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I nuovi confini della prova nuova nella revocazione della confisca di prevenzione

Cass. pen., Sezioni Unite n. 43668/2022

Cass. pen., Sezioni unite, ud. 26 maggio 2022 (dep. 17 novembre 2022), Sentenza n. 43668, Presidente Cassano – Relatore De Amicis

Sommario: 1. I termini della questione rimessa alle Sezioni unite. – 2. La natura della revocazione delle misure di prevenzione patrimoniale. – 3. I confini della prova nuova nel drafting giurisprudenziale. – 4. Una timida apertura…

ABSTRACT

La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, mediante un rigoroso formalismo, delimita restrittivamente la portata della prova nuova per la revocazione della confisca.

The Court of Cassation, with the sentence with the sentence under review, by means of a rigorous formalism, restrictively limits the scope of the new evidence for revocation of the confiscation.

1. I termini della questione rimessa alle Sezioni unite

La natura del neo[[1]] istituto della revocazione della confisca di prevenzione risulta alla base delle conclusioni alle quali sono pervenute le Sezioni unite, chiamate a circoscrivere il concetto di prova nuova di cui alla lett. a) dell’art. 28 d.lgs. 6.9.2011, n. 159. Natura resa ancora più ambigua dal discutibile tenore della norma anzidetta, la quale, a dispetto della terminologia utilizzata («forme»), effettua un ampio richiamo ai «casi» di revisione della decisione di condanna prevista dal codice di rito criminale[[2]].

Le Sezioni unite nella pronuncia annotata[[3]] hanno specificato che l’introduzione di uno strumento di impugnazione con funzione compensatoria e preventiva[[4]], qual è la revocazione, è suscettibile di essere accomunata con maggior ortodossia sistematica alla revocazione prevista nel processo civile all’art. 395, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c. piuttosto che al rimedio attivabile nel processo penale, costituito dalla revisione della condanna in vista del proscioglimento.

Ed è proprio sulla riconducibilità all’uno o all’altro di questi due istituti che oscillavano gli orientamenti che si dividevano il campo prima dell’intervento delle Sezioni unite le quali, innanzi tutto, hanno definito la natura della revocazione di cui all’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, per poi dirimere la questione interpretativa circa l’ampiezza dei nova richiesti per attingere alla revocazione della confisca di prevenzione.

2. La natura della revocazione delle misure di prevenzione patrimoniale

Seppur non possa dubitarsi che la revocazione della confisca assolva al compito di rimediare, in via straordinaria, ad una sostanziale ingiustizia della decisione secondo le modalità e le forme previste dalla legge, occorre, però, delimitare l’ambito di intervento di questo istituto secondo le finalità attribuitegli dal legislatore il quale, nel segno della ragionevolezza, può modulare le garanzie. Coerentemente con questa discrezionalità, emerge ictu oculi come, diversamente dalla revisione esperibile in ogni tempo, la revocazione sia soggetta a tassativi limiti temporali nella prospettazione dell’elemento idoneo a rimuovere il precedente giudicato. E questo costituisce già uno dei primi aspetti che nella decisione annotata segna il discrimine con la revisione.

La giurisprudenza, alla quale aderiscono anche le Sezioni unite “Lo Duca”, ritiene che l’utilizzo da parte del legislatore nell’attuale corpus normativo delineato dal d.lgs. n. 159 del 2011 del nomen iuris «revocazione» assuma un alto valore sintomatico rispetto alla precedente nomenclatura di «revoca» ex art. 7, comma 2, l. 27.12.1956, n. 1423. L’utilizzo di questo termine portò, secondo un percorso argomentativo allora ineccepibile, le Sezioni unite “Auddino”[[5]] ad assimilare l’istituto della revoca delle misure di prevenzione personali alla revisione prevista nel processo penale, poi reso applicabile, per via interpretativa e sempre in funzione di revisione, anche a quelle patrimoniali onde riparare la lesione del diritto di proprietà quale bene costituzionalmente protetto.

Il conio di un istituto appositamente destinato alla confisca, mediante la revocazione di cui all’art. 28, va inteso, però, come una mutatio libelli che staglia un istituto nuovo, con tratti comuni alla revocazione prevista all’art. 395 c.p.c. nel processo civile[[6]]. Un riferimento, non solo nominalistico, ma anche – a parte le ontologiche differenze tra azione civile e procedimento di prevenzione – sostanziale in quanto l’art. 395 consente di esperire proficuamente la revocazione quando «dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore». Locuzione che rende evidente la volontà di sindacare e scoraggiare comportamenti negligenti o tattici dell’interessato e si riflette in quella dell’art. 28, comma 1, lett. a), ove si prevede la revocazione «in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento».

D’altro canto, la conclusione alla quale erano pervenute le Sezioni unite “Auddino” – ovvero quella di consentire la revoca ex tunc della misura di prevenzione patrimoniale, in ragione di un’invalidità genetica del provvedimento e allo scopo di porre rimedio ad un errore giudiziario – trovava la sua giustificazione nell’assenza nel panorama della legislazione sulle misure di prevenzione di un rimedio pari a quello previsto per le patrimoniali[[7]]. Venuto meno questo vulnus alla completezza del sistema, l’obiter dictum delle Sezioni unite “Auddino” è costretto a recedere rispetto ad un istituto, quello della revocazione, che, nell’individuare un punto di equilibrio tra la tendenza autoconservativa del giudicato di prevenzione e la necessità di verificare l’errore giudiziario, ridetermina i parametri per accedere al rimedio straordinario in discorso. Ciò per la necessità di evitare di dar luogo ad un provvedimento “instabile” sul piano del giudicato, suscettibile di manipolazione mediante intestazioni fittizie, tali quindi da “paralizzare” le iniziative di investimento per finalità pubbliche e sociali da parte degli enti territoriali sulla res oggetto di ablazione.

Se questa risulta essere la ratio giustificatrice dell’indirizzo più restrittivo che, come si vedrà affrontando il tema della prova nuova, rappresenta la premessa sistematica che ha portato alla risoluzione della questione interpretativa della quale erano state investite le Sezioni unite, l’indirizzo contrapposto riteneva che, al di là del diverso nomen iuris, la revocazione disciplinata dall’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 ricalchi il modello della revisione prevista in sede penale con la conseguenza di offrire piena espansione al concetto di prova nuova[[8]] in linea con l’interpretazione offerta dalle Sezioni unite “Pisano” per le quali, ai fini dell’omessa conoscenza dei nova,non rileva il comportamento processuale negligente o doloso del condannato[[9]]. In effetti, questa differente opzione ermeneutica trova scaturigine nell’utilizzo da parte del legislatore di un lessico improprio che richiamando le forme dell’art. 630 c.p.p., pare mutuare la disciplina della revisione anche sul piano dei casi e, inevitabilmente, dell’interpretazione che ne è stata offerta in giurisprudenza, espandendo perciò gli ambiti della prova nuova a tutti quegli apporti gnoseologici che non siano stati oggetto di valutazione del giudice, ad esclusione di quelli ritenuti non ammissibili.

Sotto questo profilo non possono ignorarsi importanti contributi dottrinali[[10]] i quali, rifuggendo una possibile erronea formulazione da parte del legislatore, suffragano un’interpretazione coerente con l’art. 12 preleggi per il quale «nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». Ne consegue che, a dispetto di aspetti nomenclatori che rischiano di invischiare in pastoie formali l’ortodossa definizione della regiudicanda, ogni qualvolta emerga un quid novi idoneo a rimuovere la decisione ingiusta, questo deve essere valutato indipendentemente da profili di responsabilità delle parti per non averlo introdotto precedentemente[[11]]. D’altro canto, non può trascurarsi come proprio la revocazione assolve a quella funzione di in integrum restitutio dalla quale nel tempo hanno tratto fondamento gli istituti della revisione, dell’annullamento e della revoca, oltre alla revocazione stessa[[12]].

3. I confini della prova nuova nel drafting giurisprudenziale

Così delineata la natura della revocazione, concentriamoci sulla quaestio iuris al vaglio delle Sezioni unite, ovvero «se, ai fini della revocazione della confisca ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, l’art. 28, nella nozione di “prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento” debbano includersi, o meno, anche le prove preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene deducibili in tale sede, non siano però state dedotte, e perciò valutate, in conformità alla nozione di prova nuova come elaborata ai fini della revisione nel procedimento penale».

Snodo fondamentale del quesito risulta, pertanto, circoscrivere l’ambito della nuova prova decisiva per travolgere il giudicato in ordine alla confisca di prevenzione ed in particolare se debbano ricomprendersi anche quelle prove deducibili, ma non dedotte. In altri termini, posta la diversa natura della revocazione e della revisione, cosa debba intendersi per prova nuova sopravvenuta in vista degli obiettivi risultanti dal concetto di revocazione[[13]].

Il percorso argomentativo delle Sezioni unite, muovendo dalla natura della revocazione – ritenuta, come visto, differente rispetto a quella della revisione –, si concentra sull’orientamento che riteneva di poter applicare per via analogica l’istituto della revisione alle misure di prevenzione personali in quelle occasioni in cui il rimedio straordinario puntava a dimostrare l’insussistenza originaria delle condizioni legittimanti l’adozione del provvedimento applicativo[[14]]. Ciò consentiva una piena espansione del concetto di prova nuova onde rimediare ad un errore giudiziario e scongiurare la sua protrazione. Sul piano dimostrativo il concetto di novità rispondeva all’omessa valutazione di determinati elementi gnoseologici, indipendentemente dal fatto che questi fossero preesistenti rispetto alla formazione del giudicato.

Su questa linea esegetica, come osservato, si sono adagiate le Sezioni unite “Auddino”[[15]], estendendo alle misure di prevenzione patrimoniali i risultati raggiunti dalla sentenza a Sezioni unite “Pisco” nella prospettiva di colmare la lacuna normativa del sistema in riferimento alla confisca.

In chiave di sintesi estrema, dopo il duplice intervento della “Pisco” e della “Auddino” il quadro venutosi a delineare constava della medesimezza di strumenti volti a rimuovere un giudicato fondato su un errore giudiziario in ordine alla originaria insussistenza dei presupposti legittimanti l’adozione di una misura di prevenzione, personale o patrimoniale, e, a tal fine, l’istante poteva avvalersi di prove non precedentemente valutate nel procedimento applicativo e nei relativi giudizi di controllo (di appello e di legittimità), senza che alcun rilievo assumesse la preesistenza rispetto al giudicato formatosi.

Questa interpretazione risultava avallata dalla letteratura che ammoniva dal non farsi ingannare dall’utilizzo del termine utilizzato dal legislatore, ovvero revocazione, in quanto a parte il nomen iuris, non sussistono elementi per poter assimilare l’istituto delineato dall’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 all’analogo processualcivilistico. Indice sintomatico della medesimezza di finalità tra la revocazione di cui all’art. 28 e la revisione penale è costituito dall’esplicito richiamo alle forme di quest’ultima[[16]].

Specificamente, il termine revocazione non deve impegnare più di tanto l’interprete in quanto nel diritto moderno rappresenta un istituto di carattere generale finalizzato a rimuovere un giudicato ingiusto[[17]] a fronte del sopravvenire di un elemento di novità[[18]]. Soprattutto di recente, questa interpretazione ha assunto maggiore forza espansiva in ragione del declino del mito del giudicato[[19]], come, ad esempio, emerge dagli snodi motivazionali del Giudice delle leggi[[20]].

Si tratta di aspetti che testimoniano un’assimilazione della revocazione alla revisione, come dimostrato dal successivo richiamo alle forme per questa previste che non può che richiamare anche i casi, visto l’esplicito riferimento all’art. 630 c.p.p. che li disciplina. D’altro canto, ipotizzare il sistema della prevenzione come avulso rispetto a quello strictu sensu penale, significherebbe delegittimare l’impostazione curiale che, pur prendendo atto della diversa finalità dei due sistemi, allo stesso modo non consente interpretazioni asimmetriche in riferimento ai materialia iudicii che possono legittimamente trasmigrare dalla sede penale a quella di prevenzione[[21]]. Se, quindi, la finalità della revocazione è quella di aspirare alla giustizia della decisione, il richiamo alle forme dell’art. 630 c.p.p. non può che deporre per la totale operatività dell’interpretazione offerta in merito alla revisione del giudicato di condanna e, conseguentemente, anche al concetto di prova nuova elaborato che non soffre alcun limite se non quello della precedente valutazione. Chiarissima, in tal senso, una recente sentenza della Cassazione secondo cui è «nella conformazione giurisprudenziale dell’istituto “madre” della revisione delle sentenze – in ambito penale – che l’interprete è tenuto a rintracciare le linee ermeneutiche regolatrici dell’applicazione tanto della previsione di legge di cui alla legge n. 1423 del 1956, art. 7 che di quella del d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28, lì dove la disposizione legislativa si presti ad una “estrazione di significato” non del tutto univoca, come è sul terreno della richiesta di “novità” della prova posta a base della domanda di rivalutazione del giudicato ex art. 630, comma 1, lett. c), e d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28, comma 1, lett. a)»[[22]].

Il differente indirizzo ermeneutico per il quale hanno optato le Sezioni unite con la sentenza annotata, invece, offre una portata meno ampia della prova nuova.

La ratio alla base dell’indirizzo restrittivo è legata al fatto di dover reprimere condotte tali da influire sulla finalità della confisca che è costituita dalla volontà di tutelare un provvedimento che, incidendo sul diritto di proprietà, è proiettato verso finalità pubbliche[[23]]. È necessario, pertanto, evitare che, mediante successive investigazioni difensive, il soggetto sul quale grava l’ablazione possa integrare un quadro probatorio a discarico originariamente insufficiente, ripristinando il rapporto di proprietà con la res confiscata.

Secondo la Cassazione, pertanto, prova nuova ai fini della revocazione può essere soltanto quella «nuova e sconosciuta»[[24]], sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione con esclusione di quelle che potevano essere dedotte, ma che non lo siano state indipendentemente dal motivo. D’altro canto, secondo questo filone giurisprudenziale mediante l’inciso «in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento», il legislatore ha effettuato un pertinente riferimento all’istituto processualcivilistico della revocazione, restringendo l’ampia nozione di prova nuova come intesa in sede penale soprattutto dopo l’obiter dictum delle Sezioni unite “Pisano”[[25]].

Nell’ambito di questa opzione ermeneutica, le Sezioni unite sottolineano come il concetto di novità possa essere inquadrato in un’accezione strettamente sostanziale e, quindi, circoscriverlo a quella prova scoperta successivamente, ovvero un’accezione anche conoscitiva, estendendo il concetto di novità anche a quegli elementi preesistenti rispetto alla statuizione definitiva, scoperti solo successivamente dall’interessato[[26]].

La teoria in forza della quale dovrebbe darsi ampia espansione al concetto di novità, confortata dall’autorevole decisione a Sezioni unite “Auddino”[[27]], trascura che se quella decisione operò in via analogica con l’istituto della revoca delle misure di prevenzione personali, difettando una norma specifica, il successivo intervento del legislatore con il conio della revocazione di cui all’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, ha effettuato una chiara demarcazione già solo a livello terminologico con l’utilizzo di «revocazione» in luogo di «revoca». Ciò si riflette nella configurazione di una diversa figura di rimedio tale da scoraggiare comportamenti negligenti o tattici dell’interessato[[28]], tanto che il richiamo, seppur impreciso, agli artt. 630 c.p.p. ss. deve ritenersi da riferire al modello e non ai casi, come emerge dal fatto che l’inciso «sopravvenute alla conclusione del procedimento» sia separato da una virgola rispetto alle «prove nuove decisive», il che – per le Sezioni unite in commento – pone un netto distinguo rispetto a quanto previsto dalla lett. c) dell’art. 630 che specifica: «sono sopravvenute o si scoprono nuove prove». «La diversità delle relative formule lessicali, pur sottile nella individuazione delle rispettive aree semantiche, non può di per sé indurre ad escludere dalla nozione di prova nuova rilevante ai fini della revocazione l’ipotesi della sopravvenuta conoscenza di prove preesistenti, essendo il carattere di novità della prova ontologicamente rinvenibile anche nel caso della successiva “scoperta” di prove preesistenti»[[29]].

Per le Sezioni unite militerebbe a favore di un’interpretazione restrittiva del concetto di novità anche la successiva casistica prevista dall’art. 28 che richiama il fattore temporale della conoscenza. Distinzione improntata a ragionevolezza in funzione della natura patrimoniale dell’interesse da tutelare[[30]].

Da ultimo, dopo aver richiamato l’eterogeneità strutturale e finalistica del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, le Sezioni unite spiegano che la stessa revisione si proponga una finalità differente posto che la prova nuova deve «condurre all’accertamento, in termini di ragionevole sicurezza, di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio»[[31]], mentre nella revocazione «la valutazione relativa alla decisività della nuova prova si assesta su una soglia più avanzata, poiché la stessa può essere apprezzata, attesa la connotazione finalistica che deve orientarne la richiesta per effetto della previsione di cui all’art. 28, comma 2, d.lgs. cit., solo nella prospettiva della sua stretta correlazione all’accertamento di un vizio genetico del provvedimento definitivo, ossia di un difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura patrimoniale»[[32]].

Questa ontologica differenza può apprezzarsi anche in riferimento al fatto che mentre la revisione è ammessa in ogni tempo a favore del condannato, nella revocazione è previsto un termine perentorio, essendo prevista la sanzione dell’inammissibilità, costituito dalla proposizione dell’azione ex art. 28 nel termine di sei mesi dal verificarsi di una delle tre ipotesi che consentono la revocazione, dal che deve realizzarsi la volontà del legislatore di voler tutelare la «tendenziale stabilizzazione del giudicato in materia di prevenzione patrimoniale, consolidandone gli effetti nel massimo grado possibile»[[33]].

Sulla scorta di queste articolate considerazioni emerge che la revocazione ex art. 28 sia esperibile solo in presenza di prove sopravvenute alla confisca, da intendersi sul piano della loro materiale formazione, e di quelle altre prove decisive che siano state incolpevolmente scoperte successivamente, benché preesistenti al provvedimento ablativo. Vanno escluse, invece, quelle deducibili, ma non dedotte.

In breve, può ritenersi che le Sezioni unite, pur non escludendo la possibilità di introdurre elementi gnoseologici decisivi preesistenti, richiedano una rigorosa prova in capo all’istante circa la non imputabilità ad esso della tardiva presentazione dell’elemento. Cause che la Cassazione riconduce alle tradizionali categorie della forza maggiore e del caso fortuito, riferibili, rispettivamente, all’irresistibilità e all’imprevedibilità.

Concludendo, l’obiter dictum che emerge si pone nel senso che «in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 d.lgs. 6.9.2011, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore»[[34]].

4. Una timida apertura…

L’articolato percorso motivazionale delle Sezioni unite rilascia una decisione che, considerate le premesse, appare confortante. Infatti, ad un’apparente chiusura rispetto alle prove preesistenti, l’epilogo decisorio lascia spazio ad un rimedio che si propone, seppur in riferimento ai presupposti genetici dell’ablazione, la possibilità di rimuovere la decisione ingiusta.

La motivazione si presenta molto ricca e, in non pochi passaggi, contorta, tanto che, come detto, la conclusione pare prospettarsi diversamente, più “chiusa”.

La trama che tende a stagliare la differenza tra la revisione e la revocazione, francamente, si regge su argomentazioni molto puntigliose e formali, ma poco convincenti, dovendosi ritenere molto più lineare la soluzione offerta dalle Sezioni unite “Auddino”[[35]], tendente a porre rimedio ad un errore giudiziario, senza effettuare quel distinguo offerto dalle “Lo Duca”, legato alla diversità strutturale e teleologica tra misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Quel che emerge sullo sfondo, è una decisione che si fonda su opzioni di politica criminale, conscia che la lotta alla criminalità, specie quella organizzata, deve mirare a reprimere l’accumulo di patrimoni illeciti. Assottigliando le garanzie, il contrasto risulta più efficace. D’altronde, fenomeni analoghi sono rinvenibili anche in riferimento ai sequestri con finalità cautelare, ed in particolare quello preventivo, ove una disciplina meno articolata rispetto a quella prevista per le misure cautelari personali, consente alla giurisprudenza di creare interpretazioni in linea con le direttive del legislatore.

Tornando alla confisca di prevenzione ed in particolare alla revocazione, il tenore della norma, sicuramente coniata con nonchalance, ha permesso il diffondersi di indirizzi interpretativi differenti con diverse gradazione delle garanzie. Le Sezioni unite hanno optato per la soluzione volta a privilegiare l’effetto conservativo del giudicato anche in vista della finalità pubblica alla quale assolve la confisca.

Sul piano strettamente esegetico, i passaggi giustificativi di questa opzione non appaiono persuasivi, anche se risulta lodevole come nella parte finale le Sezioni unite abbiano “recuperato” le prove preesistenti, escludendo solo quelle la cui tardività risulti inescusabile. Il problema effettivo per l’istante consisterà nel riuscire a dimostrare quest’ultimo aspetto, perché altrimenti saremmo al cospetto dell’ennesimo vessillo garantistico, rivelantesi, in concreto, come prova diabolica.

Non resta, quindi, che attendere i primi responsi dettati dall’applicazione pratica di un diritto giurisprudenziale che, sul piano formale, pare fornire spazio per caducare decisioni ingiuste, ma che rimette all’interprete, caso per caso e volta per volta, l’applicazione del principio alla vicenda concreta. Insomma, un principio di diritto che invece, di fissare precise coordinate per l’interprete, gli consegna un mandato ampio che ammanta ancora di non pochi dubbi la concreta capacità della revocazione di assolvere al compito di in integrum restitutio[[36]].


[[1]] Sconosciuto nelle legislazioni precedenti che attingevano ad altri strumenti per attivare il controllo in ordine alla sussistenza, originaria o sopravvenuta, dei presupposti giustificanti l’ablazione di una res, l’istituto in discorso è stato introdotto all’art. 28 d.lgs. 6.9.2011, n. 159.

[[2]] Aspetto questo che ha spinto S. Furfaro, La revocazione della confisca definitiva, in Misure di prevenzione, a cura di S. Furfaro, Torino, 2013, 659, a ritenere che si sia al cospetto di istituto dal nomen iuris corretto, ma al contempo equivoco anche sulla scorta del richiamo alle forme previste dall’art. 630 c.p.p., disposizione che, in realtà, disciplina i casi di revisione e non le forme della predetta impugnazione straordinaria.

[[3]] Cass., Sez. un., 26.5.2022, Lo Duca ed altri, cit., p. 19.

[[4]] Secondo la definizione offertane da Corte EDU, 12.5.2015, Gogitidze e altri c. Georgia.

[[5]] Cass., Sez. un., 19.12.2006, Auddino, in Mass. uff., n. 234955, che si pongono nel solco di Cass., Sez. un., 10.10.1997, Pisco, in Giur. it., 1999, 806, con nota di G. Dean, Provvedimenti soggetti a revisione ed ambiti della declaratoria di inammissibilità della richiesta. Quest’ultima decisione, relativa, però, alle misure di prevenzione personali, affermava che «l’istituto della revisione non può operare in via analogica con riguardo ai provvedimenti applicativi di misure di prevenzione, in quanto l’interesse al riconoscimento dell’originaria carenza delle condizioni che legittimano l’adozione di siffatti provvedimenti può essere adeguatamente tutelato attraverso lo specifico istituto della revoca previsto dall’art. 7 l. 27.12.1956, n. 1423».

[[6]] Cfr., in tal senso, Cass., Sez. V, 24.3.2017, Di Giorgio, in Mass. uff., n. 270238. Decisione che in motivazione spiega le ragione per cui sia assiologicamente corretta l’assimilazione della revocazione di prevenzione a quella prevista per il processo civile: «Val la pena ricordare, invero, che la norma processual-civilistica viene interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la prova nuova che legittima alla revocazione è quella – documentale – e solo preesistente alla decisione impugnata riferita a tale disciplina, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, e che sia stata recuperata solo successivamente a tale decisione (Sez. III, Sentenza n. 3362 del 20.2.2015 (rv. 634645 – 01); Sez. VI -, Ordinanza n. 20587 del 13.10.2015 (rv. 637376 – 01): una interpretazione che, tuttavia, potrebbe cooperare alla interpretazione dell’art. 28 la cui lettera rimanda in modo chiaro alle prove che “sono scoperte dopo” oltre a quelle che sono “sopravvenute” alla conclusione del procedimento: l’una espressione, cioè, deve intendersi che, nell’ottica della prevenzione a differenza che in quella processual-civilistica, si aggiunga e rafforzi l’altra con la necessaria integrazione interpretativa di carattere logico-sistematico, in base alla quale, ai fini della revocazione della confisca di prevenzione, la necessità della “scoperta” successiva – oggi in modo netto rispetto al passato – implica la incompatibilità di tale situazione con quella di un precedente atteggiamento meramente omissivo nella allegazione degli elementi, da parte dell’interessato, nel procedimento concluso con provvedimento di cui, in seguito, si richiede la revocazione».

[[7]] Prevedendo, invece, per i terzi estranei attinti dal provvedimento ablativo il ricorso al rimedio dell’incidente di esecuzione.

[[8]] In generale sulla prova nuova C. Fiorio, La prova nuova nel processo penale, Padova, 2008, passim.

[[9]] Cass., Sez. un., 26.9.2001, Pisano, in Mass. uff., n. 220443, per la quale «in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell’art. 630, lett. c), c.p.p. ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario».

[[10]] S. Furfaro, La revocazione della confisca definitiva, cit., 659, riferendosi all’utilizzo del termine «revocazione», spiega come «tale identità nomenclatoria non deve però trarre in inganno. Pur trattandosi ovviamente di istituti contigui quanto a fini, l’uno e l’altro non sono affatto sovrapponibili quanto a disciplina ed in tal senso, dalla lettura, anche poco attenta, della norma i dati che maggiormente colpiscono sono due: l’assenza di alcuna indicazione che possa suonare comunque di rimando alla disciplina dettata dagli artt. 395 ss. c.p.c. e, quasi si volesse rafforzare l’assenza, il richiamo esplicito (pur se espresso in maniera maldestra), delle forme dettate per la revisione del giudicato penale».

[[11]] A. Gaito, Impugnazioni ed altri controlli: verso una decisione giusta, in Le impugnazioni penali, trattato diretto da A. Gaito, Torino, 1998, 19.

[[12]] E. Fazzalari, Revocazione (diritto processuale civile), in Enc. dir., XL, Milano, 1989, 293, il quale, seppur in riferimento al processo civile, spiega come «con questa impugnazione possono farsi valere, innanzi al giudice che ha emesso la sentenza civile, determinati vizi della medesima».

[[13]] Cass., Sez. un., 26.5.2022, Lo Duca ed altri, cit., p. 6.

[[14]] Cass., Sez. un., 10.10.1997, Pisco, cit.

[[15]] Cass., Sez. un., 19.12.2006, Auddino, cit.

[[16]] S. Furfaro, Diritto processuale delle misure di prevenzione, Torino, 2022, 489.

[[17]] S. Furfaro, Diritto processuale delle misure di prevenzione, cit., 490.

[[18]] A. Gaito, Impugnazioni ed altri controlli: verso una decisione giusta, cit., 17 ss.

[[19]] Si pensi all’immagine del castello turrito, inespugnabile, disegnata da M. Leone, Il mito del giudicato, in Riv. dir. proc. pen., 1956, 197.

[[20]] C. Cost., 12.10.2012, n. 230, in Giur. cost., 2012, 3440, con osservazioni di O. Mazza, Il principio di legalità nel nuovo sistema liquido, e V. Manes, Prometeo alla Consulta: una lettura dei limiti costituzionali all’equiparazione tra «diritto giurisprudenziale» e «legge».

[[21]] Cass., Sez. un., 25.3.2010, Cagnazzo e altri, in Cass. pen., 2010, 3049, per la quale «l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti in qualsiasi tipo di giudizio, e quindi anche nell’ambito del procedimento di prevenzione».

[[22]] Cass., Sez. I, 5.11.2020, Venuti, in Mass. uff., n. 280856.

[[23]] C. Cost., 27.2.2019, n. 24, in Giur. cost., 2019, spiega come, poiché il sequestro e la confisca di prevenzione incidono significativamente sul diritto di proprietà e di iniziativa economica, devono essere accompagnati da una serie di garanzie poste da Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

[[24]] Cass., Sez. VI, 6.10.2015, Alvaro, in Mass. uff., n. 265081; Id., Sez. II, 7 dicembre 2012, Ercolano, ivi, n. 255530.

[[25]] Cass., Sez. un., 26.9.2001, Pisano, cit.

[[26]] Cass., Sez. un., 26.5.2022, Lo Duca ed altri, cit., p. 11 s.

[[27]] Cass., Sez. un., 19.12.2006, Auddino, cit.

[[28]] Cfr. Cass., Sez. V, 24.3.2017, Di Giorgio, cit.

[[29]] Cass., Sez. un., 26.5.2022, Lo Duca ed altri, cit., p. 21 s.

[[30]] Sulla medesima linea interpretativa si pone la stessa Corte europea (cfr. Corte EDU, 13.7.2021, Todorov c. Bulgaria).

[[31]] Cass., Sez. un., 26.5.2022, Lo Duca ed altri, cit., p. 28.

[[32]] Cass., Sez. un., 26.5.2022, Lo Duca ed altri, cit., p. 28.

[[33]] Cass., Sez. un., 26.5.2022, Lo Duca ed altri, cit., p. 30, che prosegue spiegando che «nel disegno emergente dalla riforma del 2011, pertanto, la revocazione della confisca si discosta sia dall’istituto, pur affine, della revisione della condanna penale, sia dall’antecedente storico rappresentato dall’introduzione per via giurisprudenziale della revoca in funzione di revisione, in forza del decisivo profilo inerente alla tassativa previsione di un limite di ordine temporale ai fini della rivedibilità di una decisione che, in tesi, potrebbe parimenti costituire il frutto di un errore giudiziario, in ragione della preminenza discrezionalmente accordata dal legislatore al valore della certezza dei rapporti giuridici insorgenti dal provvedimento definitivo di confisca».

[[34]] Cass., Sez. un., 26.5.2022, Lo Duca ed altri, cit., p. 32.

[[35]] Cass., Sez. un., 19.12.2006, Auddino, cit.

[[36]] In ordine alla sovrapponibilità tra revocazione e revisione S. Furfaro, La revocazione della confisca definitiva, cit., 662, si esprime, efficacemente, in termini di «unica equazione sostenibile».

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La sentenza

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