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Le Sezioni unite sui criptofonini: informazione provvisoria

Cass., sez. un., 29 febbraio 2024, informazione provvisoria

Le Sezioni unite erano state interpellate per risolvere alcune questioni sulla acquisizione e l’utilizzabilità di comunicazioni effettuate attraverso criptofonini.

I quesiti erano compendiati in due ordinanze di rimessione.

La prima ordinanza chiedeva, innanzitutto, di chiarire se il trasferimento alla autorità giudiziaria italiana, in esecuzione di un ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni effettuate attraverso criptofonini e già acquisite e decrittate dalla autorità giudiziaria estera in un proprio procedimento penale, costituisca acquisizione di documenti e di dati informatici ai sensi dell’art. 234-bis c.p.p. o di documenti ex art. 234 c.p.p. ovvero sia riconducibile ad altre disciplina relativa alla acquisizione di prove.

Poi, chiedeva se tale trasferimento debba essere oggetto di verifica giurisdizionale preventiva della sua legittimità nello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine.

Infine, chiedeva se l’utilizzabilità degli esiti investigativi sia soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine.

L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che, rispondendo al primo quesito, è stato affermato il principio di diritto secondo il quale il trasferimento in questione rientra nella acquisizione di atti di un procedimento penale che, a seconda della loro natura, trova alternativamente il suo fondamento negli artt. 78 disp. att. c.p.p., 238, 270 c.p.p. e, in quanto tale, rispetta l’art. 6 della Direttiva 2014/41/UE.

La stessa informazione riferisce poi che al secondo quesito è stata data risposta negativa (poichè rientra nei poteri del pubblico ministero quello di acquisizione di atti di altro procedimento penale) e che al terzo è stata data risposta positiva (poichè l’autorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo).

La seconda ordinanza, dal canto suo, chiedeva, in primo luogo, di chiarire se l’acquisizione, mediante ordine europeo di indagine, dei risultati di intercettazioni disposte dall’autorità giudiziaria straniera, in un proprio procedimento, su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini integri l’ipotesi disciplinata nell’ordinamento nazionale dall’art. 270 c.p.p.

Poi, chiedeva di stabilire se, ai fini dell’emissione dell’ordine europeo di indagine finalizzato al suddetto trasferimento, occorra la preventiva autorizzazione del giudice.

Infine, analogamente alla prima ordinanza di rimessione, chiedeva di chiarire se l’utilizzabilità degli esiti investigativi in parola sia soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine.

L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che al primo quesito è stata data risposta affermativa, al secondo negativa e al terzo positiva.

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