Cass., sez. un., 28 ottobre 2021 (dep. 31 gennaio 2022), n. 3512, Cassano, Presidente, Pistorelli, Relatore, Gaeta, p.m. (concl. conf.)
Diamo notizia del deposito della motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite hanno affermato che la sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all’art. 469 c.p.p. ed è appellabile nel limiti indicati dalla legge.