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Elezione di domicilio per l’appello: la Cassazione ci ripensa

Pubblichiamo la notizia di decisione n. 2/24 con cui si rende nota la decisione della seconda sezione penale della Corte, in materia di inammissibilità ex art. 581, comma 1-ter c.p.p.

La questione esaminata è relativa alla dichiarazione o elezione di domicilio richiesta a pena di inammissibilità ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello all’imputato nel grado precedente non processato in absentia ed in particolare se debba essere rilasciata dopo l’emissione della sentenza impugnanda.

La decisione afferma che <<La dichiarazione o l’elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello va rilasciata, ai sensi dell’articolo 851, comma 1-quater, cod. proc. pen. dopo la pronuncia della sentenza impugnandola soltanto nel caso in cui, nel grado precedente, nei confronti dell’imputato si sia proceduto in absentia. >>

La nota aggiunge che <<la contraria interpretazione sfavorevole ostacolerebbe indebitamente l’accesso ad un giudizio di impugnazione, in violazione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti>>

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