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MUTATO REGIME DI PROCEDIBILITÀ E POTERI DELLA CASSAZIONE

Nell’intento di perseguire l’obiettivo dell’abbattimento del 25% dell’arretrato, ma proiettando questo dato anche nel sistema della giustizia penale a regime, la Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022, l. n. 199 del 2022 di conversione del d.l. n. 162 del 2022) ha previsto che alcune ipotesi delittuose le quali erano procedibili d’ufficio, necessitassero della presentazione della querela.

In questo contesto si colloca anche la modifica di regime dell’art. 582 c.p.p., con la conseguenza che la procedibilità a querela viene estesa al reato di lesioni personali volontarie in cui la durata della malattia sia pari a trenta giorni.

L’operatività retroattiva della nuova situazione di procedibilità pone alcune questioni interpretative in presenza di una impugnazione inammissibile anche in relazione alla disciplina transitoria di cui all’art. 85 della Riforma Cartabia che prevede la necessità per l’offeso dal reato di proporre la querela nel termine di tre mesi dall’entrata in vigore della riforma.

Invero, è consolidato l’orientamento per il quale la situazione di inammissibilità prevale su quella di improcedibilità (mancanza della querela non prodotta nei riferiti termini).

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. 05.09.2023 n. 36812), tuttavia nel caso di specie la questione si prospetta in termini diversi anche considerando che al mutamento del regime di procedibilità si accompagna una diversa competenza, quella del Giudice di Pace ed una diversa pena – la reclusione – che non potrebbe esser applicata dal giudice di prossimità, ma che tuttavia per effetto dell’inammissibilità resterebbe applicata, pur non essendo più, per effetto delle successive norme favorevoli, essere disposta.

Si prospetterebbe quindi un problema di pena illegale il cui riconoscimento non sarebbe precluso – giusto il riferito orientamento delle sezioni unite – dalla declaratoria di inammissibilità.

Considerato che per le argomentazioni svolte (una situazione più favorevole) anche il vizio di inammissibilità (per difetto di interesse) sarebbe in qualche modo superato, è possibile per la Corte, in applicazione dell’art. 129 c.p.p. (sotto il profilo della inprocedibilità dell’azione penale) disporre d’ufficio l’annullamento della condanna pronunciato in grado d’appello, senza procedere al rinvio.

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