Reati di Famiglia: Profili Criminologici, Psicopatologico-Forensi e Analisi della Casistica Peritale negli Omicidi Intrafamiliari

L’accertamento dell’imputabilità tra psicopatologia, dinamiche relazionali disfunzionali e limiti della valutazione peritale nel processo penale

ABSTRACT

Il presente contributo analizza il fenomeno degli omicidi in ambito domestico, una costante drammatica del panorama criminale italiano, esaminando l’interazione tra dinamiche relazionali patologiche, psicopatologia clinica e imputabilità penale. Sul piano penalistico, il lavoro propone criteri operativi per l’uso della perizia criminologica nel giudizio di imputabilità, di pericolosità sociale e capacità di rendere testimonianza in presenza di omicidi intrafamiliari. Attraverso lo studio sistematico di quattro specifiche tipologie criminologiche – parenticidio, uxoricidio, figlicidio e matricidio – si discute il ruolo cruciale della perizia neuropsichiatrico-forense nell’accertamento della capacità di intendere e di volere. Il lavoro si basa su un’analisi clinico-forense condotta su casistica peritale, finalizzata alla valutazione integrata delle dinamiche psicopatologiche, criminodinamiche e del quadro normativo vigente. L’analisi evidenzia come l’interazione tra evidenze cliniche, costrutti psicopatologici e variabili relazionali consenta di delineare quadri differenziati di imputabilità nei diversi contesti di omicidio intrafamiliare. L’integrazione sinergica tra evidenze cliniche, psicopatologia e diritto penale risulta determinante nella formulazione del giudizio di imputabilità da parte dell’autorità giudicante.

This paper examines homicides committed within the domestic sphere, a tragic and recurrent feature of the Italian criminal landscape, analysing the interaction between pathological relational dynamics, clinical psychopathology, and criminal responsibility. From a criminal law perspective, the work proposes operational criteria for the use of criminological expert evidence in assessing criminal responsibility, social dangerousness, and the capacity to testify in cases of intrafamilial homicide. Through the systematic study of four specific criminological categories – parricide, uxoricide, filicide, and matricide – it discusses the crucial role of neuropsychiatric-forensic assessment in determining the defendant’s mental capacity at the time of the offence. It presents a clinical-forensic analysis of expert case material, aimed at an integrated evaluation of psychopathological dynamics, criminodynamic factors, and the applicable legal framework. The analysis shows how the interaction between clinical findings, psychopathological constructs, and relational variables makes it possible to delineate differentiated patterns of criminal responsibility in the various contexts of intrafamilial homicide. The synergic integration of clinical evidence, psychopathology, and criminal law emerges as decisive for the court’s formulation of the judgment on criminal responsibility.

SOMMARIO: 1. Introduzione: reati intrafamiliari e giudizio di imputabilità. – 2. Metodo dell’indagine clinico-forense e rilevanza penalistica. – 2.1. Casistica peritale e criteri di selezione. – 2.2. Procedura di analisi e parametri dell’accertamento peritale. – 2.3. Criteri metodologici di valutazione. – 2.4. Limiti dell’analisi statistica. – 2.5. Profili etici. – 3. Risultati: tipologie criminologiche e riflessi sull’imputabilità. – 3.1. Parenticidio (Caso F.I.). – 3.2. Uxoricidio (Caso N.M.L.). – 3.3. Figlicidio (Caso T.T.). – 3.4. Matricidio (Caso R.L.). – 4. Discussione: imputabilità, nesso eziologico e pericolosità sociale. – 5. Conclusioni: funzione della perizia e decisione giudiziaria. – 6. Riferimenti bibliografici.

1. Introduzione: reati intrafamiliari e giudizio di imputabilità

La famiglia, intesa costituzionalmente come società naturale fondata sul matrimonio come previsto dall’art. 29 Cost., rappresenta l’embrione dello sviluppo psicologico, culturale e valoriale dell’individuo[1].

Tuttavia, laddove i legami sociali esterni si diradano, il nucleo domestico rischia di trasformarsi in un catalizzatore esclusivo di frustrazioni esistenziali e conflitti relazionali insormontabili, veicolando una forte carica aggressiva verso i membri di origine. Lungi dall’essere unicamente un luogo di riparo e sicurezza, la famiglia può divenire teatro di condotte delittuose efferate che scardinano i rassicuranti luoghi comuni sulla positività intrinseca dei legami di parentela. La rilevanza scientifica e l’allarme sociale sollevati da tali delitti sono spesso amplificati dai mass media tramite dinamiche di distorsione percettiva (c.d. Effetto Frame), rendendo fondamentale un approccio clinico-forense oggettivo, che sottragga il fenomeno alla mera spettacolarizzazione[2].

Sul piano strettamente giuridico, l’accertamento della responsabilità penale poggia sul binomio imputabilità-colpevolezza (Art. 85 c.p.), inteso come la capacità del soggetto di comprendere il disvalore sociale della propria condotta (capacità di intendere) e di autodeterminarsi in modo autonomo (capacità di volere) al momento del fatto.

 L’evoluzione giurisprudenziale, inaugurata da una storica pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione[3]  e successivamente consolidata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, ha esteso il concetto di infermità mentale, riconoscendo che anche i gravi disturbi della personalità possono assumere rilevanza ai fini degli artt. 88 e 89 c.p., purché siano di consistenza, gravità e intensità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere e risultino eziologicamente collegati alla specifica condotta criminosa.

In questo scenario, la perizia criminologica e le moderne tecniche neurodiagnostiche forniscono al magistrato gli strumenti scientifici necessari per decodificare il nesso causale tra il disturbo mentale e l’azione delittuosa, supportando l’applicazione delle pene o delle misure di sicurezza previste dal sistema del doppio binario[4].

2. Metodo dell’indagine clinico-forense e rilevanza penalistica

Il presente lavoro adotta un approccio metodologico di natura clinico-giudiziaria e peritale, configurandosi come studio di case-series retrospettivo a finalità descrittiva e clinico-forense. Il materiale di studio è costituito dall’analisi retrospettiva e sistematica di quattro casi clinici paradigmatici, estratti dalla casistica delle autrici e raccolti nel corso dell’attività di consulenza tecnico-peritale in ambito penale.

2.1. Casistica peritale e criteri di selezione dei casi

I casi sono stati selezionati in quanto rappresentativi delle quattro macro-categorie dell’aggressività intrafamiliare:

Caso F.I. (Parenticidio)
Caso N.M.L. (Uxoricidio)
Caso T.T. (Figlicidio)
Caso R.L. (Matricidio)

La selezione è stata effettuata sulla base della rilevanza clinico-forense, completezza della documentazione peritale e rappresentatività criminologica rispetto alle principali categorie dell’omicidio intrafamiliare.

2.2. Procedura di analisi e parametri dell’accertamento peritale

Per ciascun caso, l’indagine ha previsto un’analisi standardizzata articolata nei seguenti domini[5]:

  1. esame della storia personologica e anamnestica del reo;
  2. inquadramento nosografico-descrittivo dell’eventuale psicopatologia strutturata;
  3. analisi micro-analitica delle dinamiche relazionali e del contesto situazionale in cui è maturato il delitto;
  4. valutazione del nesso di causalità materiale e psicologica tra lo stato mentale dell’autore e la condotta omicidiaria al momento del fatto, in conformità ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza[6].

La formulazione dei quesiti peritali rappresenta il punto di raccordo tra sapere clinico e sapere giuridico. In linea con l’impostazione processuale penalistica di rilevante dottrina, il quesito giudiziario deve delimitare l’ambito dell’accertamento tecnico senza trasferire al perito la funzione decisoria propria del giudice. Il compito dell’esperto è fornire una ricostruzione scientificamente fondata del funzionamento psichico del soggetto, mentre permane riservata all’autorità giudiziaria la valutazione conclusiva in ordine all’imputabilità e alla responsabilità penale.

2.3. Criteri metodologici di valutazione ai fini dell’imputabilità

L’analisi è stata condotta secondo un approccio qualitativo descrittivo, con ricostruzione integrata delle variabili anamnestiche, psicopatologiche e criminodinamiche emergenti dalla documentazione peritale disponibile.

2.4. Limiti dell’analisi statistica nella valutazione forense

Non sono state effettuate analisi statistiche inferenziali, in ragione della natura qualitativa e non campionaria dello studio.

2.5. Profili etici e trattamento della documentazione peritale

Lo studio è di natura retrospettiva e basato su documentazione peritale anonimizzata; pertanto, non implica interventi diretti sui soggetti e non prevede raccolta di dati sensibili primari.

3. Risultati: tipologie criminologiche e riflessi sull’imputabilità

Dall’analisi della casistica selezionata e dal confronto con la letteratura criminologica di riferimento sono emersi pattern fenomenologici e motivazionali specifici per ciascuna tipologia di reato intrafamiliare.

3.1. Parenticidio e accertamento dell’imputabilità

Il parenticidio (omicidio di entrambi i genitori) è emerso come un evento statisticamente raro, rappresentando circa il 4% degli omicidi nell’ultimo ventennio, perpetrato principalmente da maschi in giovane età adulta (25-35 anni). I profili degli autori si distribuiscono in tre macro-aree descrittive[7]:

Area della Normalità (o motivazioni razionali). Comprende i “vendicatori” (reazione a gravi e croniche vessazioni del padre-padrone) e i soggetti “litigiosi” (delitto al culmine di feroci dissidi in contesti multiproblematici, spesso esacerbati da abuso di sostanze).

Area dei disturbi psicotici e delle gravi patologie psichiatriche. Autori affetti da gravi patologie psichiatriche (spettro schizofrenico o psicosi acute) in cui l’atto è la diretta conseguenza di deliri o allucinazioni.

Area dei disturbi di personalità senza sintomatologia psicotica. Soggetti privi di disturbi dello spettro psicotico, ma caratterizzati da un funzionamento patologico della personalità, frequentemente riconducibile a tratti o disturbi di personalità di tipo narcisistico o borderline, secondo i criteri nosografici del DSM-5-TR. Tale approccio si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità, che richiede un accertamento rigoroso del nesso eziologico tra disturbo di personalità e fatto concreto, escludendo automatismi tra diagnosi e vizio di mente. In tale ambito rientrano i cosiddetti “figli mentitori” e gli “ereditieri/libertari”, guidati da finalità utilitaristiche o dal desiderio patologico di recidere il controllo genitoriale[8].

3.2. Uxoricidio, dinamiche di coppia e responsabilità penale

Rappresenta la quota maggioritaria dei delitti domestici; nel 90% dei casi vede l’uomo come autore e la partner come vittima, configurando spesso dinamiche di omicidio-suicidio. I profili motivazionali riscontrati si articolano in quattro categorie basate sui modelli clinici di Merzagora Betsos[9]:

Autori affetti da gravi patologie mentali. Condotta interamente sollecitata da una patologia psichiatrica maggiore per la quale è indispensabile il trattamento terapeutico.

Raptus. Episodio impulsivo acuto caratterizzato da marcata disregolazione emotiva.[10]

Paura dell’Abbandono. Uomini con dipendenza affettiva patologica e simbiotica; l’aggressività vira da auto-diretta a etero-diretta quando si profila la fine della relazione.

Cronache di Morti Annunziate. Delitti culmine di una lunga storia di violenze, maltrattamenti, stalking e isolamento coercitivo radicati in asimmetrie relazionali di genere[11].

3.3 Figlicidio e rilevanza forense del quadro psicopatologico

Il delitto evoca il massimo rigetto sociale poiché contrasta con l’istinto biologico di protezione della prole. I dati evidenziano dinamiche differenziate per genere: le madri colpiscono prevalentemente figli in tenera età (il figlicidio rappresenta il 50-70% degli omicidi commessi da donne), mentre i padri colpiscono la prole più adulta. I nuclei motivazionali identificati includono:

Battered Child Syndrome (Maltrattamento fatale). Decesso causato da ripetute violenze, condotte abusive o grave negligenza (dolosa o preterintenzionale).[12]

Mercy Killing (Omicidio per pietà). Omicidio di figli affetti da gravissime patologie invalidanti, mosso da distorta finalità compassionevole

Gravi Malattie Mentali dell’Autore. Stati di scompenso psicotico, depressione maggiore o quadri severi di psicosi/depressione post-partum.

Ritualità o Fedi Irrazionali. Omicidi perpetrati in obbedienza a deliri mistici, fedi catastrofali o pratiche occulte.

Sindrome di Medea (Spostamento dell’aggressività). Omicidio del figlio come vendetta trasversale per arrecare il massimo danno psichico al partner dopo un abbandono o tradimento.

3.4. Matricidio, patologia mentale e giudizio penalistico

Il matricidio (l’omicidio della propria madre da parte di un figlio, prevalentemente maschio) rappresenta un evento drammatico che la letteratura clinica associa a specifiche costellazioni psicopatologiche. Sebbene si sia storicamente evidenziata l’eterogeneità del fenomeno e la necessità di analizzare il significato psicologico dell’atto in rapporto al livello di funzionamento psichico dell’autore[13], l’analisi del Caso R.L. e il confronto con i modelli criminologici attuali permettono di tracciare tre macro-nuclei fenomenologici e motivazionali:

Area dei disturbi dello spettro psicotico (Deliri di persecuzione ed avvelenamento). Comprende gli autori (spesso affetti da schizofrenia o psicosi croniche) in cui l’atto è la diretta conseguenza di una sintomatologia delirante strutturata. In questi contesti, la figura materna viene percepita dal reo come un agente persecutore, una minaccia per la propria incolumità o una figura ostile che tenta di controllarlo o avvelenarlo. L’aggressività esplode come risposta disfunzionale a un pericolo percepito come imminente e reale, azzerando la capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

Area della simbiosi patologica e del fallimento della separazione-individuazione. Caratterizzata da relazioni madre-figlio marcatamente disfunzionali, improntate a una dipendenza affettiva ed esistenziale estrema, isolamento sociale e dinamiche di controllo opprimenti. L’omicidio, in questo nucleo, matura frequentemente quando un evento esterno o un tentativo di autonomia del figlio minaccia di rompere l’equilibrio simbiotico. L’atto delittuoso rappresenta il tentativo disperato e patologico di recidere un legame vissuto al contempo come vitale e intollerabilmente soffocante.

Area dei disturbi di personalità e delle condotte utilitaristiche. Include soggetti privi di deliri franchi, ma caratterizzati da gravi tratti di personalità (narcisistici, borderline o antisociali) associati a marcata disregolazione emotiva o a un totale deficit di empatia. Il delitto si consuma spesso al culmine di accesi dissidi domestici legati a richieste economiche, abuso di sostanze o rifiuti da parte della madre di assecondare le pretese del figlio. In questi casi, l’accertamento del nesso eziologico richiede un rigore peritale estremo per distinguere la reazione impulsiva e la motivazione utilitaristica dal reale vizio di mente[14].

4. Discussione: imputabilità, nesso eziologico e pericolosità sociale

La prospettiva adottata è quella della psicologia forense e della criminologia clinica, con l’obiettivo di tradurre i costrutti psicopatologici in parametri giuridicamente rilevanti ai fini degli artt. 85, 88, 89 c.p. e delle misure di sicurezza.

I dati emersi dalla casistica mettono in luce la straordinaria complessità del delitto intrafamiliare, il quale non può in alcun modo essere ridotto a una singola e semplicistica chiave di lettura. La famiglia si conferma un nucleo relazionale a doppio taglio: se da un lato costituisce la base dello sviluppo dell’individuo, dall’altro può trasformarsi in un incubatore di dinamiche distruttive qualora i fattori protettivi esterni vengano meno[15].

Dal punto di vista psicopatologico-forense, la discussione si sposta sulla sostenibilità del giudizio di imputabilità alla luce delle coordinate stabilite dalle Sezioni Unite. Se nei casi legati alla “Area della Follia” (psicosi, schizofrenia, deliri mistici) il vizio totale o parziale di mente è clinicamente evidente. La principale criticità valutativa per il perito riguarda i soggetti affetti da disturbi della personalità in assenza di sintomatologia psicotica maggiore, nei quali occorre accertare se il funzionamento patologico della personalità abbia inciso concretamente sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

L’analisi dei casi evidenzia che la presenza di un disturbo borderline o narcisistico non è una condizione sufficientemente automatica per escludere la capacità di intendere e di volere; è necessario che la perizia dimostri l’intensità dirompente del disturbo e, soprattutto, il nesso causale diretto che ha legato la struttura di personalità disfunzionale all’atto delittuoso specifico[16].

L’utilizzo delle moderne tecniche neurodiagnostiche e l’approccio integrato clinico-giuridico si pongono quindi come elementi di oggettivazione scientifica fondamentali per contrastare la deriva della spettacolarizzazione mediatica (Effetto Frame), restituendo il processo penale a un alveo di rigorosa valutazione clinica e normativa.

Nel procedimento penale, l’indagine psicopatologico-forense assume rilievo non quale elemento autonomamente decisorio, ma quale contributo tecnico-scientifico inserito nel sistema della prova. La perizia costituisce uno strumento conoscitivo destinato ad assistere il giudice nell’accertamento di fatti che richiedono competenze specialistiche, senza determinare una sostituzione della valutazione giudiziale con quella dell’esperto[17].

Nei procedimenti relativi agli omicidi intrafamiliari, tale principio assume particolare rilevanza poiché i quesiti formulati dall’autorità giudiziaria richiedono una valutazione integrata tra dato clinico e categoria giuridica. Il perito criminologo è pertanto chiamato a fornire elementi scientifici utili alla risposta a specifici quesiti giudiziari, tra cui: la capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto, ai sensi degli artt. 85, 88 e 89 c.p; l’eventuale presenza di infermità o disturbi psicopatologici con rilevanza causale rispetto alla condotta criminosa; la sussistenza di condizioni indicative di pericolosità sociale ai fini delle misure di sicurezza; nei casi previsti, la capacità processuale e la capacità di partecipare coscientemente al procedimento; la valutazione delle capacità cognitive, mnestiche e volitive eventualmente rilevanti nell’ambito dell’assunzione della testimonianza[18].

Secondo tale impostazione, il sapere specialistico non sostituisce il giudizio penale, ma concorre alla formazione del convincimento giudiziale attraverso una valutazione critica della metodologia utilizzata, della coerenza scientifica dell’elaborato peritale e del rapporto eziologico tra condizione psicopatologica e comportamento criminoso.

Questa prospettiva risulta particolarmente significativa negli omicidi intrafamiliari, nei quali il magistrato è chiamato a distinguere tra semplice conflittualità relazionale, tratti patologici della personalità, disturbo mentale maggiore e reale compromissione delle capacità previste dall’ordinamento penale.

L’accertamento dell’imputabilità nei delitti intrafamiliari rappresenta un paradigma emblematico del rapporto tra sapere scientifico e decisione giudiziaria. La valutazione neuropsichiatrico-forense non costituisce infatti una forma di delega della funzione giudicante all’esperto, ma uno strumento conoscitivo attraverso il quale il giudice acquisisce elementi tecnici necessari alla ricostruzione del funzionamento psichico dell’imputato.

In questa prospettiva assume particolare rilievo il rapporto tra perizia e libero convincimento giudiziale, tema approfondito nell’ambito della riflessione processuale penalistica. Il sapere specialistico deve essere sottoposto a valutazione critica da parte dell’autorità giudiziaria, attraverso l’esame della metodologia adottata, della solidità scientifica delle conclusioni e della loro coerenza rispetto al caso concreto.

Pertanto, nei procedimenti riguardanti gli omicidi intrafamiliari, il quesito peritale rappresenta il punto di raccordo tra la dimensione clinica e quella normativa: il perito descrive e interpreta il funzionamento psicopatologico del soggetto, mentre il giudice valuta la rilevanza giuridica di tali elementi ai fini dell’imputabilità.

La corretta formulazione del quesito giudiziario costituisce un momento essenziale dell’indagine peritale. Come evidenziato dalla prospettiva processuale penalistica, il quesito deve delimitare l’oggetto dell’accertamento tecnico evitando sia un’eccessiva genericità sia una indebita attribuzione al perito di valutazioni riservate al giudice.

Nel campo degli omicidi intrafamiliari, i quesiti formulati dall’autorità giudiziaria possono riguardare: la presenza di eventuali infermità o disturbi psichici rilevanti ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p.; l’incidenza del disturbo sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto; il rapporto eziologico tra alterazione psicopatologica e condotta omicidiaria; la presenza di condizioni indicative di pericolosità sociale ai fini delle misure di sicurezza; la capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al procedimento penale.

La distinzione tra valutazione clinica e valutazione giuridica rappresenta quindi un principio metodologico fondamentale: il perito fornisce conoscenze scientifiche, mentre il giudice conserva la responsabilità della decisione sulla responsabilità penale.

Nei reati intrafamiliari, inoltre, il processo penale assume una funzione non esclusivamente repressiva, ma anche di tutela della vittima vulnerabile. La complessità delle relazioni familiari richiede infatti una valutazione che consideri non solo il funzionamento psicologico dell’autore, ma anche la posizione della vittima all’interno del sistema relazionale patologico.

La prospettiva processuale penalistica evidenzia come l’accertamento giudiziario debba garantire equilibrio tra esigenze conoscitive, tutela dei diritti delle parti e corretto utilizzo degli strumenti probatori.

5. Conclusioni: funzione della perizia e decisione giudiziaria

L’analisi della casistica peritale relativa agli omicidi intrafamiliari conferma che tali delitti non sono riconducibili a un’unica matrice esplicativa, ma costituiscono l’esito di un intreccio complesso tra vulnerabilità psicopatologiche individuali, dinamiche relazionali disfunzionali e fattori criminodinamici situazionali. Nei differenti scenari di parenticidio, uxoricidio, figlicidio e matricidio, la famiglia emerge come luogo privilegiato di manifestazione della violenza, in cui la prossimità affettiva e la dipendenza reciproca amplificano il potenziale distruttivo dei conflitti e delle fragilità di personalità, superando la tradizionale immagine del nucleo domestico quale esclusivo spazio di protezione.

Dal punto di vista penalistico, i casi esaminati ribadiscono la centralità del giudizio di imputabilità quale snodo decisivo del procedimento, imponendo una rigorosa verifica della sussistenza di un’infermità o di un disturbo psichico rilevante ai sensi degli artt. 85, 88 e 89 c.p., secondo i criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare, nei quadri in cui sono presenti disturbi di personalità in assenza di franca psicosi, il perito è chiamato a dimostrare se e in che misura il funzionamento patologico abbia inciso concretamente sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto, evitando indebiti automatismi tra diagnosi psichiatrica e vizio di mente.

La perizia criminologica si configura, in questo contesto, come strumento conoscitivo indispensabile ma non sostitutivo della funzione decisoria del giudice. L’indagine psicopatologico-forense deve essere condotta secondo criteri metodologici trasparenti e verificabili, facendo esplicito riferimento alle evidenze cliniche, alle classificazioni nosografiche e al nesso eziologico tra condizione psichica e condotta criminosa. L’autorità giudiziaria, dal canto suo, è tenuta a sottoporre il sapere specialistico a un vaglio critico, verificando la coerenza logico-argomentativa delle conclusioni peritali, la solidità del supporto scientifico e la loro effettiva pertinenza rispetto al thema decidendum.

Nei reati intrafamiliari, la corretta formulazione del quesito peritale assume una valenza decisiva quale punto di raccordo tra sapere clinico e sapere giuridico. Quesiti eccessivamente generici o, all’opposto, formulati in termini immediatamente valutativo-giuridici rischiano di alterare l’equilibrio tra ruolo dell’esperto e funzione del giudice, attribuendo surrettiziamente al perito una competenza decisoria che l’ordinamento riserva all’organo giudicante. È pertanto necessario che i quesiti delimitino con precisione l’oggetto dell’accertamento tecnico (capacità di intendere e di volere, nesso causale psichico-condotta, pericolosità sociale, capacità processuale), lasciando alla magistratura la qualificazione giuridica finale e la sintesi valutativa in termini di responsabilità penale e di applicazione di pene o misure di sicurezza.

Un ulteriore profilo emerso riguarda la funzione di tutela sostanziale della vittima vulnerabile, che il processo penale è chiamato a svolgere nei delitti intrafamiliari. La lettura criminologica dei rapporti di potere, della dipendenza affettiva, delle dinamiche di controllo e delle situazioni di vittimizzazione reiterata impone una valutazione forense che non si limiti alla sola figura dell’autore, ma ricostruisca il sistema relazionale patologico in cui il reato matura. In questa prospettiva, la dimensione protettiva dell’intervento giudiziario si intreccia con le esigenze di accertamento della verità, imponendo un utilizzo particolarmente accurato degli strumenti tecnico-scientifici.

In conclusione, l’imputabilità nei delitti intrafamiliari rappresenta un terreno paradigmatico del dialogo – talora conflittuale, ma imprescindibile – tra scienze psichiche e giurisdizione penale. Solo un approccio integrato, fondato sulla collaborazione critica tra magistratura e periti, su quesiti correttamente formulati e su metodologie valutative scientificamente fondate, consente di evitare sia la medicalizzazione impropria del conflitto familiare sia la negazione del rilievo dei disturbi mentali effettivamente incidenti sulla capacità di autodeterminazione. In tale equilibrio si colloca la possibilità di una risposta giudiziaria rispettosa dei principi di colpevolezza, proporzionalità e tutela effettiva dei soggetti vulnerabili coinvolti nei reati di famiglia.


[1] Per un commento all’art. 29 Cost., D. Barbero, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, sesta edizione, 1962, p. 563 ss.; C. Grassetti, voce Famiglia (diritto privato), in Noviss. Dig. It., VII, 1961, p. 48 ss.; C. Grassetti, I princìpi costituzionali relativi al diritto di famiglia, in Aa.Vv., Commentario sistematico alla Costituzione Italiana a cura di P. Calamandrei-A. Levi, I, Firenze, 1950, p. 289 ss.; C. Esposito, La Costituzione Italiana, Padova, 1954, p. 138; C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, VI, Padova, 1962, p. 894 ss.; T. Mancini, Uguaglianza tra coniugi e società naturale nell’art. 29 della Costituzione, in Riv. dir. civ., 1963, 1, p. 220 ss.

[2] Sull’effetto Frame, M. Cassotti, M. Habib, N. Poirel, A. Aïte, O. Houdé, S. Moutier, Positive emotional context eliminates the framing effect in decision-making, in Emotion, 2012, p. 926 ss.; E. Cheung, J.A. Mikels, I’m feeling lucky: the relationship between affect and risk-seeking in the framing effect, in Emotion, 2011, p. 852 ss.; C. Gonzalez, J. Dana, H. Koshino, M. Just, The framing effect and risky decisions: Examining cognitive functions with fMRI, in Journal of Economic Psychology, 26, 2005, p. 1 ss.; S. Mishra, M. Gregson, M.L. Lalumière, Framing effects and risk-sensitive decision making, in British Journal of Psychology, 103, 2012, p. 83 ss.; A. Tversky, D. Kahneman, The Framing of Decisions and the Psychology of Choice, in Science, 211, 1981, p. 453.

[3] Cfr., Cass., SS.UU., 25 gennaio 2005, n. 9163, in CED rv. 230317, secondo cui « Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i “disturbi della personalità”, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di “infermità”, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di “infermità”. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente escluso il vizio parziale di mente sul rilievo che il disturbo paranoideo, dal quale, secondo le indicazioni della perizia psichiatrica, risultava affetto l’autore dell’omicidio, non rientrava tra le alterazioni patologiche clinicamente accertabili, corrispondenti al quadro di una determinata malattia psichica, per cui, in quanto semplice “disturbo della personalità”, non integrava quella nozione di “infermità” presa in considerazione dal codice penale)». Per un commento, F. Apuleio, Brevi note a margine della sentenza S.U. n. 9163 del 25 gennaio 2005, in Rivista penale, 7-8, 2006, p. 827 ss.; M. Militello, Imputabilità, infermità di mente e disturbi della personalità in evoluzione giurisprudenziale, in Diritto e formazione, 12, 2005, p. 1601; M. Bertolino, L’infermità mentale al vaglio delle Sezioni Unite, in Dir. pen, e proc., 4, 2005, p. 853 ss.; M.T. Collica, Anche i “disturbi della personalità” sono infermità mentale, in Riv. it. Dir. e proc. pen., 1, 2005, p. 420 ss.

[4] U. Fornari, Trattato di psicopatologia e di psichiatria forensi, 9ª ed., Torino, 2024, p. 83 ss. (infermità di mente e imputabilità), p. 121 ss. (criteriologia e metodologia dell’accertamento peritale), p. 183 ss. (pericolosità sociale) e p. 399 ss. (funzionamento borderline e valutazione forense del disturbo grave di personalità).

[5] Cfr. U. Fornari, op. cit., pp. 76-80 (tipologia e fini dell’indagine peritale), p. 78 (disciplina normativa della perizia psichiatrica), pp. 101-103 (contenuti della perizia) e pp. 121-148 (metodologia peritale).

[6] Il riferimento è ancora una volta a Cass., SS.UU., 25 gennaio 2005, n. 9163, in CED rv. 230317.

[7] Cfr. P. De Pasquali, Figli che uccidono i genitori, Soveria Mannelli, 2002, passim, per la ricostruzione criminologica dei profili motivazionali e psicopatologici del parenticidio.

[8] V., U. Fornari, op. cit., pp. 399-424, in merito al funzionamento borderline e alla valutazione forense del disturbo grave di personalità.

[9] V., I. Merzagora Betsos, Uomini violenti. I profili criminologici dell’uxoricidio, in Rivista Italiana di Medicina Legale, 2004, 26(3), pp. 487-506; Id., Demoni del focolare. Mogli e madri assassine, Torino, 2003, passim.

[10] Cfr. U. Fornari, op. cit., pp. 443-455, in tema di monomania, raptus, discontrollo episodico e follia transitoria.

[11] Cfr. I. Merzagora Betsos, Demoni del focolare, cit., pp. 45-72; Id., Uomini violenti, cit., pp. 487-506.

[12]Il concetto clinico è stato introdotto da C. H. Kempe et al., The Battered-Child Syndrome, in JAMA, vol. 181, n. 1, 1962, pp. 17-24. Per l’inquadramento medico-legale italiano, cfr. M. Fallani, S. Pelotti, A. Cicognani, Medicina Legale, 8ª ed., Bologna, 2025, passim.

[13] V., sul punto, J. Campion, J.M. Cravens, A. Rotholc, H.C. Weinstein, F. Covan, M. Alpert, A Study of 15 Matricidal Men, «American Journal of Psychiatry», 3, 1985, pp. 312-315.

[14]Cfr. U. Fornari, op. cit., pp. 399-424, in ordine alla diagnosi differenziale tra reazione impulsivo-utilitaristica nei disturbi gravi di personalità e il reale vizio di mente di stampo psicotico.

[15] Cfr. F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, 13ª ed., Padova, 2023, pp. 225-232; G. Ponti, I. Merzagora Betsos, Compendio di criminologia, 6ª ed., Milano, 2018, passim.

[16] Cfr. M. Bertolino, Il reo infermo di mente. Un’introduzione critica allo studio dell’imputabilità penale, Milano, 2014, pp. 65-88; U. Fornari, op. cit., pp. 83-119 e pp. 399-424.

[17] Sul punto, ex multis, P. Tonini, C. Conti, Manuale di procedura penale, Milano, 2026, p. 375 ss.V., inoltre, L. Kalb, L’intervento dell’esperto nel procedimento penale: dalle indagini preliminari alla fase esecutiva, in Aa.Vv, La medicina nei tribunali a cura di L. Chieffi, Bari, 2016, p. 275 ss.

[18]Cfr., U. Fornari, op. cit., p. 245 ss. (incapacità dell’indagato e dell’imputato per infermità di mente e valutazione della capacità di partecipare coscientemente al processo) e p.  375 ss. (accertamenti peritali sul testimone e psicopatologia della memoria).

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