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La Consulta sulla possibilità di riproporre la richiesta di giudizio abbreviato condizionata innanzi al giudice del dibattimento.

Il Tribunale di Lecce ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, «nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui il Gip rigetti la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, l’imputato possa tempestivamente, nella fase dedicata alle questioni preliminari, riproporre la richiesta di rito alternativo al Giudice del dibattimento, e che questo possa sindacare la decisione del Gip ed ammettere il rito chiesto dall’imputato».

Le questioni, tuttavia, sono state dichiarate inammissibili, in ragione della erroneità delle premesse interpretative da cui muove il giudice a quo, il quale lamenta una lacuna in realtà insussistente, stante la perdurante operatività della sentenza n. 169 del 2003 in relazione alle disposizioni censurate (sull’inammissibilità di questioni relative a disposizioni già dichiarate costituzionalmente illegittime e pertanto divenute prive di oggetto, si vedano ex plurimis, recentemente, ordinanze n. 125 e n. 105 del 2020).

Come è noto, la richiesta di giudizio abbreviato cosiddetta “condizionata” è subordinata all’assenso del GIP, il quale deve valutare «se l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili».

Ai sensi del successivo comma 6, la richiesta di giudizio abbreviato condizionata – già rigettata dal GIP all’inizio dell’udienza preliminare – può essere riproposta innanzi allo stesso GIP «fino al termine previsto dal comma 2», e cioè sino a che le parti non abbiano formulato le rispettive conclusioni.

 

2.

Su tale disciplina è intervenuta la sentenza n. 169 del 2003 di questa Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 6 «nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l’imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato».

In tal modo, la decisione del GIP di rigettare la richiesta di rito abbreviato condizionata è stata assoggettata al successivo sindacato giurisdizionale del giudice del dibattimento. La medesima disciplina si applica, mutatis mutandis, nell’ipotesi in cui il rinvio a giudizio dell’imputato sia disposto mediante decreto di giudizio immediato ex art. 455 cod. proc. pen., come accaduto nel processo a quo.

Ai sensi dell’art. 458 cod. proc. pen., entro quindici giorni dalla notificazione del decreto l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato: in forma ordinaria, ovvero condizionando la propria richiesta a una integrazione probatoria. In quest’ultimo caso, il GIP può rigettare la richiesta in forza dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. (richiamato dal comma 2 dello stesso art. 458 cod. proc. pen.), allorché ritenga che l’integrazione probatoria richiesta non sia necessaria ai fini della decisione, ovvero non sia compatibile con le finalità di economia processuale proprie del rito abbreviato.

La già citata sentenza n. 169 del 2003 di questa Corte ha poi esteso al giudizio immediato la possibilità di recuperare nelle fasi preliminari del dibattimento la richiesta di rito abbreviato già respinta dal GIP.

Le disposizioni incise dalla sentenza n. 169 del 2003 sono state oggetto di modifiche ad opera di leggi successive, le quali non hanno espressamente incorporato nei testi risultanti dalle modifiche le addizioni operate da questa Corte ai testi originari e si deve escludere – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo – che le modifiche in parola abbiano inteso vanificare gli effetti della sentenza n. 169 del 2003: la quale resta dunque pienamente operante con riferimento tanto all’art. 438, comma 6, quanto all’art. 458, comma 2, cod. proc. pen.

 

3.

Invero, l’art. 438, comma 6, cod. proc. pen. è stato formalmente «sostituito» dall’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo), che ha integrato la disposizione previgente per tener conto del divieto di disporre il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo, di cui al nuovo comma 1-bis dell’art. 438 cod. proc. pen. introdotto dalla stessa legge n. 33 del 2019. Il comma 6 nella versione oggi in vigore consente all’imputato di riproporre la richiesta di giudizio abbreviato, già dichiarata inammissibile dal GIP all’inizio dell’udienza preliminare ai sensi del comma 1-bis, fino alla formulazione delle conclusioni nell’ambito della stessa udienza preliminare: esattamente come avviene nell’ipotesi di iniziale rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionata. La legge n. 33 del 2019 ha poi previsto, al nuovo comma 6-ter dell’art. 438 cod. proc. pen., la possibilità di recuperare in dibattimento lo sconto di pena connesso al giudizio abbreviato, già dichiarato inammissibile dal GIP allorché il giudice, all’esito del dibattimento stesso, ritenga che il giudizio abbreviato sarebbe invece stato possibile in relazione al fatto così come accertato.

Nulla ha, invece, espressamente disposto il legislatore del 2019 in relazione all’ipotesi del recupero in dibattimento della richiesta di rito abbreviato condizionata, già garantito per effetto dell’addizione operata da questa Corte mediante la sentenza n. 169 del 2003.

Tale silenzio non può, però, essere interpretato come espressivo di una presunta volontà del legislatore di derogare al decisum della sentenza n. 169 del 2003. E ciò in quanto la legge modificatrice  non ha in effetti abrogato la norma espressa da tale disposizione, ma si è limitata ad integrarla, aggiungendo alla fattispecie processuale già prevista dal vecchio testo dell’art. 438, comma 6, cod. proc. pen. e rimasta inalterata nella nuova formulazione (la riproposizione della richiesta di giudizio abbreviato condizionato già respinta dal GIP all’inizio dell’udienza preliminare) una nuova fattispecie processuale (la riproposizione della richiesta di giudizio abbreviato già dichiarata inammissibile dallo stesso GIP all’inizio dell’udienza preliminare, per essere il reato contestato punito con l’ergastolo), assoggettando entrambe alla medesima disciplina.

 

4.

Considerazioni non dissimili valgono con riferimento all’altra disposizione oggetto dei dubbi del rimettente, l’art. 458, comma 2, cod. proc. pen.

Anche tale disposizione è stata formalmente “sostituita” da una norma successiva alla sentenza n. 169 del 2003, e precisamente dall’art. 1, comma 47, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”). Il nuovo comma 2 ha però mantenuto inalterato, rispetto al testo previgente, il suo periodo finale che contiene il rinvio alla disciplina del giudizio abbreviato: periodo sul quale logicamente si innesta il dispositivo della sentenza n. 169 del 2003, che sancisce la possibilità di riproporre anche innanzi al giudice del dibattimento la richiesta di giudizio abbreviato condizionata, già rigettata dal GIP.

Pure in questo caso, dunque, deve apprezzarsi la piena continuità normativa, prima e dopo la legge n. 103 del 2017, relativa alla parte di disposizione rimasta inalterata: con conseguente persistente efficacia del dispositivo della sentenza n. 169 del 2003.

In definitiva, l’imputato che si sia visto rigettare la richiesta di giudizio abbreviato condizionato – in sede di udienza preliminare, ovvero dopo la notifica del decreto di giudizio immediato – può riproporre tale richiesta al giudice del dibattimento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento medesimo, in forza della sentenza n. 169 del 2003: la quale continua a spiegare i propri effetti anche dopo le modifiche apportate agli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, cod. proc. pen., rispettivamente, dalla legge n. 33 del 2019 e dalla legge n. 103 del 2017.

Per tali motivi le questioni sollevate sono state dichiarate inammissibili.

5.

Nella sentenza la Consulta ha anche affrontato il problema relativo al provvedimento con il quale il Presidente della sezione procedente del Tribunale di Lecce aveva disposto la prosecuzione del giudizio a quo nonostante la pendenza della questione di costituzionalità, «attesa l’esigenza di anticipare la trattazione» del giudizio a quo, «anche in considerazione dello stato cautelare cui è attualmente sottoposto l’imputato» e «considerato che la sollevata questione di legittimità costituzionale può ritenersi superata dalla già intervenuta pronuncia sulla medesima questione […] con sent. Corte Cost. n. 169/2003, sulla cui portata non ha inciso la novella relativa all’art. 438 c.p.p. recata dalla L. n. 33/2019, inerente il diverso fenomeno dell’inammissibilità della richiesta, non in rilievo nel caso di specie».

La Consulta ha ritenuto di «non potersi esimere dal rilevare come detto provvedimento contrasti con quanto disposto dall’art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e ciò impone la trasmissione degli atti del presente giudizio al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per gli eventuali provvedimenti di competenza».

 

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