La necessità dell’interrogatorio preventivo anche in caso di procedimenti aventi a oggetto reati connessi o probatoriamente collegati: le Sezioni unite precisano la non derogabilità dell’obbligo e chiariscono il regime di deducibilità della nullità dell’ordinanza cautelare per mancato espletamento dello stesso

Cass. pen., sez. un., 30 luglio 2026 (ud. 15 gennaio 2026), n. 28898.

Presidente Mogini, Relatore Aceto

Sommario: 1. Il fatto. – 2. I diversi orientamenti della Corte di Cassazione in relazione alla prima questione sottoposta alla sua decisione. – 2.1. L’orientamento che ritiene di derogare all’obbligo di interrogatorio preventivo. – 2.2. L’orientamento che ritiene di non poter derogare all’interrogatorio preventivo. – 2.3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite. – 3. Il regime della nullità dell’ordinanza cautelare non preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’art. 291, comma 1 quater, c.p.p. – 3.1. Gli orientamenti della corte di cassazione sul regime di deducibilità della nullità. – 3.2. La soluzione delle Sezioni unite in relazione al secondo quesito. – 4. Conclusioni.

ABSTRACT

Il lavoro rappresenta una nota alla Sentenza delle Sezioni Unite n. 28898/2026, con la quale la Suprema Corte, nel suo massimo consesso, ha risolto due questioni sottoposte alla sua decisione, di particolare importanza in materia cautelare.

Infatti, la pronuncia in commento ha stabilito, in primo luogo, che il giudice chiamato a pronunciarsi su una richiesta cautelare nei confronti di diversi indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 c.p.p. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. (procedimenti c.d. “soggettivamente cumulativi”), deve procedere all’interrogatorio preventivo dei coindagati per i quali tale adempimento processuale sia previsto dall’art. 291, comma 1 quater, c.p.p., anche se per gli altri soggetti nei cui confronti sono svolte le indagini può derogarvi, in quanto sussistono i relativi presupposti di legge.

In relazione al secondo quesito, è stato invece precisato che la nullità, qualificata come generale e a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., può essere eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio dal giudice in sede di riesame o di ricorso diretto per cassazione, anche se non dedotta durante l’interrogatorio di garanzia successivo.

La Sentenza si è, altresì, soffermata su un aspetto particolarmente delicato, relativo alla corretta interpretazione dell’art. 291, comma 1 quater, c.p.p., spiegando che tale disposizione va intesa nel senso che il giudice chiamato a pronunciarsi su una richiesta cautelare, deve verificare se sussiste l’attuale e concreto pericolo di realizzazione dei reati ivi indicati – le fattispecie di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), o all’art. 362, comma 1 ter, c.p.p., o gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale – per poter derogare all’obbligo di interrogatorio preventivo, e non che tali delitti siano quelli oggetto della contestazione provvisoria e, quindi, siano quelli per cui si procede.

ABSTRACT

The work represents a note on the Judgment of the United Sections No. 28898/2026, with which the Supreme Court, in its full assembly, resolved two issues submitted to its decision, of particular importance in precautionary matters. In fact, the ruling in question established, first of all, that the judge called to rule on a precautionary request against several defendants accused of connected offenses under art. 12 of the Code of Criminal Procedure or evidentially linked under art. 371, paragraph 2, letter b), of the Code of Criminal Procedure (so-called “subjectively cumulative” proceedings), must proceed with the preventive questioning of co-defendants for whom this procedural requirement is provided by art. 291, paragraph 1 quater, of the Code of Criminal Procedure, even if for the other subjects under investigation there can be a derogation, as the relevant legal conditions exist. Regarding the second question, it was instead clarified that the nullity, qualified as general and at an intermediate regime according to art. 178, first paragraph, letter c), of the Code of Criminal Procedure, it can be raised by the party or noted ex officio by the judge during a review or direct appeal to the Supreme Court, even if it wasn’t brought up during the subsequent safeguard interrogation. The ruling also focused on a particularly sensitive aspect concerning the correct interpretation of art. 291, paragraph 1 quater, of the Code of Criminal Procedure, explaining that this provision should be understood to mean that the judge addressing a precautionary request must check whether there is a current and concrete risk of the crimes indicated there – the cases under art. 407, paragraph 2, letter a), or art. 362, paragraph 1 ter, or serious crimes committed using weapons or other means of personal violence – in order to be able to bypass the prior interrogation requirement, and not that these crimes are the ones subject to the provisional accusation and, therefore, the ones being prosecuted.

1. Il fatto

Il procedimento in esame ha a oggetto il ricorso diretto per Cassazione avverso l’ordinanza adottata in data 18 luglio 2025 dal G.I.P. presso il Tribunale di Ascoli Piceno, con la quale veniva applicata all’indagato la misura cautelare personale coercitiva del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del dispositivo elettronico di controllo, per i reati di cui agli artt. 612 bis, comma primo, e 582-585, in relazione agli artt. 576, 61, n. 2), e 56-610, commi primo e secondo, aggravato dall’art. 61, n. 2), c.p.

In particolare, nel ricorso diretto per Cassazione veniva dedotto, come unico motivo di ricorso, la violazione di legge per aver il Giudice per le indagini preliminari omesso di svolgere l’interrogatorio di garanzia preventivo previsto dall’art. 291, comma 1 quater, c.p.p., introdotto dalla l. n. 114/2024.

Si osservava, infatti, che l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p., ritenuta sussistente dal G.I.P. non era relativa ai delitti indicati dall’art. 407, comma 2, lett. a), o dall’art. 362, comma 1 ter, c.p.p. e non si trattava di gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale, precisando che, nella vicenda in esame, l’unica fattispecie prevista dall’art. 362, comma 1 ter, c.p.p. era quella di cui all’art. 612 bis c.p., contestata soltanto al fratello dell’indagato e peraltro non connessa ai reati addebitati al ricorrente.

Pertanto, l’ordinanza, si sostiene nel ricorso, non essendo stata preceduta dall’interrogatorio dell’interessato, sarebbe stata nulla, trattandosi di una nullità che, secondo la Corte di Cassazione, è qualificata come generale e a regime intermedio e, in quanto tale, può essere dedotta fino alla richiesta di riesame e, dunque, secondo il ricorrente, anche con l’impugnazione dell’ordinanza cautelare mediante ricorso diretto per cassazione.

Il Procuratore Generale, consapevole del contrasto interpretativo nella giurisprudenza della Suprema Corte, aveva chiesto il rigetto del ricorso, aderendo all’orientamento secondo il quale il giudice a cui è stata chiesta l’applicazione di una misura cautelare personale per una delle esigenze di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p., non deve procedere all’interrogatorio preventivo di cui all’art. 291, comma 1 quater, c.p.p., nei soli casi espressamente previsti dalla norma e, quindi, quando si procede per uno deli delitti indicati dall’art. 407, comma 2, lett. a), o 362, comma 1 ter, c.p.p., o se si tratta di gravi delitti commessi con armi o con altri mezzi di violenza personale; inoltre, la connessione qualificata o probatoria con reati diversi da quelli previsti dalla disposizione non giustificava il mancato svolgimento dell’interrogatorio preventivo dell’indagato.

Ciò chiarito, secondo il Procuratore Generale la nullità sarebbe stata tardivamente dedotta, in quanto il ricorrente avrebbe potuto e dovuto eccepirla in sede di interrogatorio di garanzia, trattandosi di un incombente procedurale immediatamente successivo, rilevante ex art. 182, comma 2, c.p.p.

Il difensore del ricorrente, con apposita memoria, aveva richiamato l’indirizzo interpretativo secondo il quale la nullità può essere dedotta fino all’istanza di riesame o, come nel caso di specie, con ricorso diretto per cassazione; con successiva memoria, ribadito tale orientamento, ha condiviso la soluzione della Procura Generale che ritiene non derogabile l’interrogatorio preventivo nei confronti di un soggetto indagato per reati diversi da quelli previsti dall’art. 291, comma 1 quater, c.p.p., solo probatoriamente collegati o teleologicamente connessi con gli stessi.

Con ordinanza n. 35613 del 24 ottobre 2025, la Quinta Sezione penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, rilevando che vi erano diversi profili di contrasto.

Il primo riguardava l’applicazione dell’art. 291, comma 1 quater, c.p.p. ai procedimenti soggettivamente cumulativi quando le condizioni derogatorie all’applicazione della norma riguardano uno solo dei coindagati (nel caso di specie, il fratello del ricorrente).

Il secondo profilo di contrasto riguardava il regime della deducibilità della nullità e, quindi, ci si chiedeva se la stessa dovesse essere eccepita nel primo atto utile, costituito dall’interrogatorio di garanzia, o in sede di riesame o, in caso di ricorso diretto ex art. 311, comma 2, c.p.p., alla Corte di Cassazione.

Le Sezioni Unite, pertanto, sono state chiamate a pronunciarsi sulle seguenti questioni di diritto:

a) “se il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 c.p.p. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p., ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di alcuno di essi, una misura cautelare in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1 quater, c.p.p., possa effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti di altri coindagati destinatari di misura personale per i reati per i quali è previsto l’espletamento dell’interrogatorio preventivo”;

b) “se l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1 quater, c.p.p. integri una nullità a c.d. regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., che possa essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata d’ufficio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia”.

2. I diversi orientamenti della Corte di cassazione in relazione alla prima questione sottoposta alla sua decisione

La Suprema Corte premette che il comma 1 quater dell’art. 291 c.p.p. è stato introdotto dall’art. 2, comma primo, lett. e), n. 2, l. 9 agosto 2024, n. 114, che ha imposto al giudice competente a decidere sulla richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura cautelare personale di procedere al previo interrogatorio dell’indagato.

La Sentenza spiega che tale soluzione non costituisce una novità del nostro ordinamento, atteso che l’obbligo del contraddittorio anticipato era stato introdotto dall’art. 2, comma primo, l. n. 234/1997, il quale, nel modificare l’art. 289, comma 2, c.p.p., ha imposto l’interrogatorio preventivo in caso di richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, a prescindere dal titolo di reato contestato.[1]

La decisione continua precisando che l’interrogatorio preventivo assolve a una duplice funzione: da un lato, quella di informare la persona sottoposta alle indagini della pendenza nei suoi confronti di una richiesta di misura cautelare personale; dall’altro, quella di consentire all’indagato, sulla base del principio del “favor libertatis”, di apportare al procedimento elementi utili in suo favore, dei quali il giudice deve tener conto nella sua decisione ex art. 292, comma 2, lett. c bis), c.p.p.

L’obbligo dell’interrogatorio preventivo è escluso, specificano le Sezioni Unite, in ipotesi eccezionali che, in quanto tali, derogano alla regola generale e, nello specifico, quando sussiste una delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. a) e b), c.p.p. o, se ricorre l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p., se la stessa riguardi uno dei delitti indicati dall’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. o dall’art. 362, comma 1 ter, c.p.p. o gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

Pertanto, mentre l’esclusione dall’obbligo di interrogatorio preventivo non pone problemi in caso di sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio o di fuga, risulta controversa, secondo l’ordinanza di rimessione, l’individuazione dei presupposti applicativi di tale adempimento procedurale nel caso in cui le esigenze cautelari siano costituite esclusivamente da quelle di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p.

Infatti, le Sezioni Unite condividono l’orientamento espresso nell’ordinanza di rimessione[2], secondo il quale il concetto di “relazione” previsto dall’art. 291, comma 1 quater, c.p.p. si riferisce non ai reati per i quali si procede, ma a quelli che l’indagato potrebbe commettere, a nulla rilevando, pertanto, il tipo di reato oggetto dell’imputazione provvisoria.

In sostanza, il giudice non è tenuto a interrogare preventivamente l’indagato se ritiene che possa commettere uno dei delitti indicati dall’art. 407, comma 2, lett. a) o dall’art. 362, comma 1 ter, c.p.p., o gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

E invero, la sentenza specifica che gli artt. 274 e 291 c.p.p. agiscono su piani diversi, in quanto la prima disposizione disciplina, unitamente ad altre (artt. 272, 280 e 287 c.p.p.), le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali, mentre l’art. 291 c.p.p. attiene al procedimento applicativo delle stesse.

Dunque, secondo le Sezioni Unite, nella parte in cui, allo scopo di escludere l’obbligo di interrogatorio preventivo, l’art. 291, comma 1 quater, c.p.p. richiama l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p., effettua un rinvio diretto al “concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede”.

Per tali motivi, il giudice, nel momento in cui deve scegliere tra l’interrogatorio preventivo e quello successivo, deve effettuare un giudizio prognostico avente a oggetto il pericolo di futura commissione di uno o più reati ricompresi in quelli previsti dall’art. 291, comma 1 quater, c.p.p., “in relazione a uno dei delitti indicati all’art. 407, comma 2, lettera a), o all’art. 362, comma 1 ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale”.

Infatti, trattandosi di una prognosi, è evidente che la disposizione fa riferimento a un delitto diverso e ulteriore rispetto a quello oggetto di imputazione ai fini cautelari.

Dunque, mentre il pericolo di fuga e di inquinamento probatorio consentono sempre di derogare alla regola dell’interrogatorio preventivo, il pericolo di reiterazione di condotte analoghe esclude tale obbligo solo quando riguardi uno dei delitti indicati dall’art. 291, comma 1 quater, c.p.p.

In tal senso, le Sezioni Unite osservano come l’indicata interpretazione della disposizione non dà luogo a un’ipotesi di non consentita analogia “in malam partem”, bensì di un’interpretazione estensiva, che realizza la scelta – tra più possibili significati della norma – di quello che trova nel testo della stessa le ragioni della soluzione ermeneutica più convincente rispetto ai casi da essa disciplinati.

Pertanto, nelle ipotesi previste dall’art. 291, comma 1 quater, c.p.p., come interpretato dalle Sezioni Unite, il giudice può decidere di applicare una misura cautelare personale coercitiva senza effettuare l’interrogatorio preventivo, in quanto, trattandosi di delitti il cui pericolo di imminente realizzazione non tollera indugi, vengono in rilievo esigenze cautelari che sono salvaguardabili efficacemente soltanto con l’effetto sorpresa e con l’immediatezza della decisione.

Tale valutazione prognostica andrà effettuata, precisa la Sentenza, sulla base del tenore letterale della norma, che, infatti, valorizza le “specifiche modalità e circostanze del fatto” e la personalità dell’indagato o dell’imputato “desunta da comportamenti o atti concreti”, fermo restando la distinzione tra il reato oggetto di indagine e quello oggetto di prognosi di commissione ai fini cautelari.

Peraltro, ribadisce la Corte, la valutazione delle esigenze cautelari sussistenti nel caso concreto è rimessa al sindacato del giudice (anche in sede di riesame), il quale, infatti, rispetta il principio della domanda cautelare anche se valorizza un’esigenza cautelare diversa o ulteriore rispetto a quella indicata dal pubblico ministero nella richiesta di misura[3], seppure tale diversa valutazione consenta di escludere l’interrogatorio anticipato dell’indagato.

L’art. 291, comma 1 quater, c.p.p. è stato interpretato nel senso che, in caso di procedimenti c.d. “oggettivamente cumulativi” – quelli in cui allo stesso indagato sono contestate diverse fattispecie di reato –, la circostanza che nei confronti della persona sottoposta a indagini sussista il pericolo di commissione di uno dei delitti indicati dalla disposizione, esclude l’obbligo di interrogatorio preventivo anche per gli altri reati.

Nelle ipotesi, invece, di procedimenti c.d. “soggettivamente cumulativi” – ovverosia quelli in cui la richiesta cautelare riguarda più indagati – in cui soltanto per alcuni soggetti sottoposti a indagine è ipotizzato il pericolo di realizzazione di reati ostativi all’interrogatorio preventivo, sono stati elaborati due orientamenti nella Corte di Cassazione.

2.1. L’orientamento che ritiene di derogare all’obbligo di interrogatorio preventivo.

Secondo la prima soluzione interpretativa, il giudice non è tenuto a procedere all’interrogatorio preventivo nelle ipotesi in cui il reato non “ostativo” è connesso o probatoriamente collegato ad altro reato “ostativo” commesso da altro indagato.

Nello specifico, si sostiene che, in tali casi, il giudice per le indagini preliminari che, nell’ambito di un procedimento riguardante più indagati e avente a oggetto diversi reati connessi ex art. 12 c.p.p. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), c.p.p.,  ritenga sussistenti le condizioni per applicare nei confronti di alcuno degli indagati una misura cautelare personale in relazione a un reato per il quale non è previsto l’interrogatorio preventivo ai sensi dell’art. 291, comma 1 quater c.p.p., deve effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti degli altri indagati per i quali ricorrono le condizioni per applicare una misura cautelare in ordine a reati connessi non ostativi all’interrogatorio preventivo, non potendo disporre la separazione processuale d’ufficio senza sentire, sul punto, le parti.[4]

La descritta linea interpretativa parte da una premessa – che le Sezioni Unite ritengono di condividere – secondo la quale nessuna norma del codice di procedura penale impone al pubblico ministero di modulare la domanda cautelare proposta in procedimenti soggettivamente cumulativi, in quanto tale scelta non è sindacabile, tenuto conto che l’art. 130 bis disp. att. c.p.p.[5] riguarda il modo e il tempo dell’esercizio dell’azione penale e non di quella cautelare e, in ogni caso, rappresenta un invito del legislatore, senza alcuna conseguenza sull’azione penale.

Sulla base di tale premessa, tale orientamento osserva che in diverse ipotesi il codice fa coesistere disposizioni che disciplinano in maniera differenziata alcune fasi procedimentali in relazione a specifiche differenti categorie di reato o di soggetti e, in tali casi, allo scopo di individuare la disciplina applicabile, si fa riferimento al “principio della prevalenza della normativa riguardante il reato più grave”[6].

A sostegno di tale interpretazione si richiamano le ipotesi delle intercettazioni disposte all’interno di un procedimento con più indagati la cui disciplina segue l’indagine e non gli indagati[7]; i casi delle “contestazioni a catena” disciplinati dall’’art. 297, comma 3, c.p.p., che fa retrocedere il termine iniziale di fase al giorno in cui è stata applicata la prima ordinanza e ne commisura la durata in base al reato più grave; i casi in cui la richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari non deve essere notificata alle persone sottoposte a indagine quando si procede per uno dei delitti indicati nell’art. 51, comma 3 bis, o nell’art. 407, comma 2, lett. a), numeri 4, 7 bis e 7 ter c.p.p., a prescindere dal fatto che qualche indagato non sia iscritto per nessuno dei predetti reati (art. 406, comma 5 bis, c.p.p.); i casi dei procedimenti per taluno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., in relazione ai quali il tendenziale divieto alla ripetizione dibattimentale della prova orale di cui all’art. 190 bis c.p.p. si ritiene applicabile anche ai reati diversi quando si procede cumulativamente anche per questi ultimi.

Pertanto, sulla scorta di quanto detto, ne deriva una prima conclusione, costituita dal fatto che il sistema processuale penale prevede regole che escludono l’automatica separazione del procedimento quando vengono in rilievo esigenze superiori che inducono a propendere per l’unitarietà dello stesso.

Dunque, nel caso dell’interrogatorio preventivo, rileva l’esigenza della gestione unitaria della domanda cautelare, allo scopo di garantire la riservatezza e, quindi, la segretezza dell’intero procedimento cautelare, che è finalizzata all’efficacia dell’ordinanza cautelare applicativa della misura, purché si tratti di reati connessi ex art. 12 c.p.p. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), c.p.p.

Infatti, si è reso necessario individuare tale limite, in quanto, nelle ipotesi in cui diverse fattispecie penali confluiscono nello stesso procedimento cautelare per situazioni occasionali o per ragioni di opportunità processuale, le stesse devono essere trattate diversamente, non essendo prevalente, in tali casi, l’esigenza della riservatezza della complessiva iniziativa cautelare.

2.2. L’orientamento che ritiene di non poter derogare all’interrogatorio preventivo.

Un secondo e diverso orientamento[8] sostiene, invece, che il giudice della cautela non può differire l’interrogatorio preventivo e, pertanto, può procedere all’interrogatorio di garanzia successivo solo nei confronti degli indagati rispetto ai quali ritiene sussistente il pericolo di fuga o di inquinamento probatorio o il concreto e attuale pericolo di commissione di un reato ostativo ai sensi dell’art. 291, comma 1 quater, c.p.p., non essendo rilevanti, in tal senso, la sussistenza di ipotesi derogatorie per alcuni coindagati, seppur gravemente indiziati dello stesso reato o di reati connessi o collegati.

E invero, secondo tale indirizzo ermeneutico, deve prevalere la tutela del singolo indagato, il quale, infatti, non può essere pregiudicato dalla posizione dei coindagati nei cui confronti ricorrono esigenze che consentono di escludere l’interrogatorio preventivo.

Si precisa, in tal senso, che la misura cautelare riguarda il singolo indagato, la cui posizione deve essere tutelata, pur potendo il giudice adottare soluzioni idonee a evitare che il contraddittorio anticipato di un indagato possa pregiudicare l’efficacia della misura, facendo, ad esempio, coincidere l’esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare con l’avviso dell’interrogatorio preventivo per gli altri indagati.

2.3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite.

La sentenza in commento ha ritenuto di aderire al secondo degli orientamenti sopra esposti.

Sul punto, infatti, si osserva che il tenore letterale della disposizione è chiaro, avendo introdotto l’art. 291, comma 1 quater, c.p.p. una regola che si basa sul principio del “favor libertatis” e, pertanto, deroghe diverse allo stesso rispetto a quelle espressamente previste non possono essere desunte mediante interpretazioni svincolate dalla regola scritta.

Infatti, trattandosi di eccezioni, le cause di esclusione dell’interrogatorio preventivo devono essere tassativamente previste dalla disposizione, sulla base della riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13, comma 2, Cost., che impone che regola ed eccezione siano espressamente disciplinate.

In tal senso, si osserva che l’azione penale (e quella cautelare) riguardano il singolo indagato o imputato, sulla base del “principio della pluralità delle azioni penali” (tante quanti sono gli indagati o imputati e, per ciascuno degli stessi, tante quante sono le imputazioni), affermato dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione[9].

Ebbene, spiegano le Sezioni Unite, gli stessi principi si applicano anche all’azione cautelare, come si desume dalla circostanza che l’art. 291, comma 1 quater, c.p.p. utilizzi il singolare, facendo riferimento alla “persona sottoposta alle indagini”.

Pertanto, la soluzione di adottare scelte procedimentali separate è quella più coerente con la lettera della norma e, allo stesso tempo, suggerisce di adottare prassi che non vanifichino l’efficacia della misura cautelare, come la notifica dell’avviso dell’interrogatorio preventivo contemporaneamente all’esecuzione della misura nei confronti degli indagati per i quali si può effettuare l’interrogatorio successivo.

Del resto, sostiene la Corte, eventuali problemi organizzativi derivanti dall’adozione di moduli procedimentali diversi non può giustificare la limitazione del diritto dell’indagato di essere sottoposto a interrogatorio preventivo e, dunque, di anticipare il contraddittorio con lo stesso.

Per tali ragioni, con riferimento al primo quesito, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto:

“il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 c.p.p. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1 quater, c.p.p., non può effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l’espletamento dell’interrogatorio preventivo”.

3. Il regime della nullità dell’ordinanza cautelare non preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’art. 291, comma 1 quater, c.p.p.

Le Sezioni unite premettono che l’ordinanza che applica la misura cautelare è nulla se non è preceduta dall’interrogatorio preventivo nelle ipotesi previste dall’art. 291, comma 1 quater, c.p.p., ai sensi dell’art. 291, comma 3 bis, c.p.p., aggiunto dall’art. 2, comma primo, lett. f), l. n. 114/2024.

Nello specifico, si tratta, secondo l’orientamento consolidato in giurisprudenza[10] e condiviso dalla Sentenza, di una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., in quanto è leso il diritto dell’indagato al contraddittorio rispetto alla richiesta cautelare del pubblico ministero.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione era però divisa in relazione al regime di deducibilità di tale nullità.

3.1. Gli orientamenti della Corte di cassazione sul regime di deducibilità della nullità.

Secondo il primo approccio interpretativo, la nullità non può essere dedotta in sede di riesame (o rilevata d’ufficio dal giudice) se non eccepita in sede di interrogatorio di garanzia[11].

A sostegno di tale soluzione ermeneutica si afferma che l’interrogatorio di garanzia successivo costituisce, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., il primo momento utile in cui la parte, assistita dal suo difensore, può e deve eccepire al giudice la nullità se vuole evitare la sanatoria della stessa.

Altra opzione interpretativa[12] sostiene che la nullità può essere eccepita in sede di riesame o rilevata d’ufficio anche nel caso in cui non sia stata dedotta dall’indagato durante l’interrogatorio di garanzia.

In tal senso, si osserva, infatti, che “il mezzo tipico di deduzione della nullità è rappresentato dalla richiesta di riesame, che costituisce il mezzo di impugnazione preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento cautelare e che consente all’indagato di ottenere un pieno controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento e, quindi, la verifica ex post della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per l’applicazione della misura, costituiti non solo dai gravi indizi e dalle esigenze cautelari ma anche dalla necessità (o meno) dell’interrogatorio preventivo. Non rileva a pena di decadenza, trattandosi di vizio genetico del titolo, la mancata deduzione della nullità nel corso dell’interrogatorio di garanzia, a prescindere dalle sue modalità e, cioè, sia nel caso in cui l’indagato abbia accettato il contraddittorio, rispondendo alle domande ed esponendo quanto ritenuto utile alla sua difesa, sia nel caso in cui si sia avvalso del diritto al silenzio. L’interrogatorio preventivo non è, infatti, surrogabile e l’indagato ha interesse, a prescindere dal concreto iter processuale, all’osservanza della disposizione che è parte integrante del potere coercitivo del giudice”.

Si sostiene, altresì, che la riforma del 2024, che ha introdotto l’interrogatorio preventivo, ha lasciato invariati i poteri del tribunale del riesame ex art. 309, comma 9, c.p.p., il quale continua a svolgere la funzione di controllo e di verifica di tutti i presupposti formali e sostanziali legittimanti l’adozione della misura cautelare, ivi compreso, dunque, l’avvenuto espletamento dell’interrogatorio anticipato, ove previsto.

3.2. La soluzione delle Sezioni unite in relazione al secondo quesito.

La Sentenza aderisce al secondo orientamento, precisando che la qualificazione della nullità come di ordine generale e a regime intermedio comporta l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 180, 182 e 183 c.p.p.

Si osserva, infatti, in via preliminare, che per “parte” sulla quale grava l’onere di eccepire la nullità deve intendersi il difensore (o il pubblico ministero) e non l’indagato o altra parte privata[13].

Ciò chiarito, la pronuncia ha precisato che il difensore dell’indagato nei cui confronti viene applicata una misura cautelare senza il previo interrogatorio, nelle ipotesi in cui è previsto tale adempimento procedimentale, non può essere qualificato alla stregua della “parte che assiste l’atto nullo” e, pertanto, non ricorre il presupposto applicativo previsto dall’art. 182, comma 2, prima parte, c.p.p., rappresentato proprio dall’assistenza della parte all’atto, costituito, nel caso di specie, dall’ordinanza cautelare.

Per tali ragioni, ne deriva che, non potendo essere dedotta tale nullità prima o immediatamente dopo il compimento dell’atto, la stessa può essere eccepita o rilevata d’ufficio entro i termini di cui all’art. 180 c.p.p., ovverosia la pronuncia della sentenza di primo grado per le nullità che si sono verificate nel corso del giudizio.

Le Sezioni Unite chiariscono, infatti, che l’interrogatorio preventivo costituisce un passaggio obbligatorio, previsto a pena di nullità dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, la quale non è sanata dalla mancata deduzione del vizio dell’atto in sede di interrogatorio di garanzia o di decisione dell’indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere, essendo necessario, a tale scopo, che la parte interessata dichiari espressamente di rinunciare a eccepirla ai sensi dell’art. 183, comma primo, lett. a), c.p.p.

La pronuncia in commento continua spiegando che la domanda cautelare instaura un sub-procedimento incidentale, autonomo e indipendente[14] dal giudizio di merito, che si sviluppa attraverso la decisione del giudice della cautela e l’eventuale impugnazione della stessa dinanzi al Tribunale del Riesame o alla Corte di Cassazione in caso di ricorso diretto, la quale impugnazione definisce la fase di merito del sub-procedimento, finalizzata alla verifica della legittimità dell’ordinanza cautelare.

In tal senso, la Suprema Corte ha sempre riconosciuto[15] ai provvedimenti che definiscono la fase cautelare una, seppur limitata, efficacia preclusiva di natura endoprocessuale, fondata sul principio del “ne bis in idem” di cui all’art. 649 c.p.p., salvo che non siano modificate le condizioni che hanno portato all’adozione di tale decisione.

Pertanto, sulla base di tali osservazioni, se ne deduce che la pronuncia del Tribunale del Riesame o della Corte di Cassazione nei casi di cui agli artt. 311, comma 2, o 325, comma 2, c.p.p., costituisce un punto fermo sulla verifica della legittimità formale dell’ordinanza cautelare, superato il quale la nullità derivante dall’omesso interrogatorio preventivo non può essere dedotta, né rilevata d’ufficio dal giudice, anche tenuto conto dell’esigenza di certezza della situazione cautelare dell’indagato, che non può essere rinviata fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, atteso che la limitazione della libertà personale richiede verifiche immediate della relativa ordinanza e, in via preliminare, della regolarità formale del titolo e del procedimento di adozione, la cui legittimità non può essere rinviata fino alla deliberazione della sentenza che definisce il primo grado di giudizio.

Pertanto, l’indagato può sottoporre al giudice della cautela questioni non eccepite in sede di riesame (o di ricorso diretto per cassazione), ma non quelle che riguardano la regolare formazione del titolo (e, quindi, anche la nullità dell’ordinanza), in quanto, in tal senso, la decisione del riesame o della Corte di Cassazione non sono superabili.

La sentenza precisa, poi, che il deducente deve avere interesse all’osservanza della norma che non è stata rispettata, ai sensi dell’art. 182 c.p.p.

Ebbene, continua la decisione in commento, tale interesse non può identificarsi in quello volto all’introduzione, nell’ambito del procedimento cautelare, di elementi che si sarebbero potuti rilevare utili alla difesa e che avrebbero anche potuto condurre a rigettare la richiesta di misura o a limitarne gli effetti.

In tal senso, infatti, si osserva che non ha interesse concreto al rispetto dell’obbligo di interrogatorio preventivo l’indagato che, nell’interrogatorio successivo, si sia avvalso della facoltà di non rispondere o che abbia ammesso gli addebiti, atteso che si tratta di elementi che riguardano la valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non della legittimità del titolo che, come detto, è una verifica che precede quella relativa alla sussistenza della condizioni di applicabilità della misura cautelare (costituite dai gravi indizi di colpevolezza e dalle esigenze cautelari).

Per le stesse ragioni, la nullità non è sanata ai sensi dell’art. 183 c.p.p. nei casi in cui l’indagato intende rispondere alle domande in sede di interrogatorio successivo, a nulla rilevando, infatti, l’atteggiamento dell’indagato in relazione alla sanatoria del vizio del titolo cautelare e all’interesse  a eccepire la nullità dell’ordinanza in sede di riesame o di ricorso diretto per cassazione, in quanto la deduzione della causa di invalidità dell’atto ha effetti pratici immediati (costituiti dall’eliminazione del titolo che limita la libertà personale) che non sono condizionabili dalle valutazioni relative alle scelte difensive.

Per tali motivi, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:

“l’omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previsto dall’art. 291, comma 1 quater, c.p.p., integra una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. e), c.p.p., che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata d’ufficio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio di garanzia”.

La sentenza, in applicazione dei principi di diritto affermati, rilevato che l’ordinanza impugnata era stata adottata senza procedere all’interrogatorio preventivo del ricorrente che ne aveva diritto, in quanto non ricorreva alcuna delle condizioni ostative previste – non essendo stato ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di reati previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a), o 362, comma 1 ter, c.p.p., o gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale – la stessa è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari competente a rinnovare l’atto nullo ai sensi dell’art. 185, comma 3, c.p.p.

4. Conclusioni

Le Sezioni Unite, quindi, in relazione al primo quesito sottoposto alla loro decisione, hanno aderito all’orientamento secondo il quale il giudice chiamato a pronunciarsi su una richiesta cautelare nei confronti di diversi indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 c.p.p. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. (procedimenti c.d. “soggettivamente cumulativi”), deve procedere all’interrogatorio preventivo dei coindagati per i quali sia previsto dall’art. 291, comma 1 quater, c.p.p., anche se per gli altri può derogarvi, sussistendo le relative condizioni di legge.

E infatti, sul punto, la Sentenza spiega che il procedimento cautelare ha riguardo al singolo indagato, ragione per cui va valutata la posizione di ognuno dei soggetti nei cui confronti è stata avanzata richiesta di misura cautelare, rispetto ai quali il giudice è tenuto ad adottare, se del caso, moduli procedimentali diversi.

In tale prospettiva, invero, viene osservato come la disposizione di cui all’art. 291, comma 1 quater, c.p.p. è stata introdotta allo scopo di potenziare il principio del “favor libertatis” e, pertanto, non può essere derogata al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla stessa, atteso che, diversamente opinando, si pregiudicherebbe la posizione del coindagato che ha diritto a essere sentito dal giudice prima della decisione sulla richiesta cautelare e, dunque, non sarebbe rispettata la ratio della norma.

Si tratta, quindi, di una soluzione che ha lo scopo di tutelare il soggetto nei cui confronti è stata richiesta l’applicazione di una misura cautelare personale, il quale deve essere posto in condizione di poter apportare gli elementi difensivi al procedimento prima della decisione del giudice, non potendo derogarsi all’obbligo di interrogatorio preventivo sulla base del presupposto secondo il quale, trattandosi di procedimento soggettivamente cumulativo, nei confronti di altri coindagati per reati connessi o probatoriamente collegati sussistono le condizioni per posticipare l’interrogatorio.

In sostanza, è necessario, in tali ipotesi, che il giudice conformi la sua decisione in ordine all’effettuazione dell’interrogatorio preventivo tenendo conto della posizione del singolo indagato, allo scopo di verificare se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 291, comma 1 quater, c.p.p. per poter escludere l’obbligo previsto dalla disposizione normativa, a nulla rilevando le esigenze di unitarietà del procedimento.

In tale prospettiva, le Sezioni Unite invitano il giudice (e, prima ancora, il pubblico ministero nell’esercizio dell’azione cautelare) ad adottare soluzioni che assicurino l’efficacia della misura e che, dunque, garantiscano la segretezza del procedimento, notificando, ad esempio, la misura contemporaneamente alla notifica dell’avviso di interrogatorio preventivo nei confronti dei coindagati per i quali è previsto (e rispetto ai quali, come detto, non può essere derogato per ragioni di connessione qualificata o di collegamento probatorio).

Con riferimento alla seconda questione di diritto sottoposta alla sua decisione, la Sentenza ha affermato che la nullità, qualificata come generale e a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., può essere eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio dal giudice in sede di riesame o di ricorso diretto per cassazione, anche se non dedotta durante l’interrogatorio di garanzia successivo.

In tal senso, è stato spiegato, infatti, che il giudizio di impugnazione dell’ordinanza costituisce il primo momento in cui la parte può dedurre tale nullità, dopo il quale la stessa, se non eccepita o rilevata, non può essere fatta valere.

La sentenza in commento, oltre a risolvere le questioni espressamente sottoposte alla sua decisione, ha, altresì, precisato – aderendo a un’impostazione elaborata dalla dottrina e, come detto, già affermata dalla Corte di Cassazione – che l’ipotesi derogatoria, che consente di effettuare l’interrogatorio posticipato, con riferimento all’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p., deve essere interpretata nel senso che il giudice della cautela deve effettuare un giudizio prognostico di realizzazione dei reati previsti dalla disposizione, non essendo richiesto che tali fattispecie criminose siano oggetto della contestazione provvisoria del pubblico ministero.

In altri termini, è necessario che, secondo il giudice chiamato a pronunciarsi su una richiesta cautelare, sussista l’attuale e concreto pericolo di realizzazione dei reati indicati dalla disposizione – ovverosia le fattispecie di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), o all’art. 362, comma 1 ter, c.p.p., o gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale – per poter derogare all’obbligo di interrogatorio preventivo, non essendo necessario che gli stessi siano quelli per cui si procede.

Si tratta, invero, di una precisazione di importante rilievo pratico, che, valorizzando il tenore letterale della norma, supera i dubbi interpretativi che si erano posti sul punto, chiarendo la portata applicativa della disposizione, stabilendo che il giudice della cautela deve prendere in considerazione, per poter derogare nei termini indicati all’obbligo di interrogatorio preventivo, non già il reato oggetto della contestazione provvisoria – e, dunque, la fattispecie per cui si procede –, e verificare se rientri nel novero di quelli previsti dall’art. 291, comma 1 quater, c.p.p., ma la sussistenza del pericolo attuale e concreto che l’indagato possa realizzare una delle fattispecie criminose indicate dalla disposizione, a prescindere dal delitto indicato in imputazione, trattandosi di un giudizio prognostico che, in quanto tale, deve avere come riferimento non le condotte di reato contestate, bensì quelle che il soggetto potrebbe realizzare.

Dunque, come visto, la pronuncia stabilisce diversi principi di fondamentale importanza in materia di interrogatorio preventivo, fissando dei parametri ben precisi che dovranno orientare l’interprete nelle scelte da effettuare.


[1] Come precisato da Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 15794 del 17 gennaio 2011, Nicosia, Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 2794 del 5 maggio 1998, Gelosa, Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 1931 del 30 marzo 1998, Carnicelli.

[2] Affermato da Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 11781 del 29 gennaio 2026, n.d.r.

[3] Trattandosi, invero, di un orientamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, sostenuto, tra le altre, da Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 11921 del 23 gennaio 2025, Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 42438 del 6 novembre 2024, Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 43731 dell’8 settembre 2016.

[4] Tale tesi è sostenuta da Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 26920 del 12 giugno 2025, Gravinese, Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 19068 del 15 gennaio 2025, Cass. Pen., Sez. II, Sent. n.26915 del 12 giugno 2025, Pappacena, non mass., Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 26916 del 12 giugno 2025, Piscopo, non mass., Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 26917 del 12 giugno 2025, De Vivo, non mass., Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 26918 del 12 giugno 2025, Mancuso, non mass., Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 26919 del 12 giugno 2025, De Vivo, non mass. e Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 26921 del 12 giugno 2025, Vorraro, non mass.

[5] A mente del quale “Il pubblico ministero, prima dell’esercizio dell’azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell’articolo 18, comma 1, lettera e-bis) del codice”.

[6] Come affermato da Cass. Pen., Sez. II, Gravinese, cit.

[7] Cfr., in tal senso, Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 31440 del 24 luglio 2020, Galea (e, tra le altre, Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 28252 del 6 aprile 2017, Di Palma), secondo cui, “in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, la valutazione del reato per il quale si procede, da cui dipende l’applicazione della disciplina ordinaria ovvero di quella speciale per la criminalità organizzata di cui al d.1. 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, va fatta in relazione all’indagine nel suo complesso e non con riguardo alla responsabilità di ciascun indagato”.

[8] Sostenuto da Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 27089 del 27 giugno 2025, Stomaci, Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 29189 del 27 giugno 2025, Marku, Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 30342 del 24 luglio 2205, Geusa, Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 39410 del 16 settembre 2025, Tartaglia, non mass.

[9] Come affermato da Cass. Pen., Sez. Unite, Sent. n. 6903 del 27 maggio 2026, Aiello, Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 26807 del 16 marzo 2023, Di Laudo, Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 20899 del 25 gennaio 2017, Bruno.

[10] Cfr., Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 30342 del 24 luglio 2025, Geusa, Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 27444 del 9 luglio 2025, Bellomunno, Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 27080 del 27 giugno 2025, Stomaci, Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 26920 del 12 giugno 2025, Gravinese, Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 17916 del 20 marzo 2025, Luciano, Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 12034 del 18 febbraio 2025, Melis, non mass., Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 12857 del 22 gennaio 2025, Zaniunghi, non mass. e Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 28187 del 26 giugno 2025, R., non mass.

[11] In tal senso, infatti, si sono pronunciate Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 26920 del 12 giugno 2025, Gravinese, Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 30342 del 24 luglio 2025, Geusa, Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 26915 del 12 giugno2 025, Pappacena, non mass., Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 26916 del 12 giugno 2025, Piscopo, non mass., Cass. Pen., Sez. II, Sent, n. 26917 del 12 giugno 2025, De Vivo, non mass., Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 26918 del 12 giugno 2025, Mancuso, non mass.,, Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 26919 del 12 giugno 2025, De Vivo, non mass., Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 26921 del 12 giugno 2025, Vorraro, non mass.

[12] Elaborata da Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 27080 del 27 giugno 2025, Stomaci e condivisa da Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 27444 del 9 luglio 2025, Bellomunno, Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 29189 del 27 giugno 2025, Marku, non massimata sul punto e Cass. Pen., Sez. VI, Set. n. 27818 del 9 luglio 2025, Trombetta, non mass.

[13] Come stabilito da Cass. Pen., Sez. Unite, sent. n. 5396 del 29 gennaio 2015, Bianchi e, in motivazione, da Cass. Pen., Sez. Unite, Sent. n. 39060 del 16 luglio 2009, Aprea.

[14] In tale prospettiva, si è richiamata Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 14653 dell’8 febbraio 2007, Firenze, che parla di autonomia “assoluta” del sub-procedimento cautelare.

[15] Il riferimento è a Cass. Pen., Sez. Unite, Durante, a Cass. Pen., Sez. Unite, Sent. n. 26 del 12 novembre 1993, Galluccio, nonché a Cass. Pen., Sez. Unite, Sent. n. 14535 del 19 dicembre 2006, Librato, secondo la quale le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva “endoprocessuale” riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, ragione per cui la stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in considerazione.

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