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Sicurezza sul lavoro e responsabilità penale del coordinatore per la sicurezza: la valutazione delle circostanze concrete in cui si è verificato l’evento.

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MASSIMA

Per potersi affermare la penale responsabilità del “coordinatore in materia di sicurezza e di salute” conseguente ad infortunio occorso al lavoratore che, pur in presenza di provvedimento di sospensione dei lavori, operava in modo clandestino e durante l’orario notturno, è necessario offrire puntuale motivazione in merito alla sussistenza della prevedibilità della condotta del lavoratore da parte del garante e dell’evitabilità dell’evento mediante il rispetto delle norme cautelari asseritamente violate.

 

ABSTRACT

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione – rilevata l’incompletezza della motivazione offerta dalla Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in ordine ad un infortunio letale occorso ad un lavoratore che operava, in clandestinità ed in orario notturno, con un mezzo meccanico in un cantiere i cui lavori erano stati sospesi – annullava con rinvio la decisione impugnata e rimetteva gli atti alla Corte di merito affinché, da un lato, fosse meglio argomentata la valutazione in merito alla prevedibilità del comportamento del lavoratore da parte del garante, dall’altro, fossero esplicitate le ragioni per le quali le cautele asseritamente omesse dal garante si erano ritenute concretamente idonee ad evitare l’evento occorso.

 

With the sentence in question, the Supreme Court – having found the incompleteness of the motivation offered by the Court of Appeal of Cagliari, detached Section of Sassari, in relation to a fatal accident occurred to a worker who worked, in hiding and at night, with a mechanical vehicle in a construction site whose works had been suspended – he canceled the contested decision by postponement and sent the documents back to the Court of merit so that, on the one hand, the assessment of the predictability of the behavior of the worker by the guarantor, on the other hand, the reasons for which the precautions allegedly omitted by the guarantor were considered concretely suitable for avoiding the event that occurred were specified.

 SOMMARIO

  1. I fatti all’origine del giudizio penale – 2. Lo sviluppo processuale della vicenda – 3. Le norme cautelari asseritamente violate – 4. La figura del coordinatore in materia di sicurezza e salute ed i suoi obblighi cautelari – 5. Il coordinatore in materia di sicurezza e salute nella fase dell’esecuzione dell’opera – 6. Il piano di sicurezza e coordinamento – 7. L’evento eccezionale ed imprevedibile da parte del garante e la concreta efficacia impeditiva delle cautele specifiche di cui si contesta l’omissione – 8. La valutazione offerta dalla Corte di Appello e quella indicata dalla Corte di Cassazione – 9. Conclusioni.

 

1. I fatti all’origine del giudizio penale.

In data 30 novembre 2006, C.L., conducente di un’autobetoniera di proprietà della ditta F.C. S.n.c., mentre era in prossimità del mezzo impiegato per eseguire una colata di calcestruzzo all’interno di una tramoggia di raccolta dell’autopompa che lo avrebbe convogliato nelle fondamenta di un edificio in costruzione, veniva folgorato da una scarica elettrica ad alta tensione proveniente dai cavi sospesi contro i quali urtava il braccio estensibile dell’autopompa.

Al momento del fatto, verificatosi in orario notturno, il cantiere era chiuso ed i lavori, già sospesi per intervenuta scadenza del titolo edificatorio, proseguivano in modo clandestino.

 

  1. Lo sviluppo processuale della vicenda.

L’evento letale determinava l’avvio di un procedimento penale a carico di diversi soggetti, tra i quali il V.P., ricorrente nel caso in esame, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di fondazione in cemento armato.

Al predetto veniva contestato, in cooperazione colposa con altri  imputati, il reato di cui agli artt. 113 e 589, comma 2, c.p., in relazione agli artt. 7 comma 1, lett. b) e 89, comma 2, lett. h), D. Lgs. 626/94; art. 3, comma 3 e 22, comma 3, lett. b). D. Lgs. 494/96; art. 11 e 77 D.P.R. 164/56; art. 5, comma 1, lett. a), c), f); art. 21, comma 2, lett. a), D.Lgs. 494/96.

All’esito dell’istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Tempio Pausania emanava sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, ritenendo maturati i termini prescrizionali, erroneamente computati nel periodo pari ad anni sette e mesi sei indicato nell’art. 157 c.p. vigente all’epoca dei fatti.

In seguito ad impugnazione della Procura Generale, il giudizio veniva devoluto alla Corte di Appello di Cagliari, Sez. Dist. di Sassari, la quale, rilevato l’erroneo computo dei termini prescrizionali da parte del Tribunale di Tempio Pausania (che aveva omesso di raddoppiare il termine ai sensi dell’art. 157 c.p.), previo parziale rinnovamento dell’istruttoria dibattimentale, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’imputato colpevole dei reati ascritti e lo condannava alla pena detentiva ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.

L’imputato proponeva quindi, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione mediante il quale lamentava, tra le altre di carattere processuale, la violazione di legge in relazione agli artt. 40, comma 2, 589 c.p. e 5 D. Lgs. 494/96 ed il vizio di motivazione (i) in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per aver omesso di adottare tutti i provvedimenti di sua competenza ed (ii) in ordine alla ritenuta sussistenza, in capo al medesimo, del potere-dovere di attivarsi per impedire l’evento.

La corte di legittimità, previa declaratoria di infondatezza dei due motivi di impugnazione diversi da quello testé richiamato, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, annullava la sentenza di condanna emanata dalla Corte di Appello e rinviava il processo avanti alla medesima Corte di merito invocando una più chiara enunciazione ed esplicazione delle ragioni per le quali, nelle condizioni accertate, si era ritenuta prevedibile da parte del ricorrente la estemporanea ripresa dei lavori in clandestinità e per le quali si era affermato che l’adempimento delle cautele imposte al coordinatore per la sicurezza avrebbe avuto efficacia impeditiva dell’evento letale.

 

  1. Le norme cautelari asseritamente violate.

Giova fin da subito precisare che il quadro di violazioni cautelari alla base della contestazione di colpa specifica riportato nell’imputazione a carico del ricorrente è costituito da un insieme di norme vigenti all’epoca dell’evento delittuoso che, a vario titolo, sono oggi confluite nel D. Lgs. 81/08.

Viene innanzitutto richiamato il dettato di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), il quale, nella versione vigente all’epoca dei fatti, disponeva che, “in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi”, il datore di lavoro dovesse fornire “agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui [erano] destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.

La predetta regola cautelare – dettata per il datore di lavoro dal D.Lgs. 626/94, attuativo delle direttive comunitarie in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro – viene menzionata unitamente alle norme dettate dal D.Lgs. 494/96, emanato in attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili ed a quelle dettate dal D.P.R. 164/56 per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

Ed invero, figurano nella contestazione penale mossa al ricorrente anche le norme di cui agli artt. 3, comma 3 D.Lgs. 494/96 – che, in estrema sintesi, “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese”, impone al “committente o [al] responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva” di designare “il coordinatore per la progettazione”  –  e 5 comma 1, lett. a), c), f) D.Lgs. 494/96 – che, in estrema sintesi, impone al “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”  di  “verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza […] e adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento […] in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piano operativi di sicurezza.”.

Indispensabile, in ultimo, è il richiamo all’ulteriore norma cautelare asseritamente violata, dettata dall’art. 11 del D.P.R. 164/56, la quale vieta l’esecuzione di lavori “in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all’esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse”.

Il descritto perimetro normativo consentiva di contestare al ricorrente le seguenti tre gravi  omissioni: (i) mancata verifica in merito all’applicazione da parte delle imprese esecutrici dei lavori delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento; (ii) mancata promozione ed organizzazione del coordinamento delle attività di reciproca informazione tra i datori di lavoro e tra questi e i lavoratori; (iii) mancata sospensione delle singole lavorazioni in presenza di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato.

 

  1. La figura del coordinatore in materia di sicurezza e salute sul lavoro e i suoi obblighi cautelari.

Sono passati ormai quasi venticinque anni da quando il legislatore, in recepimento della direttiva 92/57/CEE (meglio nota come “direttiva cantieri”), ha emanato il D. Lgs. 494/96, con il quale è stata per la prima volta definita la figura del “coordinatore in materia di sicurezza e salute” sul lavoro nella sua duplice dimensione relativa alla “progettazione dell’opera” ed alla “realizzazione dell’opera” (art. 2, lett. e) e f)).

Oggi la definizione ed i ruoli del coordinatore per la progettazione e di quello per l’esecuzione sono affidati al testo degli artt. 89 lett. e) ed f) (definizioni), 91 (obblighi del coordinatore per la progettazione) e 92 (obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori) del D.Ls 81/08.

Si può agevolmente affermare che la posizione di garanzia assunta dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera attengono alla gestione di quello che è stato efficacemente definito <<il rischio interferenziale derivante dalla compresenza nel medesimo luogo di lavoro di diversi tipi di lavorazioni e di lavoratori che fanno capo a distinte organizzazioni e che coinvolgono rischi differenti>>, che, solitamente, non rimangono isolati ma si intrecciano e si influenzano vicendevolmente. [1]

Ed invero, <<la questione dell’individuazione delle figure gravate del debito di sicurezza nei confronti dei lavoratori presenta lineamenti di sicura problematicità in riferimento alla tematica della prevenzione degli infortuni nei cantieri, nei quali si avvicendano più imprese esecutrici>>[2]

E’ chiaro che nel sistema di garanzie delineato fin dal secolo scorso con il D.Lgs. 494/96, le posizioni del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui sin ora si è trattato non sono alternative ovvero sostitutive di quelle che assumono, a titolo originario, gli altri garanti della sicurezza (datore di lavoro, dirigente e preposto).[3]

La prima delle due figure (quella del coordinatore per la progettazione delle opere) è quella su cui grava il delicatissimo compito di elaborare e redigere il piano di sicurezza e di coordinamento[4], costituito, per come precisato dall’art. 100 del D.Lgs. 81/08, da una “relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, nonché il “fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera […] contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori”[5]. Si è correttamente affermato in dottrina che la figura del coordinatore per la progettazione, gravata dell’obbligo di redazione dei suddetti documenti, penalmente sanzionato ai sensi dell’art. 158, comma 1, D. Lgs. 81/08, non può esser considerata titolare di alcun obbligo impeditivo di eventi lesivi dell’incolumità dei lavoratori e non può quindi rispondere del conseguente evento ai sensi dell’art. 40 comma 2 c.p.[6]. Ciò anche in ragione dell’inesistenza di poteri di controllo sull’effettiva attuazione delle cautele previste nel Piano di Sicurezza, né di intervento diretto in caso di eventuale riscontrata violazione. Poteri, questi, di esclusiva prerogativa del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

La seconda delle due figure (quella del coordinatore per l’esecuzione delle opere) testé evocata, ha, per come si è accennato, una serie di doveri di verifica e di controllo in merito all’idoneità delle misure complementari e di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (contenute nei piani operativi di sicurezza) ed in ordine alla corretta applicazione delle cautele previste nei predetti documenti. A tali doveri si accompagna il potere di disporre la sospensione delle singole lavorazioni in relazione alle quali ravvisa pericoli gravi ed imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Gli obblighi gravanti sul coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono rinforzati dalla previsione di un trattamento sanzionatorio di matrice penale in caso di loro violazione. L’art. 158 del D.Lgs. 81/08, invero, delinea due distinte fattispecie di reato contravvenzionale (la violazione dell’art. 92 comma 1, lett. a), b), c), f) e comma 2, da un lato, e la violazione dell’art. 92, comma 1, lett. d) dall’altro) sanzionandole alternativamente con l’arresto o con l’ammenda.

Peraltro, per costante orientamento giurisprudenziale, a differenza di quanto precisato per i coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l’esecuzione delle opere può ben essere chiamato a rispondere penalmente, ex art. 40 comma 2 c.p., per non aver impedito un evento che aveva l’obbligo di impedire. Egli dunque si trova in una posizione estremamente delicata e deve adempiere con particolare scrupolo i propri obblighi di segnalazione, contestazione, denuncia e sospensione dei lavori, di cui all’art. 92, comma 1, lett. e), già previsti dall’art. 5, lett. e) ed f).

A questo punto appare chiara la differenza tra la posizione di garanzia assunta dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori e quella ricoperta dal principale debitore di sicurezza e dai suoi diretti ausiliari (il datorei di lavoro, i dirigenti ed i preposti).

Il sistema, dunque, lungi dal voler generare una mera duplicazione di ruoli tra dirigenti e e preposti, da un lato, e coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, dall’altro, ha semplicemente individuato una peculiare posizione di garanzia in capo a colui che è incaricato del “coordinamento organizzativo diretto a rendere coerenti ed efficienti le misure predisposte nella fase progettuale”[7].

D’altra parte, rimane valida la prospettazione che ammette come il garante per il coordinamento della fase esecutiva nei cantieri temporanei o mobili, chiamato a rispondere penalmente dell’evento letale occorso al lavoratore, possa ben essere giudicato penalmente responsabile pur in presenza di condotte colpose concorrenti da parte degli ulteriori principali titolari di posizione di garanzia.

 

  1. Il coordinatore in materia di sicurezza e salute nella fase dell’esecuzione dell’opera.

Il perimetro che delinea la posizione rivestita dal ricorrente nel caso in esame è sufficientemente chiaro e, sebbene gli obblighi a carico del garante in esame siano quelli appena richiamati, individuati e regolati dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08, per le ovvie ragioni temporali, sarà necessario esaminare la disciplina vigente al momento dei fatti, rappresentata dalle disposizioni cautelari dettate dal D.Lgs. 494/96, in precedenza citate.

Ai sensi dell’art. 2 lett. f) del D. Lgs. 494/96, assume la veste di coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori (analoga a quella ricoperta dal ricorrente nel caso in commento) il “soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 5”.

La posizione di garanzia deriva dall’incarico proveniente dal committente ovvero dal responsabile dei lavori (figura, quest’ultima, definita all’art. 2 lett. c) come quella di colui che “è incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera.”).

Gli obblighi espressamente previsti a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori  dalla normativa vigente all’epoca dei fatti contestati sono quelli canonizzati nell’art. 5 del D.Lgs. 494/96, al cui adempimento il predetto garante è tenuto “durante la realizzazione dell’opera”, e sono quelli di:

  1. “verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  2. verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 12, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  3. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.
  4. verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  5. segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 12 e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
  6. sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.”.

            E’ doveroso ribadire che nel caso in esame le contestazioni mosse al ricorrente sono circoscritte alle sole lettere a), c) ed f) della richiamata norma.

 

  1. il piano di sicurezza e coordinamento.

Il primo degli obblighi cautelari asseritamente violati dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori nel caso in esame, attiene al dovere di verifica circa l’effettiva applicazione, in fase esecutiva, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 494/96.

La citata norma statuisce che “il piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavoro, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori […]. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.”.

Il tema, che di qui a poco sarà oggetto di attenta riflessione, è quello che verte, da un lato sul tenore del dovere di vigilanza e di controllo incombente sul coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, dall’altro, quello relativo alla persistenza del predetto dovere di vigilanza e di controllo anche in ipotesi di interruzione dei lavori per ragioni diverse da quelle che avrebbero determinato la sospensione degli stessi ai sensi dell’art. 5, lett. f), già citato.

In altri termini, si deve tracciare un percorso argomentativo che consenta di individuare quale tra le due soluzioni alternative sia quella corretta: (i) ritenere comunque penalmente rilevante la condotta omissiva (consistita nell’omessa verifica della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel piano operativo di sicurezza e di coordinamento, nel mancato coordinamento e nella mancata formazione reciproca nonché nella mancata adozione del provvedimento di sospensione delle lavorazioni) tenuta in una fase antecedente alla verificazione dell’evento ed in via meramente ipotetica astrattamente idonea ad impedire l’evento, ovvero (ii) ritenere penalmente irrilevante la medesima condotta in ragione dell’affidamento riposto nel rispetto del provvedimento di sospensione dei lavori da parte dei lavoratori e della conseguente imprevedibilità della condotta del lavoratore?

Ogni considerazione andrà poi, giustamente, soppesata alla luce dei confini dell’obbligo di garanzia che grava sul coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori: si tratta di un obbligo che si esaurisce nell’impartire all’impresa esecutrice dei lavori le opportune prescrizioni e nella vigilanza e verifica della corretta applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni loro pertinenti che non si estende ad un compito di controllo pedissequo di ogni attività concretamente svolta nel cantiere, ovvero la posizione di garanzia che assume il coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva impone un attivo e costante controllo sul cantiere che implica, in caso di accertata violazione delle cautele, un’immediato provvedimento di sospensione dei lavori?

 

  1. L’evento eccezionale ed imprevedibile da parte del garante e la concreta efficacia impeditiva delle cautele specifiche di cui si contesta l’omissione.

Il fulcro della questione che ha impegnato la Corte di Legittimità, ad avviso di chi scrive, è da individuarsi nella natura degli obblighi di verifica e di coordinamento gravanti sul coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva.

Più volte la Suprema Corte si è premurata di delimitare il perimetro del dovere di vigilanza gravante sul coordinatore per l’esecuzione dei lavori ed ha precisato che “nell’ambito del lavoro nei cantieri temporanei o mobili il coordinatore per l’esecuzione ha un’autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportano rischio interferenziale e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, attività demandata ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), assumendo una funzione più generale di garante solo in caso di macroscopica carenza organizzativa o macroscopica inosservanza della normativa antinfortunistica, cosa che determinerebbe l’obbligo per lo stesso di sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli opportuni adeguamenti da parte delle imprese interessate”[8].

I dati che emergono dalla ricostruzione fattuale offerta dalla Suprema Corte nel caso in esame non consentono di pronunciarsi in ordine al tipo di condotta colposa che può aver determinato il sinistro letale. In altri termini non si evince dal testo della motivazione della sentenza se il contatto dell’autopompa con la linea elettrica in sospensione fosse conseguente ad una erronea valutazione delle situazioni di rischio interferenziale nel piano di sicurezza e di coordinamento e nella successiva attività di verifica e di coordinamento demandata all’odierno ricorrente, ovvero sia derivato da un’errata manovra annoverabile tra le concrete modalità di svolgimento delle attività lavorative, con conseguente esclusiva responsabilità dei principali garanti della sicurezza in ambiente di lavoro (datore di lavoro, dirigente e preposto).

Ogni valutazione, compiuta alla luce dell’alternativa sopra prospettata, dovrà poi tener conto dell’ulteriore circostanza temporale nella quale si è concretamente verificato l’infortunio (nottetempo ed in clandestinità), tale da poter escludere l’effetto impeditivo di ogni cautela eventualmente adottata. Le condizioni di visibilità scarsa e la necessità di operare senza richiamare l’attenzione possono aver determinato nuove ed imprevedibili situazioni di rischio ovviamente non valutabili in un contesto ordinario e lecito, delle quali non può che rispondere solo colui il quale ha partecipato alle operazioni edificatorie illecite.

La direzione verso la quale orientarsi viene in altri termini indicata dalla Corte di cassazione che segnala la necessità di chiarire <<da quali elementi [possa] essere desunta la colpevolezza da parte del ricorrente, della ripresa dei lavori sul cantiere in condizioni di clandestinità>> e, d’altro lato,  quali siano le ragioni per le quali si ritiene che sussista <<efficacia impeditiva dell’evento dannoso in caso di adempimento del comportamento atteso da parte del ricorrente>>.

 

  1. La valutazione offerta dalla Corte di Appello e quella indicata dalla Corte di Cassazione.

Alla luce del reticolo normativo in precedenza rappresentato e degli spunti di riflessione offerti in ordine alla valutazione dell’elemento soggettivo del reato, è lecito domandarsi se – ed in che misura – il coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori debba rispondere penalmente di eventi lesivi verificatisi in un momento ed in un contesto nel quale, (i) da un lato, era lecito fare affidamento sul rispetto da parte dei lavoratori del divieto di proseguire nei lavori, determinato dal venir meno del titolo edificatorio e dal conseguente provvedimento di sospensione dell’attività nel cantiere, (ii) dall’altro si era operato in condizioni di assoluta inadeguatezza rispetto al normale espletamento delle mansioni lavorative previste.

La risposta che la Corte di merito fornisce alla predetta questione, pur trascurando taluni aspetti di fondamentale importanza, è di senso affermativo: <<sebbene la licenza edilizia risultasse scaduta di validità allorquando si verificò l’infortunio mortale ai danni del C., si osserva che il V. non procedette a contemplare il rischio all’incolumità degli operai – rappresentato dalla presenza di linee elettriche a media tensione in prossimità dei lavori – e né tantomeno provvide a sospendere le lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate, neppure allorquando l’esecuzione della commissionata opera edilizia procedeva in costanza di autorizzazione. Appare pertanto evidente che, qualora il V. avesse adempiuto agli obblighi di garanzia su lui gravanti, l’evento non si sarebbe verificato anche se – come appunto accaduto nel caso di specie – i lavori all’interno del cantiere erano proseguiti nella clandestinità, in quanto la concessione edilizia era scaduta.”.

In altri termini, la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, sembrerebbe accogliere l’ipotesi per cui una corretta valutazione del rischio di contatto tra l’autopompa e la linea elettrica in sospensione sulla zona di lavoro ed una successiva e costante verifica delle cautele all’uopo improntate, da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, avrebbe potuto scongiurare l’evento letale.

La motivazione, per come più volte precisato, non soddisfa tuttavia il requisito della completezza poiché, in ragione di quanto statuito dalla Corte di Cassazione, da un lato, non indica <<da quali elementi [possa] essere desunta la colpevolezza da parte del ricorrente, della ripresa dei lavori sul cantiere in condizioni di clandestinità>> e, d’altro lato,  quali siano le ragioni per le quali si ritiene che sussista <<efficacia impeditiva dell’evento dannoso in caso di adempimento del comportamento atteso da parte del ricorrente>>.

Le chiare indicazioni offerte dalla Suprema Corte, invero, si collocano in una nuova prospettiva sempre più ricorrente in seno alla quarta sezione penale che mira a sensibilizzare  la magistratura di merito sul tema della dimensione soggettiva della colpa.

Ed invero, sebbene non rientri tra i doveri del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quello di controllare momento per momento le operazioni svolte dal lavoratore, è altrettanto evidente che non può sussistere responsabilità di alcun garante nelle ipotesi nelle quali il lavoratore tenga un comportamento abnorme, da intendersi come quello consistente in una condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti del lavoratore nell’esecuzione del lavoro[9]

L’abnormità di cui sopra (ma anche in mero agire imprudente) andrà considerata non solo nel momento relativo alla verifica della sussistenza del nesso causale tra condotta colposa (eventualmente omissiva) del garante ed evento occorso al lavoratore ma, per quanto recentissimamente precisato dalla medesima quarta sezione della Suprema Corte, anche nella fase di accertamento in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato e dunque, per richiamare l’espressione utilizzata per il caso in esame dalla sentenza in commento, anche per individuare “gli elementi [dai quali possa] essere desunta la colpevolezza” del ricorrente in ordine alla “ripresa dei lavori sul cantiere in condizioni di clandestinità”.

In tal senso si è recentissimamente pronunciata la quarta sezione della Corte di Cassazione che ha precisato come “l’agire imprudente del lavoratore può rilevare nell’ottica dell’elemento oggettivo del reato, sotto il profilo dell’interruzione del nesso causale, oppure nell’ottica dell’elemento soggettivo, sotto il profilo dell’esclusione della colpa del datore di lavoro.”[10]

Appare quindi oramai definitivamente superata quella discutibile tendenza che, più volte segnalata in dottrina, riduceva il procedimento di valutazione dell’elemento soggettivo nei reati colposi compiuti con violazione della disciplina normativa dettata a tutela della salute e sicurezza sul lavoro alla mera ricerca di una disposizione cautelare la cui violazione determinava, in modo pressoché automatico e pur tuttavia ridotto alla sola dimensione oggettiva, la sussistenza della colpa specifica[11]. Il descritto pericolo assumeva connotati decisamente preoccupanti in ragione della vastità e della minuziosità della disciplina che regola la sicurezza e la salute sul lavoro, oggi dettata dal D.Lgs. 81/08. Verosimilimente, per come autorevolmente affermato in dottrina, “qualsiasi istanza di protezione trova la sua disciplina in una norma cautelare immediatamente prescrittiva o in una direttiva di principio programmatica”[12].

Il chiaro segnale proiettato dalla sentenza in commento invita a non soffermarsi alla mera equazione “violazione della regola cautelare=colpa specifica” ma a valutare, nel concreto della dinamica dei fatti così come accertati, se il soggetto chiamato a rispondere dell’evento letale fosse effettivamente nella condizione materiale e psicologica per poterlo impedire.

  1. Conclusioni

In un ipotetico sviluppo della nuova fase di merito della vicenda in esame non appare peregrina l’ipotesi secondo cui la Corte di Appello potrebbe soffermarsi sulla valutazione dell’effetto impeditivo della condotta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori il quale  – nell’ipotesi in cui il Piano di sicurezza e coordinamento non prevedesse il rischio in esame –  avrebbe potuto adeguare, ai sensi dell’art. 5 lett. b) D.Lgs. 494/96 (oggi 92 lett. b), D.Lgs. 81/08) “il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 […] in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intrervenute”  – mentre – nell’ipotesi contraria –  riscontrata la sussistenza di “un pericolo grave ed imminente”, avrebbe comunque potuto disporre “la sospensione della singola lavorazione fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.

E’ evidente che entrambe le opzioni non avrebbero potuto far fronte ai rischi derivanti da un’illecita e clandestina ripresa dei lavori che, da un lato, (i) ben avrebbe potuto svolgersi anche in totale spregio di ogni cautela prevista sia nel documento di valutazione dei rischi sia nel piano di sicurezza e di coordinamento, dall’altro, (ii) sarebbe stata comunque caratterizzata da nuove e diverse situazioni di rischio ovviamente non prevedibili in un contesto di legalità.

C’è da auspicarsi che la nuova valutazione della dimensione soggettiva del reato contestato al ricorrente recepisca gli spunti di riflessione in precedenza offerti e consideri, con attenzione, anche la dimensione soggettiva della colpa.

[1]    in tali termini Blaiotta, Diritto Penale e sicurezza sul lavoro, Giappichelli, 2020, 92. L’autore si sofferma a precisare come “Tale situazione determin[i] frequentemente rischi aggiuntivi, denominati interferenziali, perchè generati proprio dal contatto tra attività solitamente omogenee e portatrici di distinte situazioni rischiose. Si tratta di una contingenza che costituisce una delle maggiori cause di infortuni: accade solitamente che un lavoratore si trovi a contatto con rischi differenti da quelli che è preparato a governare e che tenga, quindi, condotte incongrue che generano eventi avversi o subisca comunque gli effetti di situazioni pericolose che non conosce e non è in grado di affrontare adeguatamente.”.

[2]    Scordamaglia, Il diritto penale della sicurezza del lavoro tra i principi di prevenzione e di precauzione, inin DPC, 23 novembre 2012, p. 12 e, nei medesimi termini, Morgante, Le posizioni di garanzia nella prevenzione antinfortunistica in materia di appalto, in RIDPP, 2001, 88.

[3]    Amato, L’obbigo di coordinamento tra imprese esclude qualsiasi intervento in supplenza, nota a Cass. Sez. IV, n. 28197, del 21.5.2009, in GD, 2009, 35, 51.

[4]    Tale obbligo si pone a conferma del fatto che una buona organizzazione presuppone senz’altro una documentazione puntuale e completa dell’attività di prevenzione, specie in rapporto all’analisi e valutazione dei rischi, all’indiviuduazione delle misure e delle procedure antinfortunistiche e alla stima dei relativi costi. Nei predetti termini Piva, Rischio penale per l'<<altrui interferenza>> e cumulo di responsabilità nelle attività di cantiere, in RDTPE, 2009, 4, 957

[5]    I cui contenuti non saranno quelli relativi alle modalità operative specifiche dell’esecuzione dei lavori, che potranno essere oggetto di successiva integrazione, quanto piuttosto un insieme di misure preventive e protettive richieste come requisiti minimi ed indispensabili alle imprese esecutrici. In tal senso Catanoso, Cantieri mobili e temporanei, in Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dopo il correttivo (D.Lgs. n. 106/2009), a cura di Tiraboschi-Fantini, Giuffré, 2009, 836.

[6]    In tal senso Piva, Rischio penale per l'<<altrui interferenza>> e cumulo di responsabilità nelle attività di cantiere, in RDTPE, 2009, 4, 957 e Potetti, I coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, in CP, 2008, 1, 329.

[7]    Potetti, I coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, in CP, 2008, 1, 338. Nei medesimi termini Di Lecce, Modifiche alle norem in materia di prescrizioni di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili (d.lg. 18 novembre 1999, n. 528) in DPP, 2000, 452.

[8]    Cass., pen. Sez. IV, 15.2.2019, n. 17213 e nei medesimi termini, Cass., pen. Sez. IV, Cass., pen. Sez. IV, 24.5.2016, n . 27165.

[9]    Cass., pen. Sez. IV, 10.01.2018, n. 7188; Cass., pen. Sez. IV, 13.12.2016, n. 15124.

[10]  Cass., pen. Sez. IV, 3.12.2020, n. 12137.

[11]  In tal senso si segnala Marinucci, La colpa per violazione di legge, Giuffré, 1965, 236 ss. e  Blaiotta, Diritto Penale e sicurezza sul lavoro, Giappichelli, 2020, 240

[12]  Blaiotta, Diritto Penale e sicurezza sul lavoro, Giappichelli, 2020, 240IV, ud.

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