Il presente contributo analizza l’orientamento giurisprudenziale che si sta consolidando nell’ambito dei reati tributari, con riferimento alla qualificazione come diretta della confisca del denaro e all’applicazione del principio solidaristico fra i concorrenti nel reato, al fine di evidenziare che le regole stabilite dal diritto vivente prima della pronuncia n. 13783/25 continuano ad essere applicate anche se ormai contrastano con i princìpi enunciati dalle Sezioni unite.
This paper analyzes the emerging case law in the area of tax crimes, with reference to the classification of confiscation as direct and the application of the principle of solidarity between those involved in the crime. It highlights that the rules established by the existing law prior to ruling no. 13783/25 continue to apply even if they now conflict with the principles set forth by the Joint Sections.
1. Introduzione 2. La persistente natura diretta della confisca del risparmio d’imposta 3. Il mantenimento del principio solidaristico nella confisca tributaria 4. Osservazioni conclusive
1. Introduzione
Come è noto, con la pronuncia n. 13783/2025 le Sezioni unite della Corte di Cassazione, hanno dettato lo statuto della confisca del profitto del reato discostandosi dalla precedente elaborazione giurisprudenziale.
Tale pronuncia, dirompente sia nei princìpi di diritto enunciati sia nelle argomentazioni sviluppate nella complessa motivazione, ha tracciato i nuovi criteri secondo i quali deve operare il sistema delle confische.[1]
A seguito di questo arresto, le Sezioni semplici della Corte di cassazione hanno adeguato le proprie decisioni alle regole declinate dalla innovativa pronuncia. Tuttavia, con specifico riguardo ai provvedimenti di sequestro e confisca emessi nell’ambito dei procedimenti per reati tributari, le pronunce emesse si discostano dagli insegnamenti impartiti dalle Sezioni unite.
Il presente contributo si propone di analizzare tali pronunce per mettere in luce che esse si pongono in contrasto con i princìpi di diritto sanciti dalle Sezioni unite.[2]
A questo scopo, limitandoci a quanto appare rilevante nell’angolatura della presente analisi, conviene richiamare i punti cardine stabiliti dalla pronuncia n. 13783/2025.
Il primo principio, come è noto, attiene alla confisca del denaro. Al riguardo, va ricordato che l’ordinanza di rimessione si era limitata a sottoporre alle Sezioni unite la questione attinente ai criteri di suddivisione, fra i concorrenti, della confisca per equivalente relativa al profitto del reato[3].
Tuttavia, la pronuncia ha colto l’occasione per risolvere il controverso dilemma attinente alla distinzione tra la confisca diretta del denaro e quella per equivalente, classificazione della quale dipendono importanti differenze sul piano applicativo[4].
La motivazione ha quindi preso le mosse dall’analisi del criterio discretivo fra le due misure ablative che, secondo le Sezioni unite, deve essere impostato sulla base del nesso di pertinenzialità, rigorosamente inteso senso che il bene oggetto della confisca diretta può essere soltanto quello derivato dal reato.
Nel precisare il concetto di pertinenzialità la pronuncia, avallando la lettura estensiva dell’art. 240 c.p. già adottata dal consolidato orientamento, ha chiarito che la confisca diretta può rivolgersi non solo ai beni che provengono direttamente dalla condotta delittuosa ma anche a quelli che costituiscono il reinvestimento del profitto in senso stretto.[5]
In altri termini, le Sezioni unite hanno affermato che il profitto corrisponde alla definizione di provento alla quale fanno costantemente riferimento le fonti internazionali.[6]
Peraltro, pur accogliendo la più ampia nozione di provento, le Sezioni unite hanno circoscritto il perimetro della confisca diretta precisando che essa può apprendere il bene “surrogato” soltanto qualora vi sia la prova che tale bene proviene dall’immediato reimpiego del profitto del reato.[7]
Altrimenti, non potrebbe dirsi sussistente il presupposto di legittimità della confisca diretta ovvero il legame eziologico tra il reato per il quale si procede e l’oggetto della misura ablativa.
Svolte tali premesse, la pronuncia ha stabilito, ed è questo il punto fondamentale, che ai fini della confisca diretta, il nesso di derivazione causale dal reato del bene appreso deve esistere anche quando il provvedimento ablativo ha per oggetto un bene fungibile come il denaro.
Pertanto, da un lato le Sezioni unite hanno espressamente enunciato il principio di diritto secondo il quale «la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato».[8]
Specularmente, con riferimento al bene di investimento, la pronuncia ha rimarcato che la confisca è diretta solo se vi è prova che il bene appreso è stato acquistato proprio con il denaro che costituisce il prezzo o il profitto del reato[9].
Enunciando tale principio, le Sezioni unite hanno posto fine a quella impostazione, che è stata a lungo oggetto di accesi contrasti giurisprudenziali, in base alla quale se il profitto del reato è costituito da denaro la confisca di somme liquide deve sempre considerarsi sempre diretta senza che sia necessaria la prova del nesso di pertinenzialità.[10]
Quanto al secondo principio affermato dalle Sezioni unite, esso attiene al fatto che, nell’ipotesi di reato concorsuale, la confisca in capo al singolo concorrente deve limitarsi al concreto arricchimento conseguito dal reo. [11]
Come chiarito nella motivazione, tale principio trae fondamento dalla considerazione che la confisca del profitto ha una vocazione recuperatoria ovvero quella di sottrarre l’ingiusto arricchimento conseguito mediante il reato. Se la confisca esorbita da tale finalità, apprendendo beni in misura superiore rispetto al profitto, essa non è più ripristinatoria bensì punitiva.
In estrema sintesi le Sezioni unite, abbandonando il tradizionale criterio secondo il quale alla confisca per equivalente veniva attribuita natura punitiva mentre quella diretta veniva ricondotta fra le misure di sicurezza, hanno adottato un criterio profondamente diverso.[12]
In base al quale, per stabilire la natura della misura non è rilevante come, bensì quanto si confisca.[13]
Sulla base di questa impostazione, le Sezioni unite hanno stabilito che la confisca del profitto, per mantenere una funzione ripristinatoria e non punitiva, deve essere proporzionata rispetto all’illecito arricchimento determinato dal reato. Applicando questa logica ripristinatoria all’ipotesi del reato plurisoggettivo, ne consegue che al singolo concorrente non può essere confiscato più di quanto egli abbia effettivamente ottenuto dalla partecipazione alla commissione del reato.
Questi due princìpi affermati dalle Sezioni unite sono immediatamente apparsi di estrema rilevanza in relazione alla confisca penal-tributaria.
In primo luogo, posto che l’unità di misura del risparmio fiscale è il denaro, le opzioni interpretative attinenti all’ablazione del denaro si sono sempre riverberate sulla natura della confisca penal-tributaria.[14]
Pertanto, il drastico ridimensionamento della sfera di applicazione della confisca diretta del denaro ha ricadute pratiche nell’ambito dei reati tributari di tipo dichiarativo il cui profitto è rappresentato dal risparmio fiscale.
Ma anche il principio secondo il quale la confisca deve essere disposta limitatamente all’arricchimento individuale è un criterio destinato a ridefinire la misura ablativa volta al recupero dell’imposta evasa. Infatti, tenuto conto che, nella maggior parte dei casi, il reato tributario viene commesso dal legale rappresentante ad esclusivo vantaggio della persona giuridica sulla quale incombe l’obbligo fiscale, viene meno la possibilità di disporre la confisca a carico della persona fisica.
Tuttavia, come si vedrà di seguito, nessuno dei due princìpi affermati dalle Sezioni unite sta trovando corretta applicazione nelle pronunce emesse nell’ambito della confisca del profitto tributario.
2. La persistente natura diretta della confisca del profitto tributario
La struttura dei reati tributari dichiarativi ha sempre generato incertezze interpretative in relazione sia alla possibilità di disporre la confisca del profitto sia alla forma del provvedimento ablativo.
Questo perché, nella predetta tipologia di reati, la condotta illecita si traduce nel mancato pagamento, totale o parziale, dell’imposta dovuta con la conseguenza che il profitto si identifica in un risparmiofiscale. Per tale ragione, nel passato si era dubitato che il profitto dei reati tributari potesse essere assoggettato alla confisca diretta di cui all’art. 240 c.p. tenuto conto che al profitto costituito da un risparmio e quindi da un mancato decremento nel patrimonio del reo, non sembrava attagliarsi il concetto empirico di provenienza dal reato.[15]
Talché, per dissipare ogni incertezza in ordine alla confiscabilità del risparmio conseguente all’illecito fiscale, è intervenuto il legislatore il quale, attraverso l’art. 1, co. 143, l. 244/2007, ha esteso ai reati tributari ivi indicati l’art. 322-ter c.p.
Tale disposizione, con l’entrata in vigore del d.lgs. 158/2015, e con le modifiche apportate dal d.lgs. 87/2024, è oggi contenuta nell’art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Tale norma costituisce il fondamento normativo del fatto che il profitto del reato tributario, anche quando consiste in un risparmio, è assoggettabile a sequestro e confisca.
Va altresì ricordato che anche le Sezioni unite, avallando un consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno da tempo confermato che il risparmio di spesa conseguente ai reati tributari rappresenta un profitto confiscabile.[16]
Pur essendo pacifica la possibilità del provvedimento ablativo, si sono sempre registrati profili di incertezza sulla qualificazione, come diretta o per equivalente, della confisca del risparmio fiscale[17].
In base all’orientamento che si era affermato prima della pronuncia n. 13783/2025, la distinzione tra confisca diretta o per equivalente faceva leva sulla sussistenza o meno di disponibilità liquide da parte del contribuente alla scadenza del termine previsto per il pagamento dell’imposta.
Quindi, per essere qualificato come finalizzato alla confisca diretta, il sequestro avrebbe dovuto limitarsi all’importo corrispondente al saldo attivo del conto di cui il contribuente disponeva al tempus commissi delicti. Invece, il denaro pervenuto nel conto successivamente alla scadenza del termine per il pagamento dell’imposta, avrebbe potuto essere oggetto soltanto di confisca per equivalente. [18]
In altri termini, secondo questa prospettiva, per ritenere il denaro direttamente proveniente dal reato tributario, ed in quanto tale confiscabile in forma diretta, appariva sufficiente verificare che vi fosse stata la disponibilità di somme liquide alla data di scadenza dell’obbligo tributario.
Appare significativo sottolineare che, nell’ottica del citato orientamento, si dava per scontato che la confisca di somme liquide nella misura del saldo attivo fosse diretta pur avendo ad oggetto delle disponibilità liquide prese in considerazione solo in relazione al valore numerario e non alla loro identità fisica.[19]
Tale impostazione, coerente con la tesi secondo la quale in relazione ad un profitto costituito da denaro la confisca di valori monetari è sempre diretta, non appare più condivisibile alla luce dei princìpi affermati dalla pronuncia 13783/2025.
Infatti, come si è già ricordato, le Sezioni unite hanno stabilito la confisca del denaro è diretta solo in presenza della prova della effettiva provenienza di “quel” denaro dal reato.
La pronuncia delle Sezioni unite è stata emessa con specifico riferimento alla confisca del denaro derivante da fatti corruttivi. Tuttavia, la motivazione si è ampiamente soffermata sulla categoria della confisca di denaro e sui profili di criticità che l’apprensione di somme liquide pone sul piano della derivazione causale dal reato.
Nello svolgere questa puntuale analisi, la motivazione ha individuato determinate situazioni nelle quali appare difficile sostenere che il denaro oggetto del provvedimento ablativo sia effettivamente proveniente dal reato. E fra questi casi, le Sezioni unite hanno ricordato l’ipotesi in cui il denaro non sia ancora presente nel patrimonio del reo, quella in cui il denaro sia di provata provenienza lecita e il caso in cui il profitto non sia costituito da effettivo accrescimento patrimoniale ma da un mancato esborso.[20]
Infine, a conclusione delle argomentazioni sviluppate in tema di confisca del denaro, la motivazione ha esplicitamente affermato che il provvedimento ablativo non può considerarsi diretto se ha ad oggetto somme preesistenti rispetto al reato[21].
Alla luce di tali precisazioni, ne consegue che le somme di denaro già presenti in cassa al momento di scadenza del termine non possono essere considerate legate da un nesso di pertinenzialità con il reato.
Del resto, ragionando secondo il criterio di derivazione causale seguito dalle Sezioni unite, le somme disponibili nel conto del contribuente alla data della consumazione del reato, provengono eziologicamente dalle pregresse attività che hanno generato il guadagno e non dal reato tributario[22].
In definitiva, seguendo l’impostazione delle Sezioni unite, il profitto relativo al reato tributario dichiarativo deve ritenersi confiscabile nella forma per equivalente e non in quella diretta. [23]
Tuttavia, va rilevato che le pronunce emesse dopo la pronuncia n. 13783/2025 apparentemente affermano di conformarsi, in ordine alla qualificazione come diretta o per equivalente della confisca del risparmio tributario, ai nuovi princìpi sanciti dalle Sezioni unite in tema di ablazione del denaro. Ma a ben vedere, tali pronunce seguitano a ritenere irrilevante, ai fini della confisca diretta, l’esistenza del nesso di derivazione causale delle somme apprese dal reato tributario.
Infatti, secondo l’orientamento che si sta consolidando nella Terza sezione della Corte di cassazione, occorre distinguere se il reato tributario abbia determinato un risparmio di spesa relativo o assoluto. La prima delle due situazioni sussiste quando il contribuente al momento della scadenza del termine aveva sufficienti disponibilità liquide per adempiere all’obbligo fiscale. Avendo il reato tributario determinato una mancata diminuzione dell’attivo, il denaro corrispondente all’imposta evasa rimasto nella disponibilità del contribuente potrebbe essere oggetto di un sequestro funzionale alla confisca diretta.
Invece, qualora il titolare dell’obbligo fiscale al momento della scadenza del termine fosse stato sprovvisto della liquidità necessaria a pagare le imposte, si configurerebbe un risparmio assoluto costituito dal mancato aumento del passivo. In questo caso, la confisca di denaro rinvenuto nella disponibilità del soggetto tenuto al pagamento del tributo potrebbe essere disposta solo nella forma per equivalente.[24]
È evidente che questa soluzione interpretativa non fa che riproporre il medesimo schema seguito dall’ orientamento precedente alla pronuncia n. 13783/2025. Infatti, la “capienza” alla quale questo recente orientamento fa riferimento altro non è che il “saldo attivo”.
Per la verità, a fronte delle chiare indicazioni offerte dalle Sezioni unite, alcune pronunce si sono poste il problema di come sia possibile, da un punto di vista ontologico, affermare che le somme costituenti il risparmio fiscale deriverebbero dal reato tributario. E si è provato a sostenere che nell’ambito dei reati tributari il rapporto di pertinenzialità deve ricostruirsi non in senso strettamente concreto bensì inevitabilmente giuridico, quale mancato esborso. [25]
Proprio tale sforzo argomentativo conferma la difficoltà, già evidenziata dalle Sezioni unite, di affermare che il denaro lecitamente pervenuto nel conto corrente del contribuente e disponibile alla data di scadenza dell’obbligo fiscale possa considerarsi effettivamente proveniente dal reato tributario.
Infatti, per dissipare ogni dubbio, una recente pronuncia ha sentito l’esigenza di dichiarare esplicitamente che anche dopo la pronuncia 13783/2025, non può escludersi in termini di principio generale l’ammissibilità della confisca diretta di somme di denaro quale profitto di un reato tributario anche se tale profitto sia costituito da un risparmio di spesa. [26]
Il principale argomento posto a sostegno di tale affermazione, risiede nella formulazione testuale dell’art. 12-bis d.lgs. 74/2000. Si è argomentato, in tal senso, che la predetta disposizione normativa contempla la confisca diretta, ritenendola quindi ammissibile, dei beni costituenti il profitto del reato con riguardo a tutti i delitti previsti dal predetto decreto legislativo senza fissare alcuna eccezione.
Pertanto, posto che il profitto della maggior parte dei reati tributari di cui al d.lgs. 74/2000 è intrinsecamente costituito da un mancato esborso, il predetto art. 12-bis dimostrerebbe che il risparmio tributario può essere oggetto di confisca diretta e non solo per equivalente. [27]
Al riguardo, ci si limita ad osservare che, attesa la sciatteria dei testi legislativi, appare spesso arduo ricavare dal dato normativo indicazioni inequivoche[28].
Ed è proprio per questa ragione che il formante giurisprudenziale provvede costantemente ad individuare fra le opzioni interpretative compatibili con il testo normativo, quella da ritenersi la più corretta.
Ciò premesso, anche se l’art. 12-bis si rivolge indistintamente a tutti i reati tributari contemplati nel d.lgs. 74/2000, in base ad una lettura coerente con i criteri interpretativi dettati dalle Sezioni unite, la previsione della confisca diretta dovrebbe ritenersi riferita soltanto alle condotte dalle quali il reo abbia conseguito un prezzo oppure un profitto di tipo accrescitivo[29].
In ogni caso, anche volendo sostenere che il profitto costituito dal mancato esborso di somme già presenti nel conto del contribuente possa ritenersi causalmente collegato al reato tributario, permane la difficoltà di verificare se il denaro sequestrato, nella somma corrispondente all’entità del risparmio fiscale, sia proprio “quel” denaro. Il risparmio, infatti, non ha una sua dimensione fisica ma consiste in una immateriale entità contabile che proprio perché non ha dato luogo ad un esborso non si è mai incorporata in moneta contante.[30]
Pertanto, salva la remota ipotesi di un conto esclusivamente dedicato a fornire la provvista per il pagamento del debito fiscale, in tutti gli altri casi si verificherebbe un effetto di confusione fra le somme giacenti. Con la conseguenza, come chiarito dalle Sezioni unite, che la confisca non potrebbe che essere per equivalente.[31]
Ed in effetti, le pronunce della Terza sezione non hanno sinora chiarito in base a quali criteri le somme rinvenute nella disponibilità del contribuente potrebbero considerarsi proprio quelle derivanti dallo specifico reato tributario contestato.[32]
In definitiva, l’orientamento della Terza Sezione della Corte di cassazione, pur dichiarando di porsi in conformità con i princìpi affermati dalle Sezioni unite in tema di confisca diretta del denaro, in realtà di tali princìpi non sembra stia facendo buon governo.
3. Il mantenimento del principio solidaristico nei reati tributari
Come si è già ricordato, le Sezioni unite hanno stabilito che in caso di concorso di persone nel reato, la confisca deve essere disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito.
Tuttavia, secondo la Terza Sezione della Corte di cassazione, il principio relativo alla ripartizione individualizzata del profitto non sarebbe applicabile alla confisca emessa per i reati tributari dichiarativi, nei quali il profitto non è accrescitivo bensì costituito dal risparmio di spesa corrispondente all’imposta evasa.
Limitandoci ad un quadro sintetico, le principali ragioni poste a sostegno dell’inapplicabilità della suddivisione del profitto fra i concorrenti nel reato sono le seguenti.
In primo luogo, secondo questo orientamento, il profitto costituito dal risparmio d’imposta, essendo riferibile esclusivamente alla persona giuridica titolare del rapporto fiscale è intrinsecamente unitario e quindi non si presta alla ripartizione pro quota fra i concorrenti nel reato[33].
Pertanto, il principio affermato dalle Sezioni unite non potrebbe trovare applicazione nell’ambito della confisca penal-tributaria.
Va subito chiarito che le Sezioni unite, pur essendosi occupate di una vicenda relativa a fatti corruttivi, non si sono limitate ad esprimersi con esclusivo riferimento al profitto di tipo accrescitivo. Infatti, l’enunciazione del principio di diritto attinente alla ripartizione pro quota del profitto del reato concorsuale è stata preceduta da una lunga disamina degli orientamenti contrastanti. Dopo aver ripercorso tutta l’elaborazione giurisprudenziale, la pronuncia si è apertamente discostata dall’ indirizzo maggioritario favorevole all’applicazione del principio solidaristico.
Indirizzo al quale, come puntualmente ricordato dalle Sezioni unite, aderiva l’orientamento della Terza sezione in tema di confisca penal-tributaria. [34]
In altri termini, non corrisponde affatto al vero che la “regola Massini” sarebbe stata elaborata con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui il reato produce un profitto accrescitivo con esclusione, quindi, dei delitti tributari di tipo dichiarativo.
E quindi, il ragionamento secondo il quale il principio della ripartizione del profitto non potrebbe applicarsi ai reati tributari essendo il risparmio fiscale imputabile alla sola persona giuridica, deve essere capovolto. Nel senso che, proprio perché il profitto fiscale è stato ottenuto esclusivamente dalla persona giuridica e non dalle persone fisiche che hanno agito per conto della società, in base ai dettami delle Sezioni unite, non si potrebbe disporre una confisca a carico di queste ultime.
In secondo luogo, si afferma che la confisca del profitto tributario, avendo un’intrinseca natura sanzionatoria, potrebbe essere disposta al fine di recuperare interamente le pretese fiscali anche in capo al singolo concorrente nel reato. [35]
Per comprendere la fallacia di tale argomento, va messo a fuoco un aspetto essenziale del ragionamento svolto dalle Sezioni unite. La confisca ripristinatoria, in re ipsa proporzionata, è quella che si limita a recuperare l’arricchimento illecito. Peraltro, come è stato puntualizzato nella pronuncia, l’ingiusto profitto che la confisca è chiamata a recuperare non è quello complessivamente generato dal reato bensì l’arricchimento individuale che il singolo concorrente ha ottenuto dal reato.[36]
Ne consegue che, in una finalità ripristinatoria, la confisca disposta “senza arricchimento” non apparirebbe compatibile con il principio di proporzionalità inteso come ragionevolezza del provvedimento. Ma anche in una prospettiva punitiva, non sarebbe concepibile una misura ablativa a carico del singolo compartecipe per un’entità calcolata indipendentemente dall’arricchimento conseguito e dal ruolo personalmente avuto.
In definitiva, la confisca a carico del concorrente nel reato tributario, calcolata per un importo pari all’imposta evasa dalla persona giuridica, costituirebbe una misura punitiva in contrasto con il principio costituzionale di personalità della pena e di proporzionalità del trattamento sanzionatorio.[37]
Pertanto, anche riconoscendo natura punitiva al provvedimento ablativo di cui all’art. 12-bis d.lgs. 74/2000, una confisca disposta sulla base del principio solidaristico contrasterebbe con il canone, di rango costituzionale e convenzionale, della proporzionalità del trattamento sanzionatorio [38].
A questo riguardo, si rammenta che, prima ancora delle Sezioni unite, la Corte costituzionale aveva affermato che le previsioni legislative di forme di confisca obbligatoria per un ammontare calcolato in base ad automatismi e superiore rispetto al guadagno conseguito dal destinatario, sono in contrasto con il principio della adeguatezza del trattamento sanzionatorio e della personalità della pena [39]
A sua volta la Corte EDU, esprimendosi in relazione a confische disposte in applicazione del principio solidaristico in materia di reati tributari, in una recente pronuncia ha affermato che tali provvedimenti hanno violato il canone convenzionale di proporzionalità.[40]
Per inciso, anche se il principio affermato dalle Sezioni unite fa specifico riferimento alla ripartizione della confisca tra concorrenti nel reato, la necessità di limitare la confisca all’effettivo arricchimento sussiste anche qualora il legale rappresentante abbia agito, da solo, nell’interesse della società.
Infatti, i profili di criticità che la confisca senza arricchimento pone sul piano del principio di proporzionalità emergono non solo in relazione alla suddivisione del profitto fra correi ma anche quando il vantaggio economico è stato ottenuto dalla persona giuridica e non dal suo legale rappresentante.[41]
Con riguardo a questa ipotesi, la Terza sezione della Corte di cassazione ha affermato che in capo al legale rappresentante autore del reato tributario, deve essere disposta la condotta per l’importo pari al profitto fiscale incamerato dalla persona giuridica indipendentemente dal concreto arricchimento.[42]
Tuttavia, anche in questo caso, la soluzione adottata dalla Terza sezione legittima una confisca che prescinde dall’arricchimento del soggetto che la subisce e che quindi si pone, nei medesimi termini, in conflitto con il principio di proporzionalità della pena.
Infine, la possibilità di disporre una confisca per l’intero ammontare del risparmio tributario a carico del singolo concorrente nel reato, viene fondata su precisi riferimenti normativi.
In alcune pronunce riaffiora il richiamo all’art. 110 c.p., considerato caposaldo della tradizionale “teoria monistica” in base alla quale tutti i concorrenti sono penalmente responsabili dell’intero reato unitariamente inteso quale risultato della loro azione congiunta. Tale disposizione, letta in combinato disposto con le disposizioni incriminatrici che prevedono il provvedimento ablativo, costituirebbe il fondamento normativo della responsabilità solidale ai fini della confisca[43].
In realtà la pronuncia n. 13783/2025 ha categoricamente escluso che, in linea generale, l’art. 110 c.p. consenta di imputare la confisca per l’intero al singolo concorrente nel reato.[44]
Senza contare che anche la Corte EDU, nella già menzionata pronuncia, ha affermato che il principio solidaristico è privo di base legale[45].
Secondo altre più recenti pronunce, la possibilità di disporre la misura ablativa per l’intero profitto a carico del singolo concorrente troverebbe fondamento nella formulazione dell’art. 12 bis del d.lgs. 74/2000 il quale prevede che la confisca del prezzo o del profitto dei delitti previsti nel predetto decreto « è sempre ordinata».
Si rileva, innanzitutto, che tale norma ricalca altre disposizioni che prevedono la confisca obbligatoria del profitto del reato, in forma diretta o per equivalente, senza che dal tenore letterale della disposizione se ne possa trarre un particolare significato.[46]
In ogni caso, se davvero l’art. 12-bis d.lgs. 74/2000 stabilisse obbligatoriamente la confisca a carico del singolo concorrente nel reato tributario per l’intero profitto corrispondente al risparmio fiscale del reato tributario, indipendentemente dall’ingiusto guadagno individuale, per le ragioni già esposte, la predetta disposizione sarebbe in contrasto con il canone costituzionale e convenzionale della proporzionalità della pena.
Ed inoltre, così intesa, la predetta disposizione sarebbe in contrasto con il principio del diritto europeo di proporzionalità della pena. [47]
4. Osservazioni conclusive
Come si è illustrato, l’orientamento che si sta affermando in tema di confisca penal-tributaria si discosta da entrambi i princìpi enunciati dalle Sezioni unite, sebbene con diverse modalità.
Il principio relativo alla confisca diretta del denaro, pur ritenuto astrattamente rilevante, non viene correttamente declinato, mentre la “regola Massini” secondo la quale la confisca può essere disposta nei confronti del singolo concorrente nei limiti dell’arricchimento individuale, è dichiarata inapplicabile al profitto dei reati tributari di tipo dichiarativo il cui profitto consiste in un risparmio di spesa dovuta.
Alla base di tale presa di posizione c’è un intento pratico volto a favorire l’integrale recupero delle pretese fiscali nei procedimenti in corso.
Da un lato, qualificando come diretta la confisca del risparmio fiscale, si legittimerebbe il mantenimento del provvedimento ablativo, nell’ipotesi di prescrizione del reato, anche in relazione a condotte antecedenti all’introduzione dell’ art. 578-bis c.p.p.[48].
Invece, se la confisca fosse considerata per equivalente, contestualmente alla declaratoria di prescrizione del reato dovrebbe essere disposta la revoca del provvedimento ablativo per i fatti pregressi rispetto all’entrata in vigore dell’art. 578-bis c.p.p.[49]
Quanto alla confisca in solido nei confronti di ciascuno dei concorrenti nel reato per l’entità dell’imposta evasa, è evidente che tale soluzione amplia le possibilità di soddisfare le richieste avanzate dal Fisco.
Non è una novità il fatto che le opzioni interpretative siano motivate da finalità pratiche. La stessa pronuncia n. 13783/2025 ha ricordato che la dilatazione della confisca diretta, avallata dalle Sezioni unite Gubert, aveva consentito che il provvedimento ablativo volto al recupero delle imposte evase potesse essere disposto nei confronti della persona giuridica quando i reati tributari non erano stati ancora inseriti nel d.lgs. 231/2001.[50]
Tuttavia, senza entrare nel merito delle ragioni sottese all’orientamento della Terza sezione della Corte di cassazione, si pone un serio problema di prevedibilità delle decisioni giudiziali.
L’esigenza di un formante giurisprudenziale costante appare ineludibile nella materia dei sequestri e delle confische, posto che la disciplina legislativa è lacunosa e poco organica.
Ed infatti, in questa materia, l’elaborazione della giurisprudenza ha sempre avuto un ruolo determinante nella individuazione dei criteri di applicazione delle diverse forme di confisca.
La pronuncia n. 13783/25, ponendo fine ad annosi contrasti interpretativi, ha ridefinito le regole che governano il sistema delle confische.
Pertanto, è necessario che le Sezioni semplici si uniformino ai princìpi di diritto stabiliti dalle Sezioni unite, per evitare ulteriori contrasti interpretativi i quali determinano incertezza su questioni che incidono su diritti fondamentali.
Del resto, proprio per favorire una maggiore uniformità alle decisioni giudiziarie, è stato introdotto l’art. 618, co. 1-bis c.p.p., in base al quale se una Sezione della Corte ritiene di non condividere il principio enunciato dalle Sezioni unite, deve rimettere a queste ultime la decisione del ricorso[51].
Va da sé che, in ottemperanza a tale disposizione, la Terza sezione dovrebbe adeguarsi ai princìpi di diritto espressi nella pronuncia n. 13783/25 o, in alternativa, investire le Sezioni unite del compito di chiarire se alla confisca penal-tributaria si applichino regole diverse.
Infatti, la stabilità di una soluzione interpretativa adottata dalla Suprema Corte nel suo massimo consesso appare necessaria per garantire l’affidamento dei consociati sull’assetto normativo.
Tuttavia, il fatto che le pronunce analizzate si discostino, più o meno apertamente, dai prìncipi enunciati dalle Sezioni unite dimostra che la funzione nomofilattica svolta dalla Corte di cassazione non è in grado di assicurare la conoscenza anticipata della norma penale nel diritto vivente.[52]
[1] Per un’analisi della pronuncia si rinvia, senza alcuna pretesa di esaustività, a S. Finocchiaro, L’attesa sentenza delle Sezioni unite sul sequestro e la confisca nel concorso di persone nel reato: un’importante svolta in tema di natura (ripristinatoria) della confisca per equivalente e di (ri)qualificazione della confisca del denaro, in Sist. pen. web. 15 aprile 2025; C. Santoriello, La confisca del profitto del reato secondo le Sezioni Unite: si riaprono i giochi ma l’esito è tutt’altro che chiaro, in Le Società, 8-9/2025, 959; D. Attanasio, La confisca “modello” delle Sezioni Unite: il ritorno nel perimetro della legalità, in Dir. pen. proc., 10, 2025, 1170 ss; G. Soldini, Brevi note alle Sezioni unite n. 13783 del 2025 in tema di confisca: sulla solidarietà passiva dei correi e sulla natura della confisca di denaro, in questa Rivista, 2 settembre 2025.
[2] Il presente lavoro costituisce la Relazione che la scrivente ha presentato al Convegno organizzato dalla Camera Penale di Macerata, il 2 ottobre dal titolo La svolta epocale delle Sezioni unite circa la natura della confisca del profitto. Conseguenze sistemiche e impatto sui processi penali, con moderatore l’Avv. Paolo Giustozzi e relatori il Consigliere di Cassazione Dott. Raffaello Magi, il Prof. Avv. Roberto Acquaroli, l’Avv. Lorena Puccetti, e il Sostituto Procuratore Dott. Vincenzo Gramuglia.
[3] La questione rimessa dall’ordinanza della Sesta sezione era la seguente: «Se in caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l’intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno, od ancora se, in quest’ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali».
[4] In primo luogo, la confisca diretta trova la propria legittimazione nel paradigma generale dell’art. 240 c.p. mentre quella per equivalente deve fondarsi su una specifica disposizione normativa. Ad esempio, la confisca per equivalente non è prevista per i reati di bancarotta, talché, in due pronunce emesse dopo la sentenza 13783/2025 la Corte di cassazione ha provveduto ad annullare il provvedimento di confisca rinviando a nuovo esame della natura della confisca tenendo conto dei princìpi di diritto elaborati dalle Sezioni unite. Cfr. Cass. pen., Sez. V, 18.2.2025 n. 19096 in Ius crisi d’impresa, 11 settembre 2025 con nota di C. Santoriello, Prime applicazioni della decisione delle Sezioni unite Massini: più difficile la confisca di denaro per reati di bancarotta, e Cass. pen., Sez. V, 30.4.2025 n. 17718, in C.E.D. Cass. pen. 2025. Inoltre, la confisca per equivalente è una misura sussidiaria rispetto a quella diretta e può essere applicata nei confronti della persona giuridica soltanto in relazione ai reati compresi nel d.lgs. 231/2001. Per un approfondimento sui diversi presupposti applicativi delle due forme di confisca si rinvia a L. Puccetti, La confisca per equivalente, in Sequestro e Confisca, a cura di M. Montagna, Torino, 2017, 418 ss.
[5] Si sottolinea che al punto 5.3. è la stessa motivazione della pronuncia a riconoscere che l’inclusione del bene surrogato nella nozione di profitto rappresenta un’interpretazione estensiva. Tale rilievo è pienamente condivisibile. Infatti, anche se l’art. 240 c.p. non contiene uno specifico riferimento testuale all’ apprensione in forma diretta o per equivalente, per la sua genesi storica e per la collocazione fra le misure di sicurezza patrimoniali, la confisca ivi prevista è sempre stata subordinata alla sussistenza di un nesso di pertinenzialità tra il reato e la res. Già il Codice Zanardelli aveva abbandonato la figura della “confisca generale” ovvero della misura ablativa rivolta verso il patrimonio del reo anche in assenza di un collegamento con il reato e, all’art. 36, aveva circoscritto la confisca alle cose che erano servite a commettere il delitto o che ne rappresentavano il profitto o il prodotto. Il Codice Rocco, a sua volta, nella formulazione originaria dell’art. 240 c.p. ha confermato che la confisca può attingere solo le cose da ritenersi connesse con il reato, talché nella Relazione al progetto definitivo del codice penale la confisca di cui all’art. 240 c.p. veniva denominata «speciale per distinguerla dalla confisca generale dei beni». Per un approfondimento sulla genesi storica della confisca e sulla sua evoluzione si rinvia a G. Civello, La confisca nell’attuale spirito dei tempi: tra punizione e prevenzione, in Arch. pen. 2/2019.
[6] Su tale aspetto, si rinvia a A. M. Maugeri, La nuova direttiva 2024/1260 per il recupero e la confisca dei beni: un complessivo sforzo di armonizzazione per la lotta al crimine organizzato e all’infiltrazione criminale nell’economia, in Sist. pen. web, 30 dicembre 2024 e L. Pistorelli, La confisca dei proventi della corruzione nelle convenzioni internazionali e nel diritto dell’unione europea, in www.masterpenaleimpresa.it.
[7] Precisamente al punto 7.2. la motivazione ha dato atto che vi è una tendenza a recepire una nozione più ampia di profitto, comprensiva dei c.d. surrogati. Tuttavia, come sottolineato, «l’estensione della nozione di profitto non consente di percorrere semplificazioni probatorie, perché non esime il giudice dalla prova del nesso di derivazione del vantaggio -ancorché indiretto – conseguente dal reato».
[8] Al punto 18 della motivazione si è precisato che la confisca del denaro è diretta nei casi in cui «la somma confiscata sia proprio “quella” derivata dal reato».
[9] Sempre al punto 18 della motivazione si è sottolineato che la confisca del bene surrogato è diretta soltanto se vi è la prova che il denaro utilizzata per l’acquisto di tale bene è proprio quel denaro che costituisce il prezzo o il profitto del reato.
[10] Sul punto, si rinvia a M. Scoletta, La confisca di denaro quale prezzo o profitto del reato è sempre diretta (ancorché il denaro abbia origine lecita). Esiste un limite alla interpretazione giudiziaria della legge penale? in Sist. pen. web, 23 novembre 2021. Per un’analisi degli arresti giurisprudenziali succedutisi sul tema della confisca di denaro si vedano anche L. Valotti, I confini dlal confisca diretta del denaro: opportuna ridefinizione e questioni aperte, in Sist.pen.web, 28 novembre 2023 e S. Metrangolo, Confisca di denaro e (dis)orientamenti giurisprudenziali, in questa Rivista n. 2/2026.
[11] Le Sezioni unite hanno precisato che «in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi princìpi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti».
[12] Anche secondo l’impostazione prevalente in giurisprudenza ed in dottrina nel periodo antecedente alla pronuncia 13783/25, alla confisca per equivalente era attribuita natura sanzionatoria. Sul punto, ex multis si vedano, A. Diddi, Il sequestro a fini di confisca, in Sequestro e Confisca (a cura di) M. Montagna, Torino, 2017, 184 ss.; A. Alessandri, Confisca nel diritto penale, in Dig. disc. pen., vol. III, Utet, Torino, 1989, 50 e Criminalità economica e confisca del profitto, in Studi in onore di Giorgio Marinucci a cura di E. Dolcini- C.E. Paliero, III,Milano, 2006, 2108; F. Mazzacuva, Confisca per equivalente come sanzione penale: verso un nuovo statuto garantistico, in Cass. pen., 2009, 3423; O. Mazza, La confisca per equivalente fra reati tributari e responsabilità dell’ente (in margine al caso Unicredit), in www.penalecontemporaneo.it 23.1.2012.
[13] In questi termini, si vedano P. Giustozzi-L. Puccetti, La rivoluzione copernicana delle sezioni unite sulla confisca del profitto: quali coordinate per orientarsi in questo nebuloso sistema?, in Riv. pen. 12/2025.
[14] Sul complesso tema della confisca nei reati tributari, ci si limita a rinviare, senza alcuna pretesa di esaustività a A. Lanzi-P. Aldovrandi, Diritto penale tributario, Milano, 2025, 291 ss; F. Regolo, I sequestri e le confische tributarie in Il nuovo diritto penale tributario, a cura di F. D.Vizio-G. Mazzotta, Milano, 2025; G. Varraso, Le confische e i sequestri in materia di reati tributari dopo il decreto fiscale n. 124 del 2019, in Sist. pen. web, 8 settembre 2020; F. Di Vizio, L’irrefrenabile funzionalizzazione riscossiva del moderno diritto penale tributario, in Sist. pen. web.,19 aprile 2024.
[15] Per un excursus sull’evoluzione giurisprudenziale in tema di confisca del profitto tributario si vedano B. Magro, In tema di profitto confiscabile (a proposito del mancato pagamento della sanzione tributaria), in Arch. pen. 1/2013 e D. Colombo, Pecunia (interdum) olet. Brevi note sulla confisca di denaro nei reati tributari, in Sist. pen., 5/2024.
[16] Cfr. Cass. pen., Sez. Un. 31.1.2013 n. 18734, in Riv. pen. 2013, 630, ha espresso il principio secondo il quale in tema di reati tributari il profitto confiscabile, anche nella forma per equivalente, è costituito da «qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito dalla consumazione del reato e può dunque consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario».
[17] Per un approfondimento su questa tematica si rinvia a M. Bianchi, Profitti criminali, Roma, 2026, 168 ss.
[18] In tal senso Cass. pen. Sez. III, 1.7.2020, n. 23040, in C.E.D. Cass. pen. 2020, ove si precisa che «per stabilire se il denaro costituisce il profitto (e cioè risparmio di spesa) del reato di omesso versamento dell’imposta (e dunque aggredibile in via diretta) occorre prendere in considerazione esclusivamente le disponibilità liquide giacenti sui conti del contribuente al momento della scadenza del termine previsto per il pagamento dell’imposta stessa». Si veda anche, Cass. pen., sez. III, n. 23.1.2019, n. 22061 in Guida dir. 2019, 25, 64, pronuncia nella quale si precisa che il sequestro per essere qualificato come finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente profitto del reato tributario «non può mai essere disposto per importi comunque superiori ai saldi attivi giacenti sui conti bancari e/o postali di cui il contribuente disponeva alla scadenza del termine per il pagamento, né su somme di danaro acquisite successivamente alla consumazione del reato». Nei medesimi termini, si vedano Cass. pen. Sez. III, 4.10.2018 n. 6348, in Ius pen. 22 marzo 2019 e Cass. pen. Sez. III, 30.10.2017 n. 8995, in Dir.&Giust. 2018, 28 febbraio.
[19] In questi termini Cass. 23040/2020 cit. ove si specificava che per stabilire la natura del provvedimento occorre prendere in considerazione le disponibilità liquide al momento della scadenza del termine previsto per il pagamento dell’imposta, «avendo riguardo ovviamente non alla loro identità fisica ma al valore numerario».
[20] Segnatamente, al punto 14, nell’elencare le situazioni in cui appare difficile sostenere che l’oggetto della confisca diretta sia denaro effettivamente proveniente dal reato, la motivazione ha fatto riferimento alle ipotesi «in cui il denaro sia già nella disponibilità del reo prima ancora della commissione del reato, si tratta di casi in cui il profitto non è costituito tanto da un effettivo accrescimento patrimoniale, quanto, piuttosto, da un mancato decremento, da un mancato esborso». In pratica, le Sezioni unite hanno espresso perplessità sul criterio interpretativo seguito dalle pronunce, debitamente richiamate nella motivazione, emesse in materia tributaria ovvero Cass. pen. sez. III, 1.7.2020 n. 23040; Cass. pen. Sez. III, 23.1.2019, n. 22061; Cass. pen. Sez. III, 4.10.2018 n. 6348 e Cass. pen. sez. III, 30.10.2017 n. 8995, già citate alla nota 17.
[21] Precisamente, al punto 18 la motivazione della pronuncia ha precisato che la confisca del denaro non è diretta «se ha ad oggetto somme sopravvenute o preesistenti rispetto al reato».
[22] Sul punto si veda F. Di Vizio, I sequestri preventivi a fini di confisca per i reati tributari al tempo dei pagamenti rateali, in Dir. giust. cost., 20 luglio 2026, il quale afferma che, se si ritenessero rilevanti anche nella materia dei reati tributari i princìpi affermati dalle Sezioni unite Massini, le risorse monetarie disponibili ad esempio sui conti correnti delle società non potrebbero essere considerate pertinenziali al reato tantopiù se il saldo dovesse risultare alimentato da provviste direttamente collegate ad incassi leciti da attività dell’impresa.
[23] Sul punto si veda A. Lanzi-P. Aldovrandi, Diritto penale tributario, cit., 301 ss., ove si sottolinea che la pronuncia delle Sezioni unite Massini, invertendo il principio precedentemente affermato dalla giurisprudenza, ha stabilito che quando si tratta di denaro la confisca dovrebbe di regola ritenersi per equivalente, e questo si riflette sulla qualificazione della confisca relativa ai reati tributari che sarà diretta soltanto in ipotesi «marginali ed improbabili».
[24] In questi termini Cass. pen., Sez. III, 27.5.2025 n. 30534, in C.E.D. Cass. pen. 2025; Cass. pen., Sez. III, 28.10.2025 n. 6287 in Ius trib., 13 aprile 2026 e Cass. pen. Sez. III, 6.5.2026 n. 32275 (non mass).
[25] In tal senso, Cass. pen., Sez. III, 6287/2026, cit. al punto 7 della motivazione ha sostenuto che nell’ambito dei reati tributari di tipo dichiarativo «il tema della pertinenzialità non pare tanto declinabile in termini di rapporto tra reato e denaro e quindi di concreto accrescimento, quanto di reato e risparmio, inteso quale mancato esborso, doveroso. Tale ultimo e inevitabile concetto normativo del profitto, pertinente certamente ai reati di tipo dichiarativo di natura tributaria con omesso versamento, non può non presupporre, quindi, anche una ricostruzione del nesso di pertinenzialità non già in senso strettamente concreto ovvero tipicamente accrescitivo e materiale (per cui la res ablabile è quella che si genera in concreto dal reato) bensì in senso inevitabilmente giuridico, quale mancato esborso, causalmente conseguente dal reato, temporalmente emergente al momento del doveroso pagamento, spazialmente individuato nel denaro non versato quantunque già disponibile»
[26] Cfr. Cass pen. Sez. III, 9.6.2026 n. 27336 (non mass.). Nel caso di specie, non era mai stato effettuato alcun sequestro e quindi la Corte di cassazione non ha potuto esprimersi in concreto sulla sollevata questione attinente alla legittimità dell’ablazione. Tuttavia la pronuncia ha colto l’occasione per affermare in termini di principio generale che deve ritenersi giuridicamente configurabile la confisca diretta di somme di denaro corrispondenti al risparmio fiscale.
[27] In tal senso Cass pen. Sez. III, 9.6.2026 n. 27336 cit.
[28] Numerosi sono i casi in cui, in materia di confische, le disposizioni legislative sono state costellate da errori e grossolane sviste. A titolo esemplificativo, restando nel tema della confisca penal-tributaria, va ricordato che nella versione originaria il citato art. 1, comma 143 della l. 244/2007 contemplava la confisca nella forma per equivalente soltanto con riferimento al prezzo e non al profitto. Talché la Corte di cassazione era intervenuta per chiarire che il rinvio alle disposizioni di cui all’art. 322-ter consentiva di affermare che la confisca per equivalente doveva considerarsi legittima non solo per il prezzo ma anche per il profitto. Cfr. Cass. pen., Sez. III, 26.5.2010 n. 25890 in C.E.D. Cass. pen. 2010 e Cass. Pen., Sez. III, 7.7.2010 n. 35807, in Riv. Pen. 2011, 2, 177.
[29] A titolo esemplificativo, si pensi all’ipotesi di colui il quale, dietro compenso, abbia emesso fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte.
[30] Non a caso, in questi termini si esprimeva, al punto 9, Cass. pen., Sez. III 23040/2020 cit.
[31] Al punto 17 della motivazione, con riguardo al tema della confusione, le Sezioni unite hanno puntualizzato che «volendo ragionare con la tesi della fungibilità e della indistinta confusione, la conclusione a cui si dovrebbe pervenire dovrebbe in realtà essere opposta a quella indicata: quando si tratta di denaro, la confisca dovrebbe ritenersi sempre per equivalente, cioè il tandundem ritrovato, a prescindere dalla sua identificazione/identificabilità, salvo che non vi sia la prova del nesso di derivazione del denaro dal reato. In altri termini la confisca del denaro è per equivalente tutte le volte in cui si smarrisce la rintracciabilità fisica del bene: la circostanza che un bene non possa essere rintracciato perché di pr sé non marcabile, porta alla conclusione per cui, per effetto della contaminazione del denaro nel patrimonio del reo, il bene perde la sua individualità e l’ablazione ha ad oggetto il suo valore corrispondente: una confisca che attiene al tantundem».
[32] Anche la già citata Cass. pen. n. 27336/2026, la quale come si è ricordato è intervenuta per chiarire che deve ritenersi ammissibile la confisca diretta del profitto dei reati tributari di tipo dichiarativo, si è limitata ad affermare che «quando la confisca avrà esecuzione, sarà possibile valutare in concreto se la somma di denaro sottoposta ad ablazione sia effettivamente qualificabile come profitto di quel reato che ne costituisce il titolo giustificativo».
[33] In tal senso si veda Cass. pen., Sez. III, 28.10.2025, n. 6287, cit. ove al punto 10 si precisa che «siccome il profitto è conseguito dalla persona giuridica e si risolve in un risparmio di spesa, risulta di norma impossibile individuare la quota di arricchimento di ogni singolo concorrente e conseguentemente ripartire, per ciascuno di essi, il quantum del profitto confiscabile. Da ciò consegue che il quantum del profitto confiscabile non deve essere ripartito in parti uguali tra tutti i concorrenti sicché il vincolo può essere posto indifferentemente nei confronti di uno o più autori della condotta criminosa, purché entro i limiti del profitto conseguito dall’ente». Nei medesimi termini Cass. pen., Sez. III, 27.1.2026 n. 8773, cit., ove al punto 5.5. si è ribadito che «il principio affermato dalle Sezioni unite Massini, relativo alla ripartizione individualizzata del profitto nei casi di concorso di persone non è applicabile alle ipotesi in cui il sequestro mira ad aggredire un profitto da risparmio di spesa tipicamente presente nei reati tributari». In senso conforme si veda anche: Cass. pen., Sez. III, 6.3.2026, n. 16896, in C.E.D. Cass. pen. 2026.
[34] Si veda al punto 22 della motivazione, il puntuale richiamo a pronunce emesse nell’ambito dei reati tributari ed in particolare Cass. pen., Sez. III, 7.7.2023 n. 43273, in Riv. dott. comm. 2023, 4, 691 e Cass. pen. sez. III, 31.5.2023 n. 25317 in Guida dir. 2023, 28.
[35] Cfr. Cass. pen., Sez. III, 28.10.2025, n. 6287, cit., al punto 9 precisa che «assume particolare rilievo la considerazione dello scopo della disposizione finalizzata a rafforzare, con la confisca-sanzione, l’interesse dello Stato alla regolare percezione dei tributi» e Cass. pen., Sez. III, 27.1.2026 n. 8773, cit. che al punto 5.11 specifica che «la confisca per equivalente in materia tributaria, specie quando colpisce il risparmio di spesa, ha peraltro natura sanzionatoria».
[36] Al punto 31.2 della motivazione, le Sezioni unite hanno precisato che « ove si voglia fare riferimento alla funzione di ripristino della confisca, di cui si è detto in precedenza, l’ablazione indistinta nei riguardi del correo che non abbia conseguito nessun arricchimento, ovvero abbia conseguito una quota parte di profitto inferiore rispetto all’oggetto dell’ablazione non risulta proporzionata sotto il profilo della adeguatezza del mezzo scelto per raggiungere gli obiettivi prefissati, con ciò superando l’impostazione dell’orientamento secondo il quale «il giudizio di proporzione andrebbe compiuto tra l’ablazione e l’entità dell’illecito vantaggio prodotto dal reato e non del vantaggio che il singolo compartecipe abbia tratto dalla sua partecipazione al reato».
[37] Per queste riflessioni sui profili di criticità dell’applicazione del principio solidaristico ai concorrenti nel reato tributario sul piano del principio di proporzionalità, si veda P. Giustozzi, L’applicazione in solido della confisca ai concorrenti nel reato tributario contrasta con i princìpi sanciti dalle Sezioni unite e dalla Corte EDU, in Riv. pen., 9/2026.
[38] Concorda sul fatto che, anche riconoscendo natura punitiva alla confisca per equivalente il principio della proporzionalità della pena avrebbe comunque imposto alle Sezioni Unite di escludere l’applicazione ai fini della confisca della solidarietà passiva, D. Attanasio, cit., 1177.
[39] Cfr. Corte cost., 10.5.2019 n. 112 in Foro it. 2019, 11, I, 3422 e Corte cost. 4.2.2025 n. 7 in Guida dir. 2025, 6. Con tali fondamentali pronunce la Corte costituzionale, abbandonando la tradizionale prospettiva secondo la quale la natura sanzionatoria della confisca per equivalente deriva dalla assenza di un rapporto di diretta pertinenzialità dei beni dal reato, ha chiarito che a rendere la confisca una misura punitiva è la circostanza che essa superi la misura del profitto conseguito dal reo, a prescindere dal fatto che sia applicata in forma diretta o per equivalente. Per un approfondimento sui criteri innovativi della pronuncia 112/2019 si rinvia, fra gli altri, a F. Di Vizio, Sequestri e confische degli illeciti di market abuse e dei delitti societari di infedeltà informativa, in disCrimen,,7 giugno 2019, 79; F. Mazzacuva, Il principio di proporzionalità delle sanzioni nei recenti tracciati della giurisprudenza costituzionale: le variazioni sul tema rispetto alla confisca, in Leg. Pen. 14 dicembre 2020. Per un’analisi invece della pronuncia 7/2025 si rinvia, fra gli altri, a G. Civello, Costituzionalmente illegittima la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, dei beni strumentali nei reati societari (art. 2641 c.c.) in Arch. pen. 2/2025 e M. Arbotti, La proporzionalità sanzionatoria al cospetto delle confische dei proventi: legalità della pena, vecchie geometrie, nuove vocazioni funzionali, in Diritto di Difesa, 26 giugno 2024.
[40] Si tratta della pronuncia Corte Europea dei Diritti Umani (prima Sezione), 28.5.2026, ricorsi nn. 26187/14, 24511/21 e 31161/22 contro Italia. Ai punti 140 e 141, la Corte EDU ha affermato che l’applicazione di una confisca per importi superiori alla quota di profitto dei ricorrenti ha comportato un’ingerenza sproporzionata. Per un’analisi di tale pronuncia si rinvia a L. Puccetti, La Corte EDU richiama i giudici italiani al rispetto dei princìpi di prevedibilità e di proporzionalità nell’applicazione della confisca, in questa Rivista, 9 giugno 2026. Per un approfondimento di tale pronuncia si veda anche D. Colombo, La confisca per equivalente in caso di concorso di persone nel reato tributario: interviene la Corte Europea dei diritti dell’uomo, in Giur. pen. web, 18 giugno 2026.
[41] Si veda M. Bianchi, Confisca “ripristinatoria”, reati tributari e responsabilità degli enti giuridici (brevissime note), in Il Diritto vivente, 20 marzo 2026, ove si precisa che la confisca per equivalente in capo all’amministratore per un importo corrispondente al profitto fiscale incamerato dalla persona giuridica sarebbe possibile solo qualora fosse provata la fittizietà dello schermo societario rispetto alla persona fisica che ha agito.
[42] Ad esempio, si veda Cass. pen., Sez. III, 17.6.2026 n. 27075, pronuncia dalla quale emerge che nei confronti del legale rappresentante della società è stata applicata una confisca parametrata in relazione al risparmio tributario. Va comunque ricordato che, secondo il tradizionale orientamento, tenuto conto che l’amministratore è l’autore della condotta tipica attraverso la quale l’ente ottiene il profitto fiscale, tra la persona fisica e quella giuridica si configura un concorso necessario plurisoggettivo. Questa impostazione è in linea con Cass. pen. Sez. Un. 27.3.2008, n. 26654, in Cass. pen. 2008, 4544, con nota di L. Pistorelli, Confisca del profitto del reato e responsabilità degli enti nell’interpretazione delle Sezioni Unite, in Cass. pen., 2008, 4544. È stato proprio questo arresto giurisprudenziale a consacrare il principio solidaristico affermando che esso deve ritenersi un «principio generale»che vale anche nell’ipotesi in cui vi sia una pluralità di enti coinvolti nella responsabilità amministrativa che va comunque inquadrata «nell’ottica del concorso». Per un quadro generale su tale tematica si vedano, fra gli altri, G. Civello, Confisca per equivalente e concorso di persone. Tra responsabilità individuale e “principio solidaristico” in Arch. pen., 2024, 1; V. Mongillo, I mobili confini del profitto confiscabile nella giurisprudenza di legittimità, in Dir. pen. cont., 2012, 58 ss; D. Fondaroli, La “strana coppia”: sequestro e confisca per equivalente, c.d. solidarietà passiva tra i correi, in Arch. pen. web, 2011, 2, 635.
[43] Cass. Pen. Sez. III, 28 ottobre 2025 n. 6287 cit., al punto 10 aveva precisato che «il vincolo può essere posto indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, purché entro i limiti del profitto conseguito dall’ente, in conformità della lettera e della ratio dell’art. 12 bis del d.lgs 74/2000». Anche Cass. pen., Sez. III, 27.1.2026 n. 8773, cit., ha sottolineato che sarebbe la formulazione dell’art. 12-bis d.lgs 74/2000, che prevede in via obbligatoria la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato tributario, a determinare la responsabilità solidale passiva dei concorrenti nel reato tributario.
[44] In tal senso, nel punto 27.2 la motivazione ha precisato che l’istituto del concorso nel reato permette adi attrarre nella stessa cornice edittale astratta i singoli contributi concorsuali ma «non giustifica la fissità della risposta punitiva e soprattutto non consente a taluno dei correi di farsi carico della pena da infliggere all’altro compartecipe». Pertanto, come precisato dalle Sezioni unite, la regola che pretende di imputare la confisca per l’intero a carico di ciascun concorrente a prescindere dalla quota di arricchimento si pone in realtà in senso asimmetrico rispetto alla disciplina del concorso di persone oltre che con i princìpi di colpevolezza ed uguaglianza.
[45] La pronuncia della Corte EDU al punto 94 ha precisato che «in assenza di una disposizione che stabilisca chiaramente il principio della responsabilità solidale nei provvedimenti di confisca e in mancanza di una giurisprudenza costante che chiarisca le disposizioni vigenti, un provvedimento di confisca dell’intero profitto del reato fondato sul principio della responsabilità solidale non costituisce una pena prevedibile». Sul punto, si vedano L. Puccetti, La Corte EDU richiama i giudici italiani al rispetto dei princìpi di prevedibilità e di proporzionalità nell’applicazione della confisca, cit. e T. Trinchera, A ciascuno il suo profitto, la Corte EDU sulla confisca per equivalente in caso di concorso di persone nel reato, in Sist. pen. web., 23 giugno 2026.
[46] A titolo esemplificativo, si vedano l’art. 322-ter, 2 co. c.p. e l’art. 644, 6 co. c.p., che sono formulati in termini analoghi disponendo che è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato.
[47] Va ricordato che l’ art. 49, comma 3, C.D.F.U.E., stabilisce che «Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato». Tale norma la quale, chiarito dalla Grande Sezione della Corte giust. U.E. 8.3.2022, nel procedimento C-205/20, ha carattere imperativo e deve quindi trovare applicazione diretta da parte del giudice nazionale. In base a tale principio, nelle materie che coinvolgono interessi sovranazionali, il principio di proporzionalità eurounitario obbliga i giudici interni a disapplicare la normativa nazionale che violi il principio della proporzionalità della pena, nella misura necessaria a rendere adeguata la sanzione. Oppure a sollevare questione di legittimità costituzionale per contrasto della predetta disposizione normativa con i princìpi costituzionali ed europei. Per un approfondimento su questo aspetto, si rinvia a P. Giustozzi, L’applicazione in solido della confisca ai concorrenti nel reato tributario contrasta con i princìpi sanciti dalle Sezioni unite e dalla Corte EDU, cit. Si tenga altresì presente che l’art. 28 della Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5.7.2017, nota come Direttiva PIF, recepita tramite il d.lgs. 14.7.2020 n. 75, al punto 28 dei Considerando, impone il pieno rispetto del principio della proporzionalità della pena. Per un quadro generale su tale decreto di recepimento si rinvia a E. M. Ambrosetti, Reati tributari in Diritto penale dell’impresa a cura di E.M. Ambrosetti-E. Mezzetti-M. Ronco, Bologna, 2026; G. Flora, Prime riflessioni sulle problematiche penalistiche del recepimento della “direttiva PIF” nel settore dei reati tributari e della responsabilità “penale” degli enti, in disCrimen, 12 novembre 2019 ed E. Basile, Riflessioni de lege ferenda sul recepimento della direttiva PIF: la repressione delle frodi e lo strano caso dell’art. 316-ter c.p., in www.penalecontemporaneo.it, 31 maggio 2019.
[48] Si vedano, ad esempio Cass. pen., Sez. III, 27.5.2025 n. 30534 cit. e Cass pen. Sez. III, 9.6.2026 n. 27336, cit., nelle quali il problema della qualifica della confisca del denaro è analizzato ai fini della possibilità di mantenere il provvedimento di confisca ex art. 578-bis c.p.p.
[49] Come è noto tale principio di diritto è stato enunciato da Cass. pen, Sez. Un., 29.9.2022 n. 4145, in Cass. pen. 2023, 12, 4009. Si precisa che con riferimento alla confisca per equivalente nei reati tributari, la pronuncia ha chiarito che «i reati tributari -a differenza di quelli previsti dal codice penale e per i quali si applica la confisca di cui all’art. 322-ter, a seguito della novella dell’art. 578-bis c.p.p. introdotta dall’art. 1, comma 4, lett. f) legge n. 3 del 2019- rientrano nel novero di quelli per i quali l’art. 578-bis c.p.p. è applicabile sin dalla sua iniziale previsione».
[50] Al punto 13.3 la pronuncia ha ricordato che all’epoca delle Sezioni unite Gubert non era prevista la responsabilità da reato ex d.lgs 8 giugno 2001 n. 231 con riguardo ai reati tributari, cosa che comportava l’impossibilità di aggredire per equivalente il patrimonio della società nel cui interesse era stato commesso il reato. «Dunque per superare questa evidente discrasia, originata dal fatto che il profitto del reato tributario commesso dall’imputato persona fisica rimaneva proprio nel patrimonio della società, è stata valorizzata la peculiarità della confisca avente ad oggetto il denaro qualificata sempre come confisca diretta e non per equivalente con la conseguente applicabilità della stessa, attesa la previsione generale di cui all’art. 240 c.p., anche nei confronti della società».
[51] Come è noto, secondo un orientamento della giurisprudenza che si sta consolidando, attraverso tale norma sarebbe stato introdotto il “sistema del precedente vincolante” il quale, offrendo al cittadino la possibilità di fare affidamento su un assetto normativo stabile, sarebbe «funzionale ad assicurare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie». In questi termini si vedano Cass. Pen. 18.6.2025 n. 25200, in Riv. dott. comm. 2025, 4, 698, che sul punto ricalca Cass. Pen. Sez. Un. 26.10.2023 n. 8052, in Dir.&Giust. 2024, 26. Al riguardo, la dottrina si è espressa in senso critico nei confronti dell’inserimento dell’art. 618, co. 1-bis c.p.p., temendo che l’introduzione di tale disposizione possa attribuire alle decisioni delle Sezioni Unite il valore di fonte del diritto. Su questo argomento si vedano A. De Caro, Riflessioni sparse sul nuovo assetto nomofilattico. Le decisioni vincolanti delle sezioni unite al cospetto del principio del giudice soggetto solo alla legge: un confine violato o una frontiera conquistata?,in Arch. pen., Suppl. al n. 1 del 2018, La giustizia penale riformata, 760; R. Aprati, Le sezioni unite fra l’esatta applicazione della legge e l’uniforme interpretazione della legge (commi 66-69 l. n. 103/2017) in A. Marandola – T. Bene (a cura di), La riforma della giustizia penale,Milano, 2017, 278; C. Iasevoli, Le nuove prospettive della Cassazione penale: verso l’autonomia dalla Costituzione?,in Giur. it., 2017, 2301 ss.; O. Mazza, Conciliare l’inconciliabile: il vincolo del precedente nel sistema di stretta legalità (civil law),in Arch. pen., Suppl. al n. 1 del 2018, La giustizia penale riformata, 723 ss.; E. Reccia, Il valore del precedente e il carattere vincolante delle pronunce delle Sezioni Unite, Torino, 2020, 112.
[52] In questi termini si è espresso, F. Giunta, Rileggendo Norberto Bobbio. L’analogia nella logica del diritto, in Criminalia, 2007.

