Cass., sez. un., 26 settembre 2019 (dep. 17 luglio 2020), n. 21368 e n. 21369, Carcano, Presidente, Tardio, Relatore, Cardia, p.m. (conc. parz. diff.)
Sono state recentemente pubblicate le motivazioni di due sentenze delle Sezioni unite in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento.
In un caso, è stato affermato il principio secondo il quale a seguito della introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2- bis, c.p.p., è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti.
Nell’altro caso, è stato affermato il principio secondo il quale, a seguito della introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell’art. 606 c.p.p.»