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Reato ex art. 186, comma 7 C.d.s.: vale il momento genetico dell’accertamento ematico-alcolimetrico

 

L’individuazione del momento genetico dell’accertamento ematico-alcolimetrico, ai fini del rispetto delle garanzie previste all’art. 114 disp. att. c.p.p. (“Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore“), assurge a criterio determinante ai fini della sussistenza del reato previsto e punito dall’art. 186 7° comma C.d.S., laddove il conducente si allontani dal nosocomio ove era stato condotto dopo aver cagionato un sinistro stradale dalla p.g. intervenuta, rifiutando le cure ed in ogni caso prima dell’esame ematico.

È quanto affermato dalla IV Sezione della Suprema Corte che, accogliendo il ricorso della difesa, ha annullato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo esame della vicenda.

Ad avviso della Corte, infatti, il giudice del gravame avrebbe omesso di chiarire in sentenza “una questione cruciale nella valutazione della sussistenza del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7” ovvero se l’imputato, condotto al Pronto Soccorso dopo aver provocato un sinistro stradale, rifiutando di sottoporsi all’esame ematico alcolimetrico, richiesto dalla p.g., per poi allontanarsi prima della sua effettuazione, venne edotto della necessità di effettuare l’esame ematico per consentire l’accertamento richiesto e, soprattutto, se e quando l’avviso di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. venne dato all’interessato.

Come noto, l’art. 114 disp. att. c.p.p. che, per il tramite dell’art. 356 c.p.p., richiama gli “accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone” di cui all’art. 354 c.p.p., prevede che, nel procedere al compimento di uno degli atti suindicati, la p.g. avverte la persona sottoposta alle indagini che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, senza la necessità di alcuna formula sacramentale[1], purché le parole usate siano idonee allo scopo e purché il conducente non abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento.

La questione trattata nella sentenza si inserisce nel solco tracciato da Cass., Sez. Un., 29/01/2015, Bianchi n. 5396, secondo cui l’avvertimento del diritto all’assistenza difensiva, ex art. 114 disp. att. c.p.p. è riferibile anche agli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria sul tasso alcolemico del conducente di un veicolo purché non sia svolto in via meramente “esplorativa” e, quindi, solo qualora lo stato di alterazione del conducente sia sintomatico del suo stato di ebbrezza [2].

In questo caso, prima di procedere a tale accertamento tramite alcooltest deve essere dato al conducente l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, la cui omissione determina una nullità di ordine generale, a regime cd. intermedio, ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) che, ai sensi dell’art. 180 c.p.p., non può essere più dedotta “dopo la deliberazione della sentenza di primo grado”, escludendo l’estendibilità al conducente della previsione dell’art. 182 c.p.p. 2 comma, che impone alla parte che assiste ad un atto nullo di rilevarne il vizio “…prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo”.

Dal punto di vista normativo, infatti, l’accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 4, C.d.S., si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata ad opera dalla p.g. nell’immediatezza del fatto anche attraverso apparecchi portatili (etilometro).

Il successivo comma 5  prevede, invece, che per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base e, quindi, a mezzo dell’intervento di sanitari. Costoro potranno procedere all’esame ematico sul conducente del veicolo anche in assenza di un suo specifico consenso, ma è necessario distinguere se il prelievo sia avvenuto nell’ambito di protocolli attivati dalla struttura sanitaria per fini terapeutici, ovvero al di fuori di essi, perché finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico su richiesta della polizia giudiziaria. Solo in questo caso, infatti, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 356 c.p.p. ed art. 114 disp. att. c.p.p., con la conseguenza che non si potrà supplire nel processo a tale mancanza attraverso la prova orale, in particolare la deposizione dei verbalizzanti, che possano riferire di avere dato l’avviso prima di espletare la prova [3].

Il comma 7 punisce poi con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, il conducente che si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti alcolemici sia nel caso in cui rifiuti di completare l’iter degli accertamenti previsti, sia laddove attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico.[4]

Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che il rifiuto da parte di un conducente un autoveicolo di recarsi nel più vicino ospedale per effettuare il test alcoolimetrico, in assenza di incidente stradale, non integra il reato di cui all’art. 186, comma 7, C.d.S., non essendo integrata alcuna delle ipotesi di rifiuto considerate specificamente ai commi 3-5 della disposizione (Cass., sez. IV, 7 settembre 2017, n. 40758).

Alla luce di quanto sopra, la decisione in commento appare oltremodo interessante laddove evidenzia il collegamento, che assurge quasi a “nesso eziologico”, tra l’accertamento ematico-alcolimetrico indifferibile ed urgente ed il rispetto delle garanzie del diritto di farsi assistere previste all’art. 114 disp. att. c.p.p..

Secondo la Cassazione, nel momento in cui si avvia il procedimento di accertamento (e non dopo) deve essere contestualmente dato l’avvertimento della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia, la cui omissione determina la nullità dell’accertamento stesso e, soprattutto, l’insussistenza del reato di cui all’art.186, comma 7, C.d.S.

Su questo crinale, si può ragionevolmente affermare che solo al conducente pervenuto al nosocomio per aver cagionato un sinistro stradale, messo a conoscenza della richiesta della polizia giudiziaria o del personale sanitario di effettuare l’accertamento ematico-alcolimentrico per fini non terapeutici ed avvertito della facoltà di nominare un difensore ex art. 114 disp. att. c.p.p., potrà essere addebitato il reato di cui all’art.186, comma 7 C.d.S., qualora costui abbandoni il nosocomio rifiutandosi di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dei parametri considerati dall’art. 186, comma 2 C.d.S..

Il discrimine per la punibilità del conducente è quindi individuato nella consapevolezza che l’allontanamento dall’ospedale, prima dell’esecuzione dell’esame, configura rifiuto di sottoporsi all’accertamento penalmente rilevante pur essendo, in via generale, del tutto legittimo rifiutare le cure.

 

[1] Cass., sez. IV, 3 febbraio 2017, n. 5307; Cass., sez. III, 1 marzo 2016, n. 23697; Cass., sez. IV, 14 febbraio 2013, n. 9173; Cass., sez. III, 17 gennaio 1912, n. 4945; Cass., sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 11908; Cass., sez. III, 10 febbraio 2011, n. 4982.

[2] ciò sul presupposto che si tratta di “accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalle ispezioni personali” che, ricorrendo il pericolo che le “tracce … pertinenti al reato” “si alterino o si disperdano o comunque si modifichino” e non potendo il pubblico ministero “intervenire tempestivamente” ovvero non avendo “ancora assunto la direzione delle indagini”, possono essere compiuti direttamente dagli ufficiali di polizia giudiziaria. (Cass., Sez. un., 29 gennaio 2015, n. 5396, Bianchi).

[3] L’avviso di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. deve essere dato anche nel caso in cui l’alcoltest sia effettuato dai sanitari di una struttura nella quale il soggetto sia ricoverato subito dopo un incidente stradale, quando l’accertamento sia compiuto

non nell’ambito di un protocollo sanitario per terapie di pronto soccorso, ma come atto urgente di polizia giudiziaria (Cass., sez. IV, 5 aprile 2016, n. 22711; Cass., sez. feriale, 6 agosto 2015, n. 34886). Recentemente Cass., Sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 1758.

[4] Le Sezioni Unite della Cassazione hanno peraltro riconosciuto l’applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- bis c.p. al reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici (Cass. Sez. Un., 25 febbraio 2016, n. 13682) mentre è stata esclusa la configurabilità della circostanza aggravante dell’aver provocato un incidente stradale, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza (Cass. Sez. Un., 29 ottobre 2015, n. 46625).

Cass.,Sez. IV, 8 novembre 2019, n. 5314

 

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