Sono state depositate oggi, 2 marzo 2022, le tre sentenze (n. 49, 50 e 51) che hanno dichiarato l’inammissibilità dei referendum in materia di responsabilità civile dei magistrati, omicidio del consenziente e droghe leggere.
Riportiamo, di seguito, i comunicati stampa:
COMUNICATO STAMPA SENTENZA N. 49, del 2 marzo 2022:
La tecnica manipolativa del ritaglio, in sede di referendum, non è ammessa se con essa non ci si limita ad abrogare la normativa vigente ma si propone una disciplina giuridica sostanzialmente nuova, non voluta dal legislatore. Lo ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 49 depositata oggi (redattore Augusto Barbera) con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del referendum sulla responsabilità civile diretta dei magistrati, promosso da 9 Consigli regionali (Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte). I promotori proponevano l’abrogazione di diverse disposizioni della legge n. 117 del 1988 (cosiddetta legge Vassalli), come modificata dalla cosiddetta riforma Orlando, n. 18 del 2015, che disciplina il regime della responsabilità civile dei magistrati per danni arrecati dagli stessi nell’esercizio delle loro funzioni. Secondo le norme ora vigenti, l’azione risarcitoria è indirizzata nei confronti dello Stato e,solo all’esito di un’eventuale soccombenza, quest’ultimo può rivalersi sul magistrato. Il quesito referendario mirava, mediante la tecnica del ritaglio abrogativo, a ricavare dalla normativa di risulta un’autonoma azione risarcitoria nei confronti del magistrato, per consentire al soggetto danneggiato di chiamarlo direttamente in giudizio.
La Corte ha ritenuto inammissibile il quesito per il suo carattere manipolativo e creativo, non ammesso dalla costante giurisprudenza costituzionale: esso, infatti, attraverso l’abrogazione parziale della legislazione vigente, avrebbe introdotto una disciplina giuridica nuova, non voluta dal legislatore, e perciò frutto di una manipolazione non consentita. Il quesito è inoltre inammissibile per mancanza di chiarezza: la normativa di risulta, infatti, non avrebbe consentito di configurare un’autonoma azione risarcitoria, esperibile direttamente verso il magistrato, poiché ne sarebbero rimasti oscuri i termini e le condizioni di procedibilità. Oscuro è anche il rapporto tra la stessa azione diretta e quella verso lo Stato, che sarebbe rimasta in vigore anche dopo l’abrogazione proposta dalle Regioni promotrici. Pertanto, la normativa di risulta – per come formulato il quesito referendario – non sarebbe stata idonea a definire i tratti e le caratteristiche della nuova azione processuale, che il quesito intendeva introdurre.
COMUNICATO STAMPA SENTENZA N. 50 del 2 marzo 2022:
È inammissibile la richiesta di referendum sull’abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente) poiché, rendendo lecito l’omicidio di chiunque abbia prestato a tal fine un valido consenso, priva la vita della tutela minima richiesta dalla Costituzione.
È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 50 depositata oggi (redattore Franco Modugno) e anticipata con comunicato stampa del 15 febbraio 2022. Nella motivazione viene spiegato che il quesito referendario – mediante l’abrogazione di frammenti lessicali dell’articolo 579 Cp e la conseguente saldatura dei brani linguistici rimanenti – avrebbe reso penalmente lecita l’uccisione di una persona con il consenso della stessa al di fuori dei tre casi di “consenso invalido” previsti dal terzo comma dello stesso articolo 579: quando è prestato da minori di 18 anni; da persone inferme di mente o affette da deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di alcool o stupefacenti; oppure è estorto con violenza, minaccia o suggestione o carpito con inganno. Così facendo, sarebbe stata sancita, al contrario di quanto attualmente avviene, «la piena disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo». L’approvazione del referendum, infatti, avrebbe reso lecito l’omicidio di chi vi abbia validamente consentito, a prescindere dai motivi per i quali il consenso è prestato, dalle forme in cui è espresso, dalla qualità dell’autore del fatto e dai modi in cui la morte è provocata.
La liceità, insomma, sarebbe andata ben al di là dei casi nei quali la fine della vita è voluta dal consenziente prigioniero del suo corpo a causa di malattia irreversibile, di dolori e di condizioni psicofisiche non più tollerabili.
La Corte ha rilevato che l’incriminazione dell’omicidio del consenziente, al di là della logica “statalista” in cui è stata pensata, risponde, nel mutato quadro costituzionale, allo scopo di proteggere il diritto alla vita, soprattutto – ma non soltanto – delle persone più deboli e vulnerabili di fronte a scelte estreme, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate.
Quando viene in rilievo il bene “apicale” della vita umana, ha precisato la Corte, «la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima».
Una normativa come quella dell’articolo 579 Cp può essere pertanto modificata e sostituita dal legislatore, ma non puramente e semplicemente abrogata, senza che ne risulti compromesso il livello minimo di tutela della vita umana richiesto dalla Costituzione.
Questa tutela minima non sarebbe stata garantita dalla punibilità nei tre casi, prima indicati, di consenso invalido. Le situazioni di vulnerabilità e debolezza non si esauriscono nella minore età, infermità di mente e deficienza psichica, ma possono connettersi, oltre che alle condizioni di salute, a fattori di varia natura (affettivi, familiari, sociali o economici), e d’altra parte «l’esigenza di tutela della vita umana contro la collaborazione da parte di terzi a scelte autodistruttive […], che possono risultare, comunque sia, non adeguatamente ponderate, va oltre la stessa categoria dei soggetti vulnerabili».
COMUNICATO STAMPA SENTENZA N. 51 del 2 marzo 2022:
Il quesito referendario sull’“abrogazione di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” è inammissibile, secondo la costante giurisprudenza sull’articolo 75 della Costituzione, perché si pone in contrasto con le convenzioni internazionali e la disciplina europea in materia, difetta di chiarezza e coerenza intrinseca ed è, infine, inidoneo allo scopo.
È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 51 depositata oggi (redattore Giovanni Amoroso). Il Comitato promotore ha articolato il quesito referendario in tre parti, riguardanti la depenalizzazione della coltivazione della cannabis, l’eliminazione della sanzione della reclusione da due a sei anni per tutti i reati concernenti le droghe leggere e l’esclusione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in caso di uso personale di stupefacenti, sia di tipo pesante sia di tipo leggero. La Corte ha rilevato che l’eliminazione della parola “coltiva” dal primo comma dell’articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti – oggetto della prima parte del quesito referendario – farebbe venir meno la rilevanza penale anche della coltivazione delle piante da cui si estraggono le droghe pesanti (papavero sonnifero e foglie di coca), e ciò sebbene la richiesta referendaria, secondo le intenzioni dei promotori dichiarate in giudizio, mirasse a depenalizzare le sole condotte di coltivazione “domestica” e “rudimentale” delle piante di cannabis. La Corte ha ritenuto che la lettura riduttiva prospettata dai promotori non è in alcun modo ricavabile dal testo normativo. Attraverso il richiamo testuale alla Tabella I, la “coltivazione” di cui si parla al comma 1 dell’articolo 73 non può che riferirsi alle droghe pesanti, e non già solo alla cannabis che, invece, è compresa nella Tabella II, richiamata dall’articolo 73, comma 4, del medesimo Testo unico.
La richiesta referendaria – secondo il suo contenuto oggettivo, unico rilevante – avrebbe condotto quindi alla depenalizzazione della coltivazione di tutte le piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti, pesanti e leggere, con ciò ponendosi in contrasto con gli obblighi internazionali derivanti dalle Convenzioni di Vienna e di New York e con la Decisione Quadro 2004/757/GAI. Inoltre, la Corte ha osservato che il risultato perseguito dalla richiesta referendaria neppure sarebbe stato raggiunto, in quanto sarebbero rimaste nell’ordinamento altre norme, non toccate dalla richiesta referendaria, che sanzionano la coltivazione della pianta di cannabis nonché di ogni altra pianta da cui possono estrarsi sostanze stupefacenti (articoli 26 e 28 del Testo unico sugli stupefacenti). Ciò rendeva, in questa parte, il quesito “fuorviante” per l’elettore.
Con riferimento alla seconda parte del quesito, la Corte ha evidenziato un profilo di manifesta contraddittorietà, perché l’abrogazione della pena detentiva per le condotte aventi ad oggetto le sole droghe leggere avrebbe determinato una stridente antinomia con il trattamento sanzionatorio di analoghi fatti, ma di «lieve entità». Per questi ultimi, infatti, sarebbe rimasta comunque in vigore la pena
congiunta della reclusione e della multa; ciò avrebbe finito per porre l’elettore di fronte a una scelta illogica e contraddittoria.