Cass., sez. un., 10 luglio 2025, informazione provvisoria
Le Sezioni unite erano state interpellate affinchè chiarissero se la revoca della confisca di prevenzione a norma dell’art. 7, l. 27 dicembre 1956, n. 1423 possa essere disposta anche sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti.
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che al quesito è stata data risposta negativa ed è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale la revoca non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore.


