Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 30 aprile 2024, M.N. (EncroChat),
causa C-670/22, ECLI:EU:C:2024:372
Segnaliamo ai lettori la recente sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale si è deciso che:
L’art. 1, par. 1, e l’art. 2, lett. c), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, devono essere interpretati nel senso che un ordine europeo di indagine inteso a ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione non deve essere adottato necessariamente da un giudice quando, in forza del diritto dello Stato di emissione, in un procedimento puramente interno a tale Stato, la raccolta iniziale di tali prove avrebbe dovuto essere ordinata da un giudice, ma competente ad ordinare l’acquisizione di dette prove è il pubblico ministero.
L’art. 6, par. 1, della direttiva 2014/41/UE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un pubblico ministero adotti un ordine europeo di indagine inteso a ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione, qualora tali prove siano state acquisite a seguito dell’intercettazione, da parte di tali autorità, nel territorio dello Stato di emissione, di telecomunicazioni dell’insieme degli utenti di telefoni cellulari che permettono, grazie a un software speciale e a un hardware modificato, una comunicazione cifrata da punto a punto, purché un tale ordine di indagine rispetti tutte le condizioni eventualmente previste dal diritto dello Stato di emissione per la trasmissione di tali prove in un caso puramente interno a detto Stato.
L’art. 31 della direttiva 2014/41/UE deve essere interpretato nel senso che una misura connessa all’infiltrazione in apparecchi terminali, diretta a estrarre dati relativi al traffico, all’ubicazione e alle comunicazioni di un servizio di comunicazione basato su Internet, costituisce un’«intercettazione di telecomunicazioni», ai sensi di tale articolo, che deve essere notificata all’autorità a tal fine designata dallo Stato membro sul cui territorio si trova la persona sottoposta all’intercettazione. Nel caso in cui lo Stato membro di intercettazione non sia in grado di identificare l’autorità competente dello Stato membro notificato, tale notifica può essere inviata a qualsiasi autorità dello Stato membro notificato che lo Stato membro di intercettazione ritenga idonea a tal fine.
L’art. 31 della direttiva 2014/41/UE deve essere interpretato nel senso che esso mira anche a tutelare i diritti degli utenti interessati da una misura di «intercettazione di telecomunicazioni», ai sensi di tale articolo.
L’art. 14, par. 7, della direttiva 2014/41/UE deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice penale nazionale di espungere, nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di una persona sospettata di atti di criminalità, informazioni ed elementi di prova se tale persona non è in grado di svolgere efficacemente le proprie osservazioni su tali informazioni ed elementi di prova e questi ultimi siano idonei ad influire in modo preponderante sulla valutazione dei fatti.
Normativa di riferimento
- Art. 15, direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)
- Artt. 1, 2, 4, 6, 14, 30, 31 e 33 direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale
Giurisprudenza citata
- Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad Italia, C‑497/20, EU:C:2021:1037
- Corte di Giustizia, ordinanza del presidente della Corte del 7 ottobre 2013, Rabal Cañas, C‑392/13, EU:C:2013:877
- Corte di Giustizia, ordinanza del 20 settembre 2018, Minister for Justice and Equality, C‑508/18 e C‑509/18, EU:C:2018:766
- Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza del 13 luglio 2023, Ferrovienord, C‑363/21 e C‑364/21, EU:C:2023:563
- Corte di Giustizia, ordinanza del presidente della Corte del 21 settembre 2004, Parlamento/Consiglio, C‑317/04, EU:C:2004:834
- Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore), C‑261/22, EU:C:2023:1017
- Corte di Giustizia, sentenza del 16 dicembre 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302
- Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 20 settembre 2022, VD e SR, C‑339/20 e C‑397/20, EU:C:2022:703
- Corte di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman, C‑415/93, EU:C:1995:463
- Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 5 luglio 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514
- Corte di Giustizia, Terza Sezione, sentenza del 2 marzo 2023, Staatsanwaltschaft Graz (Ufficio finanziario per le cause penali tributarie di Düsseldorf),C‑16/22, EU:C:2023:148
- Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza dell’8 dicembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Ordini di bonifico falsificati), C‑584/19, EU:C:2020:1002
- Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 16 dicembre 2021, Spetsializirana prokuratura (Dati relativi al traffico e all’ubicazione), C‑724/19, EU:C:2021:1020
- Corte di Giustizia, Terza Sezione, sentenza del 13 dicembre 1984, Haug-Adrion, 251/83, EU:C:1984:397
- Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România»e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393
- Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 2 marzo 2021, Prokuratuur (Condizioni di accesso ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche), C‑746/18, EU:C:2021:152
- Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sentenza del 17 gennaio 2019, Dzivev e a., C‑310/16, EU:C:2019:30
- Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., C‑511/18, C‑512/18 e C‑520/18, EU:C:2020:791
- Corte di Giustizia, sentenza del 16 dicembre 1976, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188