Cass., sez. un., 10 luglio 2025 (dep. 22 gennaio 2026), n. 2648, Cassano, Presidente, Casa, Relatore, Piccirillo, p.m. (concl. conf.)
Diamo notizia del deposito della motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale la revoca della confisca di prevenzione a norma dell’art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore.


