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Lo stalker uccide la sua vittima: concorso di reati o reato complesso?

Cass., sez. V, 1 marzo 2021 (dep. 20 aprile 2021), n. 14916, Bruno, Presidente, Riccardi, Relatore

1. Il caso

La vicenda concerneva l’uccisione di una donna da parte di una collega, la quale, a seguito di una colluttazione, l’aveva fatta precipitare da una rampa di scale. All’interno dell’oggetto d’imputazione vi rientravano anche le ripetute condotte di atti persecutori commesse dall’imputata nel corso del rapporto lavorativo.

La Corte d’Assise d’Appello di Roma, in sede di giudizio di rinvio dopo l’annullamento della precedente sentenza da parte della Cassazione, ha affermato la responsabilità dell’imputata per i reati di omicidio doloso aggravato e atti persecutori. Riconosciuto il vincolo della continuazione tra le due fattispecie, ha rideterminato l’entità della pena, confermando per il resto la sentenza di primo grado.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso in Cassazione il Procuratore Generale e la difesa dell’imputata.

2. Il tema della decisione ed i termini del contrasto

La sentenza impugnata, nell’affermare la responsabilità penale dell’imputata in relazione ai delitti di omicidio aggravato e di atti persecutori, ha calcolato l’aumento di pena per il concorso di reati, richiamando espressamente l’orientamento giurisprudenziale che ne esclude il rapporto di specialità.

Un primo orientamento ha affermato il principio secondo cui il delitto di atti persecutori non è assorbito da quello di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, non sussistendo una relazione di specialità tra tali fattispecie di reato (cfr. ex plurimis, Sez. I, 12 aprile 2019 n. 20786 in  Quot. giur., 7 giugno 2019; nonché per un breve commento a caldo Cataneo, La Cassazione sull’omicidio aggravato dall’essere stato commesso dall’autore di atti persecutori: reato complesso o concorso di reati?, in Sist. pen., 14 maggio 2020).

La Corte ha osservato che, nella previsione di cui all’art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, l’elemento aggravatore  è di natura soggettiva, essendo incentrato sulla mera identità del soggetto autore sia degli atti persecutori che dell’omicidio; di conseguenza l’elemento aggravatore “non appartiene alla condotta e alle sua modalità di commissione e quindi non si pone al centro di un rapporto di interferenza tra le fattispecie”, tra le quali intercorre “una relazione di piena compatibilità perchè la commissione degli atti persecutori, reato di natura abituale e a condotta tipizzata, non involge in alcun modo la commissione del fatto di omicidio, reato di natura istantanea e causalmente orientato”.

L’assorbimento del delitto di atti persecutori in quello di omicidio aggravato non può verificarsi, in assenza di una qualsivoglia affinità strutturale tra le fattispecie in quanto nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall’art. 15 c.p., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta della fattispecie.

Né, in senso contrario, depone la clausola di riserva contenuta nell’art. 612 bis c.p., perchè essa “non può aver riguardo al rapporto con il delitto di omicidio, la cui natura istantanea lo pone al di fuori dell’area di possibile interferenza con il reato abituale di atti persecutori”.

Un secondo orientamento, a nostro avviso condivisibilmente, ha invece affermato il principio secondo cui sussiste concorso apparente di norme tra il delitto di atti persecutori e quello di omicidio aggravato ex art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, che deve considerarsi quale reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p., comma 1, assorbendo integralmente il disvalore della fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p., ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall’agente ai danni della medesima persona offesa (si veda Sez. III, 13 ottobre 2020, n. 30931 in il Penalista con breve nota di Conti, Concorso apparente di norme e reati “complessi”: il rapporto tra atti persecutori e omicidio aggravato ex art. 576, comma 1, n. 5.1 c.p.; Palermo, Il rapporto tra l’omicidio aggravato commesso dallo stalker nei confronti della stessa persona offesa e il delitto di atti persecutori, in Cammino. dir., 1 marzo 2021; Bernardi, La Cassazione torna sul rapporto tra l’omicidio aggravato ex art. 576 c. 1 n. 5.1 c.p. e il delitto di atti persecutori: escluso (questa volta) il concorso di reati, in Sist. pen., 8 gennaio 2021). A supporto di tale approdo ermeneutico è possibile evidenziare come, sebbene l’art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, dia effettivamente rilevanza al fatto che l’omicidio sia commesso “dall’autore del delitto previsto dall’art. 612 bis, nei confronti della persona offesa”, a differenza del precedente n. 5, tuttavia, l’infelice e incerta formulazione della norma non può giustificarne un’interpretazione soggettivistica, incentrata sul tipo d’autore, senza considerare che la pena si giustifica non per ciò che l’agente è, ma per ciò che ha fatto.

D’altronde, la previsione dell’identità della vittima dei due delitti quale necessario presupposto della fattispecie aggravante appare sintomatica della volontà del legislatore di punire più gravemente l’omicidio solo se effettivamente connesso ai precedenti atti persecutori.

Diversamente opinando si avrebbe una interpretatio abrogans dell’art. 84, comma 1, c.p., con violazione del principio del ne bis in idem sostanziale poiché gli atti persecutori sarebbero addebitati all’agente due volte: come reato autonomo, ai sensi dell’art. 612 bis c.p., e come specifica circostanza aggravante dell’omicidio, al sensi dell’art. 576, comma 1, n. 5.1, c.p., sebbene il disvalore della condotta sia già integralmente ed adeguatamente considerato da quest’ultima norma, che commina la pena dell’ergastolo.

Nel sottoporre a vaglio critico i due orientamenti, la Quinta Sezione della Cassazione rintraccia due questioni interpretative di rilievo, delle quali la seconda “rappresenta l’esito della risoluzione della prima questione, ma ne costituisce contemporaneamente anche il presupposto logico”:

– il problema del rapporto astratto tra le fattispecie in esame, e dunque dell’applicabilità o meno della disciplina di cui all’art. 84 c.p.;

– il problema dell’interpretazione dell’aggravante di cui all’art. 576 c. 1 n.5.1. c.p.

Il Supremo Consesso ha chiarito come nel caso in esame non venga in rilievo un unico fatto, bensì due fatti-reato, autonomamente suscettibili di integrare due distinte fattispecie incriminatrici. Trattandosi di una pluralità di fatti, non sembra venire in rilievo, direttamente, l’art. 15 c.p., al contrario, la norma che viene in rilievo per la risoluzione del conflitto di norme è l’art. 84 c.p.

Con riferimento al perimetro di tipicità dell’aggravante di cui all’art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, l’interpretazione sulla quale è basato il primo orientamento, che nega la sussistenza di un reato complesso, è fondata su una considerazione esclusivamente soggettivistica della circostanza, che, nell’evocare il paradigma del tipo d’autore, non appare coerente con l’impostazione oggettivistica del

diritto penale, e con i principi di materialità e di offensività che lo presidiano sotto il profilo costituzionale.

3. La Quinta Sezione chiarisce la propria posizione

La Quinta Sezione ritiene, a nostro avviso in maniera condivisibile, di non poter aderire all’interpretazione soggettivistica proposta dalla Prima Sezione, la quale a suo giudizio si scontra con l’impostazione oggettivistica del diritto penale e, più precisamente, con i principi costituzionali di materialità e offensività; come invero riconosciuto anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 249 del 2010, l’art. 25 c.2 Cost., ponendo il fatto alla base della responsabilità penale, prescrive “in modo rigoroso, che un soggetto debba essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali” (cfr. § 8.1  del considerato in diritto dell’ordinanza di rimessione).

La necessità di ancorare l’aggravante in esame a un rapporto di connessione finalistica tra il fatto di omicidio e il fatto di atti persecutori, emerge chiaramente dalla stessa disposizione normativa.

In questo senso, non costituirebbe un valido argomento contrario neanche la diversità tra la locuzione utilizzata dal legislatore al n. 5.1. rispetto alla formulazione del precedente n. 5, fattispecie che, secondo pacifica interpretazione giurisprudenziale, costituisce sicuramente un’ipotesi di reato complesso (sul punto si veda, ancora, Bernardi, La Cassazione torna sul rapporto tra l’omicidio aggravato ex art. 576 c. 1 n. 5.1 c.p. e il delitto di atti persecutori: escluso (questa volta) il concorso di reati, in Sist. pen., 8 gennaio 2021); si osserva infatti che “l’omicidio commesso dallo stalker ai danni della propria vittima (…) piuttosto che essere commesso “in occasione” o “contestualmente” agli atti persecutori è, di solito, preceduto e “preparato” da quest’ultimi, secondo una logica di progressione : ed in questo risiede la particolare connessione tra i fatti di reato in questione, i quali, anche se separati sul piano cronologico, costituiscono espressione della medesima volontà persecutoria , che, secondo la valutazione politico-criminale del legislatore basata su fondamenti criminologici, spinge l’autore del reato prima a commettere le reiterate condotte di minaccia o molestia e poi, da ultimo, alla condotta omicida” (cfr. § 8.2 del considerato in diritto dell’ordinanza di rimessione).

A supporto di ciò, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata, i Giudici, dopo aver ricordato come la norma ex art. 84 c.p. preveda due tipologie di reato complesso, ovvero il reato complesso del primo tipo, derivante dall’unificazione normativa di (almeno) due reati in una terza fattispecie incriminatrice autonoma (c.d. reato composto), ed il reato complesso del secondo tipo, derivante dall’unificazione normativa di due reati in una forma aggravata di uno solo di essi, chiariscono come l’art. 576 c. 1 n. 5.1 c.p. dovrebbe essere correttamente considerato quale reato complesso c.d. del secondo tipo, “una sorta di progressione criminosa”. (cfr. per un primo commento a caldo, Bernardi, L’omicidio aggravato per essere stato commesso dall’autore del delitto di stalking è un reato complesso? La parola alle sezioni unite, in Sist. pen., 30 aprile 2021).

4. La questione devoluta alle Sezioni unite 

La rilevanza per la decisione del ricorso, e la ravvisabilità di un contrasto giurisprudenziale, induce dunque a rimettere alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la seguente questione: “Se, in caso di concorso tra i fatti-reato di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, sussista un concorso di reati, ai sensi dell’art. 81 c.p., o un reato complesso, ai sensi dell’art. 84 c.p., comma 1, che assorba integralmente il disvalore della fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p., ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall’agente ai danni della medesima persona offesa”.

L’udienza è fissata per il 15 luglio 2021 e il relatore designato è il Consigliere Zaza

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