Dopo aver enucleato le linee fondamentali del processo penale, quale scaturisce dal d.l.vo n. 150 del 2002 (cd riforma Cartabia), alla luce dei motivi ispiratori (ideologia neoliberale e giustizia riparativa), l’autore indaga sulla coerenza del nuovo modello con i principi del “giusto processo”, recepito dalla Costituzione nel 1999, evidenziando i profili di tensione, soprattutto con riferimento al principio del contraddittorio. Infine evidenzia l’inadeguatezza del modello processuale neoliberale a soddisfare le esigenze di giustizia delle fasce deboli della popolazione.
After having outlined the fundamental lines of the criminal process, as it arises from Legislative Decree no. 150 of 2002 (the so-called “Cartabia reform”), in light of the inspiring motives (neoliberal ideology and restorative justice), the author investigates the coherence of the new model with the principles of “fair trial”, incorporated into the italian Constitution in 1999, highlighting the areas of tension, especially with reference to the principle of adversarial proceedings. Finally, it highlights the inadequacy of the neoliberal procedural model to meet the justice needs of the weakest sections of the population.
Sommario: 1. Le linee fondamentali del nuovo processo penale , dopo la riforma Cartabia. 1.a) Deflazione processuale. 1.b) Accelerazione (anticognitiva). 1.c) De-spazializzazione. 1.d) De-processualizzazione. 1.e) Opzione tecnologica/digitale. 1.f) Civilizzazione (o privatizzazione) del processo. 1.g) Finalità riparatoria/conciliativa. 1.h) Decarcerizzazione. 1.i) Garantismo. 2. Le nozioni di “giusto processo”. 3. Il giusto processo “costituzionalizzato” e la riforma Cartabia. 3.1. Giusto=vero=contraddittorio. 3.2. Giusto=del giudice imparziale 3.3. Giusto=conseguente a un processo di durata ragionevole. 3.4. Giusto=pubblico e orale. 3.5. Giusto=razionalmente motivato. 4. Il giusto processo al di là (rectius al di sopra) dell’art. 111 Cost. e la riforma Cartabia. 5. Epilogo.
1. Le linee fondamentali del nuovo processo penale , dopo la riforma Cartabia
Con la (ampia) novella dovuta alla l. n. 134 del 2021 e al d.l.vo 10 ottobre n. 150 del 2022, d’ora in poi “riforma Cartabia”[1], il processo penale ha subito la sua quarta riforma strutturale in trent’anni, dopo l’entrata in vigore del codice repubblicano, la “controriforma” giudiziaria del 1992 e la stagione in chiave accusatoria cd del “giusto processo” (1999-2001[2]).
La ratio che contraddistingue siffatta novella è l’appartenenza alla governabilità neoliberale[3], essendone chiarissima e indubitabile espressione, come si dimostrerà nel prosieguo; al netto di tracce garantistiche, in ossequio al mainstream, compare una forte propensione per la giustizia riparativa in cui convergono e si combinano le sollecitazioni europee e la componente ideologica di matrice martiniana dell’artefice.
In breve, le linee fondamentali della riforma Cartabia, in ambito processuale, sono le seguenti: a) Deflazione processuale; b) Accelerazione (anticognitiva); c) De-spazializzazione; d) De-processualizzazione; e) Opzione tecnologica/digitale; f) Civilizzazione (o privatizzazione) del processo; g) Finalità riparatoria/conciliativa; h) Decarcerizzazione; i) Garantismo.
1.a) Deflazione processuale. La finalità deflattiva del contenzioso penale (id est: massimo alleggerimento dei ruoli giudiziari), che risponde al primario canone neoliberale dell’efficienza (“L’utilitarismo come criterio di azione”)[4], -e che trova riscontro anche nella disciplina sostanzialistica, nella misura in cui ha dilatato a dismisura la perseguibilità a querela e connessa remissione tacita della querela (art. 152 c.p.)[5] e ha ampliato i margini di applicabilità della causa di esclusione della pena dovuta alla tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), – appare evidente, ex plurimis: a) nelle norme che riconoscono un effetto premiale nell’ipotesi di rinuncia alla prosecuzione del processo in senso stretto (artt. 459, 460 c.p.p. novellati, in tema di decreto penale di condanna; art. 168 bis c.p. e art. 464 bis c.p.p., novellati, in tema di sospensione del processo con messa alla prova; art. 599 bis c.p.p., novellato, in materia di concordato in appello); b) nelle disposizioni che riducono i termini e irrigidiscono le forme per l’esercizio delle facoltà processuali (e.g., in base all’art. 554 bis c.p.p. la nuova udienza predibattimentale è il luogo ineludibile per la costituzione della parte civile; l’art. 581 comma 1 bis c.p.p. aggrava il formalismo per l’impugnazione, a pena di inammissibilità[6]); c) nella nuova regola di giudizio durante le indagini preliminari (art. 408 comma 1 c.p.p., novellato), l’udienza preliminare (art. 425, comma 3, c.p.p.) e l’udienza predibattimentale (art. 554 ter c.p.p.), che dilata i presupposti per l’emissione rispettivamente dell’ordinanza di archiviazione e della sentenza di non doversi procedere[7]; d) nella nuova disciplina dell’art. 593 comma 3 c.p.p. che amplia il novero delle sentenze inappellabili; e) nella previsione del difetto di legittimazione ad impugnare del difensore di ufficio che non abbia ricevuto specifico mandato (art. 581 comma 1 quater c.p.p.[8]), che -si prevede- riguarderà la gran parte dei processi in assenza. In particolare, l’incremento delle forme e delle decadenze tende a rendere più arduo l’esercizio dei diritti e delle facoltà, con correlativo incremento della possibilità di conclusione ex abrupto del processo e quindi di contrazione del contenzioso penale.
In conformità con la tendenza inaugurata nel 1988 (invero fino al 2022 priva di sostanziale riscontro nella prassi giudiziaria), è palese il favor nei confronti dei riti alternativi, che dovrebbe ridurre le occasioni del dibattimento, che si riscontra: a) dall’art. 520 ter comma 1 c.p.p. in tema di nuove contestazioni all’imputato non presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, laddove il verbale è corredato dall’avvertimento che entro l’udienza successiva l’imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l’ammissione di nuove prove[9]; b) dall’estensione dei casi di ammissibilità della sospensione del procedimento e messa alla prova (artt. 168 bis c.p., 464 bis ss. c.p.p.); c) dall’estensione del concordato in appello (art. 599 bis c.p.p.), che amplia il patteggiamento tardivo reintrodotto dalla riforma Orlando (l. 23.6.2017, n. 103)[10], posto che la rinuncia concordata ai motivi di appello sancisce la definitività della sentenza di primo grado, con nuova determinazione della pena o con la sostituzione della pena detentiva con una delle pene alternative di cui all’art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689, senza che il titolo del reato costituisca motivo di preclusione (sul punto v. infra § 1.b).
Il canone efficientistico applicato all’amministrazione della giustizia (la dottrina processualpenalistica parla di “decisionismo efficientista”[11]) rispecchiaalla perfezione l’approccio ideale e pratico della ratio neoliberale e il contesto (economico, finanziario, mercantile) da cui essa prende le mosse. In base a questo orientamento le regole giuridiche in tanto sono legittime, in quanto producano o consentano la realizzazione di effetti immediati, tangibili, mentre il concetto stesso di “giustizia” tende a svaporare (d’altra parte proprio il materialismo di base fa sì che il pensiero e la prassi neoliberali siano alquanto allergici al discorso sui “valori”[12]).
1.b) Accelerazione (anticognitiva). Il canone dell’efficienza acceleratoria, ossia la tendenza alla riduzione dei tempi di accertamento dei fatti e delle responsabilità, in modo da pervenire a una decisione nel più breve tempo possibile, costituisce il Leitmotiv più invasivo della novella e si manifesta ex multis: a) nella nuova disciplina delle notifiche degli atti in modalità telematica (art. 148 c.p.p.) ovvero presso un domicilio legale (art. 161 comma 01 c.p.p) a discapito dell’effettiva conoscenza da parte del destinatario; b) nella più rigida disciplina in tema di iscrizione delle notizie di reato, la cui effettività è assicurata dal potere giudiziale di ordinare l’iscrizione (art. 335, 335 ter, 335 quater c.p.p.) con evidenti ricadute sulla durata delle indagini e sull’utilizzabilità degli atti in caso di retrodatazione; c) nella drastica disciplina dell’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini in appello e Cassazione, con effetti ancora più letali della prescrizione benché il reato non sia estinto (art. 344 bis c.p.p.)[13]; d) nella sostanziale riduzione del termine massimo delle indagini preliminari (art. 405ss. c.p.p.); e) nella nuova disciplina dell’avocazione in caso di inerzia (art. 412 c.p.p.); f) nella nuova disciplina acceleratoria dell’azione penale, non priva di potenziali risvolti punitivi nei confronti dei pubblici ministeri inerti (art. 415 ter c.p.p.); g) nell’introduzione del parametro dell’ “economia processuale” quale causa di ammissibilità del giudizio abbreviato condizionato (art. 438 comma 5 c.p.p.); h) nella nuova disciplina della rinnovazione del dibattimento e conseguente utilizzazione delle prove acquisite in caso di mutamento delle persone dei giudici (art. 495 comma 4 ter c.p.p.), il che esclude la defatigante ripetizione degli atti, come accadeva molto frequentemente in passato, ma lede in modo sostanziale il principio accusatorio dell’immediatezza (sul punto v. infra §1.e); i) nell’estensione del giudizio immediato anche nel rito monocratico (art. 558 bis c.p.p.) con connessa esclusione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. e dell’udienza preliminare; l) nella nuova disciplina della trattazione delle cause davanti alla Corte di Cassazione (art. 611 c.p.p.), laddove la discussione pubblica costituisce un’eccezione, dovendo essere sollecitata dal procuratore generale e dai difensori, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza; m) nella nuova disciplina del concordato in appello (art. 599 bis c.p.p.), estesa ad ogni tipologia di reato, che esonera i giudici dal valutare la fondatezza dei motivi di impugnazione (sul punto v. supra § 1.b).
Siffatto canone è connesso allo scopo deflazionistico (v. supra §1a), e tuttavia da esso in parte si distingue, poiché il primo punta alla definizione anticipata del processo, mentre la finalità acceleratoria mira all’accertamento rapido dei fatti e delle responsabilità, anche a discapito dell’approfondimento ponderato. Il trait-d’union è insito nella valorizzazione dei profili di efficienza -in termini temporali- del sistema. Invero l’effetto anticognitivo dell’accelerazione coûte que coûte è particolarmente evidente nella disciplina dell’improcedibilità per decorso dei termini in appello e Cassazione, tenuto conto del mancato adeguamento in termini quantitativi dei ruoli in particolare nelle Corti di appello. Non può aggiungersi molto alle parole di fuoco di P. Ferrua: “… nell’impegnare la legge ad assicurare la ragionevole durata del processo, il precetto costituzionale … di certo non allude ad una mannaia che, decorsi certi termini, si abbatta sul processo, eclissandolo con una sentenza di improcedibilità che rappresenta la più nichilistica e vuota delle sue possibili conclusioni”[14].
Il carattere in parola dal punto di vista giuridico attua il principio dell’economia processuale, costituzionalizzato nel canone della ragionevole durata; tuttavia dal punto di vista ideologico/sociologico manifesta in modo eclatante la matrice economicistica della riforma e quindi la ratio neoliberale, a riprova della sua capacità di plasmare tutti i settori della vita, compreso il diritto[15].
1.c) De-spazializzazione. La de-spazializzazione della giustizia penale, che corrisponde al superamento nell’economia e nel diritto delle tradizionali frontiere territoriali, innescato e favorito dalla globalizzazione e dalla rivoluzione digitale, trova riscontro nell’innovativa e massiva previsione di situazioni in cui è consentito il compimento di atti a distanza (e.g. artt. 127 comma 3, 133bis, 133 ter, 294 comma 4, 350 comma 4 bis, 360 comma 3 bis, 370 comma 1 bis, 391 comma 1, 421 comma 1 bis, 422 comma 2 c.p.p.), in linea con il favor per il processo penale telematico (sul punto v. infra §1.e).
In breve, sono state estese e istituzionalizzate le regole emergenziali inaugurate durante il cataclisma pandemico[16], a loro volta mutuate dalle prassi operative da tempo nel mondo degli affari, ad ulteriore conferma della radice economicista della riforma. Non secondario, appare il motivo dell’efficienza (primo canone della ratio neoliberale, v. supra §1a), nella misura in cui il ricorso alla tecnologia impedisce rinvii delle udienze dovuti a impedimenti fisici di testimoni ovvero riduce i costi connessi agli atti processuali, allo scopo di garantire la ragionevole durata del processo, e (nelle intenzioni) fornire maggiore tutela alle parti anche in termini di accesso alla giurisdizione, trasparenza, parità e diritto di difesa[17]. Non ultimo, aleggia l’opzione tecnologica (v. infra § 1.e).
Ma sull’altro piatto della bilancia si pone, sul piano cognitivo, la “qualità” degli atti a distanza (v. infra § 3.1). e, nell’ottica difensiva, il rispetto delle garanzie[18] , a cui l’ideologia delle “magnifiche sorti e progressive” presta notoriamente scarsa attenzione.
1.d) De-processualizzazione. La “de-processualizzazione” della giustizia penale, che rispecchia una certa idiosincrosia della “nouvelle raison su monde”[19] nei confronti dei formalismi che provengono dal passato consiste nella contrazione degli spazi per l’accertamento delle responsabilità secondo le tradizionali dinamiche dibattimentali, in quanto ritenute lunghe, costose e comunque nocive nei confronti degli imputati. L’assunto è riscontrato: a) dall’estensione dei casi di ammissibilità della sospensione del procedimento e messa alla prova (artt. 168 bis c.p., 464 bis ss. c.p.p.), dove l’effetto sospensivo del processo e l’effetto estintivo del reato conseguono a valutazioni sulla persona del reo sostanzialmente rimesse a organo diverso dall’organo giudicante (servizi sociali e enti convenzionati dove si espleta il probation), tenuto conto dei limitatissimi margini di accertamento lasciati al giudice[20]; b) dall’eccezionale rilievo attribuito alla giustizia riparativa, in cui i plurimi effetti processuali (v. infra §1g) sono di fatto rimessi a soggetti estranei all’autorità giudiziaria. Tutto ciò si risolve nella deliberata rinuncia alla verifica fattuale a riprova della natura fondamentalmente anticognitiva della riforma (v. supra § 1b).
1.e) Opzione tecnologica/digitale. L’opzione tecnologica/digitale, cifra dell’era contemporanea, caratterizzata dal dominio della telematica[21] (si parla ormai di “quarta rivoluzione industriale”[22]), è abbracciata dalla riforma in modo ossessivo ed infatti trova attuazione in una pluralità di novelle, alcune delle quali già scrutinate. A titolo esemplificativo si richiamano: a) l’introduzione del processo telematico (artt. 110, 111, 111 bis, 111 ter, 116, 122, 309 comma 4, 311 comma 3, 386 comma 1 ter, 391 octies, 582 comma 1, 589 comma 3 c.p.p.) che nelle intenzioni dei fautori dovrebbe ricondurre l’intera procedura, al nuovo mondo digitale con eliminazione della carta, dell’inchiostro, delle stampanti; b) l’obbligatoria documentazione di alcuni atti in modalità audio-video (artt. 134, 141 bis, 351 comma 1 quater, 357 comma 3 bis, 391 ter comma 3 c.p.p.); c) la nuova disciplina delle notifiche in modalità telematica (artt. 148, 152, 153, 153 bis, 154, 168, 171 c.p.p.); d) la nuova disciplina degli atti compiuti a distanza (artt. 133, 133 bis, 133 ter, 294 comma 6 bis, 350 comma 4 bis, 360 comma 3 bis, 362 comma 1 quater, 370 comma 1 bis, 391 comma 1 c.p.p.) (sul punto v. supra § 1.c); d) la normativa in tema di rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento della persona del giudice, in caso di riproduzione audio-video delle prove assunte (art. 495 comma 4 ter c.p.p.).
Anche in tal caso, in filigrana, emerge la matrice economicista che sottende ubique la riforma, posto che lo scientismo è una componente ineludibile della prassi affaristica moderna e contemporanea: i businessmen si avvalgono con entusiasmo delle innovazioni tecnologiche in quanto riducono i tempi delle transazioni e ampliano il raggio di operatività e quindi le possibilità di guadagno. D’altra parte, come è noto, la meccanizzazione fin dagli albori è stata uno dei principali strumenti per moltiplicare l’efficienza del Mercato, donde la diffusione della credenza per cui esisterebbe una soluzione tecnologica a ogni problema[23]. Inutile ricordare che “tecnica” e “mercato” sono i padroni del nostro tempo[24]. Tuttavia agli innegabili benefici della tecnologia si contrappongono i deficit di accertamento dei fatti, quali emergono in modo palese, in particolare nella nuova disciplina in tema di rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento della persona del giudice: se è vero che l’intervento legislativo ha recepito il suggerimento della Corte costituzionale nella sentenza n. 132/2019[25], con cui era stata individuata la videoregistrazione delle prove dichiarative come strumento idoneo ad assicurare la correttezza della decisione, resta il fatto che la videoregistrazione non elimina la non corrispondenza tra il giudice che assiste alla fase istruttoria dibattimentale e il giudice che decide, posto che questi non partecipa alla formazione della prova formulando domande[26].
1.f) Civilizzazione (o privatizzazione) del processo. Infine, sul piano processuale, risponde alla tendenza alla privatizzazione penale[27] -che sul versante sostanzialistico trova ampio riscontro nella riforma Cartabia nell’ampiamodifica del regime della procedibilità (non soltanto nel senso del considerevole ampliamento dei casi di perseguibilità a querela, ma anche con riguardo all’inedita presunzione assoluta ex lege di remissione di querela al cospetto di alcune condotte indicative del disinteresse punitivo del querelante ex art. 152 comma 3 c.p.)[28]–: a) l’innovativa disciplina del “concordato” in appello, in cui non rileva la gravità del reato (art. 599 bis c.p.p.); b) il rafforzamento del potere dell’imputato di interrompere il processo ed estinguere il reato, mediante l’attivazione del subprocedimento della messa alla prova e il compimento di condotte lato sensu riparative(art. 168 bis, ter, quater c.p.; artt. 464 bis – 464 novies e 657 bis c.p. introdotto dalla l. 28 aprile 2014 n. 67)[29]; c) c) l’eccezionale rilevanza attribuita ai programmi di giustizia riparativa, rimessi, al pari della sospensione e messa alla priva, in parte a soggetti privati e/o estranei alla giurisdizione. Qui come altrove l’interesse generale alla repressione dei reati, alla restaurazione dell’ordine violato e comunque all’accertamento delle responsabilità, oltre ad essere posto in sottordine rispetto alle finalità deflattive del carico processuale, è derogato da meccanismi procedimentali rimessi all’iniziativa delle parti, in primis la principale parte privata (la persona offesa di fatto “scompare”).
Viene in evidenza il canone neoliberale della “civilizzazione del diritto” in base al quale “solo (le) norme di diritto privato sono essenziali, a esclusione di qualsiasi altra norma e in particolare di quelle che, come il diritto pubblico, fanno riferimento a finalità politiche …”[30], nel senso che la giustizia diventa un affare di soggetti privati.
1.g) Finalità riparatoria/conciliativa. La finalità riparatoria/conciliativa, in cui è abbandonato il paradigma tradizionale della giustizia penale come luogo dell’applicazione ineludibile ed inesorabile della legge (quod factum est infectum fieri nequit) e il connesso postulato dell’inderogabilità della pena, retaggio dell’epoca pre-illuministica, si concretizza nell’inedito istituto della giustizia riparativa[31] (art. 129 bis c.p.p.), fortemente auspicato e favorito (ne è indice l’obbligatoria menzione -in una pluralità di atti processuali- della facoltà di accesso ai relativi programmi: artt. 90 bis, 293, 369, 419 comma 3 bis, 429, 447 comma 1, 552 lett. h bis c.p.p.; 656 comma 2 c.p.p.), le cui ricadute processuali consistono nel fatto che la partecipazione ai programmi conciliativi con esito positivo: a) ha il significato di circostanza attenuante (art. 61 n. 6 c.p.); b) estingue il reato perseguibile a querela, in quanto causa presunta di remissione della querela (art. 152 c.p.); c) costituisce causa differita di estinzione del reato laddove giustifica la sospensione condizionale della pena inflitta non superiore ad un anno (art. 163 u.c. c.p.); d) estingue gli effetti penali, in caso di affidamento ai servizi sociali (art. 47 O.P.); e) può favorire l’esito positivo della prova, con ciò che ne consegue pro reo (art. 464 bis c.p.p.). Inoltre in forza dell’art. 12 ter ss. d.l.vo n. 150 del 2022 le condotte riparatorie e lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità costituiscono causa di estinzione delle contravvenzioni di cui alla l. 30 aprile 1962 n. 283 in materia di alimenti. Infine, è prevedibile che al fine di escludere la punibilità ex art. 131 bis c.p. si potrà tenere in debito conto anche la partecipazione a programmi di giustizia riparativa con effetto positivo, per effetto dell’innovazione che attribuisce rilievo anche alla condotta susseguente al reato come criterio da utilizzare per stabilire se l’offesa sia di particolare tenuità.
Invero tale istituto attua l’ultimo momento di una sequenza storica di lunga durata volta a valorizzare il ravvedimento operoso[32] come fatto idoneo a modulare il rapporto tra le esigenze di tutela della collettività e delle vittime da una parte e la dignità umana e gli interessi del reo, dall’altro, a favore del secondo, quando questi attenui le conseguenze del reato. Ed in esso sono recepiti gli approdi più recenti della scienza criminologica, le sollecitazioni internazionali[33], gli spunti provenienti dal sistema anglosassone del cd Probation[34]e, perché no, anche gli insegnamenti del Cardinal Martini[35] e di Papa Francesco sulla misericordia e la riconciliazione.
Nonostante ciò anche qui si ravvisano echi della governamentalità neoliberale: a) il pesante innesto della mediazione/conciliazione nel processo penale devia quest’ultimo della sua finalità originaria e tipica di mezzo di accertamento dei presupposti dello ius puniendi,in cui si manifesta la prima e fondamentale funzione dello Stato, – impedire il bellum omnium erga omnes– e ciò si inquadra nella diffidenza originaria del neoliberalismo nei confronti della postura autoritaria dell’ordinamento giuridico; b) la circostanza per cui i programmi della giustizia riparativa implichino necessariamente un contatto tra autore del reato e persona offesa (la vittima, nella terminologia criminologica) riverbera la primazia della negoziazione come tecnica tipica dei mercanti da cui deriva la prassi neoliberale -sul punto v. § 1.f [36]-; c) l’estinzione del reato in forza di condotte di ravvedimento operoso costituisce perfetta applicazione del cd “principio di utilità” (primo canone del neoliberalismo giuridico), in base al quale l’utilitarismo, ossia l’anelito a risultati concreti ed immediati, è criterio generale della prassi di governo (§1a).
Non è difficile prevedere, infine, che molto spazio sarà attribuito, allo scopo di concretizzare l’intento riparatorio e la connessa presunta risocializzazione, al risarcimento del danno in termini pecuniari, in coerenza con la matrice economicistica della riforma, con la conseguenza che -con perfetta retrotopia- ogni esigenza di giustizia recederà al cospetto del pagamento del pretium doloris.
1.h) Decarcerizzazione. Le misure tese a ridurre il ricorso alla pena e alla misura cautelare carceraria (la “decarcerizzazione”) si inseriscono in una tendenza di media durata, fortemente sostenuta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo[37] e dalla dottrina penalistica di matrice liberale e socialista del cd “diritto penale minimo”[38]. L’edulcorazione (rectius “liquidazione”) della giustizia penale punitiva, mediante l’opzione della “pena senza punizione”, è attuata dalla riforma Cartabia: a) mediante l’esclusione della custodia cautelare qualora sia emessa sentenza di condanna a pena pecuniaria sostitutiva, a lavoro sostitutivo o a detenzione domiciliare sostitutiva (art. 300 comma 4 bis c.p.p.); b) mediante l’esclusione della esecuzione della pena detentiva al cospetto di sentenze di condanna a pena non superiore a tre anni di reclusione e quattro nei casi previsti dall’art. 47ter comma 1 legge n 354 del 1973 e sei anni nei casi previsti dall’art. 90 e 94 dpr 309 del 1990 (art. 656 comma 5 c.p.p., novellato); c) mediante l’estensione dei casi di sospensione del processo e messa alla prova, potenzialmente forieri dell’estinzione del reato (art. 464 bis ss. c.p.p.). Sul versante penalistico-sostanziale la decarcerizzazione è consistita nell’introduzione nel codice penale di nuove sanzioni, le cd “pene sostitutive delle pene detentive brevi” (art. 20 bis c.p. a cui rinviano gli artt. 459 comma 1 ter, 545 bis c.p.p.) e nella modifica della legge n. 689 del 1981, mediante la previsione di sanzioni sostitutive applicabili anche in fase di cognizione (art. 55 “semilibertà sostitutiva”, art. 56 “detenzione domiciliare sostitutiva”, art. 56 bis “lavoro di pubblica utilità sostitutivo”, art. 56 quater “pena pecuniaria sostitutiva”)[39] e l’estensione delle stesse ai reati commessi da minorenni e ai reati militari (artt. 75, 75bis).
Di fronte all’approccio mite alle condotte antisociali, non è arduo rinvenire nuovamente tracce del principio di utilità o efficienza, primario imperativo del diritto neoliberale, nella misura in cui si ritiene che la pena detentiva sia inutile e dannosa, mentre il lavoro di pubblica utilità potrebbe produrre qualche risultato tangibile. Ritorna, inoltre, l’eco della radice antiautoritaria del neoliberalismo.
1.i) Garantismo. Non mancano norme ispirate al principio garantistico, in linea con la tendenza generale dell’Ordinamento giuridico dal 1988 in poi, sia pure nel contesto di un pendolo legislativo alquanto altalenante. Rispondono a questa logica: a) l’introduzione del potere di proporre opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero, non seguito da sequestro (art. 252 bis c.p.p.); b) le norme finalizzate a impedire la prosecuzione del processo quando l’imputato non ne abbia conoscenza (art. 420 comma 2 bis, 420 bis, 420 quater, 420 quinquies, 420 sexies c.p.p.) a tutela dell’imputato assente, a cui si accomuna anche la nuova disciplina del decreto di irreperibilità (art. 159, 160 c.p.p.) e del decreto di latitanza (art. 296 c.p.p.); c) la disciplina della ridotta durata di efficacia della dichiarazione/elezione di domicilio (art. 164 c.p.p.) d) la disciplina dell’obbligo di iscrizione tempestiva della notizia di reato e conseguente retrodatazione del termine di inizio delle indagini preliminari, con ricadute in tema di inutilizzabilità di elementi di prova raccolti ultra terminem (art. 335 c.p.p. ss.); e) la dilatazione dei termini per impugnare, in caso di imputato giudicato in assenza (art. 585 comma 1 bis c.p.p.); f) la disciplina della rinnovazione in appello (art. 603 commi 3 bis e 3 ter c.p.p.); g) l’innovativa disciplina dei rimedi per l’esecuzione delle decisioni Corte EDU (art. 628 bis c.p.p.); h) la nuova disciplina della rescissione del giudicato (art. 629 bis c.p.p.); i) la nuova regola di giudizio ai fini dell’esercizio dell’azione penale e della prosecuzione dell’azione penale (art. 408 comma 1, 425, comma 3, 554 ter c.p.p. novellati), da cui scaturisce il principio della completezza delle indagini.
A quanto pare rispettano una logica opposta esclusivamente le norme che prevedono una sorta di domicilio legale dell’indagato che abbia ricevuto uno specifico avviso (art. 161 comma 01 c.p.p.) e la previsione dell’assenza di legittimazione ad impugnare del difensore di ufficio che non abbia ricevuto specifico mandato (art. 581 comma 1 quater c.p.p.), laddove l’economia processuale prevale sui diritti degli indagati/imputati.
L’estensione del favor libertatis è una conseguenza della vittoria della civiltà liberale nel XX secolo e in particolare, seguendo Bauman, della prevalenza del principio del piacere di freudiana memoria (la pulsione individuale) sul principio di realtà[40]. Rileva anche la originaria matrice antiautoritaria del liberalismo[41] (e quindi del neoliberalismo).
2. Le nozioni di “giusto processo”
Nel suo significato etimologico e letterale, la locuzione “giusto processo” indica la conformità del processo allo ius, inteso -nell’accezione arcaica- come il complesso di regole di comportamento di fonte religiosa[42] e, in termini più moderni, con i principi del diritto naturale. Senonché, la laicizzazione del diritto, da una parte, a partire dal XVIII secolo e il sostanziale ripudio del concetto stesso di diritto di natura, nell’epoca dei nazionalismi, hanno reciso le radici metafisiche della giustizia, sicché nel sintagma in esame qualsivoglia richiamo al diritto divino, alla teologia e in genere alla tradizione religiosa sarebbe fallace.
Secondo un’accezione propria, dovuta all’influenza dell’esperienza giuridica anglosassone (dove si parla di fair trial), in cui si rinviene una traccia romanistica (l’idea antica insita nel brocardo “audiatur et altera pars”), in tanto il processo -civile o penale- può definirsi “giusto” in quanto sia fondato su una conoscenza dei fatti elaborata in modo dialettico, ossia nel contraddittorio delle parti, poiché ritenuta più idonea di altri a produrre una decisione coerente con la verità dei fatti.
Senonché anche questa esegesi non potrebbe sottrarsi alla contestazione estrema ed eversiva dei saperi, propria della filosofia del XX secolo (ma anticipata da Nietzsche), che svaluta alla stregua di illusione ogni razionalità intrinseca delle norme giuridiche e riduce il diritto alla volontà umana, alle forze economiche e sociali prevalenti e alle ideologie politiche da esse adottate: se il “giusto” non presenta alcuna connotazione oggettiva indiscutibile, trattandosi di un concetto di valore rimesso al patrimonio culturale di ogni interprete e di ogni epoca, neppure l’idea che aggancia la giustizia processuale alla tecnica del contraddittorio potrebbe essere realmente condivisa ed indiscutibile -e un irriducibile radicale non avrebbe difficoltà a dimostrare che l’assunto è dimostrato dalla storia, posto che per secoli il processo penale è stato imperniato sull’idea della conoscenza onnivora illegalistica perfino ricorrendo alla violenza fisica[43] e che nel XX secolo negli Stati totalitari il processo penale è stato inteso e praticato come strumento di attuazione di scelte politiche[44]-.
Di qui la scelta fatta propria dell’Occidente, in reazione sia all’estremo soggettivismo dell’opzione dissacratoria testé esposta sia alla soluzione autoritaria recepita dagli Stati illiberali, di recepire in fonti internazionali (artt. 10, 11 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, del 1948; art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950; art. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici, del 1966; artt. 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, del 2000), -che sono pur sempre manifestazioni della volontà umana sempre avocabili, potrebbe eccepire il giuspositivista radicale- la suesposta idea di giusto processo di matrice anglosassone, in quanto compendio di valori ampiamente condivisi da ampi ceti di consociati, emersi anche faticosamente nel tempo, in reazione ad errori ed eccessi durati per secoli: terzietà ed imparzialità del giudice, precostituzione del giudice sulla base di regole legali, obbligo di motivazione razionale, contraddittorio tra parti munite di uguali poteri, pubblicità delle udienze, diritto a ricorrere a un giudice superiore, diritto a conoscere l’accusa in modo tempestivo, principio di non presunzione della colpevolezza.
Di qui anche la scelta dell’ordinamento italiano di positivizzare quegli stessi valori al livello più alto delle fonti del diritto, dapprima inserendole nel nucleo originario della Costituzione repubblicana e poi in massima parte esplicitandole nella riforma del 1999, laddove per un verso il tradizionale principio del contraddittorio è stato rafforzato mediante l’estromissione dal patrimonio conoscitivo posto a fondamento della decisione di prove non formate nella dialettica delle parti, salve eccezioni (art. 111 comma 4 e 5 Cost.), e per altro verso è stato esaltato il principio della durata ragionevole, che si ispira ad esigenze moderne di efficienza e all’istanza di affrancamento dell’imputato da quella pena anticipata in cui consiste, per molti, il processo in sé e per considerato (art. 111 comma 2 Cost.)[45].
3. Il giusto processo “costituzionalizzato” e la riforma Cartabia
Dato per scontato che l’unico giusto processo di cui si può parlare nell’ordinamento giuridico italiano si identifichi in quello costituzionalizzato nel 1999, si tratta di verificare se e in che termini la riforma Cartabia sia ad esso conforme.
3.1. Giusto = vero = contraddittorio
“Fine primario e ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità”. Così si esprimeva la Corte costituzionale nel 1992[46], nel pieno della controriforma giudiziaria del processo penale. Ma a prescindere dal momento storico, quelle parole non possono non essere confermate e sottoscritte, anche nell’epoca delle fake news imperanti. A tacer d’altro, qualora il processo non fosse imperniato sulla ricerca della verità il cittadino che già diffida delle istituzioni democratiche difficilmente potrebbe conservare una residua fiducia nei confronti dei magistrati e quindi della Repubblica.
Per la Corte costituzionale dell’anno 1992 la ricerca della verità giustificava il recupero delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari. Poi il popolo, per mezzo dei suoi rappresentanti, ha voluto eliminare questa traccia del processo inquisitorio, nel senso di fondare il “giusto” sul “vero dibattimentale” (salve eccezioni ispirate al principio ad impossibilia nemo tenetur e alla primazia del consenso delle parti, in linea con lo Zeitgeist, il dominio dell’Io), sicché il giudice può tener per vero soltanto le dichiarazioni rese in dibattimento, nel contraddittorio tra le parti. La soluzione dal punto di vista ideologico costituisce l’estremizzazione dell’antico canone audiatur altera pars e dell’antica diffidenza per le dichiarazioni pre-trial, in quanto non verificate; in un’ottica pragmatica, nonostante i rischi di inquinamento della prova (soprattutto in alcune zone di fatto sottratte alla sovranità nazionale) e il naturale deterioramento della memoria dovuto al decorso del tempo, a ragion veduta essa scaturisce dalla constatazione fattuale per cui il metodo del riscontro dialettico funziona meglio della tecnica di matrice inquisitoria a base scritta, dato che la fitta interazione tra interrogante e interrogato sotto il controllo del giudice può far emergere particolari altrimenti sottaciuti, oltre che contraddizioni sospette e comunque giova alla genuinità della prova. Tutto ciò è stato riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale esattamente dieci anni dopo l’arresto del 1992, allorché –mutati i cieli- ha statuito che il contraddittorio è il metodo eletto di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio[47].
Si tratta ora di verificare se e in che modo il d. l.vo n. 150 del 2022, di chiaro impianto neoliberale, come dimostrato (v. supra §1), sia rispettoso dello spirito e della forma del principio del contraddittorio rafforzato, di cui al (nuovo) art. 111 Cost.
A primo acchito la riforma Cartabia, nel suo indubbio spirito tecnocratico/efficientistico mette in crisi in facto, ma non de iure, l’impianto della riforma costituzionale, nella misura in cui ammette la prova a distanza (art. 133 bis, 133 ter c.p.), che pur rispettando formalmente in principio del contraddittorio, lo svuota nella sostanza, privandolo della fisicità del dialogo necessaria per la genuinità della prova. In questo senso la tecnologia è come la maga Alcina: seduce e poi distrugge.
Inoltre, laddove favorisce le tecniche di fuga dal processo, in primis la messa alla prova e il concordato in appello (§1.b), e quindi inibisce la ricerca della verità mediante il contraddittorio, legittima e diffonde l’idea che il processo sia un fastidio da evitare anziché un rito necessario da celebrare. E che comunque la ricerca della verità non sia così ineludibile come si riteneva nel Mondo di Ieri.
Infine, con l’escamotage -anche qui a base tecnologica- previsto dall’art. 495 c.p.p. , (§1.e) consente –de facto, non de iure- la formazione della prova davanti a giudici diversi, il che costituisce la sconfessione di uno dei principi del processo accusatorio, l’immediatezza e sclerotizza la prova formatasi nel contraddittorio. Chi pratica le aule giudiziarie sa bene la differenza tra la prova cristallizzatasi nelle fredde trascrizioni e la prova formatasi davanti agli occhi e nelle orecchie sia di chi dovrà formulare le conclusioni sia di chi dovrà giudicare.
3.2. Giusto=del giudice imparziale
Per tradizione millenaria per potersi dire “giusto” il processo deve essere strutturato con modalità che producano una decisione giusta e una di queste è insita nella terzietà-imparzialità del giudice, in quanto naturaliter terzo: nemo iudex in causa sua. In tal senso il canone della terzietà rientra nei profili costituzionalizzati del giusto processo, così come forgiato nella riforma del 1999-2001.
Orbene il d. l.vo n. 150 del 2022, laddove estende i casi di messa alla prova (art. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p.), in cui i poteri di accertamento giudiziali sono minimi (di fatto nulli), -tenuto conto del ruolo primario dei servizi sociali e degli enti privati accreditati ove la messa alla prova è attuata- di fatto rinuncia alla figura del giudice terzo e financo del giudice. Allo stesso modo, nella misura in cui valorizza al massimo grado la giustizia riparativa, rimessa ad organi estranei alla giurisdizione (§1.g), parimenti plasma un’idea di processo in cui il giudice è posto ai margini. Anche qui, ovviamente, di fatto anziché de iure.
3.3. Giusto=conseguente a un processo di durata ragionevole
Il canone della durata ragionevole del processo, pure costituzionalizzato e finora mai attuato a livello di legislazione ordinaria (piuttosto la riforma ultima della prescrizione lo ha sostanzialmente sconfessato) risponde alle esigenze di certezza e celerità proprie della civiltà liberale nella sua spavalda versione neo-liberale; ciò spiega il motivo per cui la riforma Cartabia, intrisa intus et in cute della ideologia del new brave world, ha valorizzato siffatto canone al massimo grado, introducendo una causa di improcedibilità dell’azione penale per mancato rispetto dei termini contingentati della fase di appello e in Cassazione (artt. 344 bis c.p.p., 578 ter c.p.p.) Questa disciplina attua il canone costituzionale introdotto nel pieno dell’era neoliberale, soddisfa le esigenze degli imputati e le aspettative dell’opinione pubblica (disinteressata a fatti remoti) e, probabilmente, per il fine deflattivo, risponde alla necessità di riduzione del contenzioso giudiziario. Cionondimeno si pone in irrimediabile contrasto con l’idea antica dell’accertamento della verità come intrinsecamente connessa alla giustizia, dato che non c’è giustizia senza verità. Inoltre entra in conflitto con il principio supremo dell’uguaglianza, poiché la norma positiva crea una distinzione arbitraria tra processi, fondata su profili quantitativi anziché qualitativi (ossia connessi ai beni giuridici offesi).
3.4. Giusto=pubblico e orale
Benché la Costituzione non indichi espressamente l’oralità e la pubblicità quali caratteri ineludibili del giusto processo, esse costituiscono gli assi portanti del modello accusatorio, recepito dal codice del 1989 e inserito al massimo livello dell’Ordinamento giuridico attraverso il recepimento della CEDU. Orbene il d. l.vo n. 150 del 2022, allorché ha recepito dalla prassi giudiziaria l’idea dell’udienza predibattimentale per i reati di competenza del giudice monocratico non sottoposti al vaglio dell’udienza preliminare ha escluso che tale udienza sia pubblica. Ciò rispetta formalmente i Diktaten di Strasburgo, posto che in siffatta udienza non si decide sulla colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato (fatti salvi i casi di ricorso a riti alternativi) e tuttavia, tenuto conto della rilevanza della questioni che in tali udienze sono affrontate (in primis il tema della costituzione della parte civile) il vulnus alle esigenze che si pongono alla base del principio di pubblicità del processo (l’inerenza della sovranità al popolo in nome del quale la giustizia è amministrata; il principio democratico che vuole che il popolo possa assistere agli atti mediante i quali il potere pubblico è esercitato, per il doveroso controllo) è più che palese. Ma evidentemente per i lawmakers neoliberalidella riforma Cartabia tale profilo costituiva un dettaglio, rispetto all’imperativo della celerità e dell’informalità.
Di converso, è vero che l’udienza predibattimentale costituisce la gemella dell’udienza preliminare, che come è noto si tiene in camera di consiglio, sicché l’esclusione della pubblicità della prima potrebbe spiegarsi con l’esigenza di trattamento uniforme; tuttavia la riforma poteva essere l’occasione per pubblicizzare l’udienza preliminare, posto che in questa, con la nuova regola per non procedere, si vagliano funditus le prospettive di successo dell’azione penale.
Quanto al canone dell’oralità il vulnus è acuto con riguardo alle fasi in appello e in Cassazione, che appartengono al processo in senso tecnico in tutti i sensi. La disciplina di cui agli artt. 589 bis e 611 c.p.p., ammette in forma estensiva -seppur non inderogabile- la trattazione scritta e proprio la presenza delle eccezioni rende conforme le norme al principio, tuttavia è evidente il fastidio dei fautori della riforma nei confronti della trattazione orale, sempre in nome del principio supremo tecno-economico della celerità e dell’efficienza.
3.5. Giusto=razionalmente motivato
Per tradizione bisecolare, legata al modello liberale/illuministico, a sua volta generato da un tipo di conoscenza empiristica, propria della borghesia vincente, per potersi dire “giusto” il processo deve essere strutturato con modalità che conducano a una decisione verificabile il che si traduce nell’obbligo di motivazione razionale, ossia di corretta ricostruzione dei fatti sulla base delle prove legittimamente acquisite; d’altra parte il popolo sovrano, a cui spetta la sovranità e in nome del quale si amministra la giustizia deve essere messo in condizione di verificare la fondatezza fattuale e giuridica delle decisioni.
Il d.l.vo n. 150 del 2022, nel momento in cui estende la possibilità di definizione anticipata del processo con la cd messa alla prova rispecchia formalmente ma non sostanzialmente il prescritto canone, tenuto conto degli stringatissimi termini della motivazione richiesta al giudice in questi casi, laddove peraltro il vero decidente si trova al di fuori delle aule giudiziarie. Anche qui si conferma la primazia della esigenza di deflazione ergo celerità del processo; è vero comunque che in ciò la riforma Cartabia si inserisce in una tendenza di lunga durata.
4. Il giusto processo al di là (rectius al di sopra) dell’art. 111 Cost. e la riforma Cartabia
Senonché passano i cieli e mutano le leggi e ciò induce a una riflessione più ampia (si direbbe, più alta): il processo penale forgiato dalla riforma Cartabia risponde ai canoni di una giustizia che fuoriesce dal diritto positivo?
Come anticipato (§2) per i gius-positivisti è assurdo ed inutile parlare una giustizia che non si identifichi con il diritto positivo, semplicemente per il fatto che la giustizia è una creazione umana, e quindi varia con i tempi e i climi (senza tener conto della matrice fantasiosa e financo fanatica di qualsivoglia aborrita metafisica). E tuttavia giustizia e verità vanno di per sé insieme e la rinuncia alla verità significa arrendersi al più bieco e distruttivo relativismo, ossia all’arbitrio e quindi, alla fine, all’interpretazione e alla volontà del più forte. Aleggia con sempre maggiore invadenza il Nichilismo, profetizzato da Nietzsche[48], ma già operante nelle prassi economiche e politiche dell’epoca.
I relativisti meno intransigenti, di per sé propensi a un pensiero debole, tollerante fino alla remissività, parimenti rinunciano al concetto di giustizia, perché irrilevante per la soluzione di problemi pratici (ossia soluzione di conflitti). Sicché, se è vero che la metafisica spesso rischia di condurre a sfere troppo elevate per essere comprese, l’approccio pragmatico rinuncia a ciò che da nerbo e forza e senso alla vita, ossia ai cd valori, ciò che vale realmente per le persone, il che poi trasmoda talvolta con modalità irremovibile in questioni di principio.
Dagli errori dei giuspositivisti-radicali e dei relativisti-pragmatici si deduce quantomeno che la giustizia attiene alla “verità” e al “valore” e, in definitiva, alla “persona”; dato che ogni “persona” in quanto essere unico e irripetibile (benché non solipsistico) equivale ad ogni altra persona nella società, si desume anche che la giustizia è di per sé egualitaria (e, per qualcuno, anche “sociale”). Si intuisce, d’altra parte, che la giustizia del privilegio è il contrario della giustizia. Ogni altra aggiunta sarebbe arbitraria, in quanto propenderebbe in modo eccessivo verso nozioni –a seconda dei punti di vista- storicamente superate, parziali, comunque non condivise.
Di qui la domanda conclusiva: il processo forgiato dalla riforma Cartabia è conforme al modello alto di giustizia testé tracciato?
La risposta è negativa almeno per tre motivi:
- Il peculiare interesse della novella per l’efficienza e la celerità, a scapito di un ponderato accertamento dei fatti, la pone in potenziale contrasto con l’idea della giustizia in quanto legata alla verità (la dottrina ostile parla di processo anticognitivo[49] e Ferrua, apertis verbis, di nichilismo[50]);
- l’estrema fiducia dei gius-tecnocrati per la tecnologia entra in conflitto con l’esigenza che chi decide possa vagliare comme il faut persone offese (la cui propensione alla calunnia è sempre presente) e testimoni (la cui labilità di memoria, volontaria o involontaria, è sempre in agguato), nell’interesse dell’accertamento della verità e delle persone coinvolte nel processo;
- il chiaro disfavore della novella per la costituzione di parte civile, nonché la continua esortazione alla remissione della querela (ossia al non-accertamento processuale dei fatti) dimostra il disinteresse dei lawmakers del 2022 per il bisogno di giustizia invocato dalle vittime dei reati.
5. Epilogo
A chi scrive piace citare il testo biblico del profeta Isaia, che si pone alla base, insieme alla filosofia greca e al diritto romano, di quello che resta della nostra civiltà:
“non consiste forse (il digiuno che voglio) nel dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l’aurora… davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà”[51].
Se la vera giustizia è questa, ne appare evidente la distanza rispetto al modello disegnato dalla riforma Cartabia, imperniata sul principio neoliberale per cui faber suae est quisque fortunae[52].
Un processo rapido, tecnologico, efficiente che tuttavia perda di mira i suoi obiettivi ultimi (accertare i fatti e le responsabilità; sanzionare le colpe) e addirittura metta tali scopi in sottordine ad altre esigenze è destinato a eludere le profonde istanze di giustizia provenienti da coloro che non sanno e non possono far valere da soli i propri interessi, a causa e in vista delle quali -al fondo- il diritto e lo Stato sono stati inventati.
La conseguenza di questo deficit di attenzione al bisogno fondamentale di giustizia è presto detta: “l’autodifesa privata (moltiplicazione delle polizie private, guardie del corpo, ronde, cittadini armati, abitazioni blindate, allarmi sonori, telecamere); l’autogiustizia privata (linciaggio degli stupratori, scippatori, pirati stradali colti in fallo, eccessi di legittima difesa); i delitti di reazione (vendette dirette, indirette, trasversali, faide)”[53] e, qui si aggiunge, la crescente sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni democratiche che è il presupposto di tutte le forme autocratiche, come gli ultimi eventi rendono evidente.
[1] In dottrina, ex plurimis, AA VV, Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, a cura di Gatta e Gjaluz, Giappichelli, Torino, 2024; F. ALVINO, Il controllo giudiziale dell’azione penale: appunti a margine della “Riforma Cartabia”, in www.sistemapenale.it., 2022, 3, 1; G. AMATO, Chiusura delle inchieste più rapide: ora tempi morti vietati ai Pm, in Guida al diritto, 2022, n. 42, p. 53 ss.; G. AMATO, Obiettivo creare un filtro “di merito” per evitare dibattimenti inutili, in Guida al diritto, 2022, n. 41, pag. 74. G. AMATO, Valutazioni “di merito” sull’accusa alla prova dell’udienza preliminare, in Guida al diritto, 2022, n. 41, pagg. 63 s; R. BRICCHETTI, Prime riflessioni sulla riforma: disposizioni generali sulle impugnazioni, in www.ilpenalista.it (26 ottobre 2022); G. CANZIO, Le linee del modello “Cartabia”. Una prima lettura, in www.sistemapenale.it, (25 agosto 2021); M. CARTABIA, Ridurre del 25% i tempi del giudizio penale: un’impresa per la tutela dei diritti e un impegno con l’Europa, per la ripresa del Paese, in www.sistemapenale.it, (31 maggio 2021); M. CECCHI, Osservazioni intorno alla “ragionevole previsione di condanna”, inhttps://archiviopenale.it/ (2022, n. 2); S.CIAMPI, Anamorfosi della rinnovazione istruttoria in appello, in https://archiviopenale.it/ (2022, 2); D. D’AURIA, Riforma del processo penale: la nuova disciplina dell’udienza preliminare, in Il Quotidiano Giuridico, (28 ottobre 2022); E. DE FRANCO, «La riforma cd. “Cartabia” in tema di procedimento penale. Una pericolosa eterogenesi dei fini», in https://www.questionegiustizia.it/ (2, 2023); R. DEL COCO, Rimaneggiamento delle regole per non procedere: archiviazione e udienza preliminare, in https://www.processopenaleegiustizia.it/ (2022, p. 88);J.DELLA TORRE, La crisi dell’appello penale nel prisma della statistica giudiziaria, in https://archiviopenale.it/, (2022, n. 29; M. DONINI, Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della discrezionalità, in Politica del diritto, 2021, n. 4, p. 596; A. FORTUNATO, L’evoluzione della disciplina in tema di misure alternative alla detenzione dalla riforma orlando sino a cartabia: quale futuro per il sistema penitenziario? in https://discrimen.it/; E. FRAGASSO, La c.d. riforma Cartabia: il nadir del “giusto processo”? in https://discrimen.it/; G. GAETA, Inseguendo l’Europa. La riforma delle indagini preliminari tra problemi risolti e irrisolti, inhttps://archiviopenale.it/ (2022, n. 2); A. GAITO e R. LANDI, “L’altare e le (forse inevitabili) vittime”. Osservazioni sul processo penale à la Cartabia in https://archiviopenale.it/ (2022, n. 2); G. L. GATTA, Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’, in https://www.sistemapenale.it;; G. GARUTI, L’efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine, rimedi giurisdizionali e “nuova” regola di giudizio, in https://archiviopenale.it/ (2022, n. 2); M. GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto. guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali, in https://www.sistemapenale.it/, (28 ottobre 2022); N. LA ROCCA, La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo, che ora scorre senza contrappesi, in https://archiviopenale.it/, (2020, 1, 5); E.MARZADURI, La Riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti deflattivi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale, in www.lalegislazionepenale.eu, (25 gennaio 2022); O. MAZZA, Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista, in https://archiviopenale.it/, (2022, n. 2); T. PADOVANI, Riforma Cartabia, intervento sulle pene destinato a ottenere risultati modesti, in Guida al diritto, 2022, n. 41, p. 8 ss.; R. PALMISANO, Gli approfondimenti della dottrina sulla riforma Cartabia – 4. La giustizia riparativa. L’impatto della riforma Cartabia sui Tribunali: criticità e possibili soluzioni, in https://www.giustiziainsieme.it/ (19 gennaio 2023); A. PULVIRENTI, Dalla “riforma Cartabia” una spinta verso l’efficienza anticognitiva, in https://www.processopenaleegiustizia.it/ (2022); R. RENZI, La Riforma Cartabia a quasi tre anni dal via. Quali sono i risultati? in https://www.opiniojuris.it/ (26 marzo 2025); R. RENZI, La riforma Cartabia tra procedimento civile e penale: alcuni dati per comprenderne l’efficacia, in https://terzultimafermata.blog, 21/08/2024; C. SANTORIELLO, Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia, tra una positiva sinergia e una possibile eterogenesi dei fini, in https://archiviopenale.it/ (2022, n. 2, 4); A. SCELLA, La Riforma Cartabia del processo penale: spinte efficientiste e questioni irrisolte, in Diritto penale e processo, 2022, pag. 1134; G. SPANGHER, La riforma del processo penale in Gazzetta, in Il Quotidiano Giuridico, (18 ottobre 2022); VALENTINI, The untouchables: la fase delle indagini preliminari, l’ufficio del pubblico ministero e i loro misteri, in https://archiviopenale.it/, (2022, n. 2); V. GIGLIO e R. RADI, Le integrazioni e correzioni della Riforma Cartabia approvate dal Consiglio dei Ministri, in https://terzultimafermata.blog, (13 marzo 2024).
[2] L. cost. 23 novembre 1999, n. 2; il D.L. 7 gennaio 2000, n. 2 convertito, con modifiche, nella l. 25 febbraio 2000 n. 35 (sul giusto processo) e gli artt. 2 ss. l. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto sulla riparazione per violazione del principio di ragionevole durata del processo).
[3] Il Neoliberalismo o ‘governamentalità’ neoliberale era già intuita da Michel Foucault nei suoi corsi sulla biopolitica (M. FOUCAULT, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France, 1978-1979, trad.it. Feltrinelli, Milano, 2005, p. 154) come nuova modalità di governo di uomini e istituzioni pervasa dalla primazia dell’economia, dalla libertà di impresa, dal libero scambio, dalla concorrenza, dalla managerialità e, alla fin dei conti, dall’egoismo individuale, come tale contrapposta in modo netto, secondo la terminologia foucaltiana, ai governi fondati sul ‘sacro’ (modello cd. rituale), sulla ‘paura’ (modello cd. disciplinare) o sul senso civico o sulla solidarietà (modello cd. illuministico/socialista) e, –qui si aggiunge, sulla scorta delle analisi di Harvey– al compromesso ‘fordista-keynesiano’ (modalità di convivenza tra capitalismo e pressante controllo/intervento statale, finalizzato al pieno impiego, alla crescita economica e al benessere generalizzato). In effetti, guardando le cose a posteriori, al fine di consentire al Mercato di correre quanto più possibile e senza intralci, al modello ‘disciplinare’, costituito di norme e doveri nei confronti dell’istituzione e dei suoi rappresentanti, presente nella prima Modernità, è stata contrapposta un’ampia anestesia etica. Alle medesime conclusioni, sia pure ricorrendo a una diversa terminologia, è pervenuto il sociologo Zygmunt Bauman secondo il quale nell’età moderna cd. pesante o solida sussisteva un intimo legame tra l’individualità intramondana, l’economia di mercato e il capitalismo (Z. BAUMAN, La libertà, Castelvecchi, Roma, 2017, p. 49 ss.), laddove quest’ultimo proponeva e imponeva un modello di condotta fondato sul calcolo mezzi-fini e sulla libera scelta; nell’epoca successiva, «il processo di emancipazione dell’individuo», nel corso dei «trent’anni gloriosi successivi alla seconda guerra mondiale» (Z. BAUMAN, Modernità liquida, Feltrinelli, Milano, 2019, p. 3, 1a ed. 2000) ha condotto all’acquisizione da parte dell’individuo di «tutta la libertà che aveva sognato o ragionevolmente sperato di ottenere» (Z. BAUMAN, op. ult. cit., p. 11). Il principio del piacere di freudiana memoria (la pulsione individuale) ha prevalso sul principio di realtà (la dura realtà delle regole sociali), essendo venuti meno i vincoli esterni (comunitari, familiari e statali) e interiori (etici e religiosi) (Z. BAUMAN, La libertà, cit., p. 100). Le conseguenze: la fuoriuscita del potere dalle istituzioni politiche, la ritirata dello Stato-nazione e (nella stessa privatizzazione) dello spazio pubblico (Z. BAUMAN, Modernità, cit., p. 33); l’evanescenza dell’autorità e di tutte le tradizionali istanze di coercizione sociale; la fine della libertà attiva e pubblica, della solidarietà nell’ambito lavorativo e familiare, della moralità; il dominio dell’interpretazione privatizzata, individualizzata, soggettivizzata dell’universo; la preferenza per il consumo, la gratificazione e il profitto istantanei (Z. BAUMAN, L’etica in un mondo di consumatori, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 174). Secondo un’interpretazione più asettica, ispirata all’analisi economica del diritto, l’approccio neoliberale è connotato sia dall’esaltazione delle conseguenze in termini di benefici economici e sociali che derivano dalla libertà imprenditoriale sia da una nuova concezione dello Stato, in base alla quale l’istituzione deve giustificare le decisioni, le politiche, le regole in termini commensurabili con la logica del mercato (M. GRILLO, Neoliberalismo e antitrust, in R. Sacchi, A. Toffoletto, -a cura di-, Esiste uno stile giuridico neoliberale?, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, p. 193). I punti di incidenza del nuovo credo economico sociale sulla teoria e pratica giuridica, in modo sintetico, seguendo la mirabile ricostruzione di Garapon, sono i seguenti: I) L’utilitarismo come criterio di azione in base al quale«I diritti fondano la loro indipendenza rispetto al potere in riferimento all’economia, con l’introduzione di un’altra razionalità: l’utilità … Il valore cardinale non sarà più la volontà ma l’utilità» (A. GARAPON, Lo Stato minimo. Il neoliberalismo e la giustizia, Raffaello Cortina editore, Milano, 2012, pp. 14, 25); II) Il rifiuto di ogni razionalità sovraordinata: «Il neoliberalismo respinge qualsiasi orizzonte esterno, qualsiasi razionalità sovraordinata, qualsiasi visione d’insieme…; i mezzi sono separati dal fine, l’efficacia è svincolata dal finalismo, …, l’individuo è svincolato da un territorio e, infine, la circolazione delle merci è regolamentata indipendentemente dallo status delle persone. Il neoliberalismo sta tutto in questa separazione» (A. GARAPON, Lo Stato, cit., p. 15); III) La funzionalizzazione dello Stato alla libertà di impresa (in teoria), “connubio Stato-finanza” (nella prassi): «Lo Stato si limita esclusivamente al ruolo di fornitore di regole per un gioco economico i cui partecipanti sono gli imprenditori … la sicurezza assume … un nuovo significato: non è più una tutela contro l’arbitrio del sovrano, diventando piuttosto la condizione di realizzabilità del gioco: il diritto deve fornire un minimo di certezza per l’impresa; le sue regole permettono un gioco che senza di esse sarebbe assurdo. La sicurezza è la condizione della libertà di impresa» (A. GARAPON, Lo Stato, cit., pp. 17-20); IV) Il diritto a-progettuale:«Allo stesso modo in cui la razionalità neoliberale non persegue alcun finalismo, essa non si pone alcun obiettivo temporale lontano. Il mondo… deve essere aperto per definizione, e qualsiasi progetto troppo lontano rischia di privarsi delle sue ricchezze» (A. GARAPON, Lo Stato, cit., p. 26); V) La natura reattiva del diritto: «Ciò che caratterizza un diritto ambientale è il fatto di essere essenzialmente reattivo, non proattivo. Si modifica la legge in modo infinitesimale, attraverso spostamenti minimi, facendo di volta in volta tesoro dell’insegnamento tratto dai suoi insuccessi passati… Agire, nella prospettiva neoliberale, è reagire, mostrarsi responsive, cioè reattivo» (A. GARAPON, Lo Stato, cit., p. 21); VI) La concorrenza come motore del potere: «Nel modello neoliberale la concorrenza assume il ruolo proprio di motore del potere e in essa, e attraverso di essa, si costruiranno le istituzioni» (A. GARAPON, Lo Stato, cit., p. 23); VII) Il paradigma multi-istituzionale: «Se il modello statuale ricerca l’uniformità… nel modello neoliberale lo Stato deve fornire una molteplicità di alternative, affinché il soggetto possa scegliere: il diritto produrrà in tale maniera delle diseguaglianze, in quanto la concorrenza sarebbe priva di significato in un modo ideale dove tutti fossero uguali e volessero restare tali… Di universale non vi è altro che l’accesso… Conta solo l’uguaglianza delle opportunità» (A. GARAPON, Lo Stato, cit., p. 23s.); VIII) Il potere a-territoriale: «Lo spazio di riferimento del neoliberalismo non è più il territorio dello Stato, limitato e totalizzabile in un progetto politico, ma il livello globale, che deve essere distinto dal mondo perché si tratta di uno spazio virtuale, di un mondo di flussi, di transazioni» (A. GARAPON, Lo Stato, cit., p. 27); IX) Il diritto a-statuale: la razionalità neoliberale è «un modello totale, in quanto coinvolge sia l’economia, sia la politica, sia il diritto sia l’antropologia … Il diritto neoliberale accompagna il passaggio da una totalizzazione all’altra; da una totalizzazione a mezzo di un territorio e dell’organizzazione della sovranità, al regno del diritto, che diventa così un ingranaggio centrale e cessa di essere il ripetitore di un sovrano che parla dall’alto» (A. GARAPON, Lo Stato, cit., p. 28); X) La civilizzazione del diritto: un individuo, una società commerciale e lo Stato «perseguono obiettivi propri, pur nella consapevolezza di aver bisogno di un certo numero di regole per agire in un quadro di piena certezza. Solo queste norme di diritto privato sono essenziali, a esclusione di qualsiasi altra norma e in particolare di quelle che, come il diritto pubblico, fanno riferimento a finalità politiche … Il neoliberalismo è un sistema astratto, formale, particolarmente ambizioso dal momento che pretende di potersi sbarazzare sia della politica sia della giustizia» (A. GARAPON, Lo Stato, cit., pp. 18, 29).
[4] Sul punto, sia consentito il rinvio a P. CIPOLLA, La depenalizzazione del 2016 nello specchio della razionalità neoliberale, in https://archiviopenale.it/ (2019, 1).
[5] In sintesi, la riforma Cartabia oltre ad estendere i casi di remissione tacita della querela (art. 152 c.p.), ha statuito la perseguibilità a querela del delitto di cui all’art. 582 c.p. (tranne nei casi delle aggravanti di cui agli artt. 61 n. 11-octies, 583, e 585 c.p., ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’articolo 577 c.p. nonché se la malattia sia superiore a venti giorni quando il fatto sia commesso contro incapace, per età o infermità); del delitto di cui all’art. 590 bis c.p., (se non concorrono le circostanze aggravanti ivi previste); del delitto di cui all’art. 605 comma 1 c.p. (salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o infermità); del delitto di cui all’art. 610 c.p. (salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o infermità ovvero se ricorra la condizione di cui all’art. 339c.p.); del delitto di cui all’art. 612 c.p. (salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o infermità ovvero se ricorra la condizione di cui all’art. 339 o l’aggravante speciale a effetto speciale diversa dalla recidiva); del delitto di cui all’art. 614 c.p. (salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o infermità ovvero se il fatto sia commesso con violenza alle persone o il reo sia palesemente armato); del delitto di cui agli artt. 624, 625 c.p., (salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o infermità , o ricorrano alcune circostanze di cui all’art. 625 n. 7 c.p. e le circostanze di cui all’art. 625 n 7 bis c.p.); del delitto di cui all’ art. 634 c.p. (salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o infermità); del delitto di cui all’art. 635 c.p. (salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o infermità ovvero se il fatto sia commesso in occasione del delitto previsto dall’art. 331 c.p.); del delitto di cui all’art. 640 c.p., (anche se il danno è di rilevante gravità); del delitto di cui all’art. 640 ter c.p. (anche se il danno è di rilevante gravità); della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. (salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o infermità o se iI fatto abbia ad oggetto spettacoli ritrovi o trattenimenti pubblici); della contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. (salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o infermità). Con la disposizione di cui all’art. 649 bis c.p. sono stati ridotti i casi in cui persiste la perseguibilità d’ufficio per i reati di cui agli artt. 640 c.p., 640 ter c.p., 646 c.p.
[6] Art. 581 c.p.p. comma 1-bis. “L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione”.
[7]L’ art. 98, comma 1, lett. b, d.l.vo n. 150 del 2022 ha contestualmente abrogato l’art. 125 disp. att. c.p.p.
[8] Art. 581 comma 1-quater c.p.p.: “Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore di ufficio è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.
[9] Art. 520 ter comma 1 c.p.p.: “Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all’imputato che non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all’imputato, con l’avvertimento che entro l’udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l’ammissione di nuove prove” laddove il vecchio testo era il seguente: “Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all’imputato, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all’imputato”.
[10] Sul concordato in appello reintrodotto dalla riforma Orlando, I. GUERINI, Il ritorno alla giustizia negoziata: il “nuovo” concordato in appello, in https://www.lalegislazionepenale.eu (11 dicembre 2017, 7); N. PASCUCCI, Il ritorno del concordato sui motivi di appello tra esigenze processuali e timori di malfunzionamento, in www.penalecontemporaneo.it, (2017, 11); L. SURACI, Il concordato sui motivi d’appello, in AA VV La riforma Orlando, a cura di G. Spangher, Pacini ed., Pisa, 2017, 250; P. FERRUA, Soggezione del giudice alla sola legge e disfunzioni del legislatore: il corto circuito della riforma Orlando, in Dir. Pen. Proc., 2017, p. 1265. Sul nuovo concordato in appello, come modificato dalla riforma Cartabia, C. FORTE, Il concordato in appello: passato, futuro (che non riesce ad arrivare) e la disciplina intertemporale che sta in mezzo, in https://www.sistemapenale.it/ (21 Febbraio 2024); P. SETZU, Riforma Cartabia e concordato in appello. Parola alla CEDU? in. https://www.penaledp.it.
[11] O. MAZZA, Il processo che verrà, cit.
[12] Scrive K. Ratworth: “Una ricerca sperimentale in Germania … ha rivelato che gli studenti di economia avevano più probabilità degli altri di essere corruttibili… desiderosi di dare una risposta faziosa, se questo dava un vantaggio personale. Allo stesso modo, ricerche effettuate negli Stati Uniti hanno evidenziato che gli specializzandi di economia sono più accondiscendenti nei confronti dei comportamenti opportunistici propri e delle persone che hanno intorno e i professori di economia devolvono in beneficenza molto meno dei loro colleghi -meno pagati- di parecchie altre discipline” (K. RAWORTH, L’economia della ciambella. Sette mosse per pensare come un economista del XXI secolo, Edizioni ambiente, Milano, 2017, p. 117)
[13] Sul punto, S. BELTRANI, L’ambito applicativa della “nuova” causa di improcedibilità del “giudizio” di cassazione, in Cass. pen., 2022, p. 2080 ss.; M. BONTEMPELLI, L’art. 578-ter c.p.p. e la natura dell’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., in Arch. n. proc. pen. 2022, p. 576 ss.; R. BRICCHETTI, Il punto sull’improcedibilità nei giudizi di impugnazione, in https://www.sistemapenale.it/ (5 luglio 2023); G. CANZIO, Prescrizione del reato e improcedibilità dell’azione penale. Una introduzione, in https://www.sistemapenale.it/ (3 marzo 2023); M.L. DI BITONTO, Osservazioni “a caldo” sull’improcedibilità dell’azione disciplinata dall’art. 344-bis c.p.p., in www.ilpenalista.it, (4 ottobre 2021); P. FERRUA, Improcedibilità e ragionevole durata del processo, in Cass. pen., 2022, p. 441 ss.; M. GIALUZ, Per un processo penale, cit.; A. MARANDOLA, Riforma Cartabia. Estinzione del reato e improcedibilità dell’azione: questioni controverse, in www.ilpenalista.it, (31 dicembre 2021); O. MAZZA, Inammissibilità versus improcedibilità: nuovi scenari di diritto giurisprudenziale, in www.discrimen.it (2 gennaio 2022); A. PULVIRENTI, L’improcedibilità dell’azione penale: la ratio, la normativa vigente e il suo (probabile) de profundis, in https://www.lalegislazionepenale.eu; G. SPANGHER, Questioni in tema di sistema bifasico (prescrizione/improcedibilità), in Dir. Pen. Proc. 2021, n. 11, p. 1444.
[14] P. FERRUA, Improcedibilità, cit., p. 441 ss..
[15] Scrive ancora K. Ratworth: ”se l’uomo economico razionale può rimodellare il nostro comportamento nei mercati finanziari, è molto probabile che stia rimodellando il nostro comportamento anche in altri ambiti della vita, specialmente quanto le sue priorità permeano il nostro linguaggio… Nel corso del XX secolo la parola consumatore si è diffusa costantemente nella vita pubblica, nelle politiche e nei media fino a superare di molto la parola cittadino. … spiega l’analista dei media e della cultura Justin Lewis: a differenza del cittadino, i mezzi di espressione del consumatore sono limitati: mentre i cittadini possono affrontare ogni aspetto della vita culturale, sociale ed economica… i consumatori trovano espressione solo nel mercato” (K. RAWORTH, L’economia, cit., p. 118s.).
[16] E. A.A. DEI-CAS, La partecipazione a distanza, in attesa della riforma del processo penale, in https://www.sistemapenale.it/ (7 aprile 2022).; B. GALGANI, Il processo penale telematico, in Dir. pen. proc., 2023, n. 1, p. 114 ss.; ID., Forme e garanzie nel prisma dell’innovazione tecnologica. Alla ricerca di un processo penale “virtuoso”, Milano, 2022, p. 136 ss.; M. GIALUZ, L’emergenza nell’emergenza: il decreto-legge n. 28 del 2020, tra ennesima proroga delle intercettazioni, norme manifesto e “terzo tempo”, in https://www.sistemapenale.it/ (maggio 2020); S. LORUSSO, Processo penale e bit oltre l’emergenza, in https://www.processopenaleegiustizia.it/ (2020, 1009); A. PROCACCINO, Between a rock and a hard place. La faticosa “digitalizzazione” del processo penale tra fonti tradizionali e soft law, in Cass. pen., fasc. 4, 2021, p. 1432 ss.; C. TRABACE, Il deposito telematico delle impugnazioni, prima durante e dopo l’emergenza epidemiologica, in https://archiviopenale.it/ (2023, 12).
[17] W. NOCERINO, La Riforma Cartabia in materia di processo penale telematico e la circolazione digitale degli atti, in Camminodiritto.it (28 aprile 2022, par. 3).
[18] Sul punto, I. PICCOLO, La partecipazione a distanza nel processo penale. Il volto digitale dell’immediatezza nel decreto di attuazione della Riforma Cartabia, in Dir. e giust. min. 2024) pp. 76-95 e, agli albori, O. MAZZA, Distopia del processo a distanza, in https://archiviopenale.it/ (2020, n. 1, 2).
[19] Sul punto, P. DARDOT e C. LAVAL, La nouvelle raison du monde: Essai sur la société néolibérale, Éditions La Découverte , Paris, 2009, passim.
[20] Art. 464 quater comma 3 c.p.p.: “la sospensione … è disposta quando il giudice… reputa idoneo il programma di trattamento personale e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati”; 464 septies comma 1 c.p.p.: “il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tal fine acquisisce la relazione conclusiva dell’ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l’imputato…”.
[21]In dottrina, B. GALGANI, Along Game il processo penale telematico. Le disposizioni generali sugli atti, in AA.VV., La Riforma Cartabia, La nuova giustizia penale, a cura di D. Castronuovo – M. Donini – E.M. Mancuso – G. Varraso, Wolters Kluwer, Milano, 2023, p. 395 ss.; B. GALGANI, Il processo penale telematico, in Dir. pen. proc., 2023, p. 114; L. GIORDANO, L’istituzione di un processo penale telematico, in AA.VV., a cura di A. Bassi – C. Parodi, La riforma del sistema penale, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022, p. 19 ss.; V. NARDO, La progressiva digitalizzazione del processo in https://www.processopenaleegiustizia.it.;W. NOCERINO, La Riforma, cit.; L. PALMIERI, Le innovazioni digitali nel processo penale: tutto si agita e niente si muove, in https://www.penaledp.it (21 Dicembre 2023).
[22] H. KAGERMANN, W-D. LUKAS e W.WAHLSTER, Industrie 4.0: Mit dem Internet der Dinge auf dem Weg zur 4. industriellen Revolution, relazione presentata alla Hannovermesse 2011 in https://luigidcapra.altervista.org/it/Fabbrica_40/Origini_del_termine_Industrie_4.0.html ; K. SCHWAB, La quarta rivoluzione industriale, Franco Angeli, Milano 2016 (ed. or. 2015); G. GRAZIOLI, Industria 4.0: è arrivata la quarta rivoluzione industriale in https://www.rizzolieducation.it/wp-content/uploads/2018/02/Grazioli_Industria-4-0_CO_GG_DEF-1.pdf.
[23] D. HARVEY, Brève histoire_ du néoliberalisme, Les Prairies ordinaires, Paris 2014, p. 109; Id, L’enigma del capitale e il prezzo della sua sopravvivenza, nuova ed. it., Feltrinelli, Milano, 2018, p. 163 (1a ed., 2011).
[24] Sul punto, ex plurimis, U. GALIMBERTI, È finita un’epoca? in https://antemp.com/ (2 aprile 2023); ID., L’età della tecnica e la fine della storia, Orthotes, Napoli-Salerno, 2021, passim.; N. IRTI, Nichilismo giuridico, Laterza, Roma Bari, 2005, passim.
[25] In https://giurcost.org/.
[26] Sul punto, C. BONZANO, La videoregistrazione delle prove dichiarative e le insidie di una (contro)riforma: giudici stabilmente precari ed immediatezza virtuale, in Dir. Pen. Proc., 9, 2023, p. 1199; A, CAPRIO, La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e la crisi, in Dir. Pen. Proc., n. 5, 2024, p. 675 ss.; A. CONTE, L’immediatezza nella “riforma Cartabia”, in https://www.giurisprudenzapenale.com/ (7 Giugno 2022); A. MARANDOLA, Riforma Cartabia: mutamento del giudice e rinnovazione dell’istruzione probatoria, tutto cambia e nulla cambia?, in https://www.sistemapenale.it/ (31 luglio 2023).
[27]La tendenza alla privatizzazione penale si è palesata nel 1988 con l’istituzione della giustizia negoziata (il cd patteggiamento), laddove la pena ha cessato di costituire l’applicazione da parte di un organo statale terzo della sanzione per un fatto al massimo grado antigiuridico, trasformandosi nel risultato della negoziazione tra parte pubblica e imputato (salvo il rigetto da parte del soggetto sovraordinato sulla base di una cognizione sommaria). Tracce del fenomeno in parola si rinvengono anche nella disciplina in tema di giudice di pace dovuta al d.l.vo 28 agosto 2000, n. 274 che nel contesto di un incipiente stravolgimento di istituti e principi tradizionali inerenti la materia penale (si allude alla “liquidazione” della pena detentiva; alla creazione di una nuova causa di estinzione del reato per effetto di condotte lato sensu riparatorie) mediante l’introduzione dell’istituto del ricorso immediato al giudice da parte della persona offesa per i reati procedibili a querela ha legittimato soggetti privati a promuovere direttamente il giudizio penale (salvo un intervento medio tempore del pubblico ministero). In tal modo, l’attribuzione di un concorrente potere in capo alla persona offesa con correlativa sottrazione al Pubblico ministero del monopolio dell’azione penale, consolidato nei secoli, ha conferito ad un soggetto privato la scelta in ordine alle modalità di esercizio dell’azione penale sulla base delle proprie contingenti valutazioni. Da ultimo molteplici novelle hanno enormemente accresciuto il potere di intervento nel processo della persona offesa . In tal modo il rito penale è divenuto sempre più un actus trium personarum, con crescita esponenziale del peso specifico delle parti private, a danno dell’attore pubblico.
[28] Le riforme che hanno modificato il regime di procedibilità dei reati a favore della querela si rinvengono, prima del d.l.vo n. 150 del 2022, nella l. 689 del 1981, nel d.l.vo n. 8 del 2016 e nel d.l.vo n. 36 del 2018, n. 36. Qualunque sia la ratio di volta in volta sottesa alla subordinazione dell’azione penale all’atto di privata doglianza, -la prevalenza dell’interesse privato sull’interesse pubblico (A. Cosseddu, voce Querela, in Nss. D.I., Appendice, IV, Utet, Torino, 1980, p. 227), le esigenze deflattive del carico giudiziario e le ragioni di opportunità processuale (A. SANTORO, voce Querela, in Nss. D.I., XIV, Utet, Torino 1968, p. 641 ss.; Relazione del Ministro di grazia e giustizia sull’ originario disegno di legge, 18 ottobre 1977, in RIDP, 1978, p. 343 ), la tenuità dell’offesa all’interesse pubblico o l’inerenza dei fatti di reato all’intimità della persona (G. BATTAGLINI, La querela, Utet, Torino, 1958, p. 9 ss.; G. PISAPIA, Compendio di procedura penale3, Cedam, Padova 1982, p. 154), la disponibilità degli interessi offesi (S. VINCIGUERRA, La riforma del sistema punitivo nella l. 689/81, Cedam, Padova, 1983, p. 239 ss., A. CANDIAN, La querela, Milano, Giuffré 1951, p. 15), le esigenze varie di politica criminale (C. F. GROSSO, voce Consenso dell’avente diritto, in Enc. Giur., VIII, Treccani, Roma, 1988, p. 1; C. PEDRAZZI, voce Consenso dell’avente diritto, in Enc. del Dir., IX, Giuffrè, Milano, 1961, p. 142)-, resta il fatto che nel momento stesso in cui l’accertamento della responsabilità privata è rimesso alla volontà di un privato mediante la previsione della procedibilità a querela, l’ordinamento giuridico per così dire “incatena” l’interesse generale a quello individuale, ravvisando la violazione del primo soltanto quando sussista la volontà del privato al soddisfacimento del secondo.
[29] Alla medesima tendenza si ascrive l’estinzione del reato (perseguibile a querela e soggetto a remissione) per condotte riparatorie (art. 162 ter c.p., introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, e integrato dalla l. 4 dicembre 2017, n. 172).
[30] A. GARAPON, Lo Stato, cit., pp. 18, 29.
[31]Sulla giustizia riparativa/conciliativa, ex plurimis, AA VV Mediazione, Conciliazione, Riparazione – Giustizia penale e sapere psicoanalitico, a cura di C. e R. Brutti, Giappichelli, Torino, 1999, passim; E. RESTA, Fiducia nella Giustizia, in Minori Giustizia, 1996, pp. 68-71; M. PAVARINI, Lo spazio della sicurezza comune, in AA.VV., Dare un posto al disordine. Sicurezza urbana: vittime, mediazione e riparazione, Ed. Gruppo Abele, Torino, 1995, pp. 10 s. e 28: R. FLOR e E. MATTEVI, Giustizia riparativa e mediazione in materie penali in Europa, in www.penalecontemporaneo.it, (2 luglio 2012); G. MANNOZZI, La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale, Giuffrè, Milano, 2003, passim; G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario, in RIDPP, 2014, 1, p. 134 ss. Specificamente, sulla cd giustizia mite G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia, Einaudi, Torino, 1992, passim; R. GRECO, La forza mite della giustizia, in https://www.oralegalenews.it/; C. F. GROSSO, La non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. Pen. Proc., 2015, p. 517: G. VETTORI, Dal “diritto mite” alla legge? Anche no, in https://www.questionegiustizia.it/ (1/2020); P. FRANCHI, Una concezione mite di politica e giustizia in https://www.corriere.it/opinioni (15 febbraio 2020).
[32] Contemplato già nel codice Rocco nell’art. 62 comma 6 c.p. è stato valorizzato dapprima con la legislazione antiterrorismo e nel XI secolo dalla l. n. 3 del 2019, in tema di reati contro la P.A. (art. 323-ter c.p.), dal d.l. 8 settembre 2021, n. 120, conv. in l. 8 novembre 2021, n. 155 in tema di incendio boschivo (art. 423-bis commi 5, 6 c.p.) e dall’art. 518-septiesdecies c.p. (introdotto nella legge n. 22 del 2022 in tema di tutela del patrimonio culturale). Rileva anche l’innesto nel codice penale della causa di estinzione del reato perseguibile a querela di cui all’art. 162 ter c.p., prevista dalla l. 23 giugno 2017 n. 103 e perfezionata dalla l. 4 dicembre 2017, n. 172, che ha conferito all’imputato il potere di interrompere il processo ed estinguere il reato, mercé il compimento di condotte risarcitorie e/o lato sensu riparative. La rilevanza del comportamento post delictum trova riscontro, nella riforma Cartabia, nell’innovativo riferimento nell’art. 131-bis c.p. alla condotta susseguente al reato come criterio da utilizzare per stabilire se l’offesa sia di particolare tenuità, ai fini della declaratoria di esclusione della pena.
[33]Nell’ultimo quarto del secolo XX la mediazione-riparazione ha avuto applicazioni nell’ordinamento penitenziario (art. 47 L. n. 354 del 1975) e nel sistema penale minorile (artt. 9, 27 e 28 D.P.R. n. 448 del 1988); si assiste a una coincidenza tra la ripresa di tale tendenza, con le innovative disposizioni nel sistema penale del giudice di pace (artt. 29, 34 e 35 D.l.vo n. 274 del 2000), e la Raccomandazione n°R (99)19 «sulla mediazione in materia penale», la Raccomandazione R (2000)22 del Consiglio d’Europa sulle sanzioni e misure alternative (tra cui è incluso il Probation); la Raccomandazione R (2010)1, dedicata al sistema del probation. Si menzionano, all’alba dell’età della giustizia mite, le regole Minime delle Nazioni Unite per le misure non detentive (cd Regole di Tokyo- United nations minimum rules for non custodial measures Assemblea generale A/RES/45/100 del 14 dicembre 1990) del 1990 e la Raccomandazione R (92) 16 in materia di regole europee sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione adottata dal Comitato dei Ministri il 19 ottobre 1992. Infine nella Direttiva 2012/29/UE, espressamente si dà una definizione di restorative justice/giustizia riparativa come «ogni procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni [difficultés/matters] sorte dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale [tiers indipendant/ impartial third party]».
[34] Sul nesso tra la politica penale moderna differenziata (in cui rientra la rinuncia condizionata alla punizione e l’imposizione di regole di condotta) e i sistemi anglosassoni del Probation e del Parole, v. F. MANTOVANI, Il problema della criminalità, Cedam, Padova, 1984, p. 502.
[35] C.M. MARTINI, Sulla giustizia, Mondadori, Milano, 1999, p. 56 ss., e passim; ID., Non è giustizia. La colpa, il carcere e la parola di Dio, Mondadori, Milano, 2003, p. 124 e passim.
[36] Un’ulteriore applicazione del principio negoziale si rinviene nel concordato in appello, art. 599 bis c.p.p.
[37] Dopo che la Corte EDU, Sez. II, con 8 gennaio 2013, cd Torreggiani aveva condannato l’Italia per non aver attuato la direttiva 2008/120/CE e per violato l’art. 3 CEDU, con riguardo alla metratura delle camere di detenzione, iniziava la corsa al depotenziamento della pena detentiva. In effetti, dopo poche settimane la proposta di legge “Ferranti e altri”, presentata il 18 marzo 2013, prospettava un’ampia riforma delle pene detentive non carcerarie, nonché l’introduzione di istituti finalizzati ad una uscita anticipata del reo dal processo, quali la messa alla prova per adulti e la sospensione del procedimento nei confronti dei soggetti irreperibili. Sul versante ministeriale, durante il Governo Letta, nel giugno 2013 venivano nominate Commissioni incaricate di elaborare progetti di riforma dell’ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione (commissione Giostra) e del processo penale (commissione Canzio), da cui scaturirono progetti finalizzati ad introdurre una nuova causa di proscioglimento (per irrilevanza del fatto), ad incidere sul sistema sanzionatorio e a favorire un’ampia depenalizzazione. Era quindi promulgata la l. 28 aprile 2014, n. 67 che introduceva nell’Ordinamento l’istituto della sospensione del processo e messa alla prova (artt. 168 bis, 168 ter, 168 quater c.p.; artt. 464 bis – 464 novies e 657-bis c.p.p.) e conferiva al governo la delega per l’introduzione di una nuova causa di non punibilità. Da essa discendeva il d.l.vo 16 marzo 2015, n. 28 in tema di proscioglimento per tenuità del fatto. In seguito, dopo la pubblicazione dei decreti legislativi n. 7 del 2016 “in materia di abrogazione di reati e illeciti con sanzioni pecuniarie civili” e n. 8 del 2016 “in materia di depenalizzazione”, in data 3 agosto 2016 erano presentati in Senato molteplici disegni di legge, da cui scaturiva la legge delega 23 giugno 2017, n. 103 a cui si riconduce il d.l.vo 10 aprile 2018, n. 36 in tema di estensione della procedibilità a querela. Medio tempore ad opera della l. 23 giugno 2017 n. 103 nel sistema penale era inserita la causa dell’estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162 ter c.p., che si ispira alla medesima filosofia di fondo: favorire l’eliminazione delle conseguenze del reato, ridurre il carico processuale, scongiurare l’applicazione di pene detentive. Sugli effetti della sentenza Torreggiani, F. VIGANÒ’, Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro paese chiamato all’adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno, in www.penalecontemporaneo.it, (2013, pp. 1-3); A. DELLA BELLA, Il termine per adempiere alla sentenza Torreggiani si avvicina a scadenza: dalla Corte Costituzionale alcune preziose indicazioni sulla strategia da seguire, in www.penalecontemporaneo.it, (2013, pp. 5-22); M. RUOTOLO, Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della corte EDU, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 15ss.; O. MAZZA, Dalla sentenza Torreggiani fino alla riforma del sistema penale, in Arch. Pen., 2014, pp. 361-370; F. GRAZIANI, Le nostre prigioni a cinque anni dalla sentenza Torreggiani, in Foro Europa, 2018, pp. 4 e ss.
[38] Su tutti, in ordine all’ideologia del cd diritto penale minimo, P. BARATTA, Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale, in AA. VV. Il diritto penale minimo. La questione penale tra riduzionismo e abolizionismo, numero monografico, in Dei delitti e delle pene, 1986, p. 443 ss.; M. PAVARINI, Per un diritto penale minimo: «in the books» o «in the facts»?, in Dei delitti e delle pene, 1998, 3, p. 125 ss.; AA. VV. Diritto penale minimo (a cura di U. Curi, G. Palombarini), Donzelli, Roma, 2002, p. 408 ss.
[39] In breve, la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni; il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni; la pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno.
[40] Z. BAUMAN, La libertà, cit., p. 100.
[41] Sul punto, ex plurimis, F.A. VON HAYEK, Liberalismo (1978), in https://www.treccani.it e autori citati..
[42] A. ERNOUT, A. MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Klincksieck, Paris, 2001 p. 2ì329: “Ius, iuris (ancien ious …): droit. Le mot a dû signifier à l’origine formule religieuse qui a force de loi, d’où l’emploi du pluriel iura (iura legesque)”.
[43] Sul punto, F. CORDERO, Procedura penale, Giuffrè, Milano, 1985, p. 17ss; ID., Procedura penale, Giuffrè, Milano, 2000, p. 21 e passim.
[44] Sui modelli processuali correlati alla forma dello Stato e agli scopi perseguiti, M. R. DAMASKA, I volti della giustizia e del potere: analisi comparatistica del processo, Bologna, Il Mulino, 1991, passim.
[45]Sul giusto processo “costituzionalizzato”, ex plurimis, M. CHIAVARIO, Giusto processo (processo penale), in Enc. giur. XV, Treccani,Roma, 2001, p. 16 ss.; E. AMODIO, Dal rito inquisitorio al giusto processo, in GP, 2002, 4, p. 103 ss.; P. FERRUA, Il giusto processo, Zanichelli, Bologna, 2005).
[46] Corte cost. 18 maggio 1992. n. 255 in https://giurcost.org/.
[47] Corte cost. 8 febbraio 2002, n. 32 in https://giurcost.org/.
[48] F. NIETZSCHE, La volontà di potenza, trad.it., Bompiani, Milano 2008, p. 19: “Ciò che racconto è la storia dei prossimi due secoli, descrivo ciò che verrà: l’avvento del Nichilismo”.
[49] O. MAZZA, Il processo che verrà, cit.;A.PULVIRENTI, Dalla “riforma Cartabia” una spinta, cit.
[50] P. FERRUA, Improcedibilità, cit., p. 441 ss.
[51]La Sacra Bibbia, Is. 58,7ss.
[52] M. FRIEDMAN, Capitalismo e libertà, IBL Libri, Torino 2010, p. 33. “ogni uomo libero è responsabile del suo destino”.
[53] F. MANTOVANI, Prontuario di stupidologia (teorica ed applicata), ETS, Pisa 2023, p. 188.


