidente quale vertice dell’amministrazione) e l’oggetto di questi. Può inoltre ipotizzarsi l’utilizzo degli strumenti per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati per la protezione degli investimenti in presenza di idonei accordi a tale fine; eventualità che, per l’assenza di trattati bilaterali per la protezione degli investimenti (Bilateral Investment Treaties o BIT) tra l’Italia e gli Stati Uniti o tra questi ultimi e l’UE, potrebbe riguardare stabilimenti o succursali di aziende nazionali costituite in Stati terzi per fini di esportazione negli U.S.A.

A fronte delle inclinazioni conclamate dell’attuale amministrazione statunitense a sanzionare istituzioni, studi legali e individui per azioni legali percepite come ostili agli interessi o policy o alla persona del Presidente o semplicemente sgradite a quest’ultimo, tali da creare rischi oltre che per il ruolo di presidio democratico dell’avvocatura anche per l’access to justice negli Stati Uniti, lo sviluppo di una strategia di difesa degli interessi commerciali dei produttori richiede necessariamente l’apprestamento di misure di tutela per i produttori, esportatori ed i legali che li assistono. Ciò al fine di neutralizzare nello spazio giuridico dell’UE effetti diretti ed indiretti di future misure sanzionatorie e di qualsiasi altra misura dovesse essere introdotta, non esclusa anche quella con risvolti di carattere penale.

Le “avvisaglie” dell’impeto sanzionatorio sono già rinvenibili sulla riadozione[[6]] di sanzioni nei confronti della Corte penale internazionale (d’ora in poi: CPI)[[7]]. Mossa alla quale non è estranea l’emissione dei mandati di cattura per il primo ministro ed il ministro della difesa di Israele[[8]]. Le sanzioni menzionate non hanno natura penale ma implicazioni notevolmente afflittive in quanto, tralasciando il divieto d’ingresso negli Stati Uniti a funzionari della CPI, prevedono inter alia il blocco dei loro beni che si trovano negli Stati Uniti o che vengono a trovarsi negli Stati Uniti o sotto il controllo di persone fisiche o giuridiche statunitensi e che non possono pertanto essere trasferiti, prelevati, pagati o altrimenti formare oggetto di transazioni economiche. Le disposizioni domestiche invocate ora come già durante la prima presidenza Trump, sono le medesime utilizzate per l’introduzione dei “dazi compensativi” e, segnatamente, l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)[[9]] ed il National Emergencies Act (NEA)[[10]], oltre alle disposizioni in materia di immigrazione. Proprio le sanzioni nei confronti della CPI hanno indotto una valutazione della possibilità di utilizzare il Regolamento di blocco per la protezione della stessa[[11]]

Tuttavia, appare ancor più preoccupante, se possibile, l’inedita prassi di sanzionare nel contesto domestico grandi law firms per azioni legali o per l’assunzione di soggetti inseriti ad personam nella “lista nera” di Trump richiamando quale base giuridica i poteri presidenziali di cui all’art. II della Costituzione federale. In particolare, lo studio Perkins Coie è stato sanzionato inter alia per lavorato con donatori attivisti, tra cui George Soros, per sovvertire giudizialmente le leggi elettorali popolari, necessarie e democraticamente promulgate, comprese quelle che richiedono l’identificazione degli elettori[[12]]. Le motivazioni delle sanzioni nei confronti dello studio legale WilmerHale includono, oltre all’abuso della difesa pro bono, l’aver assunto, come anche lo studio legale Jenner & Block degli ex collaboratori del Procuratore speciale nominato per le indagini penali sui rapporti del Presidente nella sua “campagna” con la Russia[[13]]. Le sanzioni adottate nei confronti dello studio legale Paul Weiss menzionano una causa pro bono nei confronti di alcuni dei responsabili dell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 e l’assunzione di un legale che aveva assistito il Procuratore distrettuale di Manhattan in un’inchiesta penale nei confronti del Presidente[[14]].  L’assunzione di legali che avevano assistito il Procuratore speciale Smith, nominato per le indagini penali sull’assalto al Campidoglio e sulla gestione dei documenti classificati trasferiti a Mar a Lago da Trump che ha determinato sanzioni per lo studio Covington & Burling[[15]]. Le misure nei confronti dello studio Susman Godfrey sono state formalmente giustificate dall’aver “usato lo strumento giudiziario come un arma”, sebbene la tempistica delle stesse sia più probabilmente collegato con alcune cause contro elementi vicini al Presidente[[16]].  Le misure sanzionatorie prevedono, in questo caso, con minime varianti lessicali, la sospensione immediata del nulla osta di sicurezza (security clearance) che consente l’accesso a documentazione e luoghi classificati, la richiesta da parte di tutte le agenzie federali ai propri fornitori di rendere noti i rapporti contrattuali in atto con i gli studi legali sanzionati, la risoluzione nella maniera più rapida consentita dalla legge di tutti i contratti in atto con i citati studi legali ed anche con le persone fisiche o giuridiche che hanno dichiarato di avere rapporti contrattuali con gli stessi, la limitazione dell’accesso a edifici federali (termine generico che include addirittura gli uffici giudiziari federali e che di conseguenza impedisce de facto di partecipare ad ogni processo civile o penale federale, cioè di esercitare la professione forense, che negli U.S.A., dato il carattere adversarial del sistema processuale, implica la confrontation “face to face” delle parti di fronte al giudice o alla giuria) quando tale accesso minaccia la sicurezza nazionale o è altrimenti contrario agli interessi nazionali: condizione, quest’ultima, di massima, implicita nella misura stessa. Nel primo dei contenziosi avviati innanzi alla giurisdizione federale per ottenere l’emissione di provvedimenti cautelari intesi a proibire alle amministrazioni federali l’esecuzione degli Orders presidenziali è emersa la questione della assimilazione alla legge degli Orders rispetto ai soggetti che sono obbligati alla loro esecuzione, cioè le amministrazioni federali stesse in riferimento al divieto costituzionale di Bill of Attainder. Quest’ultimo termine individua la normativa che prevede essa stessa (e quindi senza un previo giudizio) la punizione di una specifica persona o gruppo di persone[[17]]. Simili misure in epoca antecedente all’adozione della Costituzione federale (1787) riguardavano sovente esercenti la professione legale o cittadini britannici. La posizione espressa dall’amministrazione Trump è che il divieto citato si applica solo ai poteri del Congresso previsti nell’art. I della Costituzione federale e non ai poteri presidenziali definiti nell’art. II[[18]]. Le menzionate avvisaglie sono quantomeno rivelatrici del preoccupante esprit du temps cui non è estraneo l’erosione dello stato di diritto e della democrazia. Per altro, mentre alcuni grandi studi sanzionati hanno deciso di resistere in giudizio agendo con successo per una tutela inibitoria, altri hanno concluso “accordi”, con vari livelli di formalizzazione, per supportare l’amministrazione federale nella conclusione di accordi sul commercio internazionale[[19]]. A seguito ed a causa degli accordi raggiunti con Trump, queste ultime BigLaw Firms hanno subito una “fuga” di legali[[20]] ed anche di clienti[[21]] che dimostra al contempo l’importanza di un’avvocatura indipendente e combattiva e la tenuta del sistema delle garanzie e dei rimedi sul piano prettamente interno.        

Senza indugiare oltre sui profili costituzionali delle “vendette” di Trump sul territorio statunitense e sulla crociata per riscrivere la storia giudiziaria recente, laddove la medesima indole vendicativa dovesse trovare applicazione verso studi legali europei, consulenti e arbitri per azioni ritenute pregiudizievoli per gli interessi dell’amministrazione d’oltreoceano, le basi legali sarebbero rinvenute nei medesimi IEEPA e NEA già utilizzati per la CPI.  

3. Gli attuali limiti del Regolamento di blocco e il rischio posto dall’ottemperanza volontaria alle leggi extraterritoriali ed alle sanzioni statunitensi. 

La revisione del Regolamento (CE) 2271/96 era già stata considerata dalla Commissione europea nel 2021, al fine di rendere più effettive le salvaguardie a suo tempo introdotte. L’urgenza di una revisione diverrà, se possibile, ancora più pressante laddove l’ERS (External Revenue Service statunitense) – la cui costituzione è stata annunciata all’insediamento dell’attuale amministrazione nella prospettiva di una soppressione dell’attuale IRS (Internal Revenue Service) e della sostituzione del gettito fiscale interno con i dazi – arrivasse a imporre obblighi extraterritoriali sugli esportatori a prescindere dalla allocazione dei costi per i dazi sulla base delle normative contrattuali e della volontà delle parti.

Il potenziale dannoso di misure sanzionatorie formalmente ricomprese nel Regolamento di blocco è dimostrato dal recente inserimento di alcune imprese italiane, unitamente ai loro amministratori, nella cosiddetta SDN List (“Specially Designated Nationals and Blocked Persons List”), gestita dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, per aver svolto “affari” con la Russia. Tali sanzioni non soddisfano i requisiti del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109, contente “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”. Quest’ultimo consente al Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria di disporre con decreto il congelamento di fondi e di risorse economiche in attuazione di sanzioni ONU ed EU[[22]].

L’Ufficio di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), sul proprio sito[[23]] specifica, in relazione all’iscrizione nella lista OFAC, che la stessa è “atta a supportare eventuali segnalazioni, ma in relazione alle quali non sussistono obblighi di congelamento dei fondi”[[24]]. L’assenza di “obblighi di congelamento dei fondi” non ne elimina, tuttavia, il rischio, qualora il soggetto sanzionato si avvale di un istituto bancario esposto alla giurisdizione USA e intenda scongiurare il rischio di incorrere in “sanzioni secondarie”. Queste ultime sono quelle previste dalle normative extraterritoriali e dagli ordini esecutivi statunitensi per i soggetti che eludono le limitazioni ed i divieti imposti al destinatario di sanzioni primarie. Tradizionalmente la soggezione di istituzioni finanziarie straniere alla giurisdizione USA derivava dalla presenza di succursali sul mercato statunitense, dalla riconducibilità della proprietà o del controllo a persona soggetta a tale giurisdizione, dal fatto di operare conti negli Stati Uniti e dall’effettuazione di operazioni in dollari. Tuttavia, le più recenti misure sanzionatorie prescindono da un “U.S. nexus” e sembrano, piuttosto, affermare una giurisdizione extraterritoriale pura, svincolata da un geniune link, nei confronti di quanti, ovunque si trovino, eludono le misure sanzionatorie[[25]].  

L’inserimento nella SDN List ha, in effetti, comportato l’adozione di misure esecutive da parte degli istituti bancari, che hanno costretto i soggetti colpiti da “sanzioni primarie” a rivolgersi al giudice civile per ottenere, con un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., un ordine di ripristino immediato dell’operatività dei conti correnti[[26]]. D’altra parte, nell’ambito dell’UE, il diniego di servizi di pagamento a causa di misure sanzionatorie in atto era già stato portato all’attenzione dei giudici in Germania[[27]].    

La portata del Regolamento (CE) 2271/96 è stata recentemente analizzata dalla Corte di giustizia dell’UE a seguito di rinvio pregiudiziale dall’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg[[28]] nel caso Bank Melli Iran contro Telekom Deutschland GmbH rispetto alla risoluzione di forniture di servizi da parte di un operatore con sede nell’UE ad un soggetto inserito nella SDN List dell’OFAC[[29]]. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il divieto previsto dall’art. 5 del Regolamento per i soggetti potenzialmente sottoponibili a richieste o divieti previsti dalle leggi extraterritoriali risulterebbe inefficace qualora fosse subordinato a istruzioni provenienti dalle autorità straniere che hanno emanato tali atti normativi. L’interpretazione ricomprende nel divieto forme di ottemperanza “preventiva” o “volontaria”. Sempre secondo la Corte, il divieto di dare esecuzione alle leggi extraterritoriali ed ai provvedimenti che ne costituiscono espressione (la cui violazione gli Stati membri dell’Unione devono assoggettare a sanzioni) non impedisce la risoluzione di contratti con soggetti direttamente sanzionati e inclusi nella SDN List, anche in assenza di una motivazione esplicita. Tuttavia, secondo la Corte, qualora tutti gli elementi di prova a disposizione del giudice nazionale tendano a indicare prima facie che una persona di cui all’articolo 11 del Regolamento n. 2271/96, senza disporre di un’autorizzazione a tal fine, ha rispettato gli atti normativi elencati, spetta “a tale persona dimostrare in modo giuridicamente sufficiente che la sua condotta non era finalizzata al rispetto di detti atti normativi”. La Corte ha considerato nella sua decisione che addossare l’onere della prova alla parte che si ritiene lesa da una violazione del divieto previsto dall’art. 5, potrebbe “rendere impossibile o eccessivamente difficile, per il giudice del rinvio, l’accertamento di una violazione del divieto” e “può pregiudicare in tal modo l’efficacia del divieto suddetto”.

Altra questione sollevata dallo Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg nel suo rinvio pregiudiziale riguardava il quesito se il Regolamento, in particolare i suoi articoli 5 e 9, letti alla luce degli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDF), relativi rispettivamente alla libertà d’impresa ed ai requisiti delle eventuali limitazioni dei diritti e delle libertà ivi riconosciute (previsione per legge, proporzionalità e rispondenza a finalità di interesse generale), “debba essere interpretato nel senso che esso osta a che sia annullata la risoluzione dei contratti effettuata da una persona di cui all’articolo 11 di tale Regolamento per rispettare le richieste o i divieti derivanti dagli atti normativi elencati, quando essa non dispone di un’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del medesimo Regolamento, qualora vi sia il rischio che detta persona subisca perdite economiche rilevanti a causa di tale annullamento?”. La specifica questione appare suggerire un “temperamento” degli obblighi nascenti dal divieto a fronte del timore di sanzioni cosiddette “secondarie” che, come si è visto, sono quelle che si applicano a chi elude le misure, restrizioni e divieti imposti al soggetto sanzionato in via “primaria”.

La Corte, sulla base del quadro fattuale e giuridico domestico prospettato dal giudice rimettente osserva che se la risoluzione del contratto è stata effettuata in violazione dell’articolo 5 del Regolamento n. 2271/96 ed in assenza di autorizzazione, ai sensi delle disposizioni del Codice civile applicabili, ne discenderebbe la nullità e la conseguente inefficacia di tale atto di risoluzione. Secondo la Corte, “un siffatto annullamento è tale da comportare una limitazione della libertà d’impresa sancita dall’articolo 16 della Carta” che deve rispondere a finalità di interesse generale ed è soggetto a ponderazione alla luce degli altri interessi tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Il bilanciamento degli interessi in gioco trova, nel sistema armonizzato delineato dal Regolamento, la propria sede nel procedimento che consente alla Commissione di autorizzare il soggetto di cui all’art. 11 a dare attuazione a richieste o divieti extraterritoriali e la limitazione della libertà d’impresa è prevista dalla legge. Tuttavia la Corte ha concluso che spetta al giudice del rinvio “effettuare una ponderazione, nell’ambito di tale esame della proporzionalità, tra il perseguimento dei suddetti obiettivi del Regolamento, realizzato mediante l’annullamento di una risoluzione contraria al divieto di cui all’articolo 5, primo comma, del succitato Regolamento, e la probabilità che la Telekom sia esposta a perdite economiche, nonché l’entità di queste ultime nel caso in cui tale impresa non possa porre fine ai suoi rapporti commerciali con una persona inserita nella SDN List”. Esame ai cui fini è rilevante la mancata previa richiesta di autorizzazione. La conclusione in chiaroscuro è che il Regolamento “non osta” all’annullamento (previsto dal diritto civile dello Stato membro), della risoluzione di un contratto finalizzata a sottrarre una delle persone di cui all’art. 11 alla possibilità di applicazione di sanzioni statunitensi, purché tale annullamento non comporti effetti sproporzionati rispetto agli obiettivi del Regolamento consistenti nella protezione dell’ordinamento e degli interessi dell’Unione in generale.   

L’applicazione del Regolamento n. 2271/96 è stata recentemente ipotizzata anche con riferimento alla CPI[[30]]. Al riguardo, il governo dei Paesi Bassi ha ingaggiato una discussione con le banche nazionali per verificare a quali condizioni queste sono disponibili a continuare ad assicurare servizi bancari alla CPI[[31]]. La CPI non è ricompresa nel novero dei soggetti ai quali si applica il Regolamento, elencati nell’art. 11 dello stesso, e si pone, per quanto ciò possa apparire provocatorio, nella medesima posizione di soggetto destinatario di sanzioni primarie, al pari della Bank Melli Iran. Nella circostanza, i Paesi Bassi hanno ritenuto di non potere, da soli, proteggere le banche da sanzioni secondarie statunitensi.

 

4. Gli effetti del Regolamento di blocco sul piano della cooperazione giudiziaria in materia penale.

La possibilità che il Regolamento (UE) n. 2271/96 possa servire anche a “bloccare” l’estradizione verso Stati terzi per procedimenti riconducibili alle leggi extraterritoriali “bloccate” è già stata trattata in dottrina e risolta affermativamente[[32]].

In un recente caso del 16 agosto 2019 (precedente alla Brexit, i cui effetti risalgono al 1° febbraio 2020), riguardante una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale, diretta dagli Stati Uniti alle autorità di Gibilterra, il diniego della misura richiesta è stato ricondotto al differente regime delle sanzioni verso l’Iran in vigore nello Stato richiedente e nell’UE. Nondimeno, nella circostanza le autorità di Gibilterra hanno notato che “sebbene rivolto principalmente agli operatori commerciali […] il Regolamento n. 2271/96 (che tutela dagli effetti dell’applicazione extraterritoriale della legislazione adottata da un paese terzo e dalle azioni basate su di essa o da essa derivanti) vieta specificamente il rispetto di alcune normative statunitensi […e] ciò riflette le posizioni e i regimi giuridici molto diversi tra Stati Uniti e Unione Europea”[[33]].  

Il rapporto tra il Regolamento di blocco e l’estradizione è stato ulteriormente, sia pur succintamente, esaminato in un’altra ancor più recente decisione dello Hoge Raad, la corte apicale in materia civile e penale dei Paesi Bassi[[34]]. La decisione riguarda il caso di un cittadino iraniano, residente in Iran, ricercato dagli Stati Uniti sulla base di un indictment confermato dal Grand Jury costituito presso la District Court for the District of Columbia per l’esportazione illecita dagli Stati Uniti verso l’Iran di materiali “dual use[[35]], ossia materiali che possono essere utilizzati sia per scopi civili che militari.

In particolare, le imputazioni riguardavano esportazioni per le quali le autorità statunitensi avevano concesso le prescritte licenze a causa della falsa dichiarazione del paese di destinazione finale. La partecipazione dell’estradando ai fatti era plausibilmente riferibile all’utilizzo di società terze anche fittizie al di fuori degli Stati Uniti per finanziare gli acquisti ed occultare la destinazione finale e trasbordare le merci durante la spedizione: attività alle quali l’estradando partecipava fingendosi il destinatario delle merci stesse negli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di una modalità di partecipazione extraterritoriale che la normativa penale dei Paesi Bassi considera nell’ambito della partecipazione ad un’organizzazione criminale e nella falsificazione delle dichiarazioni dell’“utente finale”.

Secondo la difesa dell’estradando, che sul punto ha provato a coinvolgere la Commissione europea, il Regolamento di blocco doveva prevalere sul diritto estradizionale. Il requisito territoriale per l’applicazione del Regolamento nel caso di specie sarebbe stato integrato nello svolgimento di attività professionali nello spazio giuridico europeo e, segnatamente, dalla costituzione nei Paesi Bassi di una società: attività che avrebbero portato l’estradando sotto la giurisdizione dei Paesi Bassi e sotto l’art. 11 del Regolamento.

Lo Hoge Raad ha rigettato il motivo di ricorso, sostenendo che i reati oggetto della richiesta di estradizione erano punibili anche nei Paesi Bassi. Di conseguenza, non era applicabile il Regolamento di blocco. Nel contesto la Corte ha accennato, ma non affrontato, la questione se la persona incriminata possa essere considerata residente in Europa. L’apparente riconduzione dell’operatività del Regolamento di blocco alla verifica negativa della “punibilità bilaterale del fatto” (in concreto) che emerge dalla decisione, se condividibile rispetto al fatto storico e ad attività che riguardavano traffici proibiti originati nello stesso Stato richiedente, non può essere elevata a regola, pena lo snaturamento del Regolamento di blocco. La stessa decisione conduce, in effetti, un esame del Regolamento escludendo l’esistenza di danni potenziali derivanti dalla normativa statunitense agli interessi dell’UE. Danni che la Corte ritiene non sussistere in presenza delle misure dell’UE in materia di beni “dual use” vigente al tempo dei fatti, ossia il Regolamento (UE) n. 428/2009[[36]] e con specifico all’Iran, il Regolamento (UE) n. 267/2012[[37]], che imponevano agli Stati membri di sanzionare le medesime attività di esportazione. In particolare, il Regolamento da ultimo citato vietava, fino alla conclusione dell’Accordo nucleare con l’Iran o Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) del 2015, la vendita, fornitura ed esportazione di specifici beni e tecnologie, originari o meno dell’Unione. La requisitoria del Procuratore generale[[38]] approfondisce le questioni di diritto intertemporale ed i rapporti tra la punibilità bilaterale del fatto ed il Regolamento di blocco ai fini dell’esclusione dell’operatività di quest’ultimo. In relazione a tale secondo aspetto, la requisitoria non afferma una esclusione aprioristica quando i fatti sono punibili anche nello Stato richiesto, ma procede piuttosto “per gradi”. Considera, infatti, non dimostrato che i fatti per i quali è stata dichiarata ammissibile l’estradizione della persona richiesta siano stati commessi dalla stessa nell’UE nell’esercizio delle sue attività professionali. In particolare, la società nell’UE è stata costituita post factum. La requisitoria osserva successivamente che, mentre il Regolamento di blocco si propone di contrastare restrizioni al commercio internazionale ed ai movimenti di capitali, con i Regolamenti (UE) n. 428/2009 e n. 267/2012, l’Unione ha adottato disposizioni giuridiche che contenevano “restrizioni al commercio internazionale”[[39]] e richiedevano uno specifico permesso in maniera corrispondente a quanto previsto negli Stati Uniti. Quindi, le “disposizioni giuridiche degli Stati Uniti … non possono pertanto ritenersi “contrarie al diritto internazionale” per quanto riguarda le esportazioni verso l’Iran, né “impedire il conseguimento degli obiettivi sui quali l’UE ha fondato il Regolamento n. 2271/1996, come enunciato nel suo preambolo”. Nel dettaglio, la requisitoria ammette comunque che il Regolamento di blocco nella lettera, ma non nello spirito, appariva applicabile alle sanzioni statunitensi che corrispondono a sanzioni imposte anche dai Paesi Bassi. Ritiene, tuttavia, superflua la risoluzione della contraddizione in quanto il Regolamento di blocco non era applicabile ratione personae[[40]].

Mentre sarebbe ardito ritenere recepito nella sentenza il ben più ampio sviluppo argomentativo della requisitoria che, ad ogni buon conto, è richiamata letteralmente quanto alle conclusioni nella motivazione della sentenza stessa, il requisito soggettivo della residenza nell’Unione e, in maniera più generica, i requisiti di cui all’art. 11 del Regolamento di blocco sono comunque risultati dirimenti per escludere l’applicabilità di quest’ultimo nel caso di specie. Questa circostanza spiega, meglio delle ipotetiche intenzioni di mantenere buone relazioni con gli Stati Uniti, perché la questione degli effetti del Regolamento di blocco sul procedimento di estradizione non è stata sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Quanto all’accertamento positivo della doppia incriminazione quale circostanza atta ad escludere l’applicazione del Regolamento di blocco, è evidente che il percorso seguito, nella succinta parte della requisitoria recepita nella decisione dello Hoge Raad, prende in esame la finalità degli obblighi unionali di sanzionare certe transazioni con l’Iran dei quali le norme incriminatrici dello Stato richiesto sono attuative, per ritenere queste ultime incompatibili con l’applicazione del Regolamento di blocco. Conclusione che consente di escludere un’inoperatività del Regolamento di blocco solo perché le misure extraterritoriali che si pretende di escludere sono, nel loro risvolto penale, corrispondenti o similari alla legislazione dello Stato membro richiesto, apparendo necessaria una valutazione di compatibilità con le finalità del Regolamento citato.

Riguardo all’ipotesi di richiesta di estradizione in contrasto con il divieto, previsto nel Regolamento di blocco, di dare riconoscimento a provvedimenti basati sulle leggi extraterritoriali, in dottrina è stata riferita la possibilità, già ventilata anche nell’ambito della Commissione, di ricorrere in una simile situazione al giudice europeo[[41]]: eventualità invero non chiarissima.

Al riguardo, viene in rilievo, in primo luogo, sebbene non si tratti di un “rimedio giuridico”, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 del TFUE da parte del giudice investito della decisione sull’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione oppure, guardando a come è strutturata tale forma di cooperazione in Italia, da parte del giudice amministrativo adito con l’impugnazione del provvedimento di estradizione del Ministro della giustizia. Si può, inoltre, ipotizzare l’eventualità, per la persona richiesta in estradizione, di rivolgersi, in prima battuta alla Commissione, affinché interpelli, nell’ambito della procedura di informazione reciproca “sulle misure da adottare conformemente … al Regolamento” (art. 11), lo Stato membro avanzando la propria interpretazione dell’art. 4 atta a ricomprendere nel divieto di riconoscimento anche le decisioni straniere sulle quali di fonda la richiesta di estradizione. Nell’eventualità di una estradizione in violazione del divieto di riconoscimento, la Commissione potrebbe dare corso alla procedura di infrazione. In quest’ultimo caso, sembra esclusa la giustiziabilità davanti al Tribunale UE di un diniego da parte della Commissione della richiesta di avviare un siffatto procedimento perché non riguarda direttamente persone fisiche o giuridiche[[42]]. Requisito quest’ultimo posto dall’art. 263, paragrafo 4, del TFUE per il controllo di legittimità da parte del Tribunale UE[[43]]. In maniera non dissimile, anche un ricorso per carenza ai sensi dell’art. 265 del TFUE contro l’omissione della Commissione porrebbe il problema di definire se l’atto è omesso “nei confronti” della persona[[44]]. Tali limitazioni potrebbero non sussistere nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale per danni causati dall’Unione e dai suoi organi (artt. 268 e 340 del TFUE). Il potenziale di tale rimedio, in termini di accesso ad un giudice e anche per superare le limitazioni alla giurisdizione della Corte UE nell’ambito della Politica estera e della sicurezza comune (PESC)[[45]], è dimostrato dalla recente apertura a esaminare violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (CEDU) riconducibili a omesse indagini da parte di EULEX, la European Union Rule of Law Mission in Kossovo[[46]]. L’azione per danni extracontrattuali davanti al Tribunale UE è stata, inoltre, utilizzata rispetto alla asserita violazione da parte della Commissione dell’obbligo di monitoraggio con il diritto dell’Unione firma di un protocollo d’intesa firmato in nome e per conto del MES (Meccanismo europeo di stabilità)[[47]]. In ogni caso, siffatte forme di accesso al giudice dell’Unione non riguarderebbero direttamente il procedimento estradizionale e l’applicazione del Regolamento, ma solo le azioni della Commissione.

Ipoteticamente, la persona della quale è chiesta l’estradizione, potrebbe sollecitare la Commissione a intervenire, nell’ambito temporale di validità della delega, con regolamento delegato includendo nell’allegato anche gli altri strumenti legislativi che unitamente a quelli prettamente extraterritoriali, consentono la richiesta di estradizione[[48]]. Tuttavia, la delega attualmente riguarda “atti normativi, regolamenti o altri strumenti legislativi di paesi terzi che hanno applicazione extraterritoriale” (art. 1 del Regolamento) e non anche specifiche categorie di provvedimenti come potrebbero essere gli atti di un procedimento penale basato su leggi extraterritoriali. Questi possono essere eventualmente indirettamente individuati attraverso l’inclusione nell’elenco delle leggi penali e processuali strumentali all’applicazione delle leggi extraterritoriali. 

È, infine, il caso di osservare che l’Unione Europea ha concluso accordi di estradizione e di cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti, rispettivamente risalenti alla Decisione del Consiglio n. 2003/516/EC[[49]] ed alla Decisione n. 2009/820/PESC[[50]]. In base di tali accordi, l’Unione Europea, secondo quanto previsto dal TUE, si adopera affinché ciascuno Stato membro confermi l’applicazione in conformità agli stessi dei pertinenti trattati bilaterali in vigore con gli Stati Uniti, adottando a tale fine degli strumenti scritti tra esso e gli Stati Uniti d’America. Degli strumenti menzionati, sottoscritti in data 3 maggio 2006 tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d’America, è stata autorizzata la ratifica e disposta l’esecuzione con la legge 16 marzo 2009, n. 25.

5. Le direttrici di una riforma del Blocking Statute Europeo.

La Commissione europea nella sua comunicazione su “Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l’apertura, la forza e la resilienza”[[51]] del 2021 affermava che avrebbe preso in considerazione ulteriori opzioni strategiche per scoraggiare e contrastare ulteriormente l’illegittima applicazione extraterritoriale di sanzioni unilaterali da parte di paesi terzi, compresa un’eventuale modifica del Regolamento (CE) n. 2271/96. Le opzioni ipotizzate includevano “il rafforzamento delle misure nazionali per bloccare il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e delle sentenze straniere basate sulle misure extraterritoriali”[[52]]. Tale rafforzamento appare imprescindibile in considerazione del fatto che parte dei rimedi a disposizione dei soggetti colpiti da sanzioni primarie è rimesso alle scelte legislative degli Stati membri. Rimedi ai quali il Regolamento “non osta”, ma per i quali non fornisce strumenti operativi chiari o diretti. Ciò è anche una conseguenza del fatto che il focus del Regolamento è lo sviluppo armonioso del commercio internazionale ed il libero movimento di capitali tra gli Stati membri e Stati terzi. Aspetto reso evidente dall’individuazione delle categorie di persone elencate nell’art. 11. D’altra parte, i tratti maggiormente problematici del Regolamento n. 2271/96 attengono agli effetti eventuali per i soggetti che si trovano in bilico tra i confliggenti obblighi extraterritoriali e quelli del Regolamento medesimo: dilemma al quale si sottraggono gli organi pubblici chiamati a disconoscere rilevanza a misure e provvedimenti anche giudiziari stranieri. Nella medesima comunicazione del 2021, la Commissione richiamava l’esigenza di migliorare l’efficacia di strumenti a sostegno degli scambi commerciali al fine di facilitare i legittimi pagamenti internazionale, sul modello di INSTEX[[53]], una società veicolo creata nel 2019 per la gestione di pagamenti che erano fuori dalla portata delle sanzioni statunitensi. Sebbene quest’ultima sia stata, in seguito, soppressa nel 2023, il modello, come anche l’idea della “de-dollarizzazione” dei pagamenti internazionali mostra una rinnovata attualità.

Una opportuna estensione del già menzionato elenco di persone alle quali si applica il Regolamento dovrebbe includere le persone che a qualsiasi titolo operano in conformità con i principi della politica commerciale comune, inclusi i fornitori di servizi legali e considerare altresì le implicazioni dei regimi sanzionatori extraterritoriali per il mercato interno.  Sarebbe, inoltre, auspicabile un ampliamento dei presupposti di cui all’art. 1, in maniera da includere, oltre allo IEEPA e al NEA, qualsiasi misura a carattere ritorsivo adottata anche in base ad altre leggi in connessione con l’esercizio del commercio internazionale e la fornitura di servizi finalizzata a tale esercizio.  

Al riguardo, appare, inoltre, imprescindibile una estensione espressa del divieto di cui all’art. 4 del Regolamento alle misure di carattere penale che possono accompagnare misure extraterritoriali. L’Unione Europea ha recentemente adottato la Direttiva anti SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation)[[54]], intesa alla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da azioni legali strategiche tese a bloccare tale partecipazione, che evidenzia una spiccata sensibilità per le azioni avviate in Paesi terzi[[55]]. La direttiva non si applica alle questioni penali e lascia impregiudicato il diritto processuale penale ed è stata adottata sulla base dell’art. 81, paragrafo 2, lettera f) del TFUE relativo all’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili ed alla promozione della compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri. Per estendere il divieto del Regolamento di blocco alle misure penali connesse con le leggi extraterritoriali, non è necessario ricorrere all’art. 82, paragrafo 2, lett. c) del TFUE e alla definizione di “elementi specifici della procedura penale”, provvedimento che richiede l’unanimità del Consiglio e l’approvazione del Parlamento europeo. Piuttosto, l’estensione appare attuabile nell’ambito della politica commerciale comune dell’Unione (art. 207, paragrafo 1, del TFUE) e nella realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 3 del Trattato sull’Unione Europea (TUE). L’estensione del divieto di riconoscimento dovrebbe, inoltre, accompagnarsi ad un’attenta vigilanza su potenziali abusi degli strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale, come le Red Notice e le Diffusions di Interpol[[56]], quando utilizzati in modo strumentale da parte di Stati terzi.


[1][] Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti.

[2][] Sul Regolamento ed i limiti intrinseci dello stesso, v. D.B. Adler, Die Anwendung und Durchsetzung US-amerikanischer Handelsbeschränkungen innerhalb der Europäischen Union – Wie schutzlos ist die EU? Berlino, 2016; nonché T. Szabados, Building Castles in the Air? The EU Blocking Regulation, in Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 25, 2023, pp. 64-80.

[3][] Iran and Libya Sanctions Act of 1996 (ILSA), in seguito, ridenominato, Iran Sanctions Act of 2006 (ISA) con esclusione della Libia dai destinatari delle misure sanzionatorie. La legge citata ha consolidato le disposizioni in precedenza contenute nel National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993, Title XVII. In seguito, è sopraggiunto l’Iran Freedom and Counter-Proliferation Act» del 2012.

[4][] Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act of 1996 (Helms–Burton Act), 22 U.S.C. §§ 6021–6091.

[5][] Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2014 che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure.

[6][] Sulle sanzioni iniziali, v. S. Silingardi, Le sanzioni degli Stati Uniti contro i funzionari della Corte Penale Internazionale: solo un atto aberrante attribuibile ad un “regime” populista ormai defunto? in Diritto Penale Contemporaneo, 2021, n. 2, pp. 205-219. Tali misure erano state sospese dall’amministrazione Biden.

[7][] Si veda, sul punto, Executive Order 14203, Imposing Sanctions on the International Criminal Court, del 6 febbraio 2025, Federal Register, Vol. 90, No. 28: https://ofac.treasury.gov/media/933981/download?inline.  Quanto al contenuto delle misure, queste riguardano specifiche persone fisiche indicate nominativamente in apposito allegato – che inizialmente elencava il solo procuratore, Karim Khan, al quale si sono in seguito aggiunti i giudici Reine Alapini-Gansou, Beti Hohler, Bouth Luz del Carmen Ibáñez Carranza e Solomy Balungi Bossa – nonché le persone che “assistono, sponsorizzano o forniscono assistenza finanziaria o materiale o supporto tecnologico agli sforzi della Corte penale internazionale nell’investigare, arrestare, detenere o perseguire una persona protetta senza il consenso dello Stato di cui questa ha la cittadinanza”. Gli effetti potenzialmente dirompenti delle citate misure extraterritoriali sono rappresentati dall’eventuale completo isolamento finanziario delle persone colpite laddove queste abbiano in corso rapporti bancari con istituti comunque soggetti alla giurisdizione statunitense. Se la prima tornata di sanzioni era motivata essenzialmente dallo scopo di contrastare il rischio di investigazioni nei confronti di cittadini statunitensi, le attuali sanzioni hanno anche un focus suIsraele, enfatizzando gli effetti negativi sulla libertà d’azione degli Stati Uniti e della sua Presidenza di determinare le proprie policies. Letteralmente, l’ Executive Order afferma con riferimento ai mandati di cattura emessi nei confronti del primo ministro di Israele Netanyahu e del ministro della difesa Gallant che “questa condotta maligna […] minaccia di violare la sovranità degli Stati Uniti e mina il lavoro critico di sicurezza nazionale e di politica estera del governo degli Stati Uniti e dei nostri alleati, incluso Israele”. In relazione all’arrest warrant della CPI nei confronti del primo ministro Netanyahu e del ministro della difesa Gallant e, più in generale, sulle vicende del rapporto tra gli U.S.A. e la CPI, v. V. Fanchiotti, Gli Stati Uniti e la Corte penale internazionale: la guerra dei trentun anni, in Dir. pen. e proc., 2025, p. 811ss.  L’individuazione dei presupposti nella parte operativa dell’Executive Order, così come è strutturata, intende sanzionare “qualsiasi tentativo da parte della CPI di indagare, arrestare, detenere o perseguire una persona protetta senza il consenso del paese di nazionalità di tale persona”.

[8][] Non vi è dubbio che la questione del rapporto tra le immunità riconosciute dal diritto internazionale ai capi di Stato e la giurisdizione della CPI è lungi dall’essere risolta, almeno in quelle situazioni nelle quali non vi è stato un previo “riferimento” della situazione da parte del Consiglio di sicurezza. Per un analisi dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte dalla situazione relativa al Sudan a quella Ucraina, v. K. Kawai, The ICC’s Turn to Cynical Solipsism: The PTC II’s Finding of Mongolia’s Non-compliance in the Case against Putin, in EJIL:Talk!, 26 novembre 2024, https://www.ejiltalk.org/the-iccs-turn-to-cynical-solipsism-the-ptc-iis-finding-of-mongolias-non-compliance-in-the-case-against-putin/ Né appare del tutto persuasiva la linea interpretativa abbracciata dalla CPI nei casi in cui la situazione è stata riferita da un altro Stato, consistente nel ricercare esclusivamente nell’ambito delle disposizioni statutarie i tratti delle legittimità delle misure. Posizione che emerge dalla decisione della Camera preliminare II, Situation in Ukraine, decisione del 24 ottobre 2024, ICC-01/22. La giurisdizione della Corte, nell’ambito definito dalle cosiddette “precondizioni” (art. 12), non può definirsi “delegata” dagli Stati che accedono allo Statuto e da quelli che ne accettano l’esercizio della giurisdizione, ma deriverebbe dall’azione collettiva degli Stati. Tuttavia, il modello devolutivo anche collettivo, non appare esplicativo, se non come aspirazione, del superamento, quale conseguenza dell’adesione allo Statuto, delle limitazioni che incontrerebbero altrimenti gli Stati nell’esercizio della loro giurisdizione. In tale contesto il solipsismo, consistente nel guardare ai poteri della CPI solo sulla base dello Statuto, escludendo una simmetria tra i limiti che incontra la giurisdizione di uno Stato e quelli che incontra la Corte dopo l’adesione dello Stato citato, è condivisibile limitatamente agli obblighi degli Stati parte e tra questi e la CPI. Per gli Stati terzi occorre, invece, risolvere il nodo guardando al diritto internazionale ed alla sua eventuale evoluzione al di fuori del citato contesto convenzionale. La questione è appena sfiorata nella decisione della Camera d’appello della CPI, laddove questa considera la censura mossa da Israele alla omessa risoluzione da parte della Camera preliminare circa la questione relativa alla validità della devoluzione di giurisdizione della Palestina alla Corte in ragione degli accordi di Oslo II;  tale aspetto era stato sollevato anche dal Regno Unito con richiesta alla Camera preliminare I, di autorizzazione a presentare osservazioni, ICC-01/18-171-Anx 27-06-2024 1/15 PT, del 10 giugno 2024, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RelatedRecords/0902ebd180892e1f.pdf. Sotto gli accordi di Oslo II, la giurisdizione territoriale e funzionale della Palestinian Interim Self-Government Authority, “si applica, laddove non è diversamente stabilito, a tutte le persone, con l’eccezione degli israeliani” (Art. XVII (2)). Inoltre, il Protocollo sugli affari legali stabilisce (Art. I(1)(a) che la giurisdizione penale della citata Autorità copre tutti i reati commessi da palestinesi e non israeliani nei territori. La questione, invero non insuperabile, era stata ritenuta preclusa da una precedente decisione alla quale era stata attribuita erroneamente natura di res iudicata ma che, in realtà, non differiva la questione. La Camera d’appello ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio alla Camera preliminare. Sul punto v. International Criminal Court, Appeals Chamber, Judgment on the appeal of the State of Israel against Pre-Trial Chamber I’s “Decision on Israel’s challenge to the jurisdiction of the Court pursuant to article 19(2) of the Rome Statute, ICC-01/18-422, 24 Aprile 2025.

[9][] 50 U.S.C. §1701-1707.

[10][] 50 U.S.C. §1601-1651.

[11][] Sulla problematica, L. de Kruijf, Could the EU “blocking statute” protect the ICC from US sanctions?, Atlantic Council, 27 febbraio 2025, https://www.atlanticcouncil.org/uncategorized/could-the-eu-blocking-statute-protect-the-icc-from-us-sanctions/ M. Spatti, Come proteggere la Corte penale internazionale dalle sanzioni statunitensi: la possibilità per l’Unione europea di ricorrere al Regolamento di blocco, Sidi Blog, 16 aprile 2025, http://www.sidiblog.org/2025/04/16/come-proteggere-la-corte-penale-internazionale-dalle-sanzioni-statunitensi-la-possibilita-per-lunione-europea-di-ricorrere-al-regolamento-di-blocco/

[12][] Gli studi legali riconducibili alla personale “lista dei nemici” compilata dal Presidente Trump che sono stati colpiti da sanzioni sono almeno nove e si sommano alle società sanzionate per aver assunto specifici individui “sgraditi”. Le misure adottate con ordini presidenziali che non contengono indicazioni di una specifica base legale riposano sull’assoggettamento dell’esecutivo al Presidente ex art. II della Costituzione federale. L’Executive Order 14230 del 6 marzo 2025, riferito allo studio Perkins Coie afferma che lo studio legale avrebbe “disonestamente e pericolosamente” rappresentato nel 2016 l’allora candidata democratica Hillary Clinton, ingaggiando la società di consulenza Fusion GPS per confezionare un dossierdesigned to steal an election”.

[13][] Nell’Executive Order del 27 marzo 2025, inteso a “indirizzare i rischi rappresentati da WilmerHale” si legge genericamente che molti grandi studi “intraprendono azioni che minacciano la sicurezza pubblica e la sicurezza nazionale, limitano le libertà costituzionali, degradano la qualità delle elezioni americane ovvero minano fondamentali principi americani”. Le contestazioni mosse a WilmerHale sono, oltre all’abuso della difesa pro bono, quella di aver assunto dei legali “che usano il potere dell’accusa come arma per capovolgere il processo democratico e distorcere la giustizia”. Il riferimento nominativo è, in questo caso, ai due legali che avevano operato come assistenti dello Special prosecutor Mueller, nominato per investigare il Russiagate ed i retroscena della campagna elettorale del 2016. La colpa di WilmerHale è di averli accolti “nello studio dopo che hanno esercitato il potere del governo federale per condurre una delle indagini più faziose della storia americana”. Lo studio Jenner & Block è stato colpito con l’Executive Order del 25 marzo 2025, per essere stato inter alia entusiasta “di riassumere l’immorale [avvocato X] dopo il periodo in cui è stato impegnato in procedimenti penali di parte nell’ambito dell’indagine del tutto ingiustificata di Robert Mueller”.

[14][] Come evidenziato nel testo, le “colpe” dello studio legale Paul Weiss sono di aver “intentato una causa pro bono contro le persone che si presume abbiano partecipato agli eventi accaduti presso o vicino al Campidoglio degli Stati Uniti il 6 gennaio 2021, per conto del Procuratore Generale del District of Columbia”. Tra le contestazioni mosse nell’Executive Order contro lo studio Paul Weiss vi è quella di aver “assunto l’immorale avvocato […] che in precedenza aveva lasciato Paul Weiss per unirsi all’ufficio del Procuratore distrettuale di Manhattan solo per fabbricare un’accusa contro di me [… il Presidente scrive in prima persona, n.d.t.] e che, secondo i suoi colleghi, ha guidato in maniera non etica i testimoni in modi progettati per coinvolgermi”. Le misure nei confronti di Paul Weiss, come quelle nei confronti di altri soggetti colpiti, sono state revocate dopo che lo studio ha raggiunto un accordo/resa con la Casa Bianca che include la fornitura di servizi pro bono all’amministrazione. Sul punto, v. B. Samuels, Trump suggests law firms ‘want to make deals’ after rescinding Paul Weiss order, The Hill, 21 marzo 2025, https://thehill.com/homenews/administration/5207675-trump-paul-weiss-law-firm-deal/ Dopo tale accordo, Trump ha dichiarato che gli studi legali erano desiderosi di concludere un deal con lui, alla stregua delle dichiarazioni relative ai dazi.

[15][] In particolare, lo studio legale Covington & Burling è stato colpito con un Memorandum indirizzato ai titolari delle differenti branche dell’amministrazione federale che prevede ad personam ed in via cautelare (in attesa di un esame delle singole posizioni) le medesime misure sopra riportate, per tutti i membri, partners e impiegati che hanno assistito il procuratore speciale Smith, il quale aveva investigato il ruolo di Trump negli eventi del 6 gennaio 2021.

[16][] Lo studio legale Susman Godfrey, colpito dall’Executive Order del 9 aprile 2025, ha rappresentato con successo la Dominion Voting Systems, produttrice delle macchine utilizzate per lo spoglio delle elezioni del 2020, nella causa per diffamazione contro Fox New e nella causa per diffamazione contro l’ex legale personale di Trump Rudolph Giuliani ed il legale della campagna dello stesso Trump nel 2020 Sidney Powell. Entrambe le cause si riferiscono alle teorie complottistiche delle elezioni “rubate” nel 2020. Il mese precedente alla firma dell’Order, Susman Godfrey aveva assunto la rappresentanza di Media Matter nella causa contro il social “X”.

[17][] Divieto che si rinviene nell’art. I, sez. 9, c. 3, “No Bill of Attainder or ex post facto Law shall be passed”, e, quanto ai poteri dei singoli stati, nell’art. I, sez. 10, c. 1.4, “No State shall enter into any Treaty, Alliance, or Confederation; grant Letters of Marque and Reprisal; coin Money; emit Bills of Credit; make any Thing but gold and silver Coin a Tender in Payment of Debts; pass any Bill of Attainder, ex post facto Law, or Law impairing the Obligation of Contracts, or grant any Title of Nobility”. Sul punto v. H.H. Koh, F. Halbhuber, I. Pe’er, No, the President Cannot Issue Bills of Attainder, Just Security, 9 aprile 2025, https://www.justsecurity.org/110109/president-cannot-issue-attainder-bills/. Le sanzioni non sono tuttavia limitate agli studi legali. In particolare, con l’Executive Order del 9 aprile 2025, “Addressing Risks from Chris Krebs and Government Censorship”, il Presidente ha inteso colpire ad personam un ex dirigente della CIA (e SentinelOne, l’azienda che lo aveva assunto), descritto come “un importante attore in malafede” che avrebbe (…) “falsamente e senza fondamento negato che le elezioni del 2020 sono state truccate e rubate, respingendo in modo inappropriato e categorico illeciti elettorali diffusi e gravi vulnerabilità con le macchine per il voto”.

[18][] Nel contenzioso avviato da Perkins Coie, v. United States District Court for the District of Columbia, Perkins Coie LLP, v. U.S. Department of Justice, et al., Civil Action No. 25-716 (BAH), Memorandum and Order, 25 aprile 2025, https://ecf.dcd.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2025cv0716-173. Tale provvedimento ha rigettato la richiesta del dipartimento della giustizia di riconsiderare il precedente TRO (Temporary Restraining Order) del 12 marzo 2025, n. 25cv0716 (D.D.C.), ECF No. 21, che ordinava di non dare esecuzione all’Executive Order 14230 di Trump. La questione del divieto di Bills of Attainder era stata sollevata dal ricorrente nel suo complaint dell’11 marzo 2025, Case 1:25-cv-00716-BAH, § 96, https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.dcd.278290/gov.uscourts.dcd.278290.1.0_3.pdf.

[19][] N.K. Orpett, J. Pearce, The Law Firms’ Deals with Trump Are Even Riskier Than They Seem, Lawfare, 16 maggio 2025, https://www.lawfaremedia.org/article/the-law-firms–deals-with-trump-are-even-riskier-than-they-seem;

[20][] S. Merken, Four partners leave Paul Weiss following law firm’s deal with Trump, Reuters, 26 maggio 2025, https://www.reuters.com/world/us/four-partners-leave-paul-weiss-following-law-firms-deal-with-trump-2025-05-23/; D. Cassens Weiss, Resignations multiply at BigLaw firms that made deals with Trump, Abajournal, 16 aprile 2025, https://www.abajournal.com/news/article/resignations-multiply-at-biglaw-firms-that-made-deals-with-trump#google_vignette

[21][] E. Mulvaney, E. Glazer, C. R. Barber, J. Dawsey, The Law Firms That Appeased Trump—and Angered Their Clients, The Wall Street Journal, 1° giugno 2025, https://www.wsj.com/us-news/law/law-firms-trump-deals-clients-71b3616d; Secondo il Board editoriale Law firms benefit from fighting Trump attacks. Those who caved suffer, su Washington Post, 14 giugno 2025, https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/06/14/law-firms-trump-appeal/ tra le grandi aziende che hanno deciso di porre fine alla collaborazione con gli studi legali che si sono sottomessi a Trump vi sarebbero, McDonalds, Microsoft Oracle, Morgan Stanley.

[22][] L. Cipolla, S. Bertolotti, L. Dell’Oro, Il difficile connubio tra banche, OFAC e clienti iscritti nella SDN List, DB non solo diritto bancario, 4 febbraio 2025, https://www.dirittobancario.it/art/il-difficile-connubio-tra-banche-ofac-e-clienti-iscritti-nella-sdn-lst/

[23][] https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/index.html

[24][] L. Cipolla, S. Bertolotti, L. Dell’Oro, Il difficile connubio tra banche, cit.

[25][] Sul punto, v. Updated Guidance for Foreign Financial Institutions on OFAC Sanctions Authorities Targeting Support to Russia’s Military-Industrial Base, 12 giugno 2024, https://ofac.treasury.gov/media/932436/download?inline

[26][] L. Cipolla, S. Bertolotti, L. Dell’Oro, Il difficile connubio tra banche, cit.

[27][] Sul punto, v. M. Hartwig, Bericht zur völkerrechtlichen Praxis der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2016, in Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Vol. 78, 2018, pp. 722-723. Con riferimento alla giurisprudenza del Regno Unito, v. Mamancochet Mining v. Aegis Managing Agency [2018] EWHC 2643 (Comm). Al riguardo, si evidenzia che il Regolamento (CE) 2271/96 è tra gli atti che sono stati mantenuti in forza a seguito della Brexit con il European Union (Withdrawal) Act 2018.

[28][] Corte giust. UE, Grande Sezione, 21 dicembre 2021, Bank Melli Iran c. Telekom Deutschland GmbH, C-124/20.

[29][] Sulla vicenda, v. C. Cellerino, L’effettività del cd. ‘Regolamento di blocco’ tra coercizione straniera e libertà di impresa: la Corte di giustizia si pronuncia nel caso Bank Melli Iran, European Papers, 30 luglio 2022, https://www.europeanpapers.eu/europeanforum/effettivita-regolamento-di-blocco-bank-melli-iran

[30][] L. de Kruijf, Could the EU “blocking statute” protect the ICC from US sanctions?, cit.

[31][] L. de Kruijf, Could the EU “blocking statute” protect the ICC from US sanctions?, cit.

[32][] Il riferimento è allo studio di T. Ruys, C. Ryngaert, Secondary sanctions: a weapon out of control? The international legality of, and european responses to, US secondary sanctions, in British Yearbook of International Law, Vol. 89, 2020, p. 84. Questo riporta, nella nota 428, l’intervista con un responsabile della Commissione europea che ritiene che l’obbligo di non dare riconoscimento a misure basate sulle leggi prese in esame dal Regolamento (CE) n. 2271/96 comporta quello di non onorare una richiesta di estradizione dagli Stati Uniti che si basa almeno in parte su un’accusa secondo cui la persona ricercata ha violato le sanzioni secondarie statunitensi coperte dal Regolamento citato.                 

[33][] T. Ruys, C. Ryngaert, Secondary sanctions: a weapon out of control? The international legality of, and european responses to, US secondary sanctions, cit., p. 85, nota 431, i quali richiamano H.M. Government of Gibraltar, Further Mutual Legal Assistance Requests from the United States of America – Press Release 604/2019, August 18, 2019, https://www.gibraltar.gov.gi/press-releases/further-mutual-legal-assistance-requests-from-the-united-states-of-america-6042019-5198.                  

[34][] Decisione 19/03829 U del 7 aprile 2020, http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2020:623

[35][] In generale, sulle sanzioni e “anti-sanzioni” con considerazioni sulle implicazioni estradizionali, v. T. Gu, J. Zhao, Beyond sanctions and anti-sanctions: examining the impact on sustainable competition and China’s responses, in International Journal of Legal Discourse, Vol. 8, n. 1, 2023, pp. 95-119.

[36][] Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.

[37][] Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il Regolamento (UE) n. 961/2010.

[38][] https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:HR:2020:623

[39][] Successivamente il Regolamento (UE) n. 2021/821, che ha sostituito il Regolamento (UE) n. 428/2009, ampliando il regime di controllo alle attività di esportazione, intermediazione, assistenza tecnica, transito e trasferimento di prodotti a duplice uso. Tali misure sono attuate in Italia dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, “Attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell’applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti”. Quest’ultimo è stato successivamente modificato dal decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103.L’Unione Europea ha, in seguito, adottato la Direttiva (UE) n. 2024/1226 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) n. 2018/1673. Questa stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione, ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 1, del TFUE.

[40][] Non è pertanto, condivisibile, la conclusione di N. Zeloya, Restrictive measures – sanctions compliance, implementation and judicial review challenges in the common foreign and security policy of the European Union, in ERA Forum, vol. 22, 2023, p. 171, ove ritiene che il Regolamento di blocco non avrebbe impedito l’estradizione.

[41][] T. Ruys, C. Ryngaert, Secondary sanctions: a weapon out of control? The international legality of, and european responses to, US secondary sanctions, cit., p. 84, n. 428, riportano il riferimento ad un’intervista che suggerisce che le persone “nei confronti delle quali è stata presa una decisione di estradizione in relazione alle violazioni delle sanzioni secondarie statunitensi potrebbero presentare ricorso alle corti dell’UE per ottenere protezione”.                 

[42][] Al riguardo occorre osservare che il Tribunale UE, 2 luglio 2014, Pisciotti c. Commissione, T‑403/14, ha rigettato il ricorso presentato ai sensi dell’art. 263, paragrafo 4, del TFUE avverso il diniego della Commissione di avviare una procedura di infrazione nei confronti della Germania. In particolare, secondo il Tribunale, “né il parere motivato, che costituisce solo una fase preliminare all’eventuale deposito di un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte, né l’adizione della Corte attraverso l’effettivo deposito di un ricorso siffatto possono costituire atti riguardanti direttamente le persone fisiche o giuridiche”. In seguito, la Corte giust. UE, 28 gennaio 2015, Pisciotti c. Commissione, C‑411/14 P, ha rigettato il ricorso avverso la decisione del Tribunale. In quest’ultima decisione, la Corte ha confermato che “i singoli non sono legittimati a impugnare il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro”.

[43][] In particolare, secondo l’art. 263, paragrafo 4, del TFUE “qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti previsti in regolamenti che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione”.

[44][] L’ambito del rimedio è definito dall’art. 265, paragrafo 3, del TFUE nei seguenti termini: “ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite dai commi precedenti [che postulano una violazione dei trattati, una previa richiesta di agire e l’inutile decorso di due mesi] per contestare ad una istituzione, organo o organismo dell’Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere”.

[45][] Ai sensi dell’art. 24, paragrafo 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea (TUE), La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente riguardo alle disposizioni adottate nell’ambito della Politica estera e della sicurezza comune, ad eccezione della competenza a controllare il rispetto dell’articolo 40 del medesimo trattato (che lasciando impregiudicate attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l’esercizio delle competenze dell’Unione nel TFUE attribuisce alla Corte la giurisdizione per verificare eventuali “sconfinamenti”) e la legittimità di talune decisioni, come previsto dall’articolo 275, secondo paragrafo del TFUE. Quest’ultimo riguarda il “controllo della legittimità delle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio”. 

[46][] In particolare, la Corte giust. UE, Grande Sezione, 10 settembre 2024, KS, KD c. Commissione, C‑29/22 P e C‑44/22 P, ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale UE, 10 novembre 2021, KS e KD c. Consiglio, T‑771/20, nei limiti in cui il Tribunale si era dichiarato manifestamente incompetente a conoscere del ricorso proposte, nella parte in cui questo aveva ad oggetto una violazione degli articoli 2 e 3 della CEDU, nonché degli articoli 2 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, commessa dalla missione Eulex Kosovo, per mancanza di indagini adeguate relative alla scomparsa e all’assassinio dei loro familiari, dovuta alla mancanza di personale adeguato di tale missione allo svolgimento del suo mandato esecutivo. Altre parti dell’ordinanza oggetto di annullamento per i medesimi motivi, riguardavano le parti del ricorso relativo alla mancata adozione di misure correttive, lo sviamento o l‘abuso di potere commessi dal Consiglio e dal Servizio Europeo per l’Azione Esterna, lo sviamento e l’abuso del potere pubblico per non aver garantito che un crimine di guerra fosse sottoposto ad un serio esame giuridico da parte di EULEX.    

[47][] Il riferimento è alla decisione Corte giust. UE, Grande Sezione, 20 settembre 2016, Ledra Advertising Ltd, e altri c. Commissione e Banca Centrale Europea, da C‑8/15 P a C‑10/15 P. 

[48][] In effetti la Corte di giustizia UE ha esaminato nell’ambito di un ricorso per carenza promosso dal Parlamento europeo contro la Commissione ai sensi dell’art. 265, paragrafo 1, del TFUE, a proposito dell’omessa adozione di un regolamento delegato ai sensi dell’art. 7, primo paragrafo, lett. f) del Regolamento (UE) n. 2018/1806, sulla sospensione temporanea dall’esenzione del visto nei confronti dei cittadini degli Stati Uniti. In particolare, secondo la Corte giust. UE, Grande Sezione, 5 settembre 2023, Parlamento europeo c. Commissione europea, C-137/21, che ha respinto il ricorso come infondato, “la Commissione non ha ecceduto il margine di discrezionalità di cui dispone allorché ha reputato, a seguito dell’invito ad agire rivoltole dal Parlamento …  di non essere tenuta ad adottare l’atto delegato in questione, cosicché nel caso di specie non può esserle addebitata alcuna carenza”.   

[49][] Decisione n. 2003/516/CE relativa alla firma degli accordi tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sull’estradizione e sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale.

[50][] Decisione n. 2009/820/PESC relativa alla conclusione degli accordi di estradizione e dell’assistenza giudiziaria reciproca tra l’UE e gli Stati Uniti.

[51][] Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l’apertura, la forza e la resilienza, Bruxelles, 19.1.2021 COM (2021) 32 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0032 

[52][] Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l’apertura, la forza e la resilienza, cit. 

[53][] Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l’apertura, la forza e la resilienza, cit. 

[54][] Direttiva (UE) n. 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»).

[55][] In particolare, le persone bersaglio di SLAPP domiciliate nell’Unione possono chiedere agli organi giurisdizionali del loro luogo di domicilio il risarcimento dei danni subiti e il rimborso delle spese sostenute nell’ambito di siffatti procedimenti dinanzi a organi giurisdizionali di un paese terzo. Inoltre, gli Stati membri devono provvedere affinché siano negati il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza emessa in un paese terzo in esito a un procedimento giudiziario teso a bloccare la partecipazione pubblica di una persona fisica o giuridica domiciliata in uno Stato membro, se tale procedimento giudiziario è considerato manifestamente infondato o abusivo dal diritto dello Stato membro nel quale è chiesto il riconoscimento o l’esecuzione.

[56][] Sul punto, v. J.P. Pierini, Applicazione provvisoria di misure cautelari per fini estradizionali e intervenuta cancellazione della Red Notice o Diffusion dell’Interpol che ne costituiva il presupposto: note a margine del “caso Lavrenchuk” in Cass. pen., 2023, n. 4, p. 184.

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