E’ “manifestamente illogico” il ragionamento seguito dalla giurisprudenza prevalente in tema di ricorso in cassazione per “violazione di legge” sulla motivazione del provvedimento. Essa ammette infatti che la motivazione omessa ed anche quella apparente costituisce “violazione di legge” sanzionata con la nullità dall’art. 125 c.p.p., mentre la motivazione “manifestamente illogica” non darebbe luogo a nullità e sarebbe soltanto oggetto di ricorso in cassazione ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. Ma è evidente che una motivazione “manifestamente illogica” contrasta con l’art. 125 c.p.p., il quale esige un discorso giustificativo della decisione sorretto dalla logicità o almeno non manifestamente illogico e quindi sanziona allo stesso modo con la nullità sia la mancanza sia la manifesta illogicità della motivazione. La conseguenza aberrante cui giunge la giurisprudenza è che la motivazione “non manifestamente illogica” (ma semplicemente illogica) non solo non è ricorribile in cassazione, ma non produce nemmeno nullità. Ma allora il giudice è legittimato a motivare in modo illogico? Senza che l’ordinamento processuale preveda sanzioni? E il rispetto della regola per cui la condanna si può pronunciare soltanto “al di là di ogni ragionevole dubbio” ?
La questione.- Costituisce una vexata questio il problema dell’impugnabilità del provvedimento per vizi di motivazione nei molteplici casi nei quali il ricorso per cassazione è limitato al solo motivo della “violazione di legge: ad esempio, art. 311 comma 2 c.p.p. per il ricorso per saltum in materia di misure cautelari personali; art. 325 commi 1 e 2 c.p.p. per il ricorso in cassazione in tema di misure cautelari reali; art. 569 comma 3 c.p.p., che preclude il ricorso immediato contro la sentenza di primo grado per i motivi inerenti alla prova decisiva negata ed ai vizi di logicità della motivazione; art. 719 c.p.p., in tema di impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari nei confronti dell’estradando; artt. 10 comma 3 e 27 comma 2 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per il ricorso in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali; art. 35-bis comma 4-bis ord. penit., in tema di ricorso nel procedimento per reclamo giurisdizionale e comma 8, in materia di ricorso avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza nel giudizio di ottemperanza; art. 41-bis comma 2-sexies ord. penit. in tema di impugnazione del provvedimento sul regime carcerario speciale; art. 14 d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150, in tema di liquidazione dei compensi spettanti al difensore, la cui “ordinanza non impugnabile” la Corte costituzionale, con sentenza n. 22/1973, e le Sezioni Unite Pellegrino del 2003 ritengono ricorribile in cassazione “per violazione di legge”.
Precedenti storici.- Sotto il vigore del previgente codice di rito, la giurisprudenza, in base al combinato disposto degli artt. 524 comma 1 n. 3 (che prevedeva, quale motivo di ricorso, l’inosservanza delle norme processuali “stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza”) e 475 n. 3 (nullità della sentenza in caso di mancanza o contraddittorietà della motivazione), riteneva che nella “violazione di legge” rientrasse il vizio logico della motivazione e che pertanto tale vizio fosse deducibile con il ricorso per cassazione, anche in materia di prevenzione, per cui non si comprende perché, ora che la Costituzione e un codice più garantista hanno introdotto il “giusto processo”, questo sindacato non sia più ammissibile. L’importanza della motivazione risalta dalla circostanza che l’art. 111 Cost. prescrive, già nel suo testo originario, l’obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali.
Risulta inspiegabile come mai lo stesso art. 111 Cost. ammette, fin dal 1947, il ricorso per cassazione solo “per violazione di legge” contro tutte le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, ma, in tema di prevenzione, la stessa locuzione “violazione di legge” dovrebbe subire un’interpretazione riduttiva.
Le incertezze giurisprudenziali.- Anzitutto va chiarito che la pronuncia n. 321/2004 della Corte costituzionale non è ostativa ad una interpretazione che riconduca, anche in materia di prevenzione, il sindacato della Corte di cassazione agli stessi motivi previsti dall’art. 606 c.p.p. per tutti gli altri provvedimenti penali. Infatti la Corte costituzionale ha eluso il problema, rinviandolo all’interpretazione della stessa Corte di cassazione che aveva rimesso la questione, (giacché non sarebbe la prima volta che la Consulta emette una sentenza additiva : l’ultimo caso, forse, è l’aggiunta, con la sentenza n. 113/2011, di un nuovo caso revisione nell’art. 630 c.p.p.). Comunque, la motivazione data dalla Consulta nella menzionata sentenza, secondo cui “il risultato perseguito dal remittente non può essere ritenuto costituzionalmente obbligato”, è eloquente, essendo evidente che il quesito posto al giudice delle leggi consentiva diverse soluzioni alternative, e cioè se il motivo di ricorso in cassazione “per violazione di legge” contro i provvedimenti in materia di prevenzione comprendesse o meno non solo la manifesta illogicità della motivazione ma anche la mancanza o contraddittorietà della stessa e pure la mancata assunzione di una prova decisiva.
D’altronde, che la soluzione al quesito sia opinabile emerge dalla circostanza che diverse pronunce della suprema Corte riconoscono che il ricorso per cassazione contro i provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione è proponibile per vizio di motivazione nei limiti consentiti nel giudizio di cassazione e, quindi, anche per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato[1]. E’ vero che è prevalente l’orientamento secondo cui le censure deducibili con il ricorso sarebbero limitate espressamente dall’art. 10, comma 2, Codice delle leggi antimafia, che ricalca quanto in precedenza previsto dall’art. 4, comma 11, l.27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato a sua volta anche dall’art. 27, comma 1, Codice delle leggi antimafia, in tema di provvedimenti di prevenzione patrimoniale (già art. 3-ter, comma 2, l. 31 maggio 1965, n. 575), alla «violazione di legge», sicché l’ambito del sindacato devoluto alla Corte di legittimità non si identificherebbe con quello proprio del motivo di ricorso di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ma avrebbe un’estensione circoscritta alla motivazione inesistente o meramente apparente, non potendosi, secondo tale opinione, farsi coincidere la violazione di legge con l’illogicità manifesta della motivazione[2]. Ne deriva che, oltre ai casi di mancanza di motivazione, col ricorso per cassazione contro i decreti emessi in materia di misure di prevenzione la motivazione dovrebbe ritenersi censurabile soltanto quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura[3].
E’ invece assolutamente condivisibile quell’orientamento per cui, essendo consentiti solo motivi di legittimità, sono inammissibili le questioni aventi ad oggetto la «critica sulla scelta degli elementi indizianti di pericolosità sociale ed il correlativo tentativo di fornire spiegazioni alternative a quelle fatte proprie dai giudici di merito»[4].
Le Sezioni Unite hanno registrato un progressivo allargamento della nozione di “violazione di legge”.
Infatti, dapprima esse escludevano, in linea di principio, che il vizio di motivazione potesse essere considerato alla stregua dell’error in procedendo censurabile a norma della lett. c) dell’art. 606 c.p.p., negando quindi che esso potesse qualificarsi come inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità e sostenendo che potesse essere dedotto come motivo di ricorso soltanto nei limiti stabiliti dalla lett. e) dell’art. 606, per il fatto che quest’ultima disposizione avrebbe, rispetto alla prima, carattere di specialità[5].
Successivamente le Sezioni Unite della Corte suprema affermarono che il vizio di mancanza, cui è assimilata la mera apparenza, della motivazione può qualificarsi anche in termini di inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali[6].
Ancora le Sezioni Unite, in materia di ricorso contro le misure cautelari reali, affermarono che l’ipotesi della mancanza di motivazione, pur essendo inclusa nella lett. e) dell’art. 606 c.p.p. “non ha perduto l’intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, che vale a renderlo affine al motivo di ricorso enunciato nella lett. c) del medesimo art. 606, in quanto il caso di motivazione radicalmente omessa, cui è equiparata quella meramente apparente, è sempre correlato alla inosservanza di precise norme processuali”, per cui il ricorso a norma dell’art. 325 comma 1 c.p.p. può essere proposto solo per mancanza assoluta di motivazione o per motivazione meramente apparente, ma non per l’illogicità manifesta, la quale, pur corrispondendo al mancato rispetto dei canoni epistemologici e valutativi che, imposti da norme di legge (quali gli artt. 192 e 546 comma 1 lett. e) c.p.p.) regolano il ragionamento probatorio, non è però presidiata da una diretta sanzione di nullità[7]. Ma, più di recente, le stesse Sezioni Unite, hanno esteso l’ambito del controllo sulla motivazione, precisando che nella nozione di “violazione di legge” devono essere compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice[8], che non è altro che la “manifesta illogicità della motivazione” di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
La motivazione manifestamente illogica e la controprova negata come violazioni di legge sanzionate da nullità.- La tesi che vorrebbe precludere al ricorso per “violazione di legge” il sindacato della corte di cassazione sulla manifesta illogicità della motivazione non convince perché, in fondo, la motivazione è l’aspetto più nobile e, al contempo, più importante della funzione giurisdizionale, che distingue il nostro sistema da quelli basati sui verdetti immotivati e, di regola, inoppugnabili, per cui, nel nostro processo, un sindacato anche della corte di cassazione sulla logicità della motivazione (la quale, non si dimentichi, è imposta dall’art. 111 comma 6 Cost.), è costituzionalmente obbligato.
Sotto un altro profilo, la motivazione illogica, quando non consente all’accusato di comprendere le ragioni della decisione, pregiudica il suo diritto di difesa, come ha riconosciuto anche la Corte europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Infatti la Corte, pur ritenendo che l’assenza di motivazione di una sentenza non sia di per sé contraria alla Convenzione quando la colpevolezza è accertata da una giuria popolare, precisa che l’art. 6 CEDU esige di fatto che la procedura nel suo insieme offra all’accusato garanzie sufficienti per evitare qualsiasi rischio di arbitrio e per permettergli di comprendere i motivi della sua condanna. Pertanto essa ha ravvisato una violazione dell’“equo” processo in un caso in cui la mancanza di motivazione nella sentenza della Corte d’assise francese non aveva fornito all’accusato garanzie sufficienti per comprendere il verdetto di condanna pronunciato nei suoi confronti, concludendo per l’affermazione, all’unanimità, della violazione dell’art. 6 CEDU[9].
D’altra parte, a ben vedere, la redazione di una motivazione illogica o contraddittoria rappresenta una “violazione di legge”, giacché, quando l’art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p. prescrive la “concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie” esige un’esposizione logicamente corretta e, quando essa non lo è, ci troviamo di fronte appunto ad una “violazione la legge”. E, poiché l’art. 125 comma 3 c.p.p. prescrive, “a pena di nullità”, la motivazione sia della sentenza sia del decreto (nei casi indicati dalla legge, come in materia di prevenzione) ed è ovvio che esiga una motivazione logicamente ineccepibile e non contraddittoria, ne consegue che la motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica è pur sempre una “violazione di legge” ed, in particolare, una “inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità…” (art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.).
E, allo stesso modo, anche la mancata assunzione di una controprova decisiva (art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p.), richiesta dall’imputato o dal proposto per la misura di prevenzione[10], integra una nullità a regime intermedio per inosservanza delle disposizioni concernenti la difesa dell’imputato.
Entrambe le violazioni, dunque, sono deducibili con il ricorso per cassazione.
Tale interpretazione costituzionalmente orientata della locuzione “violazione di legge”, fondata sul doppio obbligo costituzionale di motivazione e di successivo ricorso, nonché sul diritto dell’accusato alla prova, tutti garantiti dall’art. 111 Cost., è confortata anche dalla considerazione che, quando il legislatore ha voluto limitare i motivi di ricorso in cassazione (ad es. nell’art. 437 c.p.p.), lo ha detto esplicitamente, per cui ne risulta rafforzata la conclusione che ubi voluit, dixit.
Conclusioni.- La limitazione dell’ambito del ricorso in cassazione, operata da una parte della giurisprudenza, non convince, dal momento che, se la legge ammette il ricorso per cassazione, deve trovare applicazione la disciplina approntata dal codice per questo mezzo di impugnazione. Pertanto, il ricorso in cassazione è ammissibile anche per mancanza o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e pure per l’omessa assunzione di una controprova decisiva richiesta dall’imputato o dal proposto per la misura di prevenzione.
Non si vede infatti la ragione per cui tali motivi di ricorso debbano essere sottratti al sindacato di legittimità, pur essendo anch’esse «violazioni di legge», entrambe sanzionate a pena di nullità. D’altronde, il controllo logico, e non soltanto giuridico, da parte della suprema Corte costituisce la più autorevole verifica sui beni costituzionali della legittimità e razionalità della motivazione, il rispetto della regola dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” e sulla tutela del diritto alla prova.
[1] Cass., sez. I, 26 novembre 2003, Guttadauro, in CED Cass., n. 226035; Cass., sez. I, 13 febbraio 1992, Villafranca, in Cass. pen., 1993, p. 1215; Cass., sez. I, 21 gennaio 1991, Piromalli, in Giur. it., 1992, II, c. 299; Cass., sez. I, 17 aprile 1989, Castrogiovanni, in Cass. pen., 1990, p. 942.
[2] Cass., sez. V, 24 maggio 2010, P.G., in CED Cass., n. 247514; Cass., sez. V, 24 luglio 2006, C.A., inedita; Cass., sez. II, 10 marzo 2006, Sfameni ed altri, in Guida al dir., n. 22, p. 65; Cass., sez. VI, 30 marzo 2004, Criaco ed altri, in CED Cass.,n. 204910; Cass., sez. I, 8 gennaio 2004, Santacroce ed altro, in Guida al dir., 2004, n. 20, p. 91; Cass., sez. VI, 8 agosto 2003, Largo ed altri, in CED Cass.,n. 226331; Cass., sez. I, 10 marzo 2000, Ingraldi, in Cass. pen., 2000, p. 3434; Cass., sez. II, 6 maggio 1999, Sannino, ivi, 2000, p. 1051; Cass., sez. I, 21 gennaio 1999, Barbangelo, ivi, 2000, p. 191; Cass., sez. I, 2 ottobre 1997, Nocera, ivi, 1998, p. 3098; Cass., sez. VI, 27 maggio 1997, Di Giovanni, ivi, 1998, p. 243.
[3] Cass., sez. I, 21 gennaio 1999, Barbangelo, cit., 191.
[4] Cass., sez. I, 30 luglio 1986, Enea, in Cass. pen., 1987, p. 1814.
[5] Cass., Sez. Un., 26 febbraio 1991, Bruno, in Cass. pen., 1991, p. 490; Cass., Sez. Un., 1 agosto 1994, De Lorenzo, ivi, 1994, p. 2945.
[6] Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003, Pellegrino, in Cass. pen.2003, p. 3002.
[7] Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2004, p.c.Ferazzi in proc. Bevilacqua, in Cass. pen., 2004, p. 1913.
[8] Cass., Sez. Un., 29 maggio 2008, Ivanov, in Cass. pen., 2008, p. 4533.
[9] Corte eur., sez. V, 10 gennaio 2013, Agnelet c/Francia.
[10] Cass., sez. I, 26 febbraio 2009, G.C., in CED Cass., n. 242887, ritiene, invece, che nel procedimento di prevenzione non sia configurabile il vizio della mancata assunzione di una prova decisiva.

